Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/03/2025, n. 1889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1889 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
così composta:
dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 7612 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, presa in decisione all'udienza del giorno 13/12/2024 e vertente
TRA
in concordato preventivo (C.F. ) nonché Parte_1 P.IVA_1
(C.F. , in proprio quale membro del RT C.F._1
Consiglio Direttivo di Consorzio Stabile Opere fino al 20/7/2015, con l'avvocato Nicola Pabis Ticci elettivamente domiciliata in Roma Via degli Scipioni 281;
PARTE APPELLANTE
E
AR
(C.F. , in concordato preventivo
[...] P.IVA_2 CP_2
(C.F. ), (C.F. ), P.IVA_3 Controparte_3 P.IVA_4 con gli avvocati Valerio Di Gravio e Marco Annoni nel cui studio in Roma Via Barnaba Oriani 85 sono elettivamente domiciliate;
PARTE APPELLATA
pag. 1 di 11
(C.F. Controparte_4
), con gli avvocati Gianfranco Graziadei e Francesco Arangio P.IVA_5 nel cui studio in Roma Via Antonio Gramsci 54 è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLATA
E
(C.F. ; Controparte_5 P.IVA_6
PARTE APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 7761 pubblicata il
16/4/2018 del Tribunale di Roma.
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha convenuto in giudizio il Parte_1
e i AR soci di quest'ultimo, CP_2 Controparte_3
e in Controparte_4 CP_5 amministrazione straordinaria, affinché venisse accertato lo scioglimento del , per sopravvenuta impossibilità di perseguimento dell'oggetto CP_1 sociale o per per mancata ricostituzione del numero minimo di consorziati, intervenuto prima del 20/7/15, data in cui il consiglio direttivo del
aveva deliberato l'esclusione di essa attrice. CP_1
Tutti i convenuti si sono costituiti, eccependo, sotto diversi profili,
l'inammissibilità o l'improcedibilità delle domande proposte dall'attrice e chiedendone il rigetto nel merito e quindi, precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione sulle produzioni documentali delle parti.”
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha respinto le domande proposte dalla nei confronti del Parte_1 [...]
della della AR CP_2 [...]
della Controparte_3 Controparte_4
e della , e
[...] Controparte_5 condannato l'attrice al pagamento, in favore delle convenute, delle spese di lite liquidate in € 10.000,00, per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, in favore della e Controparte_4 della , per ciascuna di esse, e Controparte_5 in € 11.000,00, per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, in favore del . AR
pag. 2 di 11 A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “Al riguardo occorre rilevare, in ossequio al principio della ragione più liquida condivisibilmente desunto dalla Suprema
Corte dagli artt. 24 e 111 Cost. (cfr. Cass. Civ. SS.UU. n. 9936/14 e Cass.
Civ. n. 12002/14), che la domanda spiegata dall'attrice non può trovare accoglimento, dovendosi escludere il diritto di ottenere l'accertamento della causa di scioglimento dell'ente da parte di un soggetto che non riveste la qualità di socio al momento della richiesta e non essendo in contestazione che la alla data della domanda, avesse perso la qualità di socio del Pt_1
a seguito della deliberazione del consiglio direttivo del AR
del 20/7/15. CP_1
La carenza del presupposto del diritto fatto valere dall'attrice, infatti, non costituisce certamente materia riservata all'eccezione di parte, identificandosi, al contrario, con l'oggetto stesso della valutazione del giudice, ed emerge da quanto allegato dalla stessa che, nell'atto di Pt_1 citazione, ha espressamente sostenuto che “si rende necessario chiedere che codesto ill.mo Tribunale accerti la sussistenza delle cause di scioglimento del , sì da consentire a innanzitutto, di far CP_1 Pt_1 rilevare e dichiarare l'invalidità della delibera di esclusione che non poteva più essere adottata a seguito dell'intervenuto scioglimento...”, delibera che, come la stessa attrice ha posto in evidenza, costituiva oggetto di impugnazione nell'ambito di un giudizio pendente avanti all'Arbitro, in forza di specifica clausola statutaria. Non può, pertanto, dubitarsi che
l'esclusione della disposta con deliberazione dell'ente la cui efficacia Pt_1 esecutiva, nonostante la proposta impugnazione, non risulta essere stata sospesa né definitivamente esclusa – al contrario il lodo prodotto dall'attrice, ancorché con enunciazione della volontà di proporre impugnazione, ha respinto le domande dalla stessa proposte, confermando la validità della deliberazione in questione –, comporti, allo stato,
l'inesistenza della qualità di socio della stessa e il conseguente Pt_1 rigetto della domanda, non ravvisandosi nell'ordinamento alcuna norma che attribuisca a soggetti diversi dai soci il diritto di accertare l'esistenza di una intervenuta causa di scioglimento dello stesso.
