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Decreto 17 aprile 2025
Decreto 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, decreto 17/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 139/2025 V.G.
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione per i Minorenni, nella seguente composizione:
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente Relatrice
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliera
Dott.ssa Raffaella Marzocca Consigliera
Dott.ssa Michela De Bassi Componente Privata
Dott. Gian Antonio Dei Tos Componente Privato
Nel procedimento promosso con ricorso depositato il 24.03.2025
DA
(C.F. ), con il proc.dom. avv. MERLO Parte_1 C.F._1
FEDERICA ) C.F._2
Reclamante
con l'intervento del PROCURATORE GENERALE
Oggetto: Altri procedimenti - reclamo avverso il provvedimento emesso in data 21-23.02.2025 n.
cronol. 967/2025 - proc. n. 10000237/2023 R.G del Tribunale per i Minorenni di Venezia
ha pronunciato il seguente
DECRETO
1-Con provvedimento emesso in data 21-23.02.2025 n. cronol. 967/2025 - proc. n.
10000237/2023 R.G., il Tribunale per i Minorenni di Venezia rigettava l'istanza di autorizzazione alla permanenza nel territorio dello Stato ex art. 31 D.Lgs 286/98 presentata da Parte_1
nato in [...] il [...], padre di , nato a [...] il [...], in
[...] Persona_1
quanto il ricorrente non aveva dedotto, in modo puntuale e specifico, la presenza dei gravi motivi e del pregiudizio certo, attuale o futuro, che l'espatrio del padre avrebbe potuto procurare al figlio minore;
non si occupava direttamente del minore, che aveva vissuto prevalentemente con la madre e non aveva ancora compiuto 4 anni e quindi non si era inserito nell'ambiente sociale italiano.
2-Avverso tale provvedimento da ha proposto reclamo depositato in data Parte_1
24.03.2025, basato sui seguenti motivi:
2.1- nullità del decreto per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, omesso aggiornamento. Se
posta in essere la doverosa attività istruttoria sarebbe emerso un legame tuttora molto forte tra padre e figli, che si esplica a livello esperienziale con presenza quotidiana e condivisione tra i coniugi nella gestione dei bambini. Stante il solido legame padre-figlio (rectius, figli), si determinerebbe un grave pregiudizio in danno del piccolo nonché della minore Per_2 ER
(figlia della compagna) laddove il reclamante venisse allontanato dal territorio italiano, tanto più
in quanto l vive separato dai figli per mere contingenze abitative e che questi ultimi stanno Pt_1
saggiando da quasi tre anni le ripercussioni di tale allontanamento, mentre il permesso di soggiorno agevolerebbe l'unità familiare, atteso che il possesso di un titolo di soggiorno è
elemento determinante il reperimento stesso di un'idonea abitazione.
2- nullità del decreto per difetto di motivazione in punto di bilanciamento degli interessi. La
mancanza di chiarezza della portata precettiva del decreto oggetto di gravame rende di difficile pagina 2 di 7 comprensione l'iter logico-giuridico alla base della decisione. L'odierno reclamante ha agito al fine di scongiurare un pregiudizio ai propri figli temendo di non potersi regolarizzare altrimenti
(es: permesso per motivi familiari) in ragione della pendenza di un procedimento penale a suo carico.
