Sentenza 30 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 30/01/2026, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00296/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01990/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1990 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Di Giunta e Clelia Lucrezia Ludovica Principato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Ufficio Territoriale del Governo di Palermo, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile 182;
per l'annullamento
del provvedimento prefettizio di rigetto dell'istanza volta alla revoca del divieto di detenzione di armi e munizioni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 10 dicembre 2025 il dott. IO NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig.-OMISSIS- premette di essere stato destinatario di decreto di revoca del porto di fucile (uso caccia) della Questura di Palermo in data 16 maggio 2008 in quanto indagato per i reati di cui agli artt. 582, 583, 585 c.1 e c.2, e 628, c. 1, c.p. per rapina e lesioni personali gravissime commessi in data 12 maggio 2008 ai danni di tale -OMISSIS-, al quale faceva seguito il divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti disposto dalla Prefettura di Palermo con decreto dell’8 aprile 2009. Il procedimento per il reato di cui all’art. 628, c. 1, c.p. è stato archiviato in data 8 febbraio 2010 mentre per gli altri reati è stato condannato in data 7 luglio 2010 con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. per lesioni a due mesi di reclusione (sostituita da multa di € 2.280) ma ha ottenuto la riabilitazione con ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Palermo del 6 luglio 2018.
1.1. Dopo aver invano chiesto la revoca del divieto in data 29 agosto 2018 il sig.-OMISSIS- ha riproposto l’istanza in data 29 maggio 2020 (successivamente alla modifica dell’art. 43 del t.u.l.p.s. operata dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 104), invitando l’amministrazione della pubblica sicurezza a tener conto dell’intervenuta riabilitazione e dell’orientamento espresso dall’organo centrale con la circolare -OMISSIS-del 12 settembre 2018, secondo cui «...gli elementi in grado di conferire rilevanza alla condanna devono riferirsi, in linea di principio, a fatti o circostanze verificatesi successivamente alla sentenza di riabilitazione, ovvero deve trattarsi di situazioni di cui sia stato verificato che il Giudice non abbia potuto tenerne conto, non essendo note». Tuttavia, con preavviso di rigetto n. -OMISSIS- del 28 aprile 2021 la Prefettura di Palermo ha preannunciato un nuovo rigetto dell’istanza, adducendo, a sostegno dell’impossibilità di «esprimere un giudizio prognostico di assoluta affidabilità» , gli elementi raccolti dalla Questura di Palermo circa il procedimento penale avviato nel 2017 per il reato di danneggiamento ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose, ancorché questo sia stato poi archiviato dal G.i.p., ritenuti idonei a “valorizzare” i precedenti penali per i quali era intervenuta la riabilitazione.
1.2. Ritenendo che le osservazioni formulate dal ricorrente – tese, in particolare, ad evidenziare che per i fatti del 2017 era stato accertato che si trattava di questioni civilistiche relative ad una servitù di passaggio – non fossero sufficienti a sovvertire il giudizio negativo sulla sua affidabilità, la Questura di Palermo con decreto n-OMISSIS- del 21 settembre 2021 ha definitivamente respinto l’istanza.
2. Avverso il provvedimento il sig.-OMISSIS- è insorto dinanzi a questo T.a.r., chiedendone l’annullamento, sulla base dei seguenti motivi in diritto:
I. «Violazione dell’art. 43 t.u.l.p.s. cosí come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. e, d.lgs n. 104/2018» , in quanto l’amministrazione della pubblica sicurezza non avrebbe effettuato alcun apprezzamento attuale sul suo ravvedimento bensì si sarebbe limitata a fare meccanica applicazione dell’automatismo ostativo previsto dalla previgente formulazione dell’art. 43 t.u.l.p.s., in contrasto con le indicazioni fornite dalla stessa nell’atto di indirizzo del 12 dicembre 2018 e dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 109/2019;
II. «Eccesso di potere per violazione della circolare del Ministero dell’Interno - Ufficio per gli affari di polizia amministrativa e sociale» , in ragione della specifica violazione della circolare del 12 dicembre 2018, che assurgerebbe senz’altro a figura sintomatica di eccesso di potere;
III. «Eccesso di potere sotto il profilo della violazione del principio di ragionevolezza» , in quanto il giudizio prognostico negativo effettuato dall’amministrazione non si fonderebbe su dati attuali, bensì su un unico episodio risalente a 14 anni prima;
IV. «Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria e di motivazione» , non avendo l’amministrazione procedente né effettuato alcun approfondimento sulla sua personalità e sulle sue abitudini di vita né tenuto conto della sua carriera nei reparti speciali dell’Esercito italiano e della sua esperienza con il maneggio di armi.
