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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/01/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4888/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giorgio Latti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4888/2020 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Carbonia, Piazza Parte_1 C.F._1
Rinascita n. 24, presso lo studio dell'Avv. Maurizio Musu, che la rappresenta e difende,
ATTRICE
contro
(C.F. – P. IVA del Gruppo , con sede in Milano, CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Piazza Tre Torri n. 3, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Cagliari, Via Dante n. 80, presso lo studio dell'Avv. Giampiero Schirru, che la rappresenta e difende,
CONVENUTA
e contro
(P. IVA n. , con sede in Controparte_2 P.IVA_3
Decimomannu, Via San Giacomo n. 49, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in Cagliari, Via Dante n. 80, presso lo studio dell'Avv. Giampiero Schirru,
che la rappresenta e difende,
Pag. 1 a 5 CONVENUTA
CONCLUSIONI
Nell'interesse di tutte le parti:
“Dichiarare cessata la materia del contendere con spese compensate tra le parti”.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato il 05/08/2020 ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
e sostenendo quanto segue: Controparte_2
- l'attrice è proprietaria della motobarca da pesca, denominata “Saturno”, targata 5CA 139;
- in data 19.01.2019, la società di autotrasporti Controparte_2
con la propria “gru” ha proceduto allo scarico della motobarca in San Giovanni Suergiu (SU),
durante la procedura l'imbragatura ha stretto eccessivamente lo scafo, cagionando diversi danni all'imbarcazione;
- dall'evento sono derivati danni alla cabina di comando, all'impianto elettrico, alla strumentazione, coma da preventivi allegati e da denuncia di sinistro presentata dallo stesso danneggiante alla propria compagnia assicurativa, (polizza n. 753127611); CP_1
- la si è resa disponibile ad offrire la somma di € 4.000,00, previa sottoscrizione CP_1
della quietanza liberatoria;
- la somma offerta è irrisoria rispetto ai danni occorsi alla motobarca, nemmeno sufficiente al sostenimento delle spese di smaltimento;
- la motobarca è ricoverata in cantiere, gravemente deteriorata, inutilizzabile, con gravi danni per l'attività economica esercitata dall'attrice;
Pag. 2 a 5 - dall'esame dei preventivi è risultato un danno materiale pari ad € 21.000,00, somma necessaria per poter ripristinare l'imbarcazione.
Si è costituita in giudizio la che ha eccepito: CP_1
- il difetto di legittimazione passiva, in quanto la ricorrente non potrebbe agire in giudizio direttamente contro la compagnia assicuratrice;
- la fattispecie per cui è causa esula da quelle tassativamente previste dal sistema normativo per le quali il legislatore ha attribuito al preteso danneggiato il diritto di agire in giudizio direttamente contro l'assicuratore del preteso responsabile civile;
- la ricorrente ha azione diretta nei soli confronti della pretesa responsabile civile
[...]
Controparte_2
- la deve essere quindi estromessa dal giudizio;
CP_1
- in relazione ai danni lamentati, l'ingegnere , incaricato da , ha sottoposto Testimone_1 CP_1
a perizia la motobarca danneggiata e ha quantificato l'importo necessario a riparare i danni nella misura di € 4.460,00;
- al momento del sopralluogo, il giorno 02.03.2019, l'ing. ha accertato che la cabina era Tes_1
stata pressoché completamente demolita, gli scalmotti erano “marci” e in cattivo stato di conservazione, l'opera morta (la parte dello scafo fuori dall'acqua) era in cattivo stato di conservazione;
- nel corso della perizia, ha consegnato all'ing. la scrittura privata di Parte_1 Tes_1
acquisto della barca in data 09.01.2019 al prezzo di € 6.000,00;
- le riparazioni sono antieconomiche, in quanto l'ammontare necessario supera ampiamente il valore commerciale di € 6.000,00, che costituirebbe il limite massimo del risarcimento a cui
ex lege sarebbe tenuto il civilmente responsabile;
- la ricorrente dovrebbe fornire la prova circa i danni asseritamente subiti dalla sua azienda.
