CA
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 09/12/2025, n. 770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 770 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale Lecce
N. 2365 pronunciata il 12/07/2024
Oggetto: Malattia professionale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente
Dott. Amato Carbone Consigliere
Dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di previdenza obbligatoria, in grado d'appello, iscritta al n. 591/2024
del Ruolo Generale Affari Civili Appelli, promossa
da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giancosimo Zecca, Parte_1
APPELLANTE contro
, in persona del Direttore Regionale pro-tempore per la Puglia, domiciliato in Lecce presso CP_1
l'Ufficio dell'Avvocatura dell' , rappresentato e difeso, giusta procura generale in atti, CP_2 dall'Avv. Maurizio Tafuro,
APPELLATO
All'udienza del 17/10/2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 01.02.2022 esponeva: di aver lavorato dal 29.05.1979 ad Parte_1
oggi eseguendo varie mansioni, tra cui quella di vigilante e coltivatore diretto. Specificava di aver svolto dal 01.01.1981 al 30.04.1990 attività di guardia giurata con le mansioni di guida di autoveicoli in dotazione dell'Istituto di vigilanza, alle cui dipendenze svolgeva attività di guardia giurata, al fine di effettuare le ronde mattutine e notturne di sorveglianza, piantonamento in posizione eretta presso vari istituti di credito con utilizzo di giubbotto antiproiettile del peso pari a
6/8 kg. Precisava, inoltre, di avere svolto, dall'01.02.2003 sino all'epoca del ricorso, attività di coltivatore diretto provvedendo alla preparazione del terreno per la coltivazione, all'aratura
1 mediante utilizzo di motozappatrice, alla semina e messa in dimora di piantine con l'utilizzo manuale di paletto, spargimento concimi e fertilizzanti con l'ausilio di pompe irroratrici a spalla del peso di 20 kg. In conseguenza di tali attività aveva contratto la “spondilodiscoartrosi del tratto lombare con ernia discale lombare e radicolopatia degli arti inferiori“, patologie di cui aveva chiesto all' il riconoscimento quali malattie professionali con domanda del 29.06.2021, CP_1
respinta con diniego del 12.10.2021 confermato in sede di visita collegiale. In conseguenza di tanto aveva adito il Giudice del Lavoro chiedendo il riconoscimento quale malattia professionale delle patologie sopra indicate e la condanna dell' al pagamento delle prestazioni dovute a tale CP_1
titolo tenendo conto di una percentuale di inabilità del 17%, o di quella, maggiore o minore, risultante all'esito di disponenda consulenza tecnica d'ufficio, oltre accessori di legge ed oltre spese e competenze di lite.
L' , costituitosi in giudizio, eccepiva l'insussistenza del nesso eziologico tra l'attività CP_1
lavorativa espletata e le patologie denunciate e chiedeva il rigetto del ricorso.
L'adito Giudice, istruita la causa con prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio, rigettava la domanda del ricorrente aderendo alle conclusioni del Consulente, il quale aveva affermato che mancasse una chiara evidenza di ernia discale, che è l'unica patologia contemplata nella vigente
Tabella delle malattie Professionali di cui al D.M. 09.04.2008, aggiungendo che le patologie denunciate non fossero eziologicamente collegate alle attività lavorative espletate dall'istante.
Avverso tale sentenza proponeva appello censurandola nella parte in cui il Parte_1
Tribunale, aderendo alla relazione peritale, non aveva tenuto conto della peculiarità dell'attività lavorativa espletata, che aveva comportato la movimentazione manuale di carichi con sovraccarico biomeccanico, e non aveva tenuto presente che le malattie da lui contratte rientravano tra le patologie tabellate di cui al DM 09.04.2008 con presunzione legale d'origine professionale, essendo comprese nella Lista 1 ovvero “malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità”. Chiedeva, per conseguenza, la riforma della sentenza di I grado, reiterando, previo rinnovo della CTU, le conclusioni svolte nel ricorso introduttivo del giudizio, oltre alla condanna al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di causa.
Nel presente grado di giudizio si costituiva l' contestando che le malattie contratte CP_1
rientrassero fra quelle tabellate con presunzione legale d'origine, ritenendo, invece, che fossero da considerarsi come “non tabellate”, con la conseguenza che l'appellante avrebbe dovuto fornire la prova della sussistenza del rischio occupazionale che, invece, era mancata. Concludeva chiedendo che, disattendendo il gravame, venisse rigettato il ricorso.
