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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 23/10/2025, n. 2072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2072 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VELLETRI
N. 2167/2022 R.G.
UDIENZA 23/10/2025
Il Giudice, dott. Renato Buzi premesso
- che è stata disposta la “trattazione scritta” della causa;
- che la modalità alternativa di celebrazione della stessa è stata comunicata alle parti costituite;
- che le parti hanno depositato note scritte;
- che il procedimento era stato già rinviato per la discussione (ex art. 281 sexies c.p.c.);
- che lo scrivente magistrato si è ritirato in camera di consiglio per la redazione della sentenza alle ore 8.10;
- che, alle ore 10.28, all'esito della camera di consiglio, viene riaperto il verbale dell'odierna udienza a “trattazione scritta”; tanto premesso, il Giudice, in presenza dell'addetto all'Ufficio del Processo dott. Francesco Paolo
Cannizzaro, dà lettura virtuale del dispositivo e della motivazione della sentenza allegata al presente verbale.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione “trattazione scritta”.
Velletri, 23/10/2025
Il Giudice
(dott. Renato Buzi)
Pagina 1 Dott. Renato Buzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Velletri, in persona del dott. Renato Buzi, in funzione di giudice unico, ha pronunciato - ex art. 281- sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 2167, Ruolo Generale dell'anno 2022, all'udienza 23/10/2025, con contestuale lettura del dispositivo e della motivazione, vertente
TRA
e rappresentati, difesi ed Parte_1 Parte_2 elettivamente domiciliati presso Avv. Paolo Maldari, in forza di procura speciale in atti;
OPPONENTE
E
- quale mandataria in nome e per conto Controparte_1 di rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata Controparte_2 presso Avv. Giovanni Dezi, in forza di procura speciale in atti;
OPPOSTA
- rappresentata, difesa ed Controparte_3 elettivamente domiciliata presso Avv. Maione Nicola, in forza di procura speciale in atti;
interventore volontario
OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO;
CONCLUSIONI: COME IN ATTI.
Pagina 2 Dott. Renato Buzi MOTIVAZIONE
Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare lo svolgimento del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 C.P.C. come novellato a seguito della L. 18/6/09, n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la
“concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Ai fini della concreta determinazione della portata dell'espressione contenuta in detta norma, appare del tutto corretto tenere conto dell'art. 16, comma 5, D. L.vo 5/03, che, seppur abrogato dalla L. 69/09, costituisce un significativo elemento interpretativo della volontà del legislatore in materia, costituendo l'unica concreta applicazione legislativa dell'affermato criterio generale della “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. Tale disposizione prevede che la sentenza possa essere sempre motivata in forma abbreviata
“mediante rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa” e la “esposizione delle ragioni in diritto” anche con riferimento a “precedenti conformi”, e chiarisce, quindi, che la concisa esposizione in fatto può certamente tradursi nel rinvio agli elementi di fatto riportati negli atti di causa, come la concisa esposizione in diritto può consistere nel riferimento ai precedenti giurisprudenziali.
Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto nella prospettazione delle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia all'atto di citazione, alle comparse di risposta e a tutte le memorie depositate nel corso del giudizio.
La a seguito di deposito di ricorso Controparte_1 monitorio, aveva richiesto - e poi ottenuto - il decreto ingiuntivo impugnato, per € 93.315,16, oltre interessi fino al saldo e spese, per esposizione debitoria di credito, questo, derivante Parte_1 dai rapporti scaturenti dai contratti bancari indicati in atti, con garanzia fideiussoria rilasciata da il tutto come Parte_2 risultante dalla documentazione prodotta con il ricorso monitorio.
Gli opponenti hanno – in estrema sintesi - contestato il merito della pretesa, allegando come la banca avesse illegittimamente applicato tassi ultralegali, interessi sopra il tasso di soglia, addebito trimestrale degli interessi passivi, commissioni massimo scoperto ed eccependo l'invalidità della garanzia fideiussoria.
Concludevano, quindi, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con restituzione di quanto indebitamente trattenuto.
Pagina 3 Dott. Renato Buzi La banca ingiungente, costituendosi, chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo impugnato.
