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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 20/10/2025, n. 1038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1038 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1188/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1188/2018 R.G. vertente tra
C.F.: ), in persona del Presidente Parte_1 P.IVA_1 pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Bosco;
appellante
e
(P.I.: ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Elio Manica;
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1094/2018 del Tribunale di Cosenza, pubblicata il 10.05.2018, avente ad oggetto opposizione a D.I.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa e respinta ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, accogliere l'appello proposto e riformare la sentenza appellata n. 1094/2018 emessa dal Tribunale di Cosenza in data 10.05.2018. L'odierno deducente conclude, quindi, riportandosi a tutte le conclusioni rassegnate nei propri atti e scritti difensivi, compresi i verbali d'udienza,
1 da intendersi qui tutte integralmente trascritte e riportate, con vittoria di spese e compensi professionali di lite del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, dichiarare inammissibile e/o comunque rigettare il proposto gravame, siccome tutti i motivi d'appello proposti sono destituiti di alcun fondamento giuridico e fattuale e, per l'effetto confermare la sentenza n. 1094/2018 del Tribunale di Cosenza del 10/05/2018. Con vittoria di spese e compensi professionali, con il favore della distrazione ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ., anche di questo grado di giudizio”.
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con decreto ingiuntivo n. 500/2017 il Tribunale di Cosenza intimava alla società il pagamento, in favore del Controparte_1 Parte_1
, della somma di €9.069,18, oltre interessi e spese del procedimento monitorio,
[...] dovuta per omesso versamento delle “royalty” pari al 2% dell'importo fatturato relativamente al contratto di appalto stipulato tra il e la società ingiunta in Parte_1 data 11/02/2013, conformemente a quanto previsto dall'art. 7 dello stesso contratto.
Avverso detto decreto ingiuntivo la società proponeva Controparte_1 opposizione eccependo: il difetto di procura;
l'incompetenza per territorio del giudice adito;
la nullità della clausola di corresponsione di una royalty e la sua vessatorietà; l'errore nella determinazione della somma dovuta;
la mancata considerazione della nota di credito emessa da nei Controparte_1 confronti del Comune di Cosenza con conseguente decurtazione del fatturato nei confronti del predetto Comune del 19,68%; l'inadempimento del Parte_1 nell'autorizzazione alla fatturazione;
l'eventuale applicabilità dell'articolo 7 del contratto alla durata originariamente pattuita di quattro mesi e non all'intero periodo di vigenza contrattuale di 11 mesi. Sulla base di tali premesse la società opponente chiedeva di dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo e, in subordine,
l'incompetenza territoriale a favore del Tribunale di Crotone nonchè, nel merito, di dichiarare le somme ingiunte non dovute previa dichiarazione di nullità della clausola di cui all'articolo 7 del contratto d'appalto e, in ogni caso, di dichiarare non dovute le somme pretese dalla controparte.
2 Il , costituitosi in giudizio, rappresentava la legittimità del Parte_1 conferimento dell'incarico da parte del Vicepresidente del Consorzio, ai sensi dell'articolo 28 dello statuto vigente;
richiamava la clausola di cui all'articolo 14 in merito alla competenza territoriale del Tribunale di Cosenza e sosteneva la legittimità della clausola che riconosceva royalty in favore del Controparte_2 contestando, altresì, l'eccezione relativa alla commisurazione dell'importo in base alla durata del rapporto prevista nel contratto. La società opposta concludeva, quindi, chiedendo di rigettare l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto.
La causa, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, veniva decisa con sentenza n. 1094/2018 che accoglieva l'opposizione e condannava il al pagamento delle spese di lite. Parte_1
In particolare il Tribunale, respinte le eccezioni preliminari di difetto di procura e incompetenza per territorio, riteneva fondata l'eccezione relativa alla nullità, per difetto di causa, della clausola contrattuale che prevedeva il pagamento delle royalty.
