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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 07/11/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
n° 737/2024 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice dott.ssa Cristina Di Stefano, all'esito del deposito telematico delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente sentenza nella causa di previdenza e assistenza obbligatoria indicata in epigrafe, vertente tra rappresentato e difeso dall'avv. Rocco Carabba, come da procura in atti;
Parte_1
- ricorrente -
e
, in persona del Presidente pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberta Del Sordo e Cristina Grappone, come da procura generale alle liti Notaio del 22.03.2024 Repertorio n.37875 Raccolta Persona_1
n.7313, elettivamente domiciliato con i procuratori presso la sede legale dell'Istituto in Chieti,
Via Domenico Spezioli n. 12;
- resistente - avente ad oggetto: fase di merito dopo a.t.p. ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da atti introduttivi del giudizio.
Svolgimento del processo
Con ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. il ricorrente adiva il
Tribunale di Lanciano per sentir accertare la sussistenza del requisito sanitario necessario al riconoscimento di un grado di invalidità nella misura superiore al 74% per il riconoscimento del diritto all'accredito dei contributi figurativi di cui alla L. n. 388 del 2000 art. 80, nonché per la conferma dell'assegno ordinario d'invalidità. Si costituiva in giudizio l' rilevando la carenza della domanda amministrativa per i benefici CP_2 contributivi di cui alla L. n. 388 del 2000 art. 80 ed eccependo l'insussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento delle prestazioni richieste giudizialmente.
Con ordinanza resa in data 18.06.2024 il Tribunale di Lanciano riteneva la domanda relativa all'accertamento dello status di invalido civile inammissibile, non essendo stata preceduta dalla proposizione dell'apposita istanza amministrativa volta ad ottenere l'accredito della contribuzione figurativa di che trattasi, mentre disponeva che il CTU rispondesse al quesito peritale solo in relazione alla prestazione dell'assegno ordinario d'invalidità.
Il CTU nominato concludeva nel senso della non ricorrenza dei requisiti sanitari per la concessione dell'assegno ordinario di invalidità.
Espresso formale dissenso alle conclusioni della CTU il ricorrente introduceva nei termini di legge il presente giudizio di merito contestando le risultanze peritali.
Si costituiva in giudizio l' contestando la fondatezza della domanda ed insistendo per il CP_2 rigetto della stessa.
Così radicatosi il contraddittorio, il Giudice con ordinanza resa in data 29.04.2025, ritenuti insussistenti i presupposti per disporre la rinnovazione della CTU espletata in fase di accertamento tecnico preventivo al fine di accertare la sussistenza di una riduzione permanente della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini in misura superiore ai 2/3, ha invece disposto, alla luce della nuova documentazione allegata, consulenza medico-legale avente ad oggetto l'accertamento dello status di invalido civile ai fini del riconoscimento della maggiorazione contributiva ex lege n. 388 del 23 dicembre 2000, e ha fissato l'udienza di decisione.
Indi, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data odierna la causa viene decisa con sentenza.
Motivi della decisione
Il ricorso in questa sede proposto risulta parzialmente fondato per le seguenti considerazioni.
Il CTU nominato nel procedimento per a.t.p. n. 155/2024 r.g., dopo esauriente e ben motivata disamina del caso, immune da vizi logico giuridici, è pervenuto alle seguenti conclusioni medico legali, pienamente condivisibili: “Il periziando non presenta i requisiti sanitari per la concessione dell'assegno ordinario di invalidità”.
Nel dettaglio il CTU ha precisato che: “Il Sig. svolge le mansioni di funzionario di Pt_1 banca. Nell'ultimo giudizio di idoneità il Medico Competente, prescrive la possibilità di gestire in autonomia l'utilizzo del videoterminale e della postazione di lavoro con l'esecuzione di pause e l'esonero dall'attività di sportello oltre allo svolgimento dell'attività presso la sede di residenza.
