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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 31/03/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALBERTO PRINCIOTTA Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2237 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente
TRA
PRESSO IL TRIBUNALE DI SAVONA, Parte_1
RICORRENTE
E
CP_1
CONVENUTO
OGGETTO: interdizione
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla CTU svolta nel corso del presente giudizio è emerso che è “persona CP_1
affetta da patologia psichiatrica in atto da molti anni ed esordita in età adolescenziale,
caratterizzata dall'abuso di sostanze quali l'alcol e sostanze stupefacenti. La condizione attuale è
caratterizzata da un uso quotidiano di bevande alcoliche tale da consentire la formulazione della diagnosi di Disturbo da uso di alcol grave (303.90 sec DSM-5-TR – Manuale Diagnostico e
Statistico dei Disturbi Mentali Tex Revision). Si rileva inoltre la presenza di un Disturbo correlato
all'uso di stimolanti – cocaina in gravità attuale moderata (304.20 sec DSM-5-TR – Manuale
Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali Tex Revision). E' affetto da Disturbo di Personalità
cluster b – Disturbo borderline di personalità (301.83 sec DSM- 5-TR – Manuale Diagnostico e
Statistico dei Disturbi Mentali Tex Revision). Il quadro psicopatologico, assai complesso determina
una totale incapacità del soggetto ad aderire ai trattamenti terapeutico-riabilitativi, non più
procrastinabili, per non esporlo al rischio della sua ed altrui incolumità. I trattamenti terapeutici di
cui necessita sono possibili solo in ambito comunitario (Comunità Terapeutica)”. Pertanto, il CTU,
ha concluso rilevando che “L'infermità mentale è abituale” e che l'interdicendo “E' totalmente
incapace di provvedere ai propri interessi. Non è in grado di compiere atti di ordinaria e di
straordinaria amministrazione senza l'assistenza di terza persona. Non ha consapevolezza di
malattia e non è in grado di esprimere un consenso informato ai trattamenti sanitari e non è in
grado di determinarsi in merito al luogo in cui vivere e alle modalità di gestione del quotidiano”
(cfr. pagg.
6-7 CTU). Peraltro, dalla relazione redatta in data 12.11.2024 dal dott.
[...]
, specialista in psichiatria e direttore del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Per_1
presso l' è emerso che: “Nel corso del 2024 il sig. dal 28/05 u.s. fino ad Parte_2 CP_1
oggi ha effettuato 32 accessi in Pronto Soccorso (…) in stato di intossicazione alcolica e
procurandosi in vari parti del corpo delle scarificazioni che necessitavano punti di sutura e 9
ricoveri in SPDC (…). Nelle date 27/10 e 05/11 in regime di TSO (attualmente ricoverato). (…)
Rispetto agli accessi in PS ed ai ricoveri in SPDC si riporta di seguito quanto relazionato dai
colleghi psichiatri: “Il paziente dal maggio scorso accede presso il PS in stato di intossicazione da
sostanze (solitamente alcol e cocaina), dopo aver messo in atto gravissime anomalie
comportamentali che normalmente si connotano per importanti ferite da taglio che lo stesso si auto
provoca in diversi distretti corporei (volto, addome, arti inferiori e superiori). (…) Alla luce dei
tanti tentativi e della costante situazione di urgenza clinica riteniamo attualmente la condizione del paziente come potenzialmente pericolosa per la sua ed altrui incolumità, che la capacità di giudizio
e critica dello stesso siano da considerarsi assolutamente parziali e che le possibilità di intervento
medico rischino di essere limitate esclusivamente alla gestione di una urgenza, che tuttavia non
tutela completamente il paziente dalla possibilità, peraltro imprevedibile, di poter agire contro di
sé”. La situazione sin qui descritta evidenzia sia la mancata aderenza del paziente a qualsiasi
proposta terapeutica redatta dai servizi e totale assenza di compliance a intraprendere un percorso
terapeutico, sia la grave assenza di consapevolezza rispetto al potenziale pericolo per la sua vita
generato dalle sue azioni. Si segnala inoltre che tali comportamenti hanno esposto in più occasioni
a rischi anche altri pazienti presenti in DEA per sottoporsi ad accertamenti. Riteniamo pertanto
che sia necessario intervenire attraverso la misura di protezione dell'interdizione per poter inserire
la persona in un percorso di cura adeguato che lo protegga dai rischi elevati a cui è esposto
attualmente” (cfr. relazione dott. del 12.11.2024, nonché aggiornamento del 03.01.2025, Per_1
dal quale emerge che “dalla data della suddetta relazione (12.11.2024) ad oggi nulla si è
modificato nei comportamenti descritti e si sono registrati nuovi accessi presso i Pronto
Soccorso”).
