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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/07/2025, n. 3592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3592 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7183/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO SALVATORE BARBERI ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 7183/22 R.G.
promossa da
(C.F: ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...], rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Giuseppe Lanza del foro di Ragusa;
- Attore -
contro nata a [...] il [...] ivi residente in via Vittorio Emanuele ON
n.66, elettivamente domiciliata in Catania, via Alberto Mario n°56, presso lo studio dell'avv.
Lorenzo Pucci, dal quale è rappresentata e difesa per procura in atti;
- Convenuta - pagina 1 di 6 -- -- --
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva posta in decisione il 30 aprile
2025.
-- -- --
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione datato 16 maggio 2022 l'attore esponeva:
“- Che il sig. e la sig.ra contraevano matrimonio concordatario in data Pt_1 CP_1
30/04/2002, celebrato in Acireale, e dalla loro unione nascevano i figli e Persona_1
; Per_1
- Che, con ricorso depositato il 12/2/2008, l'odierno attore chiedeva che il Tribunale di
Catania pronunciasse la separazione personale dalla moglie;
- Che, all'udienza del 21/4/2008, il Presidente del Tribunale autorizzava i coniugi a vivere separati e, con sentenza n. 3115/2011, pubblicata in data 08/09/2011, dichiarava la separazione personale tra le parti;
- Che, infine, veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con sentenza parziale del Tribunale di Vicenza n. 1673/2018, pubblicata il 28/6/18;
- Che, quanto al regime patrimoniale, per come risulta dall'atto di matrimonio che si allega,
i coniugi adottavano, ex art. 159 c.c., il regime di comunione legale;
- Che, tra i beni ricaduti nella comunione legale, risultavano anche i seguenti immobili, siti ad Aci Castello, frazione Ficarazzi, in via Giovanni Grasso n. 40 (catastalmente via San
Gregorio): appartamento ubicato al primo piano sotto strada (in catasto Aci Castello foglio 5,
pagina 2 di 6 p.lla 766 sub. 7); vano garage ubicato al secondo piano seminterrato, sito in via Giovanni
Grasso 38 (in catasto Aci Castello foglio 5, p.lla 766 sub. 17);
- Che, in particolare, i predetti immobili venivano acquistati con atto notarile del 29 dicembre 2003 (notaio di Catania, reg.to al 1132 il 28/1/2004), nel quale Persona_2
la NU falsamente dichiarava di essere coniugata in regime di separazione dei beni;
- Che, pertanto, avvenendo l'acquisto in epoca successiva alla celebrazione del matrimonio,
l'immobile ricadeva, a dispetto di quanto falsamente sostenuto dalla NU, nella comunione legale, e le parti, pertanto, ne divenivano comproprietari, ciascuno per la metà indivisa;
- Che, con atto pubblico 28/05/2012, registrato il 13/6/12, la NU alienava i predetti immobili a tale nata a [...] il [...] (CF ), al Persona_3 C.F._2
prezzo di €. 45.000,00;
- Che l'attore non esercitava, nei confronti del superiore atto dispositivo, l'azione di cui all'art. 184 c.c., sicchè l'atto di vendita del 2012 può considerarsi definitivamente valido;
- Che, tuttavia, il sig. ha diritto alla restituzione, da parte della NU, della Pt_1
metà del prezzo ricavato dalla unilaterale vendita dell'immobile di cui era comproprietario, ossia alla restituzione della somma di €. 22.500,00, oltre interessi legali (ad oggi €. 1.653,22) dalla data di stipula al soddisfo;
”.
Ciò premesso, l'attore chiedeva quanto segue: “I. Accertare e dichiarare il diritto del sig.
nei confronti della NU , alla restituzione Parte_1 ON
della somma di €. 22.500,00, pari alla metà del ricavato dalla vendita dell'immobile sottoposto
a regime di contitolarità, per i motivi su illustrati;
pagina 3 di 6 II. Per l'effetto, condannare la NU a pagare, in favore dell'attore ON
, la somma di €. 22.500,00, come sopra specificata, oltre interessi Parte_1
legali dal'atto di vendita del 28/5/2012 al soddisfo”.