Interveniva la cessionaria del credito esatto in via monitoria,
[...]
Controparte_3
Respinta l'istanza di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo nei confronti di ed accolta invece avverso Parte_2 Parte_1
, la causa era istruita documentalmente;
era inoltre ammessa
[...]
C.t.u. contabile, con nomina del dott. all'esito, era Persona_1 risultata superflua ogni ulteriore attività istruttoria.
All'odierna udienza, le parti erano invitate a precisare le conclusioni ed era disposta la discussione orale della causa ex art. 281-sexies
c.p.c.
In particolare, all'esito della c.d. Riforma Cartabia (D. Lgs. 10 ottobre
2022, n. 149), deve continuare a ritenersi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.; tanto che, in conformità al principio di delega (legge 26 novembre 2021, n. 206, art. 1, comma 5, lettera L, n. 2), è stato inserito un terzo comma all'articolo 281-sexies
c.p.c. al fine di prevedere che il giudice, in alternativa alla lettura contestuale della sentenza e del dispositivo ai sensi dei primi due commi, possa riservare il deposito della sentenza nei successivi trenta giorni. D'altro canto, la S.C. (Cass. 37137/2022) ha ritenuto come l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in linea generale (e salve le eccezioni normativamente previste), debba ritenersi una forma adeguata a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale (o addirittura in presenza), anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. anche Cass. 13735/2023, Cass. 32358/2023,
Cass. 13176/2024, Cass. 17587/2024 e Cass. S.U. 17603/2025).
Pagina 4 Dott. Renato Buzi Preliminarmente, come discorso di carattere generale, giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, comma 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass.
17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02).
Dunque, il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza - dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Iniziando dalla posizione del garante vanno Parte_2 prioritariamente affrontate le questioni riguardanti la denunciata invalidità della garanzia fideiussoria (v. contratto di fideiussione prodotto dall'istituto di credito nel fascicolo monitorio).
In particolare, si pone la questione di nullità della fideiussione secondo la pronuncia della Cassazione n. 29810/2017 in tema di violazione della normativa antitrust.
Orbene, la Suprema Corte, con tale arresto, ha affermato che, in tema di accertamento dell'esistenza di intese anticoncorrenziali vietate dall'art. 2 della legge n. 287 del 1990, la stipulazione «a valle» di contratti o negozi che costituiscano l'applicazione di quelle intese illecite concluse «a monte» (nella specie: relative alle norme bancarie uniformi ABI in materia di contratti di fideiussione, in quanto contenenti clausole contrarie a norme imperative) comprendono anche i contratti stipulati anteriormente all'accertamento dell'intesa da parte dell'Autorità indipendente preposta alla regolazione o al controllo di quel mercato [nella specie, per quello bancario, la Banca d'Italia, con le funzioni di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi, ai sensi degli art. 14 e 20 della L. n. 287 del 1990 (in vigore fino al trasferimento dei poteri all'AGCM, con la legge n. 262 del 2005, a far data dal 12 gennaio 2016)] a condizione che quell'intesa sia stata posta in essere materialmente prima del negozio denunciato come nullo,
Pagina 5 Dott. Renato Buzi considerato anche che rientrano sotto quella disciplina anticoncorrenziale tutte le vicende successive del rapporto che costituiscano la realizzazione di profili di distorsione della concorrenza (cfr. Cass. 29810/2017), senza peraltro pronunciarsi ex professo sulla sussistenza dell'eccepita nullità.
Ne è derivato che la sorte dei contratti di fideiussione omnibus stipulati in conformità di intese anticoncorrenziali è stata oggetto di un vivace dibattito giurisprudenziale, infine sfociato nell'ordinanza di
Cass. n. 11486/2021 di rimessione della questione alle Sezioni Unite.
