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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/07/2025, n. 3200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3200 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1861/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Oggi 17 luglio 2025 innanzi al dott. Marina Mangosi, sono comparsi:
Per l'avv. FILIPPINI ANTONELLA Parte_1
Per già dichiarato contumace, nessuno è comparso Controparte_1
L'avv. Filippini si riporta alle note conclusive
Il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il giudice
Marina Mangosi
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marina Mangosi ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1861/2025 promossa da:
RICORRENTE Parte_1 con l'avv. Antonella Filippini contro
RESISTENTE CONTUMACE CP_1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Per parte ricorrente:
In via principale:
- dichiarare creditrice nei confronti di dell'importo di Parte_1 CP_1
Euro 115.166,09 alla data del 31.12.2024, per quanto dalla stessa corrisposto in eccedenza rispetto alla propria quota di proprietà dell'immobile casa coniugale sito in Botticino via
Fontanone n. 18, censito al Catasto Fabbricati Foglio 26 NCT mappale 27 sub 15 (Cat A/2 Cl.
4 vani 6,5) e sub 16 (Cat C/6 Cl. 3mq. 12), a pagamento dei mutui stipulati dalle parti con
e , condannando a pagare a Controparte_2 Controparte_3 CP_1
, anche in corso di causa, ai sensi dell'art 186 ter c.p.c. la somma di Euro Parte_1
pagina 2 di 7 115.166,095 ovvero la diversa somma di credito che risulterà in corso di causa, oltre interessi dal dovuto (anno 2008) sino all'effettivo saldo.
- condannare a rimborsare da gennaio 2025 sino ad estinzione del mutuo CP_1
contratto con di cui all'espositiva, la somma mensile pari ai 5/6 Controparte_3 della rata di mutuo che verrà addebitata sul c/c esclusivo di . Parte_1
In via subordinata:
- accertare l'ingiustificato arricchimento del convenuto ex art 2041 c.c. per la somma pari al maggior importo pagato da rispetto alla quota di proprietà della casa Parte_1 coniugale sita in Botticino via Fontanone n. 18 censita al Catasto Fabbricati Foglio 26 NCT mappale 27 sub 15 (Cat A/2 Cl. 4 vani 6,5) e sub 16 (Cat C/6 Cl. 3 mq. 12), condannando
alla restituzione dell'importo di Euro 115.116,095 o del diverso importo che CP_1 risulterà dovuto in corso di causa sino al
31.12.2024, nonché delle successive rate di mutuo integralmente corrisposte da Parte_1
[...]
anche per la quota corrispondente a quella di proprietà del convenuto.
In ogni caso: con vittoria di spese di giudizio e compenso professionale.
In via istruttoria chiede…[..]
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Parte ricorrente ha convenuto in giudizio rappresentando: CP_1
- di aver contratto matrimonio concordatario in data 25.07.1992,
- che essa era comproprietaria, per la quota di 1/6, unitamente al (per la quota di CP_1
5/6), dell'immobile adibito a casa coniugale, sito in Botticino, via Fontanone 18, censito al Catasto Fabbricati Foglio 26 NCT mappale 27 sub 15 (Cat A/2 Cl. 4 vani 6,5) e sub
16 (Cat C/6 Cl. 3mq. 12), precedentemente censiti al mapp. 27 sub. 13;
- di aver contratto, contestualmente all'acquisto, insieme al Casari, un finanziamento fondiario con per la somma di Controparte_4
€180.000,00 (di cui €50.000 destinati all'acquisto di una quota dell'immobile ed
€130.000 alla sua ristrutturazione), che le parti si erano impegnate a restituire pagina 3 di 7 ratealmente a partire dal 29.02.2008, addebitandole sul conto corrente ad essi cointestato;
- di aver stipulato, in data 11.07.2017, un contratto di mutuo cointestato con il con CP_5
surrogazione della per la Controparte_6 somma di €153.757,08, finalizzata al pagamento del residuo precedente finanziamento, con addebito su conto corrente intestato esclusivamente ad essa attrice;
- di aver versato, alla data del 31.12.2024, in favore di Controparte_4
€117.614,17 con addebito su conto corrente cointestato
[...] cointestato (sicché ciascun coniuge aveva sostenuto il 50% della spesa pur essendo titolari di quote diverse) ed in favore della Controparte_6
€ 91.153,65 con addebito su proprio conto corrente esclusivo;
[...]