Né può ritenersi, come suggerito dall'attrice, che nella particolare fattispecie in esame, in cui l'accertamento dello scioglimento del CP_1 costituisce il presupposto dell'invalidità della deliberazione di esclusione impugnata avanti all'arbitro, occorra pregiudizialmente pronunciarsi su tale presupposto al fine di escludere la sua qualità di socio e il conseguente diritto fatto valere nel presente giudizio, atteso che, come, del resto, è stato ritenuto nel lodo prodotto dalla stessa attrice, l'accertamento dello scioglimento del ben può essere effettuato incidenter tantum dal CP_1 giudice investito dell'impugnazione della deliberazione di esclusione, laddove, al contrario, l'efficacia esecutiva di tale deliberazione può essere
pag. 3 di 11 rimossa soltanto nell'ambito del giudizio instaurato per accertarne
l'invalidità.
Le domande dell'attrice, pertanto, devono essere respinte, con condanna della stessa al pagamento in favore delle convenute delle spese del giudizio, in base al principio della soccombenza;
spese liquidate, come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, della complessità delle questioni affrontate e della unicità dell'attività difensiva svolta per alcune di esse ”.
§ 3. – Ha proposto appello in concordato preventivo Parte_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, in integrale riforma della sentenza n. 7761/2018 emessa nel giudizio civile
R.G. n. 58137/2015 dal Tribunale di Roma, pubblicata in data 16.04.2018
(non notificata), accertare e dichiarare la legittimazione attiva di Pt_1 in c.p. e/o del suo Amministratore Unico, Sig. anche in
[...] RT proprio e quale membro del Consiglio Direttivo di AR fino alla data del 20.7.2015, e, per l'effetto, ogni contraria
[...] domanda (anche in via di appello incidentale condizionato), eccezione o istanza disattesa, (i) Accertare e dichiarare l'inapplicabilità al presente giudizio introdotto per l'accertamento di una causa di scioglimento del
dell'art. 28 (clausola compromissoria) dello Statuto del CP_1
Controparte_6
(c.f. e Partita Iva o, comunque, la sua nullità nella parte in P.IVA_2 cui abbia inteso sottrarre alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria le controversie in materia di scioglimento del stesso;
CP_1 (ii) Accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte nell'atto d'appello e negli atti del I grado di giudizio, l'avvenuto scioglimento del
[...]
(c.f. e Controparte_6
Partita Iva ) a far data dal 21.12.2014 (per sopravvenuta P.IVA_2 impossibilità di perseguimento dell'oggetto sociale) o dal 13.5.2015 (per mancata ricostituzione del numero minimo di consorziati entro il termine Cont massimo di 6 mesi dall'avvenuta decadenza dell'attestazione SOA di ) oppure, precedentemente, dal 27.5.2014 (per mancata ricostituzione del numero minimo di consorziati entro il termine massimo di 6 mesi dalla Cont cessazione dell'attività di ) o da altra data, comunque, antecedente al 20.7.2015; e per l'effetto (iii) Accertare e dichiarare l'obbligo per i consorziati esistenti alla data di scioglimento del di procedere, ai CP_1 sensi e per gli effetti di cui all'art. 27.3 dello Statuto, alla nomina di un Liquidatore, ferma la possibilità, in caso di disaccordo, di adire il
Presidente del Tribunale di Roma per la nomina. Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria: Si chiede, inoltre, che vengano ammessi i mezzi istruttori già articolati in primo grado e, a tal fine, si reitera istanza affinché l'Ecc.ma Corte d'Appello adita voglia: i) ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 c.p.c., ordinare alla Prof.ssa Pt_3
pag. 4 di 11 , già Pt_4 Parte_5 [...]
