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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 24/07/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1883/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FERMO
in composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Lucia Rocchi, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in II grado iscritta al n. 1883/2021 R.G. trattenuta in decisione alla udienza del 3/4/2025, scaduti in data 23/6/2025 i termini di cui agli artt. 190 c.p.c., promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Parte_1 C.F._1
Laura Posa, giusta procura in atti;
- appellante
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avv. Michelangelo Controparte_1
Giugni, giusta procura in atti;
- appellato
***
OGGETTO: “appello avverso la sentenza n. 82/2021 emessa dal Giudice di Pace di Fermo in data
25/2/2021, depositata in cancelleria ex art. 133 c.p.c. in data 31/3/2021”.
***
CONCLUSIONI
All'udienza del 3/4/2025 - svolta con le modalità della trattazione scritta - i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come segue:
1 Per l'appellante il difensore ha precisato le seguenti conclusioni “Voglia Parte_1
l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, ritenere fondati i motivi esposti con il presente appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata n.82/2021 emessa dal
Giudice di Pace di Fermo Dr.ssa Tiziana Santarelli nel procedimento distinto con il n.622 2020 R.G. in data 25.02.2021, depositata il 31.03.2021 e mai notificata, previa sospensione, IN VIA
PREGIUDIZIALE E PRELIMINARE, inaudita altera parte, dell'esecuzione dell'impugnata sentenza, per le spiegate causali, in accoglimento del proposto ricorso e delle conclusioni come rassegnate nello stesso così pronunciare: “ In via preliminare, per i motivi di cui al punto 1) del proposto ricorso , dichiarare
l'invalidità dell'ingiunzione di pagamento Prot. 418, notificata in data 02.03.2020, dal Comando di
Polizia Municipale di in persona del legale rapp.te p.t., per il tramite dell Controparte_1 Controparte_2
e, per l'effetto, annullarla;
In via principale, per i motivi di cui ai punti 2) e 3) del proposto ricorso,
[...]
Accertare e Dichiarare l'invalidità dell'ingiunzione di pagamento Prot. n. 418, notificata in data
02/03/2020, dal Comando di Polizia Municipale di Porto San Giorgio (FM), in persona del legale rapp.te p.t., per il tramite dell' e, per l'effetto, annullarla;
In via meramente subordinata, Controparte_2 per le ragioni di cui al punto 4) del proposto ricorso, si richiede a codesto Giudicante, di rimettere l'odierno ricorrente nei termini per provvedere al pagamento del minore importo di Euro 371,30, di cui all'avviso di pagamento allo stesso notificato in data 1.07.2019. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite”.
Per l'appellato il difensore ha precisato le seguenti Controparte_1 conclusioni “- respingere il ricorso in quanto inammissibile stante il difetto di legittimazione passiva in capo al e/o comunque rigettarlo nel merito in quanto infondato sia in fatto che Controparte_1 in diritto. - sempre con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso dinanzi al Giudice di Pace di Fermo (iscritto al RGNR 622/2020)
ha proposto opposizione avverso l'ingiuzione di pagamento prot. n. 418 – Parte_1
16666657 emessa nei relativi confronti in data 10/2/2020 da (quale società CP_2 incaricata per la riscossione crediti dal ), notificatagli in data Controparte_1
2/3/2020 per il pagamento della complessiva somma di euro 595,94 (a titolo di sanzione irrogata per la violazione dell'art. 126 bis co. 2 accertata con verbale n. H/736/2017002257 2 emesso in data 7/4/2017 dal Comando di Polizia Municipale di “in quanto Controparte_1 ometteva senza giustificato e documentato motivo, di comunicare entro i termini di 60 giorni dalla data di notificazione del verbale n. R6576 del 31/07/2016 notificato il 17/10/2016, i dati identificativi del nominativo e della patente di guida del conducente responsabile della predetta violazione”.
A sostegno della domanda l'opponente ha dedotto che:
− in data 17/10/2016 il Comando di Polizia Municipale di ha Controparte_1 notificato a il verbale n. R6576-2016001976-ADI del 31/7/2016 di Parte_1 accertamento nei relativi confronti della violazione di cui all'art. 146 co. 2 C.d.S per
“superamento della striscia di arresto durante il periodo di accensione della luce rossa semaforica” - con ingiunzione di pagamento della relativa sanzione, pagata da in data Parte_1
20/10/2016;
− in data 5/6/2017 il Comando di Polizia Municipale di ha Controparte_1
notificato a il verbale n. H/736/2017002257, elevato nei suoi Parte_1 confronti in data 7/4/2017 per la violazione dell'art. 126 bis co. 2 C.d.S. poiché
“ometteva senza giustificato e documentato motivo, di comunicare entro i termini di 60 giorni dalla data di notificazione del verbale n. R6576 del 31/07/2016 notificato il 17/10/2016, i dati identificativi del nominativo e della patente di guida del conducente responsabile della predetta violazione” con ingiunzione di pagamento della relativa sanzione (di euro 211,38 solo in caso di pagamento entro giorni 5 dalla notifica);
− in data 8/6/2017 ha eseguito il pagamento della predetta sanzione Parte_1
pecuniaria nella misura ridotta (pari ad euro 211,38) entro il termine di 5 giorni dalla data in cui lo stesso ha ritirato il plico “in giacenza” presso l'ufficio postale (in ragione della temporanea assenza del destinatario al momento della notifica);
− in data 1/7/2019 il Comando di Polizia Municipale ha notificato a Parte_1
avviso di mancato pagamento delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa di cui al verbale n. ed ha ingiunto allo stesso il pagamento della NumeroDiCarta_1 somma di euro 371,30;
− in data 2/7/2019 ha inoltrato al Comando di Polizia Municipale Parte_1
comunicazione di avvenuto pagamento della sanzione in misura ridotta – rimasta senza ricontro;
3 − il ha quindi iscritto a ruolo il credito ed in data Controparte_1
2/3/2020, per il tramite di la quale ha notificato a CP_2 Parte_1 ingiunzione di pagamento relativa al verbale n. H/736/2017002257;
− l'ingiunzione notificata al raparo da è nulla per: a) omessa indicazione CP_2 nell'atto notificato del termine per proporre impugnazione, in violazione del diritto di difesa e dell'art. 24 Cost.; b) avvenuta estinzione del credito azionato, avendo il ricorrente tempestivamente provveduto in data 8/6/2017 al pagamento della sanzione irrogata con il verbale n. H/736/2017002257 (nel rispetto del termine di 5 giorni dalla ricezione della notifica del verbale, perfezionatasi nei relativi confronti al momento del ritiro del plico all'ufficio postale, avvenuto in data 5/6/2017); c) violazione del principio di trasparenza di cui all'art. 1 L. 241/1990, non avendo l'amministrazione fornito alcun riscontro alla pec inoltrata da in data Parte_1
2/7/2019 (con cui quest'ultimo ha comunicato l'avvenuto pagamento).
