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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 09/06/2025, n. 1472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1472 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10854/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carolina Gentili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10854/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GALGANO FEDERICO Parte_1 C.F._1 e dell'avv. SPADA LICYA ( ), VIA SANTO STEFANO 17 40100 BOLOGNA;
C.F._2 elettivamente domiciliata in VIA SANTO STEFANO, 17 40125 BOLOGNA presso il difensore avv.
GALGANO FEDERICO,
ATTORE contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. ROSSETTO IRENE e dell'avv. FATA DOMENICO P.IVA_1 ( ) VIA DE' CARBONESI N. 6 BOLOGNA;
elettivamente domiciliato in VIA C.F._3 DE' CARBONESI 6 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. ROSSETTO IRENE.
CONVENUTO
(p. iva , con il patrocinio dell'avv. COLIVA MASSIMO, Controparte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA GALLIERA 19 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. COLIVA
MASSIMO
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come di seguito riportate:
Per : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, in via principale accertare e Parte_1 dichiarare la responsabilità ex art. 2051 c.c. e/o ex art. 2043 c.c. 1 della società Autolavaggio
[...] per i fatti di cui in atti e per l'effetto: condannare la CP_1 Controparte_1 società in persona del legale Controparte_1 rappresentante protempore, a risarcire tutti danni non patrimoniali, patiti e patiendi dalla PT
, da liquidarsi, anche in via equitativa, in euro 25.055,00, ovvero nella diversa – maggiore o
[...] minore – somma ritenuta di giustizia all'esito dell'istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo e/o il maggior danno, nonché: condannare la società Controparte_1
pagina 1 di 13 di in persona del legale rappresentante protempore, a risarcire Controparte_1 CP_1 tutti danni patrimoniali, patiti e patiendi dalla , da liquidarsi, in euro 5.128,75, ovvero Parte_1 nella diversa – maggiore o minore somma ritenuta di giustizia all'esito dell'istruttoria, oltre interessi
e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo e/o il maggior danno e/o comunque a restituire tutte le somme esborsate per le causali di cui in atti, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. In ogni caso: con vittoria di spese legali del giudizio, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge (IVA e CPA), spese di consulenza di parte e della CTU. In via istruttoria, si chiede la revoca del provvedimento del 19.8.2024 con il quale il Giudice ha fissato per la decisione l'udienza del 22 maggio 2025, ritenendo la causa matura per la decisione e, per l'effetto, si insiste sull'ammissione delle seguenti CTU.
1. CTU sullo stato di conservazione dell' “Il C.T.U., CP_1 esaminati gli atti ed i documenti di causa ovvero, qualora necessario ai fini di rispondere ai quesiti sottoposti, esperite le indagini tecniche eventualmente ritenute necessarie e gli opportuni sopralluoghi: descriva lo stato dei luoghi in cui l' Controparte_1 esercita l'attività di impresa, ossia in Bologna 40139 in via Parisio, 54 (di seguito, l'“ ”), CP_1 con specifico riferimento al luogo in cui si è verificata la caduta della SI.ra all'epoca del Parte_1 sinistro del 27 agosto 2022 ossia 2 nell'area antistante il tunnel di lavaggio automatico delle autovetture ove è presente un cambio di pavimentazione ed un rialzo come meglio precisato in narrativa e le successive modifiche intervenute nei luoghi dopo il sinistro (ad es. l'apposizione di linee gialle per la delimitazione degli spazi destinati ai veicoli); dica se la predetta area rappresenti per le sue estrinseche caratteristiche fonte di rischio di caduta o inciampo;
descriva il generale stato di manutenzione dell' con specifico riferimento al manto stradale, alla manutenzione ed al CP_1 cambio di pavimentazione presente in loco;
dica se è presente una segnaletica orizzontale e/o verticale che avvisi gli utenti dei pericoli presenti all'interno dell'Autolavaggio e dello stato del manto stradale;
dica se nell' sono presenti attraversamenti pedonali e/o percorsi preferenziali CP_1 per gli utenti (sia pedoni che autovetture) sia per gli addetti alla pulizia (fermo restando la pacifica e non contestata apposizione delle linee gialle per la delimitazione degli spazi destinati ai veicoli in epoca successiva al sinistro de quo); dica se all'interno dell' sono riscontrabili CP_1 violazioni alla normativa in materia di sicurezza e di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro;
dica quali sono i lavori necessari per l'eliminazione dei pericoli riscontrati;
riferisca, infine, ogni altro elemento utile”.
2. CTU medicolegale ai fini della quantificazione del danno alla SI.ra PT
“Esaminati gli atti di causa, visitata la SI.ra (di seguito anche solo “la
[...] Parte_1 perizianda”), espletati sotto il suo controllo tutte le indagini ed accertamenti clinici anche specialistici ritenuti opportuni, il C.T.U.: verifichi se la perizianda abbia riportato lesioni nel sinistro per cui è causa, descrivendone in caso affermativo la natura, l'entità e l'evoluzione, verificando anche l'eventuale influenza di stati patologici sopravvenuti, sul loro decorso ed evoluzione;
verifichi la sussistenza del nesso di causalità tra le lesioni accertate ed il sinistro per cui è causa;
ne determini la durata conseguente al sinistro, differenziando la inabilità temporanea lavorativa dal danno biologico temporaneo totale e/o parziale;
inoltre dica se ricorrano in concreto circostanze particolari idonee ad incidere sulla valutazione della sofferenza soggettiva collegata al danno biologico temporaneo, descrivendole in caso di risposta positiva;
accerti la sussistenza di postumi permanenti ed il nesso di causalità con le lesioni accertate, descrivendo le menomazioni anatomiche, funzionali e dinamicorelazionali e valutandone la negativa incidenza percentuale sulla integrità psicofisica;
specifichi i motivi della percentuale scelta nell'ambito della eventuale prevista forbice;
segnali e descriva le eventuali circostanze che, nel caso concreto in esame, rilevano ai fini della valutazione della sofferenza soggettiva e della personalizzazione;
verifichi la riferibilità e la congruità delle spese mediche e di assistenza sostenute e documentate, determinandone il complessivo ammontare e determinando anche l'entità di quelle prevedibilmente ancora da sostenere”.
3. Sui capitoli di prova pagina 2 di 13 testimoniale La SI.ra chiede di essere ammessa a prova testimoniale esclusivamente sui capitoli PT 3, 5, 9, 10, da 16 a 32 premessi da “vero che”: 3) nella mattina del 27 agosto 2022 presso l' di prima del sinistro occorso, la Controparte_1 CP_1 Controparte_1 SI.ra era in perfetta forma fisica;
5) la mattina del 27 agosto 2022 presso l' Parte_1 [...] di la zona antistante l'imboccatura del tunnel di CP_1 Controparte_1 lavaggio delle vetture era interessata da un cambio di pavimentazione e da un dislivello ossia un leggero rialzo della pavimentazione stessa poco visibile;
9) durante il sinistro della SI.ra PT
, nella mattina del 27 agosto 2022 presso l' di
[...] Controparte_1 Controparte_1
lei è il solo ad aver assistito al sinistro della SI.ra ossia quando è rovinata
[...] Parte_1
a terra;
10) durante il sinistro della SI.ra , nella mattina del 27 agosto 2022 presso Parte_1 l' di mancava una segnalazione per gli Controparte_1 Controparte_1 utenti in merito a quale percorso seguire per recarsi alla cassa 4 automatica sia in caso di passaggio a piedi che nell'autovettura; 16) nella mattina del 27 agosto 2022 presso l' di Controparte_1
mancavano cartelli per segnalare pericoli, indicazioni del percorso CP_1 Controparte_1 da seguire e linee orizzontali gialle di segnalazione;
17) pochi giorni successivi al sinistro del 27 agosto 2022 presso l' si recava Controparte_1 presso l' e poteva verificare che sulla pavimentazione antistante il tunnel per il lavaggio CP_1 delle vetture, dove c'era il leggero dislivello della pavimentazione, erano state disegnate delle linee gialle non presenti il giorno del sinistro della SI.ra ; 18) la SI.ra gode di un Parte_1 Parte_1 ottimo stato di salute ed è dedita all'attività fisica;
in data 8 settembre 2022 lei si recava presso l' per far lavare l'automobile; 20) in Controparte_1 Controparte_1 CP_1 data 8 settembre 2022 quando si è recato presso l' di Controparte_1 Controparte_1 ha notato che la pavimentazione dell' era in totale stato di incuria e
[...] CP_1 manutenzione;
21) n data 8 settembre 2022 quando si è recato presso l' di Controparte_1
ha notato l'assenza di qualsivoglia cartello o indicazione;
22) in CP_1 Controparte_1 data 8 settembre 2022 quando si è recato presso l' di Controparte_1 Controparte_1 ha notato che la zona antistante l'imboccatura del tunnel di lavaggio delle vetture era
[...] interessata da un cambio di pavimentazione e da un rialzo/dislivello; 23) in data 8 settembre 2022 quando si è recato presso l' di ha notato Controparte_1 Controparte_1 che il cambio di pavimentazione e il leggero dislivello della zona antistante l'imboccatura del tunnel di lavaggio delle vetture era poco visibile poiché di colore simile a quello della pavimentazione circostante;
24) nella mattina del 27 agosto 2022 si è recata presso l' di Controparte_1
per assistere la SI.ra dopo il sinistro occorso e la CP_1 Controparte_1 Parte_1 SI.ra lamentava un forte dolore al braccio destro;
25) nella mattina del 27 agosto 2022 Parte_1 si è recata presso l' di per assistere la Controparte_1 CP_1 Controparte_1 SI.ra dopo il sinistro occorso e ha potuto verificare, sulla base della sintomatologia Parte_1 presente e della limitazione funzionale, che le condizioni del braccio destro erano compatibili con una lesione fratturativa;
26) nella mattina del 27 agosto 2022 si è recata presso l' Controparte_1 di per assistere la SI.ra dopo il sinistro occorso
[...] CP_1 Controparte_1 Parte_1 e ha conSIliato l'accesso al pronto soccorso, accompagnando lei stessa la , in accordo con PT l'ambulanza; 27) nei giorni successivi al sinistro del 27 agosto 2022 presso l' Controparte_1 di la SI.ra era depressa;
28) a seguito del
[...] CP_1 Controparte_1 Parte_1 sinistro del 27 agosto 2022 presso l' di Controparte_1 CP_1 Controparte_1 la SI.ra ha dovuto affrontare un lungo percorso di riabilitazione per diversi mesi;
29) a Parte_1 seguito del sinistro del 27 agosto 2022 presso l' di Controparte_1 CP_1 CP_1
la SI.ra non riusciva più a svolgere le normali attività di vita (quali, a
[...] Parte_1 titolo esemplificativo, le attività di igiene personale, l'amministrazione della società 1979 Investimenti pagina 3 di 13 S.r.l. e degli altri suoi beni, la gestione della casa); 30) a seguito del sinistro del 27 agosto 2022 presso l' di la SI.ra dovette Controparte_1 CP_1 Controparte_1 Parte_1 assumere medicinali per placare il dolore e l'ansia; 31) a seguito del sinistro del 27 agosto 2022 presso l' la SI.ra Controparte_1 Controparte_1 Parte_1 temeva di non riuscire a recuperare più la normale mobilità del braccio;
32) a seguito del sinistro del 27 agosto 2022 presso l' di la SI.ra Controparte_1 CP_1 Controparte_1
non è più riuscita a svolgere le attività (anche sportive quali ad esempio pilates) che Parte_1 svolgeva prima del sinistro. Si indicano come testimoni: A. presente il giorno del Testimone_1 sinistro, residente in [...] sui capitoli da 1 a 18 e da 27 a 32;
, quale cliente dell' residente in [...] Controparte_1
Solferino, 17 sui capitoli da 19 a 23. C. , medico fisiatra, quale persona che è intervenuta Tes_3 dopo il sinistro della SI.ra presso l , residente in [...] CP_1
Dagnini, 21, sui capitoli 2, 18, da 24 a 32. Sui capitoli di prova contraria Si chiede il rigetto dei capitoli di prova prospettati dalla difesa dell' in quanto del tutto generici e Controparte_1 inammissibili e, per la denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice ritenesse di ammettere i capitoli di prova formulati da controparte, si chiede di essere ammessi a prova contraria e si indicano come testimoni: A. residente in [...] sui capitoli da1 Testimone_1 a 14 formulati dall' , quale cliente dell' Controparte_1 Testimone_2 [...]