socio unico di (cancellata Parte_6 CP_5 dal registro imprese in corso di causa), l'esibizione del programma di cessione dei beni elaborato nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria della medesima ii) ai sensi e per gli effetti dell'art. CP_5 213 c.p.c., voglia chiedere informazioni all'ANAC Autorità Nazionale Anti Corruzione, in persona del legale rappresentante p.t., presso la nota sede in Roma, Via M. Minghetti n. 10, in merito alla possibilità per un'impresa ammessa ad un procedura di amministrazione straordinaria con finalità liquidatoria (ai sensi dell'art. 27, 2° co., D. Lgs. n. 270/1999) di ottenere, in sede di verifica di mantenimento dei requisiti previsti dal combinato disposto di cui agli artt. 77 e 79 del d.p.r. 207/2010, un provvedimento di rinnovo della attestazione SOA.”.
Hanno resistito AR
, in concordato preventivo e
[...] CP_2 [...]
rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia Controparte_3 l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis: In via principale: – rigettare l'appello proposto da per i motivi di cui in Parte_7 narrativa e, per l'effetto, confermare la Sentenza n. 7761/2018 resa dal Tribunale di Roma in data 6 aprile 2018 a definizione del giudizio R.G.
58137/2015, pubblicata in data 16 aprile 2018; In via subordinata e incidentale: – in accoglimento dell'appello incidentale condizionato formulato dal AR
, e riformare,
[...] CP_2 Controparte_3 per i motivi di cui in narrativa, la Sentenza n. 7761/2018 resa dal Tribunale di Roma in data 6 aprile 2018 a definizione del giudizio R.G. 58137/2015, pubblicata in data 16 aprile 2018 nella parte in cui il Tribunale di Roma non ha dichiarato l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della controversia incardinata da in C.P. e, comunque, per non aver dichiarato la Parte_1 incompetenza dell'A.G.O. in favore del collegio arbitrale;
In ogni caso: – rigettare l'appello proposto da in C.P. perché infondato nel Parte_1 merito per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare la Sentenza n. 7761/2018 resa dal Tribunale di Roma in data 6 aprile 2018 a definizione del giudizio R.G. 58137/2015, pubblicata in data 16 aprile
2018; – con vittoria di competenze e onorari. In via istruttoria: – rigettare le richieste istruttorie avanzate da in C.P. in quanto irrilevanti Parte_1 e inammissibili, oltre che esplorative in quanto volte a supplire all'onere della prova di cui è gravata l'appellante.»; e CHIEDONO che la causa sia trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti di termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi”.
Ha resistito Controparte_4 rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: a) in via
pag. 5 di 11 pregiudiziale, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto da dott. stante l'assenza di procura ex Art. 125 comma 2 c.p.c.; b) Pt_2 in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello Cont proposto da stante l'avvenuta cancellazione dell'appellata in Pt_1
A.S. dal Registro Imprese nel periodo intercorrente tra la pubblicazione della sentenza del Tribunale e la notifica dell'atto di appello;
c) in via principale, respingere l'appello proposto da e, per l'effetto, Pt_1 confermare la Sentenza n. 7761/2018 emessa dal Tribunale di Roma a definizione del giudizio N. RG. 58137/2015, pubblicata il 16.4.2018; d) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello proposto da nel merito, respingere la domanda di in quanto Pt_1 Pt_1 infondata in fatto ed in diritto, per tutti i motivi già proposti nel corso del giudizio di primo grado e riproposti in sede di appello ex art. 346 c.p.c., con condanna alle spese ed onorari anche del giudizio di primo grado.”
Respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da
, dichiarata la contumacia di Controparte_4
, mutato il relatore con decreto di Controparte_5 assegnazione della causa del 25/7/2024 e designato nuovo collegio per la decisione, l'appello è stato trattenuto in decisione all'udienza del 13/12/2024 con concessione di termini di sessanta giorni per le comparse conclusionali e di venti giorni per le repliche.
