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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 31/03/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2022 85
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai sigg.ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Oriana Calvo Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 85/2022 R.G.
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...], C.F. , residente in Ramacca (CT) Parte_1 C.F._1 via Di Vittorio Giuseppe n. 39, rappresentata e difesa dall'Avv. Concetta Privitera
RICORRENTE
CONTRO
nato a [...] il [...], cod. fisc. Controparte_1
, residente in [...], rappr. e difeso C.F._2 dall'Avv. Angela Bruno e dall'Avv Vera Messina
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 2.12.2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con il deposito di note scritte, le parti precisavano le rispettive conclusioni.
La causa veniva quindi trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha rassegnato le proprie conclusioni in data 23.12.2024.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 20.1.2022, ritualmente notificato, la sig.ra adiva questo Tribunale al Parte_1
fine di ottenere la pronuncia di separazione personale dal sig. , con il quale Controparte_1
aveva contratto matrimonio, con rito civile, in Ramacca il 10.10.2014 e dalla cui unione erano nati tre figli: nata a [...] il [...] (oggi prossima alla maggiore Controparte_2
età), , nato a [...] il [...], e , nata a [...] Controparte_3 Parte_2
il 04.12.2013.
La ricorrente esponeva di essere addivenuta alla determinazione di separarsi legalmente, essendo divenuta ormai impossibile, nonostante vari tentativi, ricostruire la comunione materiale e spirituale posta a fondamento del rapporto matrimoniale.
Domandava inoltre disporsi l'affido condiviso dei tre figli, con collocamento presso la stessa ricorrente nella casa coniugale di sua proprietà e regolamentazione libera delle visite per il padre.
Dal punto di vista economico, evidenziava di essere priva di occupazione nonostante gli sforzi costantemente profusi nella ricerca di un lavoro. Chiedeva, quindi, che il sig. P_ venisse onerato a versare “un assegno di mantenimento mensile di € 1.400,00 di cui € 1.200,00 in favore dei figli minorenni ed € 200,00 in favore della sig.ra per la durata di un anno Parte_1 dall'adozione dei provvedimenti provvisori al fine di consentire alla stessa di trovare una occupazione lavorativa”.
Si costituiva in giudizio il sig. , il quale, pur non opponendosi alla domanda di P_
separazione, contestava tuttavia le domande avanzate dalla ricorrente, specie sotto il profilo economico. Deduceva, infatti, di lavorare come bracciante agricolo e di percepire uno stipendio mensile molto modesto, pari a circa euro 800 al mese. Si dichiarava dunque disponibile a versare per il mantenimento dei tre figli, un importo mensile complessivo non superiore a 300 euro, considerando anche il tempo che i bambini comunque trascorrevano con lui. Domandava, infine, il rigetto della domanda di mantenimento avanzata dalla moglie per sé.
Nelle more della celebrazione della udienza presidenziale, il convenuto depositava una istanza urgente di audizione dei minori, in data 30.5.2022, rappresentando che i due figli più grandi,
[...]
e , avevano sostanzialmente deciso di lasciare la casa della madre per andare a CP_2 CP_3
vivere con il padre e ciò a causa delle gravi condotte tenute in plurime occasioni dalla stessa sig.ra
, la quale aveva più volte percosso entrambi i ragazzini, i quali inoltre venivano lasciati Pt_1
2 quotidianamente soli in casa, dovendo provvedere in via autonoma anche alle esigenze di vita della sorellina più piccola Pt_2
Alla udienza presidenziale del 20.6.2022, dunque, venivano sentiti dal Presidente entrambi i figli,
e , con l'assistenza della psicologa. La figlia confermava le CP_2 CP_3 CP_2
problematiche con la madre, pur manifestando il desiderio di avere un rapporto sereno con entrambi i genitori e riferiva che ormai a casa della madre si recava solo per dormire, mentre durante il giorno rimaneva a casa con il padre. , invece, riferiva di alcuni episodi aggressivi e violenti tenuti CP_3
dalla madre, la quale lo avrebbe anche colpito “con un bastone di legno o di ferro”. Affermava, quindi, di voler rimanere a vivere solo con il padre con il quale si trovava benissimo, anche perché la madre era comunque sempre fuori casa.
Con ordinanza del 21.6.2022, venivano quindi assunti i provvedimenti provvisori, disponendo l'affido condiviso dei minori a entrambi i genitori;
il collocamento dei figli e CP_2 CP_3
presso il padre e di con la madre;
la previsione a carico del DI di versare un Pt_2 P_
contributo al mantenimento della moglie, pari a euro 150 mensili e l'obbligo in capo ad entrambi i genitori di provvedere al mantenimento dei figli con gli stessi rispettivamente collocati.
Nel medesimo provvedimento veniva altresì dato incarico al Servizio di N.P.I. di avviare un percorso di sostegno psicologico e di verifica delle condizioni sociali e psicologiche dei due minori
[...]
e . Veniva altresì dato mandato al Consultorio familiare di avviare a favore di CP_2 CP_3
entrambe le parti un percorso di sostegno alla genitorialità.
