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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 13/11/2025, n. 844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 844 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – II^ Sezione Civile composta dai signori: dott. Antonio Francesco Esposito - presidente dott.ssa Consiglia Invitto - consigliere dott. Giovanni Surdo - consigliere est. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 803/2023 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 07/10/2025, vertente
T R A
(cf. ), in persona del Ministro in Parte_1 P.IVA_1 carica pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Lecce- appellante contro
(cf. ), rappresentata e difesa dagli CP_1 C.F._1
Avv.ti Nicola Putignano e IA Rachele Putignano- appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n.2407/2023 del Tribunale di Lecce pubblicata il 5.9.2023.
I procuratori delle parti costituite hanno precisato le conclusioni mediante note scritte sostitutive di udienza ex art.127 ter c.p.c. per l'udienza del 7 ottobre 2025, con le quali si sono riportati ai propri scritti.
MOTIVAZIONE
1.-Con atto di citazione in riassunzione (a seguito dell'ordinanza con cui il
Tribunale di MA, originariamente adito, aveva dichiarato la propria incompetenza per territorio) proponeva azione di responsabilità nei confronti del CP_1
chiedendone la condanna al risarcimento per i danni patiti Parte_1 dal coniuge deceduto in data 11.07.2011 per carcinoma Persona_1 polmonare. L'attrice esponeva: -che il Sig. era assistente capo di polizia Per_1 penitenziaria presso la Casa Circondariale di Lecce dal 15.03.1997 sino al decesso e precedentemente presso la Casa Circondariale “San Vittore” di Milano dal
16.05.1991 al 18.07.1993 e presso la Casa Circondariale di Taranto dal 19.07.1993 al 14.03.1997; -che, in ragione del suo lavoro, aveva frequentato i locali delle case circondariali ove era consentito il fumo di sigarette, mentre egli non aveva mai fumato;
-che, in data 1.12.2011, la Commissione Medica Ospedaliera del
Dipartimento Militare di Taranto aveva accertato che l'inabilità del era stata Per_1 causata da infermità non dipendente da causa di servizio;
-che il Ministero della
Giustizia aveva violato quanto previsto dall'art. 51 L. 3/2003 ai sensi del quale veniva disposto il divieto di fumo nei locali chiusi nonché dal D.P.R. 230/2000, mai attuato, secondo cui dovevano essere assicurati reparti per non fumatori qualora le condizioni logistiche lo permettessero;
che quindi non aveva adottato tutte le opportune cautele necessarie per tutelare la salute del proprio dipendente;
-che dunque il convenuto doveva ritenersi responsabile del danno patrimoniale e non patrimoniale Parte_1 patito dall'attrice a seguito del decesso del coniuge.
2.-Istruita la causa a mezzo prova documentale, testimoniale e CTU medica, il
Tribunale di Lecce, con sentenza pubblicata il 5.9.2023, ha accolto la domanda di parte attrice e, per l'effetto, ha condannato il al pagamento Parte_1 della somma di euro 294.201,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e della somma di euro 647.373,45 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale;
nonché al pagamento delle spese di lite.
Il primo giudice ha evidenziato in fatto che: -dalle allegazioni documentali di parte attrice si desume che il ha svolto servizio continuativo presso le case Per_1 circondariali prima di Milano, poi di Taranto e infine di Lecce, a partire dal 16.4.1991 sino alla data del decesso;
-dalla prova testimoniale emergeva che né il né la Per_1 moglie erano fumatori, mentre sul luogo di lavoro lo stesso era costretto a inalare fumo passivo per almeno sei ore al giorno e ad alta concentrazione considerato che nei corridoi antistanti le celle dei detenuti si assisteva alla formazione di una “nebbia” dovuta per l'appunto al fumo di sigarette e alla contestuale assenza di aspiratori;
- pag. 2/19 che dalla relazione del 12.6.2012 redatta dal Responsabile del Servizio Prevenzione
e Protezione della Casa Circondariale di Lecce emergeva che la struttura dei reparti detentivi non consentiva un adeguato ricambio d'aria in considerazione dell'insufficienza della superficie finestrata e del sovraffollamento carcerario;
-che nella “Valutazione dei rischi relativa agli agenti chimici” del 10.09.2015 si leggeva il monito del detto Responsabile al rispetto del divieto di fumo in tutti i locali lavorativi che doveva essere assicurato anche mediante il controllo da parte di personale incaricato.
Il Tribunale ha poi osservato che da diversi decenni vi era consapevolezza sociale e medico-scientifica degli effetti dannosi dell'esposizione al fumo di sigaretta e ciò anche in tempi antecedenti all'introduzione del divieto di fumo nei luoghi chiusi, dimostrata anche dai numerosi interventi normativi: più precisamente, l'art. 25 R.D. n.
2316/1934, recante “Testo Unico delle leggi sulla protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia” prevede il divieto di vendita di tabacco e sigarette nei confronti dei minori;
la L. n. 584/1975 reca disposizioni in materia di “Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico”; il D.P.C.M. 14.12.1995 prevede il divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici;
la L. n. 626/1994 pone l'obbligo di sorveglianza sanitaria, di informazione e formazione dei dipendenti;
il Regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario (n. 230/2000), all'art. 6, comma 7, prevede che siano assicurati reparti per non fumatori se le condizioni logistiche lo consentono;
- infine, è intervenuto l'art. 51 L. 3/2003 con il quale è imposto il divieto di fumo in tutti i locali chiusi, compresi i luoghi di lavoro privati o non aperti al pubblico, con previsione altresì della possibilità di rendere disponibili locali chiusi riservati ai fumatori, contrassegnati come tali e purché dotati di impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria regolarmente funzionanti e dell'obbligo per i direttori degli istituti di indicare il personale preposto a garantire l'osservanza della normativa antifumo. Nonostante dette previsioni normative, il , per tutta la durata della vita Parte_1 lavorativa del ha omesso di predisporre adeguate misure di prevenzione e di Per_1 pretendere il rispetto del divieto di fumo;
pertanto il convenuto ha favorito Parte_1
l'insorgenza e il decorso della malattia, come dimostrato anche dalla relazione del pag. 3/19 ctu, secondo cui il nesso causale tra l'esposizione al fumo passivo e l'insorgere della patologia è pienamente sussistente, tenuto conto che nella specie il soggetto non presentava altri fattori di co-morbilità che potessero avere efficienza causale.
Pertanto, il Tribunale ha riconosciuto in capo all'attrice il danno sia patrimoniale sia non patrimoniale: più precisamente, per questo secondo aspetto, il danno da perdita del rapporto parentale, da quantificarsi nella somma di euro 294.201,00 in applicazione delle Tabelle di MA e tenuto conto di vari fattori quali l'età del congiunto (44 anni) e della vittima (44 anni), il rapporto di coniugio e la effettiva convivenza tra i due soggetti, e la presenza all'interno del nucleo di altri soggetti conviventi (tre figli all'epoca dei fatti ancora minori).
Quanto al danno patrimoniale, il Tribunale ha considerato il lucro cessante patito dalla moglie, la quale al momento del decesso risultava “familiare a carico” del marito, e consistente nella perdita delle elargizioni erogatele da quest'ultimo e la cui quantificazione, pari ad euro 647.373,45, è stata calcolata tenendo conto del reddito della vittima al momento della morte, al netto degli oneri fiscali e contributivi, detraendo la quota necessaria per la produzione del reddito e quella che presumibilmente sarebbe stata destinata ai bisogni del lavoratore;
all'importo così calcolato è stato quindi applicato un coefficiente di moltiplicazione relativo alla capitalizzazione delle rendite vitalizie;
è stato sottratto infine quanto medio tempore percepito a titolo di prestazione per inabilità e reversibilità.
3.-Avverso detta sentenza, ha proposto appello il , il Parte_1 quale ha dedotto l'erroneità della decisione del Tribunale per i motivi che verranno più avanti esaminati.
Si è costituita con comparsa depositata in data 15.02.2024, con CP_1 la quale ha dedotto l'infondatezza delle doglianze esposte nell'atto di gravame.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 7.10.2025, sulle conclusioni precisate dalle parti mediante note scritte ex art.127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione a norma dell'art.352 c.p.c.
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4. La sentenza è stata impugnata dal sulla base dei Parte_1 seguenti motivi. pag. 4/19 4.1. Con il primo motivo di gravame l'appellante si duole che il giudice ha ritenuto sussistente l'elemento soggettivo in capo al , facendo derivare Parte_1
l'obbligo di predisporre adeguate misure di tutela e prevenzione dalla generica consapevolezza sociale e medico-scientifica della nocività del fumo di sigaretta.
Secondo l'avvocatura erariale, non può ricavarsi uno specifico obbligo in capo all'amministrazione su un presupposto così generico, né tantomeno in tal senso possono rilevare i riferimenti normativi pur utilizzati dal primo giudice: le norme richiamate sono norme specifiche, relative a specifici luoghi e destinatari, delle quali dunque non può operarsi una lettura estensiva. Più precisamente, il Tribunale richiama: -l'art. 25 R.D. n. 2316/1934, recante “Testo Unico delle leggi sulla protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia”, che prevede il divieto di vendita di tabacco e sigarette nei confronti dei minori di anni diciotto e che dunque costituisce norma specifica che nulla ha a che vedere con il caso di specie con riferimento né alla condotta né all'oggetto della tutela;
-la L. 584/1975 che introduceva il divieto di fumo in luoghi espressamente individuati e tra i quali non erano menzionate le strutture carcerarie;
-il D.P.C.M. 14.12.1995, che, pur potendosi considerare pertinente al fine di individuare un generico obbligo di assicurare il rispetto del divieto di fumo all'interno dei penitenziari, non può costituire in realtà la base per poter effettivamente delineare una specifica condotta cui era tenuto il
, dato che da una corretta lettura del testo si evince che il divieto di fumo va Parte_1 applicato a tutti i locali utilizzati dalla p.a. purché si tratti di locali aperti al pubblico, da ciò derivando che in tal modo i penitenziari non possono che rimanerne esclusi.
