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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 26/05/2025, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. Eugenio Facciolla, ha pronunciato, all'udienza di discussione del 22 maggio 2025, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 97/2024 R.G. e vertente
fra
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Augusto Carlo Ciriello Parte_1 C.F._1
e domiciliato nel di lui studio in Pietragalla via Principessa Giovanna 2, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
in p.l.r.p.t., assistita, rappresentata e difesa dall'avv. Marina Savastano giusta procura per notaio CP_1
in Fiumicino, domiciliato presso la sede di Potenza via Pretoria 263 ; Per_1
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 11.1.2024 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro e, sulla base delle argomentazioni che qui si abbiano per integralmente riportate e trascritte, chiedeva di accertare e dichiarare che è in possesso dei requisiti Parte_1 contributivi per l'ottenimento della pensione di vecchiaia in deroga ai sensi dell'art. 2 comma III D.
Lgs. n. 503/1992 sin dalla data della domanda amministrativa del 20.04.2023. tuttavia, in corso di causa segnalava di aver ottenuto l'annullamento e sgravio dell'atto per effetto del provvedimento adottato dall' in data 9.10.2024, e pertanto chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere CP_1 con condanna dell' alle spese di lite. CP_1
Con atto in data 23.3.2024 si costituiva l' contestando la domanda e opponendo la corretta CP_1
applicazione delle normative in materia.
La causa veniva istruita documentalmente e all'odierna udienza, sulle note scritte depositate dalle parti, veniva trattenuta in decisione.
Pertanto, il giudice, preso atto della dichiarazione della parte ricorrente e del mancato deposito di note di trattazione da parte dell , ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente CP_1
sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. La sopravvenuta documentazione attestante lo sgravio e l'annullamento d'ufficio dell'avviso di addebito impugnato consentono di dichiarare cessata la materia del contendere.
Evidentemente, con tale dichiarazione è venuta meno in nuce ogni posizione di contrasto tra le parti circa l'oggetto del presente procedimento, con conseguente cessazione dell'interesse a proseguire il giudizio e del correlativo obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
È noto che la pronuncia di cessazione della materia del contendere, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Suprema
Corte ha definito i confini. Invero, la cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva determinata dal sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda tale che viene a mancare la stessa “materia” su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale, oppure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (ex multiss Sez. 2, Sentenza n. 4630 del 21/05/1987). Con tale declaratoria, in buona sostanza, si registra il venir meno dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che, costituendo una condizione dell'azione, deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (Sez. L, Sentenza n. 3096 del 16/03/2000; Sez. 1, Sentenza n. 5476 del
04/06/1999).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: 1) l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; 2) occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
3) deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte.
Tali requisiti, per quanto si è precisato e risultante dagli atti, appaiono tutti ricorrere nel caso di specie.
Infatti, avendo parte ricorrente, nel corso del giudizio, dichiarato di aver ottenuto l'annullamento dell'avviso e quindi il riconoscimento del diritto rivendicato e perciò di voler rinunciare all'azione proposta, e avendo la parte resistente dichiarato e documentato l'annullamento dell'avviso e lo sgravio della posizione debitoria, è evidente che sussistono tutti i presupposti per l'adozione della pronuncia in parola.
3. Ciò posto, deve rilevarsi che non è intervenuto un accordo tra le parti in ordine al governo delle spese giudiziali.
Ebbene, è pacifico che, in caso di cessazione della materia del contendere, la pronuncia sulle spese deve avvenire in base al criterio della soccombenza virtuale, che, nel caso di specie, colpisce la parte resistente, come è dato evincersi dalla documentazione in atti, con inevitabili conseguenze sul governo delle spese. Nel caso di specie la tempistica del riconoscimento del diritto e la conseguente
“azione a difesa” del lavoratore rispetto all'iniziativa dell' , e la documentazione in atti della CP_2 parte ricorrente, conducono alla condanna dell' alle spese;
Tuttavia, non può ignorarsi il CP_1 comportamento tenuto dall' nelle more del giudizio. Ed invero, l'avvenuto riconoscimento CP_2
delle ragioni del ricorrente e il tempestivo sgravio effettuato, non può che essere apprezzato in termini di celerità ed economicità nella definizione del procedimento;
sussistono, quindi, i presupposti normativi per disporre la compensazione delle spese tra le parti nella misura di due terzi. Per il resto, l' deve essere condannato a corrispondere la residua quota, determinata in CP_1
complessivi euro 350,00 (vds DM 37/2018 e DM 147/2022) oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Ritenuto che parte ricorrente per vedersi riconoscere il diritto alla prestazione vantato ha dovuto proporre ricorso, regolarmente notificato, contro l' ; ritenuto ancora che l'annullamento dell'atto, CP_1
benchè intervenuto prima dell'emettenda sentenza, è, comunque, successivo all'instaurazione del presente giudizio, riconosce alla parte ricorrente le spese del giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da in Parte_1
data 11.1.2024, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere, avendo provveduto l' in autotutela CP_1 all'annullamento in autotutela del provvedimento notificato il 13.5.2023 per prestazioni pensionistiche – Pensione di vecchiaia;
b) condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 300,00 oltre spese generali nella CP_1
misura del 15% ed IVA e CPA come per legge da attribuirsi al procuratore antistatario.
Potenza lì 22 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Facciolla