Per tali ragioni ha domandato “Che l'adito Giudice, contrariis rejectis, per le spiegate Parte_1 causali, in accoglimento del presente ricorso, voglia, previa sospsensione inaudita altera parte dell'esecuzione dell'impugnata ingiunzione di pagamento Proc. N. 418, notificata in data 02/03/2020, dal Comando di
Polizia Municipale di Porto San Giorgio (FM), per il tramite dell' In via principale, Controparte_2 per i motivi di cui al punto 1), Dichiarare l'invalidità dell'ingiunzione di pagamento Prot. 418, notificata in data 02.03.2020, dal Comando di Polizia Municipale di in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., per il tramite dell' e, per l'effetto, annullarla;
In via principale, per i per i motivi di Controparte_2 cui ai punti 2) e 3), Accertare e Dichiarare l'invalidità dell'ingiunzione di pagamento Prot. 418, notificata in data 02.03.2020, dal Comando di Polizia Municipale di in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., per il tramite dell' e, per l'effetto, annullarla;
In via meramente subordinata, Controparte_2 per le ragioni di cui al punto 4), si chiede a codesto Giudicante di rimettere l'odierno ricorrente nei termini per provvedere al pagamento del minore importo di Euro 371,30, di cui all'avviso di pagamento allo stesso notificato in data 01.07.2019. Con vittoria di spese, diritti e onorari”).
Si è costituito nel giudizio di primo grado in data 21/9/2020 il Controparte_1
, a mezzo dei propri funzionari, chiedendo il rigetto dell'opposizione per
[...] infondatezza e deducendo:
− la legittimità dell'ingiunzione fiscale opposta considerato che ha Parte_1
eseguito il pagamento della sanzione di cui al verbale n. in NumeroDiCarta_1
4 misura ridotta solo in data 8/6/2017 oltre il termine consentito di 5 giorni dalla notifica, allorchè era dovuto il pagamento in misura piena;
in particolare, poiché la notifica del verbale si era perfezionata in data 18/5/2017 per “compiuta giacenza”, il termine di 5 giorni per eseguire il pagamento in misura ridotta (decorrente dal giorno successivo alla compiuta giacenza) scadeva il 23/5/2020;
− la legittimità dell'ingiunzione fiscale opposta considerato che avendo il T_ effettuato il pagamento in misura ridotta, la somma versata pari ad euro 211,38 è stata computata a titolo di acconto ed il titolo esecutivo è stato emesso per la residua somma di euro 370,30 – previa notifica di avviso bonario (prot. n. 17974 del
13/6/2019) con cui l'amministrazione ha comunicato al l'importo residuo da T_ corrispondere ai fini dell'estinzione della pretesa;
− la leggittimità dell'ingiunzione fiscale opposta poichè contenente l'indicazione delle autorità dinanzi alle quali proporre opposizione all'ingiunzione, essendo il termine di
30 giorni per la relativa proposizione previsto dall'art. 3 R.D. 639/1910.
All'esito del giudizio di primo grado con sentenza n. 82/2021 il Giudice di Pace ha rigettato il ricorso, compensando integralmente le spese di lite tra le parti – dando atto in motivazione che “dall'esame della documentazione prodotta emerge che il pagamento della sanzione in misura ridotta relativa al verbale elevato per la violazione dell'art. 126 bis cds avveniva in data 08.06.2017 e quindi oltre il termine concesso dalla legge. Nel caso di specie, quando cioè il verbale viene notificato “per compiuta giacenza” è possibili estinguere l'obbligazione pecuniaria versando la somma in misura ridotta entro giorni 5 dal giorno successivo a quello in cui si è compiuta la giacnza, quindi il versamento andava effettuato entro il
23.05.207. essendo stato effettuato il pagamento in data 08.06.2017 appare corretto l'operato della
Amministrazione che emetteva l'ingiunzione qui impugnata che va confermata. Gli ulteriori motivi di ricorso si intendono assorbiti”.
2. Avverso la predetta sentenza ha tempestivamente proposto appello T_ con ricorso depositato in data 2/11/2021, per i seguenti motivi di gravame:
[...]
