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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VII, sentenza 13/01/2026, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 273/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
09/01/2026 alle ore 15:15 in composizione monocratica:
PA GIULIA, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5046/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Regione Calabria - Cittadella Regionale Viale Europa Indirizzo_1 RO CZ
elettivamente domiciliato presso Email_4
Comune di Reggio Di Calabria - Via Sant'Anna Ii Tronco 89100 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Demetrio Tripepi N. 95 89100 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420259003269232000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420259003269232000 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420259003269232000 TARI 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420259003269232000 TARI 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420259003269232000 TARI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420259003269232000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420259003269232000 TARI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 16/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
I difensori delle parti si riportano ai rispettivi scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria contro il Comune di Reggio Calabria, Regione Calabria, Agenzia Entrate di Reggio Calabria e Agenzia
Entrate Riscossione di Reggio Calabria e di Roma l'ingiunzione di pagamento n. 09420259003269232000 notificata in data 26.05.2025 limitatamente alle seguenti cartelle di pagamento:
1. 09420130021513129000 asseritamente notificata in data 15.11.2013 relativa alla tassa Rifiuti iscritta a ruolo dal Comune di Reggio Calabria per l'anno 2010 dell'importo di € 362,29;
2. 09420140006765332000 asseritamente notificata in data 20.11.2014 iscritta a ruolo dal Comune di Reggio
Calabria relativa alla tassa smaltimento rifiuti per l'anno 2008 dell'importo di € 456,27;
3. cartella di pagamento n. 09420160021037760001 asseritamente notificata in data 11.02.2017, iscritta a ruolo dall'Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria relativa all'IRPEF per l'anno 2011 di € 643,58;
4. cartella di pagamento n. 09420160023395718000 asseritamente notificata in data 30.12.2016, iscritto a ruolo dal Comune di Reggio Calabria relativa alla tassa di smaltimento rifiuti dell'anno 2011 di € 322,25;
5. cartella di pagamento n. 09420230013896445000 asseritamente notificata in data 18.12.2023 iscritta a ruolo dal Comune di Reggio Calabria e relativa alla tari per l'anno 2014 di € 886,54; 6. cartella di pagamento n. 09420230023323211000 asseritamente notificata in data 18.12.2023 iscritta a ruolo dal Comune di Reggio Calabria e relativa alla tari per l'anno 2013 di € 855,42; 7. avviso di accertamento ente n. 0092002021 asseritamente notificato in data 14.03.2021, iscritto a ruolo dal Comune di Reggio
Calabria relativo alla tari anno 2015 per l'importo di € 857,47.
per un totale complessivo pari ad € 4.838,82.
Eccepiva:
a) decadenza del diritto per intempestività dell'avvio della procedura di ingiunzione, omessa notifica delle cartelle di pagamento, degli avvisi di accertamento presupposti e intervenuta prescrizione
Chiedeva l'annullamento e la condanna alle spese e compensi del giudizio, spese generali, successive occorrende, IVA e CPA come per legge da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore costituito.
Agenzia delle Entrate chiedeva il rigetto del ricorso rilevando che con la dimostrazione della notifica delle cartelle di atti interruttivi, non occorreva dare prova della notifica dell'avviso di accertamento.
Richiamava a tal proposito la pronuncia emanata dalla Suprema Corte di Cassazione di cui al n. 23346/2024, depositata il 29/08/2024, nella quale è affermato il principio secondo cui dalla regolare notifica dell'atto della riscossione precedente a quello impugnato e contenente i medesimi carichi, discende che ogni eccezione – ivi inclusa quella inerente all'intervenuto decorso del termine prescrizionale – avrebbe dovuto essere sollevata avverso il primo atto utilmente notificato.
Evidenziava ancora che la prescrizione dei crediti erariali è decennale
Chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna alle spese
Agenzia Entrate Riscossione di Roma rilevava la correttezza della notifica delle cartelle e l'esistenza di atti interruttivi.
Evidenziava il proprio difetto di legittimazione circa la prova della notifica dell'avviso di accertamento di competenza del Comune di Reggio Calabria
Rilevava ancora l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione alla luce della sospensione della riscossione prevista dalla Legge n. 147/2013, articolo unico, comma 623 (in relazione al credito portato dalla cartella n.
