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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 14/12/2025, n. 2805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2805 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
3661/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marianna Lopiano Presidente dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice rel. dott.ssa Giovanna Di Meo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3661/2024 R.G., avente ad oggetto modifica delle condizioni di separazione, e vertente
TRA
nato a [...] il [...] – C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Napoli alla via Santa Lucia n. C.F._1
107, presso lo studio dell'Avv. Giancarlo Borrelli, dal quale è rappresentato e difeso in forza di procura in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
E
nata a [...] il [...] – C.F. , e CP_1 C.F._2
nato a [...] il [...] – C.F. Controparte_2
, entrambi elettivamente domiciliati in Torre del Greco alla C.F._3
Via Roma n. 62, presso lo studio dell'Avv. Franco Maglione, dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTI
CONCLUSIONI
1 All'udienza del 16.09.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti si sono riportate all'accordo dalle stesse raggiunto e, in particolare, hanno chiesto di modificare le condizioni della separazione pronunciata con sentenza n. 295/2020 del Tribunale di Torre Annunziata, nel seguente modo: ”
1. revocare l'obbligo a carico del sig. di versare Parte_1 il contributo al mantenimento di euro 200,00 in favore del figlio CP_2
nato a [...] il [...], essendo quest'ultimo divenuto
[...] economicamente autosufficiente, dichiarando non più dovuta detta somma;
2. per
l'effetto, revocare l'ordine di pagamento da parte dell' Controparte_3
, quale terzo obbligato del , della somma di euro
[...] Parte_1
200,00, in favore di fermo restando che i versamenti già Controparte_2 effettuati dall'INPS fino alla data di pubblicazione della sentenza non saranno ripetibili da 3. compensare tra le parti spese e competenze di Parte_1 giudizio.”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 07.08.2024, ha chiesto la Parte_1 modifica delle condizioni di separazione stabilite con sentenza n. 295/2020 resa in data 06.02.2020 da questo Tribunale.
Il ricorrente deduceva, preliminarmente, che in data 09.11.1985 aveva contratto matrimonio concordatario in Torre del Greco con e che CP_1 dalla suddetta unione erano nati cinque figli: , in data 10.10.1984; Per_1
Per_ Lucia, in data 24.05.1989; , in data 16.08.1995; in data CP_2
12.09.1998; , in data 03.11.2001; che il Tribunale di Torre Per_3
Annunziata con la sentenza n. 295/2020 su citata, aveva pronunciato la separazione dei coniugi, ponendo l'obbligo in capo al di Parte_1 corrispondere alla la somma complessiva di euro 800,00 a titolo di CP_1
Per_ contributo al mantenimento suo e dei figli , ed , CP_2 Per_3 maggiorenni ma non economicamente autosufficienti;
che nelle more, poi, il
Tribunale di Torre Annunziata aveva modificato il provvedimento, revocando Per_ l'obbligo di pagamento dell'assegno di mantenimento in favore del figlio , divenuto economicamente autosufficiente.
Tanto premesso il ricorrente deduceva che anche il figlio aveva CP_2 iniziato a svolgere un'attività lavorativa stagionale di marittimo, divenendo
2 economicamente autosufficiente;
che infatti, nell'anno 2023 era stato CP_2 dipendente della “Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A.” ed aveva percepito un reddito di euro 4.628,86; nell'anno 2022 aveva percepito un reddito di euro
3.760,66; nell'anno 2021 aveva percepito un reddito di euro 2.591,52; nell'anno 2020 aveva percepito un reddito di euro 4.236,15 e nell'anno 2019 aveva percepito un reddito di euro 11.327,85, oltre alle indennità di disoccupazione ovvero quelle erogate dalla Cassa Marittima.
