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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 19/03/2025, n. 1343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1343 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Nona Civile
Il Collegio, nella seguente composizione:
Andrea Natale Presidente
Fabrizio Alessandria Giudice Rel. Est.
Alessia Santamaria Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C.
nella causa n. 23123 / 2024 promossa da:
, nato in [...] in data [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Gianluca DE GIULI
-ricorrente-
CONTRO
, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1
-convenuto contumace-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
ha così concluso: Parte_1
“preliminarmente sospendere l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, sussistendo i presupposti di cui all'art. 5, co. 2, D.Lgs. 150/2011, ordinando la Questura di CP_1 al rilascio di permesso di soggiorno provvisorio valido quantomeno sino alla data individuata per la decisione di merito. (…)
- nel merito, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare il provvedimento impugnato dichiarando il diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, co. 1 e 1.1., terzo e quarto periodo, d.lgs 286/98, così come applicabile ratione temporis, con espressa indicazione della sua convertibilità in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ovvero ai sensi dell'art. 8 CEDU, così come richiamato dall'art. 5, co. 6, T.U.I.. Con condanna alle spese (conclusioni così come precisate all'udienza del 25.2.2025)”
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 18.12.2024 il sig. cittadino del Parte_1
Gambia, ha impugnato il provvedimento del Questore di Torino in data 21.10.2024, notificato il 25.11.2024, che – previo parere negativo della Commissione territoriale di Palermo (di cui non è noto il contenuto motivazionale, non essendo stato il parere allegato al decreto questorile impugnato, né prodotto in giudizio) – ha rigettato la sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari, chiedendone l'annullamento e, conseguentemente, il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Il Collegio ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e ha fissato udienza di comparizione davanti al giudice istruttore.
Il , pur regolarmente citato, non si è costituito in giudizio. Controparte_2
All'udienza di comparizione, si è proceduto all'interrogatorio libero del ricorrente e, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice istruttore ha invitato le parti a precisare le conclusioni e ha disposto avanti a sé la discussione orale della lite. All'esito, si è riservato di riferire al Collegio.
2. Si premette che il rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale è sempre soggetto alla verifica della permanenza delle condizioni che ne avevano consentito il rilascio, valutazione, nel caso di specie, rimessa in prima battuta alla Commissione Territoriale, che ne aveva ordinato originariamente il rilascio, trasmettendo gli atti al Questore.
In sede di rinnovo del permesso di soggiorno, ai sensi dell'art. 5 comma 9 TUI, il Questore deve valutare se permangono le esigenze di protezione umanitaria che ne avevano consentito l'originario rilascio, ovvero di diverse e sopravvenute, nonché la possibilità di rilascio in favore del cittadino straniero di un titolo di soggiorno per un motivo diverso, previa verifica dei requisiti richiesti dalla normativa a tal fine.
Tanto premesso, occorre stabile quale sia la normativa ratione temporis applicabile al caso di specie, essendo negli ultimi anni intervenute varie modifiche normative.
Innanzitutto, con il d.l. n. 113 del 2018 conv. dalla l. n. 132 del 2018, è stata rivista e modificata integralmente la disciplina della protezione umanitaria tipizzando precise fattispecie al fine di riconoscere al richiedente un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale (al riguardo, in assenza, nel d.l. del 2018 n. 113, di una disciplina transitoria e in applicazione dell'art. 11 delle disp. preleggi c.c., si è ritenuto applicabile la normativa previgente alle domande proposte anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto: in questo senso, Cass. n. 4890 del 2019; Cass. n. 7831 del 2019).
2 Successivamente, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della tipizzazione rispetto alla fattispecie di protezione complementare c.d. “a catalogo aperto”, ha modificato nuovamente il testo dell'art. 5, comma 6, T.U.I., ripristinando il dovere del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali (originariamente espresso, ma poi eliminato dal d.l. n. 113 del 2018, conv. con modifiche nella l. n. 132 del 2018).
Infine, sempre per quanto di rilievo in questa sede, con d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023, è stata nuovamente modificata la formulazione (anche) dei commi 1.1. e 1.2. dell'art. 19, T.U.I., ma con norma transitoria è stata prevista l'applicabilità della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della protezione speciale presentate in data anteriore all'entrata in vigore del predetto decreto-legge, ossia all'11.3.2023.