- di essersi separata dal con sentenza n. 4818 del Tribunale di Brescia datata CP_1
21.11.2024 e pubblicata il 26.11.2024.
Muovendo dalla circostanza che le parti avrebbero dovuto sostenere esborsi corrispondenti alla propria quota di proprietà (e pertanto 5/6 a carico del e di 1/6 a carico di essa CP_1 attrice), quest'ultima agisce per il rimborso delle rate del mutuo versate in eccedenza alla propria quota di spettanza, per complessivi €115.166,09 al 31.12.2024, ovvero € 39.204,72 versati in eccedenza a ed € 75.961,375 versati in eccedenza a Controparte_2 [...]
, con richiesta ulteriore di condanna del a rimborsare, da gennaio Controparte_3 CP_5
2025 e sino all'estinzione del mutuo, la somma mensile pari a 5/6 della rata addebitata sul conto corrente esclusivo della Parte_1
Non si è costituito in giudizio , dichiarato contumace. CP_1
All'udienza del 19.6.25 il legale della ricorrente ha precisato il credito vantato a tale data dalla ricorrente pari ad € 119.424,46, ovvero € 115.166,09 già quantificati nelle conclusioni fino al 31.12.24, cui aggiungersi le rate da gennaio a maggio 2015 pari ad € 4258,37; con note scritte depositate in data 7.7.25 la ricorrente ha ulteriormente precisato il credito, aggiungendo l'ulteriore rata del mese di giugno 2025 pari ad € 851,675 (ovvero 5/6 di € 1.022,01); ha chiesto, pertanto, la condanna del resistente al pagamento della complessiva somma di €
120.276,135 (€ 119.424,46 + 851,675). pagina 4 di 7 Senza l'espletamento di attività istruttoria, all'esito dell'udienza di discussione orale del
17.07.2025, è stata emessa sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Si riporta, facendola propria in quanto pienamente condivisa, la motivazione dell'ordinanza della Cassazione n. 5385/2023: “Quanto al mutuo cointestato ad entrambi i coniugi, ma pagato da uno solo di essi, secondo la giurisprudenza di legittimità - salvo
l'esistenza di un differente accordo inter partes, che va provato - non sono ripetibili le somme pagate da uno solo dei coniugi (in costanza di matrimonio, a titolo di rate del mutuo contratto da entrambi in solido per l'acquisto della casa coniugale, anche se cointestata). Invero, i pagamenti delle rate del mutuo cointestato, effettuati da uno solo dei coniugi in via esclusiva, talvolta sono stati considerati (cfr. sent. n. 18749/2004, n. 18749; sent. n. 10942/2015; ord. n.
10927/2018, che hanno appunto escluso il diritto al rimborso, richiamandosi ai principi di solidarietà matrimoniale) quale adempimento dell'obbligo di contribuzione di cui all'art. 143
c.c. (e, quindi, espressione di quei «doveri di collaborazione nell'interesse della famiglia, solidarietà e assistenza morale e materiale tra i coniugi» sanciti appunto dall'art. 143c.c.); mentre talaltra sono stati ricondotti (in questo senso cfr. Cass. sent. n. 12551/2009) alla logica di solidarietà che connota la vita familiare (e, quindi, ad una sorta di presunzione di gratuità degli esborsi effettuati in costanza di matrimonio). Peraltro, proprietario dell'immobile
(acquistato con il mutuo cointestato) non necessariamente è il coniuge che paga le rate del mutuo in costanza di matrimonio, essendo rilevante sul punto quanto pattuito in fase di rogito notarile: infatti, se un solo coniuge paga il mutuo per intero, ma in sede di rogito è stato pattuito che la casa è intestata all'altro, la proprietà in alcun modo fa capo a chi paga i ratei del mutuo (salvo che non vi sia la comunione dei beni)”.
