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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/10/2025, n. 3737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3737 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Palermo
Sezione Quinta Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Andrea Compagno, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2445 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
(C.F.: , (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F.: , C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F.: ), (C.F.: Parte_4 C.F._4 Parte_5
, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Roberto Avellone e Felice C.F._5
Centineo AR OL, giusta procura in calce al ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
– ricorrenti –
CONTRO
Controparte_1
, in persona del p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale
[...] CP_2 dello Stato di Palermo
– convenuto –
Oggetto: altre controversie di Diritto amministrativo
Conclusioni: all'udienza per la precisazione delle conclusioni del 27/01/2025 le parti concludevano riportandosi alle difese spiegate nei rispettivi atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
La presente controversia, introdotta con ricorso ritualmente depositato da
[...]
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 verte sull'azione di condanna al pagamento del
[...]
, in favore dei ricorrenti, nella qualità Controparte_1 di eredi di , della somma di euro 391.659,46 ciascuno, oltre interessi al tasso Parte_3 legale dalla data della pronuncia fino al soddisfo e al pagamento delle spese di lite sostenute dai
1 ricorrenti e liquidate in complessivi euro 7.843,00, oltre iva e cpa., in forza dell'ordinanza del 31/07/2018 resa dal Tribunale di Palermo nel giudizio R.G. n. 20150/2017.
I ricorrenti hanno agito contestando la legittimità delle delibere con cui il CP_1 convenuto ha rigettato la loro l'istanza di accesso al fondo ex l. 512/1999.
In particolare, secondo i ricorrenti, l'amministrazione avrebbe errato nel ritenere Parte_3
, dante causa dei ricorrenti e vittima di mafia, appartenente ad un'associazione
[...] mafiosa finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, contrariamente a quanto invece accertato in via definitiva dalle sentenze della Corte di Assise di Palermo del 19 aprile 1999 n. 3, della Corte di Assise di Appello di Palermo del 27.7.2000.
Altresì, hanno censurato la motivazione dei provvedimenti nella parte in cui gli istanti e sono stati ritenuti appartenere ad ambienti criminali e intrattenere Pt_2 Parte_5 rapporti delinquenziali.
Costituitosi in giudizio, il , deducendo l'infondatezza del ricorso per Controparte_1 il difetto in capo ai ricorrenti dei presupposti di accesso al Fondo ex art. 4 l. 512/1999, ne ha domandato il rigetto, con condanna alle spese di lite.
La causa, disposto il mutamento del rito in ordinario di cognizione con ordinanza del 24/05/2022 del presente Tribunale, istruita in via documentale e mediante l'escussione dei testi e è stata posta in decisione all'udienza del Testimone_1 Testimone_2
27.1.2025, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
******
Così delineato l'oggetto del procedimento, si osserva che il presente giudizio ha ad oggetto, non l'impugnazione delle delibere di diniego di accesso al Fondo, quanto piuttosto l'accertamento della sussistenza (o meno) del diritto dei ricorrenti di accedere ai benefici del Fondo di Rotazione ex l. 512/1999; accertamento che passa attraverso il riscontro della sussistenza “delle condizioni dettate dalla l. 512/99 smi”, in presenza delle quali “gli aventi diritto al beneficio risultano titolari di un vero e proprio diritto soggettivo alla sua erogazione” (ex multis Cass., sez. un., n. 26626/2007; n. 21927/2008).
Tale Fondo è stato istituito come fondo ad hoc presso il
[...]
dei reati di tipo mafioso indicati all'art. 4, comma 1, l. Controparte_3
512/1999, di somme a carico dello Stato. Tale erogazione, come ribadito dalla Suprema Corte, costituisce un'obbligazione peculiare, giacché a carico della collettività e connotata da finalità solidaristiche volta a ristorare nelle conseguenze negative le vittime di quei reati di tipo mafioso indicati all'art. 4 l. 512/1999. La vittima, pertanto, vanta verso la PA un autentico diritto soggettivo ove integrati i requisiti dettati dalla l. 512/1999 (Cass., sez. un., 29 agosto 2008, n. 21927; App. Palermo del 16/06/2023).