Nel corso del giudizio, venivano trasmesse al Tribunale le relazioni di aggiornamento da parte del
Servizio di N.P.I., che riferiva di una conflittualità sempre più crescente tra le parti nonché di un profondo disagio dei due figli più grandi, sia nella elaborazione della separazione sia nella ricostruzione di una relazione serena soprattutto con la figura materna.
Il convenuto sig. rappresentava inoltre la verificazione di altri gravi episodi e di P_
aggressioni fisiche da parte della sig.ra nei confronti dei figli e in particolare di Pt_1 [...]
la quale il 22.11.2023 riferiva di essere stata colpita dalla madre con un bastone di legno, CP_2
tanto che in effetti si recava in Pronto Soccorso ove veniva riconosciuta una prognosi di giorni 7. In seguito a tale accadimento, veniva trasmessa una segnalazione anche alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minori, che tuttavia poi emetteva provvedimento di archiviazione per incompetenza, stante la pendenza del presente procedimento di separazione.
La ricorrente, per converso, rappresentava in più occasioni la sistematica alienazione psicologica posta in essere dal padre dei minori ed evidenziava che il non era in grado di P_
3 comprendere appieno il proprio ruolo genitoriale, minimizzando le gravi condotte tenute soprattutto dal figlio , difatti destinatario di plurimi provvedimenti sanzionatori da parte dell'Istituto CP_3
scolastico (documentazione versata in atti).
Considerati gli sviluppi più recenti, dunque, il Giudice istruttore, con ordinanza del 10.5.2024 disponeva in via provvisoria l'affido dei minori al Servizio Sociale di Ramacca e disponeva inoltre una CTU volta ad indagare le effettive capacità genitoriali di entrambe le parti e le complessive condizioni di vita dei tre minori, oltre a confermare il mandato al Servizio di e di di CP_4 CP_5
presa in carico dei minori.
Esaurita l'istruttoria, con il deposito della CTU a firma della dott.ssa , Persona_1
avvenuto in data 22.11.2024, la causa veniva quindi trattenuta per la decisione in data 2.12.2024, previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
§
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e va accolta.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 comma 1. c.c. (come novellato dall'art. 33 della L. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto dalle parti nella conduzione del giudizio, sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Sul regime di affidamento e collocamento dei figli minori
Nel caso di specie, le determinazioni in punto di affidamento e collocamento dei figli minori non possono di certo trascurare le rilevanti criticità che sono emerse nel corso del giudizio, attestate in primis dai Servizi incaricati di seguire i minori (in particolare e ) e, da ultimo, CP_2 CP_3
anche dalla CTU, dott.ssa Per_1
4 Tali criticità hanno in particolare lumeggiato una elevata conflittualità tra i due genitori, entrambi di fatto poco capaci di comprendere appieno il disagio manifestato in maniera evidente dai figli e che, soprattutto per quanto riguarda , non ha mancato di ripercuotersi anche nelle difficoltà dei CP_3
predetti in ambito scolastico, ove diverse sono state le segnalazioni alla famiglia di comportamenti non corretti, oppositivi e chiaramente comunque sintomatici di un disagio psicologico di notevole importanza.
In via incidentale, osserva il Collegio che la figlia più grande è ormai prossima alla CP_2
maggiore età (compiendo 18 anni il 15 aprile p.v.) e pertanto non si ritiene necessario assumere alcuna determinazione in ordine al suo collocamento – pur dandosi atto che la ragazza è tornata a vivere con la madre, con la quale sta recuperando un rapporto più sereno – né in ordine alle visite con i genitori.
Tali determinazioni, dunque, varranno unicamente con riferimento ai due figli , oggi di anni CP_3
13 e oggi di anni 11, dovendosi evidenziare che la attuale situazione dei due minori attesta il Pt_2
permanente collocamento di con il padre, mentre la piccola ha sempre abitato e CP_3 Pt_2
continua a vivere con la madre, pur vedendo il sig. con regolarità. P_
Tanto premesso, a parere del Collegio, alla luce anche delle conclusioni della CTU, si ritiene di poter disporre l'affido condiviso dei minori a entrambi i genitori, ferma restando comunque la necessaria previsione di un monitoraggio da parte del Servizio Sociale di Ramacca sulle complessive condizioni di vita dei bambini.
La stessa CTU, dott.ssa infatti, pur constatando un certo grado di immaturità in entrambe le Per_1
figure genitoriali e la difficoltà degli stessi nel riuscire ad anteporre il benessere dei figli rispetto ai propri personali vissuti, ha comunque accertato che tanto la sig.ra quanto il Pt_1 P_
“si mostrano sufficientemente adeguati nello svolgimento delle loro funzioni genitoriali”. Anche all'esito della osservazione delle interazioni dei due genitori con i figli, la CTU ha concluso affermando comunque che “emerge una sufficiente capacità dei genitori di porre attenzione ed ascolto nei confronti dei minori, mostrando buone capacità di porsi dal loro punto di vista e di riconoscere i loro segnali comunicativi verbali e non”.
