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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. III, sentenza 19/01/2026, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 378/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente
LICASTRO MARIA, Relatore
PELLINGRA DANIELA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1444/2023 depositato il 14/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220016106290000 BOLLO AUTO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220059481692000 BOLLO AUTO a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14/03/2023 l'Ricorrente_1 con sede in Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig.Rappresentante_1, come rappresentata in atti, si oppone alle cartelle di pagamento n.29620220016106290000 (notificata il 22/09/2022) e n.29620220059481692000 ( notificata il 20/09/2022) rispettivamente per l'importo di euro 333,58 ed euro 309,79 afferenti a tassa Auto relativa al medesimo veicolo targato Targa_1 Anni rispettivamente 2016 e 2019.
Pone a sostegno del ricorso: 1) il difetto assoluto di motivazione;
2) l'omessa notifica degli atti prodromici;
3) la prescrizione e la decadenza .
In data 20/06/2025 parte ricorrente deposita quietanza attestante l'integrale pagamento, con il beneficio del c.d. stracciabollo, della tassa automobilistica anno 2019 di cui alla cartella di pagamento n.
29620220059481692000 per l'importo pari ad euro 229,60.
Chiede l'accoglimento del ricorso con riferimento alla cartella di pagamento impugnata relativa a tassa
Auto 2016.
Non si costituisce né l'Ente impositore ( Regione Siciliana) né il concessionario.
All'udienza odierna la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto con riferimento alla cartella di pagamento n.29620220016106290000 stante che alla data di notifica della stessa, avvenuta il 22/09/2022, il termine di prescrizione triennale, fissato dall'art.5
D.L. 953/1982, era abbondantemente maturato essendo l'anno di riferimento il 2016.
Con riferimento alla cartella n. 29620220059481692000 ( notificata il 20/09/2022) va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere tenuto conto che parte ricorrente ha versato in atti la quietanza di pagamento del 28/05/2025 attestante l'integrale pagamento della tassa auto Anno
2019 .
P.Q.M.
Parziale cessazione materia del contendere. Accolto nel resto. Spese compensate.
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente
LICASTRO MARIA, Relatore
PELLINGRA DANIELA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1444/2023 depositato il 14/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220016106290000 BOLLO AUTO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220059481692000 BOLLO AUTO a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14/03/2023 l'Ricorrente_1 con sede in Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig.Rappresentante_1, come rappresentata in atti, si oppone alle cartelle di pagamento n.29620220016106290000 (notificata il 22/09/2022) e n.29620220059481692000 ( notificata il 20/09/2022) rispettivamente per l'importo di euro 333,58 ed euro 309,79 afferenti a tassa Auto relativa al medesimo veicolo targato Targa_1 Anni rispettivamente 2016 e 2019.
Pone a sostegno del ricorso: 1) il difetto assoluto di motivazione;
2) l'omessa notifica degli atti prodromici;
3) la prescrizione e la decadenza .
In data 20/06/2025 parte ricorrente deposita quietanza attestante l'integrale pagamento, con il beneficio del c.d. stracciabollo, della tassa automobilistica anno 2019 di cui alla cartella di pagamento n.
29620220059481692000 per l'importo pari ad euro 229,60.
Chiede l'accoglimento del ricorso con riferimento alla cartella di pagamento impugnata relativa a tassa
Auto 2016.
Non si costituisce né l'Ente impositore ( Regione Siciliana) né il concessionario.
All'udienza odierna la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto con riferimento alla cartella di pagamento n.29620220016106290000 stante che alla data di notifica della stessa, avvenuta il 22/09/2022, il termine di prescrizione triennale, fissato dall'art.5
D.L. 953/1982, era abbondantemente maturato essendo l'anno di riferimento il 2016.
Con riferimento alla cartella n. 29620220059481692000 ( notificata il 20/09/2022) va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere tenuto conto che parte ricorrente ha versato in atti la quietanza di pagamento del 28/05/2025 attestante l'integrale pagamento della tassa auto Anno
2019 .
P.Q.M.
Parziale cessazione materia del contendere. Accolto nel resto. Spese compensate.