Passando in rassegna i requisiti per l'accesso ex art.4 l. 512/99, si osserva che possono fruire dei benefici di legge le persone fisiche che:
2 a) sono vittime di uno dei reati di cui all'art.416-bis del codice penale o di delitti commessi al fine di agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso. Tale dichiarazione va riferita al soggetto deceduto, in caso di domanda presentata dagli eredi;
b) si sono costituite parte civile nel procedimento penale per i danni subiti a seguito di un reato di tipo mafioso (con condanna al pagamento di una provvisionale o risarcimento dei danni), o si sono costituite in un giudizio civile per il risarcimento dei danni di un reato accertato in giudizio penale;
c) alla data di presentazione della domanda non sia stata pronunciata, sia nei confronti della vittima che degli istanti, sentenza definitiva di condanna per uno dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lettera a) del c.p.p. e per gli stessi reati non vi siano a carico procedimenti penali in corso;
alla data di presentazione della domanda non sia stata applicata, né vi siano procedimenti in corso, per l'applicazione di una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n.575 e successive modificazioni;
d) alla data di presentazione della domanda, non abbiano già ricevuto somme a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e/o non patrimoniali, di rifusione delle spese e degli onorari di costituzione e difesa in giudizio, da parte del condannato al risarcimento del danno;
e) al tempo dell'evento, risultino essere del tutto estranee ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che si dimostri l'accidentalità del loro coinvolgimento passivo nell'azione criminosa lesiva, ovvero risulti che le medesime, al tempo dell'evento, si erano già dissociate o comunque estraniate dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipavano.
Quest'ultimo requisito è stato introdotto con la novella dell'art. 15, comma 1, lettera c), l. 122/2016.
In base al tenore letterale del summenzionato articolo, è possibile dedurre che la ratio sottesa alla normativa esaminata è di escludere l'accesso ai benefici di cui alla l. 512/1999 a quei soggetti vittime dei reati di stampo mafioso - e ai loro eredi -, a loro volta legati all'ambiente della criminalità organizzata;
ciò a prescindere dal fatto che la loro appartenenza al sodalizio criminale non sia de facto mai stata conclamata all'esito di un procedimento penale o che i medesimi non siano mai stati sottoposti ad una misura di prevenzione.
L'intento fondamentale della novella è, perciò, evitare che persone colluse con quel sistema criminale che lo Stato stesso si propone di combattere godano dei benefici previsti dal Fondo al pari di coloro che, totalmente estranei al fenomeno mafioso, ne siano rimasti ugualmente colpiti, senza loro colpa alcuna.
L'introduzione del nuovo requisito risponde alla ratio di limitare le erogazioni risarcitorie a quei soggetti che appaiano effettivamente estranei agli ambienti della mafia e della criminalità.
Sarebbe infatti irragionevole giustificare elargizioni di denaro pubblico a favore di soggetti di sospetta vicinanza ad ambienti delinquenziali.
3 In tal modo il legislatore ha inteso estendere i motivi ostativi all'accesso al Fondo fino a ricomprendere anche le ipotesi di “non estraneità” a detti ambienti.
La giurisprudenza di legittimità ha recentemente osservato che “Deve ribadirsi che, come è reso evidente dalla terminologia utilizzata dal legislatore, la circostanza integrante il requisito per l'accesso al beneficio non è quella di essere o meno stato condannato per determinati reati, quanto piuttosto quella di essere estraneo ad "ambienti e rapporti delinquenziali", ampia formula che consente di poter dare rilievo anche “ad una occasionale contiguità con situazioni caratterizzate dalla propensione alla commissione di crimini o anche una velata connivenza o ancora una generica contiguità della vittima ad ambienti criminale" (TAR Calabria Catanzaro, n. 1053 del 3/6/2005)” (Cass. ord. 16844/2022). In questa prospettiva, la ratio e la lettera della legge stabiliscono che, per l'accesso al , non è Controparte_1 sufficiente che il beneficiario sia incensurato (dato che esclude solo la commissione di reati) o non sia affiliato ad una cosca mafiosa, ma si richiede che vi sia la "completa estraneità agli ambienti delinquenziali mafiosi", intesi in senso ampio e in modo particolarmente rigoroso […] occorrendo quindi anche la dimostrazione dell'assenza di frequentazioni di ambienti criminali ovvero di rapporti con ambiti delinquenziali”.