L'attività lavorativa svolta dal periziando è una attività di concetto complessivamente sedentaria che, con le semplici prescrizioni individuate dal medico competente, risulta del tutto compatibile con le patologie documentate. Il trattamento farmacologico in essere, infatti, comporta attualmente un sufficiente compenso della cardiopatia che presenta solo una lieve riduzione della frazione di eiezione, mentre non sono ancora presenti complicanze documentate della patologia diabetica che, all'ultimo controllo diabetologico in atti risulta ben compensata.
La neuropatia documentata appare stabile e non significativamente impattante sull'attività lavorativa svolta”.
Dalla disamina della relazione scritta depositata dal CTU, al cui contenuto si rinvia, emerge un quadro clinico che rende ampiamente raggiunta la prova circa la non sussistenza delle condizioni medico-legali legittimanti la prestazione richiesta.
Né conducono a conclusioni diverse le osservazioni critiche presentate dal CTP di parte ricorrente nella fase di atp, ribadite con il ricorso introduttivo del presente giudizio, il quale ha sottolineato la circostanza che la Commissione Medica abbia riconosciuto in passato CP_2
l'Assegno Ordinario di Invalidità sulla base delle medesime patologie e che l'attività lavorativa svolta di funzionario di banca, caratterizzata dai rapporti con la clientela e dagli obiettivi prefissati dall'istituto bancario, mostrerebbe carattere stressogeno e potrebbe provocare un aggravamento in particolare della patologia cardiaca.
Il CTU ha motivatamente chiarito che: “La valutazione del caso proposta dal sottoscritto, che ha comportato il mancato riconoscimento dei requisiti sanitari per il beneficio richiesto, si è basato sulla obiettività rilevata in occasione della visita peritale che ha escluso la presenza di segni di scompenso cardiaco e sulla stabilità della patologia cardiaca che, con una frazione di eiezione del ventricolo sinistro del 45% e l'assenza di segni clinici di scompenso, risulta ben compensata con il trattamento terapeutico posto in essere. L'intervento di cardioablazione, subito dal periziando, peraltro, ha risolto la fibrillazione cardiaca recidivante che non è più presente con un buon controllo della funzione cardiaca con il trattamento in atto. L'attività lavorativa svolta, che non è a diretto contatto con il pubblico, poiché il periziando non svolge attività di front- office, risulta, peraltro del tutto compatibile con le condizioni fisiche del Sig. Pt_1
La sedentarietà dell'attività, inoltre, non presenta controindicazioni con la cardiopatia in atto mentre non sono presenti segni di patologia di tipo psichico o psichiatrico. La patologia dismetabolica (diabete) è attualmente in ottimo compenso con il trattamento medico mentre la patologia neurologica in sostanziale remissione e minimamente impattante sul funzionamento della persona.
La legge 222/84, prevede all'articolo 1 comma 7 "... 7. L'assegno è riconosciuto per un periodo di tre anni ed è confermabile per periodi della stessa durata, su domanda del titolare dell'assegno, qualora permangano le condizioni che diedero luogo alla liquidazione della prestazione stessa, tenuto conto anche dell'eventuale attività lavorativa svolta. ...".
Il miglior controllo della patologia cardiaca, anche a seguito dell'intervento di cardioablazione, il miglioramento della patologia neurologica ed il buon compenso della patologia diabetica con il trattamento in atto, ha comportato la mancata conferma dell'assegno di invalidità".
Si tratta, come detto, di conclusioni condivisibili in quanto fondate su considerazioni medico- legali apprezzabili, coerenti con il metodo scientifico indicato e con l'esame della documentazione clinico-sanitaria versata in atti, acquisita nel contraddittorio fra le parti, per cui non si ravvisano ragioni per discostarsene.
Le osservazioni critiche della difesa di parte ricorrente, difatti, rappresentano solo una differente valutazione del medesimo quadro clinico considerato dal consulente nominato tale da non giustificare il rinnovo della CTU.
