Articolo 20 della Legge 26 gennaio 1962, n. 16
Articolo 19Articolo 21
Versione
27 febbraio 1962
Art. 20.
A decorrere dal 1 novembre 1961, gli assistenti ordinari in servizio presso le Universita' e gli Istituti di istruzione superiore sono inquadrati nelle classi di stipendio di cui alla tabella B allegata alla presente legge con l'osservanza delle seguenti norme:
a) agli assistenti ordinari che alla, data del 1 novembre 1961 non abbiano compiuto un biennio di servizio dalla nomina nel ruolo e' attribuito il coefficiente 809 (quarta classe di stipendio);
b) agli assistenti ordinari che, alla data del 1 novembre 1961, abbiano compiuto almeno un biennio di servizio dalla, nomina in ruolo, e' attribuito - sempreche' intervenga il giudizio favorevole di cui al precedente articolo 8 - il coefficiente 420 (terza classe di stipendio). Qualora il giudizio sia sfavorevole essi sono mantenuti in servizio, nel coefficiente 309 (quarta classe di stipendio), per altri due anni solari, al termine dei quali, ove il nuovo giudizio non sia favorevole, cessano dall'ufficio di assistente;
c) agli assistenti ordinari che al termine del primo anno di servizio nel coefficiente 420 (terza classe di stipendio) risultino in possesso dell'abilitazione alla libera docenza, e' attribuito il coefficiente 500 (seconda classe di stipendio). L'anzianita' nel coefficiente 500 decorre dalla data del compimento del primo anno di servizio nel coefficiente 420.
Qualora l'anzianita' nel coefficiente 500 risulti di almeno quattro anni (ivi compresi quelli derivanti dagli eventuali riconoscimenti di servizi) agli assistenti predetti e' attribuito il coefficiente 580 (prima classe di stipendio);
d) agli assistenti ordinari che abbiano conseguito la libera docenza successivamente al compimento del primo anno di servizio nel coefficiente 420 (terza classe di stipendio), e' attribuito il coefficiente 500 (seconda classe di stipendio).
L'anzianita' nel coefficiente medesimo decorre dal primo giorno del mese successivo al conseguimento della predetta abilitazione.
Qualora l'anzianita' nel coefficiente 500 risulti di almeno 4 anni (ivi compresi quelli derivati dagli eventuali riconoscimenti di servizi) agli assistenti e' attribuito il coefficiente 580 (prima classe di stipendio).
Entrata in vigore il 27 febbraio 1962