Il Giudice di prime cure non ha considerato il possibile pregiudizio altresì per la sorella del piccolo , per la quale il reclamante rappresenta figura genitoriale a tutti gli effetti. Per_1
3-Il Procuratore Generale ha espresso parere contrario all'accoglimento del reclamo “apparendo
del tutto condivisibili le argomentazioni spese nel provvedimento impugnato, che correttamente
non ha ravvisato la sussistenza dei presupposti legittimanti l'adozione della autorizzazione in
deroga di cui all'art. 31 co,. 3 TUI. Né il reclamo evidenzia elementi dai quali trarre l'erroneità
degli assunti del giudice di prime cure, limitandosi ad una riproposizione della medesima
istanza, senza addurre alcun dato suscettibile di verifica circa il ruolo del padre nella gestione
della quotidianità, anche sotto il profilo economico, o altre situazioni peculiari connotate dalla
gravità e contingenza richieste dalla norma, la cui ricorrenza possa indurre ad ipotizzare, in
caso di espulsione del reclamante, un grave pregiudizio per l'equilibrio psico-fisico del figlio
minore, soprattutto in considerazione della tenerissima età - ciò che ne esclude il radicamento
nell'ambiente sociale italiano;
a nulla rileva, pertanto, l'assunto difensivo secondo cui
l'autorizzazione a rimanere nel territorio dello Stato garantirebbe al minore in via generale
l'esigenza a mantenere rapporti continuativi con entrambi i genitori, giacchè alle situazioni
connotate da normalità e stabilità – diversamente da quelle connotate dai “gravi motivi” di cui
all'art. 31 - forniscono risposta ben altre previsioni normative, come più volte ribadito anche dai
più recenti arresti giurisprudenziali”.
pagina 3 di 7 4-All'esito dell'udienza dell'11 aprile 2025 il procedimento è stato riservato dal collegio per l'adozione del provvedimento sulle richieste formulate.
* * * * * *
5-Il reclamo non merita accoglimento.
Va rammentato che secondo l'orientamento della Suprema Corte “la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista dall'art. 31 cit., non richiede necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto,
percepibile ed obiettivamente grave che in considerazione dell'età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psicofisico, deriva o deriverà certamente al minore dall'allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui è
cresciuto” (Cass. Sez. U. n.21799 del 25/10/2010).
Quindi, “i gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico ex art. 31, comma 3, cit., sono rappresentati da situazioni oggettivamente gravi comportanti una seria compromissione dell'equilibrio psicofisico del minore, non altrimenti evitabile se non attraverso il rilascio della predetta misura autorizzativa” (Cass. n. 355 del 10/01/2023).
6-Ciò premesso, nella specie non si ravvisano ragioni per accogliere il reclamo.
Non risulta, invero, indicato in modo specifico il grave pregiudizio che subirebbe la minore,
essendo solo evidenziato, in termini generici e astratti, senza alcun riferimento a un concreto e apprezzabile pregiudizio, il “grave pregiudizio arrecato al minore (ai minori) in caso di
allontanamento della figura paterna ed anche all'altro genitore che si vedrebbe privato di un
sostegno fondamentale nella gestione dei figli”, considerata altresì la presenza della minore ER
figlia della compagna.
pagina 4 di 7 Viene più volte sottolineato il legame affettivo tra padre e figlio e il fatto che il padre si occupa del minore.
Tanto non risulta dalla relazione dei Servizi sociali. In primo luogo dalla relazione emerge che sia solitamente la madre che porta il figlio e lo ritira da scuola e che si occupa per lo più dello stesso,
mentre la presenza del padre è residuale. Anche il forte attaccamento al padre non risulta da detta relazione, tanto che nel corso dell'incontro con i servizi sociali il bambino è stato per la maggior parte del tempo in braccio alla madre, rapportandosi con il padre in minima misura.
D'altro canto il reclamante non coabita con la compagna e il figlio, ma vive presso amici, mentre la compagna e i due figli ( è figlia di primo letto della compagna) sono ospiti presso la struttura di ER
emergenza abitativa Tempio Votivo. Dunque si tratta di nucleo che già da tempo non condivide la quotidianità ed in effetti il figlio riconosce nella madre la sua figura di riferimento.
Ancora è la madre che rappresenta il sostegno economico della famiglia, avendo ella un'occupazione lavorativa dalla quale derivano le risorse per far fronte alle esigenze della stessa e dei figli, mentre il reclamante è disoccupato e non risulta abbia svolto in Italia lavoro alcuno.