§ 4. – L'appello proposto da da in concordato Parte_1 preventivo, nonché da in proprio contiene due motivi. RT
§ 5.1 – Il primo è intitolato: “ERRONEITÀ/ILLOGICITÀ DELLA
MOTIVAZIONE NELLA PARTE IN CUI È STATA ESCLUSA, IN VIOLAZIONE DELL'ART. 24 DELLA COSTITUZIONE, LA LEGITTIMAZIONE DI AD AGIRE PER L'ACCERTAMENTO Pt_1
DELL'INTERVENUTO SCIOGLIMENTO DEL OPERAE IN CP_1
DATA ANTECEDENTE ALLA DELIBERA DI ESCLUSIONE DEL
20.7.2015 – ERRONEA ESCLUSIONE DELLA NATURA PREGIUDIZIALE DELL'ACCERTAMENTO DELLE CAUSE DI SCIOGLIMENTO RISPETTO ALLA DELIBERA DI ESCLUSIONE ED OMESSA MOTIVAZIONE SULLA
AFFERMATA NON NECESSITÀ DI UN ACCERTAMENTO CON
AUTORITÀ DI GIUDICATO ”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che la perdita dello status di consorziata di essa Pt_1 la rendesse carente di legittimazione attiva, mentre avrebbe dovuto al contrario ritenerla legittimata ad agire per l'accertamento dell'intervenuto scioglimento del Consorzio Operae. Tanto perché, pur non esistendo norma che legittimi il non socio all'accertamento di una causa di scioglimento del
, non sussiste neppure norma che riservi al solo socio CP_1
pag. 6 di 11 l'impugnazione di una decisione volta a negargli tale status. La giurisprudenza avrebbe riconosciuto anche a soggetti che non fossero soci, eppure qualificati da un particolare interesse, il diritto di vedere accertata una causa di scioglimento che favorisse la liquidazione della partecipazione, ovvero il diritto all'annullamento di delibera diretta proprio al ripristino della qualità di socio. Il Tribunale avrebbe anche erroneamente ritenuto che l'efficacia esecutiva della delibera di esclusione l'avrebbe privata della legittimazione, negando di poter sospendere una simile delibera impugnata in sede arbitrale, e trascurando che l'accertamento dello scioglimento dell'intero rapporto avrebbe efficacia retroattiva travolgendo tutta l'attività compiuta successivamente. Il Tribunale avrebbe infine erroneamente avallato un errore commesso dagli arbitri che avrebbero incidentalmente vagliato la questione dello scioglimento dell'intero rapporto, la quale non sarebbe compromettibile in arbitri e meritasse un giudicato, equivocando sull'accertabilità incidentale dei suoi presupposti in fatto.
Il motivo è infondato.
L'art. 28 dello Statuto del Operae devolve alla AR competenza arbitrale rituale l'impugnazione della risoluzione del rapporto di partecipazione o di qualsiasi fatto ad esso connesso, tanto che la stessa appellante ha dovuto richiedere in quella sede l'annullamento della delibera di esclusione assunta dal Consiglio Direttivo nella riunione del 20.7.2015. Contestualmente l'appellante ha adito il Tribunale sollevando la diversa questione dello scioglimento dell'intero rapporto sociale tra i consorziati che fosse intervenuto sin dal 21/12/2014, per effetto dell'asserita impossibilità di perseguire l'oggetto sociale, ovvero sin dal 13/4/2015 o dal 27/4/2014, per l'ipotizzata mancata ricostituzione del numero minimo di consorziati, con il conseguente obbligo di procedere alla liquidazione, sul presupposto che, per la rilevanza verso terzi, lo scioglimento dell'intero rapporto fosse sottratto alla compromissione in arbitri. Tanto ha fatto l'appellante dopo la propria esclusione dal . CP_1
Il Tribunale ha, dunque, correttamente ritenuto che, al momento di proporre la domanda di scioglimento dell'intero rapporto sociale tra i consorziati e di obbligo per essi di procedere alla liquidazione, avesse Pt_1 ormai perduto lo status di consorziata, tanto da renderla carente di legittimazione attiva. Benchè nessuna norma di legge o di contratto riservi ai soci la legittimazione, tuttavia normalmente solo il socio ha interesse a prospettare una causa di scioglimento dell'intero rapporto sociale. E' vero che la giurisprudenza amplia il numero di soggetti interessati e prevede per le società di persone anche la legittimazione dei creditori o eredi del socio ovvero di creditori della quota di liquidazione, ma si tratta all'evidenza di soggetti che succedono o si surrogano nei diritti propri del pag. 7 di 11 socio, continuando la qualità di associato a riflettere l'interesse e la conseguente legittimazione a beneficio di terzi.
