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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 28/11/2025, n. 1105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 1105 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 582/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Il Collegio, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Presidente
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Dott.ssa Marianna Cocca Giudice
Nel procedimento iscritto al n. 582/2024 promosso da: nato a [...] il [...], residente a [...]
Alberti n. 2615 (c.f.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Guglielmo Darbo C.F._1
( ), con studio in Codigoro, Via Cavallotti n. 131, per mandato in atti, con C.F._2 indicazione per le comunicazioni e le notifiche del seguente indirizzo pec:
Email_1
RICORRENTE nei confronti di
( ), nata a [...] il [...], residente a [...] C.F._3
Pioppelle 17/a, rappresentata e difesa dall'Avv. Olga Ferroni del Foro di Ferrara
( ) ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Ferrara, Via Gobetti n. 27, con C.F._4 dichiarazione di voler ricevere comunicazioni e notificazioni al n. fax: 0532/761518 e all'indirizzo
Email_2
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
OGGETTO: Ricorso per il riconoscimento di paternità.
CONCLUSIONI:
Le conclusioni di parte ricorrente: “Voglia il Tribunale, dato atto dell'avvenuto riconoscimento di paternità di da parte di (come da “Estratto per riassunto dell'atto di Per_1 Parte_1 nascita” che si produce in allegato) - affidare congiuntamente ai genitori e Per_1 CP_1
pagina 1 di 9 , con collocamento residenziale presso la madre;
voglia disporre che la minore assuma Parte_1 il cognome del padre accanto a quello della madre;
- disporre che il padre sia tenuto a Parte_1 contribuire al mantenimento della figlia nella misura di €. 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo dell'intestato Tribunale;
- in difetto di un accordo in merito tra le parti, regolamentare il diritto/dovere del padre di frequentazione della minore attraverso le graduali Per_ fasi che si indicano di seguito: per i primi tre mesi la sig.ra porterà la minore a casa del padre ogni domenica pomeriggio (dalle 16 alle 19) ivi rimanendo con la figlia;
nei successivi tre mesi la madre ogni domenica pomeriggio porterà e lascerà la minore presso il padre, che si occuperà di Per_ riportarla a casa dalla sig. ra;
nei successivi sei mesi terrà con sé la figlia tutta la Pt_1 domenica;
per gli stessi periodi, ovvero per sei mesi vedrà la figlia a settimane alterne (il Pt_1 lavoro di prevede i turni dal lunedì al venerdì) ogni mercoledì pomeriggio (ore 16/19) fuori Pt_1 casa in presenza della madre;
nei successivi sei mesi a settimane alterne il mercoledì pomeriggio senza la presenza della madre;
al termine di tale periodo di un anno il avrà con sé la figlia a fine Pt_1 settimana alterni (dal sabato mattina a domenica sera) e nei pomeriggi di mercoledì quando sarà libero dal lavoro;
trascorrerà le festività natalizie e pasquali alternativamente con un genitore o Per_1 con l'altro a partire dal natale 2026, che sarà ad appannaggio del sig. ; trascorrerà col Pt_1 Per_1 padre 15 giorni anche non continuativi durante le vacanze estive a partire dall'estate Parte_1
2027. Voglia infine il Tribunale, a monte dell'art. 598 2°c. C.P., ordinare la soppressione delle affermazioni false, offensive, calunniose e diffamatorie contenute nella comparsa di costituzione di
(pag.3 ultima riga) e segnatamente: “Famiglia (di ndr.), che secondo i racconti CP_1 Pt_1 del ricorrente ha vissuti di abusi fisici e sessuali” e nella memoria ex art. 473 bis n. 17 II c°. (pag. 2 righe 10 e 11) e segnatamente che “...le aveva confidato che aveva avuto il suo primo rapporto Pt_1 sessuale con la madre…) e assegnare a una somma a titolo di danno non patrimoniale Parte_1 nella misura che verrà ritenuta equa. Con vittoria di spese”.
Le conclusioni di parte resistente: “1) Che vengano rigettate le domande del sig. , in Parte_1 quanto infondate in fatto e diritto e contrarie all'interesse della minore 2) che la figlia Per_1 venga affidata in via esclusiva alla sig.ra ; 3) che manterrà la propria Per_1 CP_1 Per_1 residenza e sarà collocata con la madre, ; 4) che veda il padre in presenza della CP_1 Per_1 madre un pomeriggio a settimana e ogni domenica pomeriggio;
che veda, altresì, il padre, sempre in presenza della madre, durante tutte le festività (Natale, Santo Stefano, compleanni ...); 5) che il sig.