4.2. Con il secondo motivo di appello, l'impugnante censura la sentenza anche nella parte in cui ritiene sussistente la responsabilità erariale in capo al
. A sostegno deduce, in ordine all'art. 51 L. 3/2003, eventualmente la Parte_1 responsabilità in capo alla p.a. poteva riconoscersi solo a partire dall'entrata in vigore di detta norma, ossia dal 10.01.2005; tuttavia, sulla base di una corretta valutazione del materiale probatorio, si dovrebbe escludere la responsabilità del , il Parte_1 quale ha dimostrato, in corso di giudizio, di aver posto in essere tutte le misure necessarie al fine di evitare la causazione del danno patito dal ed in Per_1 particolare: -l'amministrazione ha prodotto gli ordini di servizio emessi dalle Case pag. 5/19 Circondariali di Milano e di Taranto con cui si è predisposta la suddivisione dei locali con individuazione di tutte le zone soggette a divieto assoluto di fumo;
-
l'amministrazione ha inoltre provveduto negli anni ad elaborare e promuovere campagne di sensibilizzazione per diffondere la conoscenza degli effetti dannosi del fumo tra i detenuti e il personale;
-la Casa Circondariale di Lecce aveva provveduto a far eseguire dei controlli analitici delle concentrazioni di ossido di carbonio e anidride carbonica nel blocco circondariale, come emerge dalla nota di che ha Parte_2 evidenziato la totale assenza di situazioni di inquinamento da fumo passivo e rischi per la salute.
L'appellante prosegue rilevando che il citato art. 51 introduceva un generico divieto di fumo ma non anche l'obbligo di istituire sezioni specializzate per i non fumatori ed inoltre la previsione di cui al D.P.R. 230/2000 specificava che ciò doveva farsi solo qualora le condizioni logistiche lo avessero permesso;
inoltre la stessa norma prevedeva l'installazione di impianti per la ventilazione ed il ricambio d'aria e di idonei mezzi meccanici di ventilazione forzata, da ciò derivando che non vi era un'indicazione specifica, ma si presupponeva una valutazione di idoneità da parte delle Direzioni dei penitenziari;
a tal proposito il direttore del carcere di Lecce con specifica nota evidenziava un livello di rischio chimico irrilevante. Infine l'appellante assume che le condizioni di salute del sottoposto a specifico controllo circa Per_1
l'idoneità allo svolgimento delle mansioni tipiche della polizia penitenziaria, non richiedevano la ricerca di soluzioni specifiche alternative per consentire a quest'ultimo lo svolgimento della propria attività lavorativa.
4.3. Con il terzo motivo di appello, il deducente lamenta che il Tribunale abbia ritenuto sussistente il nesso causale tra condotta asseritamente omissiva del e danno patito dal facendo proprie le conclusioni del c.t.u. in Parte_1 Per_1 maniera del tutto acritica;
il giudice, inoltre, non ha operato alcuna valutazione dei fatti in termini di giudizio controfattuale necessario al fine di sostenere la sussistenza o meno del nesso causale. Inoltre, né il primo giudice né il ctu hanno valutato in alcun modo quanto evidenziato dalla Commissione Medica Ospedaliera del
Dipartimento Militare di Taranto, secondo la quale il nesso causale tra la patologia pag. 6/19 polmonare del e le condizioni lavorative in cui ha prestato servizio era Per_1 insussistente, concludendo, per l'appunto, circa l'assenza della causa di servizio.
4.4. Con il quarto motivo l'appellante contesta infine la determinazione del danno da parte del Tribunale , il quale lo avrebbe ritenuto sussistente in totale assenza di prova. Secondo l'avvocatura erariale, dal materiale probatorio raccolto al più si possono desumere dati circa la sussistenza del comportamento omissivo del
Ministero per come descritto, ma nulla circa l'effettiva verificazione del danno a carico dell'attrice: affinché si potesse ritenere sussistente il danno da perdita del rapporto parentale si sarebbe dovuto provare l'effettiva esistenza di un legame parentale tra i due soggetti ed anche lo sconvolgimento psicologico dell'equilibrio familiare e la sofferenza intima patita dalla moglie non potendo, il danno da perdita del rapporto parentale, essere inteso in re ipsa o presunto.
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5. In primo luogo, è infondata l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. dell'atto di appello, sollevata dalla parte appellata. Dalla lettura dell'atto di impugnazione emerge sia una critica puntuale a specifiche parti della motivazione della sentenza di primo grado, ma altresì è fornito a questo giudice un programma decisorio alternativo, che consente di valutare argomentazioni teoriche differenti da quelle seguite in prime cure e pertanto il sindacato giurisdizionale non è precluso.
In altri termini, non sussiste la paventata genericità, incoerenza e inidoneità a sovvertire il compendio motivazionale, posto che sono stati proposti motivi di appello sufficientemente specifici che consentono di operare uno scrutinio logico-giuridico della sentenza impugnata.
Con memoria di replica della parte appellata sono state proposte due eccezioni di inammissibilità ex art. 345 c.p.c: la prima assume che il appellante Parte_1 avrebbe contestato esclusivamente con comparsa conclusionale l'asserita responsabilità di posizione. La seconda, per le stesse ragioni in rito, riguarda il rilievo dell'appellante secondo cui l'attrice non potrebbe beneficiare di una inesistente condotta negligente dell'Amministrazione poiché il non avrebbe mai Per_1 segnalato pericoli mentre lavorava.
pag. 7/19 Entrambe le eccezioni sono infondate, in quanto nella specie non è configurabile alcuna violazione dei divieti posti dall'art.345 c.p.c.. Entrambe le argomentazioni ministeriali si configurano quali mere difese, e non come eccezioni, e pertanto sono proponibili oltre il termine decadenziale previsto dalla legge.
Ha precisato la Suprema Corte che la questione concernente l'effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del rapporto dedotto in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla (salvo il caso del suo riconoscimento esplicito o implicito da parte del convenuto); con la conseguenza che la sua negazione si configura come una mera difesa che, contrariamente alle eccezioni in senso stretto, non è soggetta al termine di decadenza previsto dalla legge (Cass. n. 24375/2024, Rv. 672362 - 01). Nel caso in esame, l'assenza di responsabilità oggettiva (o di posizione) e l'inesistenza di una condotta negligente sono dirette a contestare la sussistenza dell'illecito posto a fondamento della domanda risarcitoria. Questo comportamento processuale, pertanto, assurge a negazione di elementi costitutivi della domanda, la quale impone di individuare il soggetto danneggiante, l'elemento soggettivo e il nesso di causalità, oltreché il danno e il fatto dannoso.
6. Quanto al merito, i primi due motivi di appello vanno esaminati congiuntamente in quanto connessi. In sintesi, sostiene l'appellante che il giudice di prime cure ha fatto derivare doveri giuridici di portata generale da disposizioni di legge specifiche, pertanto non suscettibili di interpretazione estensiva né analogica.
Inoltre, le strutture carcerarie non sarebbero menzionate nelle suddette normative.
Tuttavia, alle pagine 11 e 12 dell'atto di gravame l'appellante riconosce che con l'entrata in vigore della legge n. 3/2003 il avrebbe dovuto essere tutelato e Per_1 non lo è stato, quanto meno a partire dal 10 gennaio 2005 (data di entrata in vigore delle disposizioni secondo l'art. 19 del d.l. 266/2004). In particolare, col secondo motivo di appello, l'avvocatura erariale ha sostenuto che non si può configurare responsabilità a carico del in assenza di specifico obbligo giuridico di Parte_1 impedire l'evento. Inoltre, il carcere di Lecce non aveva spazio per creare apposite aree per non fumatori. pag. 8/19 6.1. Le prospettazioni dell'avvocatura erariale sono prive di fondamento.
Occorre premettere che la domanda risarcitoria proposta da CP_1 prospetta la responsabilità ex art. 2043 c.c. e chiede il riconoscimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da liquidarsi equitativamente, in conseguenza della condotta contra legem del Ministero della Giustizia, che in quanto datore di lavoro avrebbe dovuto impedire che , assistente capo della polizia Persona_1 penitenziaria, contraesse, o aggravasse, il carcinoma polmonare, cagionato dall'inalazione continua di fumo passivo nell'ambiente di lavoro carcerario per decenni.
La domanda va scrutinata innanzitutto alla luce delle risultanze della CTU espletata in primo grado (dott. , la quale ha concluso per la sussistenza del Per_2 nesso causale tra l'esposizione incolpevole di (nato il [...] e Persona_1 deceduto il 11.07.11, a 44 anni) al fumo passivo e lo sviluppo del carcinoma polmonare con dimezzamento dell'aspettativa di vita. Il era assistente capo Per_1 della Polizia Penitenziaria e ha prestato servizio dal 1991 al 2011. Egli non aveva mai fumato, ma ha frequentato quotidianamente luoghi di lavoro esposti al fumo passivo e privi di sistemi di prevenzione e contrasto alla diffusione dello stesso. In data 1.12.2021 la CMO di Taranto accertò la patologia “Stato Cachettico, adenocarcinoma polmonare squamoso G3 del lobo inferiore sinistro con secondarietà ossee linfonodali e mediastiniche” ascrivibile a tabella A categoria I nella misura MAX. In atto la vedova percepisce i benefici di cui alla legge 335\95.
L'odierna attrice, vedova del chiede il risarcimento relativo al decesso del Per_1 marito per l'esposizione a fumo passivo subita nel corso dell'attività lavorativa come accertato in fase istruttoria.
Il consulente tecnico ha anche ricostruito la storia clinica legata alla patologia tumorale: “18.04.11 / 22.04.11: ricovero presso la U. O. di chirurgia toracica dell'Ospedale di Lecce con diagnosi di “Neoformazione polmonare sinistra con adenopatia mediastinica”; - 24.05.11 / 01.06.11: ricovero presso la U. O. di chirurgia toracica dell'Ospedale di Lecce con diagnosi di “Neoformazione polmonare sinistra con adenopatia mediastinica. Lesioni ripetitive epatiche ed ossee”; - 15.06.11 /
17.06.11: “Neoformazione polmonare sinistra con adenopatia mediastinica. pag. 9/19 Atelettasia polmonare sn in K polmonare omolaterale mediastinico”; - 17.06.11 /
06.07.11: trasferimento presso la U. O. di Oncologia del medesimo presidio ospedaliero, dalla quale venne dimesso con diagnosi definitiva di “Stato cachettico in paziente con carcinoma polmonare adenosquamoso G3 del lobo inferiore sinistro con secondarietà ossee, linfonodali, mediastiniche ed epatiche”. - 11.07.11: decesso al domicilio”.
Ancora, il consulente esprime le seguenti considerazioni: il è stato Per_1 esposto al fumo passivo per 20 anni e privato di protezione dal suo datore di lavoro.
