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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 18/12/2025, n. 2339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2339 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Messina Prima Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 18 Dicembre 2025 davanti al G.I. dott. Paolo Lo Giudice, chiamato il procedimento n. R.G. 1190/2016, alle ore 9:53 sono comparsi l'avv. Carlo Urzì su delega dell'avv. Rao Maurizio per parte appellante e l'avv. Giuseppe Paratore su delega dell'avv. Grasso Fortunata per parte appellata, che discutono oralmente la causa precisando le conclusioni in cui insistono e chiedono la decisione. In particolare l'avv. Urzì insiste nell'accoglimento dell'appello e chiede inoltre la distrazione delle spese in favore del difensore anticipatario. L'avv. Paratore chiede il rigetto dell'appello con condanna alle spese e ai compensi di lite oltre gli oneri riflessi con esclusione di I.V.A. e c.p.a. trattandosi di avvocato dipendente pubblico.
Il G.I. dato atto di quanto sopra, ritiratosi in camera di consiglio per deliberare, ha emesso la seguente sentenza contestuale, dando lettura in aula, in assenza delle parti, del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico, dott. Paolo Lo Giudice, all'udienza del 18.12.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile, iscritta nel registro generale degli affari contenziosi al n.
1190/2016 TRA
, nato il [...], a [...], c.f. Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Messina, Viale della Libertà Is. 513 n. 139 presso lo studio dell'Avv. Maurizio Rao che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- APPELLANTE –
CONTRO
, in persona del Sindaco pro tempore, c.f. , Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Messina, piazza Unione Europea, presso l'Avvocatura Comunale, rappresentato e difeso dall'avv. Fortunata Grasso, giusta procura in atti;
- APPELLANTE -
Avente ad oggetto: Appello avverso sentenza n. 2030/2015 depositata in data
12.08.2015 dal Giudice di pace di Messina - responsabilità extracontrattuale
Conclusioni delle parti: all'udienza del 18.12.2025, i procuratori delle parti discutono oralmente la causa precisando le conclusioni, riportandosi ai propri atti, e la causa è stata decisa con la presente sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato proponeva Parte_1
appello avverso la sentenza n. 2030/2015 depositata dal Giudice di Pace di
Messina in data 12.08.2015.
Con la gravata sentenza era stata rigettata la domanda di volta ad Parte_1
ottenere il risarcimento dei danni ed il fermo tecnico del proprio motociclo,
Kawasaki ER6N tg. DT94782 da lui condotto, causati dal sinistro verificatosi per colpa esclusiva del in data 01.04.2013, mentre percorreva Controparte_1
regolarmente ed a velocità moderata il bivio di San Filippo (Me).
Più in particolare, nell'effettuare una manovra di svolta a sinistra per immettersi nella SS 114, a causa di terriccio e sabbia presenti sul manto stradale, non segnalati ed occultati, cadeva rovinosamente a terra e subiva Parte_1 danni al mezzo, quantificati in € 1.300,00, oltre € 200,00 per fermo tecnico, inoltre, chiedeva il rimborso di € 200,00 per spese peritali.
L'appello si articola in due motivi, che vengono di seguito precisati.
Con il motivo sub 1) l'appellante lamentava l'erronea valutazione delle risultanze dei mezzi di prova, l'erronea applicazione dei principi di diritto e la violazione di legge.
In particolare, esponeva che il giudice di prime cure ha errato nel ritenere che, nonostante la prova testimoniale espletata nonché le prove documentali prodotte la domanda attorea non fosse fondata, in quanto non ravvisabile in capo al una responsabilità ex art. 2051 c.c. Controparte_1
In realtà, il Giudice di Pace ha affermato che l'odierno appellante ha dato prova tanto dell'esistenza del terriccio sul manto stradale quanto del nesso eziologico tra la presenza dell'insidia e la caduta dallo stesso subita;
ed infatti, ciò emerge dalla testimonianza del 25.06.2014 in cui viene descritta analiticamente la dinamica del sinistro e la situazione dei luoghi.