residente in [...]. Si insiste altresì sulle richieste di CP_1 chiarimenti formulate all'udienza del 29.05.2024 nell'interesse di parte attrice in relazione ai seguenti capitoli formulati dall' 8) la SI.ra Controparte_1
al momento del sinistro indossava un paio di calzature con zeppa? Richiesta a Parte_1 chiarimento: “l'Avv.to Galgano e Spada chiedono che venga chiesto a 7 chiarimenti se le calzature erano allacciate”. 9) la SI.ra e il di lei marito, SI. sono clienti Parte_1 Testimone_1 dell' da oltre 20 anni? Richiesta a chiarimento: “L'Avv.to Galgano chiede se i Controparte_1 clienti siano entrambi o la sola ”. 13) la cassa per il pagamento è posizionata sul lato sinistro PT del tunnel a rulli in modo tale da consentire al cliente di scendere dal veicolo, affidarlo all'operatore e procedere al pagamento in sicurezza e senza attraversare aree di manovra? Richiesta a chiarimento:
“Gli Avv.ti Galgano e Spada chiedono nel caso in cui vi sia un accompagnatore dove debba stare e come comportarsi”.
Per “Voglia Controparte_1 l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza od eccezione : nel merito respingere integralmente tutte le domande svolte dalla SI.ra , poiché infondate sia in fatto Parte_1
e sia in diritto;
in via subordinata, nel merito nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande formulate dalla SI.ra nei confronti di Parte_1 Controparte_1
condannare (p. iva ), in persona del legale rappresentante
[...] Controparte_2 P.IVA_2 pro tempore, con sede in Mogliano Veneto (TV), via Marocchesa n. 14, a tenere indenne
[...] da ogni pregiudizio e/o conseguenza sfavorevole derivante dal presente giudizio;
in via CP_1 istruttoria si insiste per l'ammissione dei capitoli di prova n. 14 e 15 di cui, rispettivamente, alla memorie ex art. 171 ter n. 2 e n.
3. In ogni caso, con vittoria integrale delle spese e dei compensi maturati per l'attività di difesa e di patrocinio del presente giudizio.”
Per : “Voglia l'ill.mo Tribunale adito, in via principale, nel merito: Controparte_2 rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto, tenuto conto in ogni caso di tutti i limiti della denegata obbligazione assicurativa”. Con vittoria di spese, diritti ed onorari tutti di causa”.
pagina 4 di 13 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
citava in giudizio Parte_1 Controparte_1 er chiederne la condanna ex artt. 2051 c.c. al risarcimento dei danni
[...] patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attore quali conseguenze di una caduta accorsa presso il suddetto autolavaggio. Secondo la ricostruzione attorea, in data 27 agosto 2022, verso le ore 11.30, scivolava nell'area antistante l'imbocco del tunnel di lavaggio (dal lato della cassa di Parte_1 pagamento) a causa dell'irregolarità del manto che ricopre il piazzale (peraltro in parte bagnato e saponato) e la strada interna all'autolavaggio. L'infortunata riusciva a rialzarsi e a poggiarsi sulla seduta posizionata al lato sinistro della cassa, con il solo aiuto del marito, il quale, data l'asserita inerzia dei titolari, sollecitava l'intervento di questi ultimi. Solo tardivamente i titolari richiedevano l'intervento del pronto soccorso, fornendo, nelle more, un supporto asseritamente inadeguato (consegnavano del ghiaccio secco, ma non anche i cuscini e altri supporti richiesti dal marito). Gli operatori sanitari del pronto soccorso, giunti sul posto, constatavano che l'infortunata fosse sveglia e vigile. Nel pomeriggio, l'infortunata si recava presso il pronto soccorso dell'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, dove le veniva diagnosticata “Frattura composta del capitello radiale Versamento articolare” con prognosi di 18 giorni. In data 14 settembre 2022, nel corso di un controllo svoltosi presso il prefato istituto ortopedico, venivano prescritte altre terapie mediche (magnetoterapia centrata sulla spalla dx per 30 giorni, braccio al collo per 30 giorni…). Il 14 ottobre 2022, in esito ad un secondo controllo, si riscontrava l'avanzato stato di consolidazione della frattura e la sola lieve limitazione della flessione per circa 10°. In data 16 novembre 2022, la dott.ssa Persona_1 relazionava quando segue: “residua attualmente un quadro antalgico disfunzionale post fratturativo a carico del gomito e avambraccio destro in destrimane, sottolineando in particolare il residuo ipotonotrofismo a carico dell'arto superiore destro e il deficit stenico. Le suddette menomazioni determinano il riconoscimento di un danno permanente biologico valutabile nella misura percentuale del 78 (setteotto) % secondo i più autorevoli barèmes di riferimento. Si sottolinea nel caso di specie una quota da ritenere di moderata entità della cosiddetta sofferenza soggettiva anche tenuto conto delle notevoli limitazioni funzionali connesse al mancato e limitato utilizzo dell'arto superiore destro nel periodo di immobilizzazione e di malattia. L'inabilità temporanea è pari ad un periodo di 18 giorni di Totale, 30 giorni di Parziale al 75 %, 30 giorni di Parziale al 50 % ed ulteriori 30 giorni di Parziale al 25 %. Le spese mediche per prestazioni sanitarie e trattamenti fisioterapici riabilitativi sono da ritenere congrue e compatibili con il programma diagnosticoterapeutico e, pertanto, risarcibili.”
Parte attrice affermava inoltre che, in occasione dell'accesso all'autolavaggio, effettuato dal marito in data 30 agosto 2022 (3 giorni dopo la data dell'infortunio), quest'ultimo aveva potuto riscontrare la presenza di segnaletica orizzontale, non presente al momento dell'infortunio, volta a rendere maggiormente visibile la zona (e il relativo dislivello) presente in prossimità del luogo di caduta della
In particolare, il marito dell'infortunata rilevava che “era stata ex novo disegnata sulla PT pavimentazione dell'autolavaggio una linea di colore giallo piuttosto accesa, non presente il giorno del sinistro”.
I suesposti fatti sarebbero stati, nella ricostruzione di parte, sufficienti a provare la responsabilità dell'autolavaggio ex art. 2051, ossia che “la caduta sia stata eziologicamente causata dallo stato di manutenzione del piazzale e del manto stradale dell'autolavaggio e dalla totale assenza di segnaletica idonea ad attenzionare l'attrice dei pericoli imminenti per la sua incolumità fisica costituendo la stessa una conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa in custodia”.
L'attore dava inoltre atto che, dopo uno scambio epistolare tra le parti, veniva stipulata “in data 8 pagina 5 di 13 maggio 2023, una convenzione di negoziazione assistita, la cui procedura – attesa anche la mancata adesione di – terminava senza il raggiungimento di alcun accordo”. Controparte_2
L'attore chiedeva, quindi, di condannare l'autolavaggio al risarcimento dei danni, da quantificarsi nella misura già indicata nelle suesposte conclusioni. Veniva inoltre depositata documentazione fotografica tratta dal profilo facebook dell'autolavaggio, rappresentativa dello stato dei luoghi al momento della caduta, volta a comprovare l'assenza di segnali atti a prevenirelimitare il passaggio di clienti sulla zona interessata dalla caduta e riservata di dipendenti dell'autolavaggio.
Si costituiva in giudizio l'autolavaggio, contestando in più punti la ricostruzione dell'attore. Con maggior sforzo esplicativo e per punti, il convenuto: a) affermava che i titolari dell'autolavaggio si erano tempestivamente attivati per soccorrere l'infortunata, negando quindi l'asserito disinteresse degli stessi per le condizioni di salute della b) contestava l'attribuibilità dell'infortunio alla cattiva PT manutenzione delle cose affidate alla custodia del convenuto ex art. 2051, ritenendo, invece, che la caduta dovesse attribuirsi alle condizioni di salute dell'infortunata, al tipo di scarpe che la stessa indossava o, comunque, ad altre cause non imputabili all'autolavaggio, c) affermava che la zona di caduta fosse in corretto stato manutentivo già al momento del fatto, d) concludeva quindi nel senso dell'attribuibilità della responsabilità del fatto alla danneggiata, la quale, nel non ispezionare visivamente il pavimento, nell'indossare scarpe inidonee, nel non rendersi conto di stare attraversando una zona riservata agli operatori, poneva in essere una condotta gravemente negligente al punto da rappresentare l'esclusiva causa del danno.
Il convenuto affermava inoltre che gli operatori dell'autolavaggio fossero tempestivamente intervenuti in soccorso della danneggiata e che gli stessi fossero dotati di idoneo attestato di primo soccorso. Il convenuto chiedeva, quindi, di rigettare la domanda attorea e, in subordine, di autorizzare la chiamata in causa di quale sua società assicuratrice. Il Convenuto contestava il valore Controparte_2 probatorio della documentazione prodotta da controparte.
Il 17 novembre 2023, con Decreto ex art. 171bis il Giudice autorizzava il Convenuto a chiamare in causa il terzo, assegnando il termine per l'inoltro della notificazione dell'atto di citazione sino al 30 novembre 2023, differendo altresì la prima udienza al giorno 11 aprile 2024.
Si costituiva il terzo chiamato in causa asserendo, in sintesi: a) che lo stato della Controparte_2 zona interessata dalla caduta fosse buono. Con le parole della parte: “dalla foto dell'autolavaggio si nota che esiste una pavimentazione antiscivolo in calcestruzzo pettinato ed antiscivolo;
la resistenza meccanica e all'usura è una delle tante caratteristiche del pavimento in calcestruzzo pettinato. A queste si uniscono la durabilità, le proprietà antiscivolo e l'impermeabilità, che lo rendono funzionale e ne migliorano le prestazioni.” b) che la causa della caduta andasse individuata esclusivamente nella condotta della danneggiata: “La caduta è dovuta esclusivamente ad una disattenzione dell'odierna attrice, ovvero riconducibile al fatto proprio della medesima, con riguardo all'utilizzo di calzature inadeguate e alla ricorrenza di una patologia idonea a pregiudicare l'equilibrio”. Inoltre, la parte osservava che la caduta si “sarebbe verificata in un'area riservata agli operatori” e pertanto chiedeva il rigetto delle domande attoree nonché, in subordine, la riduzione del quantum debeatur a titolo risarcitorio.
