Versione
15 novembre 1963
15 novembre 1963
Art. 1.
E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1963 al 30 giugno 1964, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.
E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1963 al 30 giugno 1964, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.