Dunque, gli esborsi sostenuti da un coniuge per far fronte a rate di mutuo cointestate non sono soggetti a ripetizione, sulla base di due principi: in primo luogo, perché sono considerati un adempimento degli obbligi coniugali;
in secondo luogo, perché si presumono sorretti da giusta causa, in quanto eseguiti per concorrere a realizzare un progetto di vita comune.
Nella specie, sotto il primo profilo, i coniugi hanno contratto un mutuo cointestato con
(doc. 6) e poi un secondo mutuo parimenti cointestato, con surrogazione di Controparte_2
pagina 5 di 7 (doc.7), al fine di acquistare una quota dell'immobile adibito a casa Controparte_3 coniugale (doc. 5) e per procedere alla sua ristrutturazione. Per quasi un decennio (dal
29.02.2008 al 30.06.2017) la restituzione del prestito è stata alimentata mediante addebito sul conto corrente cointestato;
le parti hanno successivamente optato, per un altrettanto considerevole lasso temporale (da agosto 2017 sino ad oggi), per l'addebito delle rate di mutuo sul conto corrente esclusivo della Tale dato, in assenza di elementi che suggeriscano Parte_1 accordi diversi, depone nel senso che, pur a fronte di una diversa titolarità pro quota dell'immobile, le parti abbiano inteso disciplinare, con le modalità indicate, la misura del proprio contributo all'adempimento degli obblighi di solidarietà familiare.
Del resto, sotto il secondo profilo, è indubbio che la casa familiare rappresenta uno degli strumenti fondamentali attraverso il quale si sviluppa la vita della famiglia, con la conseguenza che ogni spesa che sia sostenuta per acquistare, ristrutturare, manutenere l'abitazione familiare risponde alla logica del soddisfacimento dei bisogni del nucleo familiare.
In base ai sopra indicati principi, dunque, in assenza di prova contraria da parte della ricorrente, va esclusa la ripetibilità degli importi relativi alle rate di mutuo versati prima della sentenza di separazione, ovvero nel periodo compreso tra febbraio 2008 e novembre 2024 (crf.
Cass. Sent. n. 1072/2018; Ord. 5385/2023).
Avendo la ricorrente corrisposto, nel periodo tra il 30.11.2024 e il 30.06.2025, il 100% della rata mensile (€ 1022,01) del mutuo (cfr. doc.11) con , per Controparte_3
complessivi €. 8176,08 il deve esser condannato al rimborso della propria quota parte, CP_1 pari ai 5/6 di detto importo, per complessivi € 6813,40, oltre interessi legali dalla notifica del ricorso al saldo, nonché al rimborso in favore dell'attrice di una somma mensile pari ai 5/6 della rata che verrà addebitata sul conto corrente della sino all'estinzione del mutuo. Parte_1
La domanda svolta dalla ricorrente in via principale viene, dunque, parzialmente accolta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri medi per la fase di studio e introduttiva, nulla per la fase istruttoria/di trattazione, i minimi per la fase decisionale previsti per le cause di valore indeterminabile e complessità bassa, in € 1701,00 per studio, €
pagina 6 di 7 1204,00 per la fase introduttiva ed € 1453,00 per la fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale accoglimento del ricorso, così dispone:
1) condanna parte resistente al pagamento della somma di € 6813,40 oltre interessi legali dalla notifica del ricorso al saldo;
2) condanna parte resistente al pagamento, in favore della attrice, dell'importo corrispondente ai 5/6 della rata del mutuo stipulato l'11.7.17 con Controparte_3
che verrà via via addebitata sul conto corrente esclusivo della ricorrente sino
[...]
all'estinzione del mutuo;
3) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi €
4358,00 per compenso, oltre € 759,00 per contributo unificato, oltre spese gen., IVA e
CPA come per legge.
