Versione
14 marzo 1948
14 marzo 1948
Art. 40.
Il Consiglio regionale puo' delegare alla Giunta regionale la trattazione degli affari di propria competenza ad eccezione dell'emanazione di provvedimenti legislativi.
Il Consiglio regionale puo' delegare alla Giunta regionale la trattazione degli affari di propria competenza ad eccezione dell'emanazione di provvedimenti legislativi.