− erroneità della pronuncia di primo grado nella parte in cui ha ritenuto la notifica del verbale n. H/736/2017002257 perfezionata il 18/5/2017 (facendo decorrere da tale data il dies a quo per il pagamento della sanzione in misura ridotta) e non in data
5/6/2017, allorchè il aveva effettivamente ritirato il plico presso l'ufficio T_ postale (come attestato dal timbro apposto sulla busta di notifica del verbale) – ciò
5 senza che il giudice abbia verificato la corretta esecuzione delle formalità di cui all'art. 8 co. 4 L. 890/1982 che imponeva l'invio di raccomandata informativa;
− erroneità della pronuncia di primo grado nella parte in cui ha ritenuto perfezionata la notifica del verbale n. H/736/2017002257 in data 18/5/2017 per omessa motivazione circa il rispetto delle formalità di cui all'aty. 140 c.p.c., il quale impone
“ove non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità” l'affissione in busta chiusa dell'avviso di deposito e l'invio di raccomandata informativa;
− omessa pronuncia in merito agli ulteriori motivi di opposizione svolti in primo grado inerenti alla violazione dell'art. 24 Cost. (per mancata indicazione del termine entro cui proporre ricorso) ed alla violazione del principio di trasparenza di cui all'art. 1 L.
241/1990, (per avere l'amministrazione omesso di rispondere alla pec inoltrata dal il 2/7/2019); T_
− l'erroneità della decisione di primo grado nella parte in cui ha omesso di pronunciare sulla domanda subordinata di remissione in termini per il pagamento della somma di euro 371,30 di cui all'avviso di pagamento del 1/7/2019.
Si è costituito in data 29/3/2023 nel presente grado di giudizio il Controparte_1
, il quale ha domandato il rigetto dell'appello deducendo:
[...]
− in via preliminare il difetto di legittimazione passiva del poiché l'ingiunzione CP_1
di pagamento è stata emessa dalla concessionaria cui è affidata “l'attività di CP_2 accertamento, liquidazione e riscossione coattiva delle entrate comunali”, alla quale pertanto è attribuita anche la legittimazione processuale per le relative controversie;
− l'infondatezza del primo motivo d'appello, avendo il giudice di primo grado correttamente ritenuto, in applicazione degli artt. 201 co. 1 C.d.S. e 8 L. 890/1982, che la notifica del verbale di accertamento n. H/736/2017002257 si è perfezionata in data 18/5/2017 per compiuta giacenza (e non alla data del 5/6/2017 di ritiro effettivo del plico) – considerato altresì che il ritiro del plico presso l'ufficio postale è un'equipollente della comunicazione di avvenuto deposito (CAD), che sana eventuali vizi dell'iter notificatorio;
− l'infondatezza del motivo di appello relativo alla omessa pronuncia sugli ulteriori motivi di opposizione svolti in primo grado, poiché infondati per le ragioni già esposte in tale precedente grado di giudizio;
6 3. Ciò sinteticamente premesso e riportato in relazione al thema disputandum, l'appello va rigettato per i motivi di seguito esposti.
4. Preliminarmente, non può essere accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del (svolta per la prima volta nel presente grado di giudizio sulla base della CP_1 produzione in appello del contratto tra il e , considerato che “per il deposito CP_1 CP_2 in appello di documenti , la parte è onerata di dimostrare che gli stessi coincidono con quelli già presentati al primo giudice in osservanza degli adempimenti prescritti dagli artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c.; in difetto, è precluso al giudice dell'impugnazione l'esame della produzione, senza che rilevi la mancata opposizione della controparte, non trattandosi di salvaguardare il principio del contradditorio sulla prova, bensì di assicurare il rispetto della regola - di ordine pubblico processuale - stabilita dall'art. 345, comma 3, c.p.c.” (cfr. Cass.
16235/2022) – richiamato peraltro l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale, infatti, l'interessato può agire nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione (Sez. 5 - , Ordinanza n. 10528 del 28/04/2017, Rv. 644101 - 01)” (cfr.
Cass. 36656/2021).
5. Va premesso che l'art. 8 co. 4 e 5 L. 890/1982 in tema di “Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari” prevede che
“
4. Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito è data notizia al destinatario, a cura dell'operatore postale, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. L'avviso deve contenere l'indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell'ufficiale giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della data di deposito e dell'indirizzo del punto di deposito, nonché l'espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al periodo precedente e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l'atto sarà restituito al mittente.
5. La notificazione si ha per eseguita dalla data del ritiro del piego, se anteriore al decorso del termine di dieci giorni di cui al comma 4. In tal caso, l'impiegato del punto di deposito lo dichiara sull'avviso di ricevimento che, datato e firmato dal destinatario o dal suo incaricato che ne ha curato il ritiro, è, entro due giorni lavorativi, spedito al mittente in raccomandazione”.
Secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità “In tema di notificazione di atti giudiziari a mezzo posta, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio richiede la produzione dell'avviso di 7 ricevimento nonché, in caso di temporanea assenza del destinatario e di mancanza, inidoneità o rifiuto delle persone altrimenti abilitate a ricevere il piego in sua vece, della comunicazione di avvenuto deposito (c.d.
CAD) del plico presso l'ufficio postale. Il ritiro del piego presso l'ufficio postale ad opera del destinatario (o di persona da lui delegata) determina la sanatoria, per raggiungimento dello scopo, di eventuali vizi del procedimento notificatorio, il quale si perfeziona alla data di tale ritiro (purché anteriore al decimo giorno dalla spedizione della CAD), sicché, ai fini della relativa prova, è sufficiente l'attestazione dell'agente postale di avvenuta consegna del plico, con indicazione della data e del soggetto che ha provveduto al ritiro”.