2 Disposta ed espletata nuova CTU, all'udienza del 17/10/2025, sulle conclusioni delle parti che si riportavano ai rispettivi scritti difensivi, la causa veniva decisa come da dispositivo in pari data depositato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come riportato in sede di svolgimento del processo, ha lamentato l'erroneità della Parte_1
pronuncia oggetto di gravame per avere rigettato la domanda sulla base di una consulenza tecnica d'ufficio che non aveva adeguatamente valutato le mansioni svolte dall'appellante e l'incidenza dei rischi lavorativi sul rachide lombare.
Sulla base delle deduzioni contenute nell'atto introduttivo del presente grado di giudizio, questa
Corte ha ritenuto indispensabile procedere a nuova CTU, che ha disposto con apposita ordinanza all'udienza del 19.02.2025, incaricando uno specialista di Ortopedia e Traumatologia di accertare l'esistenza delle denunciate infermità e se le stesse siano state causate dall'attività lavorativa prestata dall'interessato; in caso affermativo di determinare il grado di riduzione permanente della capacità lavorativa dell'assicurato, fissandone la decorrenza.
Dall'elaborato peritale, depositato in data 03/06/2025, risulta che il Consulente incaricato, per l'espletamento del proprio compito, ha disaminato la documentazione presente nel fascicolo di causa ed ha eseguito la valutazione clinico-anamnestica dello . Pt_1
Il Consulente ha messo in evidenza che dalla documentazione sanitaria agli atti e dalla valutazione clinica non risulta che le malattie da cui l'appellante è affetto, ovvero “Spondilodiscopatie del tratto lombare” e “Ernia discale lombare”, per le quali aveva prodotto istanza amministrativa, presentino l'incisività patologica denunciata né che le stesse siano di origine professionale.
Per quanto riguarda la valutazione della “spondilodiscopatia del tratto lombare”, dalla risonanza magnetica effettuata in data 17.06.2021 risulta unicamente una rettilineizzazione della lordosi lombare ed una discopatia lombare interessante solo il disco L5-S1 in forma lieve-moderata.
Dalla seconda indagine di risonanza magnetica, eseguita in data 13.03.2024, emerge poi la presenza di una artrosi somatica lombare di grado maggiore rispetto al 2021, ma trattasi di una patologia spondilodiscopatica lombare definibile di grado medio, adeguata, in quanto tale, all'età anagrafica del ricorrente, di anni 64 all'epoca di tale indagine. Quanto sin qui riportato, rilevato, come detto, dai referti radiologici, unito all'esame clinico condotto sul periziando, ha portato il Consulente ad escludere la presenza di una malattia spondilodiscopatica del tratto lombare ad etiopatogenesi lavorativa-professionale nello Scardia.
Per quanto attiene, poi, alla patologia “Ernia discale lombare”, il Consulente ha osservato che l'esame clinico-obiettivo condotto sul ricorrente non ha evidenziato alcuna presenza di radicolopatia da ernia discale in atto, circostanza che esclude che il ricorrente sia affetto dalla
3 patologia-malattia da ernia discale lombare ad etiopatogenesi professionale lavorativa.
Il CTU, pertanto, ha concluso ritenendo non presenti alcuna delle due malattie Parte_1
professionali denunciate.
Questa Corte non può che condividere le conclusioni cui è pervenuto il CTU, logiche e coerenti con la storia clinica osservata in rapporto a quella lavorativa, con la documentazione versata in atti e con le investigazioni compiute dal Sanitario incaricato anche in considerazione della replica puntuale alle osservazioni di parte appellante, all'esito delle quali ha confermato le conclusioni rassegnate nella bozza di relazione inviata alle parti in causa.
L'appello va, pertanto, respinto con integrale conferma della sentenza di primo grado.