09420130021513129000) e della sospensione straordinaria della riscossione, disposta ex lege per far fronte all'emergenza Covid-19 dall'8/3/2020 al 31/8/2021 (limitatamente ai carichi affidati all'Agente della riscossione entro il periodo di sospensione)
Chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
La Regione Calabria chiedeva l'estromissione dal giudizio il rigetto del ricorso e la condanna alle spese non vertendosi su tributi di competenza della Regione Calabria. Il Comune di Reggio Calabria rilevava di avere annullato l'avviso di accertamento 009200/2021relativo alla tari 2015.
All'udienza del 9 gennaio 2026, le parti presenti si riportavano
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Reggio Calabria sezione 7 in composizione monocratica, letti gli atti e la documentazione prodotta, ritiene che debba essere dichiarata, in primis, l'estromissione della Regione
Calabria estranea al giudizio, non discutendosi di tassa automobilistiche e che, nel merito, il ricorso debba essere rigettato, con la sola eccezione del credito tari annualità 2015, annullato dal Comune di Reggio
Calabria, in relazione al quale il ricorso merita accoglimento.
Pertanto, la Regione Calabria non avrebbe dovuto essere chiamata in causa e il ricorso merita parziale accoglimento solo con riferimento alla tari 2015, perché il Comune ha provveduto al discarico
In relazione alla cartella di pagamento n. 09420230023323211000 quindi, l'intimazione si appalesa illegittima.
Venendo alle eccezioni sollevate dal ricorrente avverso la intimazione, vi da confermare la sua legittimità perché le sottese cartelle risultano tutte notificate
Nel dettaglio, ha notificato:
La cartella n. 09420130021513129000 in data 15/11/2013 nelle mani della figlia Difensore_1, cui seguì la spedizione della raccomandata informativa (doc. n. 5);
La cartella n. 09420140006765332000 in data 20/11/2014 con lo strumento dell'irreperibilità relativa: tentativo di accesso, deposito atti in Comune e ricezione della raccomandata informativa (doc. n. 6);
La cartella n. 09420160021037760001 in data 11/2/2017 personalmente nelle mani del contribuente (doc.
n. 7);
La cartella n. 09420160023395718000 in data 30/12/2016 nelle mani della moglie convivente cui seguì la spedizione della raccomandata informativa(doc. n. 8);
La cartella n. 09420230013896445000 in data 18/12/2023 con lo strumento dell'irreperibilità relativa, con tentativo di accesso, deposito atti in Comune, spedizione raccomandata informativa, compiuta giacenza
(doc. n. 9);
La notifica delle cartelle esattoriali pertanto fu regolare
Successivamente alla notifica delle cartelle, Agenzia Entrate Riscossione ha provveduto alla comunicazione di atti interruttivi della prescrizione. Si tratta di:
Il Preavviso di Fermo n. 09480201500006178000 in data 3/4/2015 notificato nelle mani di persona di famiglia (doc. n. 11), con il quale ha interrotto la prescrizione dei crediti portati dalle cartelle n.
09420130021513129000 e n. 09420140006765332000, relative a tari 2008 e 2010;
Il Preavviso di Fermo n. 09480201900013204000 in data 22/11/2019 notificato personalmente al destinatario
(doc. n. 12), con il quale ha interrotto la prescrizione del credito portato dalla cartella n.
09420160023395718000 relativa a tari 2011;
L'Intimazione di pagamento n. 09420199010523140000 in data 24/2/2020 (doc. n. 13),notificata nelle mani della moglie convivente (cui seguì la spedizione della raccomandata informativa) in relazione ai crediti portati dalle cartelle n. 09420130021513129000, n. 09420140006765332000 e n. 09420160023395718000, relative a tari 2008, 2010 e 2011;
L'Intimazione di pagamento n. 09420229003173051000 in data 7/8/2023 (doc. n. 14) con lo strumento dell'irreperibilità relativa, con tentativo di accesso, deposito atti in Comune, spedizione raccomandata informativa, compiuta giacenza in relazione ai crediti portati dalle cartelle n. 09420130021513129000 (tari
2010), n. 09420140006765332000 (tari 2008), n. 09420160021037760001 (irpef 2011) e n.
09420160023395718000 (tari 2011);
L'Intimazione di pagamento n. 09420259003269232000 in data 26/5/2025 (oggetto di impugnazione), con la quale ha evitato la prescrizione dei crediti portati da tutti gli atti ad essa presupposti
Tenuto conto del fatto che i crediti erariali si prescrivono in dieci anni e la tari, trattandosi di tributo locale in cinque anni, è evidente che nessun tributo (tari 2008, 200, 2011 e 2014 e irpef 2011) risulta prescritto, avuto riguardo alla data di notifica dell'ultimo atto interruttivo, regolarmente notificato e non impugnato e della sospensione della prescrizione dovuta al periodo emergenziale.