5.1. Nel caso di specie – a fronte dell'opposizione svolta da che ha Parte_1 avuto ad oggetto in primo grado genericamente la data di perfezionamento della notifica del verbale H736 del 07/04/2017 e la decorrenza del dies a quo per il pagamento della sanzione in misura ridotta (non risultando eccepiti nel ricorso vizi dell'iter notificatorio, dadotti per la prima volta dall'opponente solo con la “memoria conclusionale” in primo grado) – il ha CP_1 documentato (depositando l'avviso di ricevimento) che: a) la notifica del verbale è stata eseguita dall'operatore postale in data 8/5/2017 con esito “mancata consegna del plico a domicilio” per “tempranea assenza del destinatario”; b) l'operatore nella medesima data ha “immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo” e spedito la comunicazione di avvenuto deposito del plico presso l'ufficio con raccomandata “6680406804417” del 08/05/17; c) la notifica risulta perfezionatasi alla data del 18/5/2017 essendo stato l'atto“non ritirato entro il termine di 10 giorni”; d) l'atto è stato successivamente ritirato dal destinatario in data 5/6/2017.
Risulta, pertanto, sufficientemente documentato (alla luce dei motivi di opposizione tempestivamente svolti nel ricorso) il perfezionamento della notifica alla data del 18/5/2017
– data da cui sono decorsi anche per il destinatario i termini per il pagamento in misura ridotta.
Il pagamento in misura ridotta eseguito dal solo in data 8/6/2017 è, quindi, da T_ ritenere tardivo, richiamata la giurisprudenza di legittimità secondo cui “in caso di mancato recapito della raccomandata contenente l'avviso di accertamento all'indirizzo del destinatario, la notifica eseguita in via diretta dall'ufficio fiscale ai sensi dell'art. 14 della l. n. 890 del 1982 deve intendersi eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza (o dalla data di spedizione della raccomandata di trasmissione dell'avviso di giacenza) oppure, se anteriore, dalla data del ritiro del plico ed è da tale data che decorre il termine di impugnazione del provvedimento, non potendo considerarsi quale dies a quo il giorno del ritiro della raccomandata da parte del destinatario, applicandosi analogicamente l'art. 8 l. n.
890/1982, relativo alle notifiche compiute dall'ufficiale giudiziario a mezzo posta” (cfr. Cass. ord. n. 8 2047/2016; sul punto anche Cass. ord. 4049/2018 secondo cui va “escluso che il momento di sostanziale perfezionamento della notifica possa coincidere con il ritiro del plico raccomandato presso l'Ufficio postale, poiché in tal modo si rimetterebbe al destinatario la scelta del momento a far data del quale far decorrere il termine d'impugnazione dell'atto notificato, con conseguente compressione dell'interesse del soggetto notificante. Ne consegue che la regola da applicare, per il perfezionamento della notifica […] è quella secondo cui la notificazione si ha per eseguita, decorsi dieci giorni dalla data di spedizione, tramite raccomandata, dell'avviso di giacenza, mentre la data del ritiro del plico postale, posteriore rispetto al primo termine, non può considerarsi rilevante”).
Sotto tali profili pertanto l'appello va rigettato.
6. Sono da rigettare, poiché infondati, anche gli ulteriori motivi di appello atteso che: a) l'ingiunzione opposta conteneva l'esplicita indicazione della facoltà di proporre ricorso innanzi al giudice di Pace e l'ordinanza è stata tempestivamente impugnata dall'interessato – richiamato il principio giursprudenziale per cui la mancata indicazione nerl provvedimento amministrativo del termine per impugnare non invalida l'atto, rilevando al più ai fini della tempestività del ricorso (cfr. tra le tante T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, 20 ottobre 2023, n.1236, T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 22 maggio 2023, n. 1696, T.A.R. Lazio,
Roma, sez. III, 05 aprile 2023, n. 5753, id., sez. I, 31 gennaio 2023, n. 1716, T.A.R. Toscana, sez. II, 04 novembre 2022, n. 1249); b) non sussiste alcun obbligo dell'amministrazione di risposta alla comunicazione inoltrata dal privato, la quale in specie neppure risulta indirizzata alla pec istituzionale dell'ente.
Appare infondata anche la generica domanda di rimessione in termini formulata dall'opponente, considerato che l'istituto di cui all'art. 153 co. 2 c.p.c. è riferito ai soli atti processuali.
7. Per gli esposti motivi l'appello viene rigettato e la sentenza di primo grado integralmente confermata.
8. Le spese del presente grado d'appello seguono la soccombenza e si liquidano in favore dell'appellato ex DM 55/2014 – tenuto conto del Controparte_1 valore della controversia e delle attività processuali effettivamente svolte – in complessivi euro 232,00 oltre spese generali al 15%, Iva e cpa, se dovute come per legge.
P.Q.M.
9 Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando nel giudizio di II grado iscritto al R.G.
n. 1883/2021, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così decide:
RIGETTA integralmente l'appello proposto da;
Parte_1
CONFERMA integralmente la sentenza di primo grado appellata n. 82/2021 emessa dal Giudice di Pace di
Fermo in data 25/2/2021, depositata in cancelleria ex art. 133 c.p.c. in data 31/3/2021;
CONDANNA
l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in Parte_1 favore del che si liquidano in euro 232,00 oltre Controparte_1 spese generali al 15%, Iva e Cpa, se dovute come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.
