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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 09/07/2025, n. 1136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1136 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1055/2017
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice Istruttore, dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice
Unico,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1055/2017
PROMOSSA DA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_4 C.F._4
Elettra Bruno, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;
ATTORI
CONTRO
(P.I. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Alessandro
Vinci, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
CONVENUTA
Pag. 1 di 30 CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all‟udienza del 14.05.2025, tenutasi nelle forme di cui all‟art. 127-ter c.p.c., previa assegnazione del termine di giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Oggetto di lite è la domanda proposta da e in Parte_1 Parte_2
proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sui figli minori e , nei confronti dell' , tesa alla Parte_3 Parte_4 Controparte_2
condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni dagli stessi subiti a causa della condotta negligente e imperita dei sanitari nella ritardata estrazione del feto e nella inadeguata ed intempestiva rianimazione post partum. All'uopo hanno chiesto il pagamento dell'importo di € 581.903,76, a titolo di danno biologico permanente subito dal minore , oltre la personalizzazione del risarcimento, il danno Parte_3
morale, il danno patrimoniale, nonché il pagamento del danno non patrimoniale subito dai familiari conviventi del piccolo pari, per i genitori, al 60% del Pt_3
complessivo pregiudizio non patrimoniale subito dalla vittima primaria e, per la sorella, al 50% del complessivo pregiudizio non patrimoniale subito dalla vittima primaria, del danno patrimoniale subito dai genitori, nonché, infine, del danno da ritardato adempimento, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro sino all'effettivo saldo.
1.1. - A sostegno della domanda, gli attori hanno dedotto che: a) in data 11.02.2005
gestante alla trentatreesima settimana di gravidanza, veniva Parte_2 ricoverata presso l'Ospedale Umberto I di a seguito di intense contrazioni CP_1
addominali; b) alle ore 02:30 del 12.02.2005, dopo un esame ecografico da cui emergeva un distacco placentare, i sanitari decidevano di condurre la gestante in sala parto, dove, alle ore 3.00, dava alla luce;
c) dopo l'espulsione del Parte_3
feto, nonostante il lungo travaglio e il distacco placentare, i sanitari non procedevano né
a manovre rianimatorie immediate, né al monitoraggio biofisico fetale, né, tantomeno, alla compilazione del partogramma nella cartella clinica;
d) solo dopo diversi minuti, i
Pag. 2 di 30 sanitari, notando una palese insufficienza respiratoria del neonato, lo trasferivano al reparto di neonatologia, dove veniva rianimato e rimaneva degente 22 giorni;
e) a causa della ritardata espulsione del feto e dell'inadeguata ed intempestiva rianimazione post partum, ha patito un grave danno neurologico (sofferenza anossico - Parte_3
ischemica), che gli ha provocato una diplegia spastica di grado medio.
2. - Si è costituita in giudizio l' , eccependo la prescrizione del diritto Controparte_2
al risarcimento del danno e chiedendo il rigetto della domanda attorea, poiché infondata in fatto e in diritto.
3. - Esperito negativamente il tentativo di mediazione obbligatoria ratione materiae, assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., la causa, istruita a mezzo c.t.u., è stata trattenuta in decisione all'udienza del 14.05.2025 sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti con il deposito di note ex art. 127-ter c.p.c., previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
4. - La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
5. - Va, preliminarmente, respinta l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno sollevata dalla convenuta.
Il diritto al risarcimento dei danni derivante da responsabilità della struttura sanitaria, invero, è soggetto all'ordinario termine prescrizionale decennale, trattandosi di responsabilità di natura contrattuale, che inizia a decorrere da quando il diritto può essere fatto valere ai sensi dell'art. 2035 c.c. e, quindi, dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso.
Per quanto in questa sede rileva, inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che il rapporto contrattuale che si instaura tra il paziente e la struttura sanitaria ha efficacia
“ultra partes” allorché costituisce fonte di obbligazioni aventi ad oggetto prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione, quali il contratto stipulato dalla gestante, avente ad oggetto la prestazione di cure finalizzate a garantire il corretto decorso della gravidanza
(cfr. Cass. n. 14615/2020; Cass. n. 16754/2012), oppure l'accertamento, e correlativa informazione, di eventuali patologie del concepito, anche in funzione del consapevole esercizio del diritto di autodeterminarsi in funzione dell'interruzione anticipata della
Pag. 3 di 30 gravidanza medesima (cfr. Cass. n. 22837/2010; Cass. n. 11503/1993). L'inesatta esecuzione della prestazione che forma oggetto di tali rapporti obbligatori, infatti, incide in modo diretto sulla posizione del nascituro e del padre, talché la tutela contro l'inadempimento deve essere necessariamente estesa a tali soggetti, i quali sono legittimati ad agire in via contrattuale per i danni che da tale inadempimento siano loro derivati (cfr. Cass. n. 11320/2022).
5.1. - Con riguardo al caso in esame, dunque, il diritto al risarcimento del danno è soggetto al termine prescrizionale decennale sia nei confronti della vittima primaria,
, sia nei confronti dei genitori e della sorella, in quanto, come sopra Parte_3
chiarito, le prestazioni ostetrico-ginecologiche costituiscono oggetto di un contratto con effetti protettivi a favore dei terzi.
Il suddetto termine di prescrizione, il cui decorso è iniziato in data 12.02.2005, è stato interrotto con atto di costituzione in mora, notificato all'azienda convenuta a mezzo
PEC in data 06.02.2015 (cfr. doc. nn. 51-54, fasc. attori). Da tale momento è iniziato un nuovo periodo di prescrizione decennale, interrotto dalla notifica dell'atto di citazione in data 28.02.2017, con la conseguenza che non risulta maturata la prescrizione del diritto al risarcimento del danno.
6. - Nel merito, alla responsabilità invocata dagli odierni attori - cioè quella dell' - CP_2 va riconosciuta natura contrattuale, risalendo i fatti ad epoca antecedente all'entrata in vigore della c.d. legge Gelli-Bianco (L. 8 marzo 2017, n. 24).
6.1. - La fattispecie per cui è causa continua ad essere regolata dai principi del previgente quadro normativo e giurisprudenziale, con conseguente applicazione del regime della responsabilità contrattuale nei confronti della struttura sanitaria (pubblica o privata) in virtù del c.d. “contratto di spedalità”, oltreché dei singoli medici sulla base della nota teoria del c.d. , ovvero della responsabilità Controparte_3 da “contatto sociale” (cfr. Cass. n. 19564/2004; Sez. Un. n. 577/2008).
6.2. - Ciò posto in punto di qualificazione giuridica della domanda, va brevemente ricordato che i presupposti per la configurabilità di una responsabilità da contatto sociale individuati dalla giurisprudenza e dalla dottrina civilistica sono i seguenti: a) una relazione tra sfere giuridiche di parti determinate;
b) uno status professionale in capo al
Pag. 4 di 30 danneggiante, tale che possa configurarsi una culpa in faciendo prevista dall'ordinamento giuridico;
c) l'affidamento ingenerato nel danneggiato per effetto sia dell'appartenenza del danneggiante ad una categoria professionale “protetta” (cioè una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione da parte dello Stato: cfr.
l'art. 348 c.p.), sia della situazione relazionale che si è previamente instaurata tra i due soggetti.
In presenza di tali circostanze il paziente matura un legittimo e ragionevole affidamento sulla conformità della prestazione medica alle leges artis, le quali impongono al sanitario di operare diligentemente in ogni fase in cui si dipana il “contatto” con colui che si è affidato alle sue cure: quindi non solo al momento del trattamento terapeutico e/o chirurgico, bensì anche in quello che lo precede (mediante acquisizione del consenso informato) ed in quella che lo segue (ad es., attraverso il controllo sul decorso post-operatorio).
6.3. - La fonte del diverso ed autonomo rapporto con l'ente ospedaliero (o casa di cura privata) va invece rinvenuto nel c.d. “contratto atipico di spedalità o assistenza sanitaria” da cui, a fronte dell'obbligazione di pagamento del corrispettivo
(indifferentemente adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal S.S.N. o da altro ente), insorgono a carico della struttura sanitaria, accanto a quelli di tipo lato sensu
“alberghieri”, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze (cfr. Sez. Un. n. 577/2008: “Questa
Corte ha costantemente inquadrato la responsabilità della struttura sanitaria nella responsabilità contrattuale, sul rilievo che l‟accettazione del paziente in ospedale, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto.
In virtù del contratto, la struttura deve quindi fornire al paziente una prestazione assai articolata, definita genericamente di “assistenza sanitaria”, che ingloba al suo interno, oltre alla prestazione principale medica, anche una serie di obblighi c.d. di protezione ed accessori”).
Ne consegue che anche la responsabilità dell'ente ospedaliero (o della casa di cura) nei confronti del paziente ha natura contrattuale, potendo essa derivare, ai sensi dell'art. 1218 c.c., dall'inadempimento delle obbligazioni poste direttamente a suo carico,
Pag. 5 di 30 nonché, ai sensi dell'art. 1228 c.c., dall'inadempimento della prestazione medico- professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e l'organizzazione aziendale (cfr. Cass. n.
13066/2004).
7. - Così individuate le coordinate ermeneutiche applicabili al caso in esame, se ne devono trarre le relative conseguenze in ordine al regime dell'onere della prova dell'inadempimento e del danno.
7.1. - Dall'inquadramento del rapporto in ambito contrattuale consegue che il riparto dell'onere della prova debba seguire i criteri generali operanti in tema di prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento, sicché il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve fornire la dimostrazione della fonte negoziale o legale del suo diritto e può limitarsi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore convenuto ad essere gravato dall'onere della prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Sez. Un. n. 13533/2011; tra le tante, cfr. altresì Cass. n. 826/2015;
Cass. n. 13685/2019).
7.2. - Con specifico riguardo al nesso di causalità, la Corte di Cassazione ha precisato che l'inadempimento rilevante nell'ambito dell'azione di responsabilità per risarcimento del danno nelle obbligazioni c.d. di comportamento è solo quello avente efficacia eziologica - in termini di causa esclusiva o quantomeno concorrente - nella produzione del danno. Ciò comporta che l'allegazione del creditore non può attenere ad un qualunque inadempimento, ma ad un inadempimento, per così dire, “qualificato”, cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno;
a fronte di tale specifica allegazione, incomberà al debitore l'onere di dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che esso, pur essendosi verificato, non si è rivelato causa del danno (cfr. Sez.
Un. n. 577/2008; più di recente, cfr. Cass. n. 24073/2017: “In tema di responsabilità contrattuale del medico nei confronti del paziente, ai fini del riparto dell‟onere probatorio, l‟attore deve limitarsi a provare l‟esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l‟insorgenza o l‟aggravamento della patologia ed allegare qualificate inadempienze, astrattamente idonee a provocare (quale causa o concausa efficiente) il
Pag. 6 di 30 danno lamentato, rimanendo, invece, a carico del debitore convenuto l‟onere di dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato, ovvero che, pur esistendo, esso non
è stato eziologicamente rilevante”).
7.3. - L'accertamento del nesso di causalità c.d. materiale o di fatto tra l'inadempimento ed il danno-evento deve compiersi secondo il criterio della “preponderanza dell'evidenza” (altrimenti definito anche del “più probabile che no”), ed implica una valutazione sulla idoneità della condotta del sanitario a cagionare il danno lamentato dal paziente, che deve essere correlata alle condizioni del medesimo, nella loro irripetibile singolarità (in questi termini, cfr. Cass. n. 3390/2015), ciò a differenza di quanto avviene in materia penale (cfr. Sez. Un. n. 581/2008; Cass. n. 15858/2015: “In tema di responsabilità civile, l‟accertamento della sussistenza del nesso causale tra il fatto dannoso e le conseguenze pregiudizievoli riportate dal danneggiato è soggetto a una differente regola probatoria rispetto al giudizio penale, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell‟accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell‟evidenza o del più probabile che non, mentre nel processo penale vige la regola della prova oltre il ragionevole dubbio”).
Più di recente, in tema di responsabilità per omissione del sanitario, è stato precisato che
“In tema di responsabilità civile, la verifica del nesso causale tra condotta omissiva e fatto dannoso si sostanzia nell‟accertamento della probabilità positiva o negativa del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio controfattuale, che pone al posto dell‟omissione il comportamento dovuto. Tale giudizio deve essere effettuato sulla scorta del criterio del “più probabile che non”, conformandosi ad uno standard di certezza probabilistica, che, in materia civile, non può essere ancorato alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classi di eventi (c.d. probabilità quantitativa o pascaliana), la quale potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all‟ambito degli elementi di conferma (e, nel contempo, di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili nel caso concreto (c.d. probabilità logica o baconiana)” (cfr. Cass. n.
23197/2018).
Pag. 7 di 30 7.4. - Grava, poi, sul creditore-danneggiato l'onere di provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile e inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione
(cfr. Cass. n. 28991/2019).
7.5. - Grava, infine, sul creditore-danneggiato la prova del danno e della c.d. causalità giuridica che avvince le conseguenze pregiudizievoli dal medesimo patite all'evento lesivo che ha attinto il diritto leso, senza che le eventuali lacune assertive e probatorie del danneggiato possano essere colmate dagli accertamenti devoluti al C.T.U., posto che la funzione cui lo stesso chiamato ad assolvere è unicamente quella di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi già acquisiti al giudizio o nella soluzione di questioni che necessitano di competenze tecnico-specialistiche, senza tuttavia poter sopperire alle carenze delle parti (cfr. Cass. n. 9060/2003; Cass. n. 3130/2011; Cass. n.
30218/2017).
8. - Occorre, dunque, fare applicazione al caso in esame dei principi sopra richiamati.
8.1. - Nel caso di specie, gli attori hanno dedotto che, a causa del ritardo espulsivo di almeno 18 ore per l'esecuzione del parto, nonché del ritardo nella diagnosi del distacco placentare e della inadeguata e intempestiva rianimazione post partum, Parte_3
, concepito sano e rimasto sano durante la gravidanza, ha patito un grave insulto
[...]
neurologico (sofferenza anossico-ischemica) che gli ha provocato una diplegia spastica di grado medio, la quale comporta incompleta articolarità degli arti inferiori (equinismo dinamico), difficoltà di orientamento spaziale, nella memoria visiva e sequenziale, nella lettura, nella scrittura e nella comprensione della logica astratta, così subendo danni patrimoniali (rappresentati dalla dimidiazione del reddito da lavoro che avrebbe plausibilmente guadagnato se fosse rimasto sano, nonché dai presumibili costi delle spese di cura, controllo e sostegno da affrontare dal momento in cui i genitori non potranno più occuparsi di lui) e non patrimoniali (rappresentati dalle gravi limitazioni di ogni aspetto della propria vita esistenziale e relazionale e dall'ansia e preoccupazione per le proprie condizioni di salute). La gravità delle lesioni patite da , Parte_3
inoltre, ha provocato un rilevante pregiudizio morale ai suoi prossimi congiunti, i
Pag. 8 di 30 genitori e la sorella nonché un danno patrimoniale, rappresentato dalle spese di Pt_4
cura sostenute per le visite, le terapie, i viaggi per le visite specialistiche con connessi esborsi per vitto e soggiorno, per i genitori odierni attori.
8.2. - Gli attori hanno, dunque, assolto il loro onere probatorio sia dimostrando la fonte negoziale del diritto vantato (ossia il contratto di spedalità, desumibile dalla documentazione sanitaria in atti e, comunque, pacifico inter partes), sia allegando qualificati inadempimenti ascrivibili alla struttura sanitaria convenuta, i quali sono risultati, in buona sostanza, dimostrati dalla espletata C.T.U. che ha messo in luce l'inadeguatezza della condotta dei sanitari del P.O. Umberto I di nella gestione CP_1
post partum del neonato.
