Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 04/04/2025, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, seconda sezione civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente
2) Rossana Guzzo Consigliera
3) Francesca Bellafiore Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1903/2022 r.g., promossa in grado di appello
DA
, C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Francesco Giarrusso (p.e.c.: Email_1 appellante
CONTRO
, C.F. , rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'avv. Federico Ferina (p.e.c.: Email_2 appellato
Conclusioni per l'appellante:
“Voglia l'Ecc. ma Corte di Appello
- reiectis adversis;
- preliminarmente sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza;
- nel merito accogliere il presente appello e riformare la sentenza impugnata per i motivi tutti dedotti.
Con vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi di giudizio”.
Conclusioni per l'appellato:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello
Rejectis adversis;
-Rigettare la richiesta di inibitoria in quanto priva di ogni deduzione sul periculum in mora, comunque da escludere alla luce del modesto importo portato dalla condanna alle spese, oltre che per mancanza del fumus boni iuris;
- Rigettare l'atto di appello proposto dalla Sig.ra in quanto Parte_1 inammissibile e infondato;
- Comunque, anche in accoglimento delle questioni riproposte ex art. 346
c.p.c. e dell'appello incidentale condizionato sopra proposto, accogliere nel merito le conclusioni proposte in primo grado e di seguito trascritte: “Rigettare le domande proposte contro il Dr. in quanto prescritte, Controparte_1 inammissibili, infondate e comunque sfornite di prova";
Con vittoria di spese legali, oltre rimb. forf.rio, IVA e CPA come per legge del doppio grado di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 2403/2022 pubblicata in data 1.6.2022 il Tribunale di
Palermo, all'esito del giudizio promosso da volto ad ottenere Parte_1
l'accertamento della responsabilità professionale del notaio convenuto, CP_1
– per avere egli omesso di compiere le indagini sullo stato giuridico
[...] dell'immobile dalla stessa attrice acquistato in data 30.1.1991, risultato già sottoposto a sequestro penale e, in seguito, confiscato – e la conseguente condanna della controparte al risarcimento dei danni di natura patrimoniale asseritamente subiti – quali le spese affrontate per la difesa tecnica nell'incidente di esecuzione dalla stessa azionato cui aveva fatto seguito il dissequestro limitatamente alla quota di ¾ del bene nonchè, per il restante ¼, le spese da affrontare per il “riacquisto” della detta quota dell'immobile – oltre al danno psichico e per sofferenza morale, respinte le preliminari eccezioni – di nullità della citazione e di prescrizione 3
dell'azione risarcitoria – sollevate dal convenuto: riconosceva l'inadempimento dell'obbligazione assunta dal notaio con il contratto d'opera professionale, per non avere egli compiuto le preliminari indagini ipocatastali, non consentendo all'attrice acquirente, attraverso l'atto da lui rogato, di conseguire il risultato pratico di acquistare un immobile libero da pesi e formalità pregiudizievoli, almeno per quanto attiene alla quota di ¼ della proprietà del cespite in capo a già CP_2 oggetto di sequestro disposto dal Tribunale e trascritto nel 1985, laddove per i restanti ¾ alienati da e non era stato Controparte_3 Controparte_4 trascritto il sequestro in danno delle predette venditrici alla data del rogito del 1991, essendo stata la relativa annotazione eseguita solo molto anni dopo, nel 2007, ed era stata poi annullata dalla Corte di Assise di Palermo;
respingeva, tuttavia, la domanda risarcitoria, per carenza di prova delle conseguenze dannose discendenti dall'inadempimento conclamato;
disposta, inoltre, la compensazione delle spese nella misura della metà, in ragione del solo parziale accoglimento delle domande di parte attrice, condannava quest'ultima a rimborsare la restante parte al convenuto.
2. Avverso la decisione ha interposto gravame . Parte_1
L'appellante lamenta, essenzialmente, il mancato riconoscimento delle istanze di natura risarcitoria, facendo leva sulla operata produzione delle “fatture” inerenti all'incarico conferito all'avv. per la difesa Controparte_5 nell'incidente di esecuzione R.G. Es. n. 15/10, ed insistendo anche nelle richieste istruttorie non accolte;
assume poi, quanto alle spese e oneri per il riacquisto della quota espropriata all' , l'impossibilità allo stato di quantificare Controparte_6 tali importi, per la difficoltà di interloquire con l'Ente; sostiene inoltre, quanto al danno morale e psichico, che il Tribunale avrebbe potuto liquidare in via equitativa il pregiudizio da sofferenza. Censura, infine, la disposta compensazione per metà delle spese processuali con la condanna della stessa attrice alla refusione della porzione residua.
