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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 03/06/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PISTOIA
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dr.ssa Nicoletta Curci Presidente rel.
Dr. Sergio Garofalo Giudice
Dr.ssa Lucia Leoncini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unitario promosso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia,
PARTE ISTANTE contro
(P.I./C.F. ) con sede legale in VIALE EUROPA 91/B SERRAVALLE CP_1 P.IVA_1
PISTOIESE, rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Fabbri.
PARTE RESISTENTE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso proposto il 28.4.2025 il PM in sede ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale della P.I./ C.F. ) deducendone la natura d'impresa commerciale, non CP_1 P.IVA_1 munita dei requisiti dimensionali identificativi della “impresa minore”, e lo stato d'insolvenza quale evincibile, in specie, dalla esposizione debitoria verso l e l' . Controparte_2 CP_3
Regolarmente convocata a mezzo di PEC consegnata il 29.4.2025, con memoria depositata il 2.6.2025 si
è costituita in giudizio la per aderire alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale e, CP_1
produrre, tra gli altri documenti, i bilanci di esercizio 2022, 2023 e 2024.
All'esito dell'udienza tenutasi dinanzi al giudice delegato alla trattazione il 3.6.2025, il procedimento è stato riservato alla decisione del Collegio.
***
Deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale a carico di ricorrendo i CP_1
requisiti prescritti dall'art.121 CCII.
1 I. Sussiste la competenza del tribunale adito atteso che la società ha sede legale da oltre un anno in
Serravalle Pistoiese, Comune ricompreso nel circondario dell'Ufficio.
II. Quanto al profilo soggettivo, il resistente è un imprenditore commerciale, costituito in forma di società di capitali, esercente l'attività di sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti e servizi ad alto valore tecnologico e, in particolare, l'attività di raccolta, gestione servizi e dati per il settore degli animali, ed assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale in ragione del documentato superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 2, comma primo, lett. d, CCII.
Emerge, infatti, dall'ultimo bilancio di esercizio ritualmente depositato presso il registro delle imprese, quello al 31.12.2022, così come dai bilanci di esercizio al 31.12.2023 e al 31.12.2024, depositati dalla debitrice, il costante superamento delle soglie dimensionali relative all'attivo patrimoniale e ai debiti.
Sebbene non risulti documentata la trasmissione al registro delle imprese degli ultimi due bilanci e, in verità, neppure l'approvazione del bilancio al 31.12.2024 (risultando, viceversa quello al 31.12.2023 approvato il 28.3.2025), trattasi di documenti valorizzabili ai fini del decidere poiché prodotti dalla stessa società debitrice e, quindi, minuti di valenza confessoria.
Ricorre altresì il presupposto normativo di cui all'art. 49, quinto comma, CCII, in quanto l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dalla sola nota informativa dell' (di cui oltre) Controparte_2
supera abbondantemente l'ammontare di € 30/mila.
III. Lo stato d'insolvenza della parte resistente, ovverosia la sua incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, emerge:
1. dalla gravosa esposizione debitoria nei confronti dell'amministrazione finanziaria e dell' fondata CP_3
su cartelle di pagamento ed avvisi di accertamento notificati dal 21.9.2023 in poi, complessivamente pari a € 359.906,35, a cui devono aggiungersi i debiti verso l' , non ancora trasmessi all'agente di CP_3 riscossione, per l'ammontare totale di € 10.617,28;
2. dalle elevate perdite di esercizio riportate negli ultimi tre bilanci di esercizio pari, in particolare, nel
2023, a - € 472.597 e, nel 2024, a - € 340.645;
3. dall'ammontare crescente dei debiti appostati nello stato passivo patrimoniale, valorizzati per €
754.171 nell'ultimo bilancio prodotto.
In conclusione, sussistono tutti i presupposti di legge per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della resistente.