Infatti per i crediti tari 2008, 2010, 2011 e irpef 2011, la prescrizione fu interrotta da ultimo in data 7 agosto
2023 ed è evidente che alla data di notifica dell'atto opposto no erano decorsi né i 5 anni (per la tassa smaltimento rifiuti), né i 10 anni del credito irpef.
Quanto alla tari 2014, portata dalla cartella di pagamento n. 09420230013896445000, anch'essa fu notificata in data 18.12.2023 e, alla data del 26 maggio 2025 in cui fu notificata l'intimazione opposta n.
09420259003269232000, il termine di prescrizione non era chiaramente decorso.
Il ricorso merita pertanto parziale accoglimento, essendo da annullare la sola cartella di pagamento n.
09420230023323211000 relativa a tari 2015
All'estromissione della Regione, convocata in giudizio per errore, consegue che il ricorrente debba versare alla stessa le spese di giudizio.
Secondo le regole della soccombenza, le spese di giudizio quantificate in euro 700,00 devono essere versate da Ricorrente_1 a Agenzia delle Entrate, Agenzia Entrate Riscossione di Roma nella misura di euro 300,00 ciascuna e nella misura di 100,00 euro in favore di Regione Calabria, mentre il Comune di Reggio
Calabria dovrà versare al ricorrente la somma di euro 100,00 da distrarre in favore de procuratore antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria sezione 8 accoglie il ricorso limitatamente alla cartella di pagamento n.
09420230023323211000. Rigetta nel resto. Condanna parte ricorrente al versamento delle spese di giudizio quantificate complessivamente in euro 700,00, nella misura di euro 300,00 a favore di Agenzia delle Entrate e 300,00 euro a favore di Agenzia Entrate Riscossione Roma e nella misura di 100,00 euro in favore di Regione Calabria. Condanna altresì il Comune di Reggio Calabria al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 100,00 da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
09/01/2026 alle ore 15:15 in composizione monocratica:
PA GIULIA, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5046/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Regione Calabria - Cittadella Regionale Viale Europa Indirizzo_1 RO CZ
elettivamente domiciliato presso Email_4
Comune di Reggio Di Calabria - Via Sant'Anna Ii Tronco 89100 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Demetrio Tripepi N. 95 89100 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420259003269232000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420259003269232000 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420259003269232000 TARI 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420259003269232000 TARI 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420259003269232000 TARI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420259003269232000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420259003269232000 TARI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 16/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
I difensori delle parti si riportano ai rispettivi scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria contro il Comune di Reggio Calabria, Regione Calabria, Agenzia Entrate di Reggio Calabria e Agenzia
Entrate Riscossione di Reggio Calabria e di Roma l'ingiunzione di pagamento n. 09420259003269232000 notificata in data 26.05.2025 limitatamente alle seguenti cartelle di pagamento:
1. 09420130021513129000 asseritamente notificata in data 15.11.2013 relativa alla tassa Rifiuti iscritta a ruolo dal Comune di Reggio Calabria per l'anno 2010 dell'importo di € 362,29;
2. 09420140006765332000 asseritamente notificata in data 20.11.2014 iscritta a ruolo dal Comune di Reggio
Calabria relativa alla tassa smaltimento rifiuti per l'anno 2008 dell'importo di € 456,27;
3. cartella di pagamento n. 09420160021037760001 asseritamente notificata in data 11.02.2017, iscritta a ruolo dall'Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria relativa all'IRPEF per l'anno 2011 di € 643,58;
4. cartella di pagamento n. 09420160023395718000 asseritamente notificata in data 30.12.2016, iscritto a ruolo dal Comune di Reggio Calabria relativa alla tassa di smaltimento rifiuti dell'anno 2011 di € 322,25;
5. cartella di pagamento n. 09420230013896445000 asseritamente notificata in data 18.12.2023 iscritta a ruolo dal Comune di Reggio Calabria e relativa alla tari per l'anno 2014 di € 886,54; 6. cartella di pagamento n. 09420230023323211000 asseritamente notificata in data 18.12.2023 iscritta a ruolo dal Comune di Reggio Calabria e relativa alla tari per l'anno 2013 di € 855,42; 7. avviso di accertamento ente n. 0092002021 asseritamente notificato in data 14.03.2021, iscritto a ruolo dal Comune di Reggio
Calabria relativo alla tari anno 2015 per l'importo di € 857,47.
per un totale complessivo pari ad € 4.838,82.