Il collegio peritale nominato dal Tribunale, infatti, pur ritenendo che “i sanitari che hanno avuto in cura la sig.ra durante il ricovero (11-12/02/05) Parte_2 hanno correttamente avviato la terapia tocolitica e la profilassi con steroidi nell‟ottica di ritardare il parto pretermine e dare al corticosteroide un maggior lasso di tempo per espletare la sua specifica azione di prevenzione della RDS. Risulta ancora che i sanitari hanno effettuato il monitoraggio cardiotocografico anche se, come sopra detto, scarsamente significativo, specie in quell‟epoca di gravidanza (33a settimana), per una eventuale individuazione di ipossia o acidosi fetale” (cfr. pagg. 12-13, relazione peritale), nell'evidenziare la malpractice imputabile ai sanitari della struttura convenuta, ha così argomentato: “Si censura però la mancata presenza di un neonatologo in sala parto così da potersi provvedere all‟immediata assistenza (intubazione e ossigenazione). La sua presenza in sala parto avrebbe dato un 50% di chance in più di evitare il sofferto danno encefalico ipossico-ischemico (cfr. pag. 16, relazione peritale)
[…] trattandosi di un parto pretermine (causa principale di morte infantile e disabilità
a lungo termine nei bambini) era sì richiesta la presenza di un neonatologo in sala parto. Necessità questa qui disattesa e che avrebbe dato un 50% di chance in più di evitare il sofferto danno encefalico ipossico-ischemico [..] presentando il neonato un indice di Apgar patologico non è stato possibile effettuare appropriate e tempestive manovre rianimatorie dopo l‟espulsione del feto, vista la mancata (ma dovuta) presenza di un neonatologo, così tardandosi la dovuta assistenza anche se il neonato venne trasferito presso la locale Unità di Terapia Intensiva 10 minuti dopo la nascita” (cfr. pag. 17, relazione peritale).
Pag. 9 di 30 I nominati C.T.U. hanno, quindi, stigmatizzato le scelte terapeutiche dei sanitari dell'azienda convenuta, precisando che “per quanto attiene la presenza del neonatologo in sala parto, questa è prevista dalle più accreditate linee guida (SIGO- AOGOI-
AGUI) ma solo dal 2008/2010, epoca successiva allo svolgimento dei fatti. Nel caso specifico il travaglio di parto della sig.ra si è avviato molto Parte_2
rapidamente verso la dilatazione completa, come avviene frequentemente nel parto pretermine delle pazienti pluripare, senza quindi quella gradualità di progressione della dilatazione che rendono prevedibili i tempi del parto avvenuto in modo precipitoso. La presenza quindi dei medici (ginecologo e neonatologo), che vengono chiamati al momento del parto, non poteva essere preventivata per la velocità con cui il parto si è verificato. Ma è pur vero che secondo buona pratica clinica era SI opportuna la presenza del neonatologo in sala parto, anche se all‟epoca non prescritta dalle linee guida. […] una “diligente” attività professionale, proprio perché trattavasi di un parto pretermine, avrebbe richiesto SI la presenza del neonatologo in sala parto al fine di poter fornire immediata assistenza onde evitare il danno encefalico ipossico-ischemico sofferto dal piccolo ” (cfr. pagg. 2-3, chiarimenti alla c.t.u.). Parte_3
Deve, dunque, osservarsi che l'assenza del neonatologo in sala parto - pur non essendo espressamente prevista dalle linee guida dell'epoca - integra comunque un inadempimento contrattuale imputabile alla struttura sanitaria, ai sensi dell'art. 1218 c.c.
Invero, nel caso in esame, si era in presenza di un quadro ostetrico connotato da evidenti fattori di rischio: la gestante si trovava alla 33a settimana di gravidanza, il travaglio aveva avuto decorso precipitoso ed era stato accertato un distacco placentare. In tale contesto clinico, le circostanze concrete imponevano l'adozione di tutte le cautele tecnicamente disponibili per garantire una pronta ed efficace assistenza rianimatoria al neonato.
È lo stesso collegio peritale a chiarire che “una „diligente‟ attività professionale, proprio perché trattavasi di un parto pretermine, avrebbe richiesto SI la presenza del neonatologo in sala parto al fine di poter fornire immediata assistenza onde evitare il danno encefalico ipossico-ischemico sofferto dal piccolo ” (cfr. pagg. Parte_3
2-3, chiarimenti alla c.t.u.). Ne deriva che, pur in assenza di una espressa previsione contenuta nelle linee guida dell'epoca, la condotta omissiva della struttura deve ritenersi
Pag. 10 di 30 non conforme ai canoni della diligenza professionale specifica richiesti al medico, ex art. 1176, co. 2, c.c., ovvero alla diligenza del professionista medio, cioè quello regolato e accorto, operante in analoghe condizioni (cfr. Cass. n. 17694/2010; Cass. n.
2466/1995; Cass. n. 1847/1988).
In tale prospettiva, giova ribadire che, per condiviso orientamento giurisprudenziale, le linee guida costituiscono sì un utile parametro di riferimento nell'accertamento della colpa, ma non rivestono natura di norme cautelari vincolanti, sicché non precludono al giudice di valutare autonomamente, in base al caso concreto, se la condotta tenuta dal sanitario sia stata o meno diligente (cfr. Cass. pen. n. 16237/2013; Cass. n.
34516/2023).
8.3. - Sotto il profilo causale, va considerato che l'assenza del neonatologo in sala parto ha impedito “un efficace e tempestivo intervento al fine di limitare/annullare (se possibile) i danni sicché il ritardo di 10 m‟ divenne significativo nel ridurre del 50% le chance di valido intervento” (cfr. pag. 19, relazione peritale).
Come rilevato dai nominati c.t.u., “non si può con certezza affermare che una immediata assistenza da parte di un neonatologo avrebbe con alta probabilità evitato il danno encefalico fetale. Le chance di evitare il danno encefalico ipossico-ischemico sofferto dal piccolo non vanno oltre il 50% […] Non è pertanto Parte_3
possibile ammettere che una immediata assistenza avrebbe, con alta probabilità, evitato il danno encefalico. Motivo per cui abbiamo ritenuto segnalare che vi era solo il 50% di chance di possibilità di evitare il danno encefalico ipossico-ischemico sofferto dal piccolo . Infatti, gli eventi avversi neonatali si manifestano Parte_3
indipendentemente da una tempestiva assistenza rianimatoria da parte del neonatologo.
Neanche il neonatologo è in grado di prevedere l‟evoluzione dei danni nel tempo perché l‟adattamento dei feti prematuri alla vita postnatale è contraddittoria rispetto alle condizioni di partenza e non consente una semplificazione che possa essere espressa in termini percentuali” (cfr. pag. 21, relazione peritale). Anche in presenza del neonatologo in sala parto, dunque, “il danno poteva essere arginato ma nella misura di non oltre il 50%” (cfr. pagg. 2-3, chiarimenti alla c.t.u.).
Pag. 11 di 30 8.3.1. - Al riguardo, va ricordato che in base al criterio della “preponderanza dell'evidenza” l'accertamento del nesso di causa va condotto secondo il giudizio controfattuale, il quale, nella condotta omissiva, consiste nel verificare se, compiuta l'azione doverosa ma omessa, l'evento si sarebbe potuto evitare.
Per stabilire se una omissione abbia causato un danno non è sufficiente fermarsi alla considerazione delle statistiche, ma, una volta ipotizzate tutte le cause astrattamente possibili del danno, va ritenuta “causa” in senso giuridico quella che appare la meno improbabile dal punto di vista logico-deduttivo, e non già da quello meramente statistico.
Ciò non vuol dire che l'evento di danno debba dirsi causato dalla condotta in tutti i casi in cui, senza quest'ultima, il danno avrebbe avuto 51 possibilità su 100 di non accadere, ma va intesa nel senso che questa probabilità deve essere non solo quantitativa ma anche e soprattutto logica. In caso di omissione, dunque, se vi sono altre possibili cause alternative in grado di produrre l'evento nel caso concreto o, meglio, in grado di annullare il potenziale salvifico della condotta omessa, il giudice deve prendere in esame tutti i fattori causali alternativi e stabilire quale tra essi appaia quello più probabile sulla base di tutti i dati processuali disponibili.
8.3.2. - Alla luce dei principi sopra esaminati, è dunque necessario accertare se la tempestiva ed accurata esecuzione di manovre rianimatorie post partum avrebbe evitato i danni al neonato, con ragionevole probabilità, ovvero se la ritardata esecuzione delle manovre rianimatorie, tra tutte le cause astrattamente possibili, sia stata concretamente la causa meno improbabile del danno.
Sulla base di quanto accertato dal collegio peritale, deve reputarsi che la presenza del neonatologo in sala parto (e, dunque, un suo efficace e tempestivo intervento), avrebbe evitato il danno encefalico ipossico-ischemico sofferto da . Parte_3
Secondo i nominati c.t.u., “Il parto pretermine, o parto prematuro (parto il cui travaglio ha luogo tra la 20a e la 37a settimana di gestazione), è la causa principale di morte infantile e disabilità a lungo termine nei bambini dal momento che molti organi, compresi cervello, polmoni e fegato, sono ancora in via di sviluppo nelle ultime
Pag. 12 di 30 settimane di gravidanza” (cfr. pag. 11, relazione peritale) e “la prematurità di per sé stessa rappresenta il fattore più decisivo nel determinare morbilità, mortalità e possibili conseguenze a lungo termine sullo sviluppo del bambino” (cfr. pag. 21, relazione peritale).
Dovendosi interpretare i dati accertati dalla consulenza tecnica secondo le regole del giudizio civile per l'accertamento del nesso causale, può affermarsi che, nonostante in astratto la prematurità del nascituro rappresenti la causa naturale di molteplici disabilità
a lungo termine sul suo sviluppo, nel caso in esame, tenuto conto delle cause in concreto verificatesi in occasione della nascita di , l'assenza del neonatologo e, Parte_3 dunque, l'omesso tempestivo intervento di rianimazione post partum rappresenti la causa meno improbabile della produzione dei danni dallo stesso sofferti.
8.3.3. - Più precisamente, alla luce del criterio della preponderanza dell'evidenza, va rilevato che la condotta omissiva della struttura sanitaria - ossia l'assenza del neonatologo e il conseguente ritardo di 10 minuti nell'inizio delle manovre rianimatorie
- costituisce, tra tutte le cause astrattamente ipotizzabili (quali la prematurità, il travaglio precipitato, le condizioni intrinseche del neonato), quella logicamente più plausibile come fattore determinante del danno neurologico, in quanto:
è l'unica delle concause astratte a essersi verificata in modo documentato e incontestabile nel momento cruciale della nascita;
è l'unica alla quale i C.T.U. riconducono un'incidenza causale concretamente quantificabile (“la sua presenza in sala parto avrebbe dato un 50% di chance in più di evitare il sofferto danno encefalico ipossico-ischemico” (cfr. pag. 16, relazione peritale);
non emergono, né dalla documentazione clinica né dalla perizia, ulteriori cause alternative aventi forza esplicativa superiore o anche solo equivalente;
la stessa prematurità - pur essendo un fattore di rischio generalizzato - non si è tradotta in un impedimento clinico insormontabile, giacché, come accertato dai nominati consulenti, in presenza di una tempestiva assistenza rianimatoria da parte del neonatologo, “il danno poteva essere arginato ma nella misura di non oltre il 50%” (cfr. pagg. 2-3, chiarimenti alla c.t.u.).
Pag. 13 di 30 Pertanto, pur a fronte di una probabilità statistica complessiva non superiore al 50%, il giudizio controfattuale, inteso in termini logico-deduttivi e non meramente probabilistici, conduce a ritenere che, nel caso concreto, l'omissione assistenziale costituisca la causa meno improbabile tra tutte quelle in astratto ipotizzabili, integrando così la prova del nesso causale materiale tra l'inadempimento della struttura sanitaria e il danno subito dal minore.
8.4. - A causa dell'assenza del neonatologo in sala parto, ha riportato Parte_3 postumi rappresentati da “lieve diparesi spastica degli arti inferiori peraltro sede di lieve ipertono con maggiore compromissione dell‟emisoma sinistro e modesto deficit della coordinazione motoria con deambulazione a base allargata e lievemente incerta;
un assai modesto rallentamento psichico ma con comprensione adeguata e adeguato livello di scolarità anche se con riferita necessità di un insegnante di sostegno;
un equinismo sinistro chirurgicamente corretto (rilievo anamnestico), fa uso della molla di
Codivilla; esiti di intervento chirurgico correttivo per strabismo” (cfr. pag. 13, relazione peritale).
8.5. - Alla luce, dunque, delle condivisibili argomentazioni e conclusioni dei nominati consulenti e dei principi sopra richiamati, appaiono dirimenti, in funzione dell'accoglimento della domanda, le seguenti considerazioni:
Sussiste responsabilità ascrivibile alla condotta dei sanitari della struttura convenuta consistente nella mancata presenza di un neonatologo in sala parto, trattandosi di un parto pretermine;
Sussiste il nesso di causalità materiale tra la condotta dei sanitari e l'insorgenza dei danni riportati da , tenuto conto che, alla luce di un Parte_3
giudizio controfattuale di aggiunta mentale conforme ai principi che governano la causalità omissiva, ipotizzando come diligentemente adottate le condotte doverose, consistenti nella tempestiva esecuzione delle manovre rianimatorie, deve ritenersi che l'evento - così come verificatosi hic et nunc - non si sarebbe verificato.
8.6. - Alla luce di quanto precede, si deve concludere per l'ascrivibilità della responsabilità medica per violazione degli obblighi professionali in capo ai sanitari che ebbero in cura la partoriente, da cui è derivato il danno al neonato, responsabilità che si
Pag. 14 di 30 riverbera sulla odierna convenuta in forza del combinato disposto degli artt. 1218 e
1228 c.c.
9. - Tanto chiarito con riferimento all'an della responsabilità, si deve passare alla quantificazione del danno lamentato dagli attori, operando una distinzione tra gli stessi, tenuto conto che e , minorenni alla data di notifica Parte_3 Parte_4 dell'atto di citazione, sono, nelle more, divenuti maggiorenni, intervenendo volontariamente nell'odierno giudizio.
9.1. - Con riguardo al risarcimento del danno non patrimoniale in favore di Parte_3
, va ricordato che tale categoria unitaria comprende sia il danno biologico,
[...] inteso come lesione all'integrità psico-fisica della persona che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito, sia il danno morale, inteso come sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione, come specificamente indicato dal legislatore negli articoli 138 e 139 Cod. Ass. e come ormai espressamente riconosciuto dalla più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 901/2018, Cass. n. 7513/2018, Cass.
n. 9196/2018, Cass. n. 10912/2018, Cass. n. 13770/2018, Cass n. 2788/2019 e Cass. n.
4878/2019).
9.2. - Tanto il danno biologico quanto il danno morale costituiscono forme di manifestazione del danno non patrimoniale aventi identica natura, che vanno tutte considerate in ossequio al principio dell'integralità del risarcimento, senza, tuttavia, incorrere in duplicazioni computando lo stesso aspetto due o più volte sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni.
9.3. - In particolare, il danno biologico consiste nella menomazione dell'integrità psicofisica della persona e ha fondamento medico-legale, perché presuppone l'esistenza di una lesione fisica e/o psichica.