La domanda volta all'accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari per la conferma dell'assegno ordinario d'invalidità risulta, dunque, infondata.
Nel presente procedimento il Giudice ha invece disposto, alla luce della nuova documentazione allegata dalla difesa di parte ricorrente, consulenza medico-legale avente ad oggetto l'accertamento dello status di invalido civile ai fini del riconoscimento della maggiorazione contributiva ex lege n 388 del 23 dicembre 2000.
Si è già detto che con ordinanza resa in data 29.04.2025 questo Giudicante ha dichiarato in parte qua inammissibile il ricorso per non essere stato preceduto dalla proposizione dell'apposita istanza amministrativa volta ad ottenere l'accredito della contribuzione figurativa di cui trattasi.
Invero, questo Giudicante ha ritenuto inidoneo a dimostrare la circostanza della proposizione di domanda amministrativa il documento n. 5 allegato al ricorso per atp denominato “ricevuta segnalazione contributiva”, che nella prospettazione della difesa di parte ricorrente avrebbe attestato l'invio in data 18.01.2024 di una richiesta di aggiornamento del conto assicurativo per riconoscimento maggiorazioni per invalidità, poiché difettando l'allegazione della richiesta effettivamente depositata era impossibile vagliarne il contenuto e la corrispondenza con il beneficio richiesto. Nella presente fase del procedimento il ricorrente ha però prodotto il provvedimento di rigetto dell'istanza emesso dall' in data 07.11.2024 ove si legge: “Oggetto: Reiezione domanda di CP_2 riconoscimento maggiorazioni per invalidità […] Si comunica che la domanda riferita ai seguenti periodi: 29.06.2020-30.09.2022 Non può essere accolta in quanto trattasi di maggiorazione riconoscibile in sede di domanda di pensione e non tramite il canale Fa.Se”, fugando ogni dubbio circa la riferibilità della ricevuta prodotta in fase di atp al beneficio richiesto. L'idoneità della domanda amministrativa presentata è confermata dal fatto che la stessa ha dato impulso al procedimento amministrativo, che si è svolto regolarmente sino alla sua conclusione con provvedimento di rigetto.
Può dirsi, dunque, superata in questa fase l'eccezione con cui l' ha fatto rilevare la CP_2 mancanza di idonea istanza amministrativa.
Per completezza va poi precisato che secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione sez. lav., 18/10/2022, n. 30636): “il diritto alla maggiorazione contributiva, ai sensi dell'art. 80, comma 3, della l. n. 388 del 2000, spetta all'interessato a prescindere dalla domanda di accertamento del diritto a pensione, atteso che la norma, al fine di riconoscere una particolare e preventiva tutela a determinate categorie di lavoratori, svantaggiate dalle loro condizioni di salute, attribuisce il beneficio dell'accredito di due mesi, per ogni anno di attività prestata come invalido con grado superiore al 74%, ancor prima del verificarsi degli ulteriori eventi condizionanti il diritto all'erogazione del trattamento pensionistico;
ne consegue che sussiste l'interesse ad agire per il riconoscimento della maggiorazione contributiva, previo accertamento del requisito sanitario che lo legittima, quale diritto distinto ed autonomo rispetto al diritto a pensione …”.
Per tale ragione è stato dato incarico al CTU di accertare la sussistenza dello status di invalido civile ai fini del riconoscimento della maggiorazione contributiva ex lege n. 388 del 23 dicembre
2000.
Il CTU nominato nel procedimento per a.t.p. n. 155/2024 r.g., dopo esauriente e ben motivata disamina del caso, immune da vizi logico giuridici, è pervenuto alle seguenti conclusioni medico legali, pienamente condivisibili: “Il periziando presenta i requisiti sanitari utili ai fini del diritto all'accredito dei contributi figurativi di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 80”.