Al caso di specie, dunque, si applica la normativa previgente all'entrata in vigore della modifica di cui al d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023.
Ciò posto, l'art. 19 T.U.I. nella formulazione di cui alle modifiche apportate con d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, prevede, tra l'altro, al comma 1.1. che:
“non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno
Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura
o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o
l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che
l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute (…). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Il successivo comma 1.2. della norma in esame (sempre come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020) stabilisce che: “nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno,
3 ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”.
Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle previsioni dell'articolo 19, comma 1.1., T.U.I. nella formulazione seguente al d.l. del 2020, l'autorità giudiziaria, nel caso di sussistenza di fondati motivi di ritenere che la persona richiedente rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi costituzionali e sovranazionali, deve tenere conto dell'esistenza, nello Stato di provenienza, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani e, in ogni caso, è chiamata a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in
Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti.
Tanto premesso, nel caso di specie la domanda è fondata.
3. Nel caso di specie, il ricorso è fondato.
Il Ricorrente ha invero raggiunto un notevole grado di integrazione nel tessuto socio- economico dell'Italia.
All'udienza del 25.2.2025, il ricorrente ha affermato di vivere in Italia ormai da nove anni;
di abitare da circa due anni abito a Sant'Ambrogio, in un appartamento in affitto, pagando € 120 al mese per la sua quota;
di lavorare in un minimarket di Avigliana, guadagnando circa € 700 al mese.
A prova di tali affermazioni, il ricorrente ha prodotto la seguente documentazione:
− contratto di lavoro e proroghe sino all'attualità;
− n. 2 CU 2024, dai quali si ricava un reddito per l'anno 2023 rispettivamente pari a €
4.219 e € 5.444;
− buste paga aggiornate al gennaio 2025;
− contratto di locazione.
Il ricorrente inoltre ha dimostrato in udienza di aver raggiunto una buona padronanza della lingua italiana, aspetto che senz'altro concorre a comprovare il suo positivo inserimento.
Occorre, quindi, considerare la buona integrazione raggiunta dal richiedente, soggetto incensurato e privo di carichi pendenti, il quale ha versato in atti documenti attestanti
4 l'impegno, la regolarità, continuità e attualità dei contratti di lavoro, nonché il percorso scolastico e formativo portato avanti con profitto e la raggiunta indipendenza abitativa.
Alla luce di tutto quanto sinora detto si ritiene che un eventuale rimpatrio possa costituire una violazione del diritto alla tutela della propria vita privata.
Tenuto conto che non sono state allegate, né risultano in atti, ragioni ostative di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica e valorizzando i parametri normativi di cui sopra, si ritengono dunque ricorrere seri motivi idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno , onde consentire al ricorrente un congruo periodo di stabilità al fine di completare il proprio sviluppo individuale e sociale, sottolineandosi come il richiedente abbia compiuto sinceri sforzi per cogliere e sfruttare tutte le opportunità che il sistema di accoglienza ha messo a sua disposizione nella prospettiva della sua integrazione nel nostro
Paese.
Ed invero, procedendo alla valutazione comparativa tra la situazione di integrazione che il
Richiedente ha in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza ed in cui si troverebbe a vivere in caso di rientro, risulta un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, considerando anche l'impegno e la fatica impiegata al ricorrente per costruirsi una rete relazionale e lavorativa in Italia.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base dei parametri di cui alle nuove tabelle forensi allegati al D.M. 13 agosto 2022, n. 147
(scaglione di riferimento per cause di valore indeterminabile):
− fase di studio € 851,00
− fase introduttiva € 602,00
− fase decisoria € 1.453,00
e dunque in totale € 2.906,00, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
− accoglie il ricorso e dichiara che , nato in [...] il Parte_1
28/02/1998, ha diritto al rinnovo del permesso di soggiorno per “protezione speciale”;
− condanna il a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, che si Controparte_2 liquidano in € 2.906,00, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
5 Manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente il presente decreto e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 06/03/2025
Il Presidente
Andrea Natale
Il Giudice est.