In proposito, relativamente alle fideiussioni bancarie prestate in conformità delle condizioni uniformi predisposte dall'ABI, le Sezioni
Unite hanno affrontato le seguenti questioni: a) se la coincidenza totale o parziale con le predette condizioni uniformi giustifichi la dichiarazione di nullità delle clausole accettate dal fideiussore o legittimi esclusivamente l'esercizio dell'azione di risarcimento del danno;
b) nel primo caso, quale sia il regime applicabile all'azione di nullità, sotto il profilo della tipologia del vizio e della legittimazione a farlo valere;
c) se sia ammissibile una dichiarazione di nullità parziale della fideiussione;
d) se l'indagine a tal fine richiesta debba avere ad oggetto, oltre alla predetta coincidenza, la potenziale volontà delle parti di prestare ugualmente il proprio consenso al rilascio della garanzia, ovvero l'esclusione di un mutamento dell'assetto d'interessi derivante dal contratto.
Le Sezioni Unite hanno risolto il contrasto con la sentenza n.
41994/2021, in cui, in esito ad una puntuale ricognizione della normativa nazionale e comunitaria, è stato enunciato il seguente principio di diritto:
"(…) i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a), e art.
101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge succitata e dell'art.
1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (…)".
Orbene, la nullità parziale - tra le diverse forme di tutela riconoscibili al cliente fideiussore (nullità totale del contratto a
Pagina 6 Dott. Renato CP_4 ; nullità parziale di tale contratto, ossia limitatamente alle
[...] clausole che riproducono le condizioni dell'intesa nulla a monte;
tutela risarcitoria) – rappresenta l'opzione ermeneutica che perviene a risultati più in linea con le finalità e gli obiettivi della normativa antitrust.
Tale soluzione appare anche idonea a salvaguardare il principio generale di "conservazione" del contratto (v. Cass. 2314/2016): l'eliminazione delle tre clausole censurate dall'Antitrust migliora la posizione del fideiussore e, al contempo, la banca preferisce mantenere la garanzia anche se depurata dalle predette clausole a lei favorevoli.
La tutela risarcitoria, è chiarito nella decisione delle Sezioni Unite, resta naturalmente perseguibile “ma non in via esclusiva, sebbene in uno all'azione di nullità”.
Il riconoscimento, alla vittima dell'illecito anticoncorrenziale, oltre alla tutela risarcitoria del diritto a far valere la nullità del contratto si rileva un adeguato completamento del sistema delle tutele, non nell'interesse esclusivo del singolo, bensì in quello della trasparenza e della correttezza del mercato, posto a fondamento della normativa antitrust.
Dunque, la nullità dell'intesa a monte determina la "nullità derivata" del contratto di fideiussione a valle, ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI dichiarati nulli dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55 (numeri 2,
6 e 8) che, peraltro, ha espressamente fatto salve le altre clausole.
Dalla nullità parziale del contratto di fideiussione a valle dell'intesa vietata le Sezioni Unite fanno discendere una serie di conseguenze operative, sintetizzabili come segue:
- le fideiussioni restano pienamente valide ed efficaci, sebbene depurate delle sole clausole conformi a quelle dichiarate nulle dalla Banca
d'Italia;
- la rilevabilità d'ufficio di tale nullità da parte del giudice, nei limiti stabiliti dalla giurisprudenza della Cassazione (v. Cass. sez.
Unite, n. 26242/2014 e Cass. sez. Unite, n. 26243/2014; Cass. n.
16501/2018), a presidio del principio processuale della domanda (artt. 99
e 112 c.p.c.);
- l'imprescrittibilità dell'azione di nullità e la proponibilità della domanda di ripetizione d'indebito ex art. 2033 c.c. ricorrendone i presupposti nonché dell'azione di risarcimento dei danni.
Pagina 7 Dott. Renato Buzi Pertanto, in applicazione del generale principio di cui all'art. 1419
c.c., va respinta la tesi della nullità totale del contratto di garanzia, che non può dirsi interamente nullo, in quanto è di tutta evidenza che la banca lo avrebbe comunque concluso, qualsiasi garanzia essendo migliore della mancanza di garanzia, né il garante - opponente ha dedotto ragioni per cui l'assenza di clausole, peraltro comportanti effetti gravosi nei suoi confronti, lo avrebbero dovuto indurre a non stipulare il negozio in questione.
In sostanza, l'obbligo di garanzia non viene meno anche eliminando le clausole invalide, poiché la funzione economico-sociale della fideiussione permane. In altre parole, il nucleo del contratto fideiussorio sottoscritto dal garante - opponente non è certo venuto meno con l'espunzione delle clausole nulle, essendosi semmai solamente ridotte le garanzie accessorie prestate a favore della banca, con sostituzione delle norme nulle e conseguente mantenimento in vita della fideiussione.