Non è, al contrario, predicabile per i terzi un interesse all'accertamento della lesione di un diritto avvenuta in costanza di rapporto con il socio, dovendosi tra essi terzi includere l'ex socio che, pur estromesso, pretenda l'astratto accertamento giudiziale di violazioni. Diverso è il caso della legittimazione pacificamente riconosciuta a beneficio del socio che si trovi a dover impugnare la delibera di esclusione, perché è evidente che quando il venire meno della qualità di socio sia diretta conseguenza della deliberazione la cui legittimità si contesta, l'azione di annullamento della deliberazione è volta proprio al ripristino della qualità di socio, e sarebbe logicamente incongruo, oltre che in contrasto con il principio di cui all'art. 24, comma 1, Cost., ritenere come causa del difetto di legittimazione proprio quel fatto che l'attore assume essere contra legem e di cui vorrebbe vedere eliminati gli effetti (come ricorda il passaggio motivazionale di legittimità evocato dall'appellante). Vero è che una volta estromessa dal , era obbligata Pt_1 CP_1 ad impugnare la delibera di esclusione in sede arbitrale, perdendo la legittimazione a sollevare questioni pur riferibili al momento in cui era socia, le quali tuttavia non avevano un effetto diretto sull'esclusione, tanto che gli stessi arbitri non hanno avuto dubbi a riconoscere il diritto del
, eventualmente in liquidazione, di estromettere il socio CP_1 Pt_1 anche nell'eventualità che, verificatesi le ipotesi di scioglimento dell'intero rapporto sociale, i consorziati fossero stati obbligati a procedere alla liquidazione. non può neppure collegare la propria legittimazione al diritto a Pt_1 vedere liquidata la propria partecipazione in conseguenza degli asseriti ed ipotetici fatti che avrebbero determinato lo scioglimento dell'intero rapporto, perché, una volta estromessa, ha perduto interesse ad una simile liquidazione tutta eventuale in favore del rimborso concreto ed attuale del valore della propria partecipazione conseguente alla stessa esclusione, oltretutto azionato nel giudizio di opposizione n. 79282/2014 con l'ammissione del 20/6/2008 al passivo di Controparte_4
.
[...]
Ben ha fatto allora il Tribunale ad escludere la legittimazione, a nulla rilevando che il Tribunale avrebbe erroneamente negato di poter sospendere l'efficacia esecutiva della delibera di esclusione, sospensione neppure deducibile in un giudizio limitato all'accertamento di scioglimento dell'intero rapporto e di conseguenti obblighi liquidatori. Ancora, seppure lo scioglimento dell'intero rapporto avesse efficacia retroattiva, travolgendo tutta l'attività compiuta successivamente, il difetto di legittimazione ad invocarlo resterebbe ancorato all'efficacia esecutiva, non sospesa, della delibera di esclusione, in disparte del rilievo per cui anche un che fosse dichiarato sciolto ora per allora, ben potrebbe CP_1
pag. 8 di 11 estromettere il socio data la piena compatibilità di tale esclusione con Pt_1 le attività liquidatorie.
Infine, seppure il Tribunale avesse avallato un errore commesso dagli arbitri, cui fosse impedita la conoscenza delle cause di scioglimento dell'intero rapporto, l'adesione da parte del Tribunale o lo stesso errore lascerebbe indifferente la diversa questione del difetto di legittimazione a sollevarla nel presente giudizio da parte di estromessa dal , Pt_1 CP_1 né la circostanza eventuale che non fosse compromettibile in arbitri e meritasse un giudicato fonderebbe per il socio escluso l'interesse a proporla, perché, se anche il si fosse sciolto, per le ragioni invocate da CP_1
e avesse dovuto accedere alla fase liquidatoria, ben avrebbe potuto Pt_1 estrometterla.