Deve infine escludersi che le limitazioni introdotte dalla novella normativa più volte richiamata facciano riferimento solo ai soggetti istanti e non anche alla vittima primaria del reato di matrice mafiosa, stante il chiaro dettato normativo che richiama alle prescrizioni dell'art. 1, comma 2, lett. b), l. n. 302/1990 senza alcun riferimento o alcuna limitazione alle
“persone indicate nei medesimi commi” 1 e 2» (così Tribunale di Roma, Sez. II, ord. del 16/02/2019, rgn. 14923/2017).
In questo senso, l'amministrazione, in sede di accertamento ricognitivo circa l'effettiva sussistenza dei presupposti di legge, è tenuta al compimento di verifiche ben più penetranti e stringenti di quelle che l'originaria formulazione della l. 512/1999 le affidava, essendo la stessa chiamata a verificare – all'esito di un giudizio i cui risultati rimangono sindacabili dal GO – l'effettiva estraneità della vittima al sistema criminale.
Applicando tali principi alla fattispecie in esame, deve rilevarsi che appare difettare la condizione di cui alla lett. sub e) l. 512/1999.
Dalla documentazione versata in atti, specialmente dall'istruttoria prefettizia, menzionata anche nel provvedimento di rigetto, è emerso che era inserito in Parte_3 un'associazione mafiosa, finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.
Ciò, in particolare, è quanto si desume dalle risultanze istruttorie allegate al parere prefettizio di cui all'all. 17, pag. 4 di parte resistente.
Non solo.
Sempre dall'informativa prefettizia sopra citata, è emerso che:
i suoi fratelli ( ed ) erano prestanomi del boss della zona, , Per_1 Per_2 Parte_6 tanto da essere stati destinatari della misura della sorveglianza speciale di P.S., erano in società con , cugino dei e sono stati condannati l'uno ( ) per Persona_3 Pt_6 Per_1
4 favoreggiamento personale nei confronti di , e Parte_7 Parte_6 [...]
, indagati ex art. 416 bis c.p., l'altro ( ), per associazione mafiosa;
Per_4 Per_2
i suoi figli, e peraltro odierni ricorrenti, hanno rivestito, l'uno , la Pt_2 Pt_5 Pt_2 carica di consigliere della PA.CAM. a.r.l., sottoposta a sequestro nell'ambito di un procedimento di prevenzione a carico del noto esponente mafioso , l'altro Parte_6
quella di amministratore unico (insieme allo stesso della Pt_5 Pt_2 CP_4 società sottoposta sequestro nell'ambito del medesimo procedimento sopra indicato;
Infine, dalla lettura della sentenza di primo grado allegata dai ricorrenti (cfr. all. 7) - nella quale sono riportate le dichiarazioni del collaboratore di giustizia (cfr., in Parte_7 part., pagg. 73 e 74), noto esponente della famiglia mafiosa della Noce - emerge che Pt_3 era a questi legato da un rapporto di amicizia (“siamo cresciuti insieme”).
[...]
Ebbene, tutte le superiori circostanze, unitariamente valutate, concorrono ad escludere che fosse totalmente estraneo all'ambiente criminale, che lo ha poi visto Parte_3 vittima incolpevole.