Nell'aprile 2011 gli venne diagnostico un tumore al polmone, rapidamente evoluto in metastasi, che lo portò alla morte nel luglio dello stesso anno. Il consulente evidenzia che “Il più importante fattore di rischio per il tumore del polmone è rappresentato dal fumo di sigaretta: esiste infatti un chiaro rapporto tra questa abitudine e la malattia, e ciò vale anche per l'esposizione al fumo passivo. Più si è fumato (o più fumo si è respirato nella vita), maggiore è la probabilità di ammalarsi. Secondo gli esperti, contano sia la quantità di tempo in cui si è fumato, sia il numero di sigarette fumate.
Ma la durata potrebbe essere un fattore ancora più importante: se si inizia a fumare da giovanissimi un pacchetto al giorno e si prosegue per il resto della vita, ci si può ammalare addirittura di più rispetto a chi, comunque esposto ad altissimo rischio, fuma due pacchetti al giorno ma per un tempo più breve. Smettere determina invece una forte riduzione del rischio. In cifre, il rischio relativo dei fumatori di ammalarsi di tumore al polmone aumenta di circa 14 volte rispetto ai non fumatori e addirittura fino a 20 volte se si fumano più di 20 sigarette al giorno. Il fumo di sigaretta è responsabile di 8-9 tumori del polmone su 10, ma anche cancerogeni chimici come l'amianto (asbesto), il radon e i metalli pesanti sono fattori di rischio per questa malattia, soprattutto per quella parte di popolazione che viene a contatto con queste sostanze per motivi di lavoro: si parla in questo caso di esposizione professionale”.
Ancora, il consulente d'ufficio ricorda che “per quanto riguarda i fattori di rischio legati alla professione, è importante utilizzare sempre sul luogo di lavoro tutte le misure di protezione per poter ridurre al minimo i rischi e lavorare in sicurezza” (…) “secondo i dati di un nuovo rapporto pubblicato dal Surgeon General Office degli Stati Uniti… la probabilità di sviluppare malattie cardiovascolari e cancro al polmone aumenta infatti pag. 10/19 rispettivamente del 25-30% e del 20-30% per i non fumatori esposti a casa o sul posto di lavoro. Il rapporto The Health Consequences of Involuntary Exposure to
AC SM sottolinea come anche una breve esposizione a fumo passivo rappresenti un pericolo notevole: l'unico modo per proteggere la salute dei non fumatori, quindi, è eliminare completamente il fumo all'interno dei locali chiusi. “I risultati di questo studio sono un importante campanello d'allarme sia per i fumatori che per i non fumatori”, dice segretario del dipartimento della Salute Testimone_1 americano. “Le sigarette provocano malattie e morte, ma anche la salute di chi non fuma è indirettamente minacciata dal fumo di sigaretta altrui”. Non solo patologie cardiache e tumore al polmone: il fumo passivo può causare in generale problemi respiratori, sindrome della morte in culla, infezioni all'orecchio e attacchi d'asma nei bambini piccoli. “Gli effetti sulla salute del fumo passivo sono ben più gravi di quanto si pensasse”, sottolinea il Surgeon General Carmona, ufficiale per i servizi di salute pubblica degli Stati Uniti. “E le prove scientifiche sono indubitabili: il fumo passivo non rappresenta solo un fastidio, ma è un grave problema di salute che può portare a malattie e morte prematura di bambini e adulti non fumatori”. Il fumo passivo contiene infatti più di 50 sostanze cancerogene, che vengono inalate dai non fumatori quasi nelle stesse quantità che assorbe chi fuma. Il tumore del polmone si sviluppa principalmente nelle persone anziane. È raro al di sotto dei 40 anni di età e più diffuso nella fascia compresa tra i 70 e i 74 anni, che è la più colpita”.
Conclude il c.t.u. che “nelle condizioni di lavoro poste siamo dell'opinione che il nesso causale tra il fumo di sigaretta passivo cui fu esposto il ed il tumore Per_1 polmonare col successivo decesso sia da ritenere plausibile e dunque “più probabile che non” rispetto ad altre ipotesi. In ordine, al quesito circa l'aspettativa di vita del nel caso in cui non fosse stato colpito dal cancro, questa sarebbe stata Per_1 quella della popolazione generale di sesso maschile nata nel 1967 e cioè di circa 82 anni”.
6.2. Ciò posto, il fondamento della responsabilità del va individuato, in Parte_1 via primaria, nei principi costituzionali che regolano il rapporto di pubblico impiego e, più in generale, l'azione amministrativa: l'art. 32 Cost., che riconosce la salute come pag. 11/19 diritto fondamentale dell'individuo e impone alla Repubblica di tutelarla in ogni ambiente di vita e di lavoro;
l'art. 97 Cost., che esige il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, da intendersi anche come dovere di corretta organizzazione dei luoghi e delle condizioni di lavoro;
l'art. 41 Cost., che vieta l'esercizio di attività economiche (e dunque anche organizzative e amministrative) in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana.
Questi principi sono da lungo tempo concretizzati nel sistema di prevenzione antinfortunistica e igienico-sanitaria applicabile a tutti i datori di lavoro, pubblici e privati. Già il R.D. 2316/1934 (Approvazione del Testo unico sulla protezione e assistenza della maternità e dell'infanzia), la L. 584/1975 (Divieto di fumare in determinati locali e mezzi di trasporto pubblico) e il D.P.C.M. (Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, recte) 14 dicembre 1995 (divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici) imponevano la tutela della salubrità degli ambienti di lavoro, anche ove non esplicitamente menzionati gli istituti penitenziari.
A tali norme si è aggiunto il d.Lgs. n. 626/1994, che ha introdotto un generale obbligo per il datore di lavoro – compresa la Pubblica Amministrazione – di adottare misure preventive e di protezione collettiva e individuale, informare i lavoratori sui rischi specifici e predisporre ambienti di lavoro conformi ai requisiti di sicurezza.
6.3. Tali obblighi hanno trovato ulteriore conferma nel D.P.R. 230/2000
(Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà) il cui art. 6 è deputato alla previsione di obblighi giuridici di contrasto al fumo passivo e precipuamente il comma 7 prescrive che “se le condizioni logistiche lo consentono, sono assicurati reparti per non fumatori”, chiara espressione di un dovere di organizzazione e tutela sanitaria dei luoghi detentivi.
La successiva legge n. 3/2003, art. 51, non ha introdotto ex novo il principio di divieto di fumo, ma lo ha ribadito generalizzandolo e rafforzato, estendendolo “a tutti i locali chiusi, pubblici e privati”. Essa ha pertanto rappresentato una fase di consolidamento di un obbligo già esistente, e non la sua prima apparizione nell'ordinamento.
pag. 12/19 6.4. Ne consegue che l'Amministrazione penitenziaria, fin dagli anni settanta, era tenuta – in forza delle fonti sopra richiamate e dei principi costituzionali – ad adottare tutte le misure necessarie per impedire l'esposizione dei propri dipendenti a fumo passivo e ad assicurare ambienti di lavoro idonei sotto il profilo igienico e sanitario. L'omessa predisposizione di tali cautele costituisce condotta colposa ai sensi dell'art. 2043 c.c., giacché integra una violazione del dovere di diligenza e prudenza che incombe sul datore di lavoro pubblico nella tutela della salute del personale. Il Tribunale ha correttamente individuato la fonte dell'obbligazione risarcitoria nell'art. 2043 c.c., in relazione alla violazione dell'art. 32 Cost. e dell'art. 51 L. n. 3/2003, nonché delle precedenti disposizioni che imponevano alla P.A. doveri di prevenzione e protezione della salute dei lavoratori. L'Amministrazione era tenuta a garantire ambienti di lavoro salubri e privi di fumo, come prescritto non solo dalla normativa del 2003, ma anche dalla l. 584/1975 e dal d.lgs. 626/1994 e dalle circolari interne ministeriali. È pertanto infondata la tesi dell'appellante secondo cui l'obbligo di tutela sarebbe sorto solo con l'entrata in vigore della L. n. 3/2003: già in precedenza, i principi generali dell'ordinamento concernenti i normali canoni del comportamento datoriale organizzativo, nelle forme particolari della diligenza e prudenza, nonché la normativa antinfortunistica, imponevano all'Amministrazione di prevenire l'esposizione dei propri dipendenti a fattori di rischio notoriamente nocivi.
A ben vedere, le tre disposizioni richiamate (l. 584/1975, d.lgs. 626/1994 e l.
3/2003) sono accomunate dalla medesima ratio, quella di impedire la propalazione del fumo passivo a detrimento dei fruitori degli spazi pubblici, esposti ad agenti nocivi contro la loro volontà e senza possibilità di potervisi sottrarre. Quindi, emerge chiaramente che la prevenzione e il contrasto al fumo passivo negli spazi pubblici chiusi è principio generale dell'ordinamento da prima del 2003 e da qui discende la condotta illecita da parte dell'amministrazione convenuta. Peraltro, l'art. 1, lett. b) della l. 584/1975, al pari dell'art. 51 l. 3/2003, prevede l'espresso divieto di “fumare nei locali chiusi che siano adibiti a pubblica riunione”: questa locuzione altro non è che una fattispecie aperta, posizionata in apertura del periodo per dare copertura a tutte le situazioni che ragioni di economia della tecnica legislativa non consentono di pag. 13/19 enunciare. Certamente vi si possono sussumere le carceri, le relative sale di attesa e tutti gli spazi degli istituti penitenziari deputati al lavoro.
6.5. L'appellante sostiene che, date le condizioni logistiche e strutturali delle carceri, non sarebbe stato esigibile dall'Amministrazione un comportamento differente. Tale tesi contrasta con il quadro normativo sopra richiamato e con le stesse risultanze documentali del procedimento. Le relazioni interne della Casa
Circondariale di Lecce, acquisite in atti, attestano che fino al 2011 non erano presenti sistemi di aspirazione o ventilazione forzata nei corridoi detentivi e che il divieto di fumo non era oggetto di effettiva vigilanza. Soltanto nel 2014 – dopo il decesso del
– furono introdotte sanzioni disciplinari per la violazione del divieto. Per_1
L'Amministrazione, pertanto, ha colposamente omesso di attuare gli strumenti tecnici e organizzativi idonei a garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro, violando gli obblighi previsti dal d.Lgs. n. 626/1994, artt. 4 e 15, e successivamente dal D.Lgs.
n. 81/2008, artt. 18 e 63.