Pertanto, nonostante nel corso dell'udienza del 20.12.2024 l'interdicendo abbia compiutamente risposto alle domande che gli sono state poste, occorre valutare quale strumento risulti più adeguato per garantire un'adeguata protezione al convenuto in termini di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale.
Sul punto occorre richiamare i principi di diritto posti dalla giurisprudenza della Corte
Costituzionale e di Cassazione.
La Corte di Cassazione, (cfr. tra le altre, Cass. Civ., n. 13584\06 e Cass. Civ., n. 22332/2011) e la
Corte Costituzionale (sentenza n. 440\2005), hanno premesso l'assoluta necessità di “perimetrare” i tre istituti di protezione previsti al titolo XII del libro I del codice Civile: amministrazione di sostegno, inabilitazione, interdizione. Non può omettersi una demarcazione tra le diverse figure al fine di evitare una confusione tra gli ambiti di operatività dei singoli strumenti laddove lo stesso Giudice Costituzionale (sentenza citata),
ha ribadito che l'individuazione dello strumento della tutela in favore dell'inabile non possa essere lasciato, in assenza di chiari confini fra le diverse fattispecie, alla discrezionalità dell'organo giurisdizionale, in una materia potenzialmente lesiva della sfera di libertà e autodeterminazione dei singoli;
ne sarebbero altrimenti compromessi i valori costituzionali fissati agli artt. 2,3,e 4 della
Costituzione nonché violate ulteriori garanzie del pieno dispiegarsi della personalità.
Affrontando la questione dei poteri sulla persona è doveroso richiamare i caratteri che identificano la figura del tutore al fine di delineare le diversità dalla figura dell'amministratore di sostegno e del curatore.
Il tutore (art 357 c.c.) ha non solo la mera rappresentanza del tutelato (patrimoniale, di amministrazione), ma soprattutto ha l'obbligo di curarsi della cura della persona sul presupposto della totale incapacità di quest'ultima.
Quello del tutore è un ruolo eccezionale perchè a nessun altro soggetto, nel nostro ordinamento, è
consentito di sostituirsi ad un altro individuo con modalità così invasive. Tutto ciò può avvenire in quanto il tutore trae la sua legittimazione da una pronuncia giurisdizionale collegiale, assunta in presenza di una difesa tecnica, che acclara che il processo patologico (infermità), stabile (abituale),
che interessa una data persona, ne inficia la sfera cognitiva e\o volitiva al punto che, anche ove il medesimo riesca ad esprimere una sua determinazione, questa debba ritenersi viziata a causa della patologia che lo affligge.
Da questa premessa discende che il tutore ha il dovere di prendersi cura del tutelato, di reperire un'adeguata collocazione (art 371 c.c.) e di individuare modalità di assistenza (c.d. progetto personalizzato) coinvolgendo il tutelato ma anche contro la volontà del soggetto (volontà che per quanto sopra detto deve ritenersi viziata).
È
per questi motivi
che il primo atto della tutela consiste nell'acquisire un progetto personalizzato dal quale ricavare le necessità di cura e indicazioni per la collocazione del tutelato (che non è in grado di fornirle). La gestione patrimoniale acquista un rilievo strumentale rispetto alla cura della persona;
il tutore deve operare nell'ambito di un quadro autorizzato e controllato dal Giudice
Tutelare (si pensi alla scelta fra permanenza al domicilio o collocazione in struttura).