9.4. - Venendo al caso in esame, come evidenziato dal collegio peritale, i reliquati permanenti da cui è affetto l'attore, causalmente riconducibili alla condotta negligente dei sanitari, sono rappresentati da “lieve diparesi spastica degli arti inferiori peraltro sede di lieve ipertono con maggiore compromissione dell‟emisoma sinistro e modesto
Pag. 15 di 30 deficit della coordinazione motoria con deambulazione a base allargata e lievemente incerta;
un assai modesto rallentamento psichico ma con comprensione adeguata e adeguato livello di scolarità anche se con riferita necessità di un insegnante di sostegno;
un equinismo sinistro chirurgicamente corretto (rilievo anamnestico), fa uso della molla di Codivilla;
esiti di intervento chirurgico correttivo per strabismo” (cfr. pag. 13, relazione peritale).
Tali postumi riducono in modo permanente la complessiva integrità fisio-psichica del danneggiato nella misura del 50% (cinquanta percento).
9.5. - Secondo i nominati C.T.U., inoltre, l'attore ha subito un periodo di I.T.A. di sessantaquattro giorni;
un periodo di I.T.P. al 50% di cento giorni e un periodo di I.T.P. al 25% di centoquaranta giorni, in considerazione del periodo dopo ogni ricovero per la progressiva ripresa funzionale.
9.6. - Quanto all'ammontare del danno biologico, si ritiene, in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., di fare riferimento ai valori contenuti nella Tabella Unica Nazionale di cui al d.P.R. n. 12/2025, pur nella consapevolezza che - sotto il profilo cronologico - tale fonte normativa non risulta direttamente applicabile al caso di specie.
Invero, il citato d.P.R. 12/2025, che ha introdotto una tabella unica per la liquidazione delle menomazioni di grado superiore al 9%, prevede espressamente che i criteri ivi contenuti si applichino ai soli sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore (art. 5, co. 1). Ne deriva l'impossibilità di applicazione diretta della tabella al caso in esame, risalente all'anno 2005.
Tuttavia, ciò non impedisce che il giudice possa adottare detti valori quale criterio equitativo di liquidazione, nell'ambito del potere conferito dall'art. 1226 c.c. In questa prospettiva, non si tratta di aggirare la delimitazione temporale del Regolamento, bensì di applicarlo in via analogica ed equitativa, sulla base di una motivazione ragionevole e non arbitraria, in coerenza con quanto già riconosciuto in sede di legittimità.
Ed invero, già prima dell'emanazione del d.P.R. 12/2025, la giurisprudenza della S.C. aveva valorizzato l'intervento normativo di cui all'art. 3, co. 3, del d.l. n. 158/2012
(conv. con mod. nella l. n. 189/2012), e, successivamente, dell'art. 7, co. 4, della l. n.
24/2017, quale base per estendere l'applicazione dei criteri tabellari anche alle
Pag. 16 di 30 micropermanenti e a fattispecie antecedenti alla loro entrata in vigore, fatta eccezione per il limite del giudicato interno sul quantum.
Ciò perché il criterio di liquidazione equitativa del danno ex artt. 1226 e 2056 c.c. (che soccorre quando l'ammontare del danno non è predeterminato convenzionalmente o legalmente, ed appare ontologicamente diverso dal diritto alla liquidazione del danno) non è elemento costitutivo della fattispecie risarcitoria scrutinata nella dimensione sostanziale dell'illecito civile. Il diritto al risarcimento del danno ha per oggetto un credito di valore che va determinato nel suo ammontare attraverso l'attività di liquidazione volta a monetizzare la lesione del bene-salute. Ne segue che il valore del credito, che entra a far parte del patrimonio del danneggiato, non è predeterminato nel suo ammontare, occorrendo necessariamente fare ricorso al potere di equità integrativa del Giudice.
È vero, infatti, che l'esigenza di uniformità di trattamento di situazioni analoghe e di certezza del diritto viene assicurato tramite l'utilizzo di una medesima Tabella di liquidazione del danno biologico che deve avere applicazione diffusa sull'intero territorio nazionale, ma a tale principio non segue anche la definitiva immutabilità di tale Tabella e la cristallizzazione dei valori tabellari al momento della introduzione della domanda, essendo, invece, tenuto il Giudice di merito a fare applicazione dei valori delle Tabelle di più recente edizione, in quanto maggiormente idonee ad esprimere l'adeguatezza della conversione patrimoniale del danno da invalidità psicofisica subito dalla persona (cfr. Cass. n. 28990/2019; Cass. n. 31868/2024).
In tale contesto, l'impiego delle tabelle più recenti rappresenta una corretta modalità di esercizio del potere equitativo, tanto più quando tali tabelle siano espressione della volontà normativa del legislatore, frutto di ponderazione tecnica e razionale degli interessi coinvolti: come è stato lucidamente osservato in dottrina, infatti, nessun criterio equitativo potrebbe dirsi più equo di quello scelto dal legislatore.
In conclusione, pur non potendosi applicare direttamente il d.P.R. n. 12/2025, il
Tribunale reputa conforme al disposto di cui all'art. 1226 c.c. fare riferimento ai valori ivi previsti, quale parametro oggettivo di liquidazione del danno non patrimoniale da lesione dell'integrità psico-fisica.
Pag. 17 di 30 9.6.1. - Ai fini della determinazione equitativa del danno biologico, appare opportuno illustrare, in sintesi, il meccanismo di funzionamento della Tabella Unica Nazionale, introdotta con il d.P.R. n. 12/2025, in attuazione della delega contenuta nell'art. 138 del
Codice delle assicurazioni private.
Il sistema delineato dal Regolamento si basa su un modello di monetizzazione “a punto”, in cui il valore finale del risarcimento viene determinato moltiplicando il numero di punti percentuali di invalidità permanente per un valore base monetario, soggetto a variazioni in funzione di tre distinti coefficienti:
Il moltiplicatore biologico, che cresce al crescere dell'invalidità permanente, attribuendo un peso maggiore ai postumi più gravi. Questo coefficiente varia da
2,75773 (per il 10%) a 10,9472 (per il 100%);
Il demoltiplicatore demografico, che decresce con l'aumentare dell'età del danneggiato, riflettendo il minor impatto del danno sulla durata residua della vita. È pari a 1 per un neonato e scende fino a 0,522 per un centenario;
Il moltiplicatore morale, che consente al giudice, in presenza di apprezzabili sofferenze soggettive, di incrementare la misura del risarcimento in proporzione alla gravità del danno morale. Tale coefficiente può essere applicato in misura minima, media o massima, con riferimento a ciascun grado di invalidità.
La formula di calcolo del risarcimento previsto dalla Tabella Unica Nazionale può così riassumersi:
C = IP × MB × DD × (MM)
dove:
C è l'ammontare complessivo del risarcimento;
IP è il grado di invalidità permanente;
MB è il coefficiente moltiplicatore biologico;
DD è il coefficiente demoltiplicatore demografico;
MM è il coefficiente moltiplicatore morale (facoltativo).
Il valore monetario di partenza - ovvero il “punto base” - è fissato in € 947,30 (art. 2,
d.P.R. 12/2025), e corrisponde al punto già previsto per le micropermanenti (art. 139, commi 1, lettera a), ultimo periodo, e 5, del D.lgs. n. 209/2005). L'intera tabella,
Pag. 18 di 30 dunque, è stata costruita per continuità sistematica rispetto ai precedenti criteri tabellari di origine pretoria, ma con parametri codificati e calcolabili secondo un modello razionale e trasparente.
In particolare, la funzione del moltiplicatore morale è quella di assorbire e quantificare il danno morale soggettivo entro un range che può variare, a seconda del grado di invalidità, da circa un quarto a circa la metà del danno biologico, secondo la classificazione della sofferenza (nessuna, minima, media, grave). Ne deriva che, pur mantenendo la distinzione concettuale tra danno biologico e danno morale, il legislatore ha optato per un sistema che lega indissolubilmente il quantum del secondo al quantum del primo, riducendo i margini di incertezza e di oscillazione giurisprudenziale.
Va opportunamente precisato che, come desumibile dall'Allegato tecnico al d.P.R. n.
12/2025, il moltiplicatore morale indicato in tabella non rappresenta il coefficiente finale da applicare al danno biologico, bensì la quota incrementale da riconoscersi in ragione della sofferenza morale. Ad esempio, in caso di danno morale “grave”, il coefficiente indicato in tabella potrà essere pari a 0,503, il che implica un incremento del 50,3% rispetto al danno biologico puro. Il giudice, quindi, dovrà determinare il quantum del danno non patrimoniale moltiplicando il danno biologico per un coefficiente pari a (1 + incremento morale), ossia: Danno totale = Danno biologico × (1
+ coefficiente morale).
9.7. - Nel caso in esame, la gravità oggettiva delle lesioni permanenti subite da
- consistenti, tra l'altro, in una diparesi spastica degli arti inferiori, Parte_3
deficit della coordinazione motoria, rallentamento psichico, esiti chirurgici e dipendenza da ausili - è tale da implicare, secondo l'id quod plerumque accidit, una profonda sofferenza interiore, rappresentata dall'ansia e dalla preoccupazione per il proprio stato di salute e dal dolore causato dalla consapevolezza della sofferenza provata dai propri congiunti.
Tali conseguenze si pongono come effetto normale di una menomazione grave e irreversibile come quella riportata da , e la loro esistenza può dunque Parte_3
ritenersi presunta ex art. 2727 c.c., alla luce delle massime di comune esperienza e della normalità causale.
Pag. 19 di 30 Ne consegue che la liquidazione del danno non potrà non tenere conto della componente morale del danno, con applicazione del massimo coefficiente moltiplicatore morale.
9.8. - Nessuna somma, invece, può essere riconosciuta all'attore a titolo di
“personalizzazione”.
Al riguardo, va premesso che, secondo i più recenti approdi giurisprudenziali, nel caso di lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico - inteso come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali - e del danno c.d. esistenziale, appartenendo tali c.d. “categorie” o “voci” di danno alla stessa area protetta dall'art. 32
Cost. (cfr. Cass. n. 24473/20), mentre la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema del c.d. “punto variabile”) può essere aumentata, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna “personalizzazione” in aumento (cfr. Cass. n. 5865/2021).
Dunque, le circostanze che giustificano questa variazione in aumento del risarcimento, sono soltanto quelle inusuali, anomale, eccezionali: in una parola, non indefettibili rispetto a un certo tipo di danno.
Così, nel caso in esame, non v'è dubbio che le circostanze invocate a sostegno della
“personalizzazione” del risarcimento - quali la perduta possibilità di svolgere lavori remunerativi e gratificanti, la limitazione nello svolgimento di attività sportive, il disagio di doversi sottoporre a continue visite e terapie, nonché la dipendenza dagli altri
- non sono null'altro che i pregiudizi già ordinariamente e inevitabilmente conseguenti ad una grave lesione come quella riportata dall'attore.
Ciò comporta l'esclusione di qualsiasi ulteriore aumento del quantum risarcitorio.
9.9. - Ciò posto, dunque, nella fattispecie in esame occorre prendere in considerazione gli importi per il risarcimento del danno biologico previsti dalla Tabella Unica
Nazionale, approvata con il D.p.r. n. 12/2025.
Pag. 20 di 30 9.10. - Applicando i criteri della Tabella Unica Nazionale di cui al d.P.R. n. 12/2025 - assunti, come sopra chiarito, in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. - il danno non patrimoniale permanente da lesione dell'integrità psicofisica subito da Parte_3
può essere così determinato.
[...]
Tenuto conto del grado di invalidità permanente accertato (pari al 50%), del valore base del punto (€ 947,30), del moltiplicatore biologico previsto dalla Tabella per tale grado
(pari a 7,46382), nonché del demoltiplicatore demografico pari a 1 (attesa l'età di 0 anni del danneggiato all'epoca dell'evento), il danno biologico ammonta a:
50 × 947,30 × 7,46382×1 = € 353.523,83
A tale importo deve aggiungersi l'incremento per sofferenza morale grave, che si ritiene di riconoscere nella misura massima prevista dalla Tabella, pari al 50,3%, con applicazione del relativo moltiplicatore morale pari a 1,503. Ne consegue che il danno non patrimoniale complessivo (biologico + morale) è pari a:
€ 353.523,83 × 1,503 = € 531.346,32
Si ribadisce che il coefficiente pari a 0,503 indicato nell'Allegato tecnico alla Tabella
Unica Nazionale non rappresenta il moltiplicatore finale del risarcimento, bensì la quota d'incremento da applicare al danno biologico per tener conto della sofferenza morale.
Ne consegue che il moltiplicatore effettivo da applicare al fine di determinare l'importo complessivo del danno non patrimoniale è pari a 1,503, corrispondente al 100% del danno biologico più il 50,3% per danno morale grave.
9.11. - A tale importo va sommato a quello dovuto per l'inabilità temporanea.
In particolare, considerando il punto base I.T. pari a € 55,24, ed apportandovi la maggiorazione massima prevista per il danno morale dall'art. 3, co. 2, d.P.R. n. 12/2025
(60%), così giungendosi a un totale di € 88,38, il periodo di inabilità temporanea al
100% (64 giorni) è pari ad € 5.656,58; il periodo di inabilità temporanea parziale al 50%
(100 giorni), è pari € 4.419,20; il periodo di inabilità temporanea parziale al 25% (140 giorni), è pari € 3.093,44; così per un totale di € 13.169,22.
9.12. - Tali importi, sommati al danno biologico permanente sopra calcolato, corrispondono a complessivi € 544.515,54.
Pag. 21 di 30 9.13. - Con riguardo al danno patrimoniale subito da , va premesso Parte_3 che nell'ipotesi di risarcimento del danno da incapacità di guadagno del minore che non svolgeva alcuna attività lavorativa all'epoca del sinistro, in mancanza di criteri obiettivi per l'esatta quantificazione in denaro del pregiudizio da risarcire, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che il giudice deve ricorrere ad una stima equitativa, considerando tutte le circostanze del caso concreto, quali l'età del danneggiato, il suo ambiente sociale e la sua vita di relazione (cfr. Cass. n. 3539/1996).
In particolare, nell'ipotesi in cui, come nel caso in esame, il danneggiato sia un neonato, il danno da risarcire, consistente nel minor guadagno che l'infortunato percepirà in futuro rispetto a quello che percepirebbe se la sua capacità lavorativa non fosse stata menomata, va determinato dal giudice in base al tipo di attività lavorativa che presumibilmente il minore eserciterà in futuro, che deve essere accertato con criterio di probabilità tenendo conto della posizione economica e sociale della famiglia del minore e delle possibili scelte che, secondo l'id quod plerumque accidit, si offrono e vengono normalmente operate dalle famiglie che si trovano nella corrispondente posizione economico-sociale. Poiché, dopo l'infortunio, con il progredire del minore nell'età e con lo sviluppo, o meno, degli studi o di una preparazione professionale specifica, le possibilità di scelta fra i vari tipi di futura attività lavorativa si vanno via via determinando e, conseguentemente, l'ambito delle probabilità si va via via restringendo, il giudice deve tener conto della situazione esistente al momento della decisione, cioè in base a questa deve determinare il tipo di attività che il danneggiato eserciterà in futuro
(cfr. Cass. n. 2809/1975).
9.13.1. - Ebbene, nel caso in esame, poiché il collegio peritale ha accertato che il danno biologico del 50% ha comportato una “lieve-modesta incidenza sulla capacità lavorativa generica ed anche specifica, visto l‟indirizzo di studio intrapreso (diploma in agraria)” (cfr. pag. 18, relazione peritale), può affermarsi che la liquidazione del danno da parziale perdita della capacità lavorativa dell'attore va operata prendendo in considerazione il reddito medio annuo di un perito agrario (€ 23.366,00), ridotto della metà in considerazione del danno biologico subito, e moltiplicato per un coefficiente di capitalizzazione corrispondente all'età del danneggiato al momento di verosimile ingresso nel mondo del lavoro.