6.6. La tesi della “inesigibilità” di una condotta alternativa, in termini di impossibilità di realizzare ambienti salubri, non può essere accolta, poiché già secondo le comuni norme di esperienza è agevole ipotizzare misure alternative, quali l'individuazione di reparti separati per non fumatori, l'installazione di sistemi di ricambio d'aria, un controllo sistematico con conseguente applicazione di sanzioni disciplinari alle violazioni del divieto. Il Ministero della Giustizia, quale datore di lavoro, non ha dimostrato di avere adottato alcuna di tali misure, né di avere attivato procedure di prevenzione adeguate, violando così il principio di precauzione e il dovere di protezione della salute dei dipendenti previsto dall'art. 2087 c.c.
7. Risulta privo di fondamento anche il terzo motivo di gravame, con il quale si contesta la sussistenza del nesso di causalità.
7.1. Come è noto, in sede civile, il nesso causale va accertato secondo il criterio del “più probabile che non”, non della certezza assoluta. Il in Parte_1 appello non ha fornito alcuna prova idonea a escludere l'incidenza causale dell'ambiente di lavoro: né ha dimostrato la presenza di fattori alternativi, né ha fornito elementi oggettivi sulla salubrità degli ambienti carcerari. La mera indicazione pag. 14/19 della permanenza del nella città di Taranto non integra prova di esposizione a Per_1 fattori esterni determinanti.
La giurisprudenza di legittimità in tema di malattie professionali – ambito, questo, assai vicino alla vicenda che ci occupa – ha affermato che il nesso di causalità può essere ravvisato secondo un rilevante grado di probabilità. A tal fine il giudice, oltre a consentire all'interessato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, “è tenuto a valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso ad ogni iniziativa "ex officio", diretta ad acquisire ulteriori elementi in relazione all'entità dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonché dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti”
(Cass. sez. L - n. 8773/2018, Rv. 648724 - 01).
Nella specie, deve ritenersi accertato il nesso eziologico tra le condizioni di lavoro e la patologia, alla luce dei principi di causalità materiale di cui all'art. 40 c.p., richiamabile in sede civile quale criterio generale di imputazione dell'evento, e dell'art. 2043 c.c. per la responsabilità aquiliana. La consulenza tecnica d'ufficio del dott. – che si ritiene logica, coerente e scientificamente fondata – ha Per_2 concluso che la patologia polmonare del sig. è da ricondurre, con criterio del Per_1
“più probabile che non”, alla prolungata esposizione al fumo passivo sul luogo di lavoro, in assenza di idonei sistemi di aerazione e protezione Il c.t.u. ha accertato che il de cuius, non fumatore, prestò servizio per circa vent'anni in ambienti chiusi, saturi di fumo, e che tale esposizione rappresentò un fattore eziologico determinante nella genesi dell'adenocarcinoma polmonare che ne causò la morte a soli 44 anni.
7.2. Le deduzioni del , fondate su mere ipotesi alternative (come Parte_1
l'inquinamento ambientale di Taranto), non sono suffragate da alcun riscontro probatorio concreto e non scalfiscono il giudizio di elevata probabilità espresso dal consulente, posto che ogni città inserita in contesti industrializzati ha propri fattori inquinanti e questo argomento di iper valorizzazione del fattore causale alternativo impedirebbe di accordare tutela anche a situazioni chiare come quella all'attenzione. pag. 15/19 Peraltro, nella specie, l'incidenza del fattore ambientale cittadino risulta limitata nel tempo, dal momento che il servizio prestato presso la Casa circondariale della città ionica è durato meno di quattro anni (dal 19.07.1993 al 14.03.1997).
A ben vedere, sebbene non sia possibile accertare con grado di certezza assoluta che sia stata l'assenza degli adeguamenti nel luogo di lavoro a scatenare la patologia tumorale, si può affermare con elevato grado di probabilità il nesso causale in parola. In sede civile, vigendo la regola del “più probabile che non” e non quella dell'oltre ogni ragionevole dubbio, invero, appare maggiormente verosimile che sia stata l'esposizione prolungata e non voluta al diretto contatto del fumo passivo a determinare il carcinoma polmonare.
7.3. Al fine di escludere la responsabilità del , non assume rilevanza Parte_1 la circostanza che la Commissione Medica Ospedaliera di Taranto in data 1.12.2011 abbia negato che l'infermità che aveva colpito il fosse da ritenersi dipendente Per_1 da causa di servizio.
In primo luogo, in tema di accertamento della sussistenza di una malattia professionale non tabellata e del relativo nesso di causalità (nella specie, esposizione al fumo passivo), la giurisprudenza ha affermato che la prova, gravante sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in presenza di un notevole grado di probabilità e il giudice può giungere al giudizio di ragionevole probabilità sulla base della consulenza tecnica d'ufficio che ritenga compatibile la malattia non tabellata con la "noxa" professionale
(Cass. n. 3227/2011, Rv. 615906 - 01).
In secondo luogo, in termini più generali, va evidenziato che la tesi della vincolatività nel giudizio di danno della valutazione espressa dalla Commissione medica ospedaliera si pone in contrasto con la pronuncia dele Sezioni Unite della
S.C. n.19129/2023, alle quali era stato posto il quesito se l'accertamento, compiuto dalla Commissione medico-ospedaliera di cui all'art. 4 della l. n. 210 del 1992, circa la riconducibilità del contagio ad una emotrasfusione, con conseguente attribuzione dell'indennizzo ai sensi di detta legge, implichi, nel giudizio di risarcimento dei danni derivanti da emotrasfusioni promosso contro il della Salute, il Parte_1
pag. 16/19 riconoscimento, quale fatto indiscutibile e non bisognoso di prova, del nesso causale tra la trasfusione e il contagio oppure se, al contrario, il verbale della citata
Commissione formi piena prova esclusivamente in relazione ai fatti avvenuti in sua presenza ovvero dalla stessa compiuti, e non già con riguardo a valutazioni, diagnosi, manifestazioni di scienza o di opinione, costituenti materiale privo del valore di un vero e proprio accertamento e quindi soggetto al libero apprezzamento del giudice.
La pronuncia delle Sezioni Unite n. 19129/2023 ha risolto il contrasto, affermando in primo luogo che, nel giudizio risarcitorio promosso nei confronti del per i danni derivanti dalla trasfusione di sangue infetto, il Controparte_2 verbale redatto dalla Commissione medica, di cui all'art. 4 della l. n. 210 del 1992, non ha valore confessorio e, al pari di ogni altro atto redatto da pubblico ufficiale, fa prova ex art. 2700 c.c. dei fatti che la Commissione attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati dalla stessa compiuti, mentre le diagnosi, le manifestazioni di scienza o di opinione costituiscono materiale indiziario soggetto al libero apprezzamento del giudice che, pertanto, può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può attribuire allo stesso il valore di prova legale.
Hanno precisato le S.U. che all'affermazione o alla negazione del nesso causale si può giungere solo all'esito di un complesso procedimento valutativo, nel quale rilevano, oltre allo stato delle conoscenze scientifiche da apprezzare ai fini della cosiddetta causalità generale, gli elementi individualizzanti necessari per far ritenere concretizzata nel singolo caso all'esame del giudice la legge causale generale.
La vicenda oggetto del presente giudizio presenta innegabili profili di analogia con il caso deciso dalle Sezioni Unite, in quanto la negazione del nesso causale da parte della CMO risulta confutato dall'accertamento espletato dal ctu dott. il Per_2 quale, come sopra esposto, ha affermato la sussistenza di tale nesso, in termini di elevata probabilità, sulla base di dati logici e scientifici assolutamente probanti e convincenti.
pag. 17/19 8. Anche il quarto motivo, relativo al danno non patrimoniale, è infondato. Il
Tribunale ha correttamente liquidato il danno da perdita del rapporto parentale utilizzando le Tabelle di MA (il relativo conteggio non risulta contestato dall'appellante). La perdita del coniuge in giovane età e la presenza di tre figli minorenni costituiscono circostanze assolutamente univoche e gravi, idonee a fondare la presunzione di elevata sofferenza morale e di grave sconvolgimento dell'equilibrio familiare, senza necessità di ulteriore prova specifica, trattandosi di nozione di comune esperienza. La tesi avversaria secondo cui la vedova avrebbe dovuto provare il gravissimo patema d'animo appare in contrasto con la solidarietà familiare, valore di rilevanza costituzionale, sulla quale si innesta il concetto stesso di famiglia, il quale verrebbe mortificato e svuotato del suo intrinseco significato di società naturale, se si imponesse di allegare elementi che sono nella normalità statistica dei rapporti quotidiani.
Quanto alla liquidazione del danno in parola, la violazione del diritto alla salute del lavoratore e il decesso del coniuge costituiscono lesione di valori costituzionalmente tutelati ex artt. 2, 29 e 32 Cost., che fondano ex se il diritto al ristoro del pregiudizio morale e relazionale subito dai familiari. Nel caso di specie, la sig.ra era coniuge convivente del defunto ed aveva con lui tre figli minori: CP_1 tali circostanze, pacifiche in causa, integrano la prova del danno parentale, il quale deriva necessariamente dall'irreversibile perdita dell'affetto e del sostegno familiare.
In ordine al danno patrimoniale non risulta svolta alcuna contestazione specifica in sede di gravame, nel quale, per questo aspetto, si è limitati a prendere atto dell'applicazione da parte del Tribunale delle operazioni di scomputo concernenti le prestazioni erogate a titolo di inabilità e reversibilità. In ogni caso appare corretta la liquidazione del danno da lucro cessante, fondata sulla documentazione reddituale del defunto e sull'applicazione dei criteri di capitalizzazione indicati dalla giurisprudenza di legittimità.
In definitiva, deve essere confermata la sentenza impugnata e le spese del giudizio di secondo grado vanno poste a carico della parte appellante in base alla regola della soccombenza. pag. 18/19 Va esclusa la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del appellante, in quanto nei casi di impugnazione Parte_1 respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle
Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (Cass.
n.1778/2016, Rv. 638714 - 01).
P.Q.M.
La Corte, decidendo sull'impugnazione avverso la sentenza n. 2407/2023 del
Tribunale di Lecce pubblicata il 05.09.2023, proposto dal Parte_1 nei confronti di , così provvede: CP_1
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) condanna il al pagamento delle spese del Parte_1 giudizio di appello in favore della parte appellata, liquidate nella misura di euro 9.500,00, oltre il rimborso forfettario spese di studio nella misura del
15%, iva e cap come per legge, con distrazione nei confronti dei difensori antistatari.