Si è costituito il convenuto eccependo preliminarmente l'inammissibilità del 4
gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c. e, nel merito, instando per il rigetto dell'impugnativa, con reiterazione delle contestazioni tutte già sollevate dinanzi al
Tribunale. Ha inoltre dispiegato, per l'ipotesi di riforma dell'assetto decisorio di primo grado, appello incidentale condizionato, ribadendo l'eccezione di prescrizione rigettata dal Giudice di prime cure e riproponendo, comunque, anche ai sensi dell'art. 346 c.p.c., le argomentazioni già svolte in punto di difetto di allegazione e prova dei profili dell'an e quantum debeatur.
Alla scadenza del perentorio termine del giorno 10.1.2025, assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, sulle conclusioni precisate come in epigrafe, è stata posta in decisione con assegnazione di termini ridotti ex art. 190 c.p.c. di quaranta dalla comunicazione del provvedimento per il deposito delle comparse conclusionali e successivi venti giorni per le memorie di replica.
* * *
3. Deve essere innanzi tutto affermata l'ammissibilità del gravame proposto dall' essendo chiaramente evincibili dalla lettura dell'atto introduttivo i capi Pt_1 della sentenza investiti dell'impugnativa e i passaggi argomentativi che li sorreggono, con le ragioni di dissenso idonee, nella prospettiva dell'appellante principale, a determinare una differente decisione (cfr. anche Cass. n. 2143/15).
Secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, ancorché non si richieda l'utilizzo di particolare formalità, gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto 5
conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr.
Cass. S.U. 7155/2017).
4. Nel merito, l'impugnativa non può essere accolta, dovendosi confermare, per le ragioni che di seguito si precisano, la reiezione delle istanze di natura risarcitoria reiterate dall'odierna appellante.
I danni pretesi dall'attrice, sull'assunto della responsabilità professionale del notaio – per avere egli rogato, senza il preventivo controllo sulla libertà e CP_1 disponibilità del bene, l'atto pubblico del 30.1.1991 di acquisto in favore dell' Pt_1 di un immobile appartenente nella misura di ¼ a e per i restanti 3/4 a CP_2
, risultato gravato da sequestro preventivo – attengono: Controparte_7
a) al “rimborso delle spese e competenze già sostenute in favore dell'Avv. CP_5
e pagate in complessivi euro 20.611,97 oltre interessi e rivalutazione per
[...]
i procedimenti penali a cui l'attrice è stata costretta a ricorrere”; b) al “pagamento di tutte le spese e gli oneri necessari per poter effettuare il riacquisto da parte dell'
della quota espropriata”; c) alle “somme” da “liquidare in Controparte_6 via equitativa per la sofferenza del danno morale e psichico subito pertanto nel corso di questi anni per l'evento lamentato” (v. l'atto di citazione introduttivo del pregresso grado).
4.1. Quanto al danno di cui al superiore punto a), esso è persistentemente collegato dalla richiedente (v. nell'atto di appello) alle “spese affrontate” per il procedimento di esecuzione R.G.Es. 15/2010. Tale procedimento risulta avviato su iniziativa delle medesima onde “ottenere la restituzione solo dei ¾ Pt_1 dell'immobile” (così nella nota dell'avv. del 3.9.2013 nel fascicolo CP_5 dell'attrice in primo grado), vale a dire della porzione trasferita dalle CP_3
a loro volta titolari in forza di un atto di acquisto (richiamato nel medesimo rogito del 30.1.1991) datato 17.7.1984 (da potere di , Persona_1 [...]
e , v. anche all. 1 nel fascicolo dell'attrice in primo grado), CP_8 Controparte_9 6
successivamente al quale – ma prima del rogito per cui è processo – era intervenuto il provvedimento di sequestro del 4.4.1985 trascritto in data 28.5.1985 ai numeri
19977/15604 (v. nell'atto di citazione nel pregresso grado).