La NU si costituiva tardivamente in giudizio l'11 marzo 2025.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione della NU di nullità della notificazione della citazione ex art. 140 c.p.c. sull'asserito presupposto che la residenza anagrafica sarebbe stata diversa dal domicilio effettivo, noto anche al Al riguardo, si osserva che in realtà la Pt_1
notifica de qua si è regolarmente perfezionata il 2 giugno 2022 ai sensi non dell'art. 143 cpc
(richiamato più volte dalla NU), ma dell'art. 140 cpc presso il luogo in cui la NU aveva la propria residenza (Catania, via Vittorio Emanuele II n. 66) per come emerge dal certificato rilasciato dal Comune di Milano in data 26 aprile 2022 ed allegato in atti. Si osserva che non vi è alcuna prova che la NU avesse un diverso domicilio effettivo;
del resto la stessa neppure ha specificato ove si trovasse tale domicilio, considerato in particolare che nella comparsa di costituzione ha dedotto che nel 2022 era legata sentimentalmente al calciatore della
ES AN RI, con cui avrebbe vissuto “da quelle parti”; anche in considerazione di ciò l'attore non avrebbe potuto mai conoscere quale fosse stato l'asserito domicilio effettivo della NU.
Si aggiunge poi che la notifica dell'atto di citazione è stata effettuata dall'ufficiale giudiziario competente il quale, recatosi presso la residenza della NU, non potendo eseguire la notifica per assenza della stessa, effettuava gli adempimenti previsti dall'art. 140 cpc, come risulta dal deposito della cartolina (allegata al fascicolo telematico il 30/6/22), debitamente firmata sia dall'ufficiale giudiziario, in partenza, sia dall'addetto al recapito della raccomandata recante l'avviso del deposito con relativa firma e con compiuta giacenza a distanza di 10 giorni.
pagina 4 di 6 Il rigetto della detta eccezione comporta che non possono essere esaminate in quanto tardive né l'eccezione di prescrizione decennale proposta dalla NU (comunque infondata in quanto l'atto di vendita per cui è causa è stato registrato il 13 giugno 2012 e la citazione de qua
è stata notificata il 2 giugno 2022) né la documentazione prodotta e le richieste istruttorie della NU.
Nel merito, le domande attrici vanno accolte in quanto fondate.
Infatti, dalla puntuale produzione documentale dell'attore emerge che le due parti in causa, con il loro matrimonio del 30 aprile 2002, avevano adottato il regime patrimoniale della comunione legale. Pertanto, tra i beni ricaduti nella comunione legale, risultavano anche i suindicati immobili (appartamento con garage), siti ad Aci Castello, frazione Ficarazzi, in via
Giovanni Grasso n. 40, in quanto acquistati con atto notarile del 29 dicembre 2003, malgrado la NU avesse falsamente dichiarato di essere coniugata in regime di separazione dei beni.
Con atto pubblico del 28/05/2012, registrato il 13/6/12, la NU ha alienato i predetti immobili per il prezzo di €. 45.000,00. L'attore non ha esercitato l'azione di cui all'art. 184 c.c., per cui l'atto di vendita del 2012 va considerato valido;
tuttavia, l'attore ha diritto alla restituzione, da parte della NU, della metà del prezzo ricavato dalla unilaterale vendita dell'immobile di cui era comproprietario per metà.
Da ciò consegue che va disposta la condanna della NU al pagamento in favore dell'attore della somma di €. 22.500,00, oltre agli interessi legali dalla domanda (con cui è venuto la prima messa in mora) al soddisfo.
In virtù del principio della soccombenza la NU va condannata al pagamento in favore di parte attrice delle spese processuali nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 7183/22, così statuisce:
1) condanna la NU al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 22.500,00 con gli interessi legali dalla domanda al soddisfo;
2) condanna la NU al rimborso, in favore dell'attore, delle spese processuali che liquida in euro 290,00 per spese vive e euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge, al rimborso forfetario ex L. prof. for..