§ 4.2 – Il secondo motivo è intitolato: “OMESSA VALUTAZIONE
DELLA LEGITTIMAZIONE AD AGIRE IN CAPO ALL'AMMINISTRATORE DI SIG. ANCHE IN Pt_1 RT
PROPRIO E QUALE COMPONENTE EFFETTIVO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL ALLA DATA DEL 20.7.2015”. CP_1
Con tale motivo l'appellante lamenta che il primo giudice avrebbe omesso di pronunciare sulla domanda formulata da in proprio, RT la quale avrebbe rappresentato un'autonoma legittimazione processuale, pur in caso di difetto di legittimazione della Pt_1
Il motivo è infondato.
In primo grado ha invocato lo scioglimento dell'intero RT rapporto sociale tra i consorziati, con obbligo di procedere alla liquidazione,
“anche in proprio quale membro del Consiglio Direttivo del
[...]
”, rilasciando al suo difensore procura per “ogni sua fase e CP_1 grado” del giudizio. In secondo grado, pur rilasciando una procura “non in proprio”, ma potendosi evidentemente giovare della procura già rilasciata in calce alla citazione del primo grado, ha comunque regolarizzato l'eventuale difetto di rappresentanza. E' vero, allora, che il Tribunale ha trascurato la sua posizione e questa Corte deve esaminarla.
La domanda formulata da "in proprio quale membro RT del Consiglio Direttivo” allude, nell'esplicitazione che lo stesso appellante fa, al dovere del consigliere di essere “tutore dell'ordine societario e della legalità”, oltre che al “diritto di beneficiare degli utili che sarebbero conseguiti dalla liquidazione della quota di fondo consortile”. Ebbene, così come manca di legittimazione, una volta perduto Pt_1 con l'esclusione del 20/7/2015 lo status di socio, anche RT perduta lo stesso giorno la qualità di consigliere, non ha più alcun obbligo di pag. 9 di 11 tutela dell'ordine societario e della legalità, dovendo valere per lui le medesime considerazioni fatte per la consorziata che rappresentava.
Analogamente, quanto al diritto alla quota parte che dovesse spettargli nella liquidazione della partecipazione consortile, ove provasse di essere anche socio della per quanto già visto, l'estromissione di Pt_1 quest'ultima concentrerebbe ogni interesse sul conseguente rimborso della partecipazione consortile, oltretutto azionato.
§ 5. – Ogni ulteriore questione o appello incidentale condizionato, pure sollevato dagli appellati, è assorbita.
§ 6. – Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate, ex decreto n. 147 del 13/8/2022, in rapporto al valore indeterminabile della causa di complessità media, secondo parametri medi ad eccezione della fase di trattazione che ha avuto minimo sviluppo.
§ 7. – Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12 a carico dell'appellante.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 in concordato preventivo nonché da in proprio nei confronti di RT
, AR in concordato preventivo, CP_2 Controparte_3 nonché di nella Controparte_4 contumacia di , contro la sentenza Controparte_5
n. 7761 pubblicata il 16/4/2018 resa tra le parti dal Tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2. – condanna in concordato preventivo nonché da Parte_1
in proprio, in solido tra loro, al pagamento delle RT spese di lite in favore di AR
, in concordato
[...] CP_2 preventivo, liquidate in Controparte_3 complessivi € 10.313,00, di cui € 2.518,00 per la fase di studio, € 1.665,00 per la fase introduttiva, € 1.843,00 per la fase di trattazione, € 4.287,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge;
3. – condanna in concordato preventivo nonché da Parte_1
in proprio, in solido tra loro, al pagamento delle RT spese di lite in favore di Controparte_4
pag. 10 di 11 straordinaria, liquidate in complessivi € 10.313,00, di cui € 2.518,00 per la fase di studio, € 1.665,00 per la fase introduttiva,
€ 1.843,00 per la fase di trattazione, € 4.287,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge;
4. – dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato. Così deciso in Roma il giorno 12/3/2025.
L'estensore Il presidente
Marco Emilio Luigi Cirillo Antonella Izzo
pag. 11 di 11