, tenuto conto delle esigenze attuali della figlia del tenore di vita goduto, delle risorse Pt_1 Per_1
Per_ economiche e della permanenza esclusiva presso la madre, corrisponda alla sig.ra entro il giorno
05 di ciascuna mensilità, a titolo di concorso per il mantenimento ed in proporzione al proprio reddito, pagina 2 di 9 la somma di euro 400,00 da rivalutarsi annualmente con adeguamento Istat, o a diversa maggiore o minore somma ritenuta proporzionale dal Giudicante, con effetti retroattivi dalla data di nascita della minore;
6) I genitori concorreranno al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Ferrara, documentate e da sostenere nell'interesse e/o necessità della figlia, con effetti retroattivi dalla data di nascita della minore;
7) la minore manterrà il proprio cognome e solo in Per_1 subordine che aggiunga al proprio il cognome . − Con vittoria di spese e competenze legali”. Pt_1
Il P.M., intervenuto nella procedura, non ha rassegnato conclusioni.
Letti gli atti, esaminata la documentazione prodotta e udito il giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex articolo 250 c.c. depositato in data 15 marzo 2025, ritualmente notificato, Parte_1 domandava al Tribunale, accertato l'interesse della minore (nata a [...] il 7 settembre
[...] Per_1
2021) al riconoscimento da parte del ricorrente medesimo, sedicente padre, di dichiarare lo stesso padre biologico di e, di conseguenza, di voler emettere i provvedimenti opportuni in relazione Per_1 all'affidamento e al mantenimento della minore ai sensi dell'art. 315 bis c.c. e al suo cognome ai sensi dell'art. 262 c.c., con vittoria di spese del giudizio.
Esponeva il ricorrente che le parti, nel novembre 2019, avevano instaurato una relazione affettiva, mai sfociata in una convivenza more uxorio, che si era protratta, con diversi tentativi di procreazione anche medicalmente assistita, sino al novembre 2021; che la resistente, rimasta incinta in modo naturale, iniziava a rivendicare a sé sola il ruolo di genitore unico della nascitura, estromettendo il compagno e negando il consenso a che questi riconoscesse la bimba come sua, una volta nata;
che, malgrado la mediazione familiare volontariamente intrapresa dalle parti presso il "Centro per le Famiglie" di
Ferrara, la resistente continuava a negare il consenso al riconoscimento, senza offrire una seria giustificazione al rifiuto, salvo il fatto di avocare apoditticamente a sé ogni diritto sulla minore;
di essere sinceramente innamorato della piccola e di voler prendersi cura della figlia, contribuendo, Per_1 non solo dal punto di vista economico, alla sua crescita ed educazione.
Con comparsa depositata in data 7 giugno 2024, si costituiva in giudizio, senza opporsi al CP_1 riconoscimento della figlia da parte del ricorrente, ma deducendo carenze genitoriali in capo al Per_1 medesimo tali da giustificare, a suo dire, l'affidamento esclusivo della bambina in proprio favore.
Evidenziava come al settimo mese di gravidanza l'ex compagno, per motivi economici, l'avesse del tutto abbandonata e come, dopo la nascita della bambina, egli se ne fosse disinteressato dal punto di vista sia economico che dell'accudimento.
pagina 3 di 9 Intervenuto il P.M., depositate le memorie interlocutorie e sentite anche personalmente le parti, il giudice delegato differiva la prima udienza di trattazione al fine di consentire alle parti, su relativa concorde richiesta, di effettuare analisi private per l'accertamento della paternità biologica.
All'udienza in data 28 ottobre 2024 le parti davano atto che era stato effettuato il riconoscimento e dichiaravano di essere d'accordo nel conferire incarico ad un professionista al fine di consentire una più libera frequentazione della minore da parte del padre.
Malgrado il percorso privato effettuato, le parti non raggiungevano alcun accordo e all'udienza del 20 novembre 2025, precisate le conclusioni e depositate comparse conclusionali e repliche nei termini massimi di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c., la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Si dà atto che la minore , nelle more del presente procedimento, è stata riconosciuta dal Per_1 padre con atto in data 15 ottobre 2024, così come risulta dal documento 5 di parte resistente e dall'atto di nascita di cui al documento 6.
La domanda di riconoscimento deve, quindi, ritenersi superata.
Ciò premesso, in merito al regime di affidamento della minore si ritiene che non siano emerse, né sussistano allo stato ragioni tali per derogare a quello ordinario.
Ed invero, sulle capacità genitoriali delle parti, malgrado la conflittualità che ancora oggi ne connota il rapporto, si ritiene che entrambi i genitori siano in grado di garantire alla minore la soddisfazione dei suoi primari bisogni di accudimento, protezione, educativi, di socializzazione e di co-genitorialità, in difetto di segnali di criticità o di inadeguatezza che sconsiglierebbero l'affido condiviso.
La resistente, nell'insistere nella domanda di affido esclusivo, assurge quale argomentazione a supporto le ancora attuali difficoltà mostrate dalla bambina nel restare da sola con il padre.
L'inconferenza di tale deduzione appare evidente, poiché l'esistenza di problematiche in una relazione padre figlia appena instaurata (la minore ha compiuto da poco quattro anni e a lei e al padre non è mai stata concessa la possibilità di rimanere da soli e iniziare a costruire un rapporto esclusivo fra loro) nulla ha a che vedere con le capacità genitoriali che, nel caso del ricorrente, appaiono intatte.