Fabrizio Alessandria
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Nona Civile
Il Collegio, nella seguente composizione:
Andrea Natale Presidente
Fabrizio Alessandria Giudice Rel. Est.
Alessia Santamaria Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C.
nella causa n. 23123 / 2024 promossa da:
, nato in [...] in data [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Gianluca DE GIULI
-ricorrente-
CONTRO
, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1
-convenuto contumace-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
ha così concluso: Parte_1
“preliminarmente sospendere l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, sussistendo i presupposti di cui all'art. 5, co. 2, D.Lgs. 150/2011, ordinando la Questura di CP_1 al rilascio di permesso di soggiorno provvisorio valido quantomeno sino alla data individuata per la decisione di merito. (…)
- nel merito, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare il provvedimento impugnato dichiarando il diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, co. 1 e 1.1., terzo e quarto periodo, d.lgs 286/98, così come applicabile ratione temporis, con espressa indicazione della sua convertibilità in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ovvero ai sensi dell'art. 8 CEDU, così come richiamato dall'art. 5, co. 6, T.U.I.. Con condanna alle spese (conclusioni così come precisate all'udienza del 25.2.2025)”
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 18.12.2024 il sig. cittadino del Parte_1
Gambia, ha impugnato il provvedimento del Questore di Torino in data 21.10.2024, notificato il 25.11.2024, che – previo parere negativo della Commissione territoriale di Palermo (di cui non è noto il contenuto motivazionale, non essendo stato il parere allegato al decreto questorile impugnato, né prodotto in giudizio) – ha rigettato la sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari, chiedendone l'annullamento e, conseguentemente, il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Il Collegio ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e ha fissato udienza di comparizione davanti al giudice istruttore.
Il , pur regolarmente citato, non si è costituito in giudizio. Controparte_2
All'udienza di comparizione, si è proceduto all'interrogatorio libero del ricorrente e, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice istruttore ha invitato le parti a precisare le conclusioni e ha disposto avanti a sé la discussione orale della lite. All'esito, si è riservato di riferire al Collegio.
2. Si premette che il rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale è sempre soggetto alla verifica della permanenza delle condizioni che ne avevano consentito il rilascio, valutazione, nel caso di specie, rimessa in prima battuta alla Commissione Territoriale, che ne aveva ordinato originariamente il rilascio, trasmettendo gli atti al Questore.
In sede di rinnovo del permesso di soggiorno, ai sensi dell'art. 5 comma 9 TUI, il Questore deve valutare se permangono le esigenze di protezione umanitaria che ne avevano consentito l'originario rilascio, ovvero di diverse e sopravvenute, nonché la possibilità di rilascio in favore del cittadino straniero di un titolo di soggiorno per un motivo diverso, previa verifica dei requisiti richiesti dalla normativa a tal fine.
Tanto premesso, occorre stabile quale sia la normativa ratione temporis applicabile al caso di specie, essendo negli ultimi anni intervenute varie modifiche normative.
Innanzitutto, con il d.l. n. 113 del 2018 conv. dalla l. n. 132 del 2018, è stata rivista e modificata integralmente la disciplina della protezione umanitaria tipizzando precise fattispecie al fine di riconoscere al richiedente un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale (al riguardo, in assenza, nel d.l. del 2018 n. 113, di una disciplina transitoria e in applicazione dell'art. 11 delle disp. preleggi c.c., si è ritenuto applicabile la normativa previgente alle domande proposte anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto: in questo senso, Cass. n. 4890 del 2019; Cass. n. 7831 del 2019).
2 Successivamente, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della tipizzazione rispetto alla fattispecie di protezione complementare c.d. “a catalogo aperto”, ha modificato nuovamente il testo dell'art. 5, comma 6, T.U.I., ripristinando il dovere del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali (originariamente espresso, ma poi eliminato dal d.l. n. 113 del 2018, conv. con modifiche nella l. n. 132 del 2018).
Infine, sempre per quanto di rilievo in questa sede, con d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023, è stata nuovamente modificata la formulazione (anche) dei commi 1.1. e 1.2. dell'art. 19, T.U.I., ma con norma transitoria è stata prevista l'applicabilità della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della protezione speciale presentate in data anteriore all'entrata in vigore del predetto decreto-legge, ossia all'11.3.2023.
