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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/11/2025, n. 751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 751 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice
nel procedimento r.g.n. 1198/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del
7.11.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 13.05.2025 da , rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. PASSAGLIA ISABELLA, e da , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
PALUMBO VALENTINA, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in NAPOLI (NA) in data 14.05.2011 dal quale sono nati i figli (l'1.08.2011) e (il 16.08.2017); Per_1 Persona_2 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
A. I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove riterrà opportuno, con reciproco obbligo di comunicazione all'altro.
B. Nulla a disporre in merito al mantenimento dei coniugi.
C. L'abitazione coniugale sita in Viareggio (LU), via Battisti n. 357 rimarrà nella disponibilità del Sig. che ivi continuerà a risiedere. La Sig.ra Parte_2 Pt_1 si è trasferita, di comune accordo con il sig. in Castel Volturno (CE), via Parte_2
Niccolò Tommaseo n. 6, dove risiede con i figli;
D. Riguardo ai figli, , nata in [...] l'[...] ed Persona_3 Persona_4
nato a [...], il [...], ambedue ad oggi minorenni,
[...]
1 rimarranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con prevalente collocazione e residenza presso la madre;
con facoltà dei genitori medesimi di decidere disgiuntamente le questioni di ordinaria amministrazione che li riguardano e con obbligo per i medesimi di assumere concordemente tutte le decisioni di maggior interesse per gli stessi, riguardanti la salute, l'educazione e l'istruzione. I signori e Parte_2
si impegnano, rispettivamente, a favorire il rapporto tra i figli minori e Parte_1
i nonni paterni e materni, nonché a mantenere tra loro un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione, scambiandosi le rispettive utenze telefoniche, nonché cambi di residenza, presso i quali dovranno essere reperibili, in modo da garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli ciascuno dei genitori.
E. Circa il diritto di visita, i ricorrenti stabiliscono che non appena il sig. si Pt_2 trasferirà anch'egli a Napoli terrà con sé i figli e secondo il Per_3 Persona_2 seguente calendario: due giorni a settimana lunedì e mercoledì dalle 18.00 alle 20.00 compatibilmente con le esigenze di lavoro del sig. (in quanto una volta spostata Pt_2 la residenza a Napoli, lo stesso svolgerà l'attività lavorativa a Castellammare di Stabia).
Il venerdì pomeriggio alle ore 18.00 fino alle ore 17.30 della domenica sera con pernotto.
A fine settimana alternati. Ogni impedimento a vedere i figli minori, sarà comunicata da ciascun genitore all'altro con almeno due giorni di anticipo, salvo imprevisti. Si precisa, altresì, che in accordo con i genitori la regolamentazione delle visite padre – figli potrà variare, tenendo conto delle esigenze scolastiche, extrascolastiche e di salute dei figli e delle esigenze lavorative e/o di salute dei genitori stessi. Per le festività Natalizie, i minori trascorreranno, ad anni alterni, con un genitore dal 24 dicembre al 30 dicembre e con l'altro genitore dal 31 dicembre al 6 gennaio. Per le festività Pasquali, i minori, ad anni alterni, trascorreranno con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro genitore il giorno del Lunedì dell'Angelo. Per il periodo estivo i genitori entro il 30 maggio di ogni anno si comunicheranno il periodo 7 giorni + 7 anche, eventualmente, consecutivi, in cui i figli trascorreranno con loro le vacanze e sarà loro obbligo di comunicare, entro lo stesso termine, la località ove condurranno i figli. Ad entrambi i genitori, durante i periodi di vacanza, saranno garantite le comunicazioni con i figli. I genitori saranno obbligati a comunicare ogni cambiamento di residenza e/o domicilio, a comunicare ogni cambiamento dei recapiti telefonici e comunque a comunicarsi reciprocamente i recapiti telefonici dei luoghi di villeggiatura. I compleanni e gli onomastici dei figli minori verranno organizzati dai genitori accordandosi di anno in anno, ovvero, in mancanza, si
2 seguirà il principio dell'alternanza. Per la Festa della Mamma i figli rimarranno con la madre, mentre per la Festa del Papà, i figli trascorreranno la giornata con il padre, in deroga a quanto statuito circa il diritto di visita dei genitori, salvi impegni scolastici dei figli. Per i compleanni dei genitori, i minori li trascorreranno rispettivamente con la madre e con il padre, in deroga a quanto statuito circa il diritto di visita dei genitori, salvo impegni scolatici dei figli. Riguardo alle altre festività di calendario, i figli le trascorreranno ad anni alterni tra i genitori. I genitori si rilasciano, inoltre, fin da ora reciproco nulla osta per l'ottenimento da parte degli stessi e dei minori di passaporto e di documento di identità.
F. Circa il mantenimento dei figli, il padre si impegna a corrispondere a titolo di contributo ordinario la somma mensile di euro 200,00= cadauno per un totale di euro 400,00= anticipati, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT per il costo della vita, da versarsi in favore della madre entro il giorno 28 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato a , IBAN [...]. Parte_1
G. Dell' assegno unico ai figli beneficerà esclusivamente la sig.ra Parte_1 rinunciando il sig. a proporre qualsivoglia richiesta in tal senso Parte_2 all'INPS. Il sig. dichiara, infatti, di acconsentire e di aver acconsentito, fin Pt_2 dall'entrata in vigore dell'emolumento, a che tale assegno venisse e venga percepito e trattenuto dalla sig.ra e si obbliga- ove si rendesse necessario - a sottoscrivere Pt_1 ogni richiesta e/o modulo ed a fornire ogni documento utile a perfezionare future istanze a favore di quest'ultima; a tal riguardo rinuncia inoltre a qualsiasi richiesta di rimborso.
H. Le spese straordinarie da sostenersi per i minori saranno corrisposte da ciascuno dei genitori nella misura del cinquanta per cento (50%) con indicazione che per spese straordinarie, si intendono:
a) Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori: spese mediche urgenti e necessarie;
trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche); tickets e spese farmaceutiche;
tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
libri di testo;
materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche didattiche;
spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione del figlio;
spese per progetti curriculari scolastici;
spese per tempo prolungato o dopo scuola;
spese per baby sitter se già presente nel ménage
3 familiare prima della separazione;
spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
pese per regali dei compagni di scuola.
b) Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori: spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN); ripetizioni;
stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari
(master); spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche); gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero; scuole e università private;
baby sitter post separazione (pre-scuola e doposcuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio); viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages); attività ludico-ricreative (centri estivi); cellulare;
spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private;
spese per Comunione, Cresima (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc. Tutte le predette spese straordinarie dovranno essere fiscalmente documentate (scontrino, ricevute fiscali, ecc) ed ogni genitore provvederà pagando direttamente la propria quota di competenza;
laddove ciò non sia possibile, i genitori provvederanno al relativo conguaglio delle spese anticipate ogni 15 giorni, documentando anche a mezzo sms o whatsapp le spese effettuate. I figli saranno fiscalmente a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, pertanto gli stessi si impegnano a fornirsi reciprocamente, entro il 31 gennaio di ogni anno, tutta la documentazione necessaria ai fini di poter usufruire delle detrazioni di legge.
I. dichiarare compensate le spese legali.
4 rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse dei figli minori;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi , nata il [...] in [...], e , nato Parte_1 Parte_3
l'11.05.1975 in NAPOLI (NA);
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NAPOLI (NA) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n.
15, parte I, serie, anno 2011);
3) manda alla cancelleria per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 07.11.2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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