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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/02/2025, n. 2545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2545 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7249/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Francavilla ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7249/2024 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASALENA Parte_1 P.IVA_1
PAOLO, elettivamente domiciliato in VIA MARCELLO PRESTINARI 15 00195 ROMApresso il difensore avv. CASALENA PAOLO
ATTORE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 contumace
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso introduttivo del rito semplificato di cognizione, Parte_1 premettendo che la aveva Parte_2 notificato un atto di citazione alla il 19/07/2006, trascrivendo tale domanda giudiziale CP_2 presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Roma in data 26/07/2006, Registro generale 50662
e Registro particolare 30145, che le parti avevano transatto la lite, la aveva rinunciato CP_1 agli atti del giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Roma, Sezione III Civile, n. R.G. 52333/2006 ed il giudizio si era estinto ex art. 306 e ss. c.p.c., ma non veniva cancellata la trascrizione sull'immobile acquistato dalla che la in data 20/03/2023 aveva ceduto Parte_1 CP_1 all' senza provvedere alla cancellazione della domanda trascritta, il ramo Controparte_3 di azienda nel quale era ricompreso l'immobile in esame;
che l'immobile era pervenuto alla
[...]
tanto premesso, chiedeva che fosse ordinato alla Conservatoria dei Registri Parte_1
Immobiliari di Roma di provvedere alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale trascritta il 26/07/2006, Registro generale 50662 e Registro particolare 30145.
La causa era istruita mediante l'acquisizione della documentazione offerta dalle parti. Rassegnate le conclusioni, il giudice concedeva i termini di legge per il deposito delle memorie conclusionali.
pagina 1 di 2 ^^^^^^^
La documentazione depositata evidenzia che :
l'atto trascritto aveva ad oggetto il compendio immobiliare distinto nel catasto fabbricato del Comune di Guidonia Montecelio al foglio 1, particella 328 sub 5, 7, 9, 10, 12, 13 e 15 e particelle 358 e 402;
l'atto di citazione era trascritto in data 19.7.2006 con numero di registro generale 5062 e di registro particolare 30145 a favore della e contro la Controparte_1 [...]
; Controparte_3 il giudizio iscritto al n. 52333/2006 R.G. era dichiarato estinto il 28.5.2007 a seguito del rinvio per la mancata comparizione delle parti già alla prima udienza del 16.1.2007.
Il ricorrente assume che il giudizio introdotto con l'atto di citazione trascritto sia stato dichiarato estinto.
La documentazione depositata anche in data 14.11.2024 non consente, tuttavia, di superare le criticità già evidenziate con l'ordinanza del 24.6.2024. In particolare, non risulta nessun elemento da cui poter desumere che la certificazione di cui all'allegato 2, da cui risulta solo che il giudizio R.G. 52333/2006 sia stato dichiarato estinto per la mancata comparizione delle parti a due successive udienze, sia e, dunque, si riferisca a quello introdotto con l'atto di citazione trascritto, nessun elemento essendo in tal senso desumibile dalla depositata certificazione.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone, rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.
Roma , 18 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Daniela Francavilla
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Francavilla ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7249/2024 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASALENA Parte_1 P.IVA_1
PAOLO, elettivamente domiciliato in VIA MARCELLO PRESTINARI 15 00195 ROMApresso il difensore avv. CASALENA PAOLO
ATTORE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 contumace
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso introduttivo del rito semplificato di cognizione, Parte_1 premettendo che la aveva Parte_2 notificato un atto di citazione alla il 19/07/2006, trascrivendo tale domanda giudiziale CP_2 presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Roma in data 26/07/2006, Registro generale 50662
e Registro particolare 30145, che le parti avevano transatto la lite, la aveva rinunciato CP_1 agli atti del giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Roma, Sezione III Civile, n. R.G. 52333/2006 ed il giudizio si era estinto ex art. 306 e ss. c.p.c., ma non veniva cancellata la trascrizione sull'immobile acquistato dalla che la in data 20/03/2023 aveva ceduto Parte_1 CP_1 all' senza provvedere alla cancellazione della domanda trascritta, il ramo Controparte_3 di azienda nel quale era ricompreso l'immobile in esame;
che l'immobile era pervenuto alla
[...]
tanto premesso, chiedeva che fosse ordinato alla Conservatoria dei Registri Parte_1
Immobiliari di Roma di provvedere alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale trascritta il 26/07/2006, Registro generale 50662 e Registro particolare 30145.
La causa era istruita mediante l'acquisizione della documentazione offerta dalle parti. Rassegnate le conclusioni, il giudice concedeva i termini di legge per il deposito delle memorie conclusionali.
pagina 1 di 2 ^^^^^^^
La documentazione depositata evidenzia che :
l'atto trascritto aveva ad oggetto il compendio immobiliare distinto nel catasto fabbricato del Comune di Guidonia Montecelio al foglio 1, particella 328 sub 5, 7, 9, 10, 12, 13 e 15 e particelle 358 e 402;
l'atto di citazione era trascritto in data 19.7.2006 con numero di registro generale 5062 e di registro particolare 30145 a favore della e contro la Controparte_1 [...]
; Controparte_3 il giudizio iscritto al n. 52333/2006 R.G. era dichiarato estinto il 28.5.2007 a seguito del rinvio per la mancata comparizione delle parti già alla prima udienza del 16.1.2007.
Il ricorrente assume che il giudizio introdotto con l'atto di citazione trascritto sia stato dichiarato estinto.
La documentazione depositata anche in data 14.11.2024 non consente, tuttavia, di superare le criticità già evidenziate con l'ordinanza del 24.6.2024. In particolare, non risulta nessun elemento da cui poter desumere che la certificazione di cui all'allegato 2, da cui risulta solo che il giudizio R.G. 52333/2006 sia stato dichiarato estinto per la mancata comparizione delle parti a due successive udienze, sia e, dunque, si riferisca a quello introdotto con l'atto di citazione trascritto, nessun elemento essendo in tal senso desumibile dalla depositata certificazione.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone, rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.
Roma , 18 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Daniela Francavilla
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