Art. 1. Modifiche al codice penale 1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 577 e' inserito il seguente:
«Art. 577-bis (Femminicidio). - Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto e' commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue liberta' individuali e' punito con la pena dell'ergastolo. Fuori dei casi di cui al primo periodo si applica l'articolo 575.
Si applicano le circostanze aggravanti di cui agli articoli 576 e 577.
Quando ricorre una sola circostanza attenuante ovvero quando una circostanza attenuante concorre con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e la prima e' ritenuta prevalente, la pena non puo' essere inferiore ad anni ventiquattro.
Quando ricorrono piu' circostanze attenuanti, ovvero quando piu' circostanze attenuanti concorrono con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e le prime sono ritenute prevalenti, la pena non puo' essere inferiore ad anni quindici»;
b) all'articolo 572:
1) al primo comma, dopo le parole: «o comunque convivente» sono inserite le seguenti: «ovvero non piu' convivente nel caso in cui l'agente e la vittima siano legati da vincoli nascenti dalla filiazione»;
2) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«La pena e' aumentata da un terzo alla meta' quando il fatto e' commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue liberta' individuali»;
c) dopo l'articolo 572 e' inserito il seguente:
«Art. 572-bis (Confisca). - Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell' articolo 444 del codice di procedura penale , per il delitto previsto dall'articolo 572 e' sempre ordinata la confisca dei beni, ivi compresi gli strumenti informatici o telematici o i telefoni cellulari, che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione del reato»;
d) all'articolo 585 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Nei casi di cui al primo comma, quando il fatto e' commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue liberta' individuali, la pena e' aumentata da un terzo alla meta'»;
e) all'articolo 593-ter e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «Le pene stabilite dai commi precedenti sono aumentate da un terzo alla meta' quando il fatto e' commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue liberta' individuali»;
f) all'articolo 609-ter, primo comma, dopo il numero 5-ter) e' inserito il seguente:
«5-ter.1) come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue liberta' individuali»;
g) all'articolo 612-bis, dopo il terzo comma e' inserito il seguente:
«La pena e' aumentata da un terzo a due terzi quando il fatto e' commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue liberta' individuali»;
h) all'articolo 612-ter, dopo il quarto comma e' inserito il seguente:
«La pena e' aumentata da un terzo a due terzi quando il fatto e' commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue liberta' individuali».
Note all'art. 1:
- Si riportano gli articoli 572 , 585 , 593-ter , 609-ter , 612-bis e 612-ter del codice penale , come modificati dalla presente legge:
«Art. 572 (Maltrattamenti contro familiari e conviventi). - Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente ovvero non piu' convivente nel caso in cui l'agente e la vittima siano legati da vincoli nascenti dalla filiazione, o una persona sottoposta alla sua autorita' o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, e' punito con la reclusione da tre a sette anni.
La pena e' aumentata fino alla meta' se il fatto e' commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilita' come definita ai sensi dell' articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , ovvero se il fatto e' commesso con armi.
Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni.
Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato.
La pena e' aumentata da un terzo alla meta' quando il fatto e' commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue liberta' individuali.».
«Art. 585 (Circostanze aggravanti). - Nei casi previsti dagli articoli 582, 583, 583-bis, 583-quinquies e 584, la pena e' aumentata da un terzo alla meta', se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 576, ed e' aumentata fino a un terzo, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 577, ovvero se il fatto e' commesso con armi o con sostanze corrosive, ovvero da persona travisata o da piu' persone riunite.
Agli effetti della legge penale, per armi s'intendono:
1. quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale e' l'offesa alla persona;
2. tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali e' dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo.
Sono assimilate alle armi le materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti.
Nei casi di cui al primo comma, quando il fatto e' commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue liberta' individuali, la pena e' aumentata da un terzo alla meta'.».
«Art. 593-ter (Interruzione di gravidanza non consensuale). - Chiunque cagiona l'interruzione della gravidanza senza il consenso della donna e' punito con la reclusione da quattro a otto anni. Si considera come non prestato il consenso estorto con violenza o minaccia ovvero carpito con l'inganno.
La stessa pena si applica a chiunque provochi l'interruzione della gravidanza con azioni dirette a provocare lesioni alla donna.
Detta pena e' diminuita fino alla meta' se da tali lesioni deriva l'acceleramento del parto.
Se dai fatti previsti dal primo e dal secondo comma deriva la morte della donna si applica la reclusione da otto a sedici anni; se ne deriva una lesione personale gravissima si applica la reclusione da sei a dodici anni; se la lesione personale e' grave quest'ultima pena e' diminuita.