Tuttavia, il primo giudice ha errato nel ritenere che l'odierno appellante avrebbe, altresì, dovuto provare l'esclusione nel caso di specie del caso fortuito;
dunque, in base alla ricostruzione operata dalla sentenza impugnata non era onere dell'ente convenuto provare l'esclusione della sussistenza, ovvero l'insussistenza del caso fortuito, bensì di , il quale avrebbe dovuto provare che il terriccio Parte_1
non fosse lì da poco tempo ma ivi si trovasse da un arco di tempo che, ragionevolmente, potesse consentire all'ente convenuto di intervenire per rimuovere l'insidia. Tale interpretazione si pone in contrasto non solo con il dettato normativo in materia ma, altresì, con la giurisprudenza della Corte di
Cassazione.
Invero, era onere del provare che il terriccio si trovava sul manto stradale CP_1
eventualmente solo da poco tempo e ivi non stazionasse da giorni o settimane, e tale prova poteva essere fornita solo dall'ente convenuto che poteva allegare di aver effettuato attività di manutenzione poco prima o, di aver svolto qualsiasi altra tipologia di attività manutentiva dei luoghi.
Infine, deve essere accolta anche la domanda di risarcimento del danno da fermo tecnico del mezzo, costituendo un pregiudizio che si aggiunge a quello materiale arrecato al veicolo, la cui liquidazione avviene in via equitativa.
Con il motivo sub 2) l'appellante contesta la compensazione delle spese del giudizio, dovendo il giudizio di primo grado essere accolto il giudice avrebbe dovuto condannare l'ente convenuto al pagamento delle spese.
Instauratosi, regolarmente, il contraddittorio, il in persona Controparte_1
del sindaco pro tempore, si è costituito deducendo l'infondatezza dell'appello, nonché chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza appellata.
Ed invero, ha dedotto l'assenza di elementi riconducibili ad una cattiva manutenzione del manto stradale;
più in particolare, non essendo stata indicata l'esistenza di buche o irregolarità del manto stradale in quel tratto potendo, pertanto, ritenersi che l'ente ha attuato le cautele necessarie, secondo le regole ordinarie di esperienza.
Inoltre, l'appellato ha dedotto che sia l'orario che l'ubicazione del luogo del sinistro costituiscono elementi idonei ad escludere la presunzione di responsabilità ex art. 2051 c.c., non potendosi pretendere in capo all'ente proprietario un obbligo costante di custodia e di controllo dello stato di conservazione e di efficienza di ogni parte delle strade del territorio comunale tale da eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte improvvisamente a causa di terzi utilizzatori.
Aggiungeva, altresì, che non risulta agli atti che la Polizia Locale sia stata avvisata della presenza del terriccio prima del verificarsi dei fatti per cui è causa, o comunque in un tempo antecedente ad essi;
pertanto, non è sostenibile la negligenza del nel fatto di avere ricevuto un avviso di situazione CP_1
pericolosa e di non essere intervenuto per un tempo irragionevolmente o negligentemente colpevole. Infine, ha contestato la richiesta di condanna alle spese richiamando il principio di soccombenza.
La causa, non richiedeva istruzione, sulle conclusioni in epigrafe indicate, veniva decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, bisogna esaminare il quadro normativo di riferimento. In primo luogo, si deve osservare che la fattispecie in esame rientra nel paradigma normativo della responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, essendo correlata alla res, ricadendo sul soggetto che ha un potere di uso della cosa e un correlativo obbligo di custodia. L'art. 2051 c.c. disciplina una peculiare ipotesi di responsabilità del custode del bene, il quale è tenuto a risarcire il danno cagionato dal bene custodito, a meno che non provi il caso fortuito. Con specifico riferimento, poi, ai danni subiti dagli utenti dei beni demaniali, tra i quali le strade, la giurisprudenza è ormai granitica nel ritenere applicabile la norma alla P.A., tutte le volte che sia possibile individuare a carico dell'ente proprietario (o che abbia la disponibilità e il godimento della res) la custodia come potere di fatto o signoria sul bene medesimo, da intendersi come potere di controllarlo, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa (cfr., da ultimo, Cass. civ. sez. III, 25/09/2025, n. 26082).
In ordine alla natura della responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, la Corte di Cassazione ha poi specificato che essa “ha carattere oggettivo e, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario, e funzione della norma
è, d'altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta” (Cass. civ. 20427/2008).
Dunque, sul danneggiato grava solo l'onere di provare che il danno deriva dalla cosa in custodia, dimostrando che l'evento si è prodotto come conseguenza della particolare condizione posseduta o assunta dalla cosa.
