Sentenza 9 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/10/2003, n. 15078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15078 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2003 |
Testo completo
N се NO VO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO [ 15078 /03 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Composta dagli Ill.m R.G.N. 22222/02 - Presidente Dott. Rosario DE MUSIS - Consigliere Dott. Giammarco CAPPUCCIO Cron.30603 Consigliere- Dott. Salvatore SALVAGO 399.7 Rel. Consigliere- Rep. Dott. Aldo CECCHERINI - Ud. 27/03/2003 -Dott. Fabrizio FORTE - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IU FR, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE MAZZINI 132, presso l'avvocato STEFANIA IASONNA, rappresentata e difesa dall'avvocato GIOVANNI ROMANO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope legis;
controricorrente2003 792 avverso il decreto della Corte d'Appello di ROMA, depositato il 22/05/02; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/03/2003 dal Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI;
udito per il resistente l'Avvocato Russo che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione in data 10 luglio 1991, AN NG chiese al Tribunale di Benevento la condanna dei Supermercati G.S. al risarcimento dei danni subiti in seguito ad una caduta;
all'udienza del 20 dicembre 1999 le parti non comparvero, perché erano addivenute ad una transazione, e il 26 maggio 2000 la causa fu cancellata dal ruolo;
AN NG propose allora ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo chiedendo la con- danna dello stato italiano al risarcimento dei danni per il mancato rispetto del termine ragionevole di de- finizione del giudizio;
successivamente, la parte rias- sunse il giudizio davanti alla Corte d'appello di Roma a seguito dell'entrata in vigore della legge 24 marzo 2001. La Corte capitolina, con decreto 22 maggio 2002, 2 premise che la domanda non era suffragata da alcun ele- mento in merito alla concreta ed effettiva sussistenza del danno, ed osservò che, sebbene il termine di ragio- nevole durata del processo fosse stato superato, in re- lazione alla modestia e alla natura della causa la ma- teria del contendere non aveva consistenza economica significativa, e il giudizio non riguardava un conside- revole bene della vita del protagonista, tale che il suo protrarsi suscitasse uno stress psicologico. Sulla base di tali premesse, la corte d'appello respinse il ricorso. Per la cassazione del decreto ricorre AN NG, con atto notificato il 31 luglio 2002, con due motivi. Il Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, si è Co- stituito e resiste con controricorso notificato 6 no- vembre 2002. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso si denunzia la vio- lazione e mancata applicazione dell'art. 6 comma 1 del- la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dell'art. 2, commi 1, 2 e 3 della legge n. 89/2001 e dell'art. 2043 c.c., nonché vizi di motivazione del decreto su un punto decisivo. Si deduce che il pregiudizio di carat- tere non patrimoniale, negato senza adeguata motivazio- 3 ne dal giudice di merito, si produce nella sfera giuri- dica del cittadino utente della giustizia con l'inutile trascorrere del tempo, ed è in re ipsa nella violazione della norma di carattere internazionale, sicché rispet- to ad esso non vi sarebbe un onere probatorio della parte richiedente. I giudici nazionali devono applicare le norme della Convenzione secondo i principi ermeneu- tica espressi nella giurisprudenza della Corte europea, come è stato da quest'ultima affermato, non sarebbe comunque valida obiezione il riferimento all'art. 2043 c.c. per la definizione degli elementi costitutivi del diritto all'equa riparazione, perché questa disposizio- ne, se posta in relazione all'art. 2 della Costituzione sulla tutela della persona, comprende non solo i danni patrimoniali, ma tutti i danni che ostacolano le atti- vità realizzatrici della persona umana, e in tali casi la lesione di diritti di rilevanza costituzionale va incontro alla sanzione risarcitoria per il fatto in sé della lesione come danno evento, indipendentemente dal- la ricaduta patrimoniale. -Il motivo, inammissibile nella parte in cui sotto il profilo apparente del sindacato di legittimità della - sollecita in realtà un riesame nel merito motivazione è infondato con riguardo alla dedotta vio- della causa, lazione dei principi di diritto allegati dalla parte, e che si basano tutti sull'affermazione che il danno su- scettibile di riparazione, nella legge n. 89 del 2001, sarebbe in re ipsa nell'accertata violazione del prin- cipio della ragionevole durata del processo, e per que- sta ragione non richiederebbe dimostrazione. In senso contrario, questa Corte ha ripetutamente osservato che l'equa riparazione, così come risulta de- lineata dal sistema introdotto con la legge 89/2001: A) non costituisce una mera sanzione pecuniaria, multa о pena privata, dovuta per il solo fatto della durata ir- ragionevole del processo, ma attribuisce, appunto, un equo indennizzo, riconducibile, in base all'art. 1173 cod. civ., ad ogni altro atto o fatto idoneo a costi- tuire fonte di obbligazione in conformità dell'ordina- mento giuridico, ed in tutto e per tutto corrispondente alla "équitable satisfaction" menzionata dalla Conven- zione e dalla giurisprudenza della C.E.D.U., in favore del soggetto che per effetto della eccessiva durata del giudizio, lesiva del riconosciuto suo diritto ad una ragionevole durata dello stesso, abbia subito un danno patrimoniale o non patrimoniale;