Con memoria ex art. 171ter, n. 1 c.p.c., l'attore ribadiva che “l'unica ed esclusiva causa della caduta” era da attribuirsi “al grave stato di incuria in cui versava la pavimentazione dell' sia per CP_1 il dislivello e le evidenti rotture del pavimento, sia per il cambio di pavimentazione non segnalato, sia per la totale assenza di informazioni, cartelli ed istruzioni per gli utenti”. In particolare l'attore: a) contestava l'asserzione di controparte in merito all'esistenza di cartellonistica indicante il percorso da pagina 6 di 13 seguire, nonché l'inibizione del passaggio ai pedoni della zona della caduta, b) contestava quanto riferito da controparte in merito alla tempestività dei soccorsi prestati dai titolari dell'autolavaggio, c) contestava la riconducibilità della caduta a fattori esogeni rispetto allo stato dei luoghi dell'autolavaggio, d) affermava quanto segue: “il cambio di pavimentazione presente proprio nel punto di caduta con un leggero rialzo oltre che l'assenza di un divieto di accesso ovvero l'indicazione di un percorso segnalato per gli utenti, costituiscono proprio un caso di pericolo occulto (c.d. insidia o trabocchetto) non visibile e non prevedibile dall'attrice e da qualsiasi altro cliente. In altre parole, nel caso di specie sussisteva una situazione di pericolo che è connessa e dipende proprio dalla conformazione dei luoghi in cui viene svolta l'attività di autolavaggio”. Situazione di pericolo occulto, beninteso, che, stando alla ricostruzione attorea, l'autolavaggio avrebbe dovuto limitare o, comunque, segnalare.
Anche il convenuto depositava memorie ex art. 171ter, n. 1 c.p.c., nelle quali ribadiva le conclusioni già presentate con comparsa di risposta e chiedeva l'ammissione della prova testimoniale di
[...]
dipendente dell'autolavaggio. Tes_4
non depositava memorie ex art. 171ter n. 1 c.p.c. CP_2
L'attore, in occasione delle memorie ex art. 171ter n. 2 c.p.c., nel confermare la ricostruzione in fatto di cui in citazione, chiedeva l'ammissione di C.T.U. sullo stato di conservazione dell'Autolavaggio, di C.T.U. medico legale ai fini della quantificazione del danno subito dalla l'ammissione della PT prova testimoniale, con indicazione, in qualità di testimoni, di marito della Testimone_1 PT
, cliente dell'autolavaggio, medico fisiatra e sorella dell'infortunata. Testimone_2 Tes_3 Inoltre, l'attore produceva documentazione finalizzata alla quantificazione del danno, anche al fine della sua personalizzazione.
con memoria ex art. 171ter n. 2 riteneva che controparte non avesse provato la Controparte_2 sussistenza di una qualche insidia idonea a determinare la caduta. Il terzo chiamato in causa, infatti, sosteneva che “l'affermata natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia non legittima il danneggiato a ritenere assolto l'onere della prova gravante a suo carico dimostrando di essere caduto in corrispondenza di una anomalia, qualunque essa sia e senza alcuna indagine sulle caratteristiche della dedotta 'insidia', riferendo per ciò solo al custode l'onere di fornire la prova liberatoria del caso fortuito”. Si opponeva, poi, all'ammissione dei mezzi istruttori richiesti dall'attore.
Il convenuto, con memoria ex art. 171ter n. 3, nel ribadire quanto già riportato nei precedenti atti difensivi, chiariva ancora una volta che “Non vi era nell'area dell'occorso sinistro la presenza di alcuna insidia o trabocchetto il che travolge ogni considerazione anche in ordine all'asserita mancanza di segnaletica e non è, perciò, possibile affermare su questa base la responsabilità della società convenuta per i danni conseguenti alla caduta”.
Con memoria ex art. 171ter, n. 3 c.p.c., si opponeva all'ammissione dei mezzi Controparte_2 istruttori richiesti da controparte e contestava la portata probatoria della documentazione prodotta dall'attore con memorie ex art. 171bis, n. 2 per la quantificazione del danno, con particolare riferimento alla documentazione inerente la consistenza del patrimonio dell'attore, la quale, stando alla ricostruzione del terzo costituito “non ha alcuna rilevanza in questa sede, posto che non è stato domandato alcun danno patrimoniale, né da cenestesi lavorativa. Sfugge la rilevanza di tali produzioni. Tantomeno sarebbe utile per connotare la richiesta personalizzazione, posto che non ci pare proprio che le asserite lesioni (che comunque hanno natura di micropermanente) abbiano provocato conseguenze eccezionali che si pongano al di fuori dell'id quod plerumque accidit”.
Il Giudice, nel corso dell'udienza dell'11 aprile 2024, espletava l'interrogatorio libero delle parti, pagina 7 di 13 ammetteva i mezzi di prova richiesti, limitatamente alla prova testimoniale, con esclusione dei capitoli ritenuti valutativi o irrilevanti, si riservava di disporre la consulenza medico legale, fissava l'udienza di assunzione dei mezzi di prova in data 29 maggio 2024.
Nel corso dell'udienza del 29 maggio 2024, venivano assunti i testimoni di parte convenuta,
[...]
e di parte attrice, e i quali, per quanto di maggior interesse in Tes_4 Tes_3 Testimone_1 questa sede, dichiaravano quanto di seguito si riporta:
a) , dipendente dell'autolavaggio, dichiarava che “le scarpe erano a zeppa un po' altine Testimone_4 e di colore bianco”, in relazione alla presenza di segnaletica avente ad oggetto i comportamenti da tenere all'interno dell'autolavaggio affermava che “ci sono cartelli ad ogni postazione” e che
“all'entrata del tunnel vi è un cartello giallo con la scritta nera in cui si indica che il cliente deve aggirarsi nei paraggi, ma non oltrepassare la riga a terra;
le righe gialle ci sono sempre state, non ricordo se fossero visibili al momento dell'incidente; non trovo alcuna foto con il cartello di cui ho parlato”.
b) sorella dell'attrice, affermava quanto segue: “non ricordo che calzature indossasse Tes_3 mia sorella, sono stata arrivata sul posto quando l'ambulanza era già lì, le ho chiesto se si era fatta male, lei mi ha detto che aveva male al braccio;
se avessi visto delle calzature non comode, le avrei detto che scarpe si fosse messa;
non ho notato calzature particolari, non congrue”
c) marito dell'attore, affermava, in relazione alla tipologia di scarpe indossate Testimone_1 dall'infortunata, che “erano beige chiaro, con la punta coperta”. In relazione, invece, allo stato della segnaletica affermava che “la riga era meno gialla, è passata di lì per andare alla cassa”. Alla domanda avente ad oggetto se la “SI.ra e il di lei marito, SI. sono Parte_1 Testimone_1 clienti dell' da oltre 20 anni?”, il teste rispondeva “mia moglie sicuramente, io ho Controparte_1 smesso 10 anni fa di servirmi dell'autolavaggio; infatti, era l'auto di mia moglie quella che stavamo lavando”. A conclusione dell'udienza, l'attore insisteva per l'amissione delle consulenze tecniche richieste in sede istruttoria. Parte convenuta si opponeva. Il terzo chiamato si associava al convenuto. Il
Giudice si riservava.
Con ordinanza del 29 agosto 2024 il Giudice riteneva la causa matura per la decisione, fissava udienza di discussione in data 22 maggio 2025 e assegnava alle parti i termini ex art. 189 c.p.c.
Tutte le parti presentavano memorie ex art. 189 nn. 1, 2, 3 c.p.c. precisando le conclusioni in epigrafe riportate. All'udienza di discussione le parti si riportavano agli atti e memorie e chiedevano la rimessione della causa in decisione.
***
La domanda attorea è infondata e deve essere rigettata.
La responsabilità del gestore dell'autolavaggio, inquadrabile nella fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., pur in presenza del nesso eziologico tra la cosa custodita e il danno evento subito dall'attore, va esclusa in considerazione della condotta tenuta dalla danneggiata, anomala al punto da innescare un autonomo nesso eziologico determinante il danno evento.
1. Con riferimento alla qualificazione della responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., si rileva che la stessa ha sostenuto di essere scivolata non per causa di una condotta umana, né a causa del Parte_1 cattivo contingente utilizzo di una res (nel qual caso occorrerebbe invece far riferimento alla responsabilità ex art. 2043: v. C. Cass. SS. UU., 11 novembre 1991, sent. n. 12019, più di recente anche Cass. Civ., sez. III, 9 aprile 2024, sent. n. 9487, ove si legge che la responsabilità ex art. 2051 “si
pagina 8 di 13 fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno”), bensì per causa dell'intrinseca pericolosità della pavimentazione dell'autolavaggio, caratterizzata dalla presenza di un dislivello, nonché di sapone e acqua nella zona di lavaggio delle autovetture, ove la caduta si sarebbe verificata.
Nell'atto di citazione si legge, infatti, che la “scivolava nell'area antistante l'imbocco del tunnel PT di lavaggio (dal lato della cassa di pagamento) a causa della grave irregolarità del manto che ricopre il piazzale, peraltro in parte bagnato e saponato, e la strada interna all'autolavaggio”. È indubbio, poi, che il fatto sia avvenuto su beni oggetto della custodia, intesa quale area soggetta al controllo, di diritto e di fatto, dei gestori dell'autolavaggio (Cass., 27 marzo 2007, sent. n. 704 ricostruisce il concetto di custodia ex art. 2051 in termini di potere di controllare e modificare la cosa, nonché di intervenire sui rischi connessi alla stessa. Più di recente, sempre in questi termini, si è espressa Cass. Civ., sez. III, 13 maggio 2024, sent. n. 12988, per la quale la custodia consiste “nella relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa”).
Dalla qualificazione della responsabilità nei termini suesposti discendono importanti conseguenze sul piano della distribuzione dell'onere probatorio. Trattandosi, infatti, di responsabilità di natura oggettiva, è pacifico che, affinché l'autolavaggio possa dirsi responsabile ex art. 2051 e, pertanto, possa quest'ultimo ritenersi tenuto a sopportare il danno conseguenza subito dalla occorre che l'attore PT dimostri la sussistenza di un nesso eziologico tra il danno evento subito dall'asserita danneggiata e la cosa custodita dal convenuto. Superflua è, invece, l'eventuale prova della colpa del convenuto. Ciò in conformità con la giurisprudenza della Suprema Corte, la quale qualifica la responsabilità ex art. 2051 in termini oggettivi, con conseguente irrilevanza dei profili di colpevolezza del danneggiante ai fini della determinazione dell'an della responsabilità. Spetta invece al convenuto fornire la prova liberatoria della riconducibilità del fatto dannoso al caso fortuito;
in questo senso Cass., Sez. Un., n. 20943 del 30/06/2022, recentemente confermata da Cass. Civ., sez. III, 11 marzo 2025, sent. n. 6459: “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”.
2. Ciò detto, il nesso eziologico tra la res e il danno evento deve ritenersi esistente.
Anzitutto è certa l'esistenza del danno evento: le parti non hanno contestato che la sia caduta PT presso l'autolavaggio, la caduta è confermata dai testimoni di entrambe le parti nonché dai referti allegati in atti dell'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, gli stessi titolari dell'autolavaggio asseriscono di aver soccorso la danneggiata subito dopo la caduta.