Osservava che le c.d. Royalty, o “royalties” in generale, costituiscono la percentuale sugli utili corrisposta al proprietario od al titolare di un brevetto che ne concede lo sfruttamento a fini commerciali o, comunque, dal destinatario di una concessione;
che nel caso di specie le parti avevano stipulato un contratto di natura privatistica, fondato sulla urgenza del di reperire un soggetto manutentore Controparte_2 dell'impianto di depurazione a seguito dell'”abbandono” da parte della precedente società appaltatrice che il contratto di appalto, quindi, aveva la Controparte_3 funzione concreta di garantire, verso corrispettivo, la continuità della manutenzione dell'impianto di depurazione del e non già la concessione di un servizio Parte_1 con un ulteriore corrispettivo per il relativo sfruttamento;
che in sostanza l'interesse in concreto perseguito dalle parti era diretto allo svolgimento dell'attività di manutenzione nell'interesse dei comuni consorziati da una parte e, dall'altra, alla percezione del relativo corrispettivo, da parte della ditta appaltatrice per la durata di mesi quattro;
che la stessa clausola contrattuale di cui all'art. 4 lett. g) escludeva espressamente la corresponsione di ulteriori oneri da parte della ditta appaltatrice (si considerano compensate con tale importo tutte le voci di costo di seguito elencate…..royalty) oltre il prezzo d'appalto pattuito. Riteneva, quindi, che “avuto riguardo alla causa del contratto di appalto così come su delineata, in relazione al concreto interesse perseguito dalle parti volto ad assicurare, nel preminente interesse del stante la situazione d'urgenza evidenziata, la Controparte_2
3 regolarità della manutenzione del servizio di depurazione dell'impianto di Coda di
Volpe, all'espressa previsione dell'omnicomprensività del prezzo d'appalto pattuito, che la pretesa economica posta a base del decreto ingiuntivo, relativa all'obbligo di versare al ogni bimestre una percentuale del 2% dell'importo complessivo Parte_1 fatturato è priva di funzione concreta nell'economia del rapporto contrattuale e la relativa clausola, pertanto, deve essere dichiarata nulla per difetto di causa” (pag.
6-7 della sentenza).
1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione del 12.06.2018, il
, lamentandone l'ingiustizia per avere il giudice di primo grado dichiarato Parte_1 la illegittimità della corresponsione della royalty del 2%, prevista dall'art. 7 del contratto d'appalto sottoscritto tra le parti in data 11.02.2013. Deduceva, al riguardo, che il Tribunale aveva erroneamente qualificato il contratto come appalto quando, invece, in base al suo contenuto, doveva essere qualificato come contratto avente ad oggetto la concessione di un servizio, sicchè con detta qualificazione era legittima e corretta la previsione della Royalty del 2% sul fatturato in quanto rappresentava la remunerazione del medesimo ente pubblico da parte del gestore privato in cambio della conduzione dell'impianto e della gestione del servizio;
che in ogni caso la previsione delle Royalty nel contratto doveva ritenersi pienamente legittima anche nell'ipotesi in cui questo si dovesse considerare come un contratto di appalto poiché non vi era alcuna norma di legge che ne vietasse l'inserimento e l'eventuale accordo tra le parti;
che la clausola di cui all'art. 7 era stata specificamente approvata per iscritto.
Con comparsa depositata il 20.11.2018, si costituiva l'appellata, la quale impugnava e contestava l'atto di appello e ne chiedeva il rigetto, con conferma della sentenza di primo grado.
Con ordinanza del 28.12.2018, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza di prima comparizione dell'11.12.2018, la Corte dichiarava inammissibile in quanto genericamente formulata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e fissava l'udienza del 13.07.2021 per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano ulteriori rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
4 Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 12.06.2025 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 23.09.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le valutazioni della Corte
2.1. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Innanzitutto ritiene la Corte che correttamente il giudice di prime cure abbia qualificato il rapporto inter partes in termini di contratto di appalto piuttosto che di concessione di servizi.
Come osservato nella sentenza impugnata, il contratto è stato stipulato per
“l'esecuzione del servizio di affidamento della gestione tecnico operativa amministrativa di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di depurazione sito in contrada “Coda di Volpe” del Comune di Rende nonché della rete di collegamento consortile e opere annesse”, sulla premessa che la società
alla quale era stata affidata con contratto di appalto la gestione del CP_4 suddetto impianto di depurazione consortile, aveva comunicato la volontà di abbandonare la gestione del depuratore e che con delibera del 14/11/2012, esistendo condizione d'urgenza, trattandosi di un servizio pubblico essenziale non soggetto a sospensione, il consiglio d'amministrazione dell'ente aveva dato indirizzo agli uffici dell'ente affinché si procedesse ad avviare una procedura d'urgenza per la pubblicazione di apposito avviso di manifestazione di interesse per l'affidamento d'urgenza del servizio di gestione tecnica, operativa ed amministrativa, di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto (premessa pag. 4 del contratto).