Lecce, 4 novembre 2025
Il consigliere est. Il Presidente
dott. Giovanni Surdo dott. Antonio F. Esposito
pag. 19/19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – II^ Sezione Civile composta dai signori: dott. Antonio Francesco Esposito - presidente dott.ssa Consiglia Invitto - consigliere dott. Giovanni Surdo - consigliere est. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 803/2023 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 07/10/2025, vertente
T R A
(cf. ), in persona del Ministro in Parte_1 P.IVA_1 carica pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Lecce- appellante contro
(cf. ), rappresentata e difesa dagli CP_1 C.F._1
Avv.ti Nicola Putignano e IA Rachele Putignano- appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n.2407/2023 del Tribunale di Lecce pubblicata il 5.9.2023.
I procuratori delle parti costituite hanno precisato le conclusioni mediante note scritte sostitutive di udienza ex art.127 ter c.p.c. per l'udienza del 7 ottobre 2025, con le quali si sono riportati ai propri scritti.
MOTIVAZIONE
1.-Con atto di citazione in riassunzione (a seguito dell'ordinanza con cui il
Tribunale di MA, originariamente adito, aveva dichiarato la propria incompetenza per territorio) proponeva azione di responsabilità nei confronti del CP_1
chiedendone la condanna al risarcimento per i danni patiti Parte_1 dal coniuge deceduto in data 11.07.2011 per carcinoma Persona_1 polmonare. L'attrice esponeva: -che il Sig. era assistente capo di polizia Per_1 penitenziaria presso la Casa Circondariale di Lecce dal 15.03.1997 sino al decesso e precedentemente presso la Casa Circondariale “San Vittore” di Milano dal
16.05.1991 al 18.07.1993 e presso la Casa Circondariale di Taranto dal 19.07.1993 al 14.03.1997; -che, in ragione del suo lavoro, aveva frequentato i locali delle case circondariali ove era consentito il fumo di sigarette, mentre egli non aveva mai fumato;
-che, in data 1.12.2011, la Commissione Medica Ospedaliera del
Dipartimento Militare di Taranto aveva accertato che l'inabilità del era stata Per_1 causata da infermità non dipendente da causa di servizio;
-che il Ministero della
Giustizia aveva violato quanto previsto dall'art. 51 L. 3/2003 ai sensi del quale veniva disposto il divieto di fumo nei locali chiusi nonché dal D.P.R. 230/2000, mai attuato, secondo cui dovevano essere assicurati reparti per non fumatori qualora le condizioni logistiche lo permettessero;
che quindi non aveva adottato tutte le opportune cautele necessarie per tutelare la salute del proprio dipendente;
-che dunque il convenuto doveva ritenersi responsabile del danno patrimoniale e non patrimoniale Parte_1 patito dall'attrice a seguito del decesso del coniuge.
2.-Istruita la causa a mezzo prova documentale, testimoniale e CTU medica, il
Tribunale di Lecce, con sentenza pubblicata il 5.9.2023, ha accolto la domanda di parte attrice e, per l'effetto, ha condannato il al pagamento Parte_1 della somma di euro 294.201,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e della somma di euro 647.373,45 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale;
nonché al pagamento delle spese di lite.
Il primo giudice ha evidenziato in fatto che: -dalle allegazioni documentali di parte attrice si desume che il ha svolto servizio continuativo presso le case Per_1 circondariali prima di Milano, poi di Taranto e infine di Lecce, a partire dal 16.4.1991 sino alla data del decesso;
-dalla prova testimoniale emergeva che né il né la Per_1 moglie erano fumatori, mentre sul luogo di lavoro lo stesso era costretto a inalare fumo passivo per almeno sei ore al giorno e ad alta concentrazione considerato che nei corridoi antistanti le celle dei detenuti si assisteva alla formazione di una “nebbia” dovuta per l'appunto al fumo di sigarette e alla contestuale assenza di aspiratori;
- pag. 2/19 che dalla relazione del 12.6.2012 redatta dal Responsabile del Servizio Prevenzione
e Protezione della Casa Circondariale di Lecce emergeva che la struttura dei reparti detentivi non consentiva un adeguato ricambio d'aria in considerazione dell'insufficienza della superficie finestrata e del sovraffollamento carcerario;
-che nella “Valutazione dei rischi relativa agli agenti chimici” del 10.09.2015 si leggeva il monito del detto Responsabile al rispetto del divieto di fumo in tutti i locali lavorativi che doveva essere assicurato anche mediante il controllo da parte di personale incaricato.
Il Tribunale ha poi osservato che da diversi decenni vi era consapevolezza sociale e medico-scientifica degli effetti dannosi dell'esposizione al fumo di sigaretta e ciò anche in tempi antecedenti all'introduzione del divieto di fumo nei luoghi chiusi, dimostrata anche dai numerosi interventi normativi: più precisamente, l'art. 25 R.D. n.
2316/1934, recante “Testo Unico delle leggi sulla protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia” prevede il divieto di vendita di tabacco e sigarette nei confronti dei minori;
la L. n. 584/1975 reca disposizioni in materia di “Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico”; il D.P.C.M. 14.12.1995 prevede il divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici;
la L. n. 626/1994 pone l'obbligo di sorveglianza sanitaria, di informazione e formazione dei dipendenti;
il Regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario (n. 230/2000), all'art. 6, comma 7, prevede che siano assicurati reparti per non fumatori se le condizioni logistiche lo consentono;
- infine, è intervenuto l'art. 51 L. 3/2003 con il quale è imposto il divieto di fumo in tutti i locali chiusi, compresi i luoghi di lavoro privati o non aperti al pubblico, con previsione altresì della possibilità di rendere disponibili locali chiusi riservati ai fumatori, contrassegnati come tali e purché dotati di impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria regolarmente funzionanti e dell'obbligo per i direttori degli istituti di indicare il personale preposto a garantire l'osservanza della normativa antifumo. Nonostante dette previsioni normative, il , per tutta la durata della vita Parte_1 lavorativa del ha omesso di predisporre adeguate misure di prevenzione e di Per_1 pretendere il rispetto del divieto di fumo;
pertanto il convenuto ha favorito Parte_1
l'insorgenza e il decorso della malattia, come dimostrato anche dalla relazione del pag. 3/19 ctu, secondo cui il nesso causale tra l'esposizione al fumo passivo e l'insorgere della patologia è pienamente sussistente, tenuto conto che nella specie il soggetto non presentava altri fattori di co-morbilità che potessero avere efficienza causale.
Pertanto, il Tribunale ha riconosciuto in capo all'attrice il danno sia patrimoniale sia non patrimoniale: più precisamente, per questo secondo aspetto, il danno da perdita del rapporto parentale, da quantificarsi nella somma di euro 294.201,00 in applicazione delle Tabelle di MA e tenuto conto di vari fattori quali l'età del congiunto (44 anni) e della vittima (44 anni), il rapporto di coniugio e la effettiva convivenza tra i due soggetti, e la presenza all'interno del nucleo di altri soggetti conviventi (tre figli all'epoca dei fatti ancora minori).
Quanto al danno patrimoniale, il Tribunale ha considerato il lucro cessante patito dalla moglie, la quale al momento del decesso risultava “familiare a carico” del marito, e consistente nella perdita delle elargizioni erogatele da quest'ultimo e la cui quantificazione, pari ad euro 647.373,45, è stata calcolata tenendo conto del reddito della vittima al momento della morte, al netto degli oneri fiscali e contributivi, detraendo la quota necessaria per la produzione del reddito e quella che presumibilmente sarebbe stata destinata ai bisogni del lavoratore;
all'importo così calcolato è stato quindi applicato un coefficiente di moltiplicazione relativo alla capitalizzazione delle rendite vitalizie;
è stato sottratto infine quanto medio tempore percepito a titolo di prestazione per inabilità e reversibilità.
3.-Avverso detta sentenza, ha proposto appello il , il Parte_1 quale ha dedotto l'erroneità della decisione del Tribunale per i motivi che verranno più avanti esaminati.
Si è costituita con comparsa depositata in data 15.02.2024, con CP_1 la quale ha dedotto l'infondatezza delle doglianze esposte nell'atto di gravame.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 7.10.2025, sulle conclusioni precisate dalle parti mediante note scritte ex art.127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione a norma dell'art.352 c.p.c.
** ** **
4. La sentenza è stata impugnata dal sulla base dei Parte_1 seguenti motivi. pag. 4/19 4.1. Con il primo motivo di gravame l'appellante si duole che il giudice ha ritenuto sussistente l'elemento soggettivo in capo al , facendo derivare Parte_1
l'obbligo di predisporre adeguate misure di tutela e prevenzione dalla generica consapevolezza sociale e medico-scientifica della nocività del fumo di sigaretta.
Secondo l'avvocatura erariale, non può ricavarsi uno specifico obbligo in capo all'amministrazione su un presupposto così generico, né tantomeno in tal senso possono rilevare i riferimenti normativi pur utilizzati dal primo giudice: le norme richiamate sono norme specifiche, relative a specifici luoghi e destinatari, delle quali dunque non può operarsi una lettura estensiva. Più precisamente, il Tribunale richiama: -l'art. 25 R.D. n. 2316/1934, recante “Testo Unico delle leggi sulla protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia”, che prevede il divieto di vendita di tabacco e sigarette nei confronti dei minori di anni diciotto e che dunque costituisce norma specifica che nulla ha a che vedere con il caso di specie con riferimento né alla condotta né all'oggetto della tutela;
-la L. 584/1975 che introduceva il divieto di fumo in luoghi espressamente individuati e tra i quali non erano menzionate le strutture carcerarie;
-il D.P.C.M. 14.12.1995, che, pur potendosi considerare pertinente al fine di individuare un generico obbligo di assicurare il rispetto del divieto di fumo all'interno dei penitenziari, non può costituire in realtà la base per poter effettivamente delineare una specifica condotta cui era tenuto il
, dato che da una corretta lettura del testo si evince che il divieto di fumo va Parte_1 applicato a tutti i locali utilizzati dalla p.a. purché si tratti di locali aperti al pubblico, da ciò derivando che in tal modo i penitenziari non possono che rimanerne esclusi.