La resistente non ha dedotto alcun motivo che giustifichi la concentrazione della responsabilità genitoriale in capo a sé stessa, con conseguente esclusione della figura paterna, della quale non ha messo in luce alcun effettivo, attuale e concreto aspetto di incapacità nell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Al contrario il ricorrente ha pervicacemente inseguito la strada del riconoscimento della figlia, sottoponendosi inizialmente ad una mediazione familiare con la controparte e poi, nel corso del presente giudizio, ad un percorso privato di sostegno alla genitorialità; ha quindi mostrato interesse, pagina 4 di 9 partecipazione e responsabilità nel costruire le basi della propria paternità, non solo giuridica e formale, ma anche e soprattutto di fatto, così mostrando di tutelare le ragioni della propria bambina ed il suo interesse a godere e fruire anche della figura paterna, consapevole della fondamentale importanza di tale presenza ai fini di una crescita sana, serena ed equilibrata.
Del resto, è la stessa resistente ad asserire in atti come, nonostante le continue difficoltà, la stessa insista nel perseguire la possibilità dell'avvicinamento genitoriale.
Non sussistono, quindi, ragioni per non disporre l'affidamento della minore ad entrambi i genitori.
Dunque, la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 ter, 3° comma, c.c. ovvero, ciascun genitore eserciterà la responsabilità sulla figlia minore separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione, prendendo le opportune decisioni nel periodo di permanenza della figlia presso di sé, mentre sulle questioni di maggior interesse relative alla sua istruzione, educazione e salute i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni, cercando di armonizzare comportamenti e strategie, sì da assumere criteri decisionali condivisi e garantire alla bambina un effettivo e reale apporto congiunto, costante ed univoco al suo sviluppo ed alla sua educazione.
I genitori cureranno, inoltre, il mantenimento di relazioni significative con i nonni e con gli altri familiari, con l'obbligo per entrambi e per i rispettivi familiari di astenersi nel modo più assoluto, in presenza dei minori, da considerazioni negative sulla figura dell'uno ovvero dell'altro genitore, anche in relazione alle cause del fallimento della relazione fra le parti.
La minore continuerà ad avere collocazione prevalente con la madre.
Per quanto riguarda le visite con il padre, genitore non collocatario, si ritiene che il percorso privato già avviato dalle parti per tentare di superare le divergenze e la conflittualità fra loro (percorso che, se proseguito, gioverà senza dubbio alla piccola e per questo motivo se ne auspica fin da ora la Per_1 continuazione) garantisca sufficientemente, allo stato, la possibilità di disciplinare gli incontri fra padre e figlia con le modalità suggerite dalla difesa di parte ricorrente nelle proprie conclusioni, anche perché la gradualità proposta appare congrua rispetto ai tempi della bambina.
Si ritiene, pertanto, nell'interesse della minore ad una progressiva ripresa del suo rapporto con il padre che questi possa vedere e tenere con sé la figlia con le seguenti modalità: per i primi tre mesi (dalla Per_ presente pronuncia) la sig.ra porterà la minore a casa del padre ogni domenica pomeriggio (dalle
16 alle 19) ivi rimanendo con la figlia;
nei successivi tre mesi la madre ogni domenica pomeriggio Per_ porterà e lascerà la minore presso il padre, che si occuperà di riportarla a casa dalla sig.ra sempre col medesimo orario (dalle 16 alle 19); nei successivi sei mesi terrà con sé la figlia tutta la Pt_1 domenica (dalle ore 10 del mattino fino alle ore 19); per gli stessi periodi, ovvero per sei mesi Pt_1 vedrà la figlia a settimane alterne, ogni mercoledì pomeriggio (ore 16/19) fuori casa in presenza della pagina 5 di 9 madre;
nei successivi sei mesi a settimane alterne il mercoledì pomeriggio senza la presenza della madre;
al termine di tale periodo di un anno il avrà con sé la figlia a fine settimana alterni (dal Pt_1 sabato mattina alla domenica sera alle ore 19) e nei pomeriggi di mercoledì quando sarà libero dal lavoro.
Durante le vacanze natalizie (a far data dalle vacanze di Natale 2026/2027) ciascun genitore terrà la minore con sé sette giorni consecutivi, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale con il padre e il
Capodanno con la madre e l'anno successivo il giorno di Natale con la madre e il Capodanno con il padre;
durante le vacanze pasquali (a far data dalla Pasqua 2027), tre giorni consecutivi, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua con il padre e il Lunedì dell'Angelo con la madre e l'anno successivo il giorno di Pasqua con la madre e il Lunedì dell'Angelo con il padre;
durante le vacanze estive (a far data da quelle 2027) quindici giorni, consecutivi o non consecutivi, da concordare tra i genitori entro il
31/05 di ogni anno;
in difetto di accordo, negli anni dispari la scelta verrà assunta unilateralmente dal padre e negli anni pari dalla madre.