Pag. 22 di 30 9.13.2. - Con riguardo al coefficiente di capitalizzazione, va rilevato che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il danno permanente da incapacità di guadagno non può essere liquidato in base ai coefficienti di capitalizzazione approvati con r.d.
9.10.1922 n. 1403, i quali a causa dell'innalzamento della durata media della vita e dell'abbassamento dei saggi di interesse non garantiscono l'integrale ristoro del danno e non sono, perciò, consentiti dalla regola di integralità del risarcimento di cui all'art. 1223 c.c. (cfr. Cass. n. 20615/2015).
Pertanto, ai fini della capitalizzazione del reddito da parziale perdita della capacità lavorativa, possono utilizzarsi i coefficienti proposti dal Consiglio Superiore della
Magistratura, ricavati dalle tavole di mortalità del 1981.
9.13.3. - Alla luce dei principi sopra richiamati, il danno da lesione della capacità lavorativa subito da va liquidato in base al metodo della Parte_3
capitalizzazione attuariale della rendita vitalizia anticipata, facendo riferimento ai coefficienti elaborati dal Consiglio Superiore della Magistratura, ricavati dalle tavole di mortalità ISTAT 1981 per la popolazione maschile italiana, con incremento annuo del
3% della rendita vitalizia e attualizzazione al tasso legale del 5% (tasso tecnico effettivo: 2%).
In particolare, per un soggetto di 20 anni - età stimata di verosimile ingresso nel mondo del lavoro - il coefficiente di capitalizzazione a (x + ½) è pari a 32,4016. Tale coefficiente rappresenta il numero di anni attualizzati in cui la vittima avrebbe potuto percepire il reddito medio professionale, tenendo conto delle probabilità di sopravvivenza e della progressione economica.
Tenuto conto che il danno biologico accertato incide nella misura del 50% sulla capacità lavorativa e che il reddito figurativo di riferimento è pari a € 23.366,00 annui
(corrispondente alla media per un perito agrario), il danno da riduzione della capacità
lavorativa viene così determinato: ( ) × 32,4016 = € 378.547,89.
9.14. - Non va, invece, liquidato alcun danno a titolo di spese mediche future, posto che, non essendo state allegate, come accertato dal collegio peritale, spese mediche
Pag. 23 di 30 documentate, risulta impossibile determinare i presumibili costi che l'attore dovrà sostenere in futuro.
10. - Con riguardo al risarcimento del danno non patrimoniale in favore degli attori
, e , rispettivamente genitori e sorella Parte_1 Parte_2 Parte_4 del danneggiato, va premesso che, alla luce dell'orientamento espresso dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione, anche i prossimi congiunti della vittima primaria di lesioni hanno diritto al risarcimento del danno non patrimoniale consistito nel dolore e nell'afflizione provati per la sofferenza del proprio caro (cfr. Sez. Un. n. 9556/2002).
Tale danno, tuttavia, non può essere ritenuto in re ipsa, ma va dedotto e dimostrato in concreto, anche attraverso presunzioni, partendo dal fatto noto della gravità delle lesioni, della loro natura e del grado di parentela tra vittima primaria e vittima secondaria.
10.1. - Nel caso in esame, è evidente, secondo un criterio di normalità causale, che la gravità delle lesioni subite da abbia generato ansia e preoccupazione Parte_3
nei suoi familiari e modificato, inevitabilmente, le condizioni e la qualità della loro vita, tenuto conto, altresì, del vincolo di parentela che li lega al danneggiato, con il quale essi pacificamente convivono.
10.2. - Con riguardo ai criteri di liquidazione del danno non patrimoniale subito dai congiunti del danneggiato, la giurisprudenza di legittimità ha, di recente, precisato che è necessario far riferimento a tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di quantificazione del danno, come le tabelle predisposte dal Tribunale di Roma, che fin dal 2019 contengono un quadro dedicato alla liquidazione dei “danni riflessi” subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni, secondo un sistema “a punti”. Le tabelle del Tribunale di Milano, invece, che nella loro più recente versione prevedono una liquidazione “a punti” in riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale, non altrettanto hanno fatto, allo stato, in riferimento alla liquidazione del danno da grave lesione del rapporto parentale, in mancanza di un “campione significativo di sentenze utile a costruire una tabella fondata sul monitoraggio”, come chiarito nella Relazione illustrativa dell'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano (cfr. Cass. n. 13540/2023; Cass. n. 36560/2023).
Pag. 24 di 30 La nuova tabella sulla liquidazione dei danni subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni, pubblicata dal Tribunale di Roma in data 10.11.2023, che sostituisce quelle del 2019, comprende tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (danno morale sub specie di dolore, vergogna, paura, disperazione) quanto quello dinamico- relazionale, che coincide con la modificazione peggiorativa delle relazioni di vita esterne del soggetto.
Il valore del punto comprende le due diverse componenti del danno morale (aspetto interiore della sofferenza e dinamico-relazionale inteso come modificazione peggiorativa delle relazioni di vita esterne del soggetto): per ciascuna di essa è previsto un distinto importo, quantificato in € 3.474,00 per la prima e un importo tra € 3.474,00 ed € 2.450,00 per la seconda in funzione della presenza o meno di riconoscimento del diritto all'assistenza per il congiunto o attraverso sussidi pubblici (indennità di accompagnamento), o a seguito del riconoscimento allo stesso del risarcimento per la fruizione di una assistenza per il futuro.
Il diritto alla seconda componente del punto, cioè quella connessa con lo sconvolgimento della vita connesso con l'assistenza, può essere riconosciuto solo ai soggetti titolari dell'obbligo di provvedere all'assistenza nei confronti del danneggiato;
di conseguenza, in presenza di genitori ed altri figli, nel caso in cui il danneggiato sia il figlio, tale componente va riconosciuta solo ai genitori.
Anche per il danno riflesso deve tenersi conto del tipo di relazione parentale, del numero dei familiari conviventi, dell'età del danneggiato, dell'età del soggetto da risarcire.
Il valore complessivo, che si ricava dalla somma dei punti moltiplicata per il valore del punto, deve essere ulteriormente moltiplicato per la percentuale di pregiudizio permanente biologico riconosciuto al danneggiato.
10.3. - Nel caso in esame, con riferimento ai genitori di , il calcolo per Parte_3
ciascuno è di punti 20 per il grado di parentela, di punti 10 per l'età del danneggiato
(neonato all'epoca delle lesioni), di punti 6 per l'età dei genitori al momento del fatto
(33 e 34 anni), per un totale di 36 punti.
Pag. 25 di 30 Detto punteggio deve essere moltiplicato per il coefficiente relativo al numero dei soggetti tenuti all'assistenza del danneggiato (2) e, quindi, pari a 0,8, per un totale di
28,8.
Il valore punto è pari ad € 6.948,00, quale somma delle due componenti del danno morale, tenuto conto che i genitori hanno l'obbligo di provvedere all'assistenza del danneggiato, al quale non è stato riconosciuto alcun risarcimento per la fruizione di ulteriore assistenza esterna.
Il prodotto dei punti per il punto base determina l'importo di € 200.102,40.
L'importo così ottenuto deve essere moltiplicato per la percentuale di pregiudizio permanente biologico riconosciuto al danneggiato (50%), per un totale complessivo di €
100.051,20.
10.4. - Con riguardo, invece, alla sorella , i punti accumulati sono 32, Parte_4 dati dalla somma di punti 15 per il grado di parentela, di punti 10 per l'età del danneggiato (neonato all'epoca delle lesioni), di punti 7 per l'età al momento del fatto
(3 anni).
Detto punteggio deve essere moltiplicato per il coefficiente relativo al numero dei familiari per i quali sussista il riconoscimento del danno (3) e, quindi, pari a 0,5, per un totale di 16.
Il valore punto è pari ad € 3.474,00, non essendo la sorella obbligata all'assistenza nei confronti del danneggiato.
Il prodotto dei punti per il punto base determina l'importo di € 55.584,00.
L'importo così ottenuto deve essere moltiplicato per la percentuale di pregiudizio permanente biologico riconosciuto al danneggiato (50%), per un totale complessivo di €
27.792,00.
11. - Non va, invece, riconosciuto alcun risarcimento del danno patrimoniale per le spese di assistenza sostenute dai genitori del danneggiato, posto che non sono state allegate spese mediche documentate, come rilevato dai C.T.U., secondo i quali “unico giustificativo di spesa (€ 1220,00) presente in atti una parcella del dott. Per_1
per parere medico legale (non presente in atti). Tale spesa non riveste i
[...]
Pag. 26 di 30 connotati di spesa sanitaria finalizzata a diagnosi e cura” (cfr. pag. 18, relazione peritale).
11.1. - In merito alla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale per le spese di assistenza stragiudiziale, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che queste possono essere risarcite solo ove, all'esito di una valutazione “ex ante” sull'utilità di tale esborso, si possa presumere che la lite avrebbe potuto essere definita già nella fase stragiudiziale (cfr. Cass. n. 39384/2021).
11.2. - Nel caso in esame, quindi, possono essere riconosciute, in capo agli attori
[...]
e , le sole spese per i procedimenti di mediazione instaurati, Pt_1 Parte_2 per un totale di € 2.513,20, come da fatture allegate in atti (cfr. docc. 46-48, seconda memoria istruttoria).
11.3. - Nessun risarcimento, invece, può essere riconosciuto per eventuali spese sostenute nei confronti della . Invero, da un lato, non è stata offerta prova CP_4 documentale dell'effettivo esborso di somme per tale attività; dall'altro, la prestazione svolta dalla predetta società si è limitata alla richiesta di documentazione medica e alla notifica, in data 06.02.2015, di un atto di costituzione in mora che, seppur idoneo a interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c., si presenta per forma e contenuto generico, privo di qualsiasi allegazione tecnica, quantificazione o proposta conciliativa e, come tale, inidoneo ad avviare un'effettiva interlocuzione precontenziosa o un concreto percorso stragiudiziale di definizione del danno.
Alla luce di tali elementi, non può ritenersi soddisfatto il criterio di funzionalità “ex ante” dell'attività stragiudiziale rispetto alla possibile prevenzione del contenzioso e la relativa voce di danno deve, pertanto, essere esclusa.
12. - Tanto chiarito, va considerato che il diritto al risarcimento del danno forma oggetto di un'obbligazione di valore, sicché il valore del bene deve essere fissato al momento dell'illecito stesso (nella specie, 12.02.2005).
Gli effetti della svalutazione vanno addebitati all'obbligato in quanto, nell'intervallo di tempo intercorrente fra il sorgere del credito e la sua liquidazione, l'espressione
Pag. 27 di 30 monetaria del bene deteriorato è mutata, sicché occorre riadeguare la prestazione dovuta all'effettivo valore da reintegrare al momento della presente decisione.
Quanto agli interessi sulle somme dovute a titolo di risarcimento dei danni, appare ancora valido l'insegnamento delle Sezioni unite della S.C. di cui alla sentenza n.
1712/1995, secondo cui sugli importi liquidati in moneta attuale, previa loro devalutazione secondo gli opportuni indici Istat alla data della certa esistenza dell'illecito, vanno computati gli interessi legali sui singoli importi annualmente rivalutati dalla stessa data al saldo effettivo.
12.1. - Quanto al danno da mora, invece, poiché non esiste alcuna norma che preveda il pagamento di interessi quale effetto automatico della mora, il risarcimento del danno non è in re ipsa, ma deve essere allegato e provato, con tutti i mezzi, anche presuntivi e mediante l'utilizzo di criteri equitativi (cfr. Sez. Un., n. 1712/1995).
La presunzione di danno da lucro cessante per ritardato pagamento nei debiti di valore, infatti, è correlata esclusivamente all'impiego mediamente remunerativo del denaro, in ipotesi suscettibile di offrire un'utilitas superiore, in termini percentuali, al tasso di rivalutazione (cfr. Cass. n. 10354/2005).
La determinazione degli interessi compensativi, dunque, presuppone che il danneggiato provi il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento.
12.1.1. - Nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, non è possibile riconoscere in via presuntiva un danno da mancato investimento, poiché ciò implicherebbe l'introduzione di una regola di esperienza inversa rispetto a quella effettivamente desumibile dall'attuale realtà economica e sociale.
Infatti, non è conforme all'id quod plerumque accidit ritenere che un soggetto, ricevuta una somma ingente, l'avrebbe automaticamente investita in strumenti finanziari al fine di trarne profitto. All'esatto opposto, è dato notorio che la popolazione italiana presenta storicamente una scarsa propensione all'investimento finanziario, anche nei suoi strumenti più elementari e garantiti (BOT, CCT, etc.).
Pag. 28 di 30 In tale contesto, non vi è alcuna base per presumere che gli attori avrebbero utilizzato la somma loro spettante per ottenere un lucro da investimento, né risulta allegato alcun elemento che ne provi la concreta attitudine o esperienza in tal senso.
Ne consegue il rigetto della domanda di corresponsione di interessi compensativi a titolo di danno da mora.
13. - Conclusivamente, l' convenuta va condannata al pagamento della somma CP_2 complessiva di € 923.063,43, in favore di , di € 101.307,80 ciascuno Parte_3 in favore di e , e di € 27.792,00 in favore di Parte_1 Parte_2 [...]
. Pt_4
14. - Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono poste integralmente a carico della parte convenuta in favore degli attori.
La liquidazione è effettuata secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, con riferimento allo scaglione di valore fino a €
1.000.000,00, come da nota spese depositata dalla parte vittoriosa.
In applicazione dei criteri tabellari, sono stati adottati i valori medi per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale, come da richiesta difensiva.
Tenuto conto che il procuratore degli attori ha assistito congiuntamente quattro soggetti aventi la medesima posizione processuale, e che la prestazione professionale ha comportato l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto riferibili a ciascun assistito, appare equo aumentare il compenso unico nella misura del 90%, ai sensi dell'art. 4, comma 2, D.M. n. 55/2014 (aumento del 30% per ciascun soggetto oltre il primo, fino a un massimo di dieci).
Il compenso complessivo è quindi determinato in € 55.466,70 (€ 29.193,00 + 90%), oltre accessori come per legge.
La somma è da distrarsi in favore del procuratore antistatario, Avv. Elettra Bruno, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
15. - Le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, vanno poste definitivamente e per l'intero a carico dell' . Controparte_2
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P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, in persona del G.U., Dott. Alfredo
Spitaleri, disattesa o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1055/2017 r.g., così dispone:
1) In accoglimento della domanda proposta da , Parte_1 Parte_2
e , condanna l' Parte_3 Parte_4 Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare: 1.1) in
[...] favore di , per le causali di cui in motivazione, la somma di € Parte_3
923.063,43, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali con la decorrenza e nei modi indicati in motivazione;
1.2) in favore di e Parte_1 [...]
, per le causali di cui in motivazione, la somma di € 101.307,80 Parte_2
ciascuno, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali con la decorrenza e nei modi indicati in motivazione;
1.3) in favore di , per le causali di Parte_4 cui in motivazione, la somma di € 27.792,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali con la decorrenza e nei modi indicati in motivazione.
2) Condanna l' , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, alla rifusione, in favore degli attori, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 1.720,95 per spese vive (di cui € 1.686,00 per contributo unificato, € 27,00 per bolli ed € 7,95 per notifiche), ed €
55.466,70 per compensi, oltre rimborso forfettario spese al 15%, c.p.a. al 4% e i.v.a. al 22%, se dovuta, come per legge, distraendone il pagamento in favore dell'Avv. Elettra Bruno, dichiaratasi antistataria ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
3) Pone definitivamente a carico dell' , in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, le spese di C.T.U., liquidate con separato provvedimento.