4.2. Con il secondo motivo di appello, l'impugnante censura la sentenza anche nella parte in cui ritiene sussistente la responsabilità erariale in capo al
. A sostegno deduce, in ordine all'art. 51 L. 3/2003, eventualmente la Parte_1 responsabilità in capo alla p.a. poteva riconoscersi solo a partire dall'entrata in vigore di detta norma, ossia dal 10.01.2005; tuttavia, sulla base di una corretta valutazione del materiale probatorio, si dovrebbe escludere la responsabilità del , il Parte_1 quale ha dimostrato, in corso di giudizio, di aver posto in essere tutte le misure necessarie al fine di evitare la causazione del danno patito dal ed in Per_1 particolare: -l'amministrazione ha prodotto gli ordini di servizio emessi dalle Case pag. 5/19 Circondariali di Milano e di Taranto con cui si è predisposta la suddivisione dei locali con individuazione di tutte le zone soggette a divieto assoluto di fumo;
-
l'amministrazione ha inoltre provveduto negli anni ad elaborare e promuovere campagne di sensibilizzazione per diffondere la conoscenza degli effetti dannosi del fumo tra i detenuti e il personale;
-la Casa Circondariale di Lecce aveva provveduto a far eseguire dei controlli analitici delle concentrazioni di ossido di carbonio e anidride carbonica nel blocco circondariale, come emerge dalla nota di che ha Parte_2 evidenziato la totale assenza di situazioni di inquinamento da fumo passivo e rischi per la salute.
L'appellante prosegue rilevando che il citato art. 51 introduceva un generico divieto di fumo ma non anche l'obbligo di istituire sezioni specializzate per i non fumatori ed inoltre la previsione di cui al D.P.R. 230/2000 specificava che ciò doveva farsi solo qualora le condizioni logistiche lo avessero permesso;
inoltre la stessa norma prevedeva l'installazione di impianti per la ventilazione ed il ricambio d'aria e di idonei mezzi meccanici di ventilazione forzata, da ciò derivando che non vi era un'indicazione specifica, ma si presupponeva una valutazione di idoneità da parte delle Direzioni dei penitenziari;
a tal proposito il direttore del carcere di Lecce con specifica nota evidenziava un livello di rischio chimico irrilevante. Infine l'appellante assume che le condizioni di salute del sottoposto a specifico controllo circa Per_1
l'idoneità allo svolgimento delle mansioni tipiche della polizia penitenziaria, non richiedevano la ricerca di soluzioni specifiche alternative per consentire a quest'ultimo lo svolgimento della propria attività lavorativa.
4.3. Con il terzo motivo di appello, il deducente lamenta che il Tribunale abbia ritenuto sussistente il nesso causale tra condotta asseritamente omissiva del e danno patito dal facendo proprie le conclusioni del c.t.u. in Parte_1 Per_1 maniera del tutto acritica;
il giudice, inoltre, non ha operato alcuna valutazione dei fatti in termini di giudizio controfattuale necessario al fine di sostenere la sussistenza o meno del nesso causale. Inoltre, né il primo giudice né il ctu hanno valutato in alcun modo quanto evidenziato dalla Commissione Medica Ospedaliera del
Dipartimento Militare di Taranto, secondo la quale il nesso causale tra la patologia pag. 6/19 polmonare del e le condizioni lavorative in cui ha prestato servizio era Per_1 insussistente, concludendo, per l'appunto, circa l'assenza della causa di servizio.
4.4. Con il quarto motivo l'appellante contesta infine la determinazione del danno da parte del Tribunale , il quale lo avrebbe ritenuto sussistente in totale assenza di prova. Secondo l'avvocatura erariale, dal materiale probatorio raccolto al più si possono desumere dati circa la sussistenza del comportamento omissivo del
Ministero per come descritto, ma nulla circa l'effettiva verificazione del danno a carico dell'attrice: affinché si potesse ritenere sussistente il danno da perdita del rapporto parentale si sarebbe dovuto provare l'effettiva esistenza di un legame parentale tra i due soggetti ed anche lo sconvolgimento psicologico dell'equilibrio familiare e la sofferenza intima patita dalla moglie non potendo, il danno da perdita del rapporto parentale, essere inteso in re ipsa o presunto.
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5. In primo luogo, è infondata l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. dell'atto di appello, sollevata dalla parte appellata. Dalla lettura dell'atto di impugnazione emerge sia una critica puntuale a specifiche parti della motivazione della sentenza di primo grado, ma altresì è fornito a questo giudice un programma decisorio alternativo, che consente di valutare argomentazioni teoriche differenti da quelle seguite in prime cure e pertanto il sindacato giurisdizionale non è precluso.
In altri termini, non sussiste la paventata genericità, incoerenza e inidoneità a sovvertire il compendio motivazionale, posto che sono stati proposti motivi di appello sufficientemente specifici che consentono di operare uno scrutinio logico-giuridico della sentenza impugnata.
Con memoria di replica della parte appellata sono state proposte due eccezioni di inammissibilità ex art. 345 c.p.c: la prima assume che il appellante Parte_1 avrebbe contestato esclusivamente con comparsa conclusionale l'asserita responsabilità di posizione. La seconda, per le stesse ragioni in rito, riguarda il rilievo dell'appellante secondo cui l'attrice non potrebbe beneficiare di una inesistente condotta negligente dell'Amministrazione poiché il non avrebbe mai Per_1 segnalato pericoli mentre lavorava.
pag. 7/19 Entrambe le eccezioni sono infondate, in quanto nella specie non è configurabile alcuna violazione dei divieti posti dall'art.345 c.p.c.. Entrambe le argomentazioni ministeriali si configurano quali mere difese, e non come eccezioni, e pertanto sono proponibili oltre il termine decadenziale previsto dalla legge.
Ha precisato la Suprema Corte che la questione concernente l'effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del rapporto dedotto in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla (salvo il caso del suo riconoscimento esplicito o implicito da parte del convenuto); con la conseguenza che la sua negazione si configura come una mera difesa che, contrariamente alle eccezioni in senso stretto, non è soggetta al termine di decadenza previsto dalla legge (Cass. n. 24375/2024, Rv. 672362 - 01). Nel caso in esame, l'assenza di responsabilità oggettiva (o di posizione) e l'inesistenza di una condotta negligente sono dirette a contestare la sussistenza dell'illecito posto a fondamento della domanda risarcitoria. Questo comportamento processuale, pertanto, assurge a negazione di elementi costitutivi della domanda, la quale impone di individuare il soggetto danneggiante, l'elemento soggettivo e il nesso di causalità, oltreché il danno e il fatto dannoso.
6. Quanto al merito, i primi due motivi di appello vanno esaminati congiuntamente in quanto connessi. In sintesi, sostiene l'appellante che il giudice di prime cure ha fatto derivare doveri giuridici di portata generale da disposizioni di legge specifiche, pertanto non suscettibili di interpretazione estensiva né analogica.
Inoltre, le strutture carcerarie non sarebbero menzionate nelle suddette normative.
Tuttavia, alle pagine 11 e 12 dell'atto di gravame l'appellante riconosce che con l'entrata in vigore della legge n. 3/2003 il avrebbe dovuto essere tutelato e Per_1 non lo è stato, quanto meno a partire dal 10 gennaio 2005 (data di entrata in vigore delle disposizioni secondo l'art. 19 del d.l. 266/2004). In particolare, col secondo motivo di appello, l'avvocatura erariale ha sostenuto che non si può configurare responsabilità a carico del in assenza di specifico obbligo giuridico di Parte_1 impedire l'evento. Inoltre, il carcere di Lecce non aveva spazio per creare apposite aree per non fumatori. pag. 8/19 6.1. Le prospettazioni dell'avvocatura erariale sono prive di fondamento.
Occorre premettere che la domanda risarcitoria proposta da CP_1 prospetta la responsabilità ex art. 2043 c.c. e chiede il riconoscimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da liquidarsi equitativamente, in conseguenza della condotta contra legem del Ministero della Giustizia, che in quanto datore di lavoro avrebbe dovuto impedire che , assistente capo della polizia Persona_1 penitenziaria, contraesse, o aggravasse, il carcinoma polmonare, cagionato dall'inalazione continua di fumo passivo nell'ambiente di lavoro carcerario per decenni.
La domanda va scrutinata innanzitutto alla luce delle risultanze della CTU espletata in primo grado (dott. , la quale ha concluso per la sussistenza del Per_2 nesso causale tra l'esposizione incolpevole di (nato il [...] e Persona_1 deceduto il 11.07.11, a 44 anni) al fumo passivo e lo sviluppo del carcinoma polmonare con dimezzamento dell'aspettativa di vita. Il era assistente capo Per_1 della Polizia Penitenziaria e ha prestato servizio dal 1991 al 2011. Egli non aveva mai fumato, ma ha frequentato quotidianamente luoghi di lavoro esposti al fumo passivo e privi di sistemi di prevenzione e contrasto alla diffusione dello stesso. In data 1.12.2021 la CMO di Taranto accertò la patologia “Stato Cachettico, adenocarcinoma polmonare squamoso G3 del lobo inferiore sinistro con secondarietà ossee linfonodali e mediastiniche” ascrivibile a tabella A categoria I nella misura MAX. In atto la vedova percepisce i benefici di cui alla legge 335\95.
L'odierna attrice, vedova del chiede il risarcimento relativo al decesso del Per_1 marito per l'esposizione a fumo passivo subita nel corso dell'attività lavorativa come accertato in fase istruttoria.
Il consulente tecnico ha anche ricostruito la storia clinica legata alla patologia tumorale: “18.04.11 / 22.04.11: ricovero presso la U. O. di chirurgia toracica dell'Ospedale di Lecce con diagnosi di “Neoformazione polmonare sinistra con adenopatia mediastinica”; - 24.05.11 / 01.06.11: ricovero presso la U. O. di chirurgia toracica dell'Ospedale di Lecce con diagnosi di “Neoformazione polmonare sinistra con adenopatia mediastinica. Lesioni ripetitive epatiche ed ossee”; - 15.06.11 /
17.06.11: “Neoformazione polmonare sinistra con adenopatia mediastinica. pag. 9/19 Atelettasia polmonare sn in K polmonare omolaterale mediastinico”; - 17.06.11 /
06.07.11: trasferimento presso la U. O. di Oncologia del medesimo presidio ospedaliero, dalla quale venne dimesso con diagnosi definitiva di “Stato cachettico in paziente con carcinoma polmonare adenosquamoso G3 del lobo inferiore sinistro con secondarietà ossee, linfonodali, mediastiniche ed epatiche”. - 11.07.11: decesso al domicilio”.
Ancora, il consulente esprime le seguenti considerazioni: il è stato Per_1 esposto al fumo passivo per 20 anni e privato di protezione dal suo datore di lavoro.