Accertata dunque la nullità parziale dei contratti di fideiussione con riferimento alle clausole corrispondenti agli articoli dello schema ABI dichiarati nulli dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55 (numeri 2,
6 e 8), ne consegue che, per le specifiche ipotesi dalle stesse regolate, trova applicazione la disciplina codicistica.
In particolare, per quello che qui rileva, la declaratoria di nullità della clausola n. 6 che deroga all'art. 1957 c.c. (circostanza che rende inconferente l'ipotizzabile richiamo all'arresto della Suprema Corte
21867/2013 - "La decadenza del creditore dal diritto di pretendere
l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, sancita dall'art. 1957 c.c. per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore" - decisione che esprime sì un principio condivisibile ma non applicabile quando, come nel caso, la clausola contrattuale è nulla per contrarietà alla legge, nel caso la legislazione antitrust) determina automaticamente - quale effetto consequenziale dell'accertata nullità - l'applicazione alla fattispecie in esame della regola espressa dalla citata norma del codice quando afferma che "il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale purché il creditore entro sei mesi abbia
Pagina 8 Dott. Renato Buzi presentato le sue istanze contro il debitore e le abbia regolarmente coltivate".
Resta dunque da verificare se la banca abbia proposto entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale le sue istanze contro il debitore principale e le abbia diligentemente coltivate.
Nessuna prova, e prima ancora alcuna allegazione, è stata fornita in proposito dall'istituto di credito ed anzi, mentre già in sede monitoria,
è stato precisato che, con lettera 8/1/2021, era stata revocato l'affidamento concesso, con contestuale chiusura dei conti e richiesta di immediato versamento della somma complessivamente dovuta, nulla è stato detto e dimostrato circa azione giudiziarie tempestivamente intraprese nei confronti del debitore principale.
Emerge dunque con evidenza che, alla data della domanda monitoria
(iscritta il 7/2/2022), il termine di sei mesi - decorrente del 8/1/2021
- era già maturato, con conseguente estinzione della garanzia per fideiussione qui azionata.
Stante quanto sopra esposto, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato nei confronti del garante . Parte_2
Passando ad esaminare la posizione del correntista (debitore principale)
, per disattendere la preliminare eccezione di giudicato Parte_1 sollevata dalla banca opposta, attesa la possibilità di motivare la sentenza "per relationem" (“La sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte, senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità, né dei contenuti né delle modalità espositive
(…)”, Cass. 22562/2016; v. anche Cass. 21443/2022 e Cass. 16440/2025), è sufficiente richiamare quanto efficacemente replicato dall'opponente:
“(…)
1. Sulla inesigibilità dell'importo ingiunto e sui tassi di interesse ultralegali e/o anatocistici: sostiene del tutto pretestuosamente che le questioni sollevate Controparte_1 dall'esponente risulterebbero coperte da giudicato, con estensione del giudicato del sig. al sig. Quanto Parte_1 Parte_2 ritenuto non corrisponde al vero, poiché è diritto degli esponenti chiedere al Giudice di riscontrare la corretta applicazione delle
Pagina 9 Dott. Renato Buzi condizioni contrattuali pattuite e far accertare l'esattezza e fondatezza delle avverse pretese creditorie di cui al decreto ingiuntivo opposto.
Spetta all'odierno convenuto opposto provare la fondatezza della pretesa creditoria e, a parere dello scrivente, la documentazione prodotta da controparte non è sufficiente a comprovare esattamente gli importi richiesti. Con una recente pronuncia a Sezioni Unite (5633/2022), la
Suprema Corte ha affermato che, in sede di opposizioni esecutive, il giudice di legittimità ha il potere di interpretare la cosa giudicata per verificare che il giudicato indichi il diritto sostanziale applicabile per procedere all'esecuzione forzata, principio ancor più valido nel giudizio in opposizione a decreto ingiuntivo nel quale è devoluta al
Giudice di merito la valutazione relativa alla legittimità e fondatezza della avversa pretesa creditoria. La documentazione prodotta da controparte non consente agli odierni opponenti di verificare la corretta contabilizzazione delle operazioni svolte dal correntista, nonché le condizioni effettivamente applicate dalla Banca in tutti i diversi rapporti intercorsi tra le parti. La carente documentazione prodotta rende manifestatamente impossibile per la scrivente difesa o per il
Giudice riscontrare la corretta applicazione delle condizioni economiche ivi pattuite e di conseguenza accertare la veridicità e fondatezza delle avverse pretese su cui il decreto ingiuntivo è fondato (…)” (v. pag.