Nel dettaglio il CTU ha chiarito che la percentuale complessiva della riduzione permanente della capacità lavorativa in ambito di invalidità civile risulta pari al 77% con formula proporzionale "a scalare" e che tale condizione era già presente all'epoca della revisione amministrativa del
26.07.2023. In definitiva, dalla disamina della relazione scritta depositata dal CTU, al cui contenuto si rinvia, emerge un quadro clinico che rende ampiamente raggiunta la prova circa la sussistenza delle condizioni medico-legali legittimanti la prestazione richiesta.
Si tratta, come detto, di conclusioni condivisibili in quanto fondate su considerazioni medico- legali apprezzabili, coerenti con il metodo scientifico indicato e con l'esame della documentazione clinico-sanitaria versata in atti, acquisita nel contraddittorio fra le parti, per cui non si ravvisano ragioni per discostarsene.
Le spese delle due fasi del giudizio (liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri e delle riduzioni di cui al D.M. 147/2022 e avuto riguardo al grado di difficoltà della causa, alla concreta attività difensiva svolta, nonché al valore dichiarato della controversia) possono dunque essere compensate tra le parti nella misura della metà e la restante metà segue la soccombenza dell' convenuto, il quale dev'essere condannato al pagamento delle stesse in favore della CP_2 ricorrente.
Infine, vanno poste definitivamente a carico della parte resistente le spese delle espletate CTU come liquidate in corso di causa.
p.q.m.
il Tribunale di Lanciano, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
-in parziale accoglimento del ricorso, accerta e dichiara che il ricorrente presenta i requisiti sanitari utili ai fini del diritto all'accredito dei contributi figurativi di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 80;
-rigetta il ricorso per la restante parte;
-compensa le spese del giudizio nella misura della metà;
-condanna l' al pagamento in favore del ricorrente della restante metà delle spese di lite, ivi CP_2 comprese quelle dell'espletata fase di ATP, già liquidata in €. 1.500,00, a titolo di compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
-pone definitivamente a carico dell' le spese delle espletate CTU come liquidate in corso di CP_2 causa.
Così deciso in Lanciano, il 07.11.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Cristina Di Stefano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice dott.ssa Cristina Di Stefano, all'esito del deposito telematico delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente sentenza nella causa di previdenza e assistenza obbligatoria indicata in epigrafe, vertente tra rappresentato e difeso dall'avv. Rocco Carabba, come da procura in atti;
Parte_1
- ricorrente -
e
, in persona del Presidente pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberta Del Sordo e Cristina Grappone, come da procura generale alle liti Notaio del 22.03.2024 Repertorio n.37875 Raccolta Persona_1
n.7313, elettivamente domiciliato con i procuratori presso la sede legale dell'Istituto in Chieti,
Via Domenico Spezioli n. 12;
- resistente - avente ad oggetto: fase di merito dopo a.t.p. ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da atti introduttivi del giudizio.
Svolgimento del processo
Con ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. il ricorrente adiva il
Tribunale di Lanciano per sentir accertare la sussistenza del requisito sanitario necessario al riconoscimento di un grado di invalidità nella misura superiore al 74% per il riconoscimento del diritto all'accredito dei contributi figurativi di cui alla L. n. 388 del 2000 art. 80, nonché per la conferma dell'assegno ordinario d'invalidità. Si costituiva in giudizio l' rilevando la carenza della domanda amministrativa per i benefici CP_2 contributivi di cui alla L. n. 388 del 2000 art. 80 ed eccependo l'insussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento delle prestazioni richieste giudizialmente.
Con ordinanza resa in data 18.06.2024 il Tribunale di Lanciano riteneva la domanda relativa all'accertamento dello status di invalido civile inammissibile, non essendo stata preceduta dalla proposizione dell'apposita istanza amministrativa volta ad ottenere l'accredito della contribuzione figurativa di che trattasi, mentre disponeva che il CTU rispondesse al quesito peritale solo in relazione alla prestazione dell'assegno ordinario d'invalidità.
Il CTU nominato concludeva nel senso della non ricorrenza dei requisiti sanitari per la concessione dell'assegno ordinario di invalidità.