Eccepiva:
a) decadenza del diritto per intempestività dell'avvio della procedura di ingiunzione, omessa notifica delle cartelle di pagamento, degli avvisi di accertamento presupposti e intervenuta prescrizione
Chiedeva l'annullamento e la condanna alle spese e compensi del giudizio, spese generali, successive occorrende, IVA e CPA come per legge da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore costituito.
Agenzia delle Entrate chiedeva il rigetto del ricorso rilevando che con la dimostrazione della notifica delle cartelle di atti interruttivi, non occorreva dare prova della notifica dell'avviso di accertamento.
Richiamava a tal proposito la pronuncia emanata dalla Suprema Corte di Cassazione di cui al n. 23346/2024, depositata il 29/08/2024, nella quale è affermato il principio secondo cui dalla regolare notifica dell'atto della riscossione precedente a quello impugnato e contenente i medesimi carichi, discende che ogni eccezione – ivi inclusa quella inerente all'intervenuto decorso del termine prescrizionale – avrebbe dovuto essere sollevata avverso il primo atto utilmente notificato.
Evidenziava ancora che la prescrizione dei crediti erariali è decennale
Chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna alle spese
Agenzia Entrate Riscossione di Roma rilevava la correttezza della notifica delle cartelle e l'esistenza di atti interruttivi.
Evidenziava il proprio difetto di legittimazione circa la prova della notifica dell'avviso di accertamento di competenza del Comune di Reggio Calabria
Rilevava ancora l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione alla luce della sospensione della riscossione prevista dalla Legge n. 147/2013, articolo unico, comma 623 (in relazione al credito portato dalla cartella n.
09420130021513129000) e della sospensione straordinaria della riscossione, disposta ex lege per far fronte all'emergenza Covid-19 dall'8/3/2020 al 31/8/2021 (limitatamente ai carichi affidati all'Agente della riscossione entro il periodo di sospensione)
Chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
La Regione Calabria chiedeva l'estromissione dal giudizio il rigetto del ricorso e la condanna alle spese non vertendosi su tributi di competenza della Regione Calabria. Il Comune di Reggio Calabria rilevava di avere annullato l'avviso di accertamento 009200/2021relativo alla tari 2015.
All'udienza del 9 gennaio 2026, le parti presenti si riportavano
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Reggio Calabria sezione 7 in composizione monocratica, letti gli atti e la documentazione prodotta, ritiene che debba essere dichiarata, in primis, l'estromissione della Regione
Calabria estranea al giudizio, non discutendosi di tassa automobilistiche e che, nel merito, il ricorso debba essere rigettato, con la sola eccezione del credito tari annualità 2015, annullato dal Comune di Reggio
Calabria, in relazione al quale il ricorso merita accoglimento.
Pertanto, la Regione Calabria non avrebbe dovuto essere chiamata in causa e il ricorso merita parziale accoglimento solo con riferimento alla tari 2015, perché il Comune ha provveduto al discarico
In relazione alla cartella di pagamento n. 09420230023323211000 quindi, l'intimazione si appalesa illegittima.
Venendo alle eccezioni sollevate dal ricorrente avverso la intimazione, vi da confermare la sua legittimità perché le sottese cartelle risultano tutte notificate
Nel dettaglio, ha notificato:
La cartella n. 09420130021513129000 in data 15/11/2013 nelle mani della figlia Difensore_1, cui seguì la spedizione della raccomandata informativa (doc. n. 5);
La cartella n. 09420140006765332000 in data 20/11/2014 con lo strumento dell'irreperibilità relativa: tentativo di accesso, deposito atti in Comune e ricezione della raccomandata informativa (doc. n. 6);
La cartella n. 09420160021037760001 in data 11/2/2017 personalmente nelle mani del contribuente (doc.
n. 7);
La cartella n. 09420160023395718000 in data 30/12/2016 nelle mani della moglie convivente cui seguì la spedizione della raccomandata informativa(doc. n. 8);
La cartella n. 09420230013896445000 in data 18/12/2023 con lo strumento dell'irreperibilità relativa, con tentativo di accesso, deposito atti in Comune, spedizione raccomandata informativa, compiuta giacenza
(doc. n. 9);
La notifica delle cartelle esattoriali pertanto fu regolare
Successivamente alla notifica delle cartelle, Agenzia Entrate Riscossione ha provveduto alla comunicazione di atti interruttivi della prescrizione. Si tratta di:
Il Preavviso di Fermo n. 09480201500006178000 in data 3/4/2015 notificato nelle mani di persona di famiglia (doc. n. 11), con il quale ha interrotto la prescrizione dei crediti portati dalle cartelle n.