Brescia, 17.7.25
Il giudice
Marina Mangosi
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Alice Marcotulli mot in tirocinio pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Oggi 17 luglio 2025 innanzi al dott. Marina Mangosi, sono comparsi:
Per l'avv. FILIPPINI ANTONELLA Parte_1
Per già dichiarato contumace, nessuno è comparso Controparte_1
L'avv. Filippini si riporta alle note conclusive
Il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il giudice
Marina Mangosi
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marina Mangosi ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1861/2025 promossa da:
RICORRENTE Parte_1 con l'avv. Antonella Filippini contro
RESISTENTE CONTUMACE CP_1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Per parte ricorrente:
In via principale:
- dichiarare creditrice nei confronti di dell'importo di Parte_1 CP_1
Euro 115.166,09 alla data del 31.12.2024, per quanto dalla stessa corrisposto in eccedenza rispetto alla propria quota di proprietà dell'immobile casa coniugale sito in Botticino via
Fontanone n. 18, censito al Catasto Fabbricati Foglio 26 NCT mappale 27 sub 15 (Cat A/2 Cl.
4 vani 6,5) e sub 16 (Cat C/6 Cl. 3mq. 12), a pagamento dei mutui stipulati dalle parti con
e , condannando a pagare a Controparte_2 Controparte_3 CP_1
, anche in corso di causa, ai sensi dell'art 186 ter c.p.c. la somma di Euro Parte_1
pagina 2 di 7 115.166,095 ovvero la diversa somma di credito che risulterà in corso di causa, oltre interessi dal dovuto (anno 2008) sino all'effettivo saldo.
- condannare a rimborsare da gennaio 2025 sino ad estinzione del mutuo CP_1
contratto con di cui all'espositiva, la somma mensile pari ai 5/6 Controparte_3 della rata di mutuo che verrà addebitata sul c/c esclusivo di . Parte_1
In via subordinata:
- accertare l'ingiustificato arricchimento del convenuto ex art 2041 c.c. per la somma pari al maggior importo pagato da rispetto alla quota di proprietà della casa Parte_1 coniugale sita in Botticino via Fontanone n. 18 censita al Catasto Fabbricati Foglio 26 NCT mappale 27 sub 15 (Cat A/2 Cl. 4 vani 6,5) e sub 16 (Cat C/6 Cl. 3 mq. 12), condannando
alla restituzione dell'importo di Euro 115.116,095 o del diverso importo che CP_1 risulterà dovuto in corso di causa sino al
31.12.2024, nonché delle successive rate di mutuo integralmente corrisposte da Parte_1
[...]
anche per la quota corrispondente a quella di proprietà del convenuto.
In ogni caso: con vittoria di spese di giudizio e compenso professionale.
In via istruttoria chiede…[..]
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Parte ricorrente ha convenuto in giudizio rappresentando: CP_1
- di aver contratto matrimonio concordatario in data 25.07.1992,
- che essa era comproprietaria, per la quota di 1/6, unitamente al (per la quota di CP_1
5/6), dell'immobile adibito a casa coniugale, sito in Botticino, via Fontanone 18, censito al Catasto Fabbricati Foglio 26 NCT mappale 27 sub 15 (Cat A/2 Cl. 4 vani 6,5) e sub
16 (Cat C/6 Cl. 3mq. 12), precedentemente censiti al mapp. 27 sub. 13;
- di aver contratto, contestualmente all'acquisto, insieme al Casari, un finanziamento fondiario con per la somma di Controparte_4
€180.000,00 (di cui €50.000 destinati all'acquisto di una quota dell'immobile ed
€130.000 alla sua ristrutturazione), che le parti si erano impegnate a restituire pagina 3 di 7 ratealmente a partire dal 29.02.2008, addebitandole sul conto corrente ad essi cointestato;
- di aver stipulato, in data 11.07.2017, un contratto di mutuo cointestato con il con CP_5
surrogazione della per la Controparte_6 somma di €153.757,08, finalizzata al pagamento del residuo precedente finanziamento, con addebito su conto corrente intestato esclusivamente ad essa attrice;
- di aver versato, alla data del 31.12.2024, in favore di Controparte_4
€117.614,17 con addebito su conto corrente cointestato
[...] cointestato (sicché ciascun coniuge aveva sostenuto il 50% della spesa pur essendo titolari di quote diverse) ed in favore della Controparte_6
€ 91.153,65 con addebito su proprio conto corrente esclusivo;
[...]
