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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 02/04/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.g. 579 /2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 579 /2025 promossa da:
C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
MAZZARA FRANCESCA
e
(C.F. ) rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. MAZZARA FRANCESCA
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 27.03.2025 le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso
FATTO
Con ricorso in data 19/02/2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Campiglia Marittima il 28.03.1999 e che dalla loro unione sono nati i due figli, nato il [...] a [...], e nata il Persona_1 Parte_2
26.11.2000 a Piombino. Con provvedimento in data 20.02.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 27.03.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 27.03.2025, dava giorni 10 per il deposito della documentazione mancante e all'esito rimetteva la causa al Collegio per la decisione. La documentazione veniva integrata con deposito dell'1.4.2025. DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1
, ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Campiglia Marittima Controparte_1 di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Campiglia Marittima il 28.03.1999 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 3 P. 1 Serie - anno 1999. DISPONE CHE:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) i figli sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti e abiteranno presso la madre nella casa coniugale che le viene affidata;
3) il Sig. andrà a vivere in abitazione in locazione e lascerà la casa coniugale CP_1 non appena troverà una adeguata sistemazione;
4) le parti corrisponderanno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie per il figlio;
5) la vettura Toyota rav 4 tg CN291GG, intestata a resterà a lui Controparte_1 intestata;
la vettura invece Jeep Renegade tg intestata anche questa al sarà CP_1 intestata alla . Parte_1
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 2.4.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Giulio Scaramuzzino dott. Gianmarco Marinai
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 579 /2025 promossa da:
C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
MAZZARA FRANCESCA
e
(C.F. ) rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. MAZZARA FRANCESCA
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 27.03.2025 le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso
FATTO
Con ricorso in data 19/02/2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Campiglia Marittima il 28.03.1999 e che dalla loro unione sono nati i due figli, nato il [...] a [...], e nata il Persona_1 Parte_2
26.11.2000 a Piombino. Con provvedimento in data 20.02.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 27.03.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 27.03.2025, dava giorni 10 per il deposito della documentazione mancante e all'esito rimetteva la causa al Collegio per la decisione. La documentazione veniva integrata con deposito dell'1.4.2025. DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1
, ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Campiglia Marittima Controparte_1 di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Campiglia Marittima il 28.03.1999 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 3 P. 1 Serie - anno 1999. DISPONE CHE:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) i figli sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti e abiteranno presso la madre nella casa coniugale che le viene affidata;
3) il Sig. andrà a vivere in abitazione in locazione e lascerà la casa coniugale CP_1 non appena troverà una adeguata sistemazione;
4) le parti corrisponderanno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie per il figlio;
5) la vettura Toyota rav 4 tg CN291GG, intestata a resterà a lui Controparte_1 intestata;
la vettura invece Jeep Renegade tg intestata anche questa al sarà CP_1 intestata alla . Parte_1
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 2.4.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Giulio Scaramuzzino dott. Gianmarco Marinai