Osservano, in contrario, i ricorrenti che “Il fatto che intrattenesse rapporti di conoscenza (poiché abitava a poche centinaia di metri di distanza) con esponenti della famiglia della Noce e che i fratelli dello stesso (e non lui che faceva in autonomia l'odontotecnico) avessero una società con Per_3
o rapporti lavorativi/economici con la famiglia mafiosa dei non era e non è indice
[...] Pt_6 della sua non totale estraneità ad ambienti o rapporti delinquenziali”.
Ed ancora: “La posizione della vittima merita, in ogni caso, di essere contestualizzata. Il quartiere nel quale è nato e risiedeva, ovvero il quartiere della Noce, e il periodo storico nel quale si collocano i fatti per cui è procedimento sono tali che per assurdo dovrebbe ritenersi che nessun soggetto nato in [...] quartiere fosse estraneo a rapporti o ambienti delinquenziali”.
L'assunto non convince.
Esso, infatti, trascura di considerare che i benefici in parola rappresentano un tributo dello Stato alle vittime innocenti di crimini di stampo mafioso (o terroristico), mentre vi restano inevitabilmente esclusi tutti coloro che, per quanto non organici alla criminalità organizzata, restano (anche solo indirettamente) legati a tali ambienti, senza avvalersi dei molteplici strumenti loro offerti dall'ordinamento per distaccarsi da tale realtà criminale.
Riconoscere anche a tali soggetti i benefici in parola, porterebbe a riservare a tali persone il medesimo trattamento attribuibile a chi invece dimostra la propria dissociazione rispetto alla suddetta realtà e l'abiura della mentalità criminale.
In altre parole, quel che qui si vuol sottolineare è che, per quanto indubbiamente ardua, una simile dimostrazione è particolarmente necessaria, soprattutto laddove per ragioni familiari (e/o amicali) la frequentazione dell'ambiente criminale (mafioso, per quanto qui interessa) sia naturalmente molto assidua, come accade nella specie.
Orbene, nel caso in esame, alla luce di quanto si è sin qui andato dicendo, detta prova difetta del tutto.
5 Ed invero, le prove orali espletate (alle quali i ricorrenti affidano il destino della propria pretesa) non consentono, a fronte di un quadro familiare ed ambientale così pervaso (direttamente o indirettamente) da legami con la criminalità organizzata, di ritenere che avesse assunto una condotta di vita del tutto incompatibile con l'adesione Parte_3 al sistema di disvalori e di logiche di cui è portatore l'indicato ambiente criminale.
Infatti, sebbene dette dichiarazioni comprovino, per un verso, l'estraneità della vittima all'organizzazione “Cosa Nostra”, per altro emerge che de facto Parte_3 quest'ultimo era solito frequentare ambienti criminali, come quello in cui venne assassinato
, seconda vittima dell'agguato di stampo mafioso e coinvolto in attività Persona_5 criminali.
Pertanto, alla luce delle summenzionate risultanze, traspare che all'epoca dei fatti che hanno portato all'uccisione di dante causa dei ricorrenti, quest'ultimo non Parte_3 risultasse “del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali”.
Conseguentemente, in difetto delle condizioni di cui all'art. 4 l. 512/1999, la domanda delle ricorrenti di accesso al Fondo va respinta, accertandone l'inesistenza del relativo diritto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo ai criteri dettati dal d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 147/2022, tenuto conto del valore del decisum (peraltro corrispondente a quello della domanda), secondo i parametri minimi dello scaglione di riferimento (fino ad € 520.000,00, maggiorato nei limiti del 10%, ex art. 6 del suddetto d.m.), attesa la scarsa complessità della vicenda e la natura documentale del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e difesa:
1) rigetta il ricorso proposto da , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , ;
[...] Parte_4 Parte_5
2) condanna , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, al pagamento, in favore del , delle Pt_4 Parte_5 Controparte_1 spese di lite nella misura di euro 37.951,00, oltre spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge.