Il tutore non può non preoccuparsi di un soggetto dichiarato incapace di gestire i propri interessi perché ne ha, ex lege, la responsabilità finanche di natura penale (art.591 c.p. abbandono di persona incapace).
L'interdizione patisce di molti handicap storici ed etimologici, ma sancisce una relazione particolare fra tutore (rappresentante) e tutelato (analogamente al genitore nei confronti del figlio minore), cioè di rendere giuridicamente rilevante il dovere di preoccuparsi di un altro soggetto (non soltanto con una generica e indefinibile “presa in carico”).
Tutto ciò comporta l'individuazione di un potere\dovere del tutore in ordine alla collocazione del tutelato, disciplinata espressamente dagli artt. 371 c.c. e negli artt. 357 c.c. 44 disp.att. c.c.,
e costituisce il fondamento del potere dell'intervento sostitutivo del tutore nei confronti del rappresentato sino ad arrivare alla c.d. collocazione senza il consenso del tutelato (es.
residenzialità protratte).
La tutela, quindi, è l'unico strumento che legittimi una collocazione protratta, anche contro la volontà dell'interessato e che legittimi una sostituzione al paziente nel consenso a terapie e trattamenti sanitari e chirurgici (art. 37 Codice Medico Deontologico 16.12.2006 ma nello stesso senso anche il precedente) ovvero nella scelta di modalità assistenziali. In ciò consiste il
quid iuris di protezione che l'interdizione può assicurare, ai sensi dell'art 414 cc, in presenza di una condizione di abituale infermità cui necessita una rappresentanza integrale nella gestione di tutti propri interessi.
Nella specie, come accertato dalla documentazione medica versata in atti e dalla CTU svolta nel corso del presente giudizio non sarebbe in grado di provvedere CP_1
autonomamente alla gestione della propria quotidianità; non sarebbe capace di garantirsi un'assistenza adeguata, individuare una collocazione adeguata nè di rilasciare un consenso informato;
un amministratore o un curatore non potrebbe sostituirsi ad nelle CP_1
scelte terapeutiche ma neppure nella gestione di ogni atto di natura patrimoniale come, invece, nella specie, necessita.
Ritiene, pertanto il Collegio come proprio in applicazione dei criteri posti dalla Suprema Corte e di valutazioni in ordine alla conformità della misura alle suindicate esigenze debba concludersi che,
nella specie, tenendo conto del criterio c.d. finalistico, l'interdizione sia l'unico strumento che assicuri un'adeguata protezione al convenuto in termini di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale, risultando lo strumento della amministrazione di sostegno a tali fini, strutturalmente inadeguato soprattutto con riferimento alla gestione della sfera personale ed al fine di approntare in favore del convenuto le idonee cure mediche.
Quanto alla nomina del tutore, ritiene il Collegio di dover nominare persone estranee alla cerchia famigliare, come peraltro suggerito dal padre e dalla sorella dell'interdicendo, e ciò nonostante la disponibilità della madre ad assumere l'incarico di tutore del figlio, atteso che l'incapacità delle figure famigliari di gestire la situazione risulta evidente dalle condizioni nella quali si trova attualmente il convenuto. Il Collegio nomina, pertanto, tutore dell'interdicendo l'Avv.
ALESSANDRO COLONNA e protutore l'Avv. LOREDANA ERMIA.
Le spese di CTU, liquidate come da separato provvedimento, sono poste a carico della parte convenuta, nel cui interesse è stata svolta la CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, respinta ogni diversa istanza, così provvede;
* pronuncia l'interdizione nei confronti di nato ad [...] il [...]; CP_1
* nomina tutore del medesimo l'Avv. ALESSANDRO COLONNA;
* nomina protutore del medesimo l'Avv. LOREDANA ERMIA.;
* pone a carico della parte convenuta le spese di CTU, liquidate come da separato provvedimento.
Manda alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c.
Spese di lite come per legge, a norma dell'art. 145 DPR 30.5.2002 n. 115. Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Savona in data 31.03.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE dott.ssa Daniela Mele dott. Alberto Princiotta