3. Il Ministero dell’Interno e la Prefettura – U.T.G. di Palermo si sono costituiti in data 14 novembre 2021.
4. La parte resistente ha depositato memoria in data 7 novembre 2025, con la quale:
- ha offerto ulteriori dettagli sull’episodio del 12 maggio 2008, richiamando anche l’informativa del Commissariato di P.S. -OMISSIS- che allora qualificò la reazione del ricorrente nei confronti del sig. -OMISSIS- di «estrema violenza» ;
- ha aggiunto che, dopo il divieto di detenzione di armi e munizioni formalizzato nel 2008, il ricorrente è stato condannato «per violazione delle norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, con decreto emesso dal GIP del Tribunale di Palermo in data 1.12.2009, divenuto esecutivo l’1.2.2012» ;
- ha ricordato l’ampia discrezionalità di cui gode l’amministrazione della pubblica sicurezza nella valutazione dei precedenti (anche non penali) ai quali ancorare il giudizio sull’affidabilità di chi aspira ad ottenere il porto d’armi, che la riabilitazione non fa venire del tutto meno la rilevanza – e, quindi, l’utilizzabilità – di precedenti condanne per reati ostativi e che, secondo la giurisprudenza amministrativa, «il giudizio prognostico a fondamento del diniego di uso delle armi viene considerato più stringente del giudizio di pericolosità sociale o di responsabilità penale» , avuto riguardo sia alla finalità cautelare e di prevenzione del “pericolo di abuso” delle armi ex art. 39 t.u.l.p.s. e non sanzionatoria del divieto contestato sia al fatto che la riforma dell’art. 43 t.u.l.p.s. non ha introdotto un «automatismo inverso» , cioè il vincolo a rilasciare senz’altro il porto d’armi a chi ha conseguito la riabilitazione;
- ha rappresentato che le “questioni civilistiche relative alla servitù di passaggio” sulla scorta delle quali è stato prima avviato e poi archiviato il procedimento penale del 2017 sarebbero comunque indicative di ostilità poco “rassicuranti” con altri proprietari.
5. Il ricorrente ha replicato con memoria in data 13 novembre 2025, insistendo sul superamento degli orientamenti citati dalla difesa erariale per ridimensionare l’importanza della riabilitazione alla luce della novella dell’art. 43 t.u.l.p.s. e su possibili profili di inammissibilità dell’integrazione postuma della motivazione attuata dall’amministrazione con i riferimenti alle vicende civilistiche del 2017.
6. All’udienza pubblica straordinaria del 10 dicembre 2025 la causa è passata in decisione.
7. Il ricorso è infondato e va rigettato. I diversi motivi di ricorso, tutti evidentemente connessi in quanto incentrati sul carattere o meno dirimente dell’intervenuta riabilitazione, nonché sul presunto difetto di istruttoria e di motivazione in cui sarebbe incorsa l’amministrazione, possono essere affrontati contestualmente.
7.1. Muovendo dal dato normativo, l’art. 43, c. 2, t.u.l.p.s., nella versione conseguente alle modifiche operate dal d.lgs. 104/2018, prevede che «La licenza può essere ricusata ai soggetti di cui al primo comma [tra i quali coloro che abbiano riportato «condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza» ] qualora sia intervenuta la riabilitazione, ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi» , ammettendo così che, qualora alla condanna per un reato ostativo sia seguita la riabilitazione, l’autorità di pubblica sicurezza, ancorché non debba, possa comunque negare il rilascio del porto d’armi.
La Corte costituzionale, nel pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell’automatismo ostativo discendente dalla condanna per furto previsto, anche in caso di riabilitazione, dalla precedente formulazione della disposizione, pur affermando incidentalmente che «La modifica normativa attenua, dunque, la rigidità della preclusione posta dal primo comma dell’art. 43 nei confronti di chi abbia riportato condanne per i delitti ivi menzionati, ripristinando un potere discrezionale dell’autorità amministrativa nella valutazione dei presupposti della concessione della licenza di portare armi allorché il condannato abbia ottenuto la riabilitazione ai sensi dell’art. 178 del codice penale» , ha, tuttavia, ricordato, richiamando la propria precedente pronuncia n.-OMISSIS-del 1993, che «il porto d’armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando, invece, eccezione al normale divieto di portare le armi e che può divenire operante soltanto nei confronti di persone riguardo alle quali esista la perfetta e completa sicurezza circa il “buon uso” delle armi stesse» e che «[d]alla eccezionale permissività del porto d’armi e dai rigidi criteri restrittivi regolatori della materia deriva che il controllo dell’autorità amministrativa deve essere più penetrante rispetto al controllo che la stessa autorità è tenuta ad effettuare con riguardo a provvedimenti permissivi di tipo diverso, talora volti a rimuovere ostacoli a situazioni giuridiche soggettive di cui sono titolari i richiedenti» (Corte cost., sent. 20 marzo 2019, n. 109) .