Nell'aprile 2011 gli venne diagnostico un tumore al polmone, rapidamente evoluto in metastasi, che lo portò alla morte nel luglio dello stesso anno. Il consulente evidenzia che “Il più importante fattore di rischio per il tumore del polmone è rappresentato dal fumo di sigaretta: esiste infatti un chiaro rapporto tra questa abitudine e la malattia, e ciò vale anche per l'esposizione al fumo passivo. Più si è fumato (o più fumo si è respirato nella vita), maggiore è la probabilità di ammalarsi. Secondo gli esperti, contano sia la quantità di tempo in cui si è fumato, sia il numero di sigarette fumate.
Ma la durata potrebbe essere un fattore ancora più importante: se si inizia a fumare da giovanissimi un pacchetto al giorno e si prosegue per il resto della vita, ci si può ammalare addirittura di più rispetto a chi, comunque esposto ad altissimo rischio, fuma due pacchetti al giorno ma per un tempo più breve. Smettere determina invece una forte riduzione del rischio. In cifre, il rischio relativo dei fumatori di ammalarsi di tumore al polmone aumenta di circa 14 volte rispetto ai non fumatori e addirittura fino a 20 volte se si fumano più di 20 sigarette al giorno. Il fumo di sigaretta è responsabile di 8-9 tumori del polmone su 10, ma anche cancerogeni chimici come l'amianto (asbesto), il radon e i metalli pesanti sono fattori di rischio per questa malattia, soprattutto per quella parte di popolazione che viene a contatto con queste sostanze per motivi di lavoro: si parla in questo caso di esposizione professionale”.
Ancora, il consulente d'ufficio ricorda che “per quanto riguarda i fattori di rischio legati alla professione, è importante utilizzare sempre sul luogo di lavoro tutte le misure di protezione per poter ridurre al minimo i rischi e lavorare in sicurezza” (…) “secondo i dati di un nuovo rapporto pubblicato dal Surgeon General Office degli Stati Uniti… la probabilità di sviluppare malattie cardiovascolari e cancro al polmone aumenta infatti pag. 10/19 rispettivamente del 25-30% e del 20-30% per i non fumatori esposti a casa o sul posto di lavoro. Il rapporto The Health Consequences of Involuntary Exposure to
AC SM sottolinea come anche una breve esposizione a fumo passivo rappresenti un pericolo notevole: l'unico modo per proteggere la salute dei non fumatori, quindi, è eliminare completamente il fumo all'interno dei locali chiusi. “I risultati di questo studio sono un importante campanello d'allarme sia per i fumatori che per i non fumatori”, dice segretario del dipartimento della Salute Testimone_1 americano. “Le sigarette provocano malattie e morte, ma anche la salute di chi non fuma è indirettamente minacciata dal fumo di sigaretta altrui”. Non solo patologie cardiache e tumore al polmone: il fumo passivo può causare in generale problemi respiratori, sindrome della morte in culla, infezioni all'orecchio e attacchi d'asma nei bambini piccoli. “Gli effetti sulla salute del fumo passivo sono ben più gravi di quanto si pensasse”, sottolinea il Surgeon General Carmona, ufficiale per i servizi di salute pubblica degli Stati Uniti. “E le prove scientifiche sono indubitabili: il fumo passivo non rappresenta solo un fastidio, ma è un grave problema di salute che può portare a malattie e morte prematura di bambini e adulti non fumatori”. Il fumo passivo contiene infatti più di 50 sostanze cancerogene, che vengono inalate dai non fumatori quasi nelle stesse quantità che assorbe chi fuma. Il tumore del polmone si sviluppa principalmente nelle persone anziane. È raro al di sotto dei 40 anni di età e più diffuso nella fascia compresa tra i 70 e i 74 anni, che è la più colpita”.
Conclude il c.t.u. che “nelle condizioni di lavoro poste siamo dell'opinione che il nesso causale tra il fumo di sigaretta passivo cui fu esposto il ed il tumore Per_1 polmonare col successivo decesso sia da ritenere plausibile e dunque “più probabile che non” rispetto ad altre ipotesi. In ordine, al quesito circa l'aspettativa di vita del nel caso in cui non fosse stato colpito dal cancro, questa sarebbe stata Per_1 quella della popolazione generale di sesso maschile nata nel 1967 e cioè di circa 82 anni”.
6.2. Ciò posto, il fondamento della responsabilità del va individuato, in Parte_1 via primaria, nei principi costituzionali che regolano il rapporto di pubblico impiego e, più in generale, l'azione amministrativa: l'art. 32 Cost., che riconosce la salute come pag. 11/19 diritto fondamentale dell'individuo e impone alla Repubblica di tutelarla in ogni ambiente di vita e di lavoro;
l'art. 97 Cost., che esige il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, da intendersi anche come dovere di corretta organizzazione dei luoghi e delle condizioni di lavoro;
l'art. 41 Cost., che vieta l'esercizio di attività economiche (e dunque anche organizzative e amministrative) in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana.
Questi principi sono da lungo tempo concretizzati nel sistema di prevenzione antinfortunistica e igienico-sanitaria applicabile a tutti i datori di lavoro, pubblici e privati. Già il R.D. 2316/1934 (Approvazione del Testo unico sulla protezione e assistenza della maternità e dell'infanzia), la L. 584/1975 (Divieto di fumare in determinati locali e mezzi di trasporto pubblico) e il D.P.C.M. (Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, recte) 14 dicembre 1995 (divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici) imponevano la tutela della salubrità degli ambienti di lavoro, anche ove non esplicitamente menzionati gli istituti penitenziari.
A tali norme si è aggiunto il d.Lgs. n. 626/1994, che ha introdotto un generale obbligo per il datore di lavoro – compresa la Pubblica Amministrazione – di adottare misure preventive e di protezione collettiva e individuale, informare i lavoratori sui rischi specifici e predisporre ambienti di lavoro conformi ai requisiti di sicurezza.
6.3. Tali obblighi hanno trovato ulteriore conferma nel D.P.R. 230/2000
(Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà) il cui art. 6 è deputato alla previsione di obblighi giuridici di contrasto al fumo passivo e precipuamente il comma 7 prescrive che “se le condizioni logistiche lo consentono, sono assicurati reparti per non fumatori”, chiara espressione di un dovere di organizzazione e tutela sanitaria dei luoghi detentivi.
La successiva legge n. 3/2003, art. 51, non ha introdotto ex novo il principio di divieto di fumo, ma lo ha ribadito generalizzandolo e rafforzato, estendendolo “a tutti i locali chiusi, pubblici e privati”. Essa ha pertanto rappresentato una fase di consolidamento di un obbligo già esistente, e non la sua prima apparizione nell'ordinamento.
pag. 12/19 6.4. Ne consegue che l'Amministrazione penitenziaria, fin dagli anni settanta, era tenuta – in forza delle fonti sopra richiamate e dei principi costituzionali – ad adottare tutte le misure necessarie per impedire l'esposizione dei propri dipendenti a fumo passivo e ad assicurare ambienti di lavoro idonei sotto il profilo igienico e sanitario. L'omessa predisposizione di tali cautele costituisce condotta colposa ai sensi dell'art. 2043 c.c., giacché integra una violazione del dovere di diligenza e prudenza che incombe sul datore di lavoro pubblico nella tutela della salute del personale. Il Tribunale ha correttamente individuato la fonte dell'obbligazione risarcitoria nell'art. 2043 c.c., in relazione alla violazione dell'art. 32 Cost. e dell'art. 51 L. n. 3/2003, nonché delle precedenti disposizioni che imponevano alla P.A. doveri di prevenzione e protezione della salute dei lavoratori. L'Amministrazione era tenuta a garantire ambienti di lavoro salubri e privi di fumo, come prescritto non solo dalla normativa del 2003, ma anche dalla l. 584/1975 e dal d.lgs. 626/1994 e dalle circolari interne ministeriali. È pertanto infondata la tesi dell'appellante secondo cui l'obbligo di tutela sarebbe sorto solo con l'entrata in vigore della L. n. 3/2003: già in precedenza, i principi generali dell'ordinamento concernenti i normali canoni del comportamento datoriale organizzativo, nelle forme particolari della diligenza e prudenza, nonché la normativa antinfortunistica, imponevano all'Amministrazione di prevenire l'esposizione dei propri dipendenti a fattori di rischio notoriamente nocivi.
A ben vedere, le tre disposizioni richiamate (l. 584/1975, d.lgs. 626/1994 e l.
3/2003) sono accomunate dalla medesima ratio, quella di impedire la propalazione del fumo passivo a detrimento dei fruitori degli spazi pubblici, esposti ad agenti nocivi contro la loro volontà e senza possibilità di potervisi sottrarre. Quindi, emerge chiaramente che la prevenzione e il contrasto al fumo passivo negli spazi pubblici chiusi è principio generale dell'ordinamento da prima del 2003 e da qui discende la condotta illecita da parte dell'amministrazione convenuta. Peraltro, l'art. 1, lett. b) della l. 584/1975, al pari dell'art. 51 l. 3/2003, prevede l'espresso divieto di “fumare nei locali chiusi che siano adibiti a pubblica riunione”: questa locuzione altro non è che una fattispecie aperta, posizionata in apertura del periodo per dare copertura a tutte le situazioni che ragioni di economia della tecnica legislativa non consentono di pag. 13/19 enunciare. Certamente vi si possono sussumere le carceri, le relative sale di attesa e tutti gli spazi degli istituti penitenziari deputati al lavoro.
6.5. L'appellante sostiene che, date le condizioni logistiche e strutturali delle carceri, non sarebbe stato esigibile dall'Amministrazione un comportamento differente. Tale tesi contrasta con il quadro normativo sopra richiamato e con le stesse risultanze documentali del procedimento. Le relazioni interne della Casa
Circondariale di Lecce, acquisite in atti, attestano che fino al 2011 non erano presenti sistemi di aspirazione o ventilazione forzata nei corridoi detentivi e che il divieto di fumo non era oggetto di effettiva vigilanza. Soltanto nel 2014 – dopo il decesso del
– furono introdotte sanzioni disciplinari per la violazione del divieto. Per_1
L'Amministrazione, pertanto, ha colposamente omesso di attuare gli strumenti tecnici e organizzativi idonei a garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro, violando gli obblighi previsti dal d.Lgs. n. 626/1994, artt. 4 e 15, e successivamente dal D.Lgs.
n. 81/2008, artt. 18 e 63.