Fermo 24/7/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Rocchi
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FERMO
in composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Lucia Rocchi, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in II grado iscritta al n. 1883/2021 R.G. trattenuta in decisione alla udienza del 3/4/2025, scaduti in data 23/6/2025 i termini di cui agli artt. 190 c.p.c., promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Parte_1 C.F._1
Laura Posa, giusta procura in atti;
- appellante
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avv. Michelangelo Controparte_1
Giugni, giusta procura in atti;
- appellato
***
OGGETTO: “appello avverso la sentenza n. 82/2021 emessa dal Giudice di Pace di Fermo in data
25/2/2021, depositata in cancelleria ex art. 133 c.p.c. in data 31/3/2021”.
***
CONCLUSIONI
All'udienza del 3/4/2025 - svolta con le modalità della trattazione scritta - i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come segue:
1 Per l'appellante il difensore ha precisato le seguenti conclusioni “Voglia Parte_1
l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, ritenere fondati i motivi esposti con il presente appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata n.82/2021 emessa dal
Giudice di Pace di Fermo Dr.ssa Tiziana Santarelli nel procedimento distinto con il n.622 2020 R.G. in data 25.02.2021, depositata il 31.03.2021 e mai notificata, previa sospensione, IN VIA
PREGIUDIZIALE E PRELIMINARE, inaudita altera parte, dell'esecuzione dell'impugnata sentenza, per le spiegate causali, in accoglimento del proposto ricorso e delle conclusioni come rassegnate nello stesso così pronunciare: “ In via preliminare, per i motivi di cui al punto 1) del proposto ricorso , dichiarare
l'invalidità dell'ingiunzione di pagamento Prot. 418, notificata in data 02.03.2020, dal Comando di
Polizia Municipale di in persona del legale rapp.te p.t., per il tramite dell Controparte_1 Controparte_2
e, per l'effetto, annullarla;
In via principale, per i motivi di cui ai punti 2) e 3) del proposto ricorso,
[...]
Accertare e Dichiarare l'invalidità dell'ingiunzione di pagamento Prot. n. 418, notificata in data
02/03/2020, dal Comando di Polizia Municipale di Porto San Giorgio (FM), in persona del legale rapp.te p.t., per il tramite dell' e, per l'effetto, annullarla;
In via meramente subordinata, Controparte_2 per le ragioni di cui al punto 4) del proposto ricorso, si richiede a codesto Giudicante, di rimettere l'odierno ricorrente nei termini per provvedere al pagamento del minore importo di Euro 371,30, di cui all'avviso di pagamento allo stesso notificato in data 1.07.2019. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite”.
Per l'appellato il difensore ha precisato le seguenti Controparte_1 conclusioni “- respingere il ricorso in quanto inammissibile stante il difetto di legittimazione passiva in capo al e/o comunque rigettarlo nel merito in quanto infondato sia in fatto che Controparte_1 in diritto. - sempre con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso dinanzi al Giudice di Pace di Fermo (iscritto al RGNR 622/2020)
ha proposto opposizione avverso l'ingiuzione di pagamento prot. n. 418 – Parte_1
16666657 emessa nei relativi confronti in data 10/2/2020 da (quale società CP_2 incaricata per la riscossione crediti dal ), notificatagli in data Controparte_1
2/3/2020 per il pagamento della complessiva somma di euro 595,94 (a titolo di sanzione irrogata per la violazione dell'art. 126 bis co. 2 accertata con verbale n. H/736/2017002257 2 emesso in data 7/4/2017 dal Comando di Polizia Municipale di “in quanto Controparte_1 ometteva senza giustificato e documentato motivo, di comunicare entro i termini di 60 giorni dalla data di notificazione del verbale n. R6576 del 31/07/2016 notificato il 17/10/2016, i dati identificativi del nominativo e della patente di guida del conducente responsabile della predetta violazione”.
A sostegno della domanda l'opponente ha dedotto che:
− in data 17/10/2016 il Comando di Polizia Municipale di ha Controparte_1 notificato a il verbale n. R6576-2016001976-ADI del 31/7/2016 di Parte_1 accertamento nei relativi confronti della violazione di cui all'art. 146 co. 2 C.d.S per
“superamento della striscia di arresto durante il periodo di accensione della luce rossa semaforica” - con ingiunzione di pagamento della relativa sanzione, pagata da in data Parte_1
20/10/2016;
− in data 5/6/2017 il Comando di Polizia Municipale di ha Controparte_1
notificato a il verbale n. H/736/2017002257, elevato nei suoi Parte_1 confronti in data 7/4/2017 per la violazione dell'art. 126 bis co. 2 C.d.S. poiché
“ometteva senza giustificato e documentato motivo, di comunicare entro i termini di 60 giorni dalla data di notificazione del verbale n. R6576 del 31/07/2016 notificato il 17/10/2016, i dati identificativi del nominativo e della patente di guida del conducente responsabile della predetta violazione” con ingiunzione di pagamento della relativa sanzione (di euro 211,38 solo in caso di pagamento entro giorni 5 dalla notifica);
− in data 8/6/2017 ha eseguito il pagamento della predetta sanzione Parte_1
pecuniaria nella misura ridotta (pari ad euro 211,38) entro il termine di 5 giorni dalla data in cui lo stesso ha ritirato il plico “in giacenza” presso l'ufficio postale (in ragione della temporanea assenza del destinatario al momento della notifica);
− in data 1/7/2019 il Comando di Polizia Municipale ha notificato a Parte_1
avviso di mancato pagamento delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa di cui al verbale n. ed ha ingiunto allo stesso il pagamento della NumeroDiCarta_1 somma di euro 371,30;
− in data 2/7/2019 ha inoltrato al Comando di Polizia Municipale Parte_1
comunicazione di avvenuto pagamento della sanzione in misura ridotta – rimasta senza ricontro;
3 − il ha quindi iscritto a ruolo il credito ed in data Controparte_1
2/3/2020, per il tramite di la quale ha notificato a CP_2 Parte_1 ingiunzione di pagamento relativa al verbale n. H/736/2017002257;
− l'ingiunzione notificata al raparo da è nulla per: a) omessa indicazione CP_2 nell'atto notificato del termine per proporre impugnazione, in violazione del diritto di difesa e dell'art. 24 Cost.; b) avvenuta estinzione del credito azionato, avendo il ricorrente tempestivamente provveduto in data 8/6/2017 al pagamento della sanzione irrogata con il verbale n. H/736/2017002257 (nel rispetto del termine di 5 giorni dalla ricezione della notifica del verbale, perfezionatasi nei relativi confronti al momento del ritiro del plico all'ufficio postale, avvenuto in data 5/6/2017); c) violazione del principio di trasparenza di cui all'art. 1 L. 241/1990, non avendo l'amministrazione fornito alcun riscontro alla pec inoltrata da in data Parte_1
2/7/2019 (con cui quest'ultimo ha comunicato l'avvenuto pagamento).