Anche il Servizio di N.P.I., pur non mancando di registrare la persistente difficoltà delle parti soprattutto nella reciproca interazione e la sofferenza che questo ancora ingenera nei figli, ha di fatto attestato che entrambi si sono mostrati adesivi al percorso di sostegno avviato a favore dei minori.
Con specifico riferimento alla figlia più piccola, inoltre, il Servizio ha riferito che la bambina Pt_2
“continua ad essere molto serena, parla con gioia sia del padre che della madre. Afferma di voler
5 continuare a vedere entrambi i genitori con la stessa libertà che ha attualmente. Ha un buon rapporto con i fratelli ed è felice di trascorre del tempo con loro. La stessa è ben inserita nel gruppo dei pari ed ha concluso positivamente il ciclo di scuola primaria. La minore continua a tenersi fuori dalle dinamiche familiari conflittuali, non vivendo conflitti di lealtà con nessuno dei genitori.” (cfr. relazione del 22.7.2024).
Alla luce di queste valutazioni, ritiene il Tribunale che non vi siano elementi tali da suggerire la inopportunità dell'affido condiviso dei minori a entrambi i genitori, soluzione peraltro sempre privilegiata dall'ordinamento; né vi sono i presupposti per disporre l'affido esclusivo al padre, come invece da quest'ultimo richiesto.
Per quanto invece riguarda il collocamento dei figli e valgono le seguenti CP_3 Pt_2
considerazioni.
Come detto, la figlia ha sempre stabilmente vissuto con la madre e, dei tre figli, è sempre Pt_2
apparsa quella più serena anche rispetto alle dinamiche familiari, nonché nel rapporto con entrambe le figure genitoriali.
Non si ritiene dunque opportuno prevedere un diverso regime di collocamento, rispetto a quello attuale;
tale previsione infatti finirebbe con il determinare un ingiustificato sradicamento della bambina rispetto all'ambiente familiare e abitativo ove ha sempre vissuto con serenità, non essendosi mai registrati problemi neppure con la figura materna, come anche rilevato sia dai Servizi di N.P.I. sia dalla Ctu.
Allo stesso modo, si ritiene opportuno mantenere il collocamento del minore presso il padre, CP_3
anche in considerazione delle persistenti difficoltà ancora manifestate dal ragazzo nella costruzione di un rapporto sereno con la figura materna.
Illuminanti, sul punto, sono ancora una volta le relazioni rese dal Servizio di N.P.I. che anche di recente ha così riferito: presenta ancora molta rabbia nei confronti della genitrice. Si è CP_3
osservato che il minore, in modo diverso dalle sorelle, non ha ancora elaborato la separazione e che sta vivendo un conflitto di lealtà molto forte adottando dei comportamenti non sempre adeguati per sfuggire alle dinamiche interne alla coppia genitoriale che ad oggi appaiono ancora poco serene. Lo stesso continua a non voler incontrare la madre. Quando si parla di quest'ultima, durante gli incontri diventa taciturno, abbassa lo sguardo, gli occhi diventano lucidi trattenendo le lacrime. Le lacrime diventano un modo di non mettersi in contatto con le proprie emozioni, infatti dall'osservazione emerge una forte sofferenza emotiva che lo stesso non è ancora riuscito a rielaborare. Provando a sollecitarlo sull'argomento lo stesso si chiude verbalizzando solo di non voler incontrare la madre.
6 Quando si prova a lavorare sui suoi ricordi con la stessa, diventa vago, parla di episodi di CP_3
aggressività che in realtà dice di non ricordare bene e che di volta in volta cambiano nei contenuti e diventando sempre più sfumati e incongrui. Emerge comunque chiaro che non vi è una emotività legata a questi racconti”.
Anche la CTU, nel suggerire alfine il collocamento di presso il padre, ha rilevato che “si CP_3
ritiene utile nel preminente interesse dei minori di prediligere il collocamento delle minori
[...]
e presso la dimora materna e il collocamento del minore , attualmente, CP_2 Pt_2 CP_3 presso la dimora paterna, fino a quando quest'ultimo svincolato da un pensiero subdolo e ingannevole possa ricongiungersi con le sorelle presso la casa materna. Si ritiene necessario per garantire al piccolo uno spazio utile per mettere in atto meccanismi difensivi meno distruttivi CP_3
per la sua personalità, come la negazione e la scissione, e non sentirsi sopraffatto dall'angoscia, un percorso di sostegno alla NPI del territorio in orari e tempi da concordare con il servizio”.
In conclusione dunque, si ritiene opportuno confermare il collocamento di presso la madre Pt_2
(ove è tornata a vivere anche che sta gradualmente riavvicinandosi alla figura CP_2
materna) e il collocamento di presso il padre. CP_3
Si ritiene inoltre che, quanto al diritto di visita, può essere demandata alla libera regolamentazione delle parti, anche tenuto conto della volontà dei minori, le visite tra i figli minori e il genitore non collocatario, come peraltro già di fatto avviene.