Le pene stabilite dai commi precedenti sono aumentate se la donna e' minore degli anni diciotto.
Le pene stabilite dai commi precedenti sono aumentate da un terzo alla meta' quando il fatto e' commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue liberta' individuali.».
«Art. 609-ter (Circostanze aggravanti). - La pena stabilita dall'articolo 609-bis e' aumentata di un terzo se i fatti ivi previsti sono commessi:
1) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore;
2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;
3) da persona travisata o che simuli la qualita' di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della liberta' personale;
5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto;
5-bis) all'interno o nelle immediate vicinanze di istituto d'istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa;
5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza;
5-ter.1) come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue liberta' individuali;
5-quater) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona e' o e' stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza;
5-quinquies) se il reato e' commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attivita';
5-sexies) se il reato e' commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave;
5-septies) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.
La pena stabilita dall'articolo 609-bis e' aumentata della meta' se i fatti ivi previsti sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici. La pena e' raddoppiata se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.».
«Art. 612-bis (Atti persecutori). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumita' propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
La pena e' aumentata se il fatto e' commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che e' o e' stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto e' commesso attraverso strumenti informatici o telematici 6.
La pena e' aumentata fino alla meta' se il fatto e' commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilita' di cui all' articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , ovvero con armi o da persona travisata.
La pena e' aumentata da un terzo a due terzi quando il fatto e' commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue liberta' individuali.
Il delitto e' punito a querela della persona offesa.
Il termine per la proposizione della querela e' di sei mesi. La remissione della querela puo' essere soltanto processuale. La querela e' comunque irrevocabile se il fatto e' stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto e' commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilita' di cui all' articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , nonche' quando il fatto e' connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.».
«Art. 612-ter (Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, e' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.
La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.
La pena e' aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che e' o e' stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.
La pena e' aumentata da un terzo alla meta' se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorita' fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.
La pena e' aumentata da un terzo a due terzi quando il fatto e' commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue liberta' individuali.
Il delitto e' punito a querela della persona offesa.
Il termine per la proposizione della querela e' di sei mesi. La remissione della querela puo' essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d'ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonche' quando il fatto e' connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.».
a) dopo l'articolo 577 e' inserito il seguente:
«Art. 577-bis (Femminicidio). - Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto e' commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue liberta' individuali e' punito con la pena dell'ergastolo. Fuori dei casi di cui al primo periodo si applica l'articolo 575.
Si applicano le circostanze aggravanti di cui agli articoli 576 e 577.
Quando ricorre una sola circostanza attenuante ovvero quando una circostanza attenuante concorre con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e la prima e' ritenuta prevalente, la pena non puo' essere inferiore ad anni ventiquattro.
Quando ricorrono piu' circostanze attenuanti, ovvero quando piu' circostanze attenuanti concorrono con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e le prime sono ritenute prevalenti, la pena non puo' essere inferiore ad anni quindici»;
b) all'articolo 572:
1) al primo comma, dopo le parole: «o comunque convivente» sono inserite le seguenti: «ovvero non piu' convivente nel caso in cui l'agente e la vittima siano legati da vincoli nascenti dalla filiazione»;
2) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«La pena e' aumentata da un terzo alla meta' quando il fatto e' commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue liberta' individuali»;
c) dopo l'articolo 572 e' inserito il seguente:
«Art. 572-bis (Confisca). - Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell' articolo 444 del codice di procedura penale , per il delitto previsto dall'articolo 572 e' sempre ordinata la confisca dei beni, ivi compresi gli strumenti informatici o telematici o i telefoni cellulari, che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione del reato»;
d) all'articolo 585 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Nei casi di cui al primo comma, quando il fatto e' commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue liberta' individuali, la pena e' aumentata da un terzo alla meta'»;
e) all'articolo 593-ter e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «Le pene stabilite dai commi precedenti sono aumentate da un terzo alla meta' quando il fatto e' commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue liberta' individuali»;
f) all'articolo 609-ter, primo comma, dopo il numero 5-ter) e' inserito il seguente:
«5-ter.1) come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue liberta' individuali»;
g) all'articolo 612-bis, dopo il terzo comma e' inserito il seguente:
«La pena e' aumentata da un terzo a due terzi quando il fatto e' commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue liberta' individuali»;
h) all'articolo 612-ter, dopo il quarto comma e' inserito il seguente:
«La pena e' aumentata da un terzo a due terzi quando il fatto e' commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue liberta' individuali».