Nel caso di specie le parti hanno stipulato un contratto di natura privatistica, fondato sulla urgenza del di reperire un soggetto manutentore Controparte_2 dell'impianto di depurazione a seguito dell'”abbandono” da parte della precedente società appaltatrice Il contratto di appalto, quindi, aveva la Controparte_3 funzione concreta di garantire, verso corrispettivo, la continuità della manutenzione dell'impianto di depurazione del e non già la concessione di un servizio Parte_1 con un ulteriore corrispettivo per il relativo sfruttamento. In altri termini il contratto non ha determinato il trasferimento del diritto di gestione del servizio, essendo
5 oggetto di esso più semplicemente lo svolgimento dell'attività di manutenzione nell'interesse dei comuni consorziati con percezione del relativo corrispettivo da parte della ditta appaltatrice, per la durata di mesi quattro.
Occorre poi considerare che l'art. 4 del contratto, nel disciplinare il prezzo dell'appalto stabilito in €1.091.244,01, ha avuto cura di precisare che “ in particolare si considerano compensate, con tale importo, tutte le voci di costo sinteticamente e non esaustivamente di seguito elencate: …..g) oneri finanziari, canone, royality ecc”.
Alla luce di tale previsione e della causa del contratto inter partes come sopra individuata, si appalesa corretta la decisione impugnata secondo cui la pretesa economica relativa all'obbligo di versare al ogni bimestre una percentuale Parte_1 del 2% dell'importo complessivo fatturato “è priva di funzione concreta nell'economia del rapporto contrattuale e la relativa clausola, pertanto, deve essere dichiarata nulla per difetto di causa”.
3. Le spese processuali
3.1. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza.
Esse si liquidano come da dispositivo secondo i parametri minimi (attesa la semplicità delle questioni trattate) di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M.
147/2022 (scaglione da €5.201 a €26.000).
4.2. Atteso il rigetto integrale del gravame, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
in persona del Presidente pro-tempore, nei confronti di
[...] [...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, avverso la Controparte_1 sentenza del Tribunale di Cosenza n. 1094/2018 pubblicata in data 10.05.2018, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado, che liquida in euro 2.906,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Elio Manica, dichiaratosi antistatario.
6 Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 17.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1188/2018 R.G. vertente tra
C.F.: ), in persona del Presidente Parte_1 P.IVA_1 pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Bosco;
appellante
e
(P.I.: ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Elio Manica;
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1094/2018 del Tribunale di Cosenza, pubblicata il 10.05.2018, avente ad oggetto opposizione a D.I.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa e respinta ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, accogliere l'appello proposto e riformare la sentenza appellata n. 1094/2018 emessa dal Tribunale di Cosenza in data 10.05.2018. L'odierno deducente conclude, quindi, riportandosi a tutte le conclusioni rassegnate nei propri atti e scritti difensivi, compresi i verbali d'udienza,
1 da intendersi qui tutte integralmente trascritte e riportate, con vittoria di spese e compensi professionali di lite del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, dichiarare inammissibile e/o comunque rigettare il proposto gravame, siccome tutti i motivi d'appello proposti sono destituiti di alcun fondamento giuridico e fattuale e, per l'effetto confermare la sentenza n. 1094/2018 del Tribunale di Cosenza del 10/05/2018. Con vittoria di spese e compensi professionali, con il favore della distrazione ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ., anche di questo grado di giudizio”.
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con decreto ingiuntivo n. 500/2017 il Tribunale di Cosenza intimava alla società il pagamento, in favore del Controparte_1 Parte_1
, della somma di €9.069,18, oltre interessi e spese del procedimento monitorio,
[...] dovuta per omesso versamento delle “royalty” pari al 2% dell'importo fatturato relativamente al contratto di appalto stipulato tra il e la società ingiunta in Parte_1 data 11/02/2013, conformemente a quanto previsto dall'art. 7 dello stesso contratto.