Per quanto concerne il contributo al mantenimento, rispetto alla situazione reddituale delle parti
(sostanzialmente equivalente) e tenuto conto dell'età di e dei suoi tempi di permanenza presso Per_1 ciascun genitore, come sopra indicati, si ritiene congruo che il padre continui a contribuire al mantenimento della figlia con l'importo mensile di euro 300,00 da rivalutare annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie che si indicano come segue:
1) Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante.
2) Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
b) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici, in strutture private.
3) Spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasporto pubblico.
4) Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
b) rette asilo nido e scuola materna privata e pagina 6 di 9 relativo trasporto;
c) corsi di specializzazione;
d) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria.
5) Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
b) tempo prolungato;
c) mensa scolastica.
6) Spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) campi estivi;
b) baby- sitter.
Il contributo al mantenimento andrà versato entro il quinto giorno del mese.
Il rimborso della quota delle spese straordinarie andrà versato entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione da parte dell'obbligato.
Quanto alla domanda del ricorrente di attribuzione del proprio cognome ” alla minore, Pt_1 considerato che l'art. 262 c.c. stabilisce che il figlio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto e che, in caso di filiazione riconosciuta successivamente dall'altro genitore, il figlio può mantenere il cognome precedentemente attribuitogli ove tale cognome sia divenuto autonomo segno della sua identità personale, aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo al cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto, nel caso di specie si ritiene conforme all'interesse della minore aggiungere il cognome paterno, posponendolo a quello della madre che, per i suoi primi anni di vita,
l'ha identificata quanto meno a livello anagrafico e burocratico, così come delle proprie relazioni sociali, seppur ancora limitate in relazione all'età.
Da ultimo sulla domanda di cancellazione delle asserite locuzioni ingiuriose formulata dalla difesa del ricorrente ai sensi dell'art. 89, 2° comma c.p.c. e 598, 2° comma, c.p., si osserva come le disposizioni dianzi richiamate vadano interpretate nel senso offerto dalla S.C. secondo cui: “Nel conflitto tra il diritto a svolgere la difesa giudiziale nel modo più largo ed insindacabile ed il diritto della controparte al decoro ed all'onore, l'art 89 cod. proc. civ. ha attribuito la prevalenza al primo, nel senso che
l'offesa all'onore ed al decoro della controparte comporta l'Obbligo del risarcimento del danno nella sola ipotesi in cui le espressioni offensive non abbiano alcuna relazione con lo Esercizio del diritto di difesa. Siffatto Obbligo non sussiste, invece, nel caso in cui le suddette espressioni, pur non trovandosi in un rapporto di necessita con le esigenze della difesa, presentino, tuttavia, una qualche attinenza con
l'oggetto della controversia e, costituiscano, pertanto, uno strumento per indirizzare la decisione del giudice e vincere la lite” (cfr. Cass. sez. 2, sentenza n. 1099 del 21/03/1977).
Inoltre, “l'uso di espressioni sconvenienti od offensive negli atti difensivi obbliga la parte al risarcimento del danno solo quando esse siano del tutto avulse dall'oggetto della lite, ma non anche pagina 7 di 9 quando, pur non essendo strettamente necessarie rispetto alle esigenze difensive, presentino tuttavia una qualche attinenza con l'oggetto della controversia, e costituiscano perciò uno strumento per indirizzare la decisione del giudice” (cfr. Cass. sez. 3, sentenza n. 14552 del 22/06/2009).
Ciò premesso, nel caso di specie quanto asserito dalla resistente, ritenuto dal ricorrente falso ed ingiurioso della propria identità personale, rientra sicuramente nel diritto di difesa esercitato nel corso del presente giudizio stante la astratta pertinenza delle affermazioni con l'oggetto di causa.
***
L'esito complessivo del giudizio, con reciproca parziale soccombenza, giustifica l'integrale compensazione delle spese fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando;
visti gli artt. 337 bis e seguenti c.c., 262 c.c. e 473 bis 12 e seguenti c.p.c.;
1) Dispone l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma terzo, c.c. e le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore. Ciascun genitore potrà assumere le decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi in cui avrà la figlia con sé. Fa obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma secondo, cod. civ. l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni. Avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto.
2) Dispone che il padre possa vedere e tenere con sé con le modalità di cui in parte Per_1 narrativa.
3) Con decorrenza dalla data del riconoscimento, detratto quanto corrisposto nello stesso periodo per il medesimo titolo, pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia versando alla madre la somma mensile di € 300,00, da corrispondere Per_1 anticipatamente entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente sulla base degli indici
ISTAT dei prezzi al consumo, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie sopra individuate.
pagina 8 di 9 4) Attribuisce alla minore , nata a [...] il [...], il cognome del padre Per_1
, posponendolo al cognome materno, e dunque nella seguente forma: Pt_1 Em_3 [...]
”. Per_2
5) Rigetta ogni altra domanda proposta dalle parti.
6) Compensa integralmente fra le parti le spese del presente procedimento.
Si comunichi.
Così deciso in Ferrara, nella Camera di Consiglio della Sezione Civile, in data 27 novembre 2025.