Note all'art. 1:
- Si riportano gli articoli 572 , 585 , 593-ter , 609-ter , 612-bis e 612-ter del codice penale , come modificati dalla presente legge:
«Art. 572 (Maltrattamenti contro familiari e conviventi). - Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente ovvero non piu' convivente nel caso in cui l'agente e la vittima siano legati da vincoli nascenti dalla filiazione, o una persona sottoposta alla sua autorita' o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, e' punito con la reclusione da tre a sette anni.
La pena e' aumentata fino alla meta' se il fatto e' commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilita' come definita ai sensi dell' articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , ovvero se il fatto e' commesso con armi.
Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni.
Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato.
La pena e' aumentata da un terzo alla meta' quando il fatto e' commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue liberta' individuali.».
«Art. 585 (Circostanze aggravanti). - Nei casi previsti dagli articoli 582, 583, 583-bis, 583-quinquies e 584, la pena e' aumentata da un terzo alla meta', se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 576, ed e' aumentata fino a un terzo, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 577, ovvero se il fatto e' commesso con armi o con sostanze corrosive, ovvero da persona travisata o da piu' persone riunite.
Agli effetti della legge penale, per armi s'intendono:
1. quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale e' l'offesa alla persona;
2. tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali e' dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo.
Sono assimilate alle armi le materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti.
Nei casi di cui al primo comma, quando il fatto e' commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue liberta' individuali, la pena e' aumentata da un terzo alla meta'.».
«Art. 593-ter (Interruzione di gravidanza non consensuale). - Chiunque cagiona l'interruzione della gravidanza senza il consenso della donna e' punito con la reclusione da quattro a otto anni. Si considera come non prestato il consenso estorto con violenza o minaccia ovvero carpito con l'inganno.
La stessa pena si applica a chiunque provochi l'interruzione della gravidanza con azioni dirette a provocare lesioni alla donna.
Detta pena e' diminuita fino alla meta' se da tali lesioni deriva l'acceleramento del parto.
Se dai fatti previsti dal primo e dal secondo comma deriva la morte della donna si applica la reclusione da otto a sedici anni; se ne deriva una lesione personale gravissima si applica la reclusione da sei a dodici anni; se la lesione personale e' grave quest'ultima pena e' diminuita.
Le pene stabilite dai commi precedenti sono aumentate se la donna e' minore degli anni diciotto.
Le pene stabilite dai commi precedenti sono aumentate da un terzo alla meta' quando il fatto e' commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue liberta' individuali.».
«Art. 609-ter (Circostanze aggravanti). - La pena stabilita dall'articolo 609-bis e' aumentata di un terzo se i fatti ivi previsti sono commessi:
1) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore;
2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;
3) da persona travisata o che simuli la qualita' di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della liberta' personale;
5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto;
5-bis) all'interno o nelle immediate vicinanze di istituto d'istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa;
5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza;
5-ter.1) come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue liberta' individuali;
5-quater) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona e' o e' stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza;
5-quinquies) se il reato e' commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attivita';
5-sexies) se il reato e' commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave;
5-septies) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.
La pena stabilita dall'articolo 609-bis e' aumentata della meta' se i fatti ivi previsti sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici. La pena e' raddoppiata se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.».
«Art. 612-bis (Atti persecutori). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumita' propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
La pena e' aumentata se il fatto e' commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che e' o e' stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto e' commesso attraverso strumenti informatici o telematici 6.
La pena e' aumentata fino alla meta' se il fatto e' commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilita' di cui all' articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , ovvero con armi o da persona travisata.
La pena e' aumentata da un terzo a due terzi quando il fatto e' commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue liberta' individuali.
Il delitto e' punito a querela della persona offesa.
Il termine per la proposizione della querela e' di sei mesi. La remissione della querela puo' essere soltanto processuale. La querela e' comunque irrevocabile se il fatto e' stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto e' commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilita' di cui all' articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , nonche' quando il fatto e' connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.».
«Art. 612-ter (Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, e' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.
La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.
La pena e' aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che e' o e' stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.
La pena e' aumentata da un terzo alla meta' se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorita' fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.
La pena e' aumentata da un terzo a due terzi quando il fatto e' commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue liberta' individuali.
Il delitto e' punito a querela della persona offesa.
Il termine per la proposizione della querela e' di sei mesi. La remissione della querela puo' essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d'ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonche' quando il fatto e' connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.».