Palermo, 18/04/2025 Il Giudice dott. Andrea Compagno
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dottor Andrea Compagno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009, n. 193, con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n.82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Ministro della Giustizia 21/2/2011 n.44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Palermo
Sezione Quinta Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Andrea Compagno, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2445 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
(C.F.: , (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F.: , C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F.: ), (C.F.: Parte_4 C.F._4 Parte_5
, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Roberto Avellone e Felice C.F._5
Centineo AR OL, giusta procura in calce al ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
– ricorrenti –
CONTRO
Controparte_1
, in persona del p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale
[...] CP_2 dello Stato di Palermo
– convenuto –
Oggetto: altre controversie di Diritto amministrativo
Conclusioni: all'udienza per la precisazione delle conclusioni del 27/01/2025 le parti concludevano riportandosi alle difese spiegate nei rispettivi atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
La presente controversia, introdotta con ricorso ritualmente depositato da
[...]
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 verte sull'azione di condanna al pagamento del
[...]
, in favore dei ricorrenti, nella qualità Controparte_1 di eredi di , della somma di euro 391.659,46 ciascuno, oltre interessi al tasso Parte_3 legale dalla data della pronuncia fino al soddisfo e al pagamento delle spese di lite sostenute dai
1 ricorrenti e liquidate in complessivi euro 7.843,00, oltre iva e cpa., in forza dell'ordinanza del 31/07/2018 resa dal Tribunale di Palermo nel giudizio R.G. n. 20150/2017.
I ricorrenti hanno agito contestando la legittimità delle delibere con cui il CP_1 convenuto ha rigettato la loro l'istanza di accesso al fondo ex l. 512/1999.
In particolare, secondo i ricorrenti, l'amministrazione avrebbe errato nel ritenere Parte_3
, dante causa dei ricorrenti e vittima di mafia, appartenente ad un'associazione
[...] mafiosa finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, contrariamente a quanto invece accertato in via definitiva dalle sentenze della Corte di Assise di Palermo del 19 aprile 1999 n. 3, della Corte di Assise di Appello di Palermo del 27.7.2000.
Altresì, hanno censurato la motivazione dei provvedimenti nella parte in cui gli istanti e sono stati ritenuti appartenere ad ambienti criminali e intrattenere Pt_2 Parte_5 rapporti delinquenziali.
Costituitosi in giudizio, il , deducendo l'infondatezza del ricorso per Controparte_1 il difetto in capo ai ricorrenti dei presupposti di accesso al Fondo ex art. 4 l. 512/1999, ne ha domandato il rigetto, con condanna alle spese di lite.
La causa, disposto il mutamento del rito in ordinario di cognizione con ordinanza del 24/05/2022 del presente Tribunale, istruita in via documentale e mediante l'escussione dei testi e è stata posta in decisione all'udienza del Testimone_1 Testimone_2
27.1.2025, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
******
Così delineato l'oggetto del procedimento, si osserva che il presente giudizio ha ad oggetto, non l'impugnazione delle delibere di diniego di accesso al Fondo, quanto piuttosto l'accertamento della sussistenza (o meno) del diritto dei ricorrenti di accedere ai benefici del Fondo di Rotazione ex l. 512/1999; accertamento che passa attraverso il riscontro della sussistenza “delle condizioni dettate dalla l. 512/99 smi”, in presenza delle quali “gli aventi diritto al beneficio risultano titolari di un vero e proprio diritto soggettivo alla sua erogazione” (ex multis Cass., sez. un., n. 26626/2007; n. 21927/2008).
Tale Fondo è stato istituito come fondo ad hoc presso il
[...]
dei reati di tipo mafioso indicati all'art. 4, comma 1, l. Controparte_3
512/1999, di somme a carico dello Stato. Tale erogazione, come ribadito dalla Suprema Corte, costituisce un'obbligazione peculiare, giacché a carico della collettività e connotata da finalità solidaristiche volta a ristorare nelle conseguenze negative le vittime di quei reati di tipo mafioso indicati all'art. 4 l. 512/1999. La vittima, pertanto, vanta verso la PA un autentico diritto soggettivo ove integrati i requisiti dettati dalla l. 512/1999 (Cass., sez. un., 29 agosto 2008, n. 21927; App. Palermo del 16/06/2023).
