Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 02/04/2025, n. 1165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1165 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. 330/2016 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Prima Civile, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Stefania Fontanarosa Presidente est.
Dott.ssa Enrica De Sire Giudice
Dott.ssa Aurelia Cuomo Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 330/2016 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza a trattazione scritta dell'11.12.2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in CORSO Parte_1 C.F._1
NAZIONALE, N. 139 SCAFATI, presso lo studio dell'Avv. COSENZA GAETANO
ANTONIO (c.f.: ), dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._1
ATTRICE
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1 C.F._2
S.T.E. CIRILLO N°3 80041 BOSCOREALE, presso lo studio dell'Avv. BARCO ENZO (c.f.:
), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._3
CONVENUTO elettivamente domiciliato in Via Martiri d'Ungheria, 60 84018 Controparte_2
SCAFATI, presso lo studio dell'Avv. NASTRI ALFONSO (c.f.: ), dal C.F._4
quale è rappresentato e difeso;
CONVENUTO
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Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 cod. proc. civ.. come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45. comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Deve essere affermata la competenza del Collegio a decidere il presente giudizio, in quanto trattasi di giudizio di querela di falso che rientra tra le controversie riservate alla decisione collegiale ai sensi del combinato disposto degli artt. 221 ultimo comma e 50 bis n. 1
c.p.c. (nella formulazione ante riforma “Cartabia”).
Inoltre, va ricordato in punto di diritto che la querela di falso è lo strumento processuale atto a contestare l'efficacia di prova legale di cui agli artt. 2700 e 2702 c.c. di un documento e non può essere proposta se non allo scopo di togliere allo stesso (atto pubblico o scrittura privata), l'idoneità a far fede e servire come prova di determinati rapporti, sicché, ove siffatte finalità non debbano essere perseguite, in quanto non sia impugnato un documento nella sua efficacia probatoria, né debba conseguirsi l'eliminazione del documento medesimo o di una parte di esso, né si debba tutelare la fede pubblica, bensì si controverta soltanto su di un errore materiale incorso nel documento (configurabile nel caso di mera “svista” che non incide sul contenuto sostanziale del documento, rilevabile dal suo stesso contenuto e tale da non esigere una ulteriore indagine di fatto), la querela di falso non è ammissibile (Cassazione civile, sez.
II, 2 luglio 2001, n. 8925).
In particolare, la querela di falso, sia essa proposta in via principale ovvero incidentale, ha il fine di privare un atto pubblico (od una scrittura privata riconosciuta) della sua intrinseca idoneità a “far fede”, a servire, cioè, come prova di atti o di rapporti, mirando così, attraverso la relativa declaratoria, a conseguire il risultato di provocare la completa rimozione del valore del documento, eliminandone, oltre all'efficacia sua propria, qualsiasi ulteriore effetto attribuitogli, sotto altro aspetto, dalla legge, e del tutto a prescindere dalla concreta individuazione dell'autore della falsificazione.
Ne consegue che la relativa sentenza, eliminando ogni incertezza sulla veridicità o meno del documento, riveste efficacia erga omnes e non solo nei riguardi della controparte presente
Pagina 2 di 5 in giudizio (cfr. Cassazione civile, sez. 1, 20 giugno 2000. n. 8362: (Cassazione n.
19727/2003; Cassazione 24725/08).
In definitiva, la parte nei cui confronti viene esibita una scrittura, ha non solo la facoltà di disconoscerla, facendo carico alla controparte di chiederne la verificazione addossandosi il relativo onere probatorio, ma anche la possibilità alternativa di proporre, senza con ciò riconoscere né espressamente né tacitamente la scrittura medesima, querela di falso al fine di contestare la genuinità del documento stesso, optando per uno strumento più gravoso ma rivolto al conseguimento di un risultato più ampio e definitivo, quello cioè della completa rimozione del valore del documento con effetti “erga omnes “. Peraltro, colui che intende contestare globalmente una scrittura privata attribuitagli, e non soltanto la firma da essa risultante, non può limitarsi a disconoscerla, perché, se dal procedimento di verifica risulta che la firma è sua deve impugnarla con querela di falso per impedire che il documento costituisca in piena prova della provenienza delle dichiarazioni, in esso contenute, da colui che l'ha sottoscritto (Cassazione n. 13104/2000).
La Corte di Cassazione ha avuto modo di rilevare che la querela di falso proposta in via principale dà luogo a un giudizio autonomo diretto a contestare l'autenticità di un atto pubblico ovvero di una scrittura privata, anche se non riconosciuta, o legalmente, considerata tale, allo scopo di paralizzarne l'efficacia probatoria e a rendere inoperante ogni effetto giuridico ad esso attributo: con essa si viene quindi a privare il documento impugnato e riconosciuto falso dell'attitudine a costituire strumento di prova a favore di chi possa su di esso fondare una propria pretesa, eliminando o rendendo privo di forza probatoria un documento suscettibile di determinare un falso convincimento del giudice, se esibito in un futuro e distinto processo (Cass. 27 luglio 1992, n. 9013, in motivazione, in cui riecheggia l'insegnamento di Cass. 26 luglio 1963, n. 2070).