Con riferimento alla piccola e solo in mancanza di diversi accordi tra le parti, si può in ogni Pt_2 caso disporre che il padre potrà vedere e tenere con sé la minore: a fine settimana alternati: dal venerdì (all'uscita dalla scuola) alla domenica sera;
nelle settimane in cui la terrà nel weekend, un pomeriggio infrasettimanale (da concordarsi), dall'uscita della scuola fino alle 20.00; in mancanza di accordo il mercoledì;nelle altre settimane (in cui non trascorrerà il weekend col figlio) due pomeriggi infrasettimanali (da concordarsi), dall'uscita della scuola fino alle 20.00, in mancanza di accordo nelle giornate di martedì e giovedì;per sette giorni durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, iniziando dagli anni pari, ricomprendendovi Natale o Capodanno;
per tre giorni durante le vacanze pasquali, ad anni alterni ricomprendendovi la Pasqua o il lunedì dell'Angelo;nel periodo estivo, per 15 giorni anche non consecutivi, da concordarsi entro il mese di maggio precedente.
Per quanto riguarda invece le visite tra e la madre, considerate le rilevanti problematiche che CP_3 ancora involgono il minore specie con la figura materna, fermi restando i liberi accordi tra le parti, si ritiene comunque opportuno dare uno specifico mandato al Servizio di N.P.I. di proseguire a favore del minore , così come anche della piccola il percorso già avviato di sostegno CP_3 Pt_2
7 psicologico che sia in particolare finalizzato a un recupero effettivo e sereno della relazione con entrambi i genitori e alla rielaborazione del proprio vissuto emotivo in relazione alla separazione;
con specifico riferimento ad , si demanda allo stesso Servizio di N.P.I. di individuare i tempi e i CP_3 modi ritenuti più opportuni relativamente alle visite tra il ragazzo e la madre.
Sui provvedimenti di natura economica
Per quanto attiene alle determinazioni economiche, osserva il Collegio che non sussistono più i presupposti per riconoscere l'assegno di mantenimento a favore della sig.ra , Pt_1 provvisoriamente disposto in sede presidenziale, allorquando la stessa ricorrente era ancora priva di occupazione, laddove il convenuto risultava percepire redditi da lavoro, pari a circa euro 1.200 al mese, superiori rispetto a quelli di recente attestati, ossia pari a euro 800 mensili circa.
La ricorrente, ad oggi, pur percependo guadagni modesti (circa euro 400 al mese) ha dimostrato di avere una propria capacità lavorativa, non è gravata da oneri abitativi, vivendo nella casa coniugale di sua proprietà e, in ogni caso, la capacità reddituale del coniuge come sopra evidenziata – anche questa obiettivamente modesta – non giustifica che possa porsi a carico del un P_ contributo economico a favore della moglie, dovendosi dunque revocare quanto disposto a tale titolo in sede presidenziale, con decorrenza dal presente provvedimento.
Per quanto invece riguarda i figli, tenuto conto che la maggiore (ormai 18enne) è CP_2 comunque ancora non autosufficiente economicamente e vive con la madre insieme con la più piccola mentre vive con il padre, si ritiene che debba porsi a carico del , a Pt_2 CP_3 P_ titolo di sostanziale compensazione, l'obbligo di versare alla sig.ra per il mantenimento delle Pt_1 due figlie con la stessa conviventi, l'importo mensile pari a complessivi euro 150,00, così determinato in considerazione del fatto che invece il provvederà al mantenimento del figlio P_
, con lo stesso collocato. CP_3
Le spese straordinarie per i figli vanno invece poste a carico di entrambi i genitori nella misura del
50%.
Le spese di lite
In considerazione dell'esito complessivo del giudizio, della particolare complessità e natura delle questioni, sussistono giustificati motivi per disporre la integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente decidendo, così dispone:
8 1. PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
2. DISPONE l'affido condiviso dei figli minori a entrambi i genitori;
3. la figlia minore presso la madre e il figlio minore , presso il padre;
Pt_3 Pt_2 CP_3
4. DISPONE che i figli minori vedano il genitore non collocatario, come meglio specificato in parte motiva;
5. NULLA DISPONE in ordine al collocamento e alle visite della figlia ormai CP_2 prossima alla maggiore età;
6. DA' MANDATO al Servizio di N.P.I. di Caltagirone di proseguire la presa in carico dei minori, come meglio specificato in parte motiva, individuando per quanto riguarda il minore la regolamentazione ritenuta più opportuna delle visite con la madre;
CP_3
7. DA' MANDATO al Servizio Sociale di Ramacca di effettuare un monitoraggio sulle complessive condizioni di vita dei minori e;
Pt_2 CP_3
8. PONE A CARICO del sig. l'obbligo di versare alla sig.ra entro il giorno P_ Pt_1
5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie e CP_2 Pt_2
l'importo complessivo di euro 150,00;
9. DISPONE che il sig. provveda al mantenimento ordinario del figlio , P_ CP_3 con lo stesso collocato;
10. PONE A CARICO di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie per la prole;
11. NULLA DISPONE a titolo di mantenimento a favore della sig.ra per sé, revocando Pt_1 quanto disposto a tale titolo in sede presidenziale, con decorrenza dal presente provvedimento.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di Consiglio del 26.3.2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Concetta Grillo Dott.ssa Giulia Ferratini
9 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai sigg.ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Oriana Calvo Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 85/2022 R.G.