Il Presidente dott.ssa Maria Marta Cristoni
Il Giudice estensore dott.ssa Costanza Perri
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Il Collegio, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Presidente
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Dott.ssa Marianna Cocca Giudice
Nel procedimento iscritto al n. 582/2024 promosso da: nato a [...] il [...], residente a [...]
Alberti n. 2615 (c.f.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Guglielmo Darbo C.F._1
( ), con studio in Codigoro, Via Cavallotti n. 131, per mandato in atti, con C.F._2 indicazione per le comunicazioni e le notifiche del seguente indirizzo pec:
Email_1
RICORRENTE nei confronti di
( ), nata a [...] il [...], residente a [...] C.F._3
Pioppelle 17/a, rappresentata e difesa dall'Avv. Olga Ferroni del Foro di Ferrara
( ) ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Ferrara, Via Gobetti n. 27, con C.F._4 dichiarazione di voler ricevere comunicazioni e notificazioni al n. fax: 0532/761518 e all'indirizzo
Email_2
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
OGGETTO: Ricorso per il riconoscimento di paternità.
CONCLUSIONI:
Le conclusioni di parte ricorrente: “Voglia il Tribunale, dato atto dell'avvenuto riconoscimento di paternità di da parte di (come da “Estratto per riassunto dell'atto di Per_1 Parte_1 nascita” che si produce in allegato) - affidare congiuntamente ai genitori e Per_1 CP_1
pagina 1 di 9 , con collocamento residenziale presso la madre;
voglia disporre che la minore assuma Parte_1 il cognome del padre accanto a quello della madre;
- disporre che il padre sia tenuto a Parte_1 contribuire al mantenimento della figlia nella misura di €. 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo dell'intestato Tribunale;
- in difetto di un accordo in merito tra le parti, regolamentare il diritto/dovere del padre di frequentazione della minore attraverso le graduali Per_ fasi che si indicano di seguito: per i primi tre mesi la sig.ra porterà la minore a casa del padre ogni domenica pomeriggio (dalle 16 alle 19) ivi rimanendo con la figlia;
nei successivi tre mesi la madre ogni domenica pomeriggio porterà e lascerà la minore presso il padre, che si occuperà di Per_ riportarla a casa dalla sig. ra;
nei successivi sei mesi terrà con sé la figlia tutta la Pt_1 domenica;
per gli stessi periodi, ovvero per sei mesi vedrà la figlia a settimane alterne (il Pt_1 lavoro di prevede i turni dal lunedì al venerdì) ogni mercoledì pomeriggio (ore 16/19) fuori Pt_1 casa in presenza della madre;
nei successivi sei mesi a settimane alterne il mercoledì pomeriggio senza la presenza della madre;
al termine di tale periodo di un anno il avrà con sé la figlia a fine Pt_1 settimana alterni (dal sabato mattina a domenica sera) e nei pomeriggi di mercoledì quando sarà libero dal lavoro;
trascorrerà le festività natalizie e pasquali alternativamente con un genitore o Per_1 con l'altro a partire dal natale 2026, che sarà ad appannaggio del sig. ; trascorrerà col Pt_1 Per_1 padre 15 giorni anche non continuativi durante le vacanze estive a partire dall'estate Parte_1
2027. Voglia infine il Tribunale, a monte dell'art. 598 2°c. C.P., ordinare la soppressione delle affermazioni false, offensive, calunniose e diffamatorie contenute nella comparsa di costituzione di
(pag.3 ultima riga) e segnatamente: “Famiglia (di ndr.), che secondo i racconti CP_1 Pt_1 del ricorrente ha vissuti di abusi fisici e sessuali” e nella memoria ex art. 473 bis n. 17 II c°. (pag. 2 righe 10 e 11) e segnatamente che “...le aveva confidato che aveva avuto il suo primo rapporto Pt_1 sessuale con la madre…) e assegnare a una somma a titolo di danno non patrimoniale Parte_1 nella misura che verrà ritenuta equa. Con vittoria di spese”.
Le conclusioni di parte resistente: “1) Che vengano rigettate le domande del sig. , in Parte_1 quanto infondate in fatto e diritto e contrarie all'interesse della minore 2) che la figlia Per_1 venga affidata in via esclusiva alla sig.ra ; 3) che manterrà la propria Per_1 CP_1 Per_1 residenza e sarà collocata con la madre, ; 4) che veda il padre in presenza della CP_1 Per_1 madre un pomeriggio a settimana e ogni domenica pomeriggio;
che veda, altresì, il padre, sempre in presenza della madre, durante tutte le festività (Natale, Santo Stefano, compleanni ...); 5) che il sig.
, tenuto conto delle esigenze attuali della figlia del tenore di vita goduto, delle risorse Pt_1 Per_1
Per_ economiche e della permanenza esclusiva presso la madre, corrisponda alla sig.ra entro il giorno
05 di ciascuna mensilità, a titolo di concorso per il mantenimento ed in proporzione al proprio reddito, pagina 2 di 9 la somma di euro 400,00 da rivalutarsi annualmente con adeguamento Istat, o a diversa maggiore o minore somma ritenuta proporzionale dal Giudicante, con effetti retroattivi dalla data di nascita della minore;
6) I genitori concorreranno al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Ferrara, documentate e da sostenere nell'interesse e/o necessità della figlia, con effetti retroattivi dalla data di nascita della minore;
7) la minore manterrà il proprio cognome e solo in Per_1 subordine che aggiunga al proprio il cognome . − Con vittoria di spese e competenze legali”. Pt_1
Il P.M., intervenuto nella procedura, non ha rassegnato conclusioni.
