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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 15/04/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3626/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale di Sassari in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Stefania Deiana Presidente dott.ssa Elisabetta Carta Giudice dott.ssa Elisa Remonti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
PARZIALE nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 11.11.2024 da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. GARAU GIULIA, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. SOLE Parte_2 C.F._2
GIACOMINA, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c., depositato in data 11.11.2024, chiedevano congiuntamente di ottenere la pronuncia di separazione personale e, cumulativamente, la successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti condizioni:
“1- Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
pagina 1 di 3
2- Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione, dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra
(C.F. ), nato in [...] il [...] e , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), nata a [...], il [...], contratto con rito civile in Thiesi (SS), il C.F._3
19.01.2017, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Thiesi, Anno 2017, Numero 1, Parte
I, Serie, Ufficio 1, ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni;
3- la casa coniugale sita in Sassari, Via Domenico Millelire n. 11, rimarrà nella disponibilità della sig.ra , unitamente agli arredi presenti. PT
4- dichiararsi che l'autovettura Smart Fortwo Coupe, targata DJ442GF, intestata al sig. Parte_1
ma in uso alla , viene ceduta e dismessa in piena ed assoluta proprietà alla sig.ra PT Parte_2
, con spese di passaggio di proprietà e formale intestazione dell'autovettura sa carico di
[...] quest'ultima, da effettuarsi entro sessanta (60) giorni dal deposito della sentenza di separazione.”
All'udienza del 15.4.2025, svolta in modalità cartolare ai sensi di quanto previsto dall'art 127 ter c.p.c.,
i coniugi confermavano di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione e, cumulativamente, di divorzio, alle condizioni sopra riportate. Riferivano altresì che il trasferimento di cui al punto 4 delle condizioni era stato eseguito positivamente dalle parti.
Ritenuta la completezza della documentazione e delle dichiarazioni delle parti oggetto dell'accordo, la causa veniva rimessa avanti al Collegio per la decisione.
DIRITTO
I coniugi e hanno contratto matrimonio civile in Thiesi in data 19.1.2017 Parte_1 Parte_2
(iscritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Thiesi – anno 2017, n. 1, P. 1), dalla cui unione non sono nati figli.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, co. 1, c.c.
Il Tribunale, esaminate le clausole di cui all'accordo, non esse presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a norme di carattere imperativo, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte, che devono essere pertanto recepite integralmente.
Le parti chiedevano altresì, congiuntamente la pronuncia di cessazione di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art 473 bis.49 c.p.c., formulando anche le condizioni di divorzio.
pagina 2 di 3 In questa sede deve pertanto essere disposta la prosecuzione del giudizio al fine di rendere la domanda di scioglimento del matrimonio in conformità con i requisiti temporali di cui all'art 3, n. 2 lett. b), della legge n. 898/70.
Alla prossima udienza le parti dovranno formulare la dichiarazione di non volersi riconciliare ex art. 2
l. 898/70 nonché dovranno confermare le condizioni già formulate con riferimento al divorzio.
Vista, altresì, l'istanza di trattazione cartolare dell'udienza, le predette dichiarazioni saranno contenute nelle note scritte in sostituzione dell'udienza.
Le spese di lite saranno regolate al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, NON definitivamente pronunciando,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2
hanno contratto matrimonio civile in Thiesi in data 19.1.2017 (iscritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Thiesi – anno 2017, n. 1, P. 1),
2) omologa l'accordo di separazione intervenuto tra le parti, da intendersi qui integralmente trascritto;
3) spese di lite al definitivo;
4) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Thiesi per l'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Sassari nella Camera di Consiglio del 15.4.2025.
Il Presidente Il Giudice rel. dott.ssa Stefania Deiana dott.ssa Elisa Remonti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale di Sassari in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Stefania Deiana Presidente dott.ssa Elisabetta Carta Giudice dott.ssa Elisa Remonti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
PARZIALE nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 11.11.2024 da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. GARAU GIULIA, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. SOLE Parte_2 C.F._2
GIACOMINA, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c., depositato in data 11.11.2024, chiedevano congiuntamente di ottenere la pronuncia di separazione personale e, cumulativamente, la successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti condizioni:
“1- Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
pagina 1 di 3
2- Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione, dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra
(C.F. ), nato in [...] il [...] e , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), nata a [...], il [...], contratto con rito civile in Thiesi (SS), il C.F._3
19.01.2017, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Thiesi, Anno 2017, Numero 1, Parte
I, Serie, Ufficio 1, ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni;
3- la casa coniugale sita in Sassari, Via Domenico Millelire n. 11, rimarrà nella disponibilità della sig.ra , unitamente agli arredi presenti. PT
4- dichiararsi che l'autovettura Smart Fortwo Coupe, targata DJ442GF, intestata al sig. Parte_1
ma in uso alla , viene ceduta e dismessa in piena ed assoluta proprietà alla sig.ra PT Parte_2
, con spese di passaggio di proprietà e formale intestazione dell'autovettura sa carico di
[...] quest'ultima, da effettuarsi entro sessanta (60) giorni dal deposito della sentenza di separazione.”
All'udienza del 15.4.2025, svolta in modalità cartolare ai sensi di quanto previsto dall'art 127 ter c.p.c.,
i coniugi confermavano di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione e, cumulativamente, di divorzio, alle condizioni sopra riportate. Riferivano altresì che il trasferimento di cui al punto 4 delle condizioni era stato eseguito positivamente dalle parti.
Ritenuta la completezza della documentazione e delle dichiarazioni delle parti oggetto dell'accordo, la causa veniva rimessa avanti al Collegio per la decisione.
DIRITTO
I coniugi e hanno contratto matrimonio civile in Thiesi in data 19.1.2017 Parte_1 Parte_2
(iscritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Thiesi – anno 2017, n. 1, P. 1), dalla cui unione non sono nati figli.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, co. 1, c.c.
Il Tribunale, esaminate le clausole di cui all'accordo, non esse presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a norme di carattere imperativo, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte, che devono essere pertanto recepite integralmente.
Le parti chiedevano altresì, congiuntamente la pronuncia di cessazione di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art 473 bis.49 c.p.c., formulando anche le condizioni di divorzio.
pagina 2 di 3 In questa sede deve pertanto essere disposta la prosecuzione del giudizio al fine di rendere la domanda di scioglimento del matrimonio in conformità con i requisiti temporali di cui all'art 3, n. 2 lett. b), della legge n. 898/70.
Alla prossima udienza le parti dovranno formulare la dichiarazione di non volersi riconciliare ex art. 2
l. 898/70 nonché dovranno confermare le condizioni già formulate con riferimento al divorzio.
Vista, altresì, l'istanza di trattazione cartolare dell'udienza, le predette dichiarazioni saranno contenute nelle note scritte in sostituzione dell'udienza.
Le spese di lite saranno regolate al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, NON definitivamente pronunciando,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2
hanno contratto matrimonio civile in Thiesi in data 19.1.2017 (iscritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Thiesi – anno 2017, n. 1, P. 1),
2) omologa l'accordo di separazione intervenuto tra le parti, da intendersi qui integralmente trascritto;
3) spese di lite al definitivo;
4) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Thiesi per l'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Sassari nella Camera di Consiglio del 15.4.2025.
Il Presidente Il Giudice rel. dott.ssa Stefania Deiana dott.ssa Elisa Remonti
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