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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 13/03/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Cremona
PRIMA SEZIONE
R.G. 1666/2023
Il Collegio, composto dai magistrati dott. Giorgio Scarsato Presidente dott.ssa Federica Meloni Giudice Rel. dott.ssa Benedetta Fattori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
SINELLI MICHELA attore e
(C.F. Controparte_1 C.F._2
convenuto contumace
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, con ricorso ex art. 473 bis ss c.p.c., ha chiesto al Tribunale di disciplinare le modalità di affidamento e mantenimento della figlia minore della coppia nata a [...] il [...]; la parte resistente, nonostante Persona_1
il perfezionamento della notifica, non si è costituita nel presente procedimento.
Il Collegio,
OSSERVATO come sia emersa dalle precise dichiarazioni rese dalla parte ricorrente che, dopo una breve convivenza, dal 28.08.2022, è venuta meno la comunione morale e materiale nella coppia genitoriale ed è cessata la convivenza, avendo il resistente abbandonato la casa familiare per trasferirsi nel paese di origine
(Moldavia);
RILEVATO come risulta che da tale data il medesimo resistente abbia visto sporadicamente la figlia (nata in data [...]), ossia circa 3 volte Per_1
nell'arco di un biennio, di cui l'ultima a maggio 2024, quando la ricorrente stessa ha condotto la figlia in Moldavia per visitare i nonni paterni;
OSSERVATO che, per quanto riferito dalla ricorrente, il padre si è allontanato dalla figlia dopo poche settimane dalla sua nascita e si limita a telefonate settimanali, ma non si è mai occupato dell'accudimento e della gestione quotidiana della minore;
RILEVATO che il resistente non si è mai concretamente interessato alle scelte di vita ed educative di , non partecipando in alcun modo alle decisioni più Per_1
importanti, rendendo oltremodo difficile per la madre assumere decisioni in assenza del consenso del padre e non abbia lo stesso altresì più in alcun modo versato alcuna somma di denaro per il mantenimento della minore;
OSSERVATO, pertanto, come, sulla base di quanto dichiarato dalla parte, tenuto conto della persistente assenza del resistente che ha esercitato in modo sporadico e discontinuo il diritto di visita della figlia e non ha contribuito in alcun modo al suo sostentamento economico, deve rilevarsi una incapacità
pag. 2/6 dello stesso a comprendere le esigenze e i bisogni della figlia e a seguirla al momento nel corretto e sereno percorso di crescita;
EVIDENZIATE le assenti capacità di tutela e la scarsa consapevolezza dimostrate dal resistente circa il benessere psicofisico della minore, avendo egli delegato integralmente tutti i compiti di gestione e cura di alla ricorrente, fin dalla Per_1
nascita della figlia;
OSSERVATO che l'atteggiamento di distanza e disinteresse è confermato dalla mancata partecipazione al presente giudizio;
RICHIAMATO, sotto tale profilo il consolidato orientamento della Corte di
Cassazione secondo il quale la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori è derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore non affidatario non si sia più interessato alle scelte del figlio, si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento a favore del medesimo ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente;
RITENUTO, pertanto, che, in applicazione del principio giurisprudenziale appena richiamato e delle circostanze sopra esposte, deve essere accolta la domanda di affidamento esclusivo in favore della parte ricorrente, per la quale deve essere formulata, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi favorevole, alla luce del contegno serbato nel processo, nonché per il fatto di essersi occupata della minore da sempre con continuità e responsabilità, offrendole un contesto di vita tutelante e protettivo;
pag. 3/6 RILEVATO, altresì, che le condizioni sopra indicate giustificano una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, anche con riguardo alle scelte più importanti per la minore (residenza abituale, salute, educazione, istruzione, documenti validi per l'espatrio), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo o rafforzato, essendoci la necessità che vengano assunte con celerità le decisioni più importanti riguardanti la minore, che altrimenti correrebbe il rischio di subire grave pregiudizio;
RITENUTO, quanto alla frequentazione tra la figlia e il genitore non affidatario, che sulla base delle verbalizzazioni rese in udienza dalla parte ricorrente, essendo incontestato che il padre è molto distante e non vede la figlia con frequenza (ha visto la minore solo in 3 brevi occasioni dalla nascita), debba essere disposta una regolamentazione che di tale situazione tenga conto,
RITENUTO dunque opportuno prevedere che il resistente possa vedere la figlia solo attraverso l'attivazione dei Servizi Sociali, i quali dovranno previamente valutare il reale e duraturo interesse del padre al riavvicinamento con la figlia;
