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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 06/11/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Elvira Bellantoni Presidente
Dott. Mario Miele Giudice
Dott.ssa Marianna Frangiosa Giudice rel.
a seguito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 465 del Ruolo Generale V.G. dell'anno 2025, avente ad oggetto: Modifica delle condizioni di separazione – ricorso congiunto vertente tra nato a [...] il [...] e residente in Parte_1
Roccagloriosa (SA) alla Contrada Macchia n.2 c.f. , e C.F._1
nata a San Felice a [...] il [...] C.F. Controparte_1
residente in [...] Contradata Macchia n.2; C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Raffaele Mario VAVALA' ed el.te dom.ti nel suo studio in ROMA C.ne Clodia n.36 giusta procura in atti;
ricorrenti
NONCHE'
PM in sede presso il Tribunale di Vallo della Lucania;
interventore ex lege
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 26.08.2025 gli odierni ricorrenti i signori
[...]
e adivano l'intestato Tribunale esponendo Parte_1 Controparte_1 in punto di fatto: che con ricorso congiunto iscritto al nr. R.G. 1187/2019 i coniugi si separavano consensualmente, come da decreto di omologa versato in atti;
che quanto alle statuizioni accessorie, la signora si obbligava alla CP_1 corresponsione in favore del marito, all'epoca disoccupato, della somma di €.
750,00, con ordine all'INPS di effettuare direttamente la trattenuta in favore del sig. ; che le condizioni che avevano determinato l'assunzione del Parte_1 suddetto obbligo a carico della signora sono allo stato profondamente CP_1 mutate , essendo attualmente il sig. percettore non solo di pensione Parte_1 ma anche percettore di redditi da lavoro autonomo come da documentazione versata unitamente al ricorso. Tanto premesso, e ritenuti sussistenti i presupposti per la modifica di quanto concordato in sede di separazione, chiedevano congiuntamente a parziale modifica delle statuizioni assunte, la revoca definitiva dell'obbligo di versamento dell'assegno mensile di mantenimento disposto a carico della signora in favore del marito. Controparte_1
Veniva, quindi, acquisito il parere del PM in sede e all'esito la causa trattenuta in decisione.
Ciò premesso in punto di fatto deve darsi preliminarmente atto che ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c., applicabile alla fattispecie in esame, “in caso di domanda congiunta di modifica delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e ai contributi economici in favore di questi o delle parti, il presidente designa il relatore che, acquisito il parere del pubblico ministero, riferisce in camera di consiglio. Il giudice dispone la comparizione personale delle parti quando queste ne fanno richiesta congiunta o sono necessari chiarimenti in merito alle nuove condizioni proposte”.
Ritenuti non necessari chiarimenti e in assenza di richiesta congiunta, il Collegio, sentito il relatore, ritiene recepibile in questa sede la richiesta di modifica avanzata dalle parti non contrastando l'intervenuto accordo con nessuna norma imperativa ed essendo, tra l'altro, il contributo al mantenimento del coniuge pacificamente rinunciabile dallo stesso. Tenuto conto della natura del presente giudizio sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese.
p.q.m.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei signori e : Parte_1 Controparte_1
Accoglie il ricorso e per l'effetto, a parziale modifica delle condizioni di cui alla separazione consensuale (R.G. 1187/2019 omologata con decreto del 31.10.2019 nr. 9420/2019), revoca l'obbligo della signora di Controparte_1 mantenimento in favore del sig. ; Parte_1
Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso, in Vallo della Lucania, 5.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Marianna Frangiosa Dr.ssa Elvira Bellantoni