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...], C.F. , residente in Ramacca (CT) Parte_1 C.F._1 via Di Vittorio Giuseppe n. 39, rappresentata e difesa dall'Avv. Concetta Privitera
RICORRENTE
CONTRO
nato a [...] il [...], cod. fisc. Controparte_1
, residente in [...], rappr. e difeso C.F._2 dall'Avv. Angela Bruno e dall'Avv Vera Messina
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 2.12.2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con il deposito di note scritte, le parti precisavano le rispettive conclusioni.
La causa veniva quindi trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha rassegnato le proprie conclusioni in data 23.12.2024.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 20.1.2022, ritualmente notificato, la sig.ra adiva questo Tribunale al Parte_1
fine di ottenere la pronuncia di separazione personale dal sig. , con il quale Controparte_1
aveva contratto matrimonio, con rito civile, in Ramacca il 10.10.2014 e dalla cui unione erano nati tre figli: nata a [...] il [...] (oggi prossima alla maggiore Controparte_2
età), , nato a [...] il [...], e , nata a [...] Controparte_3 Parte_2
il 04.12.2013.
La ricorrente esponeva di essere addivenuta alla determinazione di separarsi legalmente, essendo divenuta ormai impossibile, nonostante vari tentativi, ricostruire la comunione materiale e spirituale posta a fondamento del rapporto matrimoniale.
Domandava inoltre disporsi l'affido condiviso dei tre figli, con collocamento presso la stessa ricorrente nella casa coniugale di sua proprietà e regolamentazione libera delle visite per il padre.
Dal punto di vista economico, evidenziava di essere priva di occupazione nonostante gli sforzi costantemente profusi nella ricerca di un lavoro. Chiedeva, quindi, che il sig. P_ venisse onerato a versare “un assegno di mantenimento mensile di € 1.400,00 di cui € 1.200,00 in favore dei figli minorenni ed € 200,00 in favore della sig.ra per la durata di un anno Parte_1 dall'adozione dei provvedimenti provvisori al fine di consentire alla stessa di trovare una occupazione lavorativa”.
Si costituiva in giudizio il sig. , il quale, pur non opponendosi alla domanda di P_
separazione, contestava tuttavia le domande avanzate dalla ricorrente, specie sotto il profilo economico. Deduceva, infatti, di lavorare come bracciante agricolo e di percepire uno stipendio mensile molto modesto, pari a circa euro 800 al mese. Si dichiarava dunque disponibile a versare per il mantenimento dei tre figli, un importo mensile complessivo non superiore a 300 euro, considerando anche il tempo che i bambini comunque trascorrevano con lui. Domandava, infine, il rigetto della domanda di mantenimento avanzata dalla moglie per sé.
Nelle more della celebrazione della udienza presidenziale, il convenuto depositava una istanza urgente di audizione dei minori, in data 30.5.2022, rappresentando che i due figli più grandi,
[...]
e , avevano sostanzialmente deciso di lasciare la casa della madre per andare a CP_2 CP_3
vivere con il padre e ciò a causa delle gravi condotte tenute in plurime occasioni dalla stessa sig.ra
, la quale aveva più volte percosso entrambi i ragazzini, i quali inoltre venivano lasciati Pt_1
2 quotidianamente soli in casa, dovendo provvedere in via autonoma anche alle esigenze di vita della sorellina più piccola Pt_2
Alla udienza presidenziale del 20.6.2022, dunque, venivano sentiti dal Presidente entrambi i figli,
e , con l'assistenza della psicologa. La figlia confermava le CP_2 CP_3 CP_2
problematiche con la madre, pur manifestando il desiderio di avere un rapporto sereno con entrambi i genitori e riferiva che ormai a casa della madre si recava solo per dormire, mentre durante il giorno rimaneva a casa con il padre. , invece, riferiva di alcuni episodi aggressivi e violenti tenuti CP_3
dalla madre, la quale lo avrebbe anche colpito “con un bastone di legno o di ferro”. Affermava, quindi, di voler rimanere a vivere solo con il padre con il quale si trovava benissimo, anche perché la madre era comunque sempre fuori casa.
Con ordinanza del 21.6.2022, venivano quindi assunti i provvedimenti provvisori, disponendo l'affido condiviso dei minori a entrambi i genitori;
il collocamento dei figli e CP_2 CP_3
presso il padre e di con la madre;
la previsione a carico del DI di versare un Pt_2 P_
contributo al mantenimento della moglie, pari a euro 150 mensili e l'obbligo in capo ad entrambi i genitori di provvedere al mantenimento dei figli con gli stessi rispettivamente collocati.
Nel medesimo provvedimento veniva altresì dato incarico al Servizio di N.P.I. di avviare un percorso di sostegno psicologico e di verifica delle condizioni sociali e psicologiche dei due minori
[...]
e . Veniva altresì dato mandato al Consultorio familiare di avviare a favore di CP_2 CP_3
entrambe le parti un percorso di sostegno alla genitorialità.