Così deciso il 13 luglio 2025
Il giudice
Salvatore Barberi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO SALVATORE BARBERI ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 7183/22 R.G.
promossa da
(C.F: ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...], rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Giuseppe Lanza del foro di Ragusa;
- Attore -
contro nata a [...] il [...] ivi residente in via Vittorio Emanuele ON
n.66, elettivamente domiciliata in Catania, via Alberto Mario n°56, presso lo studio dell'avv.
Lorenzo Pucci, dal quale è rappresentata e difesa per procura in atti;
- Convenuta - pagina 1 di 6 -- -- --
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva posta in decisione il 30 aprile
2025.
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In fatto ed in diritto
Con atto di citazione datato 16 maggio 2022 l'attore esponeva:
“- Che il sig. e la sig.ra contraevano matrimonio concordatario in data Pt_1 CP_1
30/04/2002, celebrato in Acireale, e dalla loro unione nascevano i figli e Persona_1
; Per_1
- Che, con ricorso depositato il 12/2/2008, l'odierno attore chiedeva che il Tribunale di
Catania pronunciasse la separazione personale dalla moglie;
- Che, all'udienza del 21/4/2008, il Presidente del Tribunale autorizzava i coniugi a vivere separati e, con sentenza n. 3115/2011, pubblicata in data 08/09/2011, dichiarava la separazione personale tra le parti;
- Che, infine, veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con sentenza parziale del Tribunale di Vicenza n. 1673/2018, pubblicata il 28/6/18;
- Che, quanto al regime patrimoniale, per come risulta dall'atto di matrimonio che si allega,
i coniugi adottavano, ex art. 159 c.c., il regime di comunione legale;
- Che, tra i beni ricaduti nella comunione legale, risultavano anche i seguenti immobili, siti ad Aci Castello, frazione Ficarazzi, in via Giovanni Grasso n. 40 (catastalmente via San
Gregorio): appartamento ubicato al primo piano sotto strada (in catasto Aci Castello foglio 5,
pagina 2 di 6 p.lla 766 sub. 7); vano garage ubicato al secondo piano seminterrato, sito in via Giovanni
Grasso 38 (in catasto Aci Castello foglio 5, p.lla 766 sub. 17);
- Che, in particolare, i predetti immobili venivano acquistati con atto notarile del 29 dicembre 2003 (notaio di Catania, reg.to al 1132 il 28/1/2004), nel quale Persona_2
la NU falsamente dichiarava di essere coniugata in regime di separazione dei beni;
- Che, pertanto, avvenendo l'acquisto in epoca successiva alla celebrazione del matrimonio,
l'immobile ricadeva, a dispetto di quanto falsamente sostenuto dalla NU, nella comunione legale, e le parti, pertanto, ne divenivano comproprietari, ciascuno per la metà indivisa;
- Che, con atto pubblico 28/05/2012, registrato il 13/6/12, la NU alienava i predetti immobili a tale nata a [...] il [...] (CF ), al Persona_3 C.F._2
prezzo di €. 45.000,00;
- Che l'attore non esercitava, nei confronti del superiore atto dispositivo, l'azione di cui all'art. 184 c.c., sicchè l'atto di vendita del 2012 può considerarsi definitivamente valido;
- Che, tuttavia, il sig. ha diritto alla restituzione, da parte della NU, della Pt_1
metà del prezzo ricavato dalla unilaterale vendita dell'immobile di cui era comproprietario, ossia alla restituzione della somma di €. 22.500,00, oltre interessi legali (ad oggi €. 1.653,22) dalla data di stipula al soddisfo;
”.
Ciò premesso, l'attore chiedeva quanto segue: “I. Accertare e dichiarare il diritto del sig.
nei confronti della NU , alla restituzione Parte_1 ON
della somma di €. 22.500,00, pari alla metà del ricavato dalla vendita dell'immobile sottoposto
a regime di contitolarità, per i motivi su illustrati;
pagina 3 di 6 II. Per l'effetto, condannare la NU a pagare, in favore dell'attore ON
, la somma di €. 22.500,00, come sopra specificata, oltre interessi Parte_1
legali dal'atto di vendita del 28/5/2012 al soddisfo”.