Così deciso a Siracusa in data 7 luglio 2025
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 30 di 30
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice Istruttore, dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice
Unico,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1055/2017
PROMOSSA DA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_4 C.F._4
Elettra Bruno, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;
ATTORI
CONTRO
(P.I. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Alessandro
Vinci, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
CONVENUTA
Pag. 1 di 30 CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all‟udienza del 14.05.2025, tenutasi nelle forme di cui all‟art. 127-ter c.p.c., previa assegnazione del termine di giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Oggetto di lite è la domanda proposta da e in Parte_1 Parte_2
proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sui figli minori e , nei confronti dell' , tesa alla Parte_3 Parte_4 Controparte_2
condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni dagli stessi subiti a causa della condotta negligente e imperita dei sanitari nella ritardata estrazione del feto e nella inadeguata ed intempestiva rianimazione post partum. All'uopo hanno chiesto il pagamento dell'importo di € 581.903,76, a titolo di danno biologico permanente subito dal minore , oltre la personalizzazione del risarcimento, il danno Parte_3
morale, il danno patrimoniale, nonché il pagamento del danno non patrimoniale subito dai familiari conviventi del piccolo pari, per i genitori, al 60% del Pt_3
complessivo pregiudizio non patrimoniale subito dalla vittima primaria e, per la sorella, al 50% del complessivo pregiudizio non patrimoniale subito dalla vittima primaria, del danno patrimoniale subito dai genitori, nonché, infine, del danno da ritardato adempimento, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro sino all'effettivo saldo.
1.1. - A sostegno della domanda, gli attori hanno dedotto che: a) in data 11.02.2005
gestante alla trentatreesima settimana di gravidanza, veniva Parte_2 ricoverata presso l'Ospedale Umberto I di a seguito di intense contrazioni CP_1
addominali; b) alle ore 02:30 del 12.02.2005, dopo un esame ecografico da cui emergeva un distacco placentare, i sanitari decidevano di condurre la gestante in sala parto, dove, alle ore 3.00, dava alla luce;
c) dopo l'espulsione del Parte_3
feto, nonostante il lungo travaglio e il distacco placentare, i sanitari non procedevano né
a manovre rianimatorie immediate, né al monitoraggio biofisico fetale, né, tantomeno, alla compilazione del partogramma nella cartella clinica;
d) solo dopo diversi minuti, i
Pag. 2 di 30 sanitari, notando una palese insufficienza respiratoria del neonato, lo trasferivano al reparto di neonatologia, dove veniva rianimato e rimaneva degente 22 giorni;
e) a causa della ritardata espulsione del feto e dell'inadeguata ed intempestiva rianimazione post partum, ha patito un grave danno neurologico (sofferenza anossico - Parte_3
ischemica), che gli ha provocato una diplegia spastica di grado medio.
2. - Si è costituita in giudizio l' , eccependo la prescrizione del diritto Controparte_2
al risarcimento del danno e chiedendo il rigetto della domanda attorea, poiché infondata in fatto e in diritto.
3. - Esperito negativamente il tentativo di mediazione obbligatoria ratione materiae, assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., la causa, istruita a mezzo c.t.u., è stata trattenuta in decisione all'udienza del 14.05.2025 sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti con il deposito di note ex art. 127-ter c.p.c., previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
4. - La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
5. - Va, preliminarmente, respinta l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno sollevata dalla convenuta.
Il diritto al risarcimento dei danni derivante da responsabilità della struttura sanitaria, invero, è soggetto all'ordinario termine prescrizionale decennale, trattandosi di responsabilità di natura contrattuale, che inizia a decorrere da quando il diritto può essere fatto valere ai sensi dell'art. 2035 c.c. e, quindi, dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso.
Per quanto in questa sede rileva, inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che il rapporto contrattuale che si instaura tra il paziente e la struttura sanitaria ha efficacia
“ultra partes” allorché costituisce fonte di obbligazioni aventi ad oggetto prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione, quali il contratto stipulato dalla gestante, avente ad oggetto la prestazione di cure finalizzate a garantire il corretto decorso della gravidanza
(cfr. Cass. n. 14615/2020; Cass. n. 16754/2012), oppure l'accertamento, e correlativa informazione, di eventuali patologie del concepito, anche in funzione del consapevole esercizio del diritto di autodeterminarsi in funzione dell'interruzione anticipata della
Pag. 3 di 30 gravidanza medesima (cfr. Cass. n. 22837/2010; Cass. n. 11503/1993). L'inesatta esecuzione della prestazione che forma oggetto di tali rapporti obbligatori, infatti, incide in modo diretto sulla posizione del nascituro e del padre, talché la tutela contro l'inadempimento deve essere necessariamente estesa a tali soggetti, i quali sono legittimati ad agire in via contrattuale per i danni che da tale inadempimento siano loro derivati (cfr. Cass. n. 11320/2022).
5.1. - Con riguardo al caso in esame, dunque, il diritto al risarcimento del danno è soggetto al termine prescrizionale decennale sia nei confronti della vittima primaria,
, sia nei confronti dei genitori e della sorella, in quanto, come sopra Parte_3
chiarito, le prestazioni ostetrico-ginecologiche costituiscono oggetto di un contratto con effetti protettivi a favore dei terzi.
Il suddetto termine di prescrizione, il cui decorso è iniziato in data 12.02.2005, è stato interrotto con atto di costituzione in mora, notificato all'azienda convenuta a mezzo
PEC in data 06.02.2015 (cfr. doc. nn. 51-54, fasc. attori). Da tale momento è iniziato un nuovo periodo di prescrizione decennale, interrotto dalla notifica dell'atto di citazione in data 28.02.2017, con la conseguenza che non risulta maturata la prescrizione del diritto al risarcimento del danno.
6. - Nel merito, alla responsabilità invocata dagli odierni attori - cioè quella dell' - CP_2 va riconosciuta natura contrattuale, risalendo i fatti ad epoca antecedente all'entrata in vigore della c.d. legge Gelli-Bianco (L. 8 marzo 2017, n. 24).
6.1. - La fattispecie per cui è causa continua ad essere regolata dai principi del previgente quadro normativo e giurisprudenziale, con conseguente applicazione del regime della responsabilità contrattuale nei confronti della struttura sanitaria (pubblica o privata) in virtù del c.d. “contratto di spedalità”, oltreché dei singoli medici sulla base della nota teoria del c.d. , ovvero della responsabilità Controparte_3 da “contatto sociale” (cfr. Cass. n. 19564/2004; Sez. Un. n. 577/2008).
6.2. - Ciò posto in punto di qualificazione giuridica della domanda, va brevemente ricordato che i presupposti per la configurabilità di una responsabilità da contatto sociale individuati dalla giurisprudenza e dalla dottrina civilistica sono i seguenti: a) una relazione tra sfere giuridiche di parti determinate;
b) uno status professionale in capo al
Pag. 4 di 30 danneggiante, tale che possa configurarsi una culpa in faciendo prevista dall'ordinamento giuridico;
c) l'affidamento ingenerato nel danneggiato per effetto sia dell'appartenenza del danneggiante ad una categoria professionale “protetta” (cioè una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione da parte dello Stato: cfr.
l'art. 348 c.p.), sia della situazione relazionale che si è previamente instaurata tra i due soggetti.
In presenza di tali circostanze il paziente matura un legittimo e ragionevole affidamento sulla conformità della prestazione medica alle leges artis, le quali impongono al sanitario di operare diligentemente in ogni fase in cui si dipana il “contatto” con colui che si è affidato alle sue cure: quindi non solo al momento del trattamento terapeutico e/o chirurgico, bensì anche in quello che lo precede (mediante acquisizione del consenso informato) ed in quella che lo segue (ad es., attraverso il controllo sul decorso post-operatorio).
6.3. - La fonte del diverso ed autonomo rapporto con l'ente ospedaliero (o casa di cura privata) va invece rinvenuto nel c.d. “contratto atipico di spedalità o assistenza sanitaria” da cui, a fronte dell'obbligazione di pagamento del corrispettivo
(indifferentemente adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal S.S.N. o da altro ente), insorgono a carico della struttura sanitaria, accanto a quelli di tipo lato sensu
“alberghieri”, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze (cfr. Sez. Un. n. 577/2008: “Questa
Corte ha costantemente inquadrato la responsabilità della struttura sanitaria nella responsabilità contrattuale, sul rilievo che l‟accettazione del paziente in ospedale, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto.
In virtù del contratto, la struttura deve quindi fornire al paziente una prestazione assai articolata, definita genericamente di “assistenza sanitaria”, che ingloba al suo interno, oltre alla prestazione principale medica, anche una serie di obblighi c.d. di protezione ed accessori”).
Ne consegue che anche la responsabilità dell'ente ospedaliero (o della casa di cura) nei confronti del paziente ha natura contrattuale, potendo essa derivare, ai sensi dell'art. 1218 c.c., dall'inadempimento delle obbligazioni poste direttamente a suo carico,
Pag. 5 di 30 nonché, ai sensi dell'art. 1228 c.c., dall'inadempimento della prestazione medico- professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e l'organizzazione aziendale (cfr. Cass. n.
13066/2004).
7. - Così individuate le coordinate ermeneutiche applicabili al caso in esame, se ne devono trarre le relative conseguenze in ordine al regime dell'onere della prova dell'inadempimento e del danno.
7.1. - Dall'inquadramento del rapporto in ambito contrattuale consegue che il riparto dell'onere della prova debba seguire i criteri generali operanti in tema di prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento, sicché il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve fornire la dimostrazione della fonte negoziale o legale del suo diritto e può limitarsi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore convenuto ad essere gravato dall'onere della prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Sez. Un. n. 13533/2011; tra le tante, cfr. altresì Cass. n. 826/2015;
Cass. n. 13685/2019).
7.2. - Con specifico riguardo al nesso di causalità, la Corte di Cassazione ha precisato che l'inadempimento rilevante nell'ambito dell'azione di responsabilità per risarcimento del danno nelle obbligazioni c.d. di comportamento è solo quello avente efficacia eziologica - in termini di causa esclusiva o quantomeno concorrente - nella produzione del danno. Ciò comporta che l'allegazione del creditore non può attenere ad un qualunque inadempimento, ma ad un inadempimento, per così dire, “qualificato”, cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno;
a fronte di tale specifica allegazione, incomberà al debitore l'onere di dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che esso, pur essendosi verificato, non si è rivelato causa del danno (cfr. Sez.
Un. n. 577/2008; più di recente, cfr. Cass. n. 24073/2017: “In tema di responsabilità contrattuale del medico nei confronti del paziente, ai fini del riparto dell‟onere probatorio, l‟attore deve limitarsi a provare l‟esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l‟insorgenza o l‟aggravamento della patologia ed allegare qualificate inadempienze, astrattamente idonee a provocare (quale causa o concausa efficiente) il
Pag. 6 di 30 danno lamentato, rimanendo, invece, a carico del debitore convenuto l‟onere di dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato, ovvero che, pur esistendo, esso non
è stato eziologicamente rilevante”).
7.3. - L'accertamento del nesso di causalità c.d. materiale o di fatto tra l'inadempimento ed il danno-evento deve compiersi secondo il criterio della “preponderanza dell'evidenza” (altrimenti definito anche del “più probabile che no”), ed implica una valutazione sulla idoneità della condotta del sanitario a cagionare il danno lamentato dal paziente, che deve essere correlata alle condizioni del medesimo, nella loro irripetibile singolarità (in questi termini, cfr. Cass. n. 3390/2015), ciò a differenza di quanto avviene in materia penale (cfr. Sez. Un. n. 581/2008; Cass. n. 15858/2015: “In tema di responsabilità civile, l‟accertamento della sussistenza del nesso causale tra il fatto dannoso e le conseguenze pregiudizievoli riportate dal danneggiato è soggetto a una differente regola probatoria rispetto al giudizio penale, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell‟accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell‟evidenza o del più probabile che non, mentre nel processo penale vige la regola della prova oltre il ragionevole dubbio”).
Più di recente, in tema di responsabilità per omissione del sanitario, è stato precisato che
“In tema di responsabilità civile, la verifica del nesso causale tra condotta omissiva e fatto dannoso si sostanzia nell‟accertamento della probabilità positiva o negativa del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio controfattuale, che pone al posto dell‟omissione il comportamento dovuto. Tale giudizio deve essere effettuato sulla scorta del criterio del “più probabile che non”, conformandosi ad uno standard di certezza probabilistica, che, in materia civile, non può essere ancorato alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classi di eventi (c.d. probabilità quantitativa o pascaliana), la quale potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all‟ambito degli elementi di conferma (e, nel contempo, di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili nel caso concreto (c.d. probabilità logica o baconiana)” (cfr. Cass. n.
23197/2018).
Pag. 7 di 30 7.4. - Grava, poi, sul creditore-danneggiato l'onere di provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile e inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione
(cfr. Cass. n. 28991/2019).
7.5. - Grava, infine, sul creditore-danneggiato la prova del danno e della c.d. causalità giuridica che avvince le conseguenze pregiudizievoli dal medesimo patite all'evento lesivo che ha attinto il diritto leso, senza che le eventuali lacune assertive e probatorie del danneggiato possano essere colmate dagli accertamenti devoluti al C.T.U., posto che la funzione cui lo stesso chiamato ad assolvere è unicamente quella di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi già acquisiti al giudizio o nella soluzione di questioni che necessitano di competenze tecnico-specialistiche, senza tuttavia poter sopperire alle carenze delle parti (cfr. Cass. n. 9060/2003; Cass. n. 3130/2011; Cass. n.
30218/2017).
8. - Occorre, dunque, fare applicazione al caso in esame dei principi sopra richiamati.
8.1. - Nel caso di specie, gli attori hanno dedotto che, a causa del ritardo espulsivo di almeno 18 ore per l'esecuzione del parto, nonché del ritardo nella diagnosi del distacco placentare e della inadeguata e intempestiva rianimazione post partum, Parte_3
, concepito sano e rimasto sano durante la gravidanza, ha patito un grave insulto
[...]
neurologico (sofferenza anossico-ischemica) che gli ha provocato una diplegia spastica di grado medio, la quale comporta incompleta articolarità degli arti inferiori (equinismo dinamico), difficoltà di orientamento spaziale, nella memoria visiva e sequenziale, nella lettura, nella scrittura e nella comprensione della logica astratta, così subendo danni patrimoniali (rappresentati dalla dimidiazione del reddito da lavoro che avrebbe plausibilmente guadagnato se fosse rimasto sano, nonché dai presumibili costi delle spese di cura, controllo e sostegno da affrontare dal momento in cui i genitori non potranno più occuparsi di lui) e non patrimoniali (rappresentati dalle gravi limitazioni di ogni aspetto della propria vita esistenziale e relazionale e dall'ansia e preoccupazione per le proprie condizioni di salute). La gravità delle lesioni patite da , Parte_3
inoltre, ha provocato un rilevante pregiudizio morale ai suoi prossimi congiunti, i
Pag. 8 di 30 genitori e la sorella nonché un danno patrimoniale, rappresentato dalle spese di Pt_4
cura sostenute per le visite, le terapie, i viaggi per le visite specialistiche con connessi esborsi per vitto e soggiorno, per i genitori odierni attori.
8.2. - Gli attori hanno, dunque, assolto il loro onere probatorio sia dimostrando la fonte negoziale del diritto vantato (ossia il contratto di spedalità, desumibile dalla documentazione sanitaria in atti e, comunque, pacifico inter partes), sia allegando qualificati inadempimenti ascrivibili alla struttura sanitaria convenuta, i quali sono risultati, in buona sostanza, dimostrati dalla espletata C.T.U. che ha messo in luce l'inadeguatezza della condotta dei sanitari del P.O. Umberto I di nella gestione CP_1
post partum del neonato.
