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Decreto 2 aprile 2025
Decreto 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, decreto 02/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
MAGISTRATURA DEL LAVORO
IL GIUDICE DEL LAVORO
nella causa n. 1919/2023 rg (ricorrente: Parte_1
PRESO ATTO che nessuna delle parti ha depositato atto scritto di contestazione della relazione del consulente tecnico d'ufficio entro il termine perentorio fissato ai sensi dell'art. 445 bis comma IV
c.p.c., come da attestazione della Cancelleria;
OMOLOGA
l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio, cioè
PRESTAZIONE DI RIFERIMENTO:
o ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA' (art. 1 L. 12/06/1984 n. 222)
ACCERTAMENTO DEL REQUISITO SANITARIO:
O sussiste con decorrenza settembre 2023
SPESE DELLA PROCEDURA:
o compensate per la metà e poste a carico dell' per la restante metà, pari a euro 500,00, CP_1 oltre Iva, spese forfetarie (15%) e c.p.a., da distrarsi in favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario
PONE definitivamente a carico dell' il costo dell'accertamento peritale, nell'importo già CP_1 liquidato con separato decreto.
Il presente decreto non è impugnabile né modificabile (art. 445 bis comma V c.p.c.).
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Teramo, lì 31/03/2025
IL GIUDICE
(dott. Antonio Converti)
Firma digitale