Espresso formale dissenso alle conclusioni della CTU il ricorrente introduceva nei termini di legge il presente giudizio di merito contestando le risultanze peritali.
Si costituiva in giudizio l' contestando la fondatezza della domanda ed insistendo per il CP_2 rigetto della stessa.
Così radicatosi il contraddittorio, il Giudice con ordinanza resa in data 29.04.2025, ritenuti insussistenti i presupposti per disporre la rinnovazione della CTU espletata in fase di accertamento tecnico preventivo al fine di accertare la sussistenza di una riduzione permanente della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini in misura superiore ai 2/3, ha invece disposto, alla luce della nuova documentazione allegata, consulenza medico-legale avente ad oggetto l'accertamento dello status di invalido civile ai fini del riconoscimento della maggiorazione contributiva ex lege n. 388 del 23 dicembre 2000, e ha fissato l'udienza di decisione.
Indi, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data odierna la causa viene decisa con sentenza.
Motivi della decisione
Il ricorso in questa sede proposto risulta parzialmente fondato per le seguenti considerazioni.
Il CTU nominato nel procedimento per a.t.p. n. 155/2024 r.g., dopo esauriente e ben motivata disamina del caso, immune da vizi logico giuridici, è pervenuto alle seguenti conclusioni medico legali, pienamente condivisibili: “Il periziando non presenta i requisiti sanitari per la concessione dell'assegno ordinario di invalidità”.
Nel dettaglio il CTU ha precisato che: “Il Sig. svolge le mansioni di funzionario di Pt_1 banca. Nell'ultimo giudizio di idoneità il Medico Competente, prescrive la possibilità di gestire in autonomia l'utilizzo del videoterminale e della postazione di lavoro con l'esecuzione di pause e l'esonero dall'attività di sportello oltre allo svolgimento dell'attività presso la sede di residenza.
L'attività lavorativa svolta dal periziando è una attività di concetto complessivamente sedentaria che, con le semplici prescrizioni individuate dal medico competente, risulta del tutto compatibile con le patologie documentate. Il trattamento farmacologico in essere, infatti, comporta attualmente un sufficiente compenso della cardiopatia che presenta solo una lieve riduzione della frazione di eiezione, mentre non sono ancora presenti complicanze documentate della patologia diabetica che, all'ultimo controllo diabetologico in atti risulta ben compensata.
La neuropatia documentata appare stabile e non significativamente impattante sull'attività lavorativa svolta”.
Dalla disamina della relazione scritta depositata dal CTU, al cui contenuto si rinvia, emerge un quadro clinico che rende ampiamente raggiunta la prova circa la non sussistenza delle condizioni medico-legali legittimanti la prestazione richiesta.
Né conducono a conclusioni diverse le osservazioni critiche presentate dal CTP di parte ricorrente nella fase di atp, ribadite con il ricorso introduttivo del presente giudizio, il quale ha sottolineato la circostanza che la Commissione Medica abbia riconosciuto in passato CP_2
l'Assegno Ordinario di Invalidità sulla base delle medesime patologie e che l'attività lavorativa svolta di funzionario di banca, caratterizzata dai rapporti con la clientela e dagli obiettivi prefissati dall'istituto bancario, mostrerebbe carattere stressogeno e potrebbe provocare un aggravamento in particolare della patologia cardiaca.