Le spese di lite del presente grado di giudizio vengono dichiarate irripetibili stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. presente in atti. Le spese di CTU restano definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Lecce, Sezione Lavoro, visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 03/09/2024 da Pt_1
nei confronti dell' avverso la sentenza del 12/07/2024 n. 2365 del Tribunale di
[...] CP_1
Lecce, così provvede:
RIGETTA l'appello
Dichiara le spese del presente grado irripetibili.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del DPR n. 115/2002, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 17/10/2025
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Dott.ssa Caterina Mainolfi
4
N. 2365 pronunciata il 12/07/2024
Oggetto: Malattia professionale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente
Dott. Amato Carbone Consigliere
Dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di previdenza obbligatoria, in grado d'appello, iscritta al n. 591/2024
del Ruolo Generale Affari Civili Appelli, promossa
da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giancosimo Zecca, Parte_1
APPELLANTE contro
, in persona del Direttore Regionale pro-tempore per la Puglia, domiciliato in Lecce presso CP_1
l'Ufficio dell'Avvocatura dell' , rappresentato e difeso, giusta procura generale in atti, CP_2 dall'Avv. Maurizio Tafuro,
APPELLATO
All'udienza del 17/10/2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 01.02.2022 esponeva: di aver lavorato dal 29.05.1979 ad Parte_1
oggi eseguendo varie mansioni, tra cui quella di vigilante e coltivatore diretto. Specificava di aver svolto dal 01.01.1981 al 30.04.1990 attività di guardia giurata con le mansioni di guida di autoveicoli in dotazione dell'Istituto di vigilanza, alle cui dipendenze svolgeva attività di guardia giurata, al fine di effettuare le ronde mattutine e notturne di sorveglianza, piantonamento in posizione eretta presso vari istituti di credito con utilizzo di giubbotto antiproiettile del peso pari a
6/8 kg. Precisava, inoltre, di avere svolto, dall'01.02.2003 sino all'epoca del ricorso, attività di coltivatore diretto provvedendo alla preparazione del terreno per la coltivazione, all'aratura
1 mediante utilizzo di motozappatrice, alla semina e messa in dimora di piantine con l'utilizzo manuale di paletto, spargimento concimi e fertilizzanti con l'ausilio di pompe irroratrici a spalla del peso di 20 kg. In conseguenza di tali attività aveva contratto la “spondilodiscoartrosi del tratto lombare con ernia discale lombare e radicolopatia degli arti inferiori“, patologie di cui aveva chiesto all' il riconoscimento quali malattie professionali con domanda del 29.06.2021, CP_1
respinta con diniego del 12.10.2021 confermato in sede di visita collegiale. In conseguenza di tanto aveva adito il Giudice del Lavoro chiedendo il riconoscimento quale malattia professionale delle patologie sopra indicate e la condanna dell' al pagamento delle prestazioni dovute a tale CP_1
titolo tenendo conto di una percentuale di inabilità del 17%, o di quella, maggiore o minore, risultante all'esito di disponenda consulenza tecnica d'ufficio, oltre accessori di legge ed oltre spese e competenze di lite.
L' , costituitosi in giudizio, eccepiva l'insussistenza del nesso eziologico tra l'attività CP_1
lavorativa espletata e le patologie denunciate e chiedeva il rigetto del ricorso.
L'adito Giudice, istruita la causa con prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio, rigettava la domanda del ricorrente aderendo alle conclusioni del Consulente, il quale aveva affermato che mancasse una chiara evidenza di ernia discale, che è l'unica patologia contemplata nella vigente
Tabella delle malattie Professionali di cui al D.M. 09.04.2008, aggiungendo che le patologie denunciate non fossero eziologicamente collegate alle attività lavorative espletate dall'istante.
Avverso tale sentenza proponeva appello censurandola nella parte in cui il Parte_1
Tribunale, aderendo alla relazione peritale, non aveva tenuto conto della peculiarità dell'attività lavorativa espletata, che aveva comportato la movimentazione manuale di carichi con sovraccarico biomeccanico, e non aveva tenuto presente che le malattie da lui contratte rientravano tra le patologie tabellate di cui al DM 09.04.2008 con presunzione legale d'origine professionale, essendo comprese nella Lista 1 ovvero “malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità”. Chiedeva, per conseguenza, la riforma della sentenza di I grado, reiterando, previo rinnovo della CTU, le conclusioni svolte nel ricorso introduttivo del giudizio, oltre alla condanna al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di causa.
Nel presente grado di giudizio si costituiva l' contestando che le malattie contratte CP_1
rientrassero fra quelle tabellate con presunzione legale d'origine, ritenendo, invece, che fossero da considerarsi come “non tabellate”, con la conseguenza che l'appellante avrebbe dovuto fornire la prova della sussistenza del rischio occupazionale che, invece, era mancata. Concludeva chiedendo che, disattendendo il gravame, venisse rigettato il ricorso.