Nel corso del giudizio, venivano trasmesse al Tribunale le relazioni di aggiornamento da parte del
Servizio di N.P.I., che riferiva di una conflittualità sempre più crescente tra le parti nonché di un profondo disagio dei due figli più grandi, sia nella elaborazione della separazione sia nella ricostruzione di una relazione serena soprattutto con la figura materna.
Il convenuto sig. rappresentava inoltre la verificazione di altri gravi episodi e di P_
aggressioni fisiche da parte della sig.ra nei confronti dei figli e in particolare di Pt_1 [...]
la quale il 22.11.2023 riferiva di essere stata colpita dalla madre con un bastone di legno, CP_2
tanto che in effetti si recava in Pronto Soccorso ove veniva riconosciuta una prognosi di giorni 7. In seguito a tale accadimento, veniva trasmessa una segnalazione anche alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minori, che tuttavia poi emetteva provvedimento di archiviazione per incompetenza, stante la pendenza del presente procedimento di separazione.
La ricorrente, per converso, rappresentava in più occasioni la sistematica alienazione psicologica posta in essere dal padre dei minori ed evidenziava che il non era in grado di P_
3 comprendere appieno il proprio ruolo genitoriale, minimizzando le gravi condotte tenute soprattutto dal figlio , difatti destinatario di plurimi provvedimenti sanzionatori da parte dell'Istituto CP_3
scolastico (documentazione versata in atti).
Considerati gli sviluppi più recenti, dunque, il Giudice istruttore, con ordinanza del 10.5.2024 disponeva in via provvisoria l'affido dei minori al Servizio Sociale di Ramacca e disponeva inoltre una CTU volta ad indagare le effettive capacità genitoriali di entrambe le parti e le complessive condizioni di vita dei tre minori, oltre a confermare il mandato al Servizio di e di di CP_4 CP_5
presa in carico dei minori.
Esaurita l'istruttoria, con il deposito della CTU a firma della dott.ssa , Persona_1
avvenuto in data 22.11.2024, la causa veniva quindi trattenuta per la decisione in data 2.12.2024, previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
§
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e va accolta.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 comma 1. c.c. (come novellato dall'art. 33 della L. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto dalle parti nella conduzione del giudizio, sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Sul regime di affidamento e collocamento dei figli minori
Nel caso di specie, le determinazioni in punto di affidamento e collocamento dei figli minori non possono di certo trascurare le rilevanti criticità che sono emerse nel corso del giudizio, attestate in primis dai Servizi incaricati di seguire i minori (in particolare e ) e, da ultimo, CP_2 CP_3
anche dalla CTU, dott.ssa Per_1
4 Tali criticità hanno in particolare lumeggiato una elevata conflittualità tra i due genitori, entrambi di fatto poco capaci di comprendere appieno il disagio manifestato in maniera evidente dai figli e che, soprattutto per quanto riguarda , non ha mancato di ripercuotersi anche nelle difficoltà dei CP_3
predetti in ambito scolastico, ove diverse sono state le segnalazioni alla famiglia di comportamenti non corretti, oppositivi e chiaramente comunque sintomatici di un disagio psicologico di notevole importanza.
In via incidentale, osserva il Collegio che la figlia più grande è ormai prossima alla CP_2
maggiore età (compiendo 18 anni il 15 aprile p.v.) e pertanto non si ritiene necessario assumere alcuna determinazione in ordine al suo collocamento – pur dandosi atto che la ragazza è tornata a vivere con la madre, con la quale sta recuperando un rapporto più sereno – né in ordine alle visite con i genitori.
Tali determinazioni, dunque, varranno unicamente con riferimento ai due figli , oggi di anni CP_3
13 e oggi di anni 11, dovendosi evidenziare che la attuale situazione dei due minori attesta il Pt_2
permanente collocamento di con il padre, mentre la piccola ha sempre abitato e CP_3 Pt_2
continua a vivere con la madre, pur vedendo il sig. con regolarità. P_
Tanto premesso, a parere del Collegio, alla luce anche delle conclusioni della CTU, si ritiene di poter disporre l'affido condiviso dei minori a entrambi i genitori, ferma restando comunque la necessaria previsione di un monitoraggio da parte del Servizio Sociale di Ramacca sulle complessive condizioni di vita dei bambini.
La stessa CTU, dott.ssa infatti, pur constatando un certo grado di immaturità in entrambe le Per_1
figure genitoriali e la difficoltà degli stessi nel riuscire ad anteporre il benessere dei figli rispetto ai propri personali vissuti, ha comunque accertato che tanto la sig.ra quanto il Pt_1 P_
“si mostrano sufficientemente adeguati nello svolgimento delle loro funzioni genitoriali”. Anche all'esito della osservazione delle interazioni dei due genitori con i figli, la CTU ha concluso affermando comunque che “emerge una sufficiente capacità dei genitori di porre attenzione ed ascolto nei confronti dei minori, mostrando buone capacità di porsi dal loro punto di vista e di riconoscere i loro segnali comunicativi verbali e non”.