Pag. 3 a 5 Si è costituita in giudizio la contestando la quantificazione del Controparte_2
danno preteso da parte ricorrente.
Nel corso dell'istruttoria, il Giudice ha disposto consulenza tecnica d'ufficio, nominando l'ing.
, al fine di accertare i danni subiti dall'imbarcazione, quantificando i costi per la Persona_1
riparazione o, nell'ipotesi di riparazione antieconomica, il valore di mercato dell'imbarcazione al momento dell'illecito.
Il CTU ha effettuato un sopralluogo in data 19 luglio 2022 e ha così concluso:
- le condizioni dell'unità possono considerarsi quali quelle di un relitto di scafo ligneo;
- l'analisi puramente matematica delle riparazioni pari a ca. 9.990 € oltre IVA risulta inferiore rispetto al valore stimato di una unità usata similare al 2019 pari a ca. 19.500 € oltre IVA;
- il valore delle riparazioni che andrebbero effettuate per ripristinare lo scafo, oltre gli accessori,
il motore (non presente in fase di sopralluogo), la strumentazione di bordo e il rinnovo di tutte le certificazioni, risulterebbe più oneroso rispetto all'analisi effettuata, poiché andrebbe realizzata una ricostruzione quasi totale dell'unità, impraticabile e verosimilmente fuori mercato;
- il costo delle riparazioni a completo restauro dell'unità sarebbe decisamente antieconomico rispetto all'acquisto di un mezzo usato similare a quello di cui è causa.
Nel corso del giudizio le parti hanno trovato un accordo, avendo aderito alla proposta conciliativa formulata dal Giudice con ordinanza del 24/04/2023, l'attrice infatti ha comunicato alle società
convenute di rinunziare alla domanda ed alla sua riproposizione.
***
Essendo intervenuto un accordo conciliativo in corso di causa, su istanza congiunta delle parti, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese processuali e di CTU.
Pag. 4 a 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. compensa tra le parti le spese processuali e le spese di CTU.
Cagliari, 10/01/2025
Il Giudice
Giorgio Latti
Pag. 5 a 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giorgio Latti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4888/2020 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Carbonia, Piazza Parte_1 C.F._1
Rinascita n. 24, presso lo studio dell'Avv. Maurizio Musu, che la rappresenta e difende,
ATTRICE
contro
(C.F. – P. IVA del Gruppo , con sede in Milano, CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Piazza Tre Torri n. 3, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Cagliari, Via Dante n. 80, presso lo studio dell'Avv. Giampiero Schirru, che la rappresenta e difende,
CONVENUTA
e contro
(P. IVA n. , con sede in Controparte_2 P.IVA_3
Decimomannu, Via San Giacomo n. 49, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in Cagliari, Via Dante n. 80, presso lo studio dell'Avv. Giampiero Schirru,
che la rappresenta e difende,
Pag. 1 a 5 CONVENUTA
CONCLUSIONI
Nell'interesse di tutte le parti:
“Dichiarare cessata la materia del contendere con spese compensate tra le parti”.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato il 05/08/2020 ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
e sostenendo quanto segue: Controparte_2
- l'attrice è proprietaria della motobarca da pesca, denominata “Saturno”, targata 5CA 139;
- in data 19.01.2019, la società di autotrasporti Controparte_2
con la propria “gru” ha proceduto allo scarico della motobarca in San Giovanni Suergiu (SU),
durante la procedura l'imbragatura ha stretto eccessivamente lo scafo, cagionando diversi danni all'imbarcazione;
- dall'evento sono derivati danni alla cabina di comando, all'impianto elettrico, alla strumentazione, coma da preventivi allegati e da denuncia di sinistro presentata dallo stesso danneggiante alla propria compagnia assicurativa, (polizza n. 753127611); CP_1
- la si è resa disponibile ad offrire la somma di € 4.000,00, previa sottoscrizione CP_1
della quietanza liberatoria;
- la somma offerta è irrisoria rispetto ai danni occorsi alla motobarca, nemmeno sufficiente al sostenimento delle spese di smaltimento;
- la motobarca è ricoverata in cantiere, gravemente deteriorata, inutilizzabile, con gravi danni per l'attività economica esercitata dall'attrice;
Pag. 2 a 5 - dall'esame dei preventivi è risultato un danno materiale pari ad € 21.000,00, somma necessaria per poter ripristinare l'imbarcazione.