Per tali ragioni ha domandato “Che l'adito Giudice, contrariis rejectis, per le spiegate Parte_1 causali, in accoglimento del presente ricorso, voglia, previa sospsensione inaudita altera parte dell'esecuzione dell'impugnata ingiunzione di pagamento Proc. N. 418, notificata in data 02/03/2020, dal Comando di
Polizia Municipale di Porto San Giorgio (FM), per il tramite dell' In via principale, Controparte_2 per i motivi di cui al punto 1), Dichiarare l'invalidità dell'ingiunzione di pagamento Prot. 418, notificata in data 02.03.2020, dal Comando di Polizia Municipale di in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., per il tramite dell' e, per l'effetto, annullarla;
In via principale, per i per i motivi di Controparte_2 cui ai punti 2) e 3), Accertare e Dichiarare l'invalidità dell'ingiunzione di pagamento Prot. 418, notificata in data 02.03.2020, dal Comando di Polizia Municipale di in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., per il tramite dell' e, per l'effetto, annullarla;
In via meramente subordinata, Controparte_2 per le ragioni di cui al punto 4), si chiede a codesto Giudicante di rimettere l'odierno ricorrente nei termini per provvedere al pagamento del minore importo di Euro 371,30, di cui all'avviso di pagamento allo stesso notificato in data 01.07.2019. Con vittoria di spese, diritti e onorari”).
Si è costituito nel giudizio di primo grado in data 21/9/2020 il Controparte_1
, a mezzo dei propri funzionari, chiedendo il rigetto dell'opposizione per
[...] infondatezza e deducendo:
− la legittimità dell'ingiunzione fiscale opposta considerato che ha Parte_1
eseguito il pagamento della sanzione di cui al verbale n. in NumeroDiCarta_1
4 misura ridotta solo in data 8/6/2017 oltre il termine consentito di 5 giorni dalla notifica, allorchè era dovuto il pagamento in misura piena;
in particolare, poiché la notifica del verbale si era perfezionata in data 18/5/2017 per “compiuta giacenza”, il termine di 5 giorni per eseguire il pagamento in misura ridotta (decorrente dal giorno successivo alla compiuta giacenza) scadeva il 23/5/2020;
− la legittimità dell'ingiunzione fiscale opposta considerato che avendo il T_ effettuato il pagamento in misura ridotta, la somma versata pari ad euro 211,38 è stata computata a titolo di acconto ed il titolo esecutivo è stato emesso per la residua somma di euro 370,30 – previa notifica di avviso bonario (prot. n. 17974 del
13/6/2019) con cui l'amministrazione ha comunicato al l'importo residuo da T_ corrispondere ai fini dell'estinzione della pretesa;
− la leggittimità dell'ingiunzione fiscale opposta poichè contenente l'indicazione delle autorità dinanzi alle quali proporre opposizione all'ingiunzione, essendo il termine di
30 giorni per la relativa proposizione previsto dall'art. 3 R.D. 639/1910.
All'esito del giudizio di primo grado con sentenza n. 82/2021 il Giudice di Pace ha rigettato il ricorso, compensando integralmente le spese di lite tra le parti – dando atto in motivazione che “dall'esame della documentazione prodotta emerge che il pagamento della sanzione in misura ridotta relativa al verbale elevato per la violazione dell'art. 126 bis cds avveniva in data 08.06.2017 e quindi oltre il termine concesso dalla legge. Nel caso di specie, quando cioè il verbale viene notificato “per compiuta giacenza” è possibili estinguere l'obbligazione pecuniaria versando la somma in misura ridotta entro giorni 5 dal giorno successivo a quello in cui si è compiuta la giacnza, quindi il versamento andava effettuato entro il
23.05.207. essendo stato effettuato il pagamento in data 08.06.2017 appare corretto l'operato della
Amministrazione che emetteva l'ingiunzione qui impugnata che va confermata. Gli ulteriori motivi di ricorso si intendono assorbiti”.
2. Avverso la predetta sentenza ha tempestivamente proposto appello T_ con ricorso depositato in data 2/11/2021, per i seguenti motivi di gravame:
[...]