Il CTU ha motivatamente chiarito che: “La valutazione del caso proposta dal sottoscritto, che ha comportato il mancato riconoscimento dei requisiti sanitari per il beneficio richiesto, si è basato sulla obiettività rilevata in occasione della visita peritale che ha escluso la presenza di segni di scompenso cardiaco e sulla stabilità della patologia cardiaca che, con una frazione di eiezione del ventricolo sinistro del 45% e l'assenza di segni clinici di scompenso, risulta ben compensata con il trattamento terapeutico posto in essere. L'intervento di cardioablazione, subito dal periziando, peraltro, ha risolto la fibrillazione cardiaca recidivante che non è più presente con un buon controllo della funzione cardiaca con il trattamento in atto. L'attività lavorativa svolta, che non è a diretto contatto con il pubblico, poiché il periziando non svolge attività di front- office, risulta, peraltro del tutto compatibile con le condizioni fisiche del Sig. Pt_1
La sedentarietà dell'attività, inoltre, non presenta controindicazioni con la cardiopatia in atto mentre non sono presenti segni di patologia di tipo psichico o psichiatrico. La patologia dismetabolica (diabete) è attualmente in ottimo compenso con il trattamento medico mentre la patologia neurologica in sostanziale remissione e minimamente impattante sul funzionamento della persona.
La legge 222/84, prevede all'articolo 1 comma 7 "... 7. L'assegno è riconosciuto per un periodo di tre anni ed è confermabile per periodi della stessa durata, su domanda del titolare dell'assegno, qualora permangano le condizioni che diedero luogo alla liquidazione della prestazione stessa, tenuto conto anche dell'eventuale attività lavorativa svolta. ...".
Il miglior controllo della patologia cardiaca, anche a seguito dell'intervento di cardioablazione, il miglioramento della patologia neurologica ed il buon compenso della patologia diabetica con il trattamento in atto, ha comportato la mancata conferma dell'assegno di invalidità".
Si tratta, come detto, di conclusioni condivisibili in quanto fondate su considerazioni medico- legali apprezzabili, coerenti con il metodo scientifico indicato e con l'esame della documentazione clinico-sanitaria versata in atti, acquisita nel contraddittorio fra le parti, per cui non si ravvisano ragioni per discostarsene.
Le osservazioni critiche della difesa di parte ricorrente, difatti, rappresentano solo una differente valutazione del medesimo quadro clinico considerato dal consulente nominato tale da non giustificare il rinnovo della CTU.
La domanda volta all'accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari per la conferma dell'assegno ordinario d'invalidità risulta, dunque, infondata.
Nel presente procedimento il Giudice ha invece disposto, alla luce della nuova documentazione allegata dalla difesa di parte ricorrente, consulenza medico-legale avente ad oggetto l'accertamento dello status di invalido civile ai fini del riconoscimento della maggiorazione contributiva ex lege n 388 del 23 dicembre 2000.
Si è già detto che con ordinanza resa in data 29.04.2025 questo Giudicante ha dichiarato in parte qua inammissibile il ricorso per non essere stato preceduto dalla proposizione dell'apposita istanza amministrativa volta ad ottenere l'accredito della contribuzione figurativa di cui trattasi.
Invero, questo Giudicante ha ritenuto inidoneo a dimostrare la circostanza della proposizione di domanda amministrativa il documento n. 5 allegato al ricorso per atp denominato “ricevuta segnalazione contributiva”, che nella prospettazione della difesa di parte ricorrente avrebbe attestato l'invio in data 18.01.2024 di una richiesta di aggiornamento del conto assicurativo per riconoscimento maggiorazioni per invalidità, poiché difettando l'allegazione della richiesta effettivamente depositata era impossibile vagliarne il contenuto e la corrispondenza con il beneficio richiesto. Nella presente fase del procedimento il ricorrente ha però prodotto il provvedimento di rigetto dell'istanza emesso dall' in data 07.11.2024 ove si legge: “Oggetto: Reiezione domanda di CP_2 riconoscimento maggiorazioni per invalidità […] Si comunica che la domanda riferita ai seguenti periodi: 29.06.2020-30.09.2022 Non può essere accolta in quanto trattasi di maggiorazione riconoscibile in sede di domanda di pensione e non tramite il canale Fa.Se”, fugando ogni dubbio circa la riferibilità della ricevuta prodotta in fase di atp al beneficio richiesto. L'idoneità della domanda amministrativa presentata è confermata dal fatto che la stessa ha dato impulso al procedimento amministrativo, che si è svolto regolarmente sino alla sua conclusione con provvedimento di rigetto.