Si è costituita in giudizio la che ha eccepito: CP_1
- il difetto di legittimazione passiva, in quanto la ricorrente non potrebbe agire in giudizio direttamente contro la compagnia assicuratrice;
- la fattispecie per cui è causa esula da quelle tassativamente previste dal sistema normativo per le quali il legislatore ha attribuito al preteso danneggiato il diritto di agire in giudizio direttamente contro l'assicuratore del preteso responsabile civile;
- la ricorrente ha azione diretta nei soli confronti della pretesa responsabile civile
[...]
Controparte_2
- la deve essere quindi estromessa dal giudizio;
CP_1
- in relazione ai danni lamentati, l'ingegnere , incaricato da , ha sottoposto Testimone_1 CP_1
a perizia la motobarca danneggiata e ha quantificato l'importo necessario a riparare i danni nella misura di € 4.460,00;
- al momento del sopralluogo, il giorno 02.03.2019, l'ing. ha accertato che la cabina era Tes_1
stata pressoché completamente demolita, gli scalmotti erano “marci” e in cattivo stato di conservazione, l'opera morta (la parte dello scafo fuori dall'acqua) era in cattivo stato di conservazione;
- nel corso della perizia, ha consegnato all'ing. la scrittura privata di Parte_1 Tes_1
acquisto della barca in data 09.01.2019 al prezzo di € 6.000,00;
- le riparazioni sono antieconomiche, in quanto l'ammontare necessario supera ampiamente il valore commerciale di € 6.000,00, che costituirebbe il limite massimo del risarcimento a cui
ex lege sarebbe tenuto il civilmente responsabile;
- la ricorrente dovrebbe fornire la prova circa i danni asseritamente subiti dalla sua azienda.
Pag. 3 a 5 Si è costituita in giudizio la contestando la quantificazione del Controparte_2
danno preteso da parte ricorrente.
Nel corso dell'istruttoria, il Giudice ha disposto consulenza tecnica d'ufficio, nominando l'ing.
, al fine di accertare i danni subiti dall'imbarcazione, quantificando i costi per la Persona_1
riparazione o, nell'ipotesi di riparazione antieconomica, il valore di mercato dell'imbarcazione al momento dell'illecito.
Il CTU ha effettuato un sopralluogo in data 19 luglio 2022 e ha così concluso:
- le condizioni dell'unità possono considerarsi quali quelle di un relitto di scafo ligneo;
- l'analisi puramente matematica delle riparazioni pari a ca. 9.990 € oltre IVA risulta inferiore rispetto al valore stimato di una unità usata similare al 2019 pari a ca. 19.500 € oltre IVA;
- il valore delle riparazioni che andrebbero effettuate per ripristinare lo scafo, oltre gli accessori,
il motore (non presente in fase di sopralluogo), la strumentazione di bordo e il rinnovo di tutte le certificazioni, risulterebbe più oneroso rispetto all'analisi effettuata, poiché andrebbe realizzata una ricostruzione quasi totale dell'unità, impraticabile e verosimilmente fuori mercato;
- il costo delle riparazioni a completo restauro dell'unità sarebbe decisamente antieconomico rispetto all'acquisto di un mezzo usato similare a quello di cui è causa.
Nel corso del giudizio le parti hanno trovato un accordo, avendo aderito alla proposta conciliativa formulata dal Giudice con ordinanza del 24/04/2023, l'attrice infatti ha comunicato alle società
convenute di rinunziare alla domanda ed alla sua riproposizione.
***
Essendo intervenuto un accordo conciliativo in corso di causa, su istanza congiunta delle parti, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese processuali e di CTU.
Pag. 4 a 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. compensa tra le parti le spese processuali e le spese di CTU.
Cagliari, 10/01/2025
Il Giudice
Giorgio Latti
Pag. 5 a 5