In secondo luogo, occorre verificare se il danno evento si sia verificato per effetto dell'intrinseca pericolosità della res custodita secondo il canone probatorio del “più probabile che non”, proprio del giudizio civilistico. A tal riguardo, la ricostruzione attorea, che individua il luogo della caduta nella zona in prossimità del tunnel di lavaggio, lievemente sopraelevata, composta da materiale diverso da quello del restante manto stradale e, per la sua fisiologica destinazione d'uso, presumibilmente bagnata e parzialmente saponata, è contestata sia dalla difesa dell'autolavaggio sia da quella di Controparte_2 evidenziando che “la caduta si sarebbe verificata in un'area riservata agli operatori” e che, quindi, non doveva essere percorsa dai clienti. Che la zona della caduta, poi, fosse inibita ai clienti, è confermata dalla testimone di parte convenuta, la quale, escussa nel corso Testimone_4 dell'udienza del 29 maggio 2024, dichiarava che “per la fase di pulizia con aspirapolvere i clienti
pagina 9 di 13 devono uscire dalla macchina, mentre per il prelavaggio possono rimanere in auto ma prima di entrare nel tunnel del lavaggio devono scendere” e che all'entrata del tunnel “vi è un cartello giallo con la scritta nera in cui si indica che il cliente deve aggirarsi nei paraggi, ma non oltrepassare la riga a terra;
le righe gialle ci sono sempre state, non ricordo se fossero visibili al momento dell'incidente”.
È logico ritenere, insomma, considerato tutto quanto sopra illustrato, che la zona di lavaggio delle autovetture, in prossimità del tendone blu, presentasse una sua intrinseca pericolosità e che per questa ragione il transito fosse precluso ai clienti.
Tanto premesso, si ritiene più probabile che non che la caduta della sia attribuibile, almeno in PT parte, alla conformazione del pavimento della zona di lavaggio delle autovetture, benché dall'allegazione dei fatti non sia possibile evincere con certezza quale sia l'esatto punto in cui si è verificato il sinistro;
infatti, non è chiaro se, come riferito dall'attrice nell'interrogatorio libero, la stessa sia incespicata nel punto di giunzione delle corsie, oppure a ridosso della linea gialla, nel punto in cui la pavimentazione di asfalto viene interrotta da quella in calcestruzzo, leggermente rialzata (dislivello non maggiore di 1 cm).
In ogni caso, l'irregolarità della pavimentazione, sia nel punto di giunzione delle corsie, ove è collocata la griglia di scolo delle acque, sia nel punto a ridosso della linea gialla, non è idonea a configura l'ipotesi di cui all'art. 2051 c.c. per evidente carenza di pericolosità, essendo connaturata alla natura dei luoghi (postazione di lavaggio e saponatura).
3. Ad abundantiam, si ritengono sussistenti quegli elementi negativi che la consolidata giurisprudenza individua a carico della danneggiata al fine di escludere la responsabilità del custode, dal momento che quest'ultima ha tenuto una condotta assolutamente anomala e negligente, tale da potersi considerare la causa esclusiva del danno, da equiparare al caso fortuito ai sensi dell'art. 2051 c.c.
In primo luogo, è pacifico che la responsabilità ex art. 2051 c.c. possa essere esclusa non solo da una causa esterna naturalistica o del terzo, ma anche da una condotta del danneggiato stesso, la quale va dunque equiparata al caso fortuito qualora sia del tutto eccezionale o gravemente negligente, “al punto da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno e a degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento” (Cass. civ., sez. III, 19 dicembre 2022, sent. n. 37059). Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, ribadito di recente da Cass. Civ., sez. III, 31 marzo 2025, sent. n. 8449, infatti, “al danneggiante non può far carico quella parte di danno che non è a lui causalmente imputabile", con l'ulteriore conseguenza che la colpa, cui fa riferimento l'art. 1227 cod. civ., va intesa non nel senso di criterio di imputazione del fatto (perché il soggetto che danneggia se stesso non compie un atto illecito di cui all'art. 2043 cod. civ.), bensì come requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato” (conformemente anche Cass. Civ., sez. III, 20 maggio 2024, sent. n.13921).
Per quanto concerne il profilo probatorio, invece, in conformità con quanto sostenuto dalla Suprema
Corte, spetta al custode dimostrare che la condotta del convenuto presenti le suddette caratteristiche (Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 2024, sent. n.7789: “la responsabilità del custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c., può essere esclusa solo dall'accertamento positivo che il danno è stato causato dal fatto del terzo
o dello stesso danneggiato, il quale deve avere avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno”).
Orbene, si ritiene che la condotta della integri proprio i requisiti dell'anomalia suesposta e che PT ciò sia stato dimostrato dalla parte convenuta. Quanto detto, per vero, non tanto perché la PT indossasse delle scarpe inadeguate o di per sé instabili, circostanza che rimane anzi ancora dubbia;
da un lato, infatti, il testimone di parte convenuta si è limitato ad affermare, con riferimento alla tipologia pagina 10 di 13 di scarpe indossate della danneggiata che queste “erano a zeppa un po' altine e di colore bianco”, dall'altro, la stessa testimone dell'attrice, afferma di non ricordare esattamente che tipo Tes_3 di calzature indossasse la sorella. Si riportano le parole del testimone, come da verbale di udienza del 29 maggio 2024:“non ricordo che calzature indossasse mia sorella, sono stata arrivata sul posto quando l'ambulanza era già lì, le ho chiesto se si era fatta male, lei mi ha detto che aveva male al braccio;
se avessi visto delle calzature non comode, le avrei detto che scarpe si fosse messa;
non ho notato calzature particolari, non congrue”. Il fatto che le scarpe fossero adeguate, quindi, costituisce una mera supposizione della testimone e non, invece, un fatto direttamente percepito e/o ricordato.
Altre tre circostanze, invece, risultano dirimenti nel qualificare in termini di eccezionalità e imprevedibilità la condotta della danneggiata.
La prima attiene alle elevate condizioni di visibilità dei luoghi e della loro potenziale pericolosità al momento della caduta, verificatasi in pieno giorno. Pur ammettendosi che il suolo della zona della caduta fosse scivoloso e che questo abbia determinato la caduta, come sopra anticipato, è logico ritenere che le contingenti condizioni del suolo (più o meno bagnato o saponato) fossero facilmente visibili e conoscibili (se non anche conosciute) dalla danneggiata, la quale, nonostante ciò, si determinava a percorrere quel tratto di strada, così integrando una condotta gravemente negligente, nonché imprevedibile.
La seconda circostanza riguarda il grado di conoscenza in capo all'attrice della conformazione del suolo dell'autolavaggio e delle regole che i clienti avrebbero dovuto seguire nella mobilità interna allo stesso. Sul punto, è bene rilevare che lo stesso testimone attoreo, nonché marito della danneggiata, ha confermato che quest'ultima fosse cliente dell'autolavaggio da vent'anni. È quindi presumibile che l'attrice si sia recata innumerevoli volte presso l'autolavaggio e, pertanto, è logico ritenere che fosse consapevole di non poter attraversare, per recarsi alla cassa, la zona deputata al lavaggio dei veicoli, dove si è verificata la caduta.
La terza circostanza riguarda l'oggettiva condizione dei luoghi. La zona interessata dalla caduta, pur se segnalata da linee gialle molto scolorite (come riferito dal marito dell'attrice) al momento del fatto, risultava chiaramente distinguibile dal restante manto stradale.
Dalla stessa documentazione fotografica allegata dall'attrice e tratta dal profilo facebook dell'autolavaggio, infatti, è possibile stabilire che, almeno al momento della caduta: a) la porzione di suolo destinata al lavaggio delle autovetture, in prossimità della quale si è verificata la caduta, era parzialmente sopraelevata;
b) il colore della porzione di suolo interessata dalla caduta era sensibilmente diverso dalla restante zona dell'autolavaggio, liberamente percorribile dai clienti;
c) all'angolo della porzione di suolo riservata agli operatori erano apposti una fioriera e un birillo, presumibilmente volti a suggerire ai clienti e alle vetture di non attraversare la zona di lavaggio e di recarsi alla cassa seguendo il percorso alternativo leggermente più lungo (di circa mezzo metro), al fine di scongiurare la caduta dei clienti.
Le suddette circostanze inducono a ritenere, in sintesi, che la danneggiata fosse nelle condizioni di poter agevolmente evitare il pericolo che ne ha determinato la caduta, evitando di attraversare la zona riservata agli operatori. È alla danneggiata, pertanto, che deve attribuirsi l'esclusiva responsabilità dell'evento. Non si condivide, di contro, la ricostruzione attorea, stando alla quale la presenza di sapone e di un dislivello nella zona interessata dalla caduta, non sarebbe stata ben visibile e conoscibile, ma anzi insidiosa e occulta (Nella memoria attorea ex art. 171ter, ad esempio, si sostiene che il “cambio di pavimentazione […] costituisce un tipico caso di insidia o trabocchetto”) e, dunque, stando alla giurisprudenza della Suprema Corte, idonea ad escludere la rilevanza causale della condotta pagina 11 di 13 del danneggiato (Cass. Civ., sez. III, 30 settembre 2009, sent. n. 20943: “Se e in quanto il danneggiato provi l'insidia, può e deve essere affermata la responsabilità della pubblica amministrazione, salvo che questa, a sua volta, provi di non aver potuto rimuovere adottando le misure idonee codesta situazione di pericolo..").
Ad ogni modo, pur a voler accedere alla suesposta giurisprudenza, per vero elaborata nell'ambito della responsabilità della pubblica amministrazione, la natura occulta dell'insidia andrebbe comunque esclusa alla luce della peculiarità del caso di specie, ove il danneggiato, come si evince dalle circostanze predette, conosceva lo stato dei luoghi e, pertanto, poteva facilmente evitare la zona della caduta (Cass. civ., sez. III, 22 ottobre 2013, sent. n. 23919 “la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, sino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso”).
A dette conclusioni è già giunta la Corte di Cassazione in un caso simile a quello in esame. In particolare, con sent. n. 21675, del 20/07/2023, la terza sezione della Suprema Corte ha confermato la sentenza della Corte D'appello di Bologna, n. 2846 del 2018, con la quale quest'ultima, nel confermare a sua volta la pronuncia di primo grado, aveva ritenuto di escludere la responsabilità del gestore di una piscina per la caduta di un bagnante, proprio in considerazione del fatto che quest'ultimo, “percorrendo a piedi nudi il bordo della piscina, prevedibilmente e normalmente scivoloso, tanto più in quanto all'aperto”, poneva in essere una condotta “imprudente in misura tale da escludere il nesso causale astrattamente riferibile alla convenuta”. Similmente, nel caso di specie, si ritiene che fosse assolutamente prevedibile che la zona di lavaggio delle autovetture, notoriamente preclusa ai clienti, fosse bagnata e/o saponata al punto da incrementare notevolmente il rischio di caduta.
Per tutte le suesposte ragioni, si ritiene provato che la danneggiata abbia posto in essere una condotta gravemente negligente e anomala, al punto da integrare l'elemento negativo di cui all'art. 2051 c.c. e ad escludere la responsabilità del gestore dell'autolavaggio.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte attrice;
esse sono liquidate sulla base dei valori medi del D.M. 147/2022 per tutte le fasi di giudizio, ad eccezione della fase istruttoria e decisionale, che viene riconosciuta nei valori minimi, stante il mancato espletamento di CTU e la non particolare complessità delle questioni, con riferimento allo scaglione del disputatum (indeterminato a complessità bassa).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta la domanda di parte attrice.
Condanna l'attrice al rimborso integrale delle spese di lite a favore del convenuto e del terzo chiamato, liquidate per ciascuno in € 5.261,00, oltre 15% per rimborso spese generali, c.p.a. e iva come per legge.