B) non rientra fra i diritti fondamentali della persona, come quello alla salute, la cui inviolabilità è garantita da norme Co- stituzionali immediatamente precettive e la cui lesione va incontro alla sanzione risarcitoria per il fatto in sé della violazione indipendentemente dalla ricaduta patrimoniale che la stessa possa comportare (danno con- seguenza); C) è assicurata dalla legge ordinaria, per- ché l'art. 111 Cost., nel testo modificato dalla legge costituzionale 2 del 1999, che pur prevede quale requi- sito costituzionale del giusto processo proprio la ra- gionevole durata, prefigura un canone oggettivo di di- sciplina della funzione giurisdizionale e non diretta- mente una garanzia del singolo strutturata in termini di diritto soggettivo, e perché l'art. 2 della legge 89/2001, pur successivo alla menzionata legge 2/1999, non rinvia a quest'ultima norma, ma al rispetto "del termine ragionevole di cui all'art. 6 S 1 della Conven- zione" (358/2003; 14885/2002; 13422/2002; 11987/2002; 11046/2002). Deriva da tali premesse che il danno, patrimoniale ° non patrimoniale, deve essere di volta in volta ac- certato;
e che tal fine sulla parte istante incombe in ogni caso, secondo il sistema generale recepito dal menzionato art. 2697 cod. civ., l'onere di dare la pro- va in ordine all'an ed al quantum del danno non solo patrimoniale, ma anche non patrimoniale che si assuma subito (Cass. 18130/2002; 15449/2002; 15433/2002). Con la precisazione, per quel che riguarda il danno non patrimoniale, nella specie richiesto dal ricorren- te, che la sua stessa natura ne rende plausibile sia l'accertamento mediante ricorso a presunzioni, sia la liquidazione con valutazione equitativa a norma del- l'art. 1226 cod. civ., atteso che preoccupazioni, ten- sioni e disagi della persona fisica non sono suscetti- bili di una facile dimostrazione diretta;
e che la pro- va può dunque essere desunta anche in via indiretta dalla deduzione dell'insieme delle circostanze di fatto del caso concreto allegate e provate o comunque, emer- ' genti dagli atti (Cass. 362/2003; 8/2003; 4/2003; 15852/2002). Ma il menzionato richiamo e la valutazione equitativa che la norma consente attengono alla quanti- ficazione del danno, e presuppongono che esso sia già а stato allegato e provato in punto di an;
per cui, con- trariamente a quanto dedotto dal NA, non esonerano l'interessato dal relativo onere e sono applicabili quando risulti provata o incontestata l'esistenza di un danno risarcibile: potendosi solo in tal caso richiede- re l'apprezzamento equitativo del giudice per la neces- sità di colmare quelle lacune che appaiono insuperabili nella determinazione del suo preciso ammontare (Cass. 16879/2002; 5687/2001; 12256/1997). i Qui, invece, la Corte di appello, dopo aver escluso l'irragionevole durata del processo, Q dunque l'esistenza stessa del fatto lesivo, ha anche escluso 7 che il ricorrente abbia prospettato la ricorrenza di elementi idonei quanto meno a far presumere che la du- rata del processo amministrativo intrapreso si sia ri- verberata negativamente nella sua sfera privata, pre- giudicandone la qualità della vita o arrecandogli un qualsiasi disagio psicologico;
sicché correttamente ne ha respinto, anche sotto questo profilo, la richiesta di danni non patrimoniali, fondata, anche in questa se- de di legittimità, sul solo preteso superamento del termine ragionevole del suddetto procedimento. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la vio- lazione e mancata applicazione dell'art. 2 commi 1 e 3 della legge n. 89/2001, e dell'art. 13 della Convenzio- ne europea dei diritti dell'uomo. Si deduce che con la legge n. 89/2001 l'Italia doveva assolvere l'obbligo di prevedere una via di ricorso interna per lamentare la violazione dei diritti della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, e che detto rimedio doveva a tal fi- ne essere effettivo e non apparente, avendo la Corte europea dei diritti dell'uomo riconosciuto rilevanza autonoma alla violazione dell'art. 13 della predetta Convenzione;
e che, disconoscendo il diritto della par- te all'equa riparazione per la violazione dell'art. 6 § 1 della Convenzione, si era trasformato il rimedio in- trodotto nella giurisdizione domestica in rimedio appa- 8 rente e non effettivo. Anche questo motivo è privo di pregio. Il principio che con esso si censura perché vanificherebbe l'effettività della tutela, e che subordina la tutela della legge alla prova del pregiudizio subito dal ri- chiedente in conseguenza della violazione denunciata, è comune agli ordinamenti giuridici europei, sia di Com- mon law e sia di civil law. La stessa Corte di Stra- sburgo, peraltro, ha rilevato che la legge in esame si propone tra l'altro di rendere efficace a livello in- terno proprio il principio della ragionevole durata in- serito nella Costituzione italiana dopo la riforma del- l'art. 111; che essa consente ad ogni persona che sia parte in un procedimento giudiziario ai sensi dell'art. 6 della Convenzione, di presentare un ricorso allo sco- po di far constatare la violazione del principio di ra- gionevole durata ed ottenere, se del caso, un'equa ri- parazione per il danno patrimoniale e non patrimoniale subito;
ed infine che nessun elemento di essa dà motivo di ritenere che non offra ai soggetti in questione la possibilità di riparare la violazione subita o che gli stessi non abbiano alcuna prospettiva di ragionevole (CEDU, sez. II, 6 settembre 2001, Brusco successo c/Italia). Le spese del presente giudizio di legittimità sono 9 sono liquidate come a carico della parte soccombente, e in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren- te al pagamento delle spese del giudizio di legittimi- tà, liquidate in Euro 1.000,00, oltre alle spese preno- tate a debito. Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della prima sezione della Corte suprema di cassazione, il giorno 27 marzo 2003. Il Consinsight them estensore Il Presidente Aldo Rosario De Musis Aldo Ceccherini Holy mis CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria IL CANCELLIERE - 9 OIT.2003 Luisa Passinetti You IL CANCELLIERE CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione a debito presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 20-10-2003 al n. 5765 Mod. 9 Art. S765 Camp. ( 1291) apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL COLLABORATORE CANCELLERIA Roberto Riccite 10