1-2 della memoria opponente ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.).
Ciò detto, riguardo alla prova del credito esatto da
[...]
va riprodotto quanto già affermato nella ordinanza Controparte_1 ex art. 648 c.p.c. del 4/11/2022:
Pagina 10 Dott. Renato Buzi In particolare, riguardo alle censure mosse dall'opponente, mette conto evidenziare quanto segue.
Sugli interessi ultralegali
Il saggio degli interessi - ove ultralegale - deve essere previsto con apposita pattuizione scritta (come stabilito inizialmente dall'art. 1284
c. 3 c.c., e, successivamente, dagli artt. 3 e 4 della legge 154/1992 e, infine, dall'art. 117 D.Lgs. 385/1993).
Infatti, l'art. 1284, co. 3, c.c. - norma imperativa - stabilisce che
"gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto;
altrimenti sono dovuti nella misura legale". A tal proposito,
l'ormai consolidato indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimità ritiene che la valida pattuizione di interessi ultralegali debba avere un contenuto chiaro e univoco, con la puntuale specificazione del tasso applicato. Ove tale tasso sia variabile, ai fini della sua Pagina 11 Dott. Renato Buzi precisa individuazione può farsi riferimento a parametri "estrinseci", purché fissati su scala nazionale alla stregua di accordi interbancari, mentre non sono sufficienti generici rinvii dai quali non emerga con chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione.
Sull'anatocismo
L'illegittimità della capitalizzazione degli interessi bancari per contrarietà a norma imperativa (in particolare, l'art. 1283 c.c.) è ormai un principio acquisito, tanto da poter essere ormai considerato vero e proprio "diritto vivente". Sotto tale profilo non può sottacersi che sull'argomento è intervenuta Cass. 20 agosto 2003, n. 12222, la quale ha confermato detto indirizzo (inaugurato da Cass, 16 marzo 1999, n. 2374) - ormai di valenza nomofilattica (in virtù di Cass. Sez. Un., n.
21095/2004) - e ribadendo una serie di altre pronunce conformi (Cass.
30.3.1999, n. 3096; Cass. 11.11.1999, n. 12507; Cass. 13.6.2002, n. 8442;
Cass. 28.3.2002, n. 4490; Cass. 6.12.2002, n. 17338; Cass. 20.2.2003, n.
2953). Tale indirizzo, dunque, deve essere condiviso e trovare ulteriore applicazione in questa sede.
Né tale declaratoria di illegittimità è inibita dalla mancata contestazione da parte della società attrice degli estratti conto in pendenza di rapporto: va, sul punto, chiarito che, per costante giurisprudenza di merito e di legittimità (cfr., inter alia, Cass. n.
12507/1999; Cass. n. 1978/1996; Trib. Genova 5.5.2002; C. App. Lecce
598/2001; Trib. Pescara 4/7.4.2005), l'approvazione del conto - anche tacita - preclude qualsiasi contestazione circa la conformità delle singole e concrete operazioni sottostanti ai rapporti obbligatori da cui derivano gli addebiti e gli accrediti sotto il profilo meramente contabile, senza incidere sulla validità ed efficacia dei rapporti medesimi, che restano soggetti alle regole ordinarie. In applicazione dei richiamati principi, si osserva che per i conti esaminati è stata stabilita la prescritta clausola che prevede la pari capitalizzazione degli interessi debitori e creditori secondo le previsioni di cui all'art. 120 T.U.B. pro tempore applicabile ed alla delibera del C.I.C.R. del 9.02.2000 (tra cui l'indicazione dei requisiti di cui all'art. 6 di tale delibera).