Ciò posto, chiedeva che le condizioni della separazione Parte_1 fossero modificate, nel senso di revocare, a far tempo dalla data di deposito del ricorso, l'assegno di euro 200,00 posto a suo carico in favore della quale CP_1 concorso per il mantenimento del figlio (nato il [...]), in CP_2 quanto divenuto economicamente autonomo e per effetto chiedeva di ordinare all' , quale terzo obbligato, di continuare Controparte_3
a provvedere al pagamento, in favore soltanto della figlia Persona_4
(maggiorenne ma non economicamente autosufficiente), della somma di euro
200,00 a titolo di contributo al suo mantenimento, con vittoria di spese di lite con attribuzione al difensore antistatario.
Si costituiva in giudizio unitamente al figlio maggiorenne CP_1
i quali non si opponevano alla domanda di revoca Controparte_2 dell'assegno di mantenimento per il figlio avanzata dal ricorrente, CP_2 deducendo che le parti avevano deciso di transigere la presente lite giudiziaria ai patti e condizioni di cui al documento, sottoscritto digitalmente da entrambi i procuratori costituiti, ed allegato alla comparsa di costituzione depositata in data 06.12.2024.
In particolare la rappresentava che il sig. , in CP_1 Parte_1 considerazione di quanto disposto dal Tribunale di Torre Annunziata con sentenza 295/2020, nonché con successiva ordinanza del 12 maggio 2023
(RGN 113/2023), le corrispondeva la somma di euro 600,00, di cui 200,00 quale contributo al mantenimento della coniuge, ed euro 400,00 quale contributo al mantenimento in favore dei figli, e;
che la CP_2 Per_3 somma di euro 400,00 (quale contributo al mantenimento dei figli) le veniva corrisposta dall'INPS quale debitore del sig. ; di essere d'accordo Parte_1 sulla revoca del contributo per il mantenimento del figlio ma che tra i CP_2 patti vi è anche quello secondo cui sino a quando l'I.N.P.S. verserà la quota per
3 il sig. , sia pure in costanza del presente procedimento, la Controparte_2 stessa verrà trattenuta dallo stesso e dalla madre sig. in modo CP_1 tale che il sig. all'esito della conclusione, non avrà maturato in Parte_1 nessun modo, ed in nessuna maniera, il diritto ad alcun arretrato e/o ristoro che sia.
All'udienza del 28.01.2025, i difensori si riportavano ai propri atti ed all'accordo raggiunto dalle parti come da nota depositata in data 06.12.2024 ed il giudice delegato, rilevato che gli accordi dovevano essere sottoscritti personalmente dalle parti con sottoscrizione autenticata dai difensori, e che non risultava depositato in atti il provvedimento con il quale stato disposto l'ordine di pagamento diretto da parte dell'INPS, rinviava la causa per consentire alle parti di sottoscrivere gli accordi raggiunti all'udienza del
02.04.2025, poi differita al 16.06.2025.
All'udienza del 16.06.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., preso atto delle congiunte conclusioni delle parti e del deposito del verbale comparizione coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel quale era stato disposto “l'ordine agli enti erogatori di prestazione pensionistica a favore del marito di provvedere al pagamento in favore della moglie” di quanto dallo stesso dovuto a titolo di mantenimento, il Giudice rinviava la causa per la discussione all'udienza del 16.09.2025
All'udienza del 16.09.2025 trattata in modalità cartolare, letti gli atti di causa e le richieste delle parti, vista la documentazione prodotta il G.I. riservava la causa in decisione al Collegio.
La domanda è fondata e va accolta.
Occorre previamente evidenziare che l'istituto della modifica delle condizioni della separazione tra i coniugi, disciplinato, con riferimento al rito, in passato dall'art. 710 c.p.c. ed attualmente dall'art. 473 bis. 29 c.p.c., trova il suo fondamento sostanziale negli artt. 337 quinques e 156 ult. co. del Codice civile, i quali disciplinano, rispettivamente, il primo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli ed il secondo la revoca o la modifica dei provvedimenti del giudice disposti in sede di separazione.