− erroneità della pronuncia di primo grado nella parte in cui ha ritenuto la notifica del verbale n. H/736/2017002257 perfezionata il 18/5/2017 (facendo decorrere da tale data il dies a quo per il pagamento della sanzione in misura ridotta) e non in data
5/6/2017, allorchè il aveva effettivamente ritirato il plico presso l'ufficio T_ postale (come attestato dal timbro apposto sulla busta di notifica del verbale) – ciò
5 senza che il giudice abbia verificato la corretta esecuzione delle formalità di cui all'art. 8 co. 4 L. 890/1982 che imponeva l'invio di raccomandata informativa;
− erroneità della pronuncia di primo grado nella parte in cui ha ritenuto perfezionata la notifica del verbale n. H/736/2017002257 in data 18/5/2017 per omessa motivazione circa il rispetto delle formalità di cui all'aty. 140 c.p.c., il quale impone
“ove non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità” l'affissione in busta chiusa dell'avviso di deposito e l'invio di raccomandata informativa;
− omessa pronuncia in merito agli ulteriori motivi di opposizione svolti in primo grado inerenti alla violazione dell'art. 24 Cost. (per mancata indicazione del termine entro cui proporre ricorso) ed alla violazione del principio di trasparenza di cui all'art. 1 L.
241/1990, (per avere l'amministrazione omesso di rispondere alla pec inoltrata dal il 2/7/2019); T_
− l'erroneità della decisione di primo grado nella parte in cui ha omesso di pronunciare sulla domanda subordinata di remissione in termini per il pagamento della somma di euro 371,30 di cui all'avviso di pagamento del 1/7/2019.
Si è costituito in data 29/3/2023 nel presente grado di giudizio il Controparte_1
, il quale ha domandato il rigetto dell'appello deducendo:
[...]
− in via preliminare il difetto di legittimazione passiva del poiché l'ingiunzione CP_1
di pagamento è stata emessa dalla concessionaria cui è affidata “l'attività di CP_2 accertamento, liquidazione e riscossione coattiva delle entrate comunali”, alla quale pertanto è attribuita anche la legittimazione processuale per le relative controversie;
− l'infondatezza del primo motivo d'appello, avendo il giudice di primo grado correttamente ritenuto, in applicazione degli artt. 201 co. 1 C.d.S. e 8 L. 890/1982, che la notifica del verbale di accertamento n. H/736/2017002257 si è perfezionata in data 18/5/2017 per compiuta giacenza (e non alla data del 5/6/2017 di ritiro effettivo del plico) – considerato altresì che il ritiro del plico presso l'ufficio postale è un'equipollente della comunicazione di avvenuto deposito (CAD), che sana eventuali vizi dell'iter notificatorio;
− l'infondatezza del motivo di appello relativo alla omessa pronuncia sugli ulteriori motivi di opposizione svolti in primo grado, poiché infondati per le ragioni già esposte in tale precedente grado di giudizio;
6 3. Ciò sinteticamente premesso e riportato in relazione al thema disputandum, l'appello va rigettato per i motivi di seguito esposti.
4. Preliminarmente, non può essere accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del (svolta per la prima volta nel presente grado di giudizio sulla base della CP_1 produzione in appello del contratto tra il e , considerato che “per il deposito CP_1 CP_2 in appello di documenti , la parte è onerata di dimostrare che gli stessi coincidono con quelli già presentati al primo giudice in osservanza degli adempimenti prescritti dagli artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c.; in difetto, è precluso al giudice dell'impugnazione l'esame della produzione, senza che rilevi la mancata opposizione della controparte, non trattandosi di salvaguardare il principio del contradditorio sulla prova, bensì di assicurare il rispetto della regola - di ordine pubblico processuale - stabilita dall'art. 345, comma 3, c.p.c.” (cfr. Cass.
16235/2022) – richiamato peraltro l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale, infatti, l'interessato può agire nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione (Sez. 5 - , Ordinanza n. 10528 del 28/04/2017, Rv. 644101 - 01)” (cfr.
Cass. 36656/2021).
5. Va premesso che l'art. 8 co. 4 e 5 L. 890/1982 in tema di “Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari” prevede che
“
4. Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito è data notizia al destinatario, a cura dell'operatore postale, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. L'avviso deve contenere l'indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell'ufficiale giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della data di deposito e dell'indirizzo del punto di deposito, nonché l'espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al periodo precedente e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l'atto sarà restituito al mittente.
5. La notificazione si ha per eseguita dalla data del ritiro del piego, se anteriore al decorso del termine di dieci giorni di cui al comma 4. In tal caso, l'impiegato del punto di deposito lo dichiara sull'avviso di ricevimento che, datato e firmato dal destinatario o dal suo incaricato che ne ha curato il ritiro, è, entro due giorni lavorativi, spedito al mittente in raccomandazione”.
Secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità “In tema di notificazione di atti giudiziari a mezzo posta, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio richiede la produzione dell'avviso di 7 ricevimento nonché, in caso di temporanea assenza del destinatario e di mancanza, inidoneità o rifiuto delle persone altrimenti abilitate a ricevere il piego in sua vece, della comunicazione di avvenuto deposito (c.d.
CAD) del plico presso l'ufficio postale. Il ritiro del piego presso l'ufficio postale ad opera del destinatario (o di persona da lui delegata) determina la sanatoria, per raggiungimento dello scopo, di eventuali vizi del procedimento notificatorio, il quale si perfeziona alla data di tale ritiro (purché anteriore al decimo giorno dalla spedizione della CAD), sicché, ai fini della relativa prova, è sufficiente l'attestazione dell'agente postale di avvenuta consegna del plico, con indicazione della data e del soggetto che ha provveduto al ritiro”.