Per quanto attiene alla nomina del curatore, si considera idoneo allo svolgimento di tali funzioni il professionista, in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII ed iscritto all'albo dei gestori della crisi ex art. 356 CCII, indicato in dispositivo, il quale, tenuto conto degli incarichi in corso, alla luce delle pregresse esperienze, dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi già predisposti, risulta allo stato in grado di svolgere l'incarico nel rispetto dei termini di cui all'art. 213 CCI.
P.Q.M.
2 Dichiara aperta la liquidazione giudiziale nei confronti di (P.I./ C.F. ) con CP_1 P.IVA_1
sede in VIALE EUROPA 91/B - SERRAVALLE PISTOIESE (PT).
Nomina giudice delegato la dott.ssa Nicoletta Curci e curatore la dott.ssa che farà Persona_1
pervenire la propria accettazione entro 2 giorni dalla comunicazione.
Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, degli enti previdenziali e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal D.Lgs 5.8.2015 n. 127;
4) ad accedere al Pubblico Registro Automobilistico;
5) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
6) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Invita il curatore a formulare le richieste ex art. 492 bis c.p.c. via PEC all'UNEP (all'indirizzo attenendosi alle indicazioni reperibili sul relativo sito istituzionale. Email_1
Ordina alla debitrice di depositare in cancelleria, entro 3 giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo
39 CCII
Stabilisce che l'esame dello stato passivo abbia luogo dinanzi al giudice delegato all'udienza del 30.9.2025 alle ore 10,30.
Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della impresa sottoposta a liquidazione giudiziale nonché ai soggetti titolari d'ipoteca iscritta sui beni compresi nella procedura per debiti altrui termine fino a 30 giorni prima dell'udienza per la presentazione delle domande di insinuazione nei modi di legge (art. 201 CCII)
Autorizza, in assenza di fondi, la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali.
Dispone che la presente sentenza, entro il giorno successivo al suo deposito, venga comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al curatore, al P.M. ed al ricorrente nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Pistoia il 3/06/2025.
Il Presidente relatore ed estensore
Dott.ssa Nicoletta Curci
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PISTOIA
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dr.ssa Nicoletta Curci Presidente rel.
Dr. Sergio Garofalo Giudice
Dr.ssa Lucia Leoncini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unitario promosso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia,
PARTE ISTANTE contro
(P.I./C.F. ) con sede legale in VIALE EUROPA 91/B SERRAVALLE CP_1 P.IVA_1
PISTOIESE, rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Fabbri.
PARTE RESISTENTE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso proposto il 28.4.2025 il PM in sede ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale della P.I./ C.F. ) deducendone la natura d'impresa commerciale, non CP_1 P.IVA_1 munita dei requisiti dimensionali identificativi della “impresa minore”, e lo stato d'insolvenza quale evincibile, in specie, dalla esposizione debitoria verso l e l' . Controparte_2 CP_3
Regolarmente convocata a mezzo di PEC consegnata il 29.4.2025, con memoria depositata il 2.6.2025 si
è costituita in giudizio la per aderire alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale e, CP_1
produrre, tra gli altri documenti, i bilanci di esercizio 2022, 2023 e 2024.
All'esito dell'udienza tenutasi dinanzi al giudice delegato alla trattazione il 3.6.2025, il procedimento è stato riservato alla decisione del Collegio.
***
Deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale a carico di ricorrendo i CP_1
requisiti prescritti dall'art.121 CCII.
1 I. Sussiste la competenza del tribunale adito atteso che la società ha sede legale da oltre un anno in
Serravalle Pistoiese, Comune ricompreso nel circondario dell'Ufficio.
II. Quanto al profilo soggettivo, il resistente è un imprenditore commerciale, costituito in forma di società di capitali, esercente l'attività di sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti e servizi ad alto valore tecnologico e, in particolare, l'attività di raccolta, gestione servizi e dati per il settore degli animali, ed assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale in ragione del documentato superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 2, comma primo, lett. d, CCII.