La NU si costituiva tardivamente in giudizio l'11 marzo 2025.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione della NU di nullità della notificazione della citazione ex art. 140 c.p.c. sull'asserito presupposto che la residenza anagrafica sarebbe stata diversa dal domicilio effettivo, noto anche al Al riguardo, si osserva che in realtà la Pt_1
notifica de qua si è regolarmente perfezionata il 2 giugno 2022 ai sensi non dell'art. 143 cpc
(richiamato più volte dalla NU), ma dell'art. 140 cpc presso il luogo in cui la NU aveva la propria residenza (Catania, via Vittorio Emanuele II n. 66) per come emerge dal certificato rilasciato dal Comune di Milano in data 26 aprile 2022 ed allegato in atti. Si osserva che non vi è alcuna prova che la NU avesse un diverso domicilio effettivo;
del resto la stessa neppure ha specificato ove si trovasse tale domicilio, considerato in particolare che nella comparsa di costituzione ha dedotto che nel 2022 era legata sentimentalmente al calciatore della
ES AN RI, con cui avrebbe vissuto “da quelle parti”; anche in considerazione di ciò l'attore non avrebbe potuto mai conoscere quale fosse stato l'asserito domicilio effettivo della NU.
Si aggiunge poi che la notifica dell'atto di citazione è stata effettuata dall'ufficiale giudiziario competente il quale, recatosi presso la residenza della NU, non potendo eseguire la notifica per assenza della stessa, effettuava gli adempimenti previsti dall'art. 140 cpc, come risulta dal deposito della cartolina (allegata al fascicolo telematico il 30/6/22), debitamente firmata sia dall'ufficiale giudiziario, in partenza, sia dall'addetto al recapito della raccomandata recante l'avviso del deposito con relativa firma e con compiuta giacenza a distanza di 10 giorni.
pagina 4 di 6 Il rigetto della detta eccezione comporta che non possono essere esaminate in quanto tardive né l'eccezione di prescrizione decennale proposta dalla NU (comunque infondata in quanto l'atto di vendita per cui è causa è stato registrato il 13 giugno 2012 e la citazione de qua
è stata notificata il 2 giugno 2022) né la documentazione prodotta e le richieste istruttorie della NU.
Nel merito, le domande attrici vanno accolte in quanto fondate.
Infatti, dalla puntuale produzione documentale dell'attore emerge che le due parti in causa, con il loro matrimonio del 30 aprile 2002, avevano adottato il regime patrimoniale della comunione legale. Pertanto, tra i beni ricaduti nella comunione legale, risultavano anche i suindicati immobili (appartamento con garage), siti ad Aci Castello, frazione Ficarazzi, in via
Giovanni Grasso n. 40, in quanto acquistati con atto notarile del 29 dicembre 2003, malgrado la NU avesse falsamente dichiarato di essere coniugata in regime di separazione dei beni.
Con atto pubblico del 28/05/2012, registrato il 13/6/12, la NU ha alienato i predetti immobili per il prezzo di €. 45.000,00. L'attore non ha esercitato l'azione di cui all'art. 184 c.c., per cui l'atto di vendita del 2012 va considerato valido;
tuttavia, l'attore ha diritto alla restituzione, da parte della NU, della metà del prezzo ricavato dalla unilaterale vendita dell'immobile di cui era comproprietario per metà.
Da ciò consegue che va disposta la condanna della NU al pagamento in favore dell'attore della somma di €. 22.500,00, oltre agli interessi legali dalla domanda (con cui è venuto la prima messa in mora) al soddisfo.
In virtù del principio della soccombenza la NU va condannata al pagamento in favore di parte attrice delle spese processuali nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 7183/22, così statuisce:
1) condanna la NU al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 22.500,00 con gli interessi legali dalla domanda al soddisfo;
2) condanna la NU al rimborso, in favore dell'attore, delle spese processuali che liquida in euro 290,00 per spese vive e euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge, al rimborso forfetario ex L. prof. for..
Così deciso il 13 luglio 2025
Il giudice
Salvatore Barberi
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