RILEVATO , altresì, quanto all'aspetto economico, che la ricorrente ha dichiarato di abitare con i suoi genitori e di non lavorare, al momento, in quanto impegnata quotidianamente nell'accudimento della figlia, e di percepire circa € 200 di assegno unico;
OSSERVATO, quanto al resistente, che nessun dato è noto, avendo a disposizione il Tribunale solo le dichiarazioni della ricorrente che ha riferito che egli svolge la sua attività lavorativa come tassista in Moldavia;
RITENUTO, pertanto, quanto al mantenimento indiretto della figlia minorenne, sulla base degli elementi acquisiti e in mancanza di dati più precisi relativi all'attuale situazione personale ed economica del resistente, che risulta comunque dotato di piena ed integra capacità lavorativa e che ha l'obbligo pag. 4/6 di provvedere al mantenimento del figlio essendogli ciò imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.), tenuto conto dell'assenza totale degli oneri di mantenimento diretto da parte del padre che non vede– se non di rado - la figlia, la cui gestione è integralmente a carico della madre, considerata la situazione economica della stessa e le spese cui deve far fronte, possa essere posto a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della minore con versamento di € 250 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
ritenuto di dover dichiarare le spese di lite non ripetibili, attesa la contumacia del convenuto e l'interesse di entrambe le parti alla regolamentazione dei rapporti.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda disattesa, così provvede:
1) Affida la minore (nata a [...] il [...]) in via esclusiva alla Per_1
madre che la terrà collocata anche ai fini della residenza anagrafica presso di sé; la madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni anche con riferimento al rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi, con solo diritto/ dovere del padre di vigilanza;
2) dispone che il padre possa vedere la figlia attraverso l'attivazione dei Servizi
Sociali, i quali dovranno previamente valutare il reale e duraturo interesse del padre al riavvicinamento con la figlia;
pag. 5/6 3) pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore, entro il giorno 5 di ogni mese, di € 250 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di
Cremona;
4) spese di lite non ripetibili.
Cremona, 11/03/2025.
il Giudice rel Il Presidente dott.ssa Federica Meloni dott. Giorgio Scarsato
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Cremona
PRIMA SEZIONE
R.G. 1666/2023
Il Collegio, composto dai magistrati dott. Giorgio Scarsato Presidente dott.ssa Federica Meloni Giudice Rel. dott.ssa Benedetta Fattori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
SINELLI MICHELA attore e
(C.F. Controparte_1 C.F._2
convenuto contumace
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, con ricorso ex art. 473 bis ss c.p.c., ha chiesto al Tribunale di disciplinare le modalità di affidamento e mantenimento della figlia minore della coppia nata a [...] il [...]; la parte resistente, nonostante Persona_1
il perfezionamento della notifica, non si è costituita nel presente procedimento.
Il Collegio,
OSSERVATO come sia emersa dalle precise dichiarazioni rese dalla parte ricorrente che, dopo una breve convivenza, dal 28.08.2022, è venuta meno la comunione morale e materiale nella coppia genitoriale ed è cessata la convivenza, avendo il resistente abbandonato la casa familiare per trasferirsi nel paese di origine
(Moldavia);
RILEVATO come risulta che da tale data il medesimo resistente abbia visto sporadicamente la figlia (nata in data [...]), ossia circa 3 volte Per_1
nell'arco di un biennio, di cui l'ultima a maggio 2024, quando la ricorrente stessa ha condotto la figlia in Moldavia per visitare i nonni paterni;
OSSERVATO che, per quanto riferito dalla ricorrente, il padre si è allontanato dalla figlia dopo poche settimane dalla sua nascita e si limita a telefonate settimanali, ma non si è mai occupato dell'accudimento e della gestione quotidiana della minore;
RILEVATO che il resistente non si è mai concretamente interessato alle scelte di vita ed educative di , non partecipando in alcun modo alle decisioni più Per_1
importanti, rendendo oltremodo difficile per la madre assumere decisioni in assenza del consenso del padre e non abbia lo stesso altresì più in alcun modo versato alcuna somma di denaro per il mantenimento della minore;
OSSERVATO, pertanto, come, sulla base di quanto dichiarato dalla parte, tenuto conto della persistente assenza del resistente che ha esercitato in modo sporadico e discontinuo il diritto di visita della figlia e non ha contribuito in alcun modo al suo sostentamento economico, deve rilevarsi una incapacità
pag. 2/6 dello stesso a comprendere le esigenze e i bisogni della figlia e a seguirla al momento nel corretto e sereno percorso di crescita;