Il collegio peritale nominato dal Tribunale, infatti, pur ritenendo che “i sanitari che hanno avuto in cura la sig.ra durante il ricovero (11-12/02/05) Parte_2 hanno correttamente avviato la terapia tocolitica e la profilassi con steroidi nell‟ottica di ritardare il parto pretermine e dare al corticosteroide un maggior lasso di tempo per espletare la sua specifica azione di prevenzione della RDS. Risulta ancora che i sanitari hanno effettuato il monitoraggio cardiotocografico anche se, come sopra detto, scarsamente significativo, specie in quell‟epoca di gravidanza (33a settimana), per una eventuale individuazione di ipossia o acidosi fetale” (cfr. pagg. 12-13, relazione peritale), nell'evidenziare la malpractice imputabile ai sanitari della struttura convenuta, ha così argomentato: “Si censura però la mancata presenza di un neonatologo in sala parto così da potersi provvedere all‟immediata assistenza (intubazione e ossigenazione). La sua presenza in sala parto avrebbe dato un 50% di chance in più di evitare il sofferto danno encefalico ipossico-ischemico (cfr. pag. 16, relazione peritale)
[…] trattandosi di un parto pretermine (causa principale di morte infantile e disabilità
a lungo termine nei bambini) era sì richiesta la presenza di un neonatologo in sala parto. Necessità questa qui disattesa e che avrebbe dato un 50% di chance in più di evitare il sofferto danno encefalico ipossico-ischemico [..] presentando il neonato un indice di Apgar patologico non è stato possibile effettuare appropriate e tempestive manovre rianimatorie dopo l‟espulsione del feto, vista la mancata (ma dovuta) presenza di un neonatologo, così tardandosi la dovuta assistenza anche se il neonato venne trasferito presso la locale Unità di Terapia Intensiva 10 minuti dopo la nascita” (cfr. pag. 17, relazione peritale).
Pag. 9 di 30 I nominati C.T.U. hanno, quindi, stigmatizzato le scelte terapeutiche dei sanitari dell'azienda convenuta, precisando che “per quanto attiene la presenza del neonatologo in sala parto, questa è prevista dalle più accreditate linee guida (SIGO- AOGOI-
AGUI) ma solo dal 2008/2010, epoca successiva allo svolgimento dei fatti. Nel caso specifico il travaglio di parto della sig.ra si è avviato molto Parte_2
rapidamente verso la dilatazione completa, come avviene frequentemente nel parto pretermine delle pazienti pluripare, senza quindi quella gradualità di progressione della dilatazione che rendono prevedibili i tempi del parto avvenuto in modo precipitoso. La presenza quindi dei medici (ginecologo e neonatologo), che vengono chiamati al momento del parto, non poteva essere preventivata per la velocità con cui il parto si è verificato. Ma è pur vero che secondo buona pratica clinica era SI opportuna la presenza del neonatologo in sala parto, anche se all‟epoca non prescritta dalle linee guida. […] una “diligente” attività professionale, proprio perché trattavasi di un parto pretermine, avrebbe richiesto SI la presenza del neonatologo in sala parto al fine di poter fornire immediata assistenza onde evitare il danno encefalico ipossico-ischemico sofferto dal piccolo ” (cfr. pagg. 2-3, chiarimenti alla c.t.u.). Parte_3
Deve, dunque, osservarsi che l'assenza del neonatologo in sala parto - pur non essendo espressamente prevista dalle linee guida dell'epoca - integra comunque un inadempimento contrattuale imputabile alla struttura sanitaria, ai sensi dell'art. 1218 c.c.
Invero, nel caso in esame, si era in presenza di un quadro ostetrico connotato da evidenti fattori di rischio: la gestante si trovava alla 33a settimana di gravidanza, il travaglio aveva avuto decorso precipitoso ed era stato accertato un distacco placentare. In tale contesto clinico, le circostanze concrete imponevano l'adozione di tutte le cautele tecnicamente disponibili per garantire una pronta ed efficace assistenza rianimatoria al neonato.
È lo stesso collegio peritale a chiarire che “una „diligente‟ attività professionale, proprio perché trattavasi di un parto pretermine, avrebbe richiesto SI la presenza del neonatologo in sala parto al fine di poter fornire immediata assistenza onde evitare il danno encefalico ipossico-ischemico sofferto dal piccolo ” (cfr. pagg. Parte_3
2-3, chiarimenti alla c.t.u.). Ne deriva che, pur in assenza di una espressa previsione contenuta nelle linee guida dell'epoca, la condotta omissiva della struttura deve ritenersi
Pag. 10 di 30 non conforme ai canoni della diligenza professionale specifica richiesti al medico, ex art. 1176, co. 2, c.c., ovvero alla diligenza del professionista medio, cioè quello regolato e accorto, operante in analoghe condizioni (cfr. Cass. n. 17694/2010; Cass. n.
2466/1995; Cass. n. 1847/1988).
In tale prospettiva, giova ribadire che, per condiviso orientamento giurisprudenziale, le linee guida costituiscono sì un utile parametro di riferimento nell'accertamento della colpa, ma non rivestono natura di norme cautelari vincolanti, sicché non precludono al giudice di valutare autonomamente, in base al caso concreto, se la condotta tenuta dal sanitario sia stata o meno diligente (cfr. Cass. pen. n. 16237/2013; Cass. n.
34516/2023).
8.3. - Sotto il profilo causale, va considerato che l'assenza del neonatologo in sala parto ha impedito “un efficace e tempestivo intervento al fine di limitare/annullare (se possibile) i danni sicché il ritardo di 10 m‟ divenne significativo nel ridurre del 50% le chance di valido intervento” (cfr. pag. 19, relazione peritale).
Come rilevato dai nominati c.t.u., “non si può con certezza affermare che una immediata assistenza da parte di un neonatologo avrebbe con alta probabilità evitato il danno encefalico fetale. Le chance di evitare il danno encefalico ipossico-ischemico sofferto dal piccolo non vanno oltre il 50% […] Non è pertanto Parte_3
possibile ammettere che una immediata assistenza avrebbe, con alta probabilità, evitato il danno encefalico. Motivo per cui abbiamo ritenuto segnalare che vi era solo il 50% di chance di possibilità di evitare il danno encefalico ipossico-ischemico sofferto dal piccolo . Infatti, gli eventi avversi neonatali si manifestano Parte_3
indipendentemente da una tempestiva assistenza rianimatoria da parte del neonatologo.
Neanche il neonatologo è in grado di prevedere l‟evoluzione dei danni nel tempo perché l‟adattamento dei feti prematuri alla vita postnatale è contraddittoria rispetto alle condizioni di partenza e non consente una semplificazione che possa essere espressa in termini percentuali” (cfr. pag. 21, relazione peritale). Anche in presenza del neonatologo in sala parto, dunque, “il danno poteva essere arginato ma nella misura di non oltre il 50%” (cfr. pagg. 2-3, chiarimenti alla c.t.u.).
Pag. 11 di 30 8.3.1. - Al riguardo, va ricordato che in base al criterio della “preponderanza dell'evidenza” l'accertamento del nesso di causa va condotto secondo il giudizio controfattuale, il quale, nella condotta omissiva, consiste nel verificare se, compiuta l'azione doverosa ma omessa, l'evento si sarebbe potuto evitare.
Per stabilire se una omissione abbia causato un danno non è sufficiente fermarsi alla considerazione delle statistiche, ma, una volta ipotizzate tutte le cause astrattamente possibili del danno, va ritenuta “causa” in senso giuridico quella che appare la meno improbabile dal punto di vista logico-deduttivo, e non già da quello meramente statistico.
Ciò non vuol dire che l'evento di danno debba dirsi causato dalla condotta in tutti i casi in cui, senza quest'ultima, il danno avrebbe avuto 51 possibilità su 100 di non accadere, ma va intesa nel senso che questa probabilità deve essere non solo quantitativa ma anche e soprattutto logica. In caso di omissione, dunque, se vi sono altre possibili cause alternative in grado di produrre l'evento nel caso concreto o, meglio, in grado di annullare il potenziale salvifico della condotta omessa, il giudice deve prendere in esame tutti i fattori causali alternativi e stabilire quale tra essi appaia quello più probabile sulla base di tutti i dati processuali disponibili.
8.3.2. - Alla luce dei principi sopra esaminati, è dunque necessario accertare se la tempestiva ed accurata esecuzione di manovre rianimatorie post partum avrebbe evitato i danni al neonato, con ragionevole probabilità, ovvero se la ritardata esecuzione delle manovre rianimatorie, tra tutte le cause astrattamente possibili, sia stata concretamente la causa meno improbabile del danno.
Sulla base di quanto accertato dal collegio peritale, deve reputarsi che la presenza del neonatologo in sala parto (e, dunque, un suo efficace e tempestivo intervento), avrebbe evitato il danno encefalico ipossico-ischemico sofferto da . Parte_3
Secondo i nominati c.t.u., “Il parto pretermine, o parto prematuro (parto il cui travaglio ha luogo tra la 20a e la 37a settimana di gestazione), è la causa principale di morte infantile e disabilità a lungo termine nei bambini dal momento che molti organi, compresi cervello, polmoni e fegato, sono ancora in via di sviluppo nelle ultime
Pag. 12 di 30 settimane di gravidanza” (cfr. pag. 11, relazione peritale) e “la prematurità di per sé stessa rappresenta il fattore più decisivo nel determinare morbilità, mortalità e possibili conseguenze a lungo termine sullo sviluppo del bambino” (cfr. pag. 21, relazione peritale).
Dovendosi interpretare i dati accertati dalla consulenza tecnica secondo le regole del giudizio civile per l'accertamento del nesso causale, può affermarsi che, nonostante in astratto la prematurità del nascituro rappresenti la causa naturale di molteplici disabilità
a lungo termine sul suo sviluppo, nel caso in esame, tenuto conto delle cause in concreto verificatesi in occasione della nascita di , l'assenza del neonatologo e, Parte_3 dunque, l'omesso tempestivo intervento di rianimazione post partum rappresenti la causa meno improbabile della produzione dei danni dallo stesso sofferti.
8.3.3. - Più precisamente, alla luce del criterio della preponderanza dell'evidenza, va rilevato che la condotta omissiva della struttura sanitaria - ossia l'assenza del neonatologo e il conseguente ritardo di 10 minuti nell'inizio delle manovre rianimatorie
- costituisce, tra tutte le cause astrattamente ipotizzabili (quali la prematurità, il travaglio precipitato, le condizioni intrinseche del neonato), quella logicamente più plausibile come fattore determinante del danno neurologico, in quanto:
è l'unica delle concause astratte a essersi verificata in modo documentato e incontestabile nel momento cruciale della nascita;
è l'unica alla quale i C.T.U. riconducono un'incidenza causale concretamente quantificabile (“la sua presenza in sala parto avrebbe dato un 50% di chance in più di evitare il sofferto danno encefalico ipossico-ischemico” (cfr. pag. 16, relazione peritale);
non emergono, né dalla documentazione clinica né dalla perizia, ulteriori cause alternative aventi forza esplicativa superiore o anche solo equivalente;
la stessa prematurità - pur essendo un fattore di rischio generalizzato - non si è tradotta in un impedimento clinico insormontabile, giacché, come accertato dai nominati consulenti, in presenza di una tempestiva assistenza rianimatoria da parte del neonatologo, “il danno poteva essere arginato ma nella misura di non oltre il 50%” (cfr. pagg. 2-3, chiarimenti alla c.t.u.).
Pag. 13 di 30 Pertanto, pur a fronte di una probabilità statistica complessiva non superiore al 50%, il giudizio controfattuale, inteso in termini logico-deduttivi e non meramente probabilistici, conduce a ritenere che, nel caso concreto, l'omissione assistenziale costituisca la causa meno improbabile tra tutte quelle in astratto ipotizzabili, integrando così la prova del nesso causale materiale tra l'inadempimento della struttura sanitaria e il danno subito dal minore.
8.4. - A causa dell'assenza del neonatologo in sala parto, ha riportato Parte_3 postumi rappresentati da “lieve diparesi spastica degli arti inferiori peraltro sede di lieve ipertono con maggiore compromissione dell‟emisoma sinistro e modesto deficit della coordinazione motoria con deambulazione a base allargata e lievemente incerta;
un assai modesto rallentamento psichico ma con comprensione adeguata e adeguato livello di scolarità anche se con riferita necessità di un insegnante di sostegno;
un equinismo sinistro chirurgicamente corretto (rilievo anamnestico), fa uso della molla di
Codivilla; esiti di intervento chirurgico correttivo per strabismo” (cfr. pag. 13, relazione peritale).
8.5. - Alla luce, dunque, delle condivisibili argomentazioni e conclusioni dei nominati consulenti e dei principi sopra richiamati, appaiono dirimenti, in funzione dell'accoglimento della domanda, le seguenti considerazioni:
Sussiste responsabilità ascrivibile alla condotta dei sanitari della struttura convenuta consistente nella mancata presenza di un neonatologo in sala parto, trattandosi di un parto pretermine;
Sussiste il nesso di causalità materiale tra la condotta dei sanitari e l'insorgenza dei danni riportati da , tenuto conto che, alla luce di un Parte_3
giudizio controfattuale di aggiunta mentale conforme ai principi che governano la causalità omissiva, ipotizzando come diligentemente adottate le condotte doverose, consistenti nella tempestiva esecuzione delle manovre rianimatorie, deve ritenersi che l'evento - così come verificatosi hic et nunc - non si sarebbe verificato.
8.6. - Alla luce di quanto precede, si deve concludere per l'ascrivibilità della responsabilità medica per violazione degli obblighi professionali in capo ai sanitari che ebbero in cura la partoriente, da cui è derivato il danno al neonato, responsabilità che si
Pag. 14 di 30 riverbera sulla odierna convenuta in forza del combinato disposto degli artt. 1218 e
1228 c.c.
9. - Tanto chiarito con riferimento all'an della responsabilità, si deve passare alla quantificazione del danno lamentato dagli attori, operando una distinzione tra gli stessi, tenuto conto che e , minorenni alla data di notifica Parte_3 Parte_4 dell'atto di citazione, sono, nelle more, divenuti maggiorenni, intervenendo volontariamente nell'odierno giudizio.
9.1. - Con riguardo al risarcimento del danno non patrimoniale in favore di Parte_3
, va ricordato che tale categoria unitaria comprende sia il danno biologico,
[...] inteso come lesione all'integrità psico-fisica della persona che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito, sia il danno morale, inteso come sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione, come specificamente indicato dal legislatore negli articoli 138 e 139 Cod. Ass. e come ormai espressamente riconosciuto dalla più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 901/2018, Cass. n. 7513/2018, Cass.
n. 9196/2018, Cass. n. 10912/2018, Cass. n. 13770/2018, Cass n. 2788/2019 e Cass. n.
4878/2019).
9.2. - Tanto il danno biologico quanto il danno morale costituiscono forme di manifestazione del danno non patrimoniale aventi identica natura, che vanno tutte considerate in ossequio al principio dell'integralità del risarcimento, senza, tuttavia, incorrere in duplicazioni computando lo stesso aspetto due o più volte sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni.
9.3. - In particolare, il danno biologico consiste nella menomazione dell'integrità psicofisica della persona e ha fondamento medico-legale, perché presuppone l'esistenza di una lesione fisica e/o psichica.