Può dirsi, dunque, superata in questa fase l'eccezione con cui l' ha fatto rilevare la CP_2 mancanza di idonea istanza amministrativa.
Per completezza va poi precisato che secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione sez. lav., 18/10/2022, n. 30636): “il diritto alla maggiorazione contributiva, ai sensi dell'art. 80, comma 3, della l. n. 388 del 2000, spetta all'interessato a prescindere dalla domanda di accertamento del diritto a pensione, atteso che la norma, al fine di riconoscere una particolare e preventiva tutela a determinate categorie di lavoratori, svantaggiate dalle loro condizioni di salute, attribuisce il beneficio dell'accredito di due mesi, per ogni anno di attività prestata come invalido con grado superiore al 74%, ancor prima del verificarsi degli ulteriori eventi condizionanti il diritto all'erogazione del trattamento pensionistico;
ne consegue che sussiste l'interesse ad agire per il riconoscimento della maggiorazione contributiva, previo accertamento del requisito sanitario che lo legittima, quale diritto distinto ed autonomo rispetto al diritto a pensione …”.
Per tale ragione è stato dato incarico al CTU di accertare la sussistenza dello status di invalido civile ai fini del riconoscimento della maggiorazione contributiva ex lege n. 388 del 23 dicembre
2000.
Il CTU nominato nel procedimento per a.t.p. n. 155/2024 r.g., dopo esauriente e ben motivata disamina del caso, immune da vizi logico giuridici, è pervenuto alle seguenti conclusioni medico legali, pienamente condivisibili: “Il periziando presenta i requisiti sanitari utili ai fini del diritto all'accredito dei contributi figurativi di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 80”.
Nel dettaglio il CTU ha chiarito che la percentuale complessiva della riduzione permanente della capacità lavorativa in ambito di invalidità civile risulta pari al 77% con formula proporzionale "a scalare" e che tale condizione era già presente all'epoca della revisione amministrativa del
26.07.2023. In definitiva, dalla disamina della relazione scritta depositata dal CTU, al cui contenuto si rinvia, emerge un quadro clinico che rende ampiamente raggiunta la prova circa la sussistenza delle condizioni medico-legali legittimanti la prestazione richiesta.
Si tratta, come detto, di conclusioni condivisibili in quanto fondate su considerazioni medico- legali apprezzabili, coerenti con il metodo scientifico indicato e con l'esame della documentazione clinico-sanitaria versata in atti, acquisita nel contraddittorio fra le parti, per cui non si ravvisano ragioni per discostarsene.
Le spese delle due fasi del giudizio (liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri e delle riduzioni di cui al D.M. 147/2022 e avuto riguardo al grado di difficoltà della causa, alla concreta attività difensiva svolta, nonché al valore dichiarato della controversia) possono dunque essere compensate tra le parti nella misura della metà e la restante metà segue la soccombenza dell' convenuto, il quale dev'essere condannato al pagamento delle stesse in favore della CP_2 ricorrente.
Infine, vanno poste definitivamente a carico della parte resistente le spese delle espletate CTU come liquidate in corso di causa.
p.q.m.
il Tribunale di Lanciano, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
-in parziale accoglimento del ricorso, accerta e dichiara che il ricorrente presenta i requisiti sanitari utili ai fini del diritto all'accredito dei contributi figurativi di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 80;
-rigetta il ricorso per la restante parte;
-compensa le spese del giudizio nella misura della metà;
-condanna l' al pagamento in favore del ricorrente della restante metà delle spese di lite, ivi CP_2 comprese quelle dell'espletata fase di ATP, già liquidata in €. 1.500,00, a titolo di compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
-pone definitivamente a carico dell' le spese delle espletate CTU come liquidate in corso di CP_2 causa.
Così deciso in Lanciano, il 07.11.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Cristina Di Stefano