Ne discende che, ciò dimostrato, diventa poi onere del custode – che voglia andare esente da responsabilità - fornire la prova del caso fortuito, ovvero la dimostrazione dell'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e della repentinità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità. La giurisprudenza ha ad esempio precisato che, nel concetto di fortuito, rientra il fatto del terzo e il fatto dello stesso danneggiato, purché detto fatto costituisca la causa esclusiva del danno;
sussiste, altresì, il “caso fortuito” in presenza di elementi di rischio occasionali, episodici oppure inevitabili nell'immediatezza, che esimono il custode da responsabilità se quest'ultimo dimostra, anche mediante presunzioni, di non averli potuti tempestivamente eliminare o segnalare, neppure con un'efficiente e diligente organizzazione dell'attività di sorveglianza e di manutenzione del bene custodito (v. Cass. civ. sez. III, 18/12/2024, n.33128)
Con particolare riferimento all'ipotesi di insidia stradale costituita da terriccio e pietrame, come nel caso di specie, la Cassazione ha precisato che “Chi proponga domanda di risarcimento dei danni da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051
c.c., in relazione alle condizioni di una strada (nella specie, danni conseguenti alla caduta da una motocicletta), ha l'onere di dimostrare le anomale condizioni della sede stradale e la loro oggettiva idoneità a provocare incidenti del genere di quello che si è verificato (nella specie, presenza di pietrisco sul fondo stradale).
È onere del custode convenuto in risarcimento, invece, dimostrare in ipotesi
l'inidoneità in concreto della situazione a provocare l'incidente, o la colpa del danneggiato, od altri fatti idonei ad interrompere il nesso causale fra le condizioni del bene ed il danno” (cfr. Cass. civ. 18 dicembre 2009 n. 26751).
Tanto premesso, deve esaminarsi il compendio istruttorio della causa.
Il testimone – da ritenersi attendibile in quanto non emergono Testimone_1
legami di parentela con l'appellante o di dipendenza con l'appellato, senza interesse nel giudizio, presente al momento del sinistro – ha riferito “ho visto
l'incidente per cui è causa atteso che i primi giorni di Aprile del 2013 verso le ore 5:00/5:30 del mattino stavo percorrendo il torrente di San Filippo a bordo della mia autovettura, con direzione di marcia monte-mare. Dinanzi a me, a circa
8/10 metri di distanza vi era un motociclo che mi precedeva, percorrevamo la strada a velocità moderata. Giunti al bivio di San Filippo e precisamente all'intersezione con la SS 114, il motociclo che mi precedeva ha iniziato ad effettuare una svolta a sinistra per immettersi sulla SS 114. Ad un certo punto ho visto che il centauro ha sbandato e perso il controllo del mezzo ed è finito a terra unitamente al motociclo per la presenza di sabbia e terriccio proprio all'intersezione tra il bivio di San Filippo e la SS 114”.
Inoltre, con riferimento alla prevedibilità ed evitabilità dell'occorso, il teste proseguiva affermando che “non vi era alcun segnale che avvisasse della presenza della sabbia e del terriccio sulla strada e tali elementi non erano visibili in quanto davanti al motociclo vi era una macchina che lo precedeva e che occultava la visuale del terriccio” (cfr. verbale del 25.06.2014).
Il quadro probatorio sopra delineato declina per l'accoglimento della domanda attorea, sussistendo la responsabilità dell'amministrazione convenuta ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Infatti, la prova testimoniale ha dimostrato che il sinistro avvenuto in data
01.04.2013 ha avuto luogo a causa della superficie della strada ove egli è caduto, caratterizzata dalla presenza di “sabbia e terriccio” sul manto stradale.
Esiste, dunque, un nesso eziologico tra le condizioni della sede stradale e l'incidente in cui è rimasto coinvolto l'attore. Ne discende che, alla luce delle considerazioni che precedono, può ritenersi assolto l'onere dell'odierno attore di dimostrare la sussistenza del nesso di causalità tra evento dannoso (caduta) e condizioni della cosa custodita (terriccio sul manto stradale).
Oltre a ciò, risulta incontestato l'obbligo di custodia a carico del CP_1
convenuto della strada ove si è verificato l'incidente.
Non è, invece, stata fornita da parte dell'ente proprietario la prova del caso fortuito. Questo, come detto, si configura se l'evento dannoso è imprevedibile e inevitabile, in quanto verificatosi prima che il gestore abbia potuto rimuovere o