Sulla commissione di massimo scoperto
Quanto alla commissione di massimo scoperto, per la disamina del relativo regime giuridico, va individuato, in via preliminare, come la stessa
Pagina 12 Dott. Renato Buzi debba essere intesa. Sul punto, si sono date due diverse definizione: la prima, secondo la quale tale commissione è un'obbligazione pecuniaria restitutoria aggiuntiva, dovuta dal cliente bancario proporzionalmente al massimo saldo-avere registrato nel periodo di liquidazione degli interessi;
la seconda, secondo la quale la commissione di massimo scoperto è una remunerazione dovuta per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma stessa;
parlandosi - nel primo caso - di commissione
"sull'utilizzato", e - nel secondo caso - di commissione "sull'affidato".
Tale ultima tesi, secondo questo Giudice, appare la più corretta, non solo per l'avallo ricevuto dalla Corte di Cassazione (Cass. n. 870/2006); ma anche alla luce della circolare della Banca d'Italia del 1° ottobre
1996 e delle successive rilevazioni del c.d. tasso di soglia, in cui è stato puntualizzato che la commissione di massimo scoperto non deve esser computata ai fini della rilevazione dell'interesse globale di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108 (quindi, dovrebbe esser conteggiata alla chiusura definitiva del conto, cfr., in tal senso, Cass. n. 11772/2002).
In ragione di tale definizione, la commissione di massimo scoperto è legittima solo se applicata in presenza di un'apertura di credito in conto corrente, con un computo sull'accordato e non sull'utilizzato. In ragione di tale definizione, la commissione di massimo scoperto è legittima solo se 1) applicata in presenza di un'apertura di credito in conto corrente, con un computo sull'accordato e non sull'utilizzato; 2) sia pattuita in modo tale da essere determinata - o determinabile mediante il rinvio a parametri certi - nell'ammontare, nei criteri di calcolo e nella periodicità, come peraltro costantemente affermato e ribadito dalla giurisprudenza di merito. Tale indirizzo ha trovato ulteriore conforto nella pronuncia della Cass. n. 12965/2016, la quale ha chiarito che la c.m.s. è "(…) in thesi legittima, e deve essere considerata come la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma (…)” (cfr. parte motiva della sentenza;
in senso conforme, v. Cass. n. 870/2006 e Cass. n. 4518/2014).
In conclusione, posto che la esatta determinazione o determinabilità del criterio di computo della c.m.s. è requisito indefettibile ai fini della validità della relativa clausola ai sensi dell'art. 1346 c.c., la stessa commissione deve comunque rispettare i parametri imposti dal legislatore
Pagina 13 Dott. Renato Buzi in virtù delle richiamate disposizioni. Va dunque ribadita la liceità della pattuizione della commissione di massimo scoperto.
Sull'usura
Ai sensi dell'art. 1815, co. 2, "se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi". Successivamente, la L.
24/01 di conversione del D.L. 394/2000, ha ricondotto all'ambito di applicabilità dell'art. 644 c.p. e 1815, co. 2, c.c. “(...) gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi e comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento".
Applicando i sopra esposti principi al caso di specie e giungendo alla quantificazione del rapporto dare/avere, l'indagine svolta dal C.t.u. contabile risulta puntuale e sorretta da diffusa motivazione;
l'Ausiliario ha ricostruito i rapporti inter-partes, dando spazio alle varie ipotesi prospettate ed ha argomentato e concluso alla stregua di corretti ed analitici calcoli cui deve senz'altro farsi rinvio.
In particolare, il C.t.u., nelle conclusioni della relazione depositata nel fascicolo telematico, ha riepilogato quanto segue (v. pag. 44-47 della c.t.u. in atti).
Pagina 14 Dott. Renato Buzi Pagina 15 Dott. Renato Buzi Pagina 16 Dott. Renato Buzi In particolare, a fronte delle osservazioni svolte dal c.t.p. dell'istituto di credito, l'Ausiliare ha replicato quanto argomentato da pag. 37 a pag. 43 dell'elaborato peritale, da aversi qui richiamato e trascritto.