La novella del 2018, per usare le parole della difesa erariale, non ha introdotto, quindi, un “automatismo inverso”, attribuendo senz’altro al soggetto riabilitato il “diritto” al rilascio del porto d’armi, bensì ha previsto che l’amministrazione della pubblica sicurezza effettui in proposito una valutazione discrezionale, “bilanciando” l’interesse del privato (già condannato per reati gravi e poi riabilitato) a dedicarsi alle attività venatorie con quello pubblico, assistito da un potere “cautelare”, alla tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico, senza che ciò escluda una prevalenza del secondo sul primo, e formulando, a tal fine, pur sempre un giudizio prognostico sulla capacità del soggetto di non abusare delle armi.
La giurisprudenza amministrativa, del resto, è consolidata in tal senso. Secondo il giudice d’appello, «l’Amministrazione può concedere la relativa autorizzazione, laddove siano sussistenti specifiche ragioni e, comunque, siano esclusi rischi anche potenziali per la sicurezza e l’ordine pubblico, sulla base della valutazione anche in chiave prospettica dell’affidabilità del soggetto che richiede l’autorizzazione» (Cons. Stato, III, 4 marzo 2025, n. 1828, ed i precedenti ivi citati, tra i quali Cons. Stato, III, 22 aprile 2024, n. 3585, secondo cui «la revoca del porto d’armi - in quanto atto con finalità di prevenzione di fatti lesivi della pubblica sicurezza - può essere sufficientemente sorretta da valutazioni della capacità di abuso fondate su considerazioni probabilistiche e su circostanze di fatto assistite da meri elementi di fumus, rispetto alle quali l’espansione della sfera di libertà dell’individuo è destinata a recedere di fronte al bene della sicurezza collettiva, dovendo l’interessato essere una persona esente da mende e al di sopra di ogni sospetto e/o indizio negativo e nei confronti della quale esiste l’assoluta sicurezza circa il corretto uso delle armi, in modo da scongiurare dubbi e perplessità sotto il profilo dell’ordine pubblico e della tranquilla convivenza della collettività» ).
Sul “peso” della riabilitazione, poi, il giudice amministrativo ha chiarito che «le determinazioni amministrative in materia di autorizzazioni di polizia, che devono ispirarsi alla massima precauzione, sono autonome rispetto alle valutazioni del giudice penale. Né la dichiarazione di estinzione del reato, né quella di riabilitazione, si rendono sufficienti per poter sostenere che l’appellante offra assoluta garanzia di non abusare dell’autorizzazione all’uso dell’arma, in mancanza di ulteriori ed apprezzabili elementi […] tali da far venir meno i profili di inaffidabilità in capo al soggetto» (Cons. Stato, III, 28 marzo 2023, n. 3190). La riabilitazione non priva, quindi, di ogni rilevanza, sul piano fattuale, i precedenti penali dell’istante rilasciandogli una sorta di “lasciapassare” per ottenere il porto d’armi, ma va valutata unitamente a tutte le altre circostanze, “anche” successive, dalle quali possano trarsi elementi di convincimento sulla sua affidabilità (Cons. Stato, III, 25 gennaio 2023, n. 809). È stato, infatti, condivisibilmente osservato che «l’invocata riabilitazione [non] incide sul “fatto”, specie in presenza di una condotta, per vero, sintomatica di una personalità violenta, in quanto tale inconciliabile con l’esigenza di affidabilità del soggetto. 3.1. Né a diverse ed opposte conclusioni può poi condurre il lasso di tempo trascorso, dovendosi ritenere che il possesso del requisito dell’assoluta affidabilità in capo al soggetto richiedente sia rimessa alla prudente discrezionalità dell’Autorità prefettizia, sindacabile solo in presenza di palesi e macroscopiche irrazionalità nell’iter logico seguito per pervenire all’adozione delle finali determinazioni, nella specie insussistenti» (Cons. Stato, III, 18 settembre 2024, n. 7628) .
7.2. Calando i principi sopra delineati nel caso di specie, nell’impianto motivazionale del provvedimento impugnato né si ravvisa alcuna “palese” o “macroscopica” irrazionalità sul piano argomentativo né sussiste alcuna evidenza del presunto “automatismo” denunciato dal ricorrente.