Passando in rassegna i requisiti per l'accesso ex art.4 l. 512/99, si osserva che possono fruire dei benefici di legge le persone fisiche che:
2 a) sono vittime di uno dei reati di cui all'art.416-bis del codice penale o di delitti commessi al fine di agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso. Tale dichiarazione va riferita al soggetto deceduto, in caso di domanda presentata dagli eredi;
b) si sono costituite parte civile nel procedimento penale per i danni subiti a seguito di un reato di tipo mafioso (con condanna al pagamento di una provvisionale o risarcimento dei danni), o si sono costituite in un giudizio civile per il risarcimento dei danni di un reato accertato in giudizio penale;
c) alla data di presentazione della domanda non sia stata pronunciata, sia nei confronti della vittima che degli istanti, sentenza definitiva di condanna per uno dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lettera a) del c.p.p. e per gli stessi reati non vi siano a carico procedimenti penali in corso;
alla data di presentazione della domanda non sia stata applicata, né vi siano procedimenti in corso, per l'applicazione di una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n.575 e successive modificazioni;
d) alla data di presentazione della domanda, non abbiano già ricevuto somme a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e/o non patrimoniali, di rifusione delle spese e degli onorari di costituzione e difesa in giudizio, da parte del condannato al risarcimento del danno;
e) al tempo dell'evento, risultino essere del tutto estranee ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che si dimostri l'accidentalità del loro coinvolgimento passivo nell'azione criminosa lesiva, ovvero risulti che le medesime, al tempo dell'evento, si erano già dissociate o comunque estraniate dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipavano.
Quest'ultimo requisito è stato introdotto con la novella dell'art. 15, comma 1, lettera c), l. 122/2016.
In base al tenore letterale del summenzionato articolo, è possibile dedurre che la ratio sottesa alla normativa esaminata è di escludere l'accesso ai benefici di cui alla l. 512/1999 a quei soggetti vittime dei reati di stampo mafioso - e ai loro eredi -, a loro volta legati all'ambiente della criminalità organizzata;
ciò a prescindere dal fatto che la loro appartenenza al sodalizio criminale non sia de facto mai stata conclamata all'esito di un procedimento penale o che i medesimi non siano mai stati sottoposti ad una misura di prevenzione.
L'intento fondamentale della novella è, perciò, evitare che persone colluse con quel sistema criminale che lo Stato stesso si propone di combattere godano dei benefici previsti dal Fondo al pari di coloro che, totalmente estranei al fenomeno mafioso, ne siano rimasti ugualmente colpiti, senza loro colpa alcuna.
L'introduzione del nuovo requisito risponde alla ratio di limitare le erogazioni risarcitorie a quei soggetti che appaiano effettivamente estranei agli ambienti della mafia e della criminalità.
Sarebbe infatti irragionevole giustificare elargizioni di denaro pubblico a favore di soggetti di sospetta vicinanza ad ambienti delinquenziali.
3 In tal modo il legislatore ha inteso estendere i motivi ostativi all'accesso al Fondo fino a ricomprendere anche le ipotesi di “non estraneità” a detti ambienti.
La giurisprudenza di legittimità ha recentemente osservato che “Deve ribadirsi che, come è reso evidente dalla terminologia utilizzata dal legislatore, la circostanza integrante il requisito per l'accesso al beneficio non è quella di essere o meno stato condannato per determinati reati, quanto piuttosto quella di essere estraneo ad "ambienti e rapporti delinquenziali", ampia formula che consente di poter dare rilievo anche “ad una occasionale contiguità con situazioni caratterizzate dalla propensione alla commissione di crimini o anche una velata connivenza o ancora una generica contiguità della vittima ad ambienti criminale" (TAR Calabria Catanzaro, n. 1053 del 3/6/2005)” (Cass. ord. 16844/2022). In questa prospettiva, la ratio e la lettera della legge stabiliscono che, per l'accesso al , non è Controparte_1 sufficiente che il beneficiario sia incensurato (dato che esclude solo la commissione di reati) o non sia affiliato ad una cosca mafiosa, ma si richiede che vi sia la "completa estraneità agli ambienti delinquenziali mafiosi", intesi in senso ampio e in modo particolarmente rigoroso […] occorrendo quindi anche la dimostrazione dell'assenza di frequentazioni di ambienti criminali ovvero di rapporti con ambiti delinquenziali”.