Avverso detto decreto ingiuntivo la società proponeva Controparte_1 opposizione eccependo: il difetto di procura;
l'incompetenza per territorio del giudice adito;
la nullità della clausola di corresponsione di una royalty e la sua vessatorietà; l'errore nella determinazione della somma dovuta;
la mancata considerazione della nota di credito emessa da nei Controparte_1 confronti del Comune di Cosenza con conseguente decurtazione del fatturato nei confronti del predetto Comune del 19,68%; l'inadempimento del Parte_1 nell'autorizzazione alla fatturazione;
l'eventuale applicabilità dell'articolo 7 del contratto alla durata originariamente pattuita di quattro mesi e non all'intero periodo di vigenza contrattuale di 11 mesi. Sulla base di tali premesse la società opponente chiedeva di dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo e, in subordine,
l'incompetenza territoriale a favore del Tribunale di Crotone nonchè, nel merito, di dichiarare le somme ingiunte non dovute previa dichiarazione di nullità della clausola di cui all'articolo 7 del contratto d'appalto e, in ogni caso, di dichiarare non dovute le somme pretese dalla controparte.
2 Il , costituitosi in giudizio, rappresentava la legittimità del Parte_1 conferimento dell'incarico da parte del Vicepresidente del Consorzio, ai sensi dell'articolo 28 dello statuto vigente;
richiamava la clausola di cui all'articolo 14 in merito alla competenza territoriale del Tribunale di Cosenza e sosteneva la legittimità della clausola che riconosceva royalty in favore del Controparte_2 contestando, altresì, l'eccezione relativa alla commisurazione dell'importo in base alla durata del rapporto prevista nel contratto. La società opposta concludeva, quindi, chiedendo di rigettare l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto.
La causa, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, veniva decisa con sentenza n. 1094/2018 che accoglieva l'opposizione e condannava il al pagamento delle spese di lite. Parte_1
In particolare il Tribunale, respinte le eccezioni preliminari di difetto di procura e incompetenza per territorio, riteneva fondata l'eccezione relativa alla nullità, per difetto di causa, della clausola contrattuale che prevedeva il pagamento delle royalty.
Osservava che le c.d. Royalty, o “royalties” in generale, costituiscono la percentuale sugli utili corrisposta al proprietario od al titolare di un brevetto che ne concede lo sfruttamento a fini commerciali o, comunque, dal destinatario di una concessione;
che nel caso di specie le parti avevano stipulato un contratto di natura privatistica, fondato sulla urgenza del di reperire un soggetto manutentore Controparte_2 dell'impianto di depurazione a seguito dell'”abbandono” da parte della precedente società appaltatrice che il contratto di appalto, quindi, aveva la Controparte_3 funzione concreta di garantire, verso corrispettivo, la continuità della manutenzione dell'impianto di depurazione del e non già la concessione di un servizio Parte_1 con un ulteriore corrispettivo per il relativo sfruttamento;
che in sostanza l'interesse in concreto perseguito dalle parti era diretto allo svolgimento dell'attività di manutenzione nell'interesse dei comuni consorziati da una parte e, dall'altra, alla percezione del relativo corrispettivo, da parte della ditta appaltatrice per la durata di mesi quattro;
che la stessa clausola contrattuale di cui all'art. 4 lett. g) escludeva espressamente la corresponsione di ulteriori oneri da parte della ditta appaltatrice (si considerano compensate con tale importo tutte le voci di costo di seguito elencate…..royalty) oltre il prezzo d'appalto pattuito. Riteneva, quindi, che “avuto riguardo alla causa del contratto di appalto così come su delineata, in relazione al concreto interesse perseguito dalle parti volto ad assicurare, nel preminente interesse del stante la situazione d'urgenza evidenziata, la Controparte_2
3 regolarità della manutenzione del servizio di depurazione dell'impianto di Coda di
Volpe, all'espressa previsione dell'omnicomprensività del prezzo d'appalto pattuito, che la pretesa economica posta a base del decreto ingiuntivo, relativa all'obbligo di versare al ogni bimestre una percentuale del 2% dell'importo complessivo Parte_1 fatturato è priva di funzione concreta nell'economia del rapporto contrattuale e la relativa clausola, pertanto, deve essere dichiarata nulla per difetto di causa” (pag.
6-7 della sentenza).
1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione del 12.06.2018, il
, lamentandone l'ingiustizia per avere il giudice di primo grado dichiarato Parte_1 la illegittimità della corresponsione della royalty del 2%, prevista dall'art. 7 del contratto d'appalto sottoscritto tra le parti in data 11.02.2013. Deduceva, al riguardo, che il Tribunale aveva erroneamente qualificato il contratto come appalto quando, invece, in base al suo contenuto, doveva essere qualificato come contratto avente ad oggetto la concessione di un servizio, sicchè con detta qualificazione era legittima e corretta la previsione della Royalty del 2% sul fatturato in quanto rappresentava la remunerazione del medesimo ente pubblico da parte del gestore privato in cambio della conduzione dell'impianto e della gestione del servizio;
che in ogni caso la previsione delle Royalty nel contratto doveva ritenersi pienamente legittima anche nell'ipotesi in cui questo si dovesse considerare come un contratto di appalto poiché non vi era alcuna norma di legge che ne vietasse l'inserimento e l'eventuale accordo tra le parti;
che la clausola di cui all'art. 7 era stata specificamente approvata per iscritto.