2 Disposta ed espletata nuova CTU, all'udienza del 17/10/2025, sulle conclusioni delle parti che si riportavano ai rispettivi scritti difensivi, la causa veniva decisa come da dispositivo in pari data depositato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come riportato in sede di svolgimento del processo, ha lamentato l'erroneità della Parte_1
pronuncia oggetto di gravame per avere rigettato la domanda sulla base di una consulenza tecnica d'ufficio che non aveva adeguatamente valutato le mansioni svolte dall'appellante e l'incidenza dei rischi lavorativi sul rachide lombare.
Sulla base delle deduzioni contenute nell'atto introduttivo del presente grado di giudizio, questa
Corte ha ritenuto indispensabile procedere a nuova CTU, che ha disposto con apposita ordinanza all'udienza del 19.02.2025, incaricando uno specialista di Ortopedia e Traumatologia di accertare l'esistenza delle denunciate infermità e se le stesse siano state causate dall'attività lavorativa prestata dall'interessato; in caso affermativo di determinare il grado di riduzione permanente della capacità lavorativa dell'assicurato, fissandone la decorrenza.
Dall'elaborato peritale, depositato in data 03/06/2025, risulta che il Consulente incaricato, per l'espletamento del proprio compito, ha disaminato la documentazione presente nel fascicolo di causa ed ha eseguito la valutazione clinico-anamnestica dello . Pt_1
Il Consulente ha messo in evidenza che dalla documentazione sanitaria agli atti e dalla valutazione clinica non risulta che le malattie da cui l'appellante è affetto, ovvero “Spondilodiscopatie del tratto lombare” e “Ernia discale lombare”, per le quali aveva prodotto istanza amministrativa, presentino l'incisività patologica denunciata né che le stesse siano di origine professionale.
Per quanto riguarda la valutazione della “spondilodiscopatia del tratto lombare”, dalla risonanza magnetica effettuata in data 17.06.2021 risulta unicamente una rettilineizzazione della lordosi lombare ed una discopatia lombare interessante solo il disco L5-S1 in forma lieve-moderata.
Dalla seconda indagine di risonanza magnetica, eseguita in data 13.03.2024, emerge poi la presenza di una artrosi somatica lombare di grado maggiore rispetto al 2021, ma trattasi di una patologia spondilodiscopatica lombare definibile di grado medio, adeguata, in quanto tale, all'età anagrafica del ricorrente, di anni 64 all'epoca di tale indagine. Quanto sin qui riportato, rilevato, come detto, dai referti radiologici, unito all'esame clinico condotto sul periziando, ha portato il Consulente ad escludere la presenza di una malattia spondilodiscopatica del tratto lombare ad etiopatogenesi lavorativa-professionale nello Scardia.
Per quanto attiene, poi, alla patologia “Ernia discale lombare”, il Consulente ha osservato che l'esame clinico-obiettivo condotto sul ricorrente non ha evidenziato alcuna presenza di radicolopatia da ernia discale in atto, circostanza che esclude che il ricorrente sia affetto dalla
3 patologia-malattia da ernia discale lombare ad etiopatogenesi professionale lavorativa.
Il CTU, pertanto, ha concluso ritenendo non presenti alcuna delle due malattie Parte_1
professionali denunciate.
Questa Corte non può che condividere le conclusioni cui è pervenuto il CTU, logiche e coerenti con la storia clinica osservata in rapporto a quella lavorativa, con la documentazione versata in atti e con le investigazioni compiute dal Sanitario incaricato anche in considerazione della replica puntuale alle osservazioni di parte appellante, all'esito delle quali ha confermato le conclusioni rassegnate nella bozza di relazione inviata alle parti in causa.
L'appello va, pertanto, respinto con integrale conferma della sentenza di primo grado.
Le spese di lite del presente grado di giudizio vengono dichiarate irripetibili stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. presente in atti. Le spese di CTU restano definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Lecce, Sezione Lavoro, visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 03/09/2024 da Pt_1
nei confronti dell' avverso la sentenza del 12/07/2024 n. 2365 del Tribunale di
[...] CP_1
Lecce, così provvede:
RIGETTA l'appello
Dichiara le spese del presente grado irripetibili.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del DPR n. 115/2002, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 17/10/2025
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Dott.ssa Caterina Mainolfi
4