6.6. La tesi della “inesigibilità” di una condotta alternativa, in termini di impossibilità di realizzare ambienti salubri, non può essere accolta, poiché già secondo le comuni norme di esperienza è agevole ipotizzare misure alternative, quali l'individuazione di reparti separati per non fumatori, l'installazione di sistemi di ricambio d'aria, un controllo sistematico con conseguente applicazione di sanzioni disciplinari alle violazioni del divieto. Il Ministero della Giustizia, quale datore di lavoro, non ha dimostrato di avere adottato alcuna di tali misure, né di avere attivato procedure di prevenzione adeguate, violando così il principio di precauzione e il dovere di protezione della salute dei dipendenti previsto dall'art. 2087 c.c.
7. Risulta privo di fondamento anche il terzo motivo di gravame, con il quale si contesta la sussistenza del nesso di causalità.
7.1. Come è noto, in sede civile, il nesso causale va accertato secondo il criterio del “più probabile che non”, non della certezza assoluta. Il in Parte_1 appello non ha fornito alcuna prova idonea a escludere l'incidenza causale dell'ambiente di lavoro: né ha dimostrato la presenza di fattori alternativi, né ha fornito elementi oggettivi sulla salubrità degli ambienti carcerari. La mera indicazione pag. 14/19 della permanenza del nella città di Taranto non integra prova di esposizione a Per_1 fattori esterni determinanti.
La giurisprudenza di legittimità in tema di malattie professionali – ambito, questo, assai vicino alla vicenda che ci occupa – ha affermato che il nesso di causalità può essere ravvisato secondo un rilevante grado di probabilità. A tal fine il giudice, oltre a consentire all'interessato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, “è tenuto a valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso ad ogni iniziativa "ex officio", diretta ad acquisire ulteriori elementi in relazione all'entità dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonché dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti”
(Cass. sez. L - n. 8773/2018, Rv. 648724 - 01).
Nella specie, deve ritenersi accertato il nesso eziologico tra le condizioni di lavoro e la patologia, alla luce dei principi di causalità materiale di cui all'art. 40 c.p., richiamabile in sede civile quale criterio generale di imputazione dell'evento, e dell'art. 2043 c.c. per la responsabilità aquiliana. La consulenza tecnica d'ufficio del dott. – che si ritiene logica, coerente e scientificamente fondata – ha Per_2 concluso che la patologia polmonare del sig. è da ricondurre, con criterio del Per_1
“più probabile che non”, alla prolungata esposizione al fumo passivo sul luogo di lavoro, in assenza di idonei sistemi di aerazione e protezione Il c.t.u. ha accertato che il de cuius, non fumatore, prestò servizio per circa vent'anni in ambienti chiusi, saturi di fumo, e che tale esposizione rappresentò un fattore eziologico determinante nella genesi dell'adenocarcinoma polmonare che ne causò la morte a soli 44 anni.
7.2. Le deduzioni del , fondate su mere ipotesi alternative (come Parte_1
l'inquinamento ambientale di Taranto), non sono suffragate da alcun riscontro probatorio concreto e non scalfiscono il giudizio di elevata probabilità espresso dal consulente, posto che ogni città inserita in contesti industrializzati ha propri fattori inquinanti e questo argomento di iper valorizzazione del fattore causale alternativo impedirebbe di accordare tutela anche a situazioni chiare come quella all'attenzione. pag. 15/19 Peraltro, nella specie, l'incidenza del fattore ambientale cittadino risulta limitata nel tempo, dal momento che il servizio prestato presso la Casa circondariale della città ionica è durato meno di quattro anni (dal 19.07.1993 al 14.03.1997).
A ben vedere, sebbene non sia possibile accertare con grado di certezza assoluta che sia stata l'assenza degli adeguamenti nel luogo di lavoro a scatenare la patologia tumorale, si può affermare con elevato grado di probabilità il nesso causale in parola. In sede civile, vigendo la regola del “più probabile che non” e non quella dell'oltre ogni ragionevole dubbio, invero, appare maggiormente verosimile che sia stata l'esposizione prolungata e non voluta al diretto contatto del fumo passivo a determinare il carcinoma polmonare.
7.3. Al fine di escludere la responsabilità del , non assume rilevanza Parte_1 la circostanza che la Commissione Medica Ospedaliera di Taranto in data 1.12.2011 abbia negato che l'infermità che aveva colpito il fosse da ritenersi dipendente Per_1 da causa di servizio.
In primo luogo, in tema di accertamento della sussistenza di una malattia professionale non tabellata e del relativo nesso di causalità (nella specie, esposizione al fumo passivo), la giurisprudenza ha affermato che la prova, gravante sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in presenza di un notevole grado di probabilità e il giudice può giungere al giudizio di ragionevole probabilità sulla base della consulenza tecnica d'ufficio che ritenga compatibile la malattia non tabellata con la "noxa" professionale
(Cass. n. 3227/2011, Rv. 615906 - 01).
In secondo luogo, in termini più generali, va evidenziato che la tesi della vincolatività nel giudizio di danno della valutazione espressa dalla Commissione medica ospedaliera si pone in contrasto con la pronuncia dele Sezioni Unite della
S.C. n.19129/2023, alle quali era stato posto il quesito se l'accertamento, compiuto dalla Commissione medico-ospedaliera di cui all'art. 4 della l. n. 210 del 1992, circa la riconducibilità del contagio ad una emotrasfusione, con conseguente attribuzione dell'indennizzo ai sensi di detta legge, implichi, nel giudizio di risarcimento dei danni derivanti da emotrasfusioni promosso contro il della Salute, il Parte_1
pag. 16/19 riconoscimento, quale fatto indiscutibile e non bisognoso di prova, del nesso causale tra la trasfusione e il contagio oppure se, al contrario, il verbale della citata
Commissione formi piena prova esclusivamente in relazione ai fatti avvenuti in sua presenza ovvero dalla stessa compiuti, e non già con riguardo a valutazioni, diagnosi, manifestazioni di scienza o di opinione, costituenti materiale privo del valore di un vero e proprio accertamento e quindi soggetto al libero apprezzamento del giudice.
La pronuncia delle Sezioni Unite n. 19129/2023 ha risolto il contrasto, affermando in primo luogo che, nel giudizio risarcitorio promosso nei confronti del per i danni derivanti dalla trasfusione di sangue infetto, il Controparte_2 verbale redatto dalla Commissione medica, di cui all'art. 4 della l. n. 210 del 1992, non ha valore confessorio e, al pari di ogni altro atto redatto da pubblico ufficiale, fa prova ex art. 2700 c.c. dei fatti che la Commissione attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati dalla stessa compiuti, mentre le diagnosi, le manifestazioni di scienza o di opinione costituiscono materiale indiziario soggetto al libero apprezzamento del giudice che, pertanto, può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può attribuire allo stesso il valore di prova legale.
Hanno precisato le S.U. che all'affermazione o alla negazione del nesso causale si può giungere solo all'esito di un complesso procedimento valutativo, nel quale rilevano, oltre allo stato delle conoscenze scientifiche da apprezzare ai fini della cosiddetta causalità generale, gli elementi individualizzanti necessari per far ritenere concretizzata nel singolo caso all'esame del giudice la legge causale generale.
La vicenda oggetto del presente giudizio presenta innegabili profili di analogia con il caso deciso dalle Sezioni Unite, in quanto la negazione del nesso causale da parte della CMO risulta confutato dall'accertamento espletato dal ctu dott. il Per_2 quale, come sopra esposto, ha affermato la sussistenza di tale nesso, in termini di elevata probabilità, sulla base di dati logici e scientifici assolutamente probanti e convincenti.
pag. 17/19 8. Anche il quarto motivo, relativo al danno non patrimoniale, è infondato. Il
Tribunale ha correttamente liquidato il danno da perdita del rapporto parentale utilizzando le Tabelle di MA (il relativo conteggio non risulta contestato dall'appellante). La perdita del coniuge in giovane età e la presenza di tre figli minorenni costituiscono circostanze assolutamente univoche e gravi, idonee a fondare la presunzione di elevata sofferenza morale e di grave sconvolgimento dell'equilibrio familiare, senza necessità di ulteriore prova specifica, trattandosi di nozione di comune esperienza. La tesi avversaria secondo cui la vedova avrebbe dovuto provare il gravissimo patema d'animo appare in contrasto con la solidarietà familiare, valore di rilevanza costituzionale, sulla quale si innesta il concetto stesso di famiglia, il quale verrebbe mortificato e svuotato del suo intrinseco significato di società naturale, se si imponesse di allegare elementi che sono nella normalità statistica dei rapporti quotidiani.
Quanto alla liquidazione del danno in parola, la violazione del diritto alla salute del lavoratore e il decesso del coniuge costituiscono lesione di valori costituzionalmente tutelati ex artt. 2, 29 e 32 Cost., che fondano ex se il diritto al ristoro del pregiudizio morale e relazionale subito dai familiari. Nel caso di specie, la sig.ra era coniuge convivente del defunto ed aveva con lui tre figli minori: CP_1 tali circostanze, pacifiche in causa, integrano la prova del danno parentale, il quale deriva necessariamente dall'irreversibile perdita dell'affetto e del sostegno familiare.
In ordine al danno patrimoniale non risulta svolta alcuna contestazione specifica in sede di gravame, nel quale, per questo aspetto, si è limitati a prendere atto dell'applicazione da parte del Tribunale delle operazioni di scomputo concernenti le prestazioni erogate a titolo di inabilità e reversibilità. In ogni caso appare corretta la liquidazione del danno da lucro cessante, fondata sulla documentazione reddituale del defunto e sull'applicazione dei criteri di capitalizzazione indicati dalla giurisprudenza di legittimità.
In definitiva, deve essere confermata la sentenza impugnata e le spese del giudizio di secondo grado vanno poste a carico della parte appellante in base alla regola della soccombenza. pag. 18/19 Va esclusa la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del appellante, in quanto nei casi di impugnazione Parte_1 respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle
Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (Cass.
n.1778/2016, Rv. 638714 - 01).
P.Q.M.
La Corte, decidendo sull'impugnazione avverso la sentenza n. 2407/2023 del
Tribunale di Lecce pubblicata il 05.09.2023, proposto dal Parte_1 nei confronti di , così provvede: CP_1
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) condanna il al pagamento delle spese del Parte_1 giudizio di appello in favore della parte appellata, liquidate nella misura di euro 9.500,00, oltre il rimborso forfettario spese di studio nella misura del
15%, iva e cap come per legge, con distrazione nei confronti dei difensori antistatari.
Lecce, 4 novembre 2025
Il consigliere est. Il Presidente
dott. Giovanni Surdo dott. Antonio F. Esposito
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