Letti gli atti, esaminata la documentazione prodotta e udito il giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex articolo 250 c.c. depositato in data 15 marzo 2025, ritualmente notificato, Parte_1 domandava al Tribunale, accertato l'interesse della minore (nata a [...] il 7 settembre
[...] Per_1
2021) al riconoscimento da parte del ricorrente medesimo, sedicente padre, di dichiarare lo stesso padre biologico di e, di conseguenza, di voler emettere i provvedimenti opportuni in relazione Per_1 all'affidamento e al mantenimento della minore ai sensi dell'art. 315 bis c.c. e al suo cognome ai sensi dell'art. 262 c.c., con vittoria di spese del giudizio.
Esponeva il ricorrente che le parti, nel novembre 2019, avevano instaurato una relazione affettiva, mai sfociata in una convivenza more uxorio, che si era protratta, con diversi tentativi di procreazione anche medicalmente assistita, sino al novembre 2021; che la resistente, rimasta incinta in modo naturale, iniziava a rivendicare a sé sola il ruolo di genitore unico della nascitura, estromettendo il compagno e negando il consenso a che questi riconoscesse la bimba come sua, una volta nata;
che, malgrado la mediazione familiare volontariamente intrapresa dalle parti presso il "Centro per le Famiglie" di
Ferrara, la resistente continuava a negare il consenso al riconoscimento, senza offrire una seria giustificazione al rifiuto, salvo il fatto di avocare apoditticamente a sé ogni diritto sulla minore;
di essere sinceramente innamorato della piccola e di voler prendersi cura della figlia, contribuendo, Per_1 non solo dal punto di vista economico, alla sua crescita ed educazione.
Con comparsa depositata in data 7 giugno 2024, si costituiva in giudizio, senza opporsi al CP_1 riconoscimento della figlia da parte del ricorrente, ma deducendo carenze genitoriali in capo al Per_1 medesimo tali da giustificare, a suo dire, l'affidamento esclusivo della bambina in proprio favore.
Evidenziava come al settimo mese di gravidanza l'ex compagno, per motivi economici, l'avesse del tutto abbandonata e come, dopo la nascita della bambina, egli se ne fosse disinteressato dal punto di vista sia economico che dell'accudimento.
pagina 3 di 9 Intervenuto il P.M., depositate le memorie interlocutorie e sentite anche personalmente le parti, il giudice delegato differiva la prima udienza di trattazione al fine di consentire alle parti, su relativa concorde richiesta, di effettuare analisi private per l'accertamento della paternità biologica.
All'udienza in data 28 ottobre 2024 le parti davano atto che era stato effettuato il riconoscimento e dichiaravano di essere d'accordo nel conferire incarico ad un professionista al fine di consentire una più libera frequentazione della minore da parte del padre.
Malgrado il percorso privato effettuato, le parti non raggiungevano alcun accordo e all'udienza del 20 novembre 2025, precisate le conclusioni e depositate comparse conclusionali e repliche nei termini massimi di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c., la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
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Si dà atto che la minore , nelle more del presente procedimento, è stata riconosciuta dal Per_1 padre con atto in data 15 ottobre 2024, così come risulta dal documento 5 di parte resistente e dall'atto di nascita di cui al documento 6.
La domanda di riconoscimento deve, quindi, ritenersi superata.
Ciò premesso, in merito al regime di affidamento della minore si ritiene che non siano emerse, né sussistano allo stato ragioni tali per derogare a quello ordinario.
Ed invero, sulle capacità genitoriali delle parti, malgrado la conflittualità che ancora oggi ne connota il rapporto, si ritiene che entrambi i genitori siano in grado di garantire alla minore la soddisfazione dei suoi primari bisogni di accudimento, protezione, educativi, di socializzazione e di co-genitorialità, in difetto di segnali di criticità o di inadeguatezza che sconsiglierebbero l'affido condiviso.
La resistente, nell'insistere nella domanda di affido esclusivo, assurge quale argomentazione a supporto le ancora attuali difficoltà mostrate dalla bambina nel restare da sola con il padre.
L'inconferenza di tale deduzione appare evidente, poiché l'esistenza di problematiche in una relazione padre figlia appena instaurata (la minore ha compiuto da poco quattro anni e a lei e al padre non è mai stata concessa la possibilità di rimanere da soli e iniziare a costruire un rapporto esclusivo fra loro) nulla ha a che vedere con le capacità genitoriali che, nel caso del ricorrente, appaiono intatte.