Deve infine escludersi che le limitazioni introdotte dalla novella normativa più volte richiamata facciano riferimento solo ai soggetti istanti e non anche alla vittima primaria del reato di matrice mafiosa, stante il chiaro dettato normativo che richiama alle prescrizioni dell'art. 1, comma 2, lett. b), l. n. 302/1990 senza alcun riferimento o alcuna limitazione alle
“persone indicate nei medesimi commi” 1 e 2» (così Tribunale di Roma, Sez. II, ord. del 16/02/2019, rgn. 14923/2017).
In questo senso, l'amministrazione, in sede di accertamento ricognitivo circa l'effettiva sussistenza dei presupposti di legge, è tenuta al compimento di verifiche ben più penetranti e stringenti di quelle che l'originaria formulazione della l. 512/1999 le affidava, essendo la stessa chiamata a verificare – all'esito di un giudizio i cui risultati rimangono sindacabili dal GO – l'effettiva estraneità della vittima al sistema criminale.
Applicando tali principi alla fattispecie in esame, deve rilevarsi che appare difettare la condizione di cui alla lett. sub e) l. 512/1999.
Dalla documentazione versata in atti, specialmente dall'istruttoria prefettizia, menzionata anche nel provvedimento di rigetto, è emerso che era inserito in Parte_3 un'associazione mafiosa, finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.
Ciò, in particolare, è quanto si desume dalle risultanze istruttorie allegate al parere prefettizio di cui all'all. 17, pag. 4 di parte resistente.
Non solo.
Sempre dall'informativa prefettizia sopra citata, è emerso che:
i suoi fratelli ( ed ) erano prestanomi del boss della zona, , Per_1 Per_2 Parte_6 tanto da essere stati destinatari della misura della sorveglianza speciale di P.S., erano in società con , cugino dei e sono stati condannati l'uno ( ) per Persona_3 Pt_6 Per_1
4 favoreggiamento personale nei confronti di , e Parte_7 Parte_6 [...]
, indagati ex art. 416 bis c.p., l'altro ( ), per associazione mafiosa;
Per_4 Per_2
i suoi figli, e peraltro odierni ricorrenti, hanno rivestito, l'uno , la Pt_2 Pt_5 Pt_2 carica di consigliere della PA.CAM. a.r.l., sottoposta a sequestro nell'ambito di un procedimento di prevenzione a carico del noto esponente mafioso , l'altro Parte_6
quella di amministratore unico (insieme allo stesso della Pt_5 Pt_2 CP_4 società sottoposta sequestro nell'ambito del medesimo procedimento sopra indicato;
Infine, dalla lettura della sentenza di primo grado allegata dai ricorrenti (cfr. all. 7) - nella quale sono riportate le dichiarazioni del collaboratore di giustizia (cfr., in Parte_7 part., pagg. 73 e 74), noto esponente della famiglia mafiosa della Noce - emerge che Pt_3 era a questi legato da un rapporto di amicizia (“siamo cresciuti insieme”).
[...]
Ebbene, tutte le superiori circostanze, unitariamente valutate, concorrono ad escludere che fosse totalmente estraneo all'ambiente criminale, che lo ha poi visto Parte_3 vittima incolpevole.