L'attrice, in particolare, dato conto dell'esito positivo del citato incidente di esecuzione e, dunque, del “disposto dissequestro … limitatamente alla porzione dei tre quarti dell'intero” in forza dei provvedimenti adottati dalla Corte di Assise di
Palermo in date 5 gennaio-14 marzo 2011 integrati con ordinanza del 12.5.2011 (v. sempre nell'atto di citazione introduttivo del pregresso grado, ma v. anche nell'atto di appello), aspira ad un rimborso delle “spese sostenute” in relazione al quale, tuttavia, manca la prova del relativo pagamento. Tale prova non può del resto ricavarsi dalla documentazione indicata dall'appellante come “fatture” emesse dall'avv. trattandosi, all'evidenza, non di fatture, bensì – ed CP_5 espressamente – di “parcelle” redatte su carta intestata al predetto legale, contenenti un prospetto riepilogativo degli onorari relativi all'attività di assistenza prestata dal medesimo professionista nel suddetto procedimento penale, comunque privi di ogni quietanza e/o attestazione di avvenuto pagamento a cura della cliente (v. nel fascicolo dell'attrice nel pregresso grado).
Nel ribadire quanto osservato dal Tribunale circa l'inammissibilità della prova orale dedotta dall'attrice a mezzo dell'avv. in relazione alla CP_5 corresponsione del relativo onorario, stante il divieto di cui agli artt. 2726-2721 c.c., come già eccepito dal convenuto, e non essendo verosimile che un esborso di oltre
€ 20.000,00, in favore di un professionista, possa essere avvenuto senza utilizzare strumenti di pagamento tracciabili, va altresì considerato che, anche a volere valorizzare la suddetta documentazione siccome rappresentativa di un danno emergentedipendente dall'obbligazione a carico dell' di effettuare l'esborso Pt_1 indicato nelle parcelle esibite, osta in ogni caso al riconoscimento della pretesa risarcitoria in parte qua azionata, l'impossibilità di ravvisare un inadempimento colpevole del notaio produttivo del menzionato pregiudizio. 7
Ed infatti, se in base alla stessa prospettazione attorea l'incidente di esecuzione, cui si riferisce il compenso del legale, venne proposto onde ottenere la
“liberazione” dal sequestro della quota di ¾ dell'immobile trasferito, come in effetti conseguito, e se, in particolare, per come pure ricavabile dal provvedimento della
Corte di Assise di Palermo in atti (v. nel fascicolo dell'attrice in primo grado),
l'annotazione del sequestro nei confronti delle due – danti causa CP_3 dell' per la citata porzione – avvenne soltanto nel 2007 sì che, peraltro “quanto Pt_1 meno formalmente l'acquirente non poteva essere a conoscenza del vincolo in questione” (così nel provvedimento della Corte di Assise di Palermo proc. 15/10
R.G.Es., dove pure si rileva che l'annotazione del sequestro veniva effettuata dapprima dal Conservatore in data 15.5.1985 nei confronti del solo CP_10
e poi, in data 28.5.1985, anche contro ,
[...] CP_2 Controparte_11
e , nonché in “rettifica” il 16.11.2007 nei confronti delle due Controparte_9
v. anche all. 1 nel fascicolo dell'attrice nel pregresso grado), deve CP_3 escludersi che possa configurarsi in relazione alla citata porzione dell'immobile trasferito una responsabilità del notaio da mancato rilievo dell'annotazione pregiudizievole, essendo invero l'iscrizione suddetta, alla data del rogito
(30.1.1991), non individuabile con l'uso dell'ordinaria diligenza professionale, anche tenuto conto delle modalità pratiche di attuazione della pubblicità immobiliare impiantate su base personale (cfr. Cass. 16549/2012 secondo cui la responsabilità del notaio per non avere rilevato l'esistenza di un'iscrizione ipotecaria pregiudizievole, in occasione di una compravendita immobiliare, deve escludersi quando l'errore sia stato causato da una condotta negligente del conservatore dei registri immobiliari, che abbia reso di fatto impossibile l'individuazione dell'iscrizione ipotecaria con l'uso dell'ordinaria diligenza professionale).