Bologna, 9 giugno 2025
Il Giudice
pagina 12 di 13 dott. Carolina Gentili
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carolina Gentili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10854/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GALGANO FEDERICO Parte_1 C.F._1 e dell'avv. SPADA LICYA ( ), VIA SANTO STEFANO 17 40100 BOLOGNA;
C.F._2 elettivamente domiciliata in VIA SANTO STEFANO, 17 40125 BOLOGNA presso il difensore avv.
GALGANO FEDERICO,
ATTORE contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. ROSSETTO IRENE e dell'avv. FATA DOMENICO P.IVA_1 ( ) VIA DE' CARBONESI N. 6 BOLOGNA;
elettivamente domiciliato in VIA C.F._3 DE' CARBONESI 6 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. ROSSETTO IRENE.
CONVENUTO
(p. iva , con il patrocinio dell'avv. COLIVA MASSIMO, Controparte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA GALLIERA 19 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. COLIVA
MASSIMO
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come di seguito riportate:
Per : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, in via principale accertare e Parte_1 dichiarare la responsabilità ex art. 2051 c.c. e/o ex art. 2043 c.c. 1 della società Autolavaggio
[...] per i fatti di cui in atti e per l'effetto: condannare la CP_1 Controparte_1 società in persona del legale Controparte_1 rappresentante protempore, a risarcire tutti danni non patrimoniali, patiti e patiendi dalla PT
, da liquidarsi, anche in via equitativa, in euro 25.055,00, ovvero nella diversa – maggiore o
[...] minore – somma ritenuta di giustizia all'esito dell'istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo e/o il maggior danno, nonché: condannare la società Controparte_1
pagina 1 di 13 di in persona del legale rappresentante protempore, a risarcire Controparte_1 CP_1 tutti danni patrimoniali, patiti e patiendi dalla , da liquidarsi, in euro 5.128,75, ovvero Parte_1 nella diversa – maggiore o minore somma ritenuta di giustizia all'esito dell'istruttoria, oltre interessi
e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo e/o il maggior danno e/o comunque a restituire tutte le somme esborsate per le causali di cui in atti, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. In ogni caso: con vittoria di spese legali del giudizio, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge (IVA e CPA), spese di consulenza di parte e della CTU. In via istruttoria, si chiede la revoca del provvedimento del 19.8.2024 con il quale il Giudice ha fissato per la decisione l'udienza del 22 maggio 2025, ritenendo la causa matura per la decisione e, per l'effetto, si insiste sull'ammissione delle seguenti CTU.
1. CTU sullo stato di conservazione dell' “Il C.T.U., CP_1 esaminati gli atti ed i documenti di causa ovvero, qualora necessario ai fini di rispondere ai quesiti sottoposti, esperite le indagini tecniche eventualmente ritenute necessarie e gli opportuni sopralluoghi: descriva lo stato dei luoghi in cui l' Controparte_1 esercita l'attività di impresa, ossia in Bologna 40139 in via Parisio, 54 (di seguito, l'“ ”), CP_1 con specifico riferimento al luogo in cui si è verificata la caduta della SI.ra all'epoca del Parte_1 sinistro del 27 agosto 2022 ossia 2 nell'area antistante il tunnel di lavaggio automatico delle autovetture ove è presente un cambio di pavimentazione ed un rialzo come meglio precisato in narrativa e le successive modifiche intervenute nei luoghi dopo il sinistro (ad es. l'apposizione di linee gialle per la delimitazione degli spazi destinati ai veicoli); dica se la predetta area rappresenti per le sue estrinseche caratteristiche fonte di rischio di caduta o inciampo;
descriva il generale stato di manutenzione dell' con specifico riferimento al manto stradale, alla manutenzione ed al CP_1 cambio di pavimentazione presente in loco;
dica se è presente una segnaletica orizzontale e/o verticale che avvisi gli utenti dei pericoli presenti all'interno dell'Autolavaggio e dello stato del manto stradale;
dica se nell' sono presenti attraversamenti pedonali e/o percorsi preferenziali CP_1 per gli utenti (sia pedoni che autovetture) sia per gli addetti alla pulizia (fermo restando la pacifica e non contestata apposizione delle linee gialle per la delimitazione degli spazi destinati ai veicoli in epoca successiva al sinistro de quo); dica se all'interno dell' sono riscontrabili CP_1 violazioni alla normativa in materia di sicurezza e di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro;
dica quali sono i lavori necessari per l'eliminazione dei pericoli riscontrati;
riferisca, infine, ogni altro elemento utile”.
2. CTU medicolegale ai fini della quantificazione del danno alla SI.ra PT
“Esaminati gli atti di causa, visitata la SI.ra (di seguito anche solo “la
[...] Parte_1 perizianda”), espletati sotto il suo controllo tutte le indagini ed accertamenti clinici anche specialistici ritenuti opportuni, il C.T.U.: verifichi se la perizianda abbia riportato lesioni nel sinistro per cui è causa, descrivendone in caso affermativo la natura, l'entità e l'evoluzione, verificando anche l'eventuale influenza di stati patologici sopravvenuti, sul loro decorso ed evoluzione;
verifichi la sussistenza del nesso di causalità tra le lesioni accertate ed il sinistro per cui è causa;
ne determini la durata conseguente al sinistro, differenziando la inabilità temporanea lavorativa dal danno biologico temporaneo totale e/o parziale;
inoltre dica se ricorrano in concreto circostanze particolari idonee ad incidere sulla valutazione della sofferenza soggettiva collegata al danno biologico temporaneo, descrivendole in caso di risposta positiva;
accerti la sussistenza di postumi permanenti ed il nesso di causalità con le lesioni accertate, descrivendo le menomazioni anatomiche, funzionali e dinamicorelazionali e valutandone la negativa incidenza percentuale sulla integrità psicofisica;
specifichi i motivi della percentuale scelta nell'ambito della eventuale prevista forbice;
segnali e descriva le eventuali circostanze che, nel caso concreto in esame, rilevano ai fini della valutazione della sofferenza soggettiva e della personalizzazione;
verifichi la riferibilità e la congruità delle spese mediche e di assistenza sostenute e documentate, determinandone il complessivo ammontare e determinando anche l'entità di quelle prevedibilmente ancora da sostenere”.
3. Sui capitoli di prova pagina 2 di 13 testimoniale La SI.ra chiede di essere ammessa a prova testimoniale esclusivamente sui capitoli PT 3, 5, 9, 10, da 16 a 32 premessi da “vero che”: 3) nella mattina del 27 agosto 2022 presso l' di prima del sinistro occorso, la Controparte_1 CP_1 Controparte_1 SI.ra era in perfetta forma fisica;
5) la mattina del 27 agosto 2022 presso l' Parte_1 [...] di la zona antistante l'imboccatura del tunnel di CP_1 Controparte_1 lavaggio delle vetture era interessata da un cambio di pavimentazione e da un dislivello ossia un leggero rialzo della pavimentazione stessa poco visibile;
9) durante il sinistro della SI.ra PT
, nella mattina del 27 agosto 2022 presso l' di
[...] Controparte_1 Controparte_1
lei è il solo ad aver assistito al sinistro della SI.ra ossia quando è rovinata
[...] Parte_1
a terra;
10) durante il sinistro della SI.ra , nella mattina del 27 agosto 2022 presso Parte_1 l' di mancava una segnalazione per gli Controparte_1 Controparte_1 utenti in merito a quale percorso seguire per recarsi alla cassa 4 automatica sia in caso di passaggio a piedi che nell'autovettura; 16) nella mattina del 27 agosto 2022 presso l' di Controparte_1
mancavano cartelli per segnalare pericoli, indicazioni del percorso CP_1 Controparte_1 da seguire e linee orizzontali gialle di segnalazione;
17) pochi giorni successivi al sinistro del 27 agosto 2022 presso l' si recava Controparte_1 presso l' e poteva verificare che sulla pavimentazione antistante il tunnel per il lavaggio CP_1 delle vetture, dove c'era il leggero dislivello della pavimentazione, erano state disegnate delle linee gialle non presenti il giorno del sinistro della SI.ra ; 18) la SI.ra gode di un Parte_1 Parte_1 ottimo stato di salute ed è dedita all'attività fisica;
in data 8 settembre 2022 lei si recava presso l' per far lavare l'automobile; 20) in Controparte_1 Controparte_1 CP_1 data 8 settembre 2022 quando si è recato presso l' di Controparte_1 Controparte_1 ha notato che la pavimentazione dell' era in totale stato di incuria e
[...] CP_1 manutenzione;
21) n data 8 settembre 2022 quando si è recato presso l' di Controparte_1
ha notato l'assenza di qualsivoglia cartello o indicazione;
22) in CP_1 Controparte_1 data 8 settembre 2022 quando si è recato presso l' di Controparte_1 Controparte_1 ha notato che la zona antistante l'imboccatura del tunnel di lavaggio delle vetture era
[...] interessata da un cambio di pavimentazione e da un rialzo/dislivello; 23) in data 8 settembre 2022 quando si è recato presso l' di ha notato Controparte_1 Controparte_1 che il cambio di pavimentazione e il leggero dislivello della zona antistante l'imboccatura del tunnel di lavaggio delle vetture era poco visibile poiché di colore simile a quello della pavimentazione circostante;
24) nella mattina del 27 agosto 2022 si è recata presso l' di Controparte_1
per assistere la SI.ra dopo il sinistro occorso e la CP_1 Controparte_1 Parte_1 SI.ra lamentava un forte dolore al braccio destro;
25) nella mattina del 27 agosto 2022 Parte_1 si è recata presso l' di per assistere la Controparte_1 CP_1 Controparte_1 SI.ra dopo il sinistro occorso e ha potuto verificare, sulla base della sintomatologia Parte_1 presente e della limitazione funzionale, che le condizioni del braccio destro erano compatibili con una lesione fratturativa;
26) nella mattina del 27 agosto 2022 si è recata presso l' Controparte_1 di per assistere la SI.ra dopo il sinistro occorso
[...] CP_1 Controparte_1 Parte_1 e ha conSIliato l'accesso al pronto soccorso, accompagnando lei stessa la , in accordo con PT l'ambulanza; 27) nei giorni successivi al sinistro del 27 agosto 2022 presso l' Controparte_1 di la SI.ra era depressa;
28) a seguito del
[...] CP_1 Controparte_1 Parte_1 sinistro del 27 agosto 2022 presso l' di Controparte_1 CP_1 Controparte_1 la SI.ra ha dovuto affrontare un lungo percorso di riabilitazione per diversi mesi;
29) a Parte_1 seguito del sinistro del 27 agosto 2022 presso l' di Controparte_1 CP_1 CP_1
la SI.ra non riusciva più a svolgere le normali attività di vita (quali, a
[...] Parte_1 titolo esemplificativo, le attività di igiene personale, l'amministrazione della società 1979 Investimenti pagina 3 di 13 S.r.l. e degli altri suoi beni, la gestione della casa); 30) a seguito del sinistro del 27 agosto 2022 presso l' di la SI.ra dovette Controparte_1 CP_1 Controparte_1 Parte_1 assumere medicinali per placare il dolore e l'ansia; 31) a seguito del sinistro del 27 agosto 2022 presso l' la SI.ra Controparte_1 Controparte_1 Parte_1 temeva di non riuscire a recuperare più la normale mobilità del braccio;
32) a seguito del sinistro del 27 agosto 2022 presso l' di la SI.ra Controparte_1 CP_1 Controparte_1
non è più riuscita a svolgere le attività (anche sportive quali ad esempio pilates) che Parte_1 svolgeva prima del sinistro. Si indicano come testimoni: A. presente il giorno del Testimone_1 sinistro, residente in [...] sui capitoli da 1 a 18 e da 27 a 32;
, quale cliente dell' residente in [...] Controparte_1
Solferino, 17 sui capitoli da 19 a 23. C. , medico fisiatra, quale persona che è intervenuta Tes_3 dopo il sinistro della SI.ra presso l , residente in [...] CP_1
Dagnini, 21, sui capitoli 2, 18, da 24 a 32. Sui capitoli di prova contraria Si chiede il rigetto dei capitoli di prova prospettati dalla difesa dell' in quanto del tutto generici e Controparte_1 inammissibili e, per la denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice ritenesse di ammettere i capitoli di prova formulati da controparte, si chiede di essere ammessi a prova contraria e si indicano come testimoni: A. residente in [...] sui capitoli da1 Testimone_1 a 14 formulati dall' , quale cliente dell' Controparte_1 Testimone_2 [...]