- di essersi separata dal con sentenza n. 4818 del Tribunale di Brescia datata CP_1
21.11.2024 e pubblicata il 26.11.2024.
Muovendo dalla circostanza che le parti avrebbero dovuto sostenere esborsi corrispondenti alla propria quota di proprietà (e pertanto 5/6 a carico del e di 1/6 a carico di essa CP_1 attrice), quest'ultima agisce per il rimborso delle rate del mutuo versate in eccedenza alla propria quota di spettanza, per complessivi €115.166,09 al 31.12.2024, ovvero € 39.204,72 versati in eccedenza a ed € 75.961,375 versati in eccedenza a Controparte_2 [...]
, con richiesta ulteriore di condanna del a rimborsare, da gennaio Controparte_3 CP_5
2025 e sino all'estinzione del mutuo, la somma mensile pari a 5/6 della rata addebitata sul conto corrente esclusivo della Parte_1
Non si è costituito in giudizio , dichiarato contumace. CP_1
All'udienza del 19.6.25 il legale della ricorrente ha precisato il credito vantato a tale data dalla ricorrente pari ad € 119.424,46, ovvero € 115.166,09 già quantificati nelle conclusioni fino al 31.12.24, cui aggiungersi le rate da gennaio a maggio 2015 pari ad € 4258,37; con note scritte depositate in data 7.7.25 la ricorrente ha ulteriormente precisato il credito, aggiungendo l'ulteriore rata del mese di giugno 2025 pari ad € 851,675 (ovvero 5/6 di € 1.022,01); ha chiesto, pertanto, la condanna del resistente al pagamento della complessiva somma di €
120.276,135 (€ 119.424,46 + 851,675). pagina 4 di 7 Senza l'espletamento di attività istruttoria, all'esito dell'udienza di discussione orale del
17.07.2025, è stata emessa sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Si riporta, facendola propria in quanto pienamente condivisa, la motivazione dell'ordinanza della Cassazione n. 5385/2023: “Quanto al mutuo cointestato ad entrambi i coniugi, ma pagato da uno solo di essi, secondo la giurisprudenza di legittimità - salvo
l'esistenza di un differente accordo inter partes, che va provato - non sono ripetibili le somme pagate da uno solo dei coniugi (in costanza di matrimonio, a titolo di rate del mutuo contratto da entrambi in solido per l'acquisto della casa coniugale, anche se cointestata). Invero, i pagamenti delle rate del mutuo cointestato, effettuati da uno solo dei coniugi in via esclusiva, talvolta sono stati considerati (cfr. sent. n. 18749/2004, n. 18749; sent. n. 10942/2015; ord. n.
10927/2018, che hanno appunto escluso il diritto al rimborso, richiamandosi ai principi di solidarietà matrimoniale) quale adempimento dell'obbligo di contribuzione di cui all'art. 143
c.c. (e, quindi, espressione di quei «doveri di collaborazione nell'interesse della famiglia, solidarietà e assistenza morale e materiale tra i coniugi» sanciti appunto dall'art. 143c.c.); mentre talaltra sono stati ricondotti (in questo senso cfr. Cass. sent. n. 12551/2009) alla logica di solidarietà che connota la vita familiare (e, quindi, ad una sorta di presunzione di gratuità degli esborsi effettuati in costanza di matrimonio). Peraltro, proprietario dell'immobile
(acquistato con il mutuo cointestato) non necessariamente è il coniuge che paga le rate del mutuo in costanza di matrimonio, essendo rilevante sul punto quanto pattuito in fase di rogito notarile: infatti, se un solo coniuge paga il mutuo per intero, ma in sede di rogito è stato pattuito che la casa è intestata all'altro, la proprietà in alcun modo fa capo a chi paga i ratei del mutuo (salvo che non vi sia la comunione dei beni)”.