Dalla lettura del preambolo emerge, infatti, che l’amministrazione ha tenuto conto di tutte le precedenti condanne (tra le quali il decreto penale del G.i.p. di Palermo dell’1° dicembre 2009, divenuto esecutivo il 1° febbraio 2012, per violazione delle norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), della riabilitazione e dell’archiviazione dei procedimenti per il reato di cui all’art. 628 c.p. e per l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni nel 2017 ma ha ritenuto non superati i rischi di un abuso delle armi richiamando per relationem le note della Questura di Palermo del 21 gennaio 2021 e del 18 settembre 2021 e concludendo di non poter soprassedere sull’episodio, particolarmente efferato, del 12 maggio 2008 (in occasione del quale la vittima è stata colpita dal sig.-OMISSIS- con una pala e con calci e pugni). Tra gli atti del procedimento penale n. -OMISSIS-archiviato dal G.i.p. del Tribunale di Termini Imerese, che, secondo la Questura di Palermo, “valorizzerebbe” il precedente episodio del 12 maggio 2008, ci sono, poi, la denuncia/querela e i verbali di sommarie informazioni testimoniali sull’alterco avuto dal sig.-OMISSIS- con il sig.-OMISSIS- «nei primi giorni del mese di dicembre del 2016» , che, per quanto non recepiti in una sentenza di condanna del giudice penale, indicano, comunque, un intervento del primo a difesa del figlio per “marcare” il terreno di proprietà di quest’ultimo mediante la rimozione coattiva del viottolo che il sig.-OMISSIS- utilizzava per l’accesso al proprio fondo. Appare, pertanto, ragionevole che l’autorità di pubblica sicurezza abbia individuato nella (più recente) vicenda del 2017 elementi di continuità con quella del 2008, ritenendola sintomatica di una personalità incline ad imporre lato sensu “con la forza” le proprie ragioni e, quindi, non dotata dell’autocontrollo richiesto a chi aspira a detenere armi. Va ricordato che, secondo la giurisprudenza consolidata, «la licenza di porto d'armi può essere denegata all'istante […] quando, per circostanze legate alla sua condotta, sia assente la presumibile certezza della completa affidabilità del soggetto. A tal fine, l’Amministrazione può comunque valorizzare nella loro oggettività sia fatti di reato, sia vicende e situazioni personali del soggetto che non assumano rilevanza penale, concretamente avvenuti, per desumerne la pericolosità, o, comunque, la non completa affidabilità di colui che li ha commessi, anche quando non si tratti di precedenti specifici connessi proprio al corretto uso delle armi […] la circostanza che i fatti oggetto di querela non siano stati accertati in sede penale non assume decisivo rilievo ai fini della valutazione di legittimità dell’atto adottato, atteso che lo stesso persegue finalità di prevenzione di fatti potenzialmente lesivi dell’ordine pubblico e della pubblica incolumità e può, pertanto, basarsi anche su meri sospetti o indizi negativi circa le capacità del titolare della licenza di polizia di dominare i propri impulsi e di relazionarsi in modo tranquillo e trasparente con gli altri consociati» (Cons. Stato, III, 7 aprile 2025, n. 2930).
7.3. Nemmeno sposta i termini della questione il contenuto della circolare del Ministero dell’Interno del 12 settembre 2018, che, lungi dall’imporre gli uffici periferici di accogliere le istanze di rilascio del porto d’armi in tutti i casi in cui non esistano fatti sopravvenuti ai provvedimenti di riabilitazione, li invita a valutare attentamente, nell’esercizio della discrezionalità riconosciuta dalla nuova formulazione dell’art. 43, c. 2, t.u.l.p.s., l’esistenza o meno, successivamente alla riabilitazione, di “conferme” degli indici di inaffidabilità fotografati dalla sentenza di condanna. Il che, nel caso di specie, risulta avvenuto proprio valorizzando le “questioni civilistiche” verificatesi nel 2017.
7.4. Da ultimo, non sembra che in relazione ai fatti del 2017 sia avvenuta alcuna integrazione della motivazione in giudizio, perché ad essi faceva chiaro riferimento sia il preavviso di rigetto n. -OMISSIS- del 28 aprile 2021 sia il decreto di diniego n-OMISSIS- del 21 settembre 2021 impugnato (che richiama tanto il primo quanto il parere negativo della Questura di Palermo che ai dissidi privati del sig.-OMISSIS- con il sig.-OMISSIS- aveva attribuito rilievo).
8. In conclusione, nel provvedimento impugnato non si scorge né alcun difetto di istruttoria o di motivazione né alcuna altra evidenza di un uso abnorme del potere discrezionale intestato all’amministrazione che possa giustificarne l’annullamento. Il ricorso va, pertanto, rigettato.
9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RT VA, Presidente
Paolo Nasini, Primo Referendario
IO NO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO NO | RT VA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.