TAR Palermo, sez. IV, sentenza 30/01/2026, n. 296
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Sentenza 30 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione dell’art. 43 t.u.l.p.s. cosí come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. e, d.lgs n. 104/2018

    La novella del 2018 non ha introdotto un 'automatismo inverso', ma ha previsto una valutazione discrezionale da parte dell'amministrazione, bilanciando l'interesse del privato con quello pubblico alla sicurezza. La riabilitazione non priva di ogni rilevanza i precedenti penali, ma va valutata unitamente ad altre circostanze.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per violazione della circolare del Ministero dell’Interno - Ufficio per gli affari di polizia amministrativa e sociale

    La circolare del Ministero dell'Interno del 12 settembre 2018 non impone l'accoglimento delle istanze, ma invita a valutare attentamente l'esistenza di conferme degli indici di inaffidabilità successivi alla riabilitazione, cosa che è avvenuta nel caso di specie valorizzando le questioni civilistiche del 2017.

  • Rigettato
    Eccesso di potere sotto il profilo della violazione del principio di ragionevolezza

    L'amministrazione ha ritenuto non superati i rischi di abuso delle armi richiamando episodi precedenti, tra cui quello del 12 maggio 2008 e le 'questioni civilistiche' del 2017, ritenute sintomatiche di una personalità incline a imporre le proprie ragioni con la forza.

  • Rigettato
    Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria e di motivazione

    L'amministrazione ha tenuto conto delle condanne pregresse, della riabilitazione e delle archiviazioni, ma ha ritenuto non superati i rischi di abuso delle armi. Non vi è prova di integrazione della motivazione in giudizio, poiché i fatti del 2017 erano già richiamati nel preavviso di rigetto e nel decreto di diniego.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Palermo, sez. IV, sentenza 30/01/2026, n. 296
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
    Numero : 296
    Data del deposito : 30 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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