Con comparsa depositata il 20.11.2018, si costituiva l'appellata, la quale impugnava e contestava l'atto di appello e ne chiedeva il rigetto, con conferma della sentenza di primo grado.
Con ordinanza del 28.12.2018, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza di prima comparizione dell'11.12.2018, la Corte dichiarava inammissibile in quanto genericamente formulata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e fissava l'udienza del 13.07.2021 per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano ulteriori rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
4 Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 12.06.2025 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 23.09.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le valutazioni della Corte
2.1. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Innanzitutto ritiene la Corte che correttamente il giudice di prime cure abbia qualificato il rapporto inter partes in termini di contratto di appalto piuttosto che di concessione di servizi.
Come osservato nella sentenza impugnata, il contratto è stato stipulato per
“l'esecuzione del servizio di affidamento della gestione tecnico operativa amministrativa di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di depurazione sito in contrada “Coda di Volpe” del Comune di Rende nonché della rete di collegamento consortile e opere annesse”, sulla premessa che la società
alla quale era stata affidata con contratto di appalto la gestione del CP_4 suddetto impianto di depurazione consortile, aveva comunicato la volontà di abbandonare la gestione del depuratore e che con delibera del 14/11/2012, esistendo condizione d'urgenza, trattandosi di un servizio pubblico essenziale non soggetto a sospensione, il consiglio d'amministrazione dell'ente aveva dato indirizzo agli uffici dell'ente affinché si procedesse ad avviare una procedura d'urgenza per la pubblicazione di apposito avviso di manifestazione di interesse per l'affidamento d'urgenza del servizio di gestione tecnica, operativa ed amministrativa, di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto (premessa pag. 4 del contratto).
Nel caso di specie le parti hanno stipulato un contratto di natura privatistica, fondato sulla urgenza del di reperire un soggetto manutentore Controparte_2 dell'impianto di depurazione a seguito dell'”abbandono” da parte della precedente società appaltatrice Il contratto di appalto, quindi, aveva la Controparte_3 funzione concreta di garantire, verso corrispettivo, la continuità della manutenzione dell'impianto di depurazione del e non già la concessione di un servizio Parte_1 con un ulteriore corrispettivo per il relativo sfruttamento. In altri termini il contratto non ha determinato il trasferimento del diritto di gestione del servizio, essendo
5 oggetto di esso più semplicemente lo svolgimento dell'attività di manutenzione nell'interesse dei comuni consorziati con percezione del relativo corrispettivo da parte della ditta appaltatrice, per la durata di mesi quattro.
Occorre poi considerare che l'art. 4 del contratto, nel disciplinare il prezzo dell'appalto stabilito in €1.091.244,01, ha avuto cura di precisare che “ in particolare si considerano compensate, con tale importo, tutte le voci di costo sinteticamente e non esaustivamente di seguito elencate: …..g) oneri finanziari, canone, royality ecc”.
Alla luce di tale previsione e della causa del contratto inter partes come sopra individuata, si appalesa corretta la decisione impugnata secondo cui la pretesa economica relativa all'obbligo di versare al ogni bimestre una percentuale Parte_1 del 2% dell'importo complessivo fatturato “è priva di funzione concreta nell'economia del rapporto contrattuale e la relativa clausola, pertanto, deve essere dichiarata nulla per difetto di causa”.
3. Le spese processuali
3.1. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza.
Esse si liquidano come da dispositivo secondo i parametri minimi (attesa la semplicità delle questioni trattate) di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M.
147/2022 (scaglione da €5.201 a €26.000).
4.2. Atteso il rigetto integrale del gravame, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
in persona del Presidente pro-tempore, nei confronti di
[...] [...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, avverso la Controparte_1 sentenza del Tribunale di Cosenza n. 1094/2018 pubblicata in data 10.05.2018, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado, che liquida in euro 2.906,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Elio Manica, dichiaratosi antistatario.
6 Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 17.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
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