9.4. - Venendo al caso in esame, come evidenziato dal collegio peritale, i reliquati permanenti da cui è affetto l'attore, causalmente riconducibili alla condotta negligente dei sanitari, sono rappresentati da “lieve diparesi spastica degli arti inferiori peraltro sede di lieve ipertono con maggiore compromissione dell‟emisoma sinistro e modesto
Pag. 15 di 30 deficit della coordinazione motoria con deambulazione a base allargata e lievemente incerta;
un assai modesto rallentamento psichico ma con comprensione adeguata e adeguato livello di scolarità anche se con riferita necessità di un insegnante di sostegno;
un equinismo sinistro chirurgicamente corretto (rilievo anamnestico), fa uso della molla di Codivilla;
esiti di intervento chirurgico correttivo per strabismo” (cfr. pag. 13, relazione peritale).
Tali postumi riducono in modo permanente la complessiva integrità fisio-psichica del danneggiato nella misura del 50% (cinquanta percento).
9.5. - Secondo i nominati C.T.U., inoltre, l'attore ha subito un periodo di I.T.A. di sessantaquattro giorni;
un periodo di I.T.P. al 50% di cento giorni e un periodo di I.T.P. al 25% di centoquaranta giorni, in considerazione del periodo dopo ogni ricovero per la progressiva ripresa funzionale.
9.6. - Quanto all'ammontare del danno biologico, si ritiene, in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., di fare riferimento ai valori contenuti nella Tabella Unica Nazionale di cui al d.P.R. n. 12/2025, pur nella consapevolezza che - sotto il profilo cronologico - tale fonte normativa non risulta direttamente applicabile al caso di specie.
Invero, il citato d.P.R. 12/2025, che ha introdotto una tabella unica per la liquidazione delle menomazioni di grado superiore al 9%, prevede espressamente che i criteri ivi contenuti si applichino ai soli sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore (art. 5, co. 1). Ne deriva l'impossibilità di applicazione diretta della tabella al caso in esame, risalente all'anno 2005.
Tuttavia, ciò non impedisce che il giudice possa adottare detti valori quale criterio equitativo di liquidazione, nell'ambito del potere conferito dall'art. 1226 c.c. In questa prospettiva, non si tratta di aggirare la delimitazione temporale del Regolamento, bensì di applicarlo in via analogica ed equitativa, sulla base di una motivazione ragionevole e non arbitraria, in coerenza con quanto già riconosciuto in sede di legittimità.
Ed invero, già prima dell'emanazione del d.P.R. 12/2025, la giurisprudenza della S.C. aveva valorizzato l'intervento normativo di cui all'art. 3, co. 3, del d.l. n. 158/2012
(conv. con mod. nella l. n. 189/2012), e, successivamente, dell'art. 7, co. 4, della l. n.
24/2017, quale base per estendere l'applicazione dei criteri tabellari anche alle
Pag. 16 di 30 micropermanenti e a fattispecie antecedenti alla loro entrata in vigore, fatta eccezione per il limite del giudicato interno sul quantum.
Ciò perché il criterio di liquidazione equitativa del danno ex artt. 1226 e 2056 c.c. (che soccorre quando l'ammontare del danno non è predeterminato convenzionalmente o legalmente, ed appare ontologicamente diverso dal diritto alla liquidazione del danno) non è elemento costitutivo della fattispecie risarcitoria scrutinata nella dimensione sostanziale dell'illecito civile. Il diritto al risarcimento del danno ha per oggetto un credito di valore che va determinato nel suo ammontare attraverso l'attività di liquidazione volta a monetizzare la lesione del bene-salute. Ne segue che il valore del credito, che entra a far parte del patrimonio del danneggiato, non è predeterminato nel suo ammontare, occorrendo necessariamente fare ricorso al potere di equità integrativa del Giudice.
È vero, infatti, che l'esigenza di uniformità di trattamento di situazioni analoghe e di certezza del diritto viene assicurato tramite l'utilizzo di una medesima Tabella di liquidazione del danno biologico che deve avere applicazione diffusa sull'intero territorio nazionale, ma a tale principio non segue anche la definitiva immutabilità di tale Tabella e la cristallizzazione dei valori tabellari al momento della introduzione della domanda, essendo, invece, tenuto il Giudice di merito a fare applicazione dei valori delle Tabelle di più recente edizione, in quanto maggiormente idonee ad esprimere l'adeguatezza della conversione patrimoniale del danno da invalidità psicofisica subito dalla persona (cfr. Cass. n. 28990/2019; Cass. n. 31868/2024).
In tale contesto, l'impiego delle tabelle più recenti rappresenta una corretta modalità di esercizio del potere equitativo, tanto più quando tali tabelle siano espressione della volontà normativa del legislatore, frutto di ponderazione tecnica e razionale degli interessi coinvolti: come è stato lucidamente osservato in dottrina, infatti, nessun criterio equitativo potrebbe dirsi più equo di quello scelto dal legislatore.
In conclusione, pur non potendosi applicare direttamente il d.P.R. n. 12/2025, il
Tribunale reputa conforme al disposto di cui all'art. 1226 c.c. fare riferimento ai valori ivi previsti, quale parametro oggettivo di liquidazione del danno non patrimoniale da lesione dell'integrità psico-fisica.
Pag. 17 di 30 9.6.1. - Ai fini della determinazione equitativa del danno biologico, appare opportuno illustrare, in sintesi, il meccanismo di funzionamento della Tabella Unica Nazionale, introdotta con il d.P.R. n. 12/2025, in attuazione della delega contenuta nell'art. 138 del
Codice delle assicurazioni private.
Il sistema delineato dal Regolamento si basa su un modello di monetizzazione “a punto”, in cui il valore finale del risarcimento viene determinato moltiplicando il numero di punti percentuali di invalidità permanente per un valore base monetario, soggetto a variazioni in funzione di tre distinti coefficienti:
Il moltiplicatore biologico, che cresce al crescere dell'invalidità permanente, attribuendo un peso maggiore ai postumi più gravi. Questo coefficiente varia da
2,75773 (per il 10%) a 10,9472 (per il 100%);
Il demoltiplicatore demografico, che decresce con l'aumentare dell'età del danneggiato, riflettendo il minor impatto del danno sulla durata residua della vita. È pari a 1 per un neonato e scende fino a 0,522 per un centenario;
Il moltiplicatore morale, che consente al giudice, in presenza di apprezzabili sofferenze soggettive, di incrementare la misura del risarcimento in proporzione alla gravità del danno morale. Tale coefficiente può essere applicato in misura minima, media o massima, con riferimento a ciascun grado di invalidità.
La formula di calcolo del risarcimento previsto dalla Tabella Unica Nazionale può così riassumersi:
C = IP × MB × DD × (MM)
dove:
C è l'ammontare complessivo del risarcimento;
IP è il grado di invalidità permanente;
MB è il coefficiente moltiplicatore biologico;
DD è il coefficiente demoltiplicatore demografico;
MM è il coefficiente moltiplicatore morale (facoltativo).
Il valore monetario di partenza - ovvero il “punto base” - è fissato in € 947,30 (art. 2,
d.P.R. 12/2025), e corrisponde al punto già previsto per le micropermanenti (art. 139, commi 1, lettera a), ultimo periodo, e 5, del D.lgs. n. 209/2005). L'intera tabella,
Pag. 18 di 30 dunque, è stata costruita per continuità sistematica rispetto ai precedenti criteri tabellari di origine pretoria, ma con parametri codificati e calcolabili secondo un modello razionale e trasparente.
In particolare, la funzione del moltiplicatore morale è quella di assorbire e quantificare il danno morale soggettivo entro un range che può variare, a seconda del grado di invalidità, da circa un quarto a circa la metà del danno biologico, secondo la classificazione della sofferenza (nessuna, minima, media, grave). Ne deriva che, pur mantenendo la distinzione concettuale tra danno biologico e danno morale, il legislatore ha optato per un sistema che lega indissolubilmente il quantum del secondo al quantum del primo, riducendo i margini di incertezza e di oscillazione giurisprudenziale.
Va opportunamente precisato che, come desumibile dall'Allegato tecnico al d.P.R. n.
12/2025, il moltiplicatore morale indicato in tabella non rappresenta il coefficiente finale da applicare al danno biologico, bensì la quota incrementale da riconoscersi in ragione della sofferenza morale. Ad esempio, in caso di danno morale “grave”, il coefficiente indicato in tabella potrà essere pari a 0,503, il che implica un incremento del 50,3% rispetto al danno biologico puro. Il giudice, quindi, dovrà determinare il quantum del danno non patrimoniale moltiplicando il danno biologico per un coefficiente pari a (1 + incremento morale), ossia: Danno totale = Danno biologico × (1
+ coefficiente morale).
9.7. - Nel caso in esame, la gravità oggettiva delle lesioni permanenti subite da
- consistenti, tra l'altro, in una diparesi spastica degli arti inferiori, Parte_3
deficit della coordinazione motoria, rallentamento psichico, esiti chirurgici e dipendenza da ausili - è tale da implicare, secondo l'id quod plerumque accidit, una profonda sofferenza interiore, rappresentata dall'ansia e dalla preoccupazione per il proprio stato di salute e dal dolore causato dalla consapevolezza della sofferenza provata dai propri congiunti.
Tali conseguenze si pongono come effetto normale di una menomazione grave e irreversibile come quella riportata da , e la loro esistenza può dunque Parte_3
ritenersi presunta ex art. 2727 c.c., alla luce delle massime di comune esperienza e della normalità causale.
Pag. 19 di 30 Ne consegue che la liquidazione del danno non potrà non tenere conto della componente morale del danno, con applicazione del massimo coefficiente moltiplicatore morale.
9.8. - Nessuna somma, invece, può essere riconosciuta all'attore a titolo di
“personalizzazione”.
Al riguardo, va premesso che, secondo i più recenti approdi giurisprudenziali, nel caso di lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico - inteso come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali - e del danno c.d. esistenziale, appartenendo tali c.d. “categorie” o “voci” di danno alla stessa area protetta dall'art. 32
Cost. (cfr. Cass. n. 24473/20), mentre la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema del c.d. “punto variabile”) può essere aumentata, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna “personalizzazione” in aumento (cfr. Cass. n. 5865/2021).
Dunque, le circostanze che giustificano questa variazione in aumento del risarcimento, sono soltanto quelle inusuali, anomale, eccezionali: in una parola, non indefettibili rispetto a un certo tipo di danno.
Così, nel caso in esame, non v'è dubbio che le circostanze invocate a sostegno della
“personalizzazione” del risarcimento - quali la perduta possibilità di svolgere lavori remunerativi e gratificanti, la limitazione nello svolgimento di attività sportive, il disagio di doversi sottoporre a continue visite e terapie, nonché la dipendenza dagli altri
- non sono null'altro che i pregiudizi già ordinariamente e inevitabilmente conseguenti ad una grave lesione come quella riportata dall'attore.
Ciò comporta l'esclusione di qualsiasi ulteriore aumento del quantum risarcitorio.
9.9. - Ciò posto, dunque, nella fattispecie in esame occorre prendere in considerazione gli importi per il risarcimento del danno biologico previsti dalla Tabella Unica
Nazionale, approvata con il D.p.r. n. 12/2025.
Pag. 20 di 30 9.10. - Applicando i criteri della Tabella Unica Nazionale di cui al d.P.R. n. 12/2025 - assunti, come sopra chiarito, in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. - il danno non patrimoniale permanente da lesione dell'integrità psicofisica subito da Parte_3
può essere così determinato.
[...]
Tenuto conto del grado di invalidità permanente accertato (pari al 50%), del valore base del punto (€ 947,30), del moltiplicatore biologico previsto dalla Tabella per tale grado
(pari a 7,46382), nonché del demoltiplicatore demografico pari a 1 (attesa l'età di 0 anni del danneggiato all'epoca dell'evento), il danno biologico ammonta a:
50 × 947,30 × 7,46382×1 = € 353.523,83
A tale importo deve aggiungersi l'incremento per sofferenza morale grave, che si ritiene di riconoscere nella misura massima prevista dalla Tabella, pari al 50,3%, con applicazione del relativo moltiplicatore morale pari a 1,503. Ne consegue che il danno non patrimoniale complessivo (biologico + morale) è pari a:
€ 353.523,83 × 1,503 = € 531.346,32
Si ribadisce che il coefficiente pari a 0,503 indicato nell'Allegato tecnico alla Tabella
Unica Nazionale non rappresenta il moltiplicatore finale del risarcimento, bensì la quota d'incremento da applicare al danno biologico per tener conto della sofferenza morale.
Ne consegue che il moltiplicatore effettivo da applicare al fine di determinare l'importo complessivo del danno non patrimoniale è pari a 1,503, corrispondente al 100% del danno biologico più il 50,3% per danno morale grave.
9.11. - A tale importo va sommato a quello dovuto per l'inabilità temporanea.
In particolare, considerando il punto base I.T. pari a € 55,24, ed apportandovi la maggiorazione massima prevista per il danno morale dall'art. 3, co. 2, d.P.R. n. 12/2025
(60%), così giungendosi a un totale di € 88,38, il periodo di inabilità temporanea al
100% (64 giorni) è pari ad € 5.656,58; il periodo di inabilità temporanea parziale al 50%
(100 giorni), è pari € 4.419,20; il periodo di inabilità temporanea parziale al 25% (140 giorni), è pari € 3.093,44; così per un totale di € 13.169,22.
9.12. - Tali importi, sommati al danno biologico permanente sopra calcolato, corrispondono a complessivi € 544.515,54.
Pag. 21 di 30 9.13. - Con riguardo al danno patrimoniale subito da , va premesso Parte_3 che nell'ipotesi di risarcimento del danno da incapacità di guadagno del minore che non svolgeva alcuna attività lavorativa all'epoca del sinistro, in mancanza di criteri obiettivi per l'esatta quantificazione in denaro del pregiudizio da risarcire, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che il giudice deve ricorrere ad una stima equitativa, considerando tutte le circostanze del caso concreto, quali l'età del danneggiato, il suo ambiente sociale e la sua vita di relazione (cfr. Cass. n. 3539/1996).
In particolare, nell'ipotesi in cui, come nel caso in esame, il danneggiato sia un neonato, il danno da risarcire, consistente nel minor guadagno che l'infortunato percepirà in futuro rispetto a quello che percepirebbe se la sua capacità lavorativa non fosse stata menomata, va determinato dal giudice in base al tipo di attività lavorativa che presumibilmente il minore eserciterà in futuro, che deve essere accertato con criterio di probabilità tenendo conto della posizione economica e sociale della famiglia del minore e delle possibili scelte che, secondo l'id quod plerumque accidit, si offrono e vengono normalmente operate dalle famiglie che si trovano nella corrispondente posizione economico-sociale. Poiché, dopo l'infortunio, con il progredire del minore nell'età e con lo sviluppo, o meno, degli studi o di una preparazione professionale specifica, le possibilità di scelta fra i vari tipi di futura attività lavorativa si vanno via via determinando e, conseguentemente, l'ambito delle probabilità si va via via restringendo, il giudice deve tener conto della situazione esistente al momento della decisione, cioè in base a questa deve determinare il tipo di attività che il danneggiato eserciterà in futuro
(cfr. Cass. n. 2809/1975).
9.13.1. - Ebbene, nel caso in esame, poiché il collegio peritale ha accertato che il danno biologico del 50% ha comportato una “lieve-modesta incidenza sulla capacità lavorativa generica ed anche specifica, visto l‟indirizzo di studio intrapreso (diploma in agraria)” (cfr. pag. 18, relazione peritale), può affermarsi che la liquidazione del danno da parziale perdita della capacità lavorativa dell'attore va operata prendendo in considerazione il reddito medio annuo di un perito agrario (€ 23.366,00), ridotto della metà in considerazione del danno biologico subito, e moltiplicato per un coefficiente di capitalizzazione corrispondente all'età del danneggiato al momento di verosimile ingresso nel mondo del lavoro.