4.2. Passando ora ai danni indicati dalla richiedente come “spese e gli oneri necessari per poter effettuare il riacquisto della quota espropriata all' CP_6
(così nell'atto di appello), all'evidenza attinenti alla porzione di ¼ del
[...] 8
bene trasferito gravata da sequestro regolarmente annotato, in epoca antecedente al rogito per cui è processo, a carico della venditrice , deve osservarsi CP_2 che, al di là dell'estrema genericità delle allegazioni sul punto operate dall' Pt_1 osta comunque al riconoscimento della pretesa risarcitoria in parte qua azionata, quand'anche si volesse valorizzare l'ammontare del corrispettivo della quota oggetto di trasferimento, l'anteriore, rispetto al rogito, pagamento del citato prezzo, per come chiaramente evincesi dal tenore dell'atto pubblico, contenente la dichiarazione della parte venditrice “di avere già ricevuto dalla parte acquirente” il detto prezzo “cui rilascia ampia e legale quietanza in saldo”. Sarebbe infatti insussistente, rispetto a tale ipotesi di pregiudizio, ogni nesso causale con l'inadempimento del notaio, trattandosi di pregiudizio anteriormente subito dal cliente e appartenente ad una serie causale del tutto indipendente dalla condotta del notaio. Ed invero, sebbene incorra in responsabilità professionale il notaio il quale roghi un contratto di compravendita immobiliare senza accertare l'esistenza di una trascrizione pregiudizievole sull'immobile, il danno risarcibile derivato da tale condotta non si identifica col prezzo pagato dall'acquirente se, al momento della stipula, tale prezzo era già stato interamente pagato;
ricorrendo tale ipotesi,
l'unico danno risarcibile ascrivibile al notaio è costituito dalle spese connesse al rogito (cfr. Cass. 16905/2010 e Cass. 18244/2014), rimaste comunque nel caso in esame non richieste né dedotte o allegate dall'attrice.
4.3. Per ciò che attiene infine al danno da “sofferenza” ovvero “danno morale e psichico” della cui mancata liquidazione l'appellante si duole, va confermata la reiezione della domanda risarcitoria per l'assenza di ogni specifica indicazione ed offerta di prova, a cura dell'interessata, circa la effettiva consistenza del pregiudizio genericamente lamentato e sulla sua rilevanza sul piano risarcitorio, quale concreta lesione di un valore inerente alla persona, costituzionalmente garantito, ovvero nei termini di una ingiustizia costituzionalmente qualificata che abbia arrecato un pregiudizio serio, eccedente una certa soglia di offensività (cfr. Cass. S.U. 9
26972/2008). Il danno morale, inteso come sofferenza soggettiva, rappresenta una voce dell'ampia categoria del danno non patrimoniale e, pur potendo altresì derivare da un inadempimento contrattuale che pregiudichi un diritto inviolabile della persona (cfr. tra le altre Cass. 21999/2011), rimane comunque un danno che deve essere dimostrato dal richiedente, non essendo sufficiente un mero disagio di cui non sia provato il grado di afflittività tale da costituire un pregiudizio per la salute e per altro diritto costituzionalmente garantito (v. anche recentemente Cass.
19101/2018).
5. Devono essere altresì disattese le doglianze rivolte dall'appellante alle statuizioni adottate dal Tribunale in punto di spese processuali.
La condanna dell' alla refusione delle spese di lite in favore del Pt_1 convenuto, in relazione peraltro alla porzione residua delle dette spese conseguente alla pure disposta dal Giudice a quo compensazione parziale, è coerente con il rigetto della pretesa risarcitoria e con la sostanziale soccombenza dell'attrice.
6. Rimangono assorbiti i motivi del gravame incidentale condizionato che il convenuto ha dispiegato per l'ipotesi di riforma dell'assetto decisorio di primo grado.
7. Per ciò che attiene alle spese del presente grado, esse seguono il canone della soccombenza e, pertanto, va condannata a rifondere ad Parte_1
le dette spese, liquidate come in dispositivo, tenuto conto del Controparte_1 valore della lite e del contenuto e caratteristiche dell'attività difensiva effettivamente dispiegata.
In ragione dell'integrale rigetto del gravame, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
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la Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede: rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 2403/2022 Parte_1 dell'1.6.2022, pronunziata dal Tribunale di Palermo;
condanna a rifondere in favore di le spese Parte_1 Controparte_1 del presente grado che si liquidano in complessivi € 6.000,00, oltre spese generali,
CPA ed IVA come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre
2012 n. 228 per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione della Corte
d'Appello di Palermo, in data 28.3.2025
La Consigliera est. Il Presidente
Francesca Bellafiore Giuseppe Lupo