EVIDENZIATE le assenti capacità di tutela e la scarsa consapevolezza dimostrate dal resistente circa il benessere psicofisico della minore, avendo egli delegato integralmente tutti i compiti di gestione e cura di alla ricorrente, fin dalla Per_1
nascita della figlia;
OSSERVATO che l'atteggiamento di distanza e disinteresse è confermato dalla mancata partecipazione al presente giudizio;
RICHIAMATO, sotto tale profilo il consolidato orientamento della Corte di
Cassazione secondo il quale la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori è derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore non affidatario non si sia più interessato alle scelte del figlio, si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento a favore del medesimo ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente;
RITENUTO, pertanto, che, in applicazione del principio giurisprudenziale appena richiamato e delle circostanze sopra esposte, deve essere accolta la domanda di affidamento esclusivo in favore della parte ricorrente, per la quale deve essere formulata, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi favorevole, alla luce del contegno serbato nel processo, nonché per il fatto di essersi occupata della minore da sempre con continuità e responsabilità, offrendole un contesto di vita tutelante e protettivo;
pag. 3/6 RILEVATO, altresì, che le condizioni sopra indicate giustificano una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, anche con riguardo alle scelte più importanti per la minore (residenza abituale, salute, educazione, istruzione, documenti validi per l'espatrio), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo o rafforzato, essendoci la necessità che vengano assunte con celerità le decisioni più importanti riguardanti la minore, che altrimenti correrebbe il rischio di subire grave pregiudizio;
RITENUTO, quanto alla frequentazione tra la figlia e il genitore non affidatario, che sulla base delle verbalizzazioni rese in udienza dalla parte ricorrente, essendo incontestato che il padre è molto distante e non vede la figlia con frequenza (ha visto la minore solo in 3 brevi occasioni dalla nascita), debba essere disposta una regolamentazione che di tale situazione tenga conto,
RITENUTO dunque opportuno prevedere che il resistente possa vedere la figlia solo attraverso l'attivazione dei Servizi Sociali, i quali dovranno previamente valutare il reale e duraturo interesse del padre al riavvicinamento con la figlia;
RILEVATO , altresì, quanto all'aspetto economico, che la ricorrente ha dichiarato di abitare con i suoi genitori e di non lavorare, al momento, in quanto impegnata quotidianamente nell'accudimento della figlia, e di percepire circa € 200 di assegno unico;
OSSERVATO, quanto al resistente, che nessun dato è noto, avendo a disposizione il Tribunale solo le dichiarazioni della ricorrente che ha riferito che egli svolge la sua attività lavorativa come tassista in Moldavia;
RITENUTO, pertanto, quanto al mantenimento indiretto della figlia minorenne, sulla base degli elementi acquisiti e in mancanza di dati più precisi relativi all'attuale situazione personale ed economica del resistente, che risulta comunque dotato di piena ed integra capacità lavorativa e che ha l'obbligo pag. 4/6 di provvedere al mantenimento del figlio essendogli ciò imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.), tenuto conto dell'assenza totale degli oneri di mantenimento diretto da parte del padre che non vede– se non di rado - la figlia, la cui gestione è integralmente a carico della madre, considerata la situazione economica della stessa e le spese cui deve far fronte, possa essere posto a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della minore con versamento di € 250 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
ritenuto di dover dichiarare le spese di lite non ripetibili, attesa la contumacia del convenuto e l'interesse di entrambe le parti alla regolamentazione dei rapporti.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda disattesa, così provvede:
1) Affida la minore (nata a [...] il [...]) in via esclusiva alla Per_1
madre che la terrà collocata anche ai fini della residenza anagrafica presso di sé; la madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni anche con riferimento al rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi, con solo diritto/ dovere del padre di vigilanza;
2) dispone che il padre possa vedere la figlia attraverso l'attivazione dei Servizi
Sociali, i quali dovranno previamente valutare il reale e duraturo interesse del padre al riavvicinamento con la figlia;
pag. 5/6 3) pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore, entro il giorno 5 di ogni mese, di € 250 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di
Cremona;
4) spese di lite non ripetibili.
Cremona, 11/03/2025.
il Giudice rel Il Presidente dott.ssa Federica Meloni dott. Giorgio Scarsato
pag. 6/6