Anche il Servizio di N.P.I., pur non mancando di registrare la persistente difficoltà delle parti soprattutto nella reciproca interazione e la sofferenza che questo ancora ingenera nei figli, ha di fatto attestato che entrambi si sono mostrati adesivi al percorso di sostegno avviato a favore dei minori.
Con specifico riferimento alla figlia più piccola, inoltre, il Servizio ha riferito che la bambina Pt_2
“continua ad essere molto serena, parla con gioia sia del padre che della madre. Afferma di voler
5 continuare a vedere entrambi i genitori con la stessa libertà che ha attualmente. Ha un buon rapporto con i fratelli ed è felice di trascorre del tempo con loro. La stessa è ben inserita nel gruppo dei pari ed ha concluso positivamente il ciclo di scuola primaria. La minore continua a tenersi fuori dalle dinamiche familiari conflittuali, non vivendo conflitti di lealtà con nessuno dei genitori.” (cfr. relazione del 22.7.2024).
Alla luce di queste valutazioni, ritiene il Tribunale che non vi siano elementi tali da suggerire la inopportunità dell'affido condiviso dei minori a entrambi i genitori, soluzione peraltro sempre privilegiata dall'ordinamento; né vi sono i presupposti per disporre l'affido esclusivo al padre, come invece da quest'ultimo richiesto.
Per quanto invece riguarda il collocamento dei figli e valgono le seguenti CP_3 Pt_2
considerazioni.
Come detto, la figlia ha sempre stabilmente vissuto con la madre e, dei tre figli, è sempre Pt_2
apparsa quella più serena anche rispetto alle dinamiche familiari, nonché nel rapporto con entrambe le figure genitoriali.
Non si ritiene dunque opportuno prevedere un diverso regime di collocamento, rispetto a quello attuale;
tale previsione infatti finirebbe con il determinare un ingiustificato sradicamento della bambina rispetto all'ambiente familiare e abitativo ove ha sempre vissuto con serenità, non essendosi mai registrati problemi neppure con la figura materna, come anche rilevato sia dai Servizi di N.P.I. sia dalla Ctu.
Allo stesso modo, si ritiene opportuno mantenere il collocamento del minore presso il padre, CP_3
anche in considerazione delle persistenti difficoltà ancora manifestate dal ragazzo nella costruzione di un rapporto sereno con la figura materna.
Illuminanti, sul punto, sono ancora una volta le relazioni rese dal Servizio di N.P.I. che anche di recente ha così riferito: presenta ancora molta rabbia nei confronti della genitrice. Si è CP_3
osservato che il minore, in modo diverso dalle sorelle, non ha ancora elaborato la separazione e che sta vivendo un conflitto di lealtà molto forte adottando dei comportamenti non sempre adeguati per sfuggire alle dinamiche interne alla coppia genitoriale che ad oggi appaiono ancora poco serene. Lo stesso continua a non voler incontrare la madre. Quando si parla di quest'ultima, durante gli incontri diventa taciturno, abbassa lo sguardo, gli occhi diventano lucidi trattenendo le lacrime. Le lacrime diventano un modo di non mettersi in contatto con le proprie emozioni, infatti dall'osservazione emerge una forte sofferenza emotiva che lo stesso non è ancora riuscito a rielaborare. Provando a sollecitarlo sull'argomento lo stesso si chiude verbalizzando solo di non voler incontrare la madre.
6 Quando si prova a lavorare sui suoi ricordi con la stessa, diventa vago, parla di episodi di CP_3
aggressività che in realtà dice di non ricordare bene e che di volta in volta cambiano nei contenuti e diventando sempre più sfumati e incongrui. Emerge comunque chiaro che non vi è una emotività legata a questi racconti”.
Anche la CTU, nel suggerire alfine il collocamento di presso il padre, ha rilevato che “si CP_3
ritiene utile nel preminente interesse dei minori di prediligere il collocamento delle minori
[...]
e presso la dimora materna e il collocamento del minore , attualmente, CP_2 Pt_2 CP_3 presso la dimora paterna, fino a quando quest'ultimo svincolato da un pensiero subdolo e ingannevole possa ricongiungersi con le sorelle presso la casa materna. Si ritiene necessario per garantire al piccolo uno spazio utile per mettere in atto meccanismi difensivi meno distruttivi CP_3
per la sua personalità, come la negazione e la scissione, e non sentirsi sopraffatto dall'angoscia, un percorso di sostegno alla NPI del territorio in orari e tempi da concordare con il servizio”.
In conclusione dunque, si ritiene opportuno confermare il collocamento di presso la madre Pt_2
(ove è tornata a vivere anche che sta gradualmente riavvicinandosi alla figura CP_2
materna) e il collocamento di presso il padre. CP_3
Si ritiene inoltre che, quanto al diritto di visita, può essere demandata alla libera regolamentazione delle parti, anche tenuto conto della volontà dei minori, le visite tra i figli minori e il genitore non collocatario, come peraltro già di fatto avviene.