Pag. 22 di 30 9.13.2. - Con riguardo al coefficiente di capitalizzazione, va rilevato che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il danno permanente da incapacità di guadagno non può essere liquidato in base ai coefficienti di capitalizzazione approvati con r.d.
9.10.1922 n. 1403, i quali a causa dell'innalzamento della durata media della vita e dell'abbassamento dei saggi di interesse non garantiscono l'integrale ristoro del danno e non sono, perciò, consentiti dalla regola di integralità del risarcimento di cui all'art. 1223 c.c. (cfr. Cass. n. 20615/2015).
Pertanto, ai fini della capitalizzazione del reddito da parziale perdita della capacità lavorativa, possono utilizzarsi i coefficienti proposti dal Consiglio Superiore della
Magistratura, ricavati dalle tavole di mortalità del 1981.
9.13.3. - Alla luce dei principi sopra richiamati, il danno da lesione della capacità lavorativa subito da va liquidato in base al metodo della Parte_3
capitalizzazione attuariale della rendita vitalizia anticipata, facendo riferimento ai coefficienti elaborati dal Consiglio Superiore della Magistratura, ricavati dalle tavole di mortalità ISTAT 1981 per la popolazione maschile italiana, con incremento annuo del
3% della rendita vitalizia e attualizzazione al tasso legale del 5% (tasso tecnico effettivo: 2%).
In particolare, per un soggetto di 20 anni - età stimata di verosimile ingresso nel mondo del lavoro - il coefficiente di capitalizzazione a (x + ½) è pari a 32,4016. Tale coefficiente rappresenta il numero di anni attualizzati in cui la vittima avrebbe potuto percepire il reddito medio professionale, tenendo conto delle probabilità di sopravvivenza e della progressione economica.
Tenuto conto che il danno biologico accertato incide nella misura del 50% sulla capacità lavorativa e che il reddito figurativo di riferimento è pari a € 23.366,00 annui
(corrispondente alla media per un perito agrario), il danno da riduzione della capacità
lavorativa viene così determinato: ( ) × 32,4016 = € 378.547,89.
9.14. - Non va, invece, liquidato alcun danno a titolo di spese mediche future, posto che, non essendo state allegate, come accertato dal collegio peritale, spese mediche
Pag. 23 di 30 documentate, risulta impossibile determinare i presumibili costi che l'attore dovrà sostenere in futuro.
10. - Con riguardo al risarcimento del danno non patrimoniale in favore degli attori
, e , rispettivamente genitori e sorella Parte_1 Parte_2 Parte_4 del danneggiato, va premesso che, alla luce dell'orientamento espresso dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione, anche i prossimi congiunti della vittima primaria di lesioni hanno diritto al risarcimento del danno non patrimoniale consistito nel dolore e nell'afflizione provati per la sofferenza del proprio caro (cfr. Sez. Un. n. 9556/2002).
Tale danno, tuttavia, non può essere ritenuto in re ipsa, ma va dedotto e dimostrato in concreto, anche attraverso presunzioni, partendo dal fatto noto della gravità delle lesioni, della loro natura e del grado di parentela tra vittima primaria e vittima secondaria.
10.1. - Nel caso in esame, è evidente, secondo un criterio di normalità causale, che la gravità delle lesioni subite da abbia generato ansia e preoccupazione Parte_3
nei suoi familiari e modificato, inevitabilmente, le condizioni e la qualità della loro vita, tenuto conto, altresì, del vincolo di parentela che li lega al danneggiato, con il quale essi pacificamente convivono.
10.2. - Con riguardo ai criteri di liquidazione del danno non patrimoniale subito dai congiunti del danneggiato, la giurisprudenza di legittimità ha, di recente, precisato che è necessario far riferimento a tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di quantificazione del danno, come le tabelle predisposte dal Tribunale di Roma, che fin dal 2019 contengono un quadro dedicato alla liquidazione dei “danni riflessi” subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni, secondo un sistema “a punti”. Le tabelle del Tribunale di Milano, invece, che nella loro più recente versione prevedono una liquidazione “a punti” in riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale, non altrettanto hanno fatto, allo stato, in riferimento alla liquidazione del danno da grave lesione del rapporto parentale, in mancanza di un “campione significativo di sentenze utile a costruire una tabella fondata sul monitoraggio”, come chiarito nella Relazione illustrativa dell'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano (cfr. Cass. n. 13540/2023; Cass. n. 36560/2023).
Pag. 24 di 30 La nuova tabella sulla liquidazione dei danni subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni, pubblicata dal Tribunale di Roma in data 10.11.2023, che sostituisce quelle del 2019, comprende tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (danno morale sub specie di dolore, vergogna, paura, disperazione) quanto quello dinamico- relazionale, che coincide con la modificazione peggiorativa delle relazioni di vita esterne del soggetto.
Il valore del punto comprende le due diverse componenti del danno morale (aspetto interiore della sofferenza e dinamico-relazionale inteso come modificazione peggiorativa delle relazioni di vita esterne del soggetto): per ciascuna di essa è previsto un distinto importo, quantificato in € 3.474,00 per la prima e un importo tra € 3.474,00 ed € 2.450,00 per la seconda in funzione della presenza o meno di riconoscimento del diritto all'assistenza per il congiunto o attraverso sussidi pubblici (indennità di accompagnamento), o a seguito del riconoscimento allo stesso del risarcimento per la fruizione di una assistenza per il futuro.
Il diritto alla seconda componente del punto, cioè quella connessa con lo sconvolgimento della vita connesso con l'assistenza, può essere riconosciuto solo ai soggetti titolari dell'obbligo di provvedere all'assistenza nei confronti del danneggiato;
di conseguenza, in presenza di genitori ed altri figli, nel caso in cui il danneggiato sia il figlio, tale componente va riconosciuta solo ai genitori.
Anche per il danno riflesso deve tenersi conto del tipo di relazione parentale, del numero dei familiari conviventi, dell'età del danneggiato, dell'età del soggetto da risarcire.
Il valore complessivo, che si ricava dalla somma dei punti moltiplicata per il valore del punto, deve essere ulteriormente moltiplicato per la percentuale di pregiudizio permanente biologico riconosciuto al danneggiato.
10.3. - Nel caso in esame, con riferimento ai genitori di , il calcolo per Parte_3
ciascuno è di punti 20 per il grado di parentela, di punti 10 per l'età del danneggiato
(neonato all'epoca delle lesioni), di punti 6 per l'età dei genitori al momento del fatto
(33 e 34 anni), per un totale di 36 punti.
Pag. 25 di 30 Detto punteggio deve essere moltiplicato per il coefficiente relativo al numero dei soggetti tenuti all'assistenza del danneggiato (2) e, quindi, pari a 0,8, per un totale di
28,8.
Il valore punto è pari ad € 6.948,00, quale somma delle due componenti del danno morale, tenuto conto che i genitori hanno l'obbligo di provvedere all'assistenza del danneggiato, al quale non è stato riconosciuto alcun risarcimento per la fruizione di ulteriore assistenza esterna.
Il prodotto dei punti per il punto base determina l'importo di € 200.102,40.
L'importo così ottenuto deve essere moltiplicato per la percentuale di pregiudizio permanente biologico riconosciuto al danneggiato (50%), per un totale complessivo di €
100.051,20.
10.4. - Con riguardo, invece, alla sorella , i punti accumulati sono 32, Parte_4 dati dalla somma di punti 15 per il grado di parentela, di punti 10 per l'età del danneggiato (neonato all'epoca delle lesioni), di punti 7 per l'età al momento del fatto
(3 anni).
Detto punteggio deve essere moltiplicato per il coefficiente relativo al numero dei familiari per i quali sussista il riconoscimento del danno (3) e, quindi, pari a 0,5, per un totale di 16.
Il valore punto è pari ad € 3.474,00, non essendo la sorella obbligata all'assistenza nei confronti del danneggiato.
Il prodotto dei punti per il punto base determina l'importo di € 55.584,00.
L'importo così ottenuto deve essere moltiplicato per la percentuale di pregiudizio permanente biologico riconosciuto al danneggiato (50%), per un totale complessivo di €
27.792,00.
11. - Non va, invece, riconosciuto alcun risarcimento del danno patrimoniale per le spese di assistenza sostenute dai genitori del danneggiato, posto che non sono state allegate spese mediche documentate, come rilevato dai C.T.U., secondo i quali “unico giustificativo di spesa (€ 1220,00) presente in atti una parcella del dott. Per_1
per parere medico legale (non presente in atti). Tale spesa non riveste i
[...]
Pag. 26 di 30 connotati di spesa sanitaria finalizzata a diagnosi e cura” (cfr. pag. 18, relazione peritale).
11.1. - In merito alla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale per le spese di assistenza stragiudiziale, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che queste possono essere risarcite solo ove, all'esito di una valutazione “ex ante” sull'utilità di tale esborso, si possa presumere che la lite avrebbe potuto essere definita già nella fase stragiudiziale (cfr. Cass. n. 39384/2021).
11.2. - Nel caso in esame, quindi, possono essere riconosciute, in capo agli attori
[...]
e , le sole spese per i procedimenti di mediazione instaurati, Pt_1 Parte_2 per un totale di € 2.513,20, come da fatture allegate in atti (cfr. docc. 46-48, seconda memoria istruttoria).
11.3. - Nessun risarcimento, invece, può essere riconosciuto per eventuali spese sostenute nei confronti della . Invero, da un lato, non è stata offerta prova CP_4 documentale dell'effettivo esborso di somme per tale attività; dall'altro, la prestazione svolta dalla predetta società si è limitata alla richiesta di documentazione medica e alla notifica, in data 06.02.2015, di un atto di costituzione in mora che, seppur idoneo a interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c., si presenta per forma e contenuto generico, privo di qualsiasi allegazione tecnica, quantificazione o proposta conciliativa e, come tale, inidoneo ad avviare un'effettiva interlocuzione precontenziosa o un concreto percorso stragiudiziale di definizione del danno.
Alla luce di tali elementi, non può ritenersi soddisfatto il criterio di funzionalità “ex ante” dell'attività stragiudiziale rispetto alla possibile prevenzione del contenzioso e la relativa voce di danno deve, pertanto, essere esclusa.
12. - Tanto chiarito, va considerato che il diritto al risarcimento del danno forma oggetto di un'obbligazione di valore, sicché il valore del bene deve essere fissato al momento dell'illecito stesso (nella specie, 12.02.2005).
Gli effetti della svalutazione vanno addebitati all'obbligato in quanto, nell'intervallo di tempo intercorrente fra il sorgere del credito e la sua liquidazione, l'espressione
Pag. 27 di 30 monetaria del bene deteriorato è mutata, sicché occorre riadeguare la prestazione dovuta all'effettivo valore da reintegrare al momento della presente decisione.
Quanto agli interessi sulle somme dovute a titolo di risarcimento dei danni, appare ancora valido l'insegnamento delle Sezioni unite della S.C. di cui alla sentenza n.
1712/1995, secondo cui sugli importi liquidati in moneta attuale, previa loro devalutazione secondo gli opportuni indici Istat alla data della certa esistenza dell'illecito, vanno computati gli interessi legali sui singoli importi annualmente rivalutati dalla stessa data al saldo effettivo.
12.1. - Quanto al danno da mora, invece, poiché non esiste alcuna norma che preveda il pagamento di interessi quale effetto automatico della mora, il risarcimento del danno non è in re ipsa, ma deve essere allegato e provato, con tutti i mezzi, anche presuntivi e mediante l'utilizzo di criteri equitativi (cfr. Sez. Un., n. 1712/1995).
La presunzione di danno da lucro cessante per ritardato pagamento nei debiti di valore, infatti, è correlata esclusivamente all'impiego mediamente remunerativo del denaro, in ipotesi suscettibile di offrire un'utilitas superiore, in termini percentuali, al tasso di rivalutazione (cfr. Cass. n. 10354/2005).
La determinazione degli interessi compensativi, dunque, presuppone che il danneggiato provi il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento.
12.1.1. - Nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, non è possibile riconoscere in via presuntiva un danno da mancato investimento, poiché ciò implicherebbe l'introduzione di una regola di esperienza inversa rispetto a quella effettivamente desumibile dall'attuale realtà economica e sociale.
Infatti, non è conforme all'id quod plerumque accidit ritenere che un soggetto, ricevuta una somma ingente, l'avrebbe automaticamente investita in strumenti finanziari al fine di trarne profitto. All'esatto opposto, è dato notorio che la popolazione italiana presenta storicamente una scarsa propensione all'investimento finanziario, anche nei suoi strumenti più elementari e garantiti (BOT, CCT, etc.).
Pag. 28 di 30 In tale contesto, non vi è alcuna base per presumere che gli attori avrebbero utilizzato la somma loro spettante per ottenere un lucro da investimento, né risulta allegato alcun elemento che ne provi la concreta attitudine o esperienza in tal senso.
Ne consegue il rigetto della domanda di corresponsione di interessi compensativi a titolo di danno da mora.
13. - Conclusivamente, l' convenuta va condannata al pagamento della somma CP_2 complessiva di € 923.063,43, in favore di , di € 101.307,80 ciascuno Parte_3 in favore di e , e di € 27.792,00 in favore di Parte_1 Parte_2 [...]
. Pt_4
14. - Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono poste integralmente a carico della parte convenuta in favore degli attori.
La liquidazione è effettuata secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, con riferimento allo scaglione di valore fino a €
1.000.000,00, come da nota spese depositata dalla parte vittoriosa.
In applicazione dei criteri tabellari, sono stati adottati i valori medi per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale, come da richiesta difensiva.
Tenuto conto che il procuratore degli attori ha assistito congiuntamente quattro soggetti aventi la medesima posizione processuale, e che la prestazione professionale ha comportato l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto riferibili a ciascun assistito, appare equo aumentare il compenso unico nella misura del 90%, ai sensi dell'art. 4, comma 2, D.M. n. 55/2014 (aumento del 30% per ciascun soggetto oltre il primo, fino a un massimo di dieci).
Il compenso complessivo è quindi determinato in € 55.466,70 (€ 29.193,00 + 90%), oltre accessori come per legge.
La somma è da distrarsi in favore del procuratore antistatario, Avv. Elettra Bruno, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
15. - Le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, vanno poste definitivamente e per l'intero a carico dell' . Controparte_2
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P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, in persona del G.U., Dott. Alfredo
Spitaleri, disattesa o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1055/2017 r.g., così dispone:
1) In accoglimento della domanda proposta da , Parte_1 Parte_2
e , condanna l' Parte_3 Parte_4 Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare: 1.1) in
[...] favore di , per le causali di cui in motivazione, la somma di € Parte_3
923.063,43, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali con la decorrenza e nei modi indicati in motivazione;
1.2) in favore di e Parte_1 [...]
, per le causali di cui in motivazione, la somma di € 101.307,80 Parte_2
ciascuno, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali con la decorrenza e nei modi indicati in motivazione;
1.3) in favore di , per le causali di Parte_4 cui in motivazione, la somma di € 27.792,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali con la decorrenza e nei modi indicati in motivazione.
2) Condanna l' , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, alla rifusione, in favore degli attori, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 1.720,95 per spese vive (di cui € 1.686,00 per contributo unificato, € 27,00 per bolli ed € 7,95 per notifiche), ed €
55.466,70 per compensi, oltre rimborso forfettario spese al 15%, c.p.a. al 4% e i.v.a. al 22%, se dovuta, come per legge, distraendone il pagamento in favore dell'Avv. Elettra Bruno, dichiaratasi antistataria ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
3) Pone definitivamente a carico dell' , in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, le spese di C.T.U., liquidate con separato provvedimento.
Così deciso a Siracusa in data 7 luglio 2025
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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