In tale quadro – che non necessita di approfondimenti istruttori, tanto più in carenza di specifiche allegazioni - correttamente il Tribunale per i Minorenni non ha ravvisato i presupposti di cui all'art. 31 citato.
L'atto di reclamo richiama molte pronunce giurisprudenziali, ma non le contestualizza rispetto alla specifica posizione del reclamante, che, si ripete, nulla ha allegato di concreto con riferimento all'interesse della minore.
7-Anche il richiamo all'unità familiare, tenuto conto di quanto sopra esposto, non ha consistenza se si considera che “la norma in esame non si presta ad essere intesa come generica tutela del diritto alla coesione familiare del minore e dei suoi genitori, interpretazione che, proprio come affermato dalle Sezioni Unite con la pronuncia sopra citata, avrebbe l'effetto di superare e porre pagina 5 di 7 nel nulla la disciplina del ricongiungimento familiare «tutte le volte in cui per effetto
dell'espulsione del genitore irregolare si realizzi la rottura dell'unità familiare comprendente un
minore, muovendo dal presupposto che quest'ultima comporti per lui sempre e comunque un
danno psichico»: ne conseguirebbe l'applicazione automatica dell'autorizzazione de qua, in tal modo trasformata da eccezione a regola” (cfr. Cass. n.9391 del 16/4/2018).
Pertanto, “alla stregua di tali principi,…le situazioni che possono integrare i "gravi motivi" di cui al citato art. 31 non si prestano ad essere catalogate o standardizzate, di guisa che incombe sul richiedente l'autorizzazione l'onere di allegazione della specifica situazione di grave pregiudizio che potrebbe derivare al minore dall'allontanamento del genitore (Cass. n.9391 del 16/4/2018 e
Cass, n.26710 del 10/11/2017), non essendo però in ogni caso sufficiente la mera indicazione del pericolo di disgregazione familiare, della necessità di entrambe le figure genitoriali, o l'allegazione di un disagio in caso di rimpatrio insieme ai genitori o a causa dell'allontanamento di un genitore” (Cass. n. 4197 del 21/02/2018).
8-Va altresì rilevato che nulla ha dedotto il reclamante per contrastare l'affermazione del primo giudice circa l'assenza di radicamento del minore, di appena quattro anni e del quale neppure sono state dedotte – in concreto - particolari frequentazioni amicali e sociali la cui interruzione potrebbe incidere sulla sua crescita psico-fisica. Pare ben potersi affermare che, data la tenera età
della minore, egli trascorra la propria quotidianità in ambito familiare. In ogni caso il punto fermo per il minore è la madre, che è titolare di permesso di soggiorno per motivi di lavoro ed effettivamente lavora, unica ad occuparsi del mantenimento dei figli. Dunque il minore in Italia
comunque mantiene il suo riferimento familiare.
9- Quanto poi al bilanciamento di interessi invocato dal reclamante, nella situazione su descritta,
occorre considerare il grave reato (“associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti”)
pagina 6 di 7 per il quale il reclamante in data 27.7.2021 è stato sottoposto alla misura custodiale in carcere e sebbene non sia intervenuta sentenza di condanna, comunque è un dato che va apprezzato, tanto più in quanto il reclamante neppure ha accennato a come si procuri da vivere.
10-Da ultimo va rilevato che ai fini del procedimento non può essere invocato il preteso legame con figlia altrui (della compagna).
11-Tutto ciò posto, emergono insussistenti i presupposti per concedere la chiesta autorizzazione.
Essendo l'unico contradditore il P.M, non si provvede sulle spese processuali.
P.Q.M.
Visti gli artt. 31 D.L.vo 286/98 e 38 disp. att. c.c.,
1-rigetta il reclamo;
per le spese processuali. Per_4
Venezia, 11 aprile 2025
La Presidente Estensora
Dott.ssa Rita Rigoni
pagina 7 di 7