Illustrate le risultanze del complesso ed articolato lavoro svolto dall'Ausiliare, va esclusa ogni ipotesi di riconvocazione e/o rinnovazione del C.t.u.
Anzitutto, la misura, ai sensi dell'art. 196 c.p.c., deve essere giustificata dalla sussistenza di gravi motivi, ovvero dal riscontro di rilevanti inadempienze nello svolgimento, da parte del C.t.u. medesimo, dell'incarico conferito. L'istanza di rinnovo, in altre parole, non può basarsi unicamente sulla sussistenza di palesi divergenze tra i contenuti dell'elaborato peritale dell'Ausiliare e quelli della relazione dei tecnici di parte, tanto più se, come nel caso di specie, è stato offerto ampio spazio, alle parti interessate, per il deposito di osservazioni, cui è stata fornita esaustiva risposta.
Pertanto, poiché la consulenza è esente da vizi logici o giuridici e risulta elaborata a seguito di puntuale indagine contabile, possono porsi le relative conclusioni a fondamento della presente decisione.
Ne discende che, in corrispondenza dei principi dianzi esposti, va scelta la ricostruzione operata dall'Ausiliario, determinante un saldo debitorio complessivo del correntista di € 56.416,31. Parte_1
Compendiando, l'esposizione debitoria dell'ingiunto è complessivamente pari alla suddetta somma, oltre interessi legali dal 28/6/2024 (data di deposito della C.t.u. fino al saldo effettivo).
Alla luce delle superiori osservazioni in fatto e in diritto, il decreto ingiuntivo impugnato va revocato per mancata prova della fondatezza dell'intero credito a suo tempo azionato in via monitoria.
Peraltro, il correntista va condannato, stante le Parte_1 risultanze della richiamata C.t.u., al pagamento della somma di €
56.416,31, oltre interessi legali dal 28/6/2024 (data di deposito della
C.t.u.) fino al saldo effettivo.
Le superiori conclusioni assorbono le ulteriore censure e questione, sia di merito che di rito;
quindi, le questioni non esaminate devono ritenersi assorbite.
Al riguardo, si osserva che la possibilità di revoca del decreto ingiuntivo opposto e di contestuale condanna per la differenza è pacifica in giurisprudenza in quanto sia con il ricorso per decreto ingiuntivo
Pagina 17 Dott. Renato Buzi sia con la domanda di rigetto dell'opposizione vi è esercizio di un'azione di condanna;
quindi nulla impedisce, in caso di revoca del decreto ingiuntivo per parziale infondatezza della pretesa azionata in via monitoria, che l'opponente possa essere condannato al pagamento della differenza accertata come dovuta (cfr. Cass. 15186/03).
Le superiori conclusioni assorbono dunque ogni altra questione, sia di merito che di rito.
Per quanto riguarda il regime delle spese dell'intera procedura (si rammenta che la procedura - fase monitoria e fase di opposizione - è unica e che il decreto ingiuntivo è stato revocato anche in ordine al capo delle spese), si ritiene che, stante origine e natura della controversia, reciproca soccombenza, esistenza di una giurisprudenza basata su di un principio di diritto astrattamente non controverso ma variamente enunciato nella concretezza delle sue applicazioni determinante decisioni altalenanti dipendenti dalla difficoltà pratica d'identificare la fattispecie corrispondente, ricorra l'ipotesi contemplata dall'art. 92, comma 2, c.p.c. per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Per le stesse ragioni, le spese di C.t.u., liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente e per intero a carico solidale delle parti, con rivalsa interna del 50%.
Visto l'art. 281-sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2
avverso il decreto ingiuntivo impugnato (n. 462/2022), che va
[...] pertanto revocato;
2) condanna, peraltro, il correntista (debitore principale) Parte_1
al pagamento, in favore dell'opposta
[...] Controparte_1
(ora la cessionaria , della
[...] Controparte_3 somma di € 56.416,31, oltre interessi legali dal 28/6/2024 fino al saldo effettivo;
3) compensa le spese di lite;
4) pone definitivamente a carico delle parti in solido le spese di
C.t.u., con rivalsa interna del 50%.
Velletri, 23/10/2025
Il Giudice
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