La resistente non ha dedotto alcun motivo che giustifichi la concentrazione della responsabilità genitoriale in capo a sé stessa, con conseguente esclusione della figura paterna, della quale non ha messo in luce alcun effettivo, attuale e concreto aspetto di incapacità nell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Al contrario il ricorrente ha pervicacemente inseguito la strada del riconoscimento della figlia, sottoponendosi inizialmente ad una mediazione familiare con la controparte e poi, nel corso del presente giudizio, ad un percorso privato di sostegno alla genitorialità; ha quindi mostrato interesse, pagina 4 di 9 partecipazione e responsabilità nel costruire le basi della propria paternità, non solo giuridica e formale, ma anche e soprattutto di fatto, così mostrando di tutelare le ragioni della propria bambina ed il suo interesse a godere e fruire anche della figura paterna, consapevole della fondamentale importanza di tale presenza ai fini di una crescita sana, serena ed equilibrata.
Del resto, è la stessa resistente ad asserire in atti come, nonostante le continue difficoltà, la stessa insista nel perseguire la possibilità dell'avvicinamento genitoriale.
Non sussistono, quindi, ragioni per non disporre l'affidamento della minore ad entrambi i genitori.
Dunque, la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 ter, 3° comma, c.c. ovvero, ciascun genitore eserciterà la responsabilità sulla figlia minore separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione, prendendo le opportune decisioni nel periodo di permanenza della figlia presso di sé, mentre sulle questioni di maggior interesse relative alla sua istruzione, educazione e salute i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni, cercando di armonizzare comportamenti e strategie, sì da assumere criteri decisionali condivisi e garantire alla bambina un effettivo e reale apporto congiunto, costante ed univoco al suo sviluppo ed alla sua educazione.
I genitori cureranno, inoltre, il mantenimento di relazioni significative con i nonni e con gli altri familiari, con l'obbligo per entrambi e per i rispettivi familiari di astenersi nel modo più assoluto, in presenza dei minori, da considerazioni negative sulla figura dell'uno ovvero dell'altro genitore, anche in relazione alle cause del fallimento della relazione fra le parti.
La minore continuerà ad avere collocazione prevalente con la madre.
Per quanto riguarda le visite con il padre, genitore non collocatario, si ritiene che il percorso privato già avviato dalle parti per tentare di superare le divergenze e la conflittualità fra loro (percorso che, se proseguito, gioverà senza dubbio alla piccola e per questo motivo se ne auspica fin da ora la Per_1 continuazione) garantisca sufficientemente, allo stato, la possibilità di disciplinare gli incontri fra padre e figlia con le modalità suggerite dalla difesa di parte ricorrente nelle proprie conclusioni, anche perché la gradualità proposta appare congrua rispetto ai tempi della bambina.
Si ritiene, pertanto, nell'interesse della minore ad una progressiva ripresa del suo rapporto con il padre che questi possa vedere e tenere con sé la figlia con le seguenti modalità: per i primi tre mesi (dalla Per_ presente pronuncia) la sig.ra porterà la minore a casa del padre ogni domenica pomeriggio (dalle
16 alle 19) ivi rimanendo con la figlia;
nei successivi tre mesi la madre ogni domenica pomeriggio Per_ porterà e lascerà la minore presso il padre, che si occuperà di riportarla a casa dalla sig.ra sempre col medesimo orario (dalle 16 alle 19); nei successivi sei mesi terrà con sé la figlia tutta la Pt_1 domenica (dalle ore 10 del mattino fino alle ore 19); per gli stessi periodi, ovvero per sei mesi Pt_1 vedrà la figlia a settimane alterne, ogni mercoledì pomeriggio (ore 16/19) fuori casa in presenza della pagina 5 di 9 madre;
nei successivi sei mesi a settimane alterne il mercoledì pomeriggio senza la presenza della madre;
al termine di tale periodo di un anno il avrà con sé la figlia a fine settimana alterni (dal Pt_1 sabato mattina alla domenica sera alle ore 19) e nei pomeriggi di mercoledì quando sarà libero dal lavoro.
Durante le vacanze natalizie (a far data dalle vacanze di Natale 2026/2027) ciascun genitore terrà la minore con sé sette giorni consecutivi, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale con il padre e il
Capodanno con la madre e l'anno successivo il giorno di Natale con la madre e il Capodanno con il padre;
durante le vacanze pasquali (a far data dalla Pasqua 2027), tre giorni consecutivi, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua con il padre e il Lunedì dell'Angelo con la madre e l'anno successivo il giorno di Pasqua con la madre e il Lunedì dell'Angelo con il padre;
durante le vacanze estive (a far data da quelle 2027) quindici giorni, consecutivi o non consecutivi, da concordare tra i genitori entro il
31/05 di ogni anno;
in difetto di accordo, negli anni dispari la scelta verrà assunta unilateralmente dal padre e negli anni pari dalla madre.
Per quanto concerne il contributo al mantenimento, rispetto alla situazione reddituale delle parti
(sostanzialmente equivalente) e tenuto conto dell'età di e dei suoi tempi di permanenza presso Per_1 ciascun genitore, come sopra indicati, si ritiene congruo che il padre continui a contribuire al mantenimento della figlia con l'importo mensile di euro 300,00 da rivalutare annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie che si indicano come segue:
1) Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante.
2) Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
b) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici, in strutture private.
3) Spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasporto pubblico.
4) Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
b) rette asilo nido e scuola materna privata e pagina 6 di 9 relativo trasporto;
c) corsi di specializzazione;
d) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria.
5) Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
b) tempo prolungato;
c) mensa scolastica.
6) Spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) campi estivi;
b) baby- sitter.
Il contributo al mantenimento andrà versato entro il quinto giorno del mese.
Il rimborso della quota delle spese straordinarie andrà versato entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione da parte dell'obbligato.
Quanto alla domanda del ricorrente di attribuzione del proprio cognome ” alla minore, Pt_1 considerato che l'art. 262 c.c. stabilisce che il figlio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto e che, in caso di filiazione riconosciuta successivamente dall'altro genitore, il figlio può mantenere il cognome precedentemente attribuitogli ove tale cognome sia divenuto autonomo segno della sua identità personale, aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo al cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto, nel caso di specie si ritiene conforme all'interesse della minore aggiungere il cognome paterno, posponendolo a quello della madre che, per i suoi primi anni di vita,
l'ha identificata quanto meno a livello anagrafico e burocratico, così come delle proprie relazioni sociali, seppur ancora limitate in relazione all'età.
Da ultimo sulla domanda di cancellazione delle asserite locuzioni ingiuriose formulata dalla difesa del ricorrente ai sensi dell'art. 89, 2° comma c.p.c. e 598, 2° comma, c.p., si osserva come le disposizioni dianzi richiamate vadano interpretate nel senso offerto dalla S.C. secondo cui: “Nel conflitto tra il diritto a svolgere la difesa giudiziale nel modo più largo ed insindacabile ed il diritto della controparte al decoro ed all'onore, l'art 89 cod. proc. civ. ha attribuito la prevalenza al primo, nel senso che
l'offesa all'onore ed al decoro della controparte comporta l'Obbligo del risarcimento del danno nella sola ipotesi in cui le espressioni offensive non abbiano alcuna relazione con lo Esercizio del diritto di difesa. Siffatto Obbligo non sussiste, invece, nel caso in cui le suddette espressioni, pur non trovandosi in un rapporto di necessita con le esigenze della difesa, presentino, tuttavia, una qualche attinenza con
l'oggetto della controversia e, costituiscano, pertanto, uno strumento per indirizzare la decisione del giudice e vincere la lite” (cfr. Cass. sez. 2, sentenza n. 1099 del 21/03/1977).
Inoltre, “l'uso di espressioni sconvenienti od offensive negli atti difensivi obbliga la parte al risarcimento del danno solo quando esse siano del tutto avulse dall'oggetto della lite, ma non anche pagina 7 di 9 quando, pur non essendo strettamente necessarie rispetto alle esigenze difensive, presentino tuttavia una qualche attinenza con l'oggetto della controversia, e costituiscano perciò uno strumento per indirizzare la decisione del giudice” (cfr. Cass. sez. 3, sentenza n. 14552 del 22/06/2009).
Ciò premesso, nel caso di specie quanto asserito dalla resistente, ritenuto dal ricorrente falso ed ingiurioso della propria identità personale, rientra sicuramente nel diritto di difesa esercitato nel corso del presente giudizio stante la astratta pertinenza delle affermazioni con l'oggetto di causa.
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L'esito complessivo del giudizio, con reciproca parziale soccombenza, giustifica l'integrale compensazione delle spese fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando;
visti gli artt. 337 bis e seguenti c.c., 262 c.c. e 473 bis 12 e seguenti c.p.c.;
1) Dispone l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma terzo, c.c. e le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore. Ciascun genitore potrà assumere le decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi in cui avrà la figlia con sé. Fa obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma secondo, cod. civ. l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni. Avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto.
2) Dispone che il padre possa vedere e tenere con sé con le modalità di cui in parte Per_1 narrativa.
3) Con decorrenza dalla data del riconoscimento, detratto quanto corrisposto nello stesso periodo per il medesimo titolo, pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia versando alla madre la somma mensile di € 300,00, da corrispondere Per_1 anticipatamente entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente sulla base degli indici
ISTAT dei prezzi al consumo, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie sopra individuate.
pagina 8 di 9 4) Attribuisce alla minore , nata a [...] il [...], il cognome del padre Per_1
, posponendolo al cognome materno, e dunque nella seguente forma: Pt_1 Em_3 [...]
”. Per_2
5) Rigetta ogni altra domanda proposta dalle parti.
6) Compensa integralmente fra le parti le spese del presente procedimento.
Si comunichi.
Così deciso in Ferrara, nella Camera di Consiglio della Sezione Civile, in data 27 novembre 2025.
Il Presidente dott.ssa Maria Marta Cristoni
Il Giudice estensore dott.ssa Costanza Perri
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