Dunque, gli esborsi sostenuti da un coniuge per far fronte a rate di mutuo cointestate non sono soggetti a ripetizione, sulla base di due principi: in primo luogo, perché sono considerati un adempimento degli obbligi coniugali;
in secondo luogo, perché si presumono sorretti da giusta causa, in quanto eseguiti per concorrere a realizzare un progetto di vita comune.
Nella specie, sotto il primo profilo, i coniugi hanno contratto un mutuo cointestato con
(doc. 6) e poi un secondo mutuo parimenti cointestato, con surrogazione di Controparte_2
pagina 5 di 7 (doc.7), al fine di acquistare una quota dell'immobile adibito a casa Controparte_3 coniugale (doc. 5) e per procedere alla sua ristrutturazione. Per quasi un decennio (dal
29.02.2008 al 30.06.2017) la restituzione del prestito è stata alimentata mediante addebito sul conto corrente cointestato;
le parti hanno successivamente optato, per un altrettanto considerevole lasso temporale (da agosto 2017 sino ad oggi), per l'addebito delle rate di mutuo sul conto corrente esclusivo della Tale dato, in assenza di elementi che suggeriscano Parte_1 accordi diversi, depone nel senso che, pur a fronte di una diversa titolarità pro quota dell'immobile, le parti abbiano inteso disciplinare, con le modalità indicate, la misura del proprio contributo all'adempimento degli obblighi di solidarietà familiare.
Del resto, sotto il secondo profilo, è indubbio che la casa familiare rappresenta uno degli strumenti fondamentali attraverso il quale si sviluppa la vita della famiglia, con la conseguenza che ogni spesa che sia sostenuta per acquistare, ristrutturare, manutenere l'abitazione familiare risponde alla logica del soddisfacimento dei bisogni del nucleo familiare.
In base ai sopra indicati principi, dunque, in assenza di prova contraria da parte della ricorrente, va esclusa la ripetibilità degli importi relativi alle rate di mutuo versati prima della sentenza di separazione, ovvero nel periodo compreso tra febbraio 2008 e novembre 2024 (crf.
Cass. Sent. n. 1072/2018; Ord. 5385/2023).
Avendo la ricorrente corrisposto, nel periodo tra il 30.11.2024 e il 30.06.2025, il 100% della rata mensile (€ 1022,01) del mutuo (cfr. doc.11) con , per Controparte_3
complessivi €. 8176,08 il deve esser condannato al rimborso della propria quota parte, CP_1 pari ai 5/6 di detto importo, per complessivi € 6813,40, oltre interessi legali dalla notifica del ricorso al saldo, nonché al rimborso in favore dell'attrice di una somma mensile pari ai 5/6 della rata che verrà addebitata sul conto corrente della sino all'estinzione del mutuo. Parte_1
La domanda svolta dalla ricorrente in via principale viene, dunque, parzialmente accolta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri medi per la fase di studio e introduttiva, nulla per la fase istruttoria/di trattazione, i minimi per la fase decisionale previsti per le cause di valore indeterminabile e complessità bassa, in € 1701,00 per studio, €
pagina 6 di 7 1204,00 per la fase introduttiva ed € 1453,00 per la fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale accoglimento del ricorso, così dispone:
1) condanna parte resistente al pagamento della somma di € 6813,40 oltre interessi legali dalla notifica del ricorso al saldo;
2) condanna parte resistente al pagamento, in favore della attrice, dell'importo corrispondente ai 5/6 della rata del mutuo stipulato l'11.7.17 con Controparte_3
che verrà via via addebitata sul conto corrente esclusivo della ricorrente sino
[...]
all'estinzione del mutuo;
3) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi €
4358,00 per compenso, oltre € 759,00 per contributo unificato, oltre spese gen., IVA e
CPA come per legge.
Brescia, 17.7.25
Il giudice
Marina Mangosi
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Alice Marcotulli mot in tirocinio pagina 7 di 7