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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 18/06/2025, n. 916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 916 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) Giuseppe Lupo Presidente;
2) Rossana Guzzo Consigliere,
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere rel.,
ha emesso la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 66/2025 R.G., promossa in grado di appello da:
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), e , nata a [...] il [...] C.F._1 Parte_2
(c.f. ), rappresentati e difesi dall'avv. Saverio Aloisio, C.F._2 elettivamete domiciliati presso lo studio del difensore in Palermo, Piazza Orlando Vittorio Emanuele, 6 (indirizzo p.e.c. del diefensore indicato in atti),
appellanti,
contro
e , Controparte_1 Controparte_2
resistenti.
1 All'esito della udienza di discussione del 17 giugno 2025 - sostituita dal deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c. - la Corte pone la causa in decisione;
quindi, pronuncia, con contestuale deposito telematico in cancelleria, la presente sentenza, costituita dal dispositivo e dalla esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che, con ricorso depositato il 15 gennaio 2025,
[...]
e hanno proposto appello avverso la Parte_1 Parte_2 ordinanza emessa il 29 novembre 2024 dal Tribunale di Palermo nella causa già iscritta al n. 13304/2024 R.G.;
rilevato che l'appello ed il decreto di fissazione dell'udienza di discussione, secondo quanto riconosciuto dallo stesso difensore degli appellanti, non sono stati notificati alle controparti;
rilevato che, secondo il costante indirizzo espresso dalla Suprema Corte, nel rito del lavoro (applicabile al presente procedimento giusta il rinvio operato dall'art. 447 bis c.p.c.), l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine di legge, è improcedibile se è omessa la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza (ove quest'ultimo sia stato comunicato al ricorrente) e non è consentita al giudice l'assegnazione all'appellante di un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica relativa ad un'altra udienza di discussione (ex plurimis: Cass. Civ., sez. lav., n. 3145/2024; sez. III, n. 32502/2023; sez. lav., n. 27079/2020);
rilevato che, nel caso di specie, il decreto emesso dal Presidente della Seconda Sezione è stato regolarmente comunicato al procuratore dell'appellante in data 16 gennaio 2025;
ritenuto che l'improcedibilità dell'impugnazione debba essere dichiarata in via preliminare e prevalga, dunque, rispetto all'estinzione del giudizio per rinuncia o per mancata comparizione delle parti;
2 rilevato, peraltro, che la rinuncia agli atti del giudizio depositata dall'appellante risulta irrituale, rispetto al disposto dell'art. 306, comma 2, c.p.c.;
ritenuto che non vi è alcuna spesa ripetibile da parte dei resistenti, non costituitisi in giudizio;
rilevato che, a seguito della declaratoria di improcedibilità dell'appello, deve darsi atto del fatto che ricorrono i presupposti, di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (ciò in virtù del principio, espresso da Cass. Civ., SS.UU., n. 4315/2020, secondo cui:
”Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”. Con tale pronuncia, la Corte ha altresì chiarito che il giudice deve limitarsi a dare atto di avere adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, competendo poi esclusivamente all'Amministrazione valutare se - nonostante l'attestato tenore della pronuncia, che evidenzia la sussistenza del presupposto processuale costituito dall'esito del giudizio di impugnazione, legittimante "in astratto" la debenza del doppio contributo - la doppia contribuzione spetti "in concreto”),
p.q.m.
la Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la ordinanza Parte_1 Parte_2 emessa il 29 novembre 2024 dal Tribunale di Palermo nella causa n. già iscritta al n. 13304/2024 R.G., così provvede:
- dichira l'appello improcedibile;
- nessuna spesa ripetibile da parte dei resistenti;
3 - dà atto che ricorrono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Palermo, 18/06/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Onofrio Maria Laudadio Giuseppe Lupo
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LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) Giuseppe Lupo Presidente;
2) Rossana Guzzo Consigliere,
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere rel.,
ha emesso la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 66/2025 R.G., promossa in grado di appello da:
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), e , nata a [...] il [...] C.F._1 Parte_2
(c.f. ), rappresentati e difesi dall'avv. Saverio Aloisio, C.F._2 elettivamete domiciliati presso lo studio del difensore in Palermo, Piazza Orlando Vittorio Emanuele, 6 (indirizzo p.e.c. del diefensore indicato in atti),
appellanti,
contro
e , Controparte_1 Controparte_2
resistenti.
1 All'esito della udienza di discussione del 17 giugno 2025 - sostituita dal deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c. - la Corte pone la causa in decisione;
quindi, pronuncia, con contestuale deposito telematico in cancelleria, la presente sentenza, costituita dal dispositivo e dalla esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che, con ricorso depositato il 15 gennaio 2025,
[...]
e hanno proposto appello avverso la Parte_1 Parte_2 ordinanza emessa il 29 novembre 2024 dal Tribunale di Palermo nella causa già iscritta al n. 13304/2024 R.G.;
rilevato che l'appello ed il decreto di fissazione dell'udienza di discussione, secondo quanto riconosciuto dallo stesso difensore degli appellanti, non sono stati notificati alle controparti;
rilevato che, secondo il costante indirizzo espresso dalla Suprema Corte, nel rito del lavoro (applicabile al presente procedimento giusta il rinvio operato dall'art. 447 bis c.p.c.), l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine di legge, è improcedibile se è omessa la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza (ove quest'ultimo sia stato comunicato al ricorrente) e non è consentita al giudice l'assegnazione all'appellante di un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica relativa ad un'altra udienza di discussione (ex plurimis: Cass. Civ., sez. lav., n. 3145/2024; sez. III, n. 32502/2023; sez. lav., n. 27079/2020);
rilevato che, nel caso di specie, il decreto emesso dal Presidente della Seconda Sezione è stato regolarmente comunicato al procuratore dell'appellante in data 16 gennaio 2025;
ritenuto che l'improcedibilità dell'impugnazione debba essere dichiarata in via preliminare e prevalga, dunque, rispetto all'estinzione del giudizio per rinuncia o per mancata comparizione delle parti;
2 rilevato, peraltro, che la rinuncia agli atti del giudizio depositata dall'appellante risulta irrituale, rispetto al disposto dell'art. 306, comma 2, c.p.c.;
ritenuto che non vi è alcuna spesa ripetibile da parte dei resistenti, non costituitisi in giudizio;
rilevato che, a seguito della declaratoria di improcedibilità dell'appello, deve darsi atto del fatto che ricorrono i presupposti, di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (ciò in virtù del principio, espresso da Cass. Civ., SS.UU., n. 4315/2020, secondo cui:
”Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”. Con tale pronuncia, la Corte ha altresì chiarito che il giudice deve limitarsi a dare atto di avere adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, competendo poi esclusivamente all'Amministrazione valutare se - nonostante l'attestato tenore della pronuncia, che evidenzia la sussistenza del presupposto processuale costituito dall'esito del giudizio di impugnazione, legittimante "in astratto" la debenza del doppio contributo - la doppia contribuzione spetti "in concreto”),
p.q.m.
la Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la ordinanza Parte_1 Parte_2 emessa il 29 novembre 2024 dal Tribunale di Palermo nella causa n. già iscritta al n. 13304/2024 R.G., così provvede:
- dichira l'appello improcedibile;
- nessuna spesa ripetibile da parte dei resistenti;
3 - dà atto che ricorrono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Palermo, 18/06/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Onofrio Maria Laudadio Giuseppe Lupo
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