Emerge, infatti, dall'ultimo bilancio di esercizio ritualmente depositato presso il registro delle imprese, quello al 31.12.2022, così come dai bilanci di esercizio al 31.12.2023 e al 31.12.2024, depositati dalla debitrice, il costante superamento delle soglie dimensionali relative all'attivo patrimoniale e ai debiti.
Sebbene non risulti documentata la trasmissione al registro delle imprese degli ultimi due bilanci e, in verità, neppure l'approvazione del bilancio al 31.12.2024 (risultando, viceversa quello al 31.12.2023 approvato il 28.3.2025), trattasi di documenti valorizzabili ai fini del decidere poiché prodotti dalla stessa società debitrice e, quindi, minuti di valenza confessoria.
Ricorre altresì il presupposto normativo di cui all'art. 49, quinto comma, CCII, in quanto l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dalla sola nota informativa dell' (di cui oltre) Controparte_2
supera abbondantemente l'ammontare di € 30/mila.
III. Lo stato d'insolvenza della parte resistente, ovverosia la sua incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, emerge:
1. dalla gravosa esposizione debitoria nei confronti dell'amministrazione finanziaria e dell' fondata CP_3
su cartelle di pagamento ed avvisi di accertamento notificati dal 21.9.2023 in poi, complessivamente pari a € 359.906,35, a cui devono aggiungersi i debiti verso l' , non ancora trasmessi all'agente di CP_3 riscossione, per l'ammontare totale di € 10.617,28;
2. dalle elevate perdite di esercizio riportate negli ultimi tre bilanci di esercizio pari, in particolare, nel
2023, a - € 472.597 e, nel 2024, a - € 340.645;
3. dall'ammontare crescente dei debiti appostati nello stato passivo patrimoniale, valorizzati per €
754.171 nell'ultimo bilancio prodotto.
In conclusione, sussistono tutti i presupposti di legge per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della resistente.
Per quanto attiene alla nomina del curatore, si considera idoneo allo svolgimento di tali funzioni il professionista, in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII ed iscritto all'albo dei gestori della crisi ex art. 356 CCII, indicato in dispositivo, il quale, tenuto conto degli incarichi in corso, alla luce delle pregresse esperienze, dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi già predisposti, risulta allo stato in grado di svolgere l'incarico nel rispetto dei termini di cui all'art. 213 CCI.
P.Q.M.
2 Dichiara aperta la liquidazione giudiziale nei confronti di (P.I./ C.F. ) con CP_1 P.IVA_1
sede in VIALE EUROPA 91/B - SERRAVALLE PISTOIESE (PT).
Nomina giudice delegato la dott.ssa Nicoletta Curci e curatore la dott.ssa che farà Persona_1
pervenire la propria accettazione entro 2 giorni dalla comunicazione.
Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, degli enti previdenziali e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal D.Lgs 5.8.2015 n. 127;
4) ad accedere al Pubblico Registro Automobilistico;
5) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
6) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Invita il curatore a formulare le richieste ex art. 492 bis c.p.c. via PEC all'UNEP (all'indirizzo attenendosi alle indicazioni reperibili sul relativo sito istituzionale. Email_1
Ordina alla debitrice di depositare in cancelleria, entro 3 giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo
39 CCII
Stabilisce che l'esame dello stato passivo abbia luogo dinanzi al giudice delegato all'udienza del 30.9.2025 alle ore 10,30.
Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della impresa sottoposta a liquidazione giudiziale nonché ai soggetti titolari d'ipoteca iscritta sui beni compresi nella procedura per debiti altrui termine fino a 30 giorni prima dell'udienza per la presentazione delle domande di insinuazione nei modi di legge (art. 201 CCII)
Autorizza, in assenza di fondi, la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali.
Dispone che la presente sentenza, entro il giorno successivo al suo deposito, venga comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al curatore, al P.M. ed al ricorrente nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Pistoia il 3/06/2025.
Il Presidente relatore ed estensore
Dott.ssa Nicoletta Curci
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