Ordinanza cautelare 12 gennaio 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 12/01/2022, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/01/2022
N. 00013/2022 REG.PROV.CAU.
N. 01693/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1693 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, in proprio e quale titolare della omonima Impresa individuale, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Distante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile - Ufficio Motorizzazione Civile di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
- del provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - Direzione Generale Territoriale del Sud - Ufficio Motorizzazione Civile di Lecce del 12 ottobre 2021, con il quale è stata disposta la cancellazione della Impresa del ricorrente dal R.E.N. e dall'Albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi della Provincia di Lecce per carenza del requisito di idoneità finanziaria di cui all’art. 3 lett. c) del Regolamento CE n. 1071/2009 e per il mancato pagamento delle quote associative dovute all’Albo per gli anni 2011, 2012, 2018, 2019, 2020 e 2021, nonché della richiamata disposizione del 4 ottobre 2021 di cancellazione, comunicata ma non conosciuta;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale e, ove occorra, della comunicazione di avvio del procedimento ricevuta il 16 giugno 2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile - Ufficio Motorizzazione Civile di Lecce;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 11 gennaio 2022 il dott. Giovanni Gallone e udito per la parte ricorrente l’avv.to A. Distante;
Ritenuto che, ad una sommaria delibazione propria della presente fase cautelare del giudizio, in disparte da ogni considerazione in ordine alla giurisdizione dell’adito G.A. (che pare, invero, sussistere venendo in rilievo un’attività amministrativa - quale la cancellazione dal R.E.N. e dall'Albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi - vincolata nell’interesse dell’Amministrazione, e non del privato), il ricorso appare infondato ove si consideri sia che il provvedimento impugnato si basa - essenzialmente - sulla carenza del requisito di idoneità finanziaria, di cui agli artt. 3 lett. c) e 7 del Regolamento CE n. 1071/2009 e 7 del D.M. del 25 novembre 2011, e costituisce applicazione dell’art. 13 del predetto Regolamento CE n. 1071/2009 (piuttosto che del richiamato art. 20 della L n. 298 del 1974), sia che l’esibita certificazione di idoneità finanziaria datata 28 settembre 2021 si riferisce solo all’anno 2019 e non risulta, al pari delle ricevute di avvenuto saldo delle quote associative per gli anni in contestazione, nemmeno trasmessa alla Motorizzazione Civile di Lecce prima dell’adozione del provvedimento impugnato (nel mentre le predette norme esigono la dimostrazione da parte dell’Impresa del possesso dei requisiti in parola in relazione a “ogni anno”).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza respinge la domanda cautelare proposta da parte ricorrente.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 11 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Giovanni Gallone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Gallone | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.