Ordinanza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, ordinanza 14/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TREVISO
R.G. 88-1/2025
Ordinanza in esito alla scadenza del termine per il deposito di note ex art. 127-ter c.p.c.
Il Giudice, richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la sostituzione dell'udienza del
27.3.2025 mediante deposito di note scritte;
dato atto che sono state tempestivamente depositate le seguenti note di trattazione scritta: per ESSEBI LEGATORIA DI Controparte_1
Si dà atto che, come anticipato all'udienza del 03/03/2025, ha formulato una Controparte_2
controproposta per la definizione transattiva della vertenza, che non ha accettato. Parte_1
Le Parti non hanno raggiunto un accordo.
La sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo - già disposta dall'Ill.mo Giudice con decreto del 15/02/2025 - andrà confermata sussistendo i seguenti “gravi motivi” ex art. 649 c.p.c.:
• l'ingiunzione di pagamento ha oggetto un credito che risulta non dovuto dalla perizia depositata dal
C.T.U. ing. all'esito del procedimento di A.T.P. n. 5262/2023 R.G. (“non potrà, quindi, Per_1
essere saldato da a favore della resistente” in quanto “si riferisce ad opere affette Controparte_2
da vizi costruttivi irreparabili, con demolizione e trasporto a discarica, non imputabili alla ricorrente” - cfr. pag. 53 - doc. 1);
• dalla stessa C.T.U. emerge che le strutture prefabbricate realizzate da hanno Parte_1
manifestato gravi vizi (numerose ed estese fessurazioni nella superficie dei pannelli di tamponamento), tempestivamente denunciati, riconosciuti dalla ricorrente e alla stessa imputabili (“i vizi denunciati dalla ricorrente sussistono in modo palese”) (cfr. pag. 38 – doc. 1); Controparte_2
• vanta un controcredito risarcitorio (€ 279.849,17) di importo ben superiore alla Controparte_2
pretesa creditoria della ricorrente (cfr. doc. 1);
(cfr. doc. 2).
Nel Ricorso per ingiunzione non ha dato atto: Parte_1
• né del suddetto procedimento per A.T.P.;
• né delle conclusioni della C.T.U. dell'ing. ; Per_1
• né - infine - della causa n. 4770/2024 R.G. previamente promossa da Controparte_2
Se la ricorrente avesse riferito tali circostanze, il Giudice non avrebbe concesso la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo.
La clausola solve et repete dedotta dall'opposta è riportata nell'ultima delle 16 pagine del contratto d'appalto ed è inserita nelle “condizioni generali” unilateralmente predisposte da , con Parte_1
carattere e interlinea ridotti rispetto al restante contenuto del contratto.
La clausola è nulla e inefficace: la sottoscrizione apposta è irrilevante e non impedisce la sua invalidità, posto che “il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto o di gran parte di esse, comprese quelle prive di carattere vessatorio, e la sottoscrizione indiscriminata di esse, sia pure sotto l'elencazione delle stesse secondo il numero d'ordine - come avvenuto nella fattispecie - non determina la validità ed efficacia, ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c., di quelle onerose, non potendosi ritenere che in tal caso resti garantita l'attenzione del contraente debole verso la clausola a lui sfavorevole compresa fra le altre richiamate” (Cass. civ. n. 2970 del 27/02/2012).
La pattuizione contrattuale è comunque superata dalla condotta di che ha Parte_1
ripetutamente rinunciato ad avvalersi della clausola e a esigere il pagamento immediato della fattura monitoria:
- ad esempio, la mail del 03/08/2023 (“vi autorizziamo a sospendere il pagamento relativo alla fine lavori”, anche in funzione della “proposta per risolvere il problema delle cavillature esterne dei pannelli”)
(cfr. doc. 15);
- la comunicazione del 15/09/2023, in cui formulava a una Parte_1 Controparte_2
proposta di sostituzione dei pannelli viziati, differendo all'esito (“termine dei lavori”) il pagamento della fattura (cfr. doc. 5). si è attivata in via monitoria solamente una volta ricevuta la notifica del ricorso Parte_1
introduttivo della causa di accertamento negativo del credito, a distanza di oltre un anno dall'emissione della fattura.
Si richiama quanto esposto nei precedenti atti difensivi, da ultimo nella Memoria autorizzata del
24/02/2025 e si chiede che l'Ill.mo Giudice confermi il decreto del 15/01/2025 con cui ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto. per Parte_1
Il sottoscritto Avv. Rizzardo del Giudice, difensore di rammenta che il 28 febbraio Parte_1
2025 ha formulato – senza nulla riconoscere e a meri fini conciliativi – una proposta ad EB GA
(poi ribadita all'udienza del 03 marzo 2025).