residente in [...]. Si insiste altresì sulle richieste di CP_1 chiarimenti formulate all'udienza del 29.05.2024 nell'interesse di parte attrice in relazione ai seguenti capitoli formulati dall' 8) la SI.ra Controparte_1
al momento del sinistro indossava un paio di calzature con zeppa? Richiesta a Parte_1 chiarimento: “l'Avv.to Galgano e Spada chiedono che venga chiesto a 7 chiarimenti se le calzature erano allacciate”. 9) la SI.ra e il di lei marito, SI. sono clienti Parte_1 Testimone_1 dell' da oltre 20 anni? Richiesta a chiarimento: “L'Avv.to Galgano chiede se i Controparte_1 clienti siano entrambi o la sola ”. 13) la cassa per il pagamento è posizionata sul lato sinistro PT del tunnel a rulli in modo tale da consentire al cliente di scendere dal veicolo, affidarlo all'operatore e procedere al pagamento in sicurezza e senza attraversare aree di manovra? Richiesta a chiarimento:
“Gli Avv.ti Galgano e Spada chiedono nel caso in cui vi sia un accompagnatore dove debba stare e come comportarsi”.
Per “Voglia Controparte_1 l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza od eccezione : nel merito respingere integralmente tutte le domande svolte dalla SI.ra , poiché infondate sia in fatto Parte_1
e sia in diritto;
in via subordinata, nel merito nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande formulate dalla SI.ra nei confronti di Parte_1 Controparte_1
condannare (p. iva ), in persona del legale rappresentante
[...] Controparte_2 P.IVA_2 pro tempore, con sede in Mogliano Veneto (TV), via Marocchesa n. 14, a tenere indenne
[...] da ogni pregiudizio e/o conseguenza sfavorevole derivante dal presente giudizio;
in via CP_1 istruttoria si insiste per l'ammissione dei capitoli di prova n. 14 e 15 di cui, rispettivamente, alla memorie ex art. 171 ter n. 2 e n.
3. In ogni caso, con vittoria integrale delle spese e dei compensi maturati per l'attività di difesa e di patrocinio del presente giudizio.”
Per : “Voglia l'ill.mo Tribunale adito, in via principale, nel merito: Controparte_2 rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto, tenuto conto in ogni caso di tutti i limiti della denegata obbligazione assicurativa”. Con vittoria di spese, diritti ed onorari tutti di causa”.
pagina 4 di 13 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
citava in giudizio Parte_1 Controparte_1 er chiederne la condanna ex artt. 2051 c.c. al risarcimento dei danni
[...] patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attore quali conseguenze di una caduta accorsa presso il suddetto autolavaggio. Secondo la ricostruzione attorea, in data 27 agosto 2022, verso le ore 11.30, scivolava nell'area antistante l'imbocco del tunnel di lavaggio (dal lato della cassa di Parte_1 pagamento) a causa dell'irregolarità del manto che ricopre il piazzale (peraltro in parte bagnato e saponato) e la strada interna all'autolavaggio. L'infortunata riusciva a rialzarsi e a poggiarsi sulla seduta posizionata al lato sinistro della cassa, con il solo aiuto del marito, il quale, data l'asserita inerzia dei titolari, sollecitava l'intervento di questi ultimi. Solo tardivamente i titolari richiedevano l'intervento del pronto soccorso, fornendo, nelle more, un supporto asseritamente inadeguato (consegnavano del ghiaccio secco, ma non anche i cuscini e altri supporti richiesti dal marito). Gli operatori sanitari del pronto soccorso, giunti sul posto, constatavano che l'infortunata fosse sveglia e vigile. Nel pomeriggio, l'infortunata si recava presso il pronto soccorso dell'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, dove le veniva diagnosticata “Frattura composta del capitello radiale Versamento articolare” con prognosi di 18 giorni. In data 14 settembre 2022, nel corso di un controllo svoltosi presso il prefato istituto ortopedico, venivano prescritte altre terapie mediche (magnetoterapia centrata sulla spalla dx per 30 giorni, braccio al collo per 30 giorni…). Il 14 ottobre 2022, in esito ad un secondo controllo, si riscontrava l'avanzato stato di consolidazione della frattura e la sola lieve limitazione della flessione per circa 10°. In data 16 novembre 2022, la dott.ssa Persona_1 relazionava quando segue: “residua attualmente un quadro antalgico disfunzionale post fratturativo a carico del gomito e avambraccio destro in destrimane, sottolineando in particolare il residuo ipotonotrofismo a carico dell'arto superiore destro e il deficit stenico. Le suddette menomazioni determinano il riconoscimento di un danno permanente biologico valutabile nella misura percentuale del 78 (setteotto) % secondo i più autorevoli barèmes di riferimento. Si sottolinea nel caso di specie una quota da ritenere di moderata entità della cosiddetta sofferenza soggettiva anche tenuto conto delle notevoli limitazioni funzionali connesse al mancato e limitato utilizzo dell'arto superiore destro nel periodo di immobilizzazione e di malattia. L'inabilità temporanea è pari ad un periodo di 18 giorni di Totale, 30 giorni di Parziale al 75 %, 30 giorni di Parziale al 50 % ed ulteriori 30 giorni di Parziale al 25 %. Le spese mediche per prestazioni sanitarie e trattamenti fisioterapici riabilitativi sono da ritenere congrue e compatibili con il programma diagnosticoterapeutico e, pertanto, risarcibili.”
Parte attrice affermava inoltre che, in occasione dell'accesso all'autolavaggio, effettuato dal marito in data 30 agosto 2022 (3 giorni dopo la data dell'infortunio), quest'ultimo aveva potuto riscontrare la presenza di segnaletica orizzontale, non presente al momento dell'infortunio, volta a rendere maggiormente visibile la zona (e il relativo dislivello) presente in prossimità del luogo di caduta della
In particolare, il marito dell'infortunata rilevava che “era stata ex novo disegnata sulla PT pavimentazione dell'autolavaggio una linea di colore giallo piuttosto accesa, non presente il giorno del sinistro”.
I suesposti fatti sarebbero stati, nella ricostruzione di parte, sufficienti a provare la responsabilità dell'autolavaggio ex art. 2051, ossia che “la caduta sia stata eziologicamente causata dallo stato di manutenzione del piazzale e del manto stradale dell'autolavaggio e dalla totale assenza di segnaletica idonea ad attenzionare l'attrice dei pericoli imminenti per la sua incolumità fisica costituendo la stessa una conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa in custodia”.
L'attore dava inoltre atto che, dopo uno scambio epistolare tra le parti, veniva stipulata “in data 8 pagina 5 di 13 maggio 2023, una convenzione di negoziazione assistita, la cui procedura – attesa anche la mancata adesione di – terminava senza il raggiungimento di alcun accordo”. Controparte_2
L'attore chiedeva, quindi, di condannare l'autolavaggio al risarcimento dei danni, da quantificarsi nella misura già indicata nelle suesposte conclusioni. Veniva inoltre depositata documentazione fotografica tratta dal profilo facebook dell'autolavaggio, rappresentativa dello stato dei luoghi al momento della caduta, volta a comprovare l'assenza di segnali atti a prevenirelimitare il passaggio di clienti sulla zona interessata dalla caduta e riservata di dipendenti dell'autolavaggio.
Si costituiva in giudizio l'autolavaggio, contestando in più punti la ricostruzione dell'attore. Con maggior sforzo esplicativo e per punti, il convenuto: a) affermava che i titolari dell'autolavaggio si erano tempestivamente attivati per soccorrere l'infortunata, negando quindi l'asserito disinteresse degli stessi per le condizioni di salute della b) contestava l'attribuibilità dell'infortunio alla cattiva PT manutenzione delle cose affidate alla custodia del convenuto ex art. 2051, ritenendo, invece, che la caduta dovesse attribuirsi alle condizioni di salute dell'infortunata, al tipo di scarpe che la stessa indossava o, comunque, ad altre cause non imputabili all'autolavaggio, c) affermava che la zona di caduta fosse in corretto stato manutentivo già al momento del fatto, d) concludeva quindi nel senso dell'attribuibilità della responsabilità del fatto alla danneggiata, la quale, nel non ispezionare visivamente il pavimento, nell'indossare scarpe inidonee, nel non rendersi conto di stare attraversando una zona riservata agli operatori, poneva in essere una condotta gravemente negligente al punto da rappresentare l'esclusiva causa del danno.
Il convenuto affermava inoltre che gli operatori dell'autolavaggio fossero tempestivamente intervenuti in soccorso della danneggiata e che gli stessi fossero dotati di idoneo attestato di primo soccorso. Il convenuto chiedeva, quindi, di rigettare la domanda attorea e, in subordine, di autorizzare la chiamata in causa di quale sua società assicuratrice. Il Convenuto contestava il valore Controparte_2 probatorio della documentazione prodotta da controparte.
Il 17 novembre 2023, con Decreto ex art. 171bis il Giudice autorizzava il Convenuto a chiamare in causa il terzo, assegnando il termine per l'inoltro della notificazione dell'atto di citazione sino al 30 novembre 2023, differendo altresì la prima udienza al giorno 11 aprile 2024.
Si costituiva il terzo chiamato in causa asserendo, in sintesi: a) che lo stato della Controparte_2 zona interessata dalla caduta fosse buono. Con le parole della parte: “dalla foto dell'autolavaggio si nota che esiste una pavimentazione antiscivolo in calcestruzzo pettinato ed antiscivolo;
la resistenza meccanica e all'usura è una delle tante caratteristiche del pavimento in calcestruzzo pettinato. A queste si uniscono la durabilità, le proprietà antiscivolo e l'impermeabilità, che lo rendono funzionale e ne migliorano le prestazioni.” b) che la causa della caduta andasse individuata esclusivamente nella condotta della danneggiata: “La caduta è dovuta esclusivamente ad una disattenzione dell'odierna attrice, ovvero riconducibile al fatto proprio della medesima, con riguardo all'utilizzo di calzature inadeguate e alla ricorrenza di una patologia idonea a pregiudicare l'equilibrio”. Inoltre, la parte osservava che la caduta si “sarebbe verificata in un'area riservata agli operatori” e pertanto chiedeva il rigetto delle domande attoree nonché, in subordine, la riduzione del quantum debeatur a titolo risarcitorio.
