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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. XI, sentenza 25/02/2026, n. 1044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 1044 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1044/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LO MONACO CARLO, Presidente
PO NI, RE
RUSSO MASSIMO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2852/2025 depositato il 29/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
RE LI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO RECUPERO n. 997 DEL 27032025 REC.CREDITO.IMP 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato Ricorrente_1 ha impugnato il decreto di recupero del credito di imposta.
Spiegava che in data 29.3.2013 il dirigente generale dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro - Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative emetteva il decreto n. 1152, recante la graduatoria delle istanze ammesse al beneficio di cui all'avviso pubblico n. 1 del 25.7.2012 relativo al “Credito d'imposta per l'assunzione di lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati” ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 70/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 106/2011.
La predetta graduatoria palesava che alla ricorrente era stato concesso un “credito d'imposta per l'assunzione di lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati” per un importo di € 36.492,00 ed un ulteriore credito per l'importo di € 56.624,00.
In data 29.4.2025 l'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, Dipartimento
Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle attività formative ha notificato alla ricorrente il decreto indicato in oggetto, recante il n. 997 del 27.3.2025, con il quale, riferendosi al primo dei due crediti d'imposta, pari ad € 36.492,00, assume che:
a) con nota prot. n. 6223 del 29.12.2016, asseritamente notificata in data 17.10.2018, sarebbe stata esplicitata la chiusura del processo per l'importo rendicontato con una riduzione dell'importo spettante da
€ 36.492,00 ad € 22.557,52;
b) con nota prot. n. 2016 del 18.1.2017, asseritamente notificata in data 20.4.2017, sarebbe stata esplicitata la chiusura del processo con un'ulteriore rettifica dell'importo rendicontato ridotto da
€ 22.557,52 ad € 10.960,55.
Tenuto conto della circostanza che la ricorrente aveva fruito in compensazione del predetto credito per un ammontare di € 34.854,34, l'Ufficio, con il decreto indicato in oggetto, pretende la restituzione dell'importo di € 23.893,79.
Eccepiva la nullità dell'atto impugnato spiegando che il decreto di recupero del credito d'imposta indicato in oggetto è illegittimo per violazione del relativo procedimento.
Con il predetto provvedimento l'Assessorato Regionale pretende la restituzione di un credito asseritamente utilizzato dalla Sig.ra Ricorrente_1 in misura superiore a quella spettante.
Tale pretesa si fonda sulla rideterminazione del credito spettante alla contribuente, rispetto a quello in precedenza attribuito, in ragione degli effetti della rendicontazione che sarebbero stati esplicitati con due atti di cui si assume la previa notifica alla stessa Sig.ra Ricorrente_1.
Si tratta, più precisamente:
a) della nota prot. n. 6223 del 29.12.2016, asseritamente notificata in data 17.10.2018, con la quale sarebbe stata esplicitata la chiusura del processo per l'importo rendicontato con una riduzione dell'importo spettante nella misura di € 22.557,52;
b) della nota prot. n. 2016 del 18.1.2017, asseritamente notificata in data 20.4.2017, con la quale sarebbe stata esplicitata la chiusura del processo con un'ulteriore rettifica dell'importo rendicontato, ridotto da
€ 22.557,52 ad € 10.960,55.
Ebbene tali atti che recherebbero l'accertamento del credito definitivamente approvato, a conclusione della predetta rendicontazione, non sono stati notificati alla ricorrente, sicché il primo provvedimento con il quale è stata contestata la misura del credito fatta oggetto di fruizione, mediante compensazione, in termini divergenti da quelli che risultavano dall'originario decreto n. 1152 del 29.3.2013, di cui si è detto in narrativa , è proprio il decreto che si impugna.
Lamentava inoltre la carenza di motivazione dell'atto.
Eccepiva infine la prescrizione della pretesa tributaria in ragione del termine trascorso di oltre dodici anni dalla data di emissione del decreto che aveva già attribuito il maggior credito e la distanza di undici anni dalle compensazioni effettuate dalla Sig.ra Ricorrente_1
Nessuno si è costituito per la RE LI .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Vanno condivise le argomentazioni offerte dal ricorrente in fatto ed in diritto a maggior ragione dove si osservi che il convenuto non si è costituito e che dunque le superiori argomentazioni restano incontestate
.
Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese del giudizio
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e compensa le spese"
Così deciso in Palermo il 13 febbraio 2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LO MONACO CARLO, Presidente
PO NI, RE
RUSSO MASSIMO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2852/2025 depositato il 29/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
RE LI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO RECUPERO n. 997 DEL 27032025 REC.CREDITO.IMP 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato Ricorrente_1 ha impugnato il decreto di recupero del credito di imposta.
Spiegava che in data 29.3.2013 il dirigente generale dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro - Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative emetteva il decreto n. 1152, recante la graduatoria delle istanze ammesse al beneficio di cui all'avviso pubblico n. 1 del 25.7.2012 relativo al “Credito d'imposta per l'assunzione di lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati” ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 70/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 106/2011.
La predetta graduatoria palesava che alla ricorrente era stato concesso un “credito d'imposta per l'assunzione di lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati” per un importo di € 36.492,00 ed un ulteriore credito per l'importo di € 56.624,00.
In data 29.4.2025 l'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, Dipartimento
Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle attività formative ha notificato alla ricorrente il decreto indicato in oggetto, recante il n. 997 del 27.3.2025, con il quale, riferendosi al primo dei due crediti d'imposta, pari ad € 36.492,00, assume che:
a) con nota prot. n. 6223 del 29.12.2016, asseritamente notificata in data 17.10.2018, sarebbe stata esplicitata la chiusura del processo per l'importo rendicontato con una riduzione dell'importo spettante da
€ 36.492,00 ad € 22.557,52;
b) con nota prot. n. 2016 del 18.1.2017, asseritamente notificata in data 20.4.2017, sarebbe stata esplicitata la chiusura del processo con un'ulteriore rettifica dell'importo rendicontato ridotto da
€ 22.557,52 ad € 10.960,55.
Tenuto conto della circostanza che la ricorrente aveva fruito in compensazione del predetto credito per un ammontare di € 34.854,34, l'Ufficio, con il decreto indicato in oggetto, pretende la restituzione dell'importo di € 23.893,79.
Eccepiva la nullità dell'atto impugnato spiegando che il decreto di recupero del credito d'imposta indicato in oggetto è illegittimo per violazione del relativo procedimento.
Con il predetto provvedimento l'Assessorato Regionale pretende la restituzione di un credito asseritamente utilizzato dalla Sig.ra Ricorrente_1 in misura superiore a quella spettante.
Tale pretesa si fonda sulla rideterminazione del credito spettante alla contribuente, rispetto a quello in precedenza attribuito, in ragione degli effetti della rendicontazione che sarebbero stati esplicitati con due atti di cui si assume la previa notifica alla stessa Sig.ra Ricorrente_1.
Si tratta, più precisamente:
a) della nota prot. n. 6223 del 29.12.2016, asseritamente notificata in data 17.10.2018, con la quale sarebbe stata esplicitata la chiusura del processo per l'importo rendicontato con una riduzione dell'importo spettante nella misura di € 22.557,52;
b) della nota prot. n. 2016 del 18.1.2017, asseritamente notificata in data 20.4.2017, con la quale sarebbe stata esplicitata la chiusura del processo con un'ulteriore rettifica dell'importo rendicontato, ridotto da
€ 22.557,52 ad € 10.960,55.
Ebbene tali atti che recherebbero l'accertamento del credito definitivamente approvato, a conclusione della predetta rendicontazione, non sono stati notificati alla ricorrente, sicché il primo provvedimento con il quale è stata contestata la misura del credito fatta oggetto di fruizione, mediante compensazione, in termini divergenti da quelli che risultavano dall'originario decreto n. 1152 del 29.3.2013, di cui si è detto in narrativa , è proprio il decreto che si impugna.
Lamentava inoltre la carenza di motivazione dell'atto.
Eccepiva infine la prescrizione della pretesa tributaria in ragione del termine trascorso di oltre dodici anni dalla data di emissione del decreto che aveva già attribuito il maggior credito e la distanza di undici anni dalle compensazioni effettuate dalla Sig.ra Ricorrente_1
Nessuno si è costituito per la RE LI .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Vanno condivise le argomentazioni offerte dal ricorrente in fatto ed in diritto a maggior ragione dove si osservi che il convenuto non si è costituito e che dunque le superiori argomentazioni restano incontestate
.
Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese del giudizio
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e compensa le spese"
Così deciso in Palermo il 13 febbraio 2026