5.1. Nel caso di specie – a fronte dell'opposizione svolta da che ha Parte_1 avuto ad oggetto in primo grado genericamente la data di perfezionamento della notifica del verbale H736 del 07/04/2017 e la decorrenza del dies a quo per il pagamento della sanzione in misura ridotta (non risultando eccepiti nel ricorso vizi dell'iter notificatorio, dadotti per la prima volta dall'opponente solo con la “memoria conclusionale” in primo grado) – il ha CP_1 documentato (depositando l'avviso di ricevimento) che: a) la notifica del verbale è stata eseguita dall'operatore postale in data 8/5/2017 con esito “mancata consegna del plico a domicilio” per “tempranea assenza del destinatario”; b) l'operatore nella medesima data ha “immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo” e spedito la comunicazione di avvenuto deposito del plico presso l'ufficio con raccomandata “6680406804417” del 08/05/17; c) la notifica risulta perfezionatasi alla data del 18/5/2017 essendo stato l'atto“non ritirato entro il termine di 10 giorni”; d) l'atto è stato successivamente ritirato dal destinatario in data 5/6/2017.
Risulta, pertanto, sufficientemente documentato (alla luce dei motivi di opposizione tempestivamente svolti nel ricorso) il perfezionamento della notifica alla data del 18/5/2017
– data da cui sono decorsi anche per il destinatario i termini per il pagamento in misura ridotta.
Il pagamento in misura ridotta eseguito dal solo in data 8/6/2017 è, quindi, da T_ ritenere tardivo, richiamata la giurisprudenza di legittimità secondo cui “in caso di mancato recapito della raccomandata contenente l'avviso di accertamento all'indirizzo del destinatario, la notifica eseguita in via diretta dall'ufficio fiscale ai sensi dell'art. 14 della l. n. 890 del 1982 deve intendersi eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza (o dalla data di spedizione della raccomandata di trasmissione dell'avviso di giacenza) oppure, se anteriore, dalla data del ritiro del plico ed è da tale data che decorre il termine di impugnazione del provvedimento, non potendo considerarsi quale dies a quo il giorno del ritiro della raccomandata da parte del destinatario, applicandosi analogicamente l'art. 8 l. n.
890/1982, relativo alle notifiche compiute dall'ufficiale giudiziario a mezzo posta” (cfr. Cass. ord. n. 8 2047/2016; sul punto anche Cass. ord. 4049/2018 secondo cui va “escluso che il momento di sostanziale perfezionamento della notifica possa coincidere con il ritiro del plico raccomandato presso l'Ufficio postale, poiché in tal modo si rimetterebbe al destinatario la scelta del momento a far data del quale far decorrere il termine d'impugnazione dell'atto notificato, con conseguente compressione dell'interesse del soggetto notificante. Ne consegue che la regola da applicare, per il perfezionamento della notifica […] è quella secondo cui la notificazione si ha per eseguita, decorsi dieci giorni dalla data di spedizione, tramite raccomandata, dell'avviso di giacenza, mentre la data del ritiro del plico postale, posteriore rispetto al primo termine, non può considerarsi rilevante”).
Sotto tali profili pertanto l'appello va rigettato.
6. Sono da rigettare, poiché infondati, anche gli ulteriori motivi di appello atteso che: a) l'ingiunzione opposta conteneva l'esplicita indicazione della facoltà di proporre ricorso innanzi al giudice di Pace e l'ordinanza è stata tempestivamente impugnata dall'interessato – richiamato il principio giursprudenziale per cui la mancata indicazione nerl provvedimento amministrativo del termine per impugnare non invalida l'atto, rilevando al più ai fini della tempestività del ricorso (cfr. tra le tante T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, 20 ottobre 2023, n.1236, T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 22 maggio 2023, n. 1696, T.A.R. Lazio,
Roma, sez. III, 05 aprile 2023, n. 5753, id., sez. I, 31 gennaio 2023, n. 1716, T.A.R. Toscana, sez. II, 04 novembre 2022, n. 1249); b) non sussiste alcun obbligo dell'amministrazione di risposta alla comunicazione inoltrata dal privato, la quale in specie neppure risulta indirizzata alla pec istituzionale dell'ente.
Appare infondata anche la generica domanda di rimessione in termini formulata dall'opponente, considerato che l'istituto di cui all'art. 153 co. 2 c.p.c. è riferito ai soli atti processuali.
7. Per gli esposti motivi l'appello viene rigettato e la sentenza di primo grado integralmente confermata.
8. Le spese del presente grado d'appello seguono la soccombenza e si liquidano in favore dell'appellato ex DM 55/2014 – tenuto conto del Controparte_1 valore della controversia e delle attività processuali effettivamente svolte – in complessivi euro 232,00 oltre spese generali al 15%, Iva e cpa, se dovute come per legge.
P.Q.M.
9 Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando nel giudizio di II grado iscritto al R.G.
n. 1883/2021, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così decide:
RIGETTA integralmente l'appello proposto da;
Parte_1
CONFERMA integralmente la sentenza di primo grado appellata n. 82/2021 emessa dal Giudice di Pace di
Fermo in data 25/2/2021, depositata in cancelleria ex art. 133 c.p.c. in data 31/3/2021;
CONDANNA
l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in Parte_1 favore del che si liquidano in euro 232,00 oltre Controparte_1 spese generali al 15%, Iva e Cpa, se dovute come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.
Fermo 24/7/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Rocchi
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