Osservano, in contrario, i ricorrenti che “Il fatto che intrattenesse rapporti di conoscenza (poiché abitava a poche centinaia di metri di distanza) con esponenti della famiglia della Noce e che i fratelli dello stesso (e non lui che faceva in autonomia l'odontotecnico) avessero una società con Per_3
o rapporti lavorativi/economici con la famiglia mafiosa dei non era e non è indice
[...] Pt_6 della sua non totale estraneità ad ambienti o rapporti delinquenziali”.
Ed ancora: “La posizione della vittima merita, in ogni caso, di essere contestualizzata. Il quartiere nel quale è nato e risiedeva, ovvero il quartiere della Noce, e il periodo storico nel quale si collocano i fatti per cui è procedimento sono tali che per assurdo dovrebbe ritenersi che nessun soggetto nato in [...] quartiere fosse estraneo a rapporti o ambienti delinquenziali”.
L'assunto non convince.
Esso, infatti, trascura di considerare che i benefici in parola rappresentano un tributo dello Stato alle vittime innocenti di crimini di stampo mafioso (o terroristico), mentre vi restano inevitabilmente esclusi tutti coloro che, per quanto non organici alla criminalità organizzata, restano (anche solo indirettamente) legati a tali ambienti, senza avvalersi dei molteplici strumenti loro offerti dall'ordinamento per distaccarsi da tale realtà criminale.
Riconoscere anche a tali soggetti i benefici in parola, porterebbe a riservare a tali persone il medesimo trattamento attribuibile a chi invece dimostra la propria dissociazione rispetto alla suddetta realtà e l'abiura della mentalità criminale.
In altre parole, quel che qui si vuol sottolineare è che, per quanto indubbiamente ardua, una simile dimostrazione è particolarmente necessaria, soprattutto laddove per ragioni familiari (e/o amicali) la frequentazione dell'ambiente criminale (mafioso, per quanto qui interessa) sia naturalmente molto assidua, come accade nella specie.
Orbene, nel caso in esame, alla luce di quanto si è sin qui andato dicendo, detta prova difetta del tutto.
5 Ed invero, le prove orali espletate (alle quali i ricorrenti affidano il destino della propria pretesa) non consentono, a fronte di un quadro familiare ed ambientale così pervaso (direttamente o indirettamente) da legami con la criminalità organizzata, di ritenere che avesse assunto una condotta di vita del tutto incompatibile con l'adesione Parte_3 al sistema di disvalori e di logiche di cui è portatore l'indicato ambiente criminale.
Infatti, sebbene dette dichiarazioni comprovino, per un verso, l'estraneità della vittima all'organizzazione “Cosa Nostra”, per altro emerge che de facto Parte_3 quest'ultimo era solito frequentare ambienti criminali, come quello in cui venne assassinato
, seconda vittima dell'agguato di stampo mafioso e coinvolto in attività Persona_5 criminali.
Pertanto, alla luce delle summenzionate risultanze, traspare che all'epoca dei fatti che hanno portato all'uccisione di dante causa dei ricorrenti, quest'ultimo non Parte_3 risultasse “del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali”.
Conseguentemente, in difetto delle condizioni di cui all'art. 4 l. 512/1999, la domanda delle ricorrenti di accesso al Fondo va respinta, accertandone l'inesistenza del relativo diritto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo ai criteri dettati dal d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 147/2022, tenuto conto del valore del decisum (peraltro corrispondente a quello della domanda), secondo i parametri minimi dello scaglione di riferimento (fino ad € 520.000,00, maggiorato nei limiti del 10%, ex art. 6 del suddetto d.m.), attesa la scarsa complessità della vicenda e la natura documentale del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e difesa:
1) rigetta il ricorso proposto da , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , ;
[...] Parte_4 Parte_5
2) condanna , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, al pagamento, in favore del , delle Pt_4 Parte_5 Controparte_1 spese di lite nella misura di euro 37.951,00, oltre spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge.
Palermo, 18/04/2025 Il Giudice dott. Andrea Compagno
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dottor Andrea Compagno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009, n. 193, con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n.82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Ministro della Giustizia 21/2/2011 n.44.
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