Al caso di specie, dunque, si applica la normativa previgente all'entrata in vigore della modifica di cui al d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023.
Ciò posto, l'art. 19 T.U.I. nella formulazione di cui alle modifiche apportate con d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, prevede, tra l'altro, al comma 1.1. che:
“non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno
Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura
o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o
l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che
l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute (…). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Il successivo comma 1.2. della norma in esame (sempre come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020) stabilisce che: “nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno,
3 ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”.
Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle previsioni dell'articolo 19, comma 1.1., T.U.I. nella formulazione seguente al d.l. del 2020, l'autorità giudiziaria, nel caso di sussistenza di fondati motivi di ritenere che la persona richiedente rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi costituzionali e sovranazionali, deve tenere conto dell'esistenza, nello Stato di provenienza, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani e, in ogni caso, è chiamata a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in
Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti.
Tanto premesso, nel caso di specie la domanda è fondata.
3. Nel caso di specie, il ricorso è fondato.
Il Ricorrente ha invero raggiunto un notevole grado di integrazione nel tessuto socio- economico dell'Italia.
All'udienza del 25.2.2025, il ricorrente ha affermato di vivere in Italia ormai da nove anni;
di abitare da circa due anni abito a Sant'Ambrogio, in un appartamento in affitto, pagando € 120 al mese per la sua quota;
di lavorare in un minimarket di Avigliana, guadagnando circa € 700 al mese.
A prova di tali affermazioni, il ricorrente ha prodotto la seguente documentazione:
− contratto di lavoro e proroghe sino all'attualità;
− n. 2 CU 2024, dai quali si ricava un reddito per l'anno 2023 rispettivamente pari a €
4.219 e € 5.444;
− buste paga aggiornate al gennaio 2025;
− contratto di locazione.
Il ricorrente inoltre ha dimostrato in udienza di aver raggiunto una buona padronanza della lingua italiana, aspetto che senz'altro concorre a comprovare il suo positivo inserimento.
Occorre, quindi, considerare la buona integrazione raggiunta dal richiedente, soggetto incensurato e privo di carichi pendenti, il quale ha versato in atti documenti attestanti
4 l'impegno, la regolarità, continuità e attualità dei contratti di lavoro, nonché il percorso scolastico e formativo portato avanti con profitto e la raggiunta indipendenza abitativa.
Alla luce di tutto quanto sinora detto si ritiene che un eventuale rimpatrio possa costituire una violazione del diritto alla tutela della propria vita privata.
Tenuto conto che non sono state allegate, né risultano in atti, ragioni ostative di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica e valorizzando i parametri normativi di cui sopra, si ritengono dunque ricorrere seri motivi idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno , onde consentire al ricorrente un congruo periodo di stabilità al fine di completare il proprio sviluppo individuale e sociale, sottolineandosi come il richiedente abbia compiuto sinceri sforzi per cogliere e sfruttare tutte le opportunità che il sistema di accoglienza ha messo a sua disposizione nella prospettiva della sua integrazione nel nostro
Paese.
Ed invero, procedendo alla valutazione comparativa tra la situazione di integrazione che il
Richiedente ha in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza ed in cui si troverebbe a vivere in caso di rientro, risulta un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, considerando anche l'impegno e la fatica impiegata al ricorrente per costruirsi una rete relazionale e lavorativa in Italia.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base dei parametri di cui alle nuove tabelle forensi allegati al D.M. 13 agosto 2022, n. 147
(scaglione di riferimento per cause di valore indeterminabile):
− fase di studio € 851,00
− fase introduttiva € 602,00
− fase decisoria € 1.453,00
e dunque in totale € 2.906,00, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
− accoglie il ricorso e dichiara che , nato in [...] il Parte_1
28/02/1998, ha diritto al rinnovo del permesso di soggiorno per “protezione speciale”;
− condanna il a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, che si Controparte_2 liquidano in € 2.906,00, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
5 Manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente il presente decreto e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 06/03/2025
Il Presidente
Andrea Natale
Il Giudice est.
Fabrizio Alessandria
6