Detta proposta non è stata accettata da controparte.
Preso atto, la nel ribadire anche nella presente sede la sua disponibilità a Parte_2
conciliare la causa nei termini di cui alla proposta verbalizzata il 03 marzo 2025, insiste allora per la revoca del Provvedimento che ha disposto inaudita altera parte la sospensione della provvisoria esecutorietà del Decreto Ingiuntivo opposto.
Per l'effetto la Società, per le ragioni già esposte in atti, insiste affinché venga confermata la provvisoria esecutorietà del Decreto Ingiuntivo n. 2633/2024 del Tribunale di Treviso.
Per quanto concerne la connessione tra cause (unica ipotesi processuale configurabile, non vertendo la fattispecie in ipotesi di litispendenza o continenza), rappresenta che l'eventuale riunione non produce alcun effetto nei confronti del Decreto Ingiuntivo opposto.
Infatti in ipotesi di riunione, "secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, il provvedimento discrezionale di riunione di più cause lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni" (Cass. Civ., 16.09.2022, n. 27295).
L'azione monitoria quindi non viene "pregiudicata", ed il D.I. rimane valido ed efficace.
Prova ne sia che la giurisprudenza di merito ha già analizzato casi analoghi a quello sub specie: disponendo la riunione tra procedimenti e decidendo sulla provvisoria esecutorietà del D.I. (Trib. Bari, 19.10.2023,
n. 4136; Trib. Cuneo, 28.07.2021, n. 662, entrambe in onlegale.it).
In particolare si richiama la pronunzia del Tribunale di Cuneo, che aveva concesso la provvisoria esecutorietà al D.I. opposto e disposto la riunione tra procedimenti: “Va esaminata l'eccezione di litispendenza/continenza dell'azione monitoria, avanzata dagli attori. L' eccezione va respinta. È noto infatti che l'art. 39 c.p.c. opera solo ove le cause identiche o in rapporto di continenza pendano dinanzi a giudici diversi mentre, nel caso di specie, le due domande sono state azionate dinanzi al medesimo ufficio giudiziario e, pertanto, deve ritenersi correttamente applicata la disciplina della riunione ex art. 273 e 274 с.р.с. ...
Ne deriva che la validità a monte del decreto ingiuntivo dev'essere vagliata all'esito delle doglianze di parte attrice come sviluppate e riscontrate nel corso del giudizio".
Nel
P.Q.M.
il Tribunale ha così deciso: "rigetta l'azione di accertamento negativo;
rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo...".
Si insiste dunque per l'accoglimento delle conclusioni di cui alla memoria di costituzione per la sospensiva depositata il 24 gennaio 2025.
* * *
Il G.I., rilevato che risulta essere stata dapprima introdotta da
[...]
zione di accertamento negativo del credito (rubricata Parte_3
al n. 4770/24 R.G.), con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in data 16/10/24, notificato il 15/11/24, mentre il ricorso monitorio (n. 3444/24 R.G.) è stato depositato in data successiva (06/12/24);
- che sussiste rapporto di litispendenza/continenza tra i due procedimenti, in quanto l'esistenza del credito oggetto del ricorso monitorio è oggetto dell'accertamento negativo promosso da nel Parte_3
procedimento n. 4770/24 R.G., ove chiede di ridursi il prezzo dell'opera, pattuito nel contratto di appalto, in una misura tale da “assorbire” pressoché integralmente la somma oggetto di ingiunzione;
- che sussiste pertanto, sotto il profilo del fumus boni juris, la prospettiva non manifestamente infondata che il decreto ingiuntivo emesso con formula di provvisoria esecutività possa essere, all'esito del giudizio di opposizione (anche nell'ipotesi di eventuale provvedimento di riunione dei due procedimenti), ritenuto nullo e pertanto revocato per tale ragione di natura strettamente processuale, relativa ai rapporti anche cronologici tra i due procedimenti;
ritenute tali considerazioni di carattere assorbente in merito alla sussistenza dei gravi motivi,
P.Q.M.
Visti gli artt. 649 e 669 sexies c.p.c., conferma il provvedimento di sospensione della provvisoria esecuzione del D.I. opposto, già disposto inaudita altera parte con decreto in data 15/01/25.
Si comunichi.
Treviso, 13/04/25
IL GIUDICE dott.ssa Laura Ceccon