Con riferimento alla piccola e solo in mancanza di diversi accordi tra le parti, si può in ogni Pt_2 caso disporre che il padre potrà vedere e tenere con sé la minore: a fine settimana alternati: dal venerdì (all'uscita dalla scuola) alla domenica sera;
nelle settimane in cui la terrà nel weekend, un pomeriggio infrasettimanale (da concordarsi), dall'uscita della scuola fino alle 20.00; in mancanza di accordo il mercoledì;nelle altre settimane (in cui non trascorrerà il weekend col figlio) due pomeriggi infrasettimanali (da concordarsi), dall'uscita della scuola fino alle 20.00, in mancanza di accordo nelle giornate di martedì e giovedì;per sette giorni durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, iniziando dagli anni pari, ricomprendendovi Natale o Capodanno;
per tre giorni durante le vacanze pasquali, ad anni alterni ricomprendendovi la Pasqua o il lunedì dell'Angelo;nel periodo estivo, per 15 giorni anche non consecutivi, da concordarsi entro il mese di maggio precedente.
Per quanto riguarda invece le visite tra e la madre, considerate le rilevanti problematiche che CP_3 ancora involgono il minore specie con la figura materna, fermi restando i liberi accordi tra le parti, si ritiene comunque opportuno dare uno specifico mandato al Servizio di N.P.I. di proseguire a favore del minore , così come anche della piccola il percorso già avviato di sostegno CP_3 Pt_2
7 psicologico che sia in particolare finalizzato a un recupero effettivo e sereno della relazione con entrambi i genitori e alla rielaborazione del proprio vissuto emotivo in relazione alla separazione;
con specifico riferimento ad , si demanda allo stesso Servizio di N.P.I. di individuare i tempi e i CP_3 modi ritenuti più opportuni relativamente alle visite tra il ragazzo e la madre.
Sui provvedimenti di natura economica
Per quanto attiene alle determinazioni economiche, osserva il Collegio che non sussistono più i presupposti per riconoscere l'assegno di mantenimento a favore della sig.ra , Pt_1 provvisoriamente disposto in sede presidenziale, allorquando la stessa ricorrente era ancora priva di occupazione, laddove il convenuto risultava percepire redditi da lavoro, pari a circa euro 1.200 al mese, superiori rispetto a quelli di recente attestati, ossia pari a euro 800 mensili circa.
La ricorrente, ad oggi, pur percependo guadagni modesti (circa euro 400 al mese) ha dimostrato di avere una propria capacità lavorativa, non è gravata da oneri abitativi, vivendo nella casa coniugale di sua proprietà e, in ogni caso, la capacità reddituale del coniuge come sopra evidenziata – anche questa obiettivamente modesta – non giustifica che possa porsi a carico del un P_ contributo economico a favore della moglie, dovendosi dunque revocare quanto disposto a tale titolo in sede presidenziale, con decorrenza dal presente provvedimento.
Per quanto invece riguarda i figli, tenuto conto che la maggiore (ormai 18enne) è CP_2 comunque ancora non autosufficiente economicamente e vive con la madre insieme con la più piccola mentre vive con il padre, si ritiene che debba porsi a carico del , a Pt_2 CP_3 P_ titolo di sostanziale compensazione, l'obbligo di versare alla sig.ra per il mantenimento delle Pt_1 due figlie con la stessa conviventi, l'importo mensile pari a complessivi euro 150,00, così determinato in considerazione del fatto che invece il provvederà al mantenimento del figlio P_
, con lo stesso collocato. CP_3
Le spese straordinarie per i figli vanno invece poste a carico di entrambi i genitori nella misura del
50%.
Le spese di lite
In considerazione dell'esito complessivo del giudizio, della particolare complessità e natura delle questioni, sussistono giustificati motivi per disporre la integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente decidendo, così dispone:
8 1. PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
2. DISPONE l'affido condiviso dei figli minori a entrambi i genitori;
3. la figlia minore presso la madre e il figlio minore , presso il padre;
Pt_3 Pt_2 CP_3
4. DISPONE che i figli minori vedano il genitore non collocatario, come meglio specificato in parte motiva;
5. NULLA DISPONE in ordine al collocamento e alle visite della figlia ormai CP_2 prossima alla maggiore età;
6. DA' MANDATO al Servizio di N.P.I. di Caltagirone di proseguire la presa in carico dei minori, come meglio specificato in parte motiva, individuando per quanto riguarda il minore la regolamentazione ritenuta più opportuna delle visite con la madre;
CP_3
7. DA' MANDATO al Servizio Sociale di Ramacca di effettuare un monitoraggio sulle complessive condizioni di vita dei minori e;
Pt_2 CP_3
8. PONE A CARICO del sig. l'obbligo di versare alla sig.ra entro il giorno P_ Pt_1
5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie e CP_2 Pt_2
l'importo complessivo di euro 150,00;
9. DISPONE che il sig. provveda al mantenimento ordinario del figlio , P_ CP_3 con lo stesso collocato;
10. PONE A CARICO di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie per la prole;
11. NULLA DISPONE a titolo di mantenimento a favore della sig.ra per sé, revocando Pt_1 quanto disposto a tale titolo in sede presidenziale, con decorrenza dal presente provvedimento.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di Consiglio del 26.3.2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Concetta Grillo Dott.ssa Giulia Ferratini
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