Con memoria ex art. 171ter, n. 1 c.p.c., l'attore ribadiva che “l'unica ed esclusiva causa della caduta” era da attribuirsi “al grave stato di incuria in cui versava la pavimentazione dell' sia per CP_1 il dislivello e le evidenti rotture del pavimento, sia per il cambio di pavimentazione non segnalato, sia per la totale assenza di informazioni, cartelli ed istruzioni per gli utenti”. In particolare l'attore: a) contestava l'asserzione di controparte in merito all'esistenza di cartellonistica indicante il percorso da pagina 6 di 13 seguire, nonché l'inibizione del passaggio ai pedoni della zona della caduta, b) contestava quanto riferito da controparte in merito alla tempestività dei soccorsi prestati dai titolari dell'autolavaggio, c) contestava la riconducibilità della caduta a fattori esogeni rispetto allo stato dei luoghi dell'autolavaggio, d) affermava quanto segue: “il cambio di pavimentazione presente proprio nel punto di caduta con un leggero rialzo oltre che l'assenza di un divieto di accesso ovvero l'indicazione di un percorso segnalato per gli utenti, costituiscono proprio un caso di pericolo occulto (c.d. insidia o trabocchetto) non visibile e non prevedibile dall'attrice e da qualsiasi altro cliente. In altre parole, nel caso di specie sussisteva una situazione di pericolo che è connessa e dipende proprio dalla conformazione dei luoghi in cui viene svolta l'attività di autolavaggio”. Situazione di pericolo occulto, beninteso, che, stando alla ricostruzione attorea, l'autolavaggio avrebbe dovuto limitare o, comunque, segnalare.
Anche il convenuto depositava memorie ex art. 171ter, n. 1 c.p.c., nelle quali ribadiva le conclusioni già presentate con comparsa di risposta e chiedeva l'ammissione della prova testimoniale di
[...]
dipendente dell'autolavaggio. Tes_4
non depositava memorie ex art. 171ter n. 1 c.p.c. CP_2
L'attore, in occasione delle memorie ex art. 171ter n. 2 c.p.c., nel confermare la ricostruzione in fatto di cui in citazione, chiedeva l'ammissione di C.T.U. sullo stato di conservazione dell'Autolavaggio, di C.T.U. medico legale ai fini della quantificazione del danno subito dalla l'ammissione della PT prova testimoniale, con indicazione, in qualità di testimoni, di marito della Testimone_1 PT
, cliente dell'autolavaggio, medico fisiatra e sorella dell'infortunata. Testimone_2 Tes_3 Inoltre, l'attore produceva documentazione finalizzata alla quantificazione del danno, anche al fine della sua personalizzazione.
con memoria ex art. 171ter n. 2 riteneva che controparte non avesse provato la Controparte_2 sussistenza di una qualche insidia idonea a determinare la caduta. Il terzo chiamato in causa, infatti, sosteneva che “l'affermata natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia non legittima il danneggiato a ritenere assolto l'onere della prova gravante a suo carico dimostrando di essere caduto in corrispondenza di una anomalia, qualunque essa sia e senza alcuna indagine sulle caratteristiche della dedotta 'insidia', riferendo per ciò solo al custode l'onere di fornire la prova liberatoria del caso fortuito”. Si opponeva, poi, all'ammissione dei mezzi istruttori richiesti dall'attore.
Il convenuto, con memoria ex art. 171ter n. 3, nel ribadire quanto già riportato nei precedenti atti difensivi, chiariva ancora una volta che “Non vi era nell'area dell'occorso sinistro la presenza di alcuna insidia o trabocchetto il che travolge ogni considerazione anche in ordine all'asserita mancanza di segnaletica e non è, perciò, possibile affermare su questa base la responsabilità della società convenuta per i danni conseguenti alla caduta”.
Con memoria ex art. 171ter, n. 3 c.p.c., si opponeva all'ammissione dei mezzi Controparte_2 istruttori richiesti da controparte e contestava la portata probatoria della documentazione prodotta dall'attore con memorie ex art. 171bis, n. 2 per la quantificazione del danno, con particolare riferimento alla documentazione inerente la consistenza del patrimonio dell'attore, la quale, stando alla ricostruzione del terzo costituito “non ha alcuna rilevanza in questa sede, posto che non è stato domandato alcun danno patrimoniale, né da cenestesi lavorativa. Sfugge la rilevanza di tali produzioni. Tantomeno sarebbe utile per connotare la richiesta personalizzazione, posto che non ci pare proprio che le asserite lesioni (che comunque hanno natura di micropermanente) abbiano provocato conseguenze eccezionali che si pongano al di fuori dell'id quod plerumque accidit”.
Il Giudice, nel corso dell'udienza dell'11 aprile 2024, espletava l'interrogatorio libero delle parti, pagina 7 di 13 ammetteva i mezzi di prova richiesti, limitatamente alla prova testimoniale, con esclusione dei capitoli ritenuti valutativi o irrilevanti, si riservava di disporre la consulenza medico legale, fissava l'udienza di assunzione dei mezzi di prova in data 29 maggio 2024.
Nel corso dell'udienza del 29 maggio 2024, venivano assunti i testimoni di parte convenuta,
[...]
e di parte attrice, e i quali, per quanto di maggior interesse in Tes_4 Tes_3 Testimone_1 questa sede, dichiaravano quanto di seguito si riporta:
a) , dipendente dell'autolavaggio, dichiarava che “le scarpe erano a zeppa un po' altine Testimone_4 e di colore bianco”, in relazione alla presenza di segnaletica avente ad oggetto i comportamenti da tenere all'interno dell'autolavaggio affermava che “ci sono cartelli ad ogni postazione” e che
“all'entrata del tunnel vi è un cartello giallo con la scritta nera in cui si indica che il cliente deve aggirarsi nei paraggi, ma non oltrepassare la riga a terra;
le righe gialle ci sono sempre state, non ricordo se fossero visibili al momento dell'incidente; non trovo alcuna foto con il cartello di cui ho parlato”.
b) sorella dell'attrice, affermava quanto segue: “non ricordo che calzature indossasse Tes_3 mia sorella, sono stata arrivata sul posto quando l'ambulanza era già lì, le ho chiesto se si era fatta male, lei mi ha detto che aveva male al braccio;
se avessi visto delle calzature non comode, le avrei detto che scarpe si fosse messa;
non ho notato calzature particolari, non congrue”
c) marito dell'attore, affermava, in relazione alla tipologia di scarpe indossate Testimone_1 dall'infortunata, che “erano beige chiaro, con la punta coperta”. In relazione, invece, allo stato della segnaletica affermava che “la riga era meno gialla, è passata di lì per andare alla cassa”. Alla domanda avente ad oggetto se la “SI.ra e il di lei marito, SI. sono Parte_1 Testimone_1 clienti dell' da oltre 20 anni?”, il teste rispondeva “mia moglie sicuramente, io ho Controparte_1 smesso 10 anni fa di servirmi dell'autolavaggio; infatti, era l'auto di mia moglie quella che stavamo lavando”. A conclusione dell'udienza, l'attore insisteva per l'amissione delle consulenze tecniche richieste in sede istruttoria. Parte convenuta si opponeva. Il terzo chiamato si associava al convenuto. Il
Giudice si riservava.
Con ordinanza del 29 agosto 2024 il Giudice riteneva la causa matura per la decisione, fissava udienza di discussione in data 22 maggio 2025 e assegnava alle parti i termini ex art. 189 c.p.c.
Tutte le parti presentavano memorie ex art. 189 nn. 1, 2, 3 c.p.c. precisando le conclusioni in epigrafe riportate. All'udienza di discussione le parti si riportavano agli atti e memorie e chiedevano la rimessione della causa in decisione.
***
La domanda attorea è infondata e deve essere rigettata.
La responsabilità del gestore dell'autolavaggio, inquadrabile nella fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., pur in presenza del nesso eziologico tra la cosa custodita e il danno evento subito dall'attore, va esclusa in considerazione della condotta tenuta dalla danneggiata, anomala al punto da innescare un autonomo nesso eziologico determinante il danno evento.
1. Con riferimento alla qualificazione della responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., si rileva che la stessa ha sostenuto di essere scivolata non per causa di una condotta umana, né a causa del Parte_1 cattivo contingente utilizzo di una res (nel qual caso occorrerebbe invece far riferimento alla responsabilità ex art. 2043: v. C. Cass. SS. UU., 11 novembre 1991, sent. n. 12019, più di recente anche Cass. Civ., sez. III, 9 aprile 2024, sent. n. 9487, ove si legge che la responsabilità ex art. 2051 “si
pagina 8 di 13 fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno”), bensì per causa dell'intrinseca pericolosità della pavimentazione dell'autolavaggio, caratterizzata dalla presenza di un dislivello, nonché di sapone e acqua nella zona di lavaggio delle autovetture, ove la caduta si sarebbe verificata.
Nell'atto di citazione si legge, infatti, che la “scivolava nell'area antistante l'imbocco del tunnel PT di lavaggio (dal lato della cassa di pagamento) a causa della grave irregolarità del manto che ricopre il piazzale, peraltro in parte bagnato e saponato, e la strada interna all'autolavaggio”. È indubbio, poi, che il fatto sia avvenuto su beni oggetto della custodia, intesa quale area soggetta al controllo, di diritto e di fatto, dei gestori dell'autolavaggio (Cass., 27 marzo 2007, sent. n. 704 ricostruisce il concetto di custodia ex art. 2051 in termini di potere di controllare e modificare la cosa, nonché di intervenire sui rischi connessi alla stessa. Più di recente, sempre in questi termini, si è espressa Cass. Civ., sez. III, 13 maggio 2024, sent. n. 12988, per la quale la custodia consiste “nella relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa”).
Dalla qualificazione della responsabilità nei termini suesposti discendono importanti conseguenze sul piano della distribuzione dell'onere probatorio. Trattandosi, infatti, di responsabilità di natura oggettiva, è pacifico che, affinché l'autolavaggio possa dirsi responsabile ex art. 2051 e, pertanto, possa quest'ultimo ritenersi tenuto a sopportare il danno conseguenza subito dalla occorre che l'attore PT dimostri la sussistenza di un nesso eziologico tra il danno evento subito dall'asserita danneggiata e la cosa custodita dal convenuto. Superflua è, invece, l'eventuale prova della colpa del convenuto. Ciò in conformità con la giurisprudenza della Suprema Corte, la quale qualifica la responsabilità ex art. 2051 in termini oggettivi, con conseguente irrilevanza dei profili di colpevolezza del danneggiante ai fini della determinazione dell'an della responsabilità. Spetta invece al convenuto fornire la prova liberatoria della riconducibilità del fatto dannoso al caso fortuito;
in questo senso Cass., Sez. Un., n. 20943 del 30/06/2022, recentemente confermata da Cass. Civ., sez. III, 11 marzo 2025, sent. n. 6459: “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”.
2. Ciò detto, il nesso eziologico tra la res e il danno evento deve ritenersi esistente.
Anzitutto è certa l'esistenza del danno evento: le parti non hanno contestato che la sia caduta PT presso l'autolavaggio, la caduta è confermata dai testimoni di entrambe le parti nonché dai referti allegati in atti dell'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, gli stessi titolari dell'autolavaggio asseriscono di aver soccorso la danneggiata subito dopo la caduta.
