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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 26/05/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA CIVILE
domposto dai signori magistrati: dott. Gabriella Canto - Presidente relatore dott. Marcello Testaquatra - Giudice dott. Calogero Domenico Cammarata - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 60/2025 R.G.V.G, avente per oggetto: separazione consensuale dei coniugi, promossa congiuntamente da PA
nato a [...], il [...], PAte_2
E
, nata a [...], il [...], PAte_3 rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore Pirrello;
Conclusioni delle parti: entrambe hanno insistito per l'accoglimento della domanda congiunta.
Il P.M. ha espresso parere favorevole.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo, proposto ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. e depositato in data 14 gennaio 2025, e hanno esposto: di avere contratto PAte_2 PAte_3 matrimonio a San Cataldo il 22 giugno 2019, trascritto nei registri dello stato civile del suddetto comune dell'anno 2019, parte II, Serie A, n. 10; che dal matrimonio è nata una figlia, , il Per_1
10/04/2022; che la comunione di vita materiale e spirituale tra loro è definitivamente venuta meno, con conseguente intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Con riguardo alla figlia minore i coniugi hanno concordato quanto segue: affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con stabile collocamento presso la madre;
assegnazione a quest'ultima della casa familiare, con i mobili che l'arredano e con quant'altro ivi si trovi, eccettuati gli effetti personali del marito, da restituire al predetto su richiesta;
regolamentazione della facoltà di visita del padre nei confronti della figlia, nel modo specificamente indicato, con previsione di pernottamento a partire dal compimento di tre anni e mezzo da parte della figlia;
obbligo a carico dell' di Pt_2 versare alla entro il giorno 20 di ogni mese, un assegno di euro 300,00 quale Pt_3 contributo al mantenimento della figlia, oltre al cinquanta per cento delle spese straordinarie nell'interesse della predetta;
diritto della moglie di percepire per intero l'assegno unico universale per la figlia.
Quanto ai rapporti patrimoniali ed economici, i coniugi hanno entrambi dichiarato di rinunciare all'assegno di mantenimento, tenuto conto delle rispettive capacità reddituali.
Alla luce di quanto sopra, i ricorrenti hanno chiesto l'omologa della separazione consensuale, alle condizioni di cui al ricorso.
Nel ricorso e con separate note, sottoscritte personalmente, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno rinunciato alla comparizione personale in udienza, con contestuale istanza di sostituzione della stessa con il deposito di note scritte.
Con decreto del 19 gennaio 2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note.
Con successiva ordinanza del 24 marzo 2025 il collegio ha invitato le parti a produrre la documentazione di cui all'art. 473 bis.12, terzo comma c.p.c, assegnando termine fino al 20 maggio 2025 e sostituendo l'udienza con il deposito di note scritte.
Depositate le suddette note, con cui le parti hanno insistito in ricorso, la causa è stata posta in decisione.
Il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento.
Ritiene il collegio che ricorrano i presupposti per l'omologa della separazione consensuale, alle condizioni di cui al ricorso, apparendo le stesse rispondenti all'interesse della figlia minore.
Nessuna statuizione sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto. All'Ufficiale dello Stato Civile del comune ove l'atto di matrimonio è stato trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza, non appena diventerà esecutiva.
P.Q.M.
il Tribunale, visti gli artt. 158 c.c. e 473 bis 51 c.p.c.;
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni di cui al ricorso.
Nulla sulle spese.
ORDINA che, a cura della cancelleria, la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Cataldo per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, DPR n. 396/2000.
Così deciso nella camera di consiglio del 23 maggio 2025.
IL PRESIDENTE est.
Dott. Gabriella Canto