09420130021513129000 e n. 09420140006765332000, relative a tari 2008 e 2010;
Il Preavviso di Fermo n. 09480201900013204000 in data 22/11/2019 notificato personalmente al destinatario
(doc. n. 12), con il quale ha interrotto la prescrizione del credito portato dalla cartella n.
09420160023395718000 relativa a tari 2011;
L'Intimazione di pagamento n. 09420199010523140000 in data 24/2/2020 (doc. n. 13),notificata nelle mani della moglie convivente (cui seguì la spedizione della raccomandata informativa) in relazione ai crediti portati dalle cartelle n. 09420130021513129000, n. 09420140006765332000 e n. 09420160023395718000, relative a tari 2008, 2010 e 2011;
L'Intimazione di pagamento n. 09420229003173051000 in data 7/8/2023 (doc. n. 14) con lo strumento dell'irreperibilità relativa, con tentativo di accesso, deposito atti in Comune, spedizione raccomandata informativa, compiuta giacenza in relazione ai crediti portati dalle cartelle n. 09420130021513129000 (tari
2010), n. 09420140006765332000 (tari 2008), n. 09420160021037760001 (irpef 2011) e n.
09420160023395718000 (tari 2011);
L'Intimazione di pagamento n. 09420259003269232000 in data 26/5/2025 (oggetto di impugnazione), con la quale ha evitato la prescrizione dei crediti portati da tutti gli atti ad essa presupposti
Tenuto conto del fatto che i crediti erariali si prescrivono in dieci anni e la tari, trattandosi di tributo locale in cinque anni, è evidente che nessun tributo (tari 2008, 200, 2011 e 2014 e irpef 2011) risulta prescritto, avuto riguardo alla data di notifica dell'ultimo atto interruttivo, regolarmente notificato e non impugnato e della sospensione della prescrizione dovuta al periodo emergenziale.
Infatti per i crediti tari 2008, 2010, 2011 e irpef 2011, la prescrizione fu interrotta da ultimo in data 7 agosto
2023 ed è evidente che alla data di notifica dell'atto opposto no erano decorsi né i 5 anni (per la tassa smaltimento rifiuti), né i 10 anni del credito irpef.
Quanto alla tari 2014, portata dalla cartella di pagamento n. 09420230013896445000, anch'essa fu notificata in data 18.12.2023 e, alla data del 26 maggio 2025 in cui fu notificata l'intimazione opposta n.
09420259003269232000, il termine di prescrizione non era chiaramente decorso.
Il ricorso merita pertanto parziale accoglimento, essendo da annullare la sola cartella di pagamento n.
09420230023323211000 relativa a tari 2015
All'estromissione della Regione, convocata in giudizio per errore, consegue che il ricorrente debba versare alla stessa le spese di giudizio.
Secondo le regole della soccombenza, le spese di giudizio quantificate in euro 700,00 devono essere versate da Ricorrente_1 a Agenzia delle Entrate, Agenzia Entrate Riscossione di Roma nella misura di euro 300,00 ciascuna e nella misura di 100,00 euro in favore di Regione Calabria, mentre il Comune di Reggio
Calabria dovrà versare al ricorrente la somma di euro 100,00 da distrarre in favore de procuratore antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria sezione 8 accoglie il ricorso limitatamente alla cartella di pagamento n.
09420230023323211000. Rigetta nel resto. Condanna parte ricorrente al versamento delle spese di giudizio quantificate complessivamente in euro 700,00, nella misura di euro 300,00 a favore di Agenzia delle Entrate e 300,00 euro a favore di Agenzia Entrate Riscossione Roma e nella misura di 100,00 euro in favore di Regione Calabria. Condanna altresì il Comune di Reggio Calabria al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 100,00 da distrarre in favore del procuratore antistatario.