Articolo 368 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
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1 gennaio 1993
Art. 368.
(Trasporto merci pericolose con veicoli eccezionali od in condizioni di eccezionalita')
1. E' vietato il trasporto di merci pericolose con veicoli eccezionali, o in condizioni di eccezionalita', fatte salve le condizioni di ammissibilita' previste nel presente articolo nonche' le competenze del Ministero dei lavori pubblici e degli enti proprietari delle strade.
2. E' ammesso il trasporto di merci pericolose, anche in eccedenza ai limiti prescritti dagli articoli 61 e 62 del codice, purche' tale trasporto avvenga con carri ferroviari caricati su rimorchi adibiti a tale specifico trasporto.
3. La Direzione generale della M.C.T.C. puo' rilasciare singole specifiche e motivate autorizzazioni per il trasporto di merci pericolose con veicoli eccezionali, o in condizioni di eccezionalita', quando ricorrano particolari e giustificate esigenze di trasporto.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1993