Correlativamente, l'interesse ad agire, con riferimento a tale impugnativa del documento, é quello di conseguire una certezza quanto alla falsità o genuinità dello scritto nei confronti di chiunque abbia mostrato di volersi concretamente avvalere di esso (sempre Cass.
27 luglio 1992, n. 9013; Cass. 8 febbraio 1967, n. 330).
L'interesse ad agire nella querela di falso è quindi da riguardare in funzione del risultato concreto di contrastare l'altrui intendimento di avvalersi dello scritto, facendo in modo che a questo sia sottratta l'efficacia che l'ordinamento gli attribuisce.
La legittimazione ad agire e a contraddire nella querela di falso dipende, del resto, proprio dalla contrapposizione che debbono assumere i contendenti con riferimento alla questione dell'autenticità o meno del documento.
Pagina 3 di 5 Infatti, legittimato a proporre querela di falso é chiunque abbia interesse a contrastare l'efficacia probatoria di un documento munito di fede privilegiata in relazione ad una pretesa che su di esso si fondi (Cass. 17 aprile 1997, n. 3305; Cass. 15 novembre 1971, n. 3260); la legittimazione passiva compete invece solo al soggetto nei cui confronti va eliminata l'incertezza giuridica sulla veridicità del documento: incertezza che non sussiste rispetto alla parte che ha dichiarato di non volersi giovare di esso;
si afferma, quindi, che la querela di falso debba essere proposta soltanto contro chi voglia servirsi del documento impugnato, per fondarvi una domanda o un'eccezione e non anche contro coloro che, pur volendo vantare in base ad esso, non intendono concretamente avvalersene, e neppure contro l'autore vero o presunto della falsificazione (Cass. 8 febbraio 1967, n. 330; cfr. pure: Cass. 7 aprile 1975, n.
1252; Cass. 26 luglio 1963, n. 2070).
Orbene, applicando i principi esposti al caso in esame, risulta agevolmente la carenza di legittimazione passiva del convenuto dal momento che, secondo la Pt_2 Controparte_1
prospettazione attorea, costui sarebbe l'autore delle falsità denunciate.
Nel caso di specie, l'unico legittimato passivo, rispetto alla proposta querela di falso, è il che potrebbe utilizzare il documento impugnato (verbale di Controparte_2 accertamento) ponendolo a fondamento dell'ordinanza di demolizione (rectius riduzione in pristino) avente ad oggetto l'immobile di proprietà dell'attrice.
Nel merito, la domanda è risultata infondata.
Invero, parte attrice non ha fornito la prova di quanto asseritamente denunciato nella querela, essendo, peraltro, decaduta dalla prova testimoniale per non aver citato i testimoni.
Di contro il ha dimostrato, attraverso l'escussione dei testi da esso Controparte_2
indicati, che quanto riportato nel verbale di accertamento del 6.7.2015 corrisponde a verità.
Invero, il teste (ben a conoscenza dei fatti di causa in quanto Testimone_1 era presente il giorno del sopralluogo effettuato in data 6.7.2015) ha dichiarato: “ ero presente al momento dell'accertamento, perché c'era stata un'ordinanza di demolizione che non era stata eseguita e, pertanto, siamo andati a verificare questa inottemperanza. Poi abbiamo fatto una comunicazione all'Ufficio competente, era una nostra prassi, era l'Ufficio tecnico.
Preciso che il sopralluogo è stato effettuato dall'esterno ed abbiamo constatato con il collega come vi fossero panni stesi, suppellettili all'interno dell'edificio, perché la porta era aperta e, pertanto, dall'esterno l'immobile appariva come occupato. Preciso anche di aver bussato dall'esterno del cancello il campanello e, pur avendo visto la porta d'ingresso aperta, non ci ha comunque risposto nessuno”.
Pertanto, la querela di falso va rigettata.
Pagina 4 di 5 Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attrice e vanno liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore dichiarato della causa e dell'attività esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) Dichiara il difetto di legittimazione passiva di;
Controparte_1
2) Rigetta la querela di falso;
3) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'avv. Enzo Parte_1
Barco, difensore di dichiaratosi antistatario, che si liquidano in euro Controparte_1
5.431,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%;
4) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Parte_1 CP_2
che si liquidano in euro 5.431,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del
[...]
15%;
Così deciso in Nocera Inferiore, 31/03/2025
IL PRESIDENTE EST.
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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