Quanto ai presupposti necessari che possano determinare la modificazione dei provvedimenti di separazione, sia l'art. 473 bis.29 c.p.c. sia l'art. 156 c.c. fanno espresso richiamo alla sopravvenienza di “giustificati
4 motivi”, e cioè al mutamento sostanziale e stabile delle condizioni rispetto al momento della pronuncia di separazione. La modifica della situazione patrimoniale deve in pratica avere carattere oggettivo e deve possedere il requisito della stabilità, perché il giudice possa valutare le rinnovate condizioni economiche, al fine di accertare se il nuovo assetto patrimoniale sia in grado di portare ad un sostanziale mutamento dei rapporti patrimoniali tra le parti.
Nella fattispecie il ha chiesto la revoca dell'assegno di Parte_1 mantenimento posto a suo carico in favore del figlio (nato il CP_2
12.09.1998) divenuto economicamente autosufficiente in quanto svolge attività di marittimo in virtù di rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, con carattere stagionale, e la circostanza non è stata contestata dalla resistente che anzi ha inteso aderire alla domanda. CP_1
Le parti, difatti, sono addivenute ad un accordo, le cui condizioni, poiché non contrastano con norme imperative, possono essere poste alla base di questa decisione.
Le parti hanno espressamente concordato che “i versamenti già effettuati a fronte della situazione del sig. dall'Inps saranno trattenuti in Parte_1 modo tale che il sig. all'esito della conclusione, non avrà Parte_1 maturato in nessun modo , ed in nessuna maniera, il diritto ad alcun arretrato e /o ristoro che sia e soltanto dalla data di definizione del presente giudizio, con conseguente pubblicazione della sentenza, cesserà l'obbligo del sig.
[...]
di versare il contributo al mantenimento in favore del figlio” (cfr Parte_1 accordo sottoscritto dalle parti depositato in data 17.03.2025).
La domanda va, pertanto, accolta ed a parziale modifica delle statuizioni contenute nella sentenza n. 295/2020 pubblicata il 06.02.2020 del Tribunale di Torre Annunziata, va revocato, l'obbligo posto a carico di di Parte_1 versare in favore di l'assegno di euro 200,00 quale concorso al CP_1 mantenimento del figlio CP_2
Per effetto di quanto sopra, va, altresì, revocato l'ordine di pagamento da parte dell' , quale terzo obbligato di Controparte_3
della somma di euro 200,00, in favore del figlio (con Parte_1 CP_2 conferma del solo ordine di pagamento della somma di euro 200,00 in favore della figlia ). Persona_4
5 La natura della causa e l'intervenuto accordo tra le parti giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
1) modifica le condizioni della separazione contenute nella sentenza n.
295/2020, pubblicata in data 06.02.2020, del Tribunale di Torre
Annunziata, nei termini che seguono:
a. revoca l'obbligo a carico di di versare a Parte_1 CP_1
l'importo mensile di euro 200,00, a titolo di contributo al mantenimento del figlio nato a [...] il Controparte_2
12.09.1998, essendo quest'ultimo divenuto economicamente autosufficiente, dichiarando non più dovuta detta somma;
b. per l'effetto, revoca l'ordine di pagamento da parte dell'
[...]
, quale terzo obbligato di Controparte_3 Parte_1
della somma di euro 200,00, quale contributo al mantenimento
[...] del figlio Controparte_2
c. dà atto che le parti concordano che i versamenti già effettuati a fronte della situazione del sig. dall'Inps saranno trattenuti Parte_1 in modo tale che il sig. all'esito della conclusione, Parte_1 non avrà maturato in nessun modo , ed in nessuna maniera, il diritto ad alcun arretrato e /o ristoro che sia e soltanto dalla data di definizione del presente giudizio, con conseguente pubblicazione della sentenza, cesserà l'obbligo del sig. di versare il Parte_1 contributo al mantenimento in favore del figlio;
2) conferma per il resto le altre condizioni stabilite dalla sentenza n. 295/2020 del 06.02.2020 del Tribunale di Torre Annunziata;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 28.10.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Maria Rosaria Barbato dott.ssa Marianna Lopiano
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