In secondo luogo, occorre verificare se il danno evento si sia verificato per effetto dell'intrinseca pericolosità della res custodita secondo il canone probatorio del “più probabile che non”, proprio del giudizio civilistico. A tal riguardo, la ricostruzione attorea, che individua il luogo della caduta nella zona in prossimità del tunnel di lavaggio, lievemente sopraelevata, composta da materiale diverso da quello del restante manto stradale e, per la sua fisiologica destinazione d'uso, presumibilmente bagnata e parzialmente saponata, è contestata sia dalla difesa dell'autolavaggio sia da quella di Controparte_2 evidenziando che “la caduta si sarebbe verificata in un'area riservata agli operatori” e che, quindi, non doveva essere percorsa dai clienti. Che la zona della caduta, poi, fosse inibita ai clienti, è confermata dalla testimone di parte convenuta, la quale, escussa nel corso Testimone_4 dell'udienza del 29 maggio 2024, dichiarava che “per la fase di pulizia con aspirapolvere i clienti
pagina 9 di 13 devono uscire dalla macchina, mentre per il prelavaggio possono rimanere in auto ma prima di entrare nel tunnel del lavaggio devono scendere” e che all'entrata del tunnel “vi è un cartello giallo con la scritta nera in cui si indica che il cliente deve aggirarsi nei paraggi, ma non oltrepassare la riga a terra;
le righe gialle ci sono sempre state, non ricordo se fossero visibili al momento dell'incidente”.
È logico ritenere, insomma, considerato tutto quanto sopra illustrato, che la zona di lavaggio delle autovetture, in prossimità del tendone blu, presentasse una sua intrinseca pericolosità e che per questa ragione il transito fosse precluso ai clienti.
Tanto premesso, si ritiene più probabile che non che la caduta della sia attribuibile, almeno in PT parte, alla conformazione del pavimento della zona di lavaggio delle autovetture, benché dall'allegazione dei fatti non sia possibile evincere con certezza quale sia l'esatto punto in cui si è verificato il sinistro;
infatti, non è chiaro se, come riferito dall'attrice nell'interrogatorio libero, la stessa sia incespicata nel punto di giunzione delle corsie, oppure a ridosso della linea gialla, nel punto in cui la pavimentazione di asfalto viene interrotta da quella in calcestruzzo, leggermente rialzata (dislivello non maggiore di 1 cm).
In ogni caso, l'irregolarità della pavimentazione, sia nel punto di giunzione delle corsie, ove è collocata la griglia di scolo delle acque, sia nel punto a ridosso della linea gialla, non è idonea a configura l'ipotesi di cui all'art. 2051 c.c. per evidente carenza di pericolosità, essendo connaturata alla natura dei luoghi (postazione di lavaggio e saponatura).
3. Ad abundantiam, si ritengono sussistenti quegli elementi negativi che la consolidata giurisprudenza individua a carico della danneggiata al fine di escludere la responsabilità del custode, dal momento che quest'ultima ha tenuto una condotta assolutamente anomala e negligente, tale da potersi considerare la causa esclusiva del danno, da equiparare al caso fortuito ai sensi dell'art. 2051 c.c.
In primo luogo, è pacifico che la responsabilità ex art. 2051 c.c. possa essere esclusa non solo da una causa esterna naturalistica o del terzo, ma anche da una condotta del danneggiato stesso, la quale va dunque equiparata al caso fortuito qualora sia del tutto eccezionale o gravemente negligente, “al punto da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno e a degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento” (Cass. civ., sez. III, 19 dicembre 2022, sent. n. 37059). Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, ribadito di recente da Cass. Civ., sez. III, 31 marzo 2025, sent. n. 8449, infatti, “al danneggiante non può far carico quella parte di danno che non è a lui causalmente imputabile", con l'ulteriore conseguenza che la colpa, cui fa riferimento l'art. 1227 cod. civ., va intesa non nel senso di criterio di imputazione del fatto (perché il soggetto che danneggia se stesso non compie un atto illecito di cui all'art. 2043 cod. civ.), bensì come requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato” (conformemente anche Cass. Civ., sez. III, 20 maggio 2024, sent. n.13921).
Per quanto concerne il profilo probatorio, invece, in conformità con quanto sostenuto dalla Suprema
Corte, spetta al custode dimostrare che la condotta del convenuto presenti le suddette caratteristiche (Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 2024, sent. n.7789: “la responsabilità del custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c., può essere esclusa solo dall'accertamento positivo che il danno è stato causato dal fatto del terzo
o dello stesso danneggiato, il quale deve avere avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno”).
Orbene, si ritiene che la condotta della integri proprio i requisiti dell'anomalia suesposta e che PT ciò sia stato dimostrato dalla parte convenuta. Quanto detto, per vero, non tanto perché la PT indossasse delle scarpe inadeguate o di per sé instabili, circostanza che rimane anzi ancora dubbia;
da un lato, infatti, il testimone di parte convenuta si è limitato ad affermare, con riferimento alla tipologia pagina 10 di 13 di scarpe indossate della danneggiata che queste “erano a zeppa un po' altine e di colore bianco”, dall'altro, la stessa testimone dell'attrice, afferma di non ricordare esattamente che tipo Tes_3 di calzature indossasse la sorella. Si riportano le parole del testimone, come da verbale di udienza del 29 maggio 2024:“non ricordo che calzature indossasse mia sorella, sono stata arrivata sul posto quando l'ambulanza era già lì, le ho chiesto se si era fatta male, lei mi ha detto che aveva male al braccio;
se avessi visto delle calzature non comode, le avrei detto che scarpe si fosse messa;
non ho notato calzature particolari, non congrue”. Il fatto che le scarpe fossero adeguate, quindi, costituisce una mera supposizione della testimone e non, invece, un fatto direttamente percepito e/o ricordato.
Altre tre circostanze, invece, risultano dirimenti nel qualificare in termini di eccezionalità e imprevedibilità la condotta della danneggiata.
La prima attiene alle elevate condizioni di visibilità dei luoghi e della loro potenziale pericolosità al momento della caduta, verificatasi in pieno giorno. Pur ammettendosi che il suolo della zona della caduta fosse scivoloso e che questo abbia determinato la caduta, come sopra anticipato, è logico ritenere che le contingenti condizioni del suolo (più o meno bagnato o saponato) fossero facilmente visibili e conoscibili (se non anche conosciute) dalla danneggiata, la quale, nonostante ciò, si determinava a percorrere quel tratto di strada, così integrando una condotta gravemente negligente, nonché imprevedibile.
La seconda circostanza riguarda il grado di conoscenza in capo all'attrice della conformazione del suolo dell'autolavaggio e delle regole che i clienti avrebbero dovuto seguire nella mobilità interna allo stesso. Sul punto, è bene rilevare che lo stesso testimone attoreo, nonché marito della danneggiata, ha confermato che quest'ultima fosse cliente dell'autolavaggio da vent'anni. È quindi presumibile che l'attrice si sia recata innumerevoli volte presso l'autolavaggio e, pertanto, è logico ritenere che fosse consapevole di non poter attraversare, per recarsi alla cassa, la zona deputata al lavaggio dei veicoli, dove si è verificata la caduta.
La terza circostanza riguarda l'oggettiva condizione dei luoghi. La zona interessata dalla caduta, pur se segnalata da linee gialle molto scolorite (come riferito dal marito dell'attrice) al momento del fatto, risultava chiaramente distinguibile dal restante manto stradale.
Dalla stessa documentazione fotografica allegata dall'attrice e tratta dal profilo facebook dell'autolavaggio, infatti, è possibile stabilire che, almeno al momento della caduta: a) la porzione di suolo destinata al lavaggio delle autovetture, in prossimità della quale si è verificata la caduta, era parzialmente sopraelevata;
b) il colore della porzione di suolo interessata dalla caduta era sensibilmente diverso dalla restante zona dell'autolavaggio, liberamente percorribile dai clienti;
c) all'angolo della porzione di suolo riservata agli operatori erano apposti una fioriera e un birillo, presumibilmente volti a suggerire ai clienti e alle vetture di non attraversare la zona di lavaggio e di recarsi alla cassa seguendo il percorso alternativo leggermente più lungo (di circa mezzo metro), al fine di scongiurare la caduta dei clienti.
Le suddette circostanze inducono a ritenere, in sintesi, che la danneggiata fosse nelle condizioni di poter agevolmente evitare il pericolo che ne ha determinato la caduta, evitando di attraversare la zona riservata agli operatori. È alla danneggiata, pertanto, che deve attribuirsi l'esclusiva responsabilità dell'evento. Non si condivide, di contro, la ricostruzione attorea, stando alla quale la presenza di sapone e di un dislivello nella zona interessata dalla caduta, non sarebbe stata ben visibile e conoscibile, ma anzi insidiosa e occulta (Nella memoria attorea ex art. 171ter, ad esempio, si sostiene che il “cambio di pavimentazione […] costituisce un tipico caso di insidia o trabocchetto”) e, dunque, stando alla giurisprudenza della Suprema Corte, idonea ad escludere la rilevanza causale della condotta pagina 11 di 13 del danneggiato (Cass. Civ., sez. III, 30 settembre 2009, sent. n. 20943: “Se e in quanto il danneggiato provi l'insidia, può e deve essere affermata la responsabilità della pubblica amministrazione, salvo che questa, a sua volta, provi di non aver potuto rimuovere adottando le misure idonee codesta situazione di pericolo..").
Ad ogni modo, pur a voler accedere alla suesposta giurisprudenza, per vero elaborata nell'ambito della responsabilità della pubblica amministrazione, la natura occulta dell'insidia andrebbe comunque esclusa alla luce della peculiarità del caso di specie, ove il danneggiato, come si evince dalle circostanze predette, conosceva lo stato dei luoghi e, pertanto, poteva facilmente evitare la zona della caduta (Cass. civ., sez. III, 22 ottobre 2013, sent. n. 23919 “la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, sino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso”).
A dette conclusioni è già giunta la Corte di Cassazione in un caso simile a quello in esame. In particolare, con sent. n. 21675, del 20/07/2023, la terza sezione della Suprema Corte ha confermato la sentenza della Corte D'appello di Bologna, n. 2846 del 2018, con la quale quest'ultima, nel confermare a sua volta la pronuncia di primo grado, aveva ritenuto di escludere la responsabilità del gestore di una piscina per la caduta di un bagnante, proprio in considerazione del fatto che quest'ultimo, “percorrendo a piedi nudi il bordo della piscina, prevedibilmente e normalmente scivoloso, tanto più in quanto all'aperto”, poneva in essere una condotta “imprudente in misura tale da escludere il nesso causale astrattamente riferibile alla convenuta”. Similmente, nel caso di specie, si ritiene che fosse assolutamente prevedibile che la zona di lavaggio delle autovetture, notoriamente preclusa ai clienti, fosse bagnata e/o saponata al punto da incrementare notevolmente il rischio di caduta.
Per tutte le suesposte ragioni, si ritiene provato che la danneggiata abbia posto in essere una condotta gravemente negligente e anomala, al punto da integrare l'elemento negativo di cui all'art. 2051 c.c. e ad escludere la responsabilità del gestore dell'autolavaggio.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte attrice;
esse sono liquidate sulla base dei valori medi del D.M. 147/2022 per tutte le fasi di giudizio, ad eccezione della fase istruttoria e decisionale, che viene riconosciuta nei valori minimi, stante il mancato espletamento di CTU e la non particolare complessità delle questioni, con riferimento allo scaglione del disputatum (indeterminato a complessità bassa).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta la domanda di parte attrice.
Condanna l'attrice al rimborso integrale delle spese di lite a favore del convenuto e del terzo chiamato, liquidate per ciascuno in € 5.261,00, oltre 15% per rimborso spese generali, c.p.a. e iva come per legge.
Bologna, 9 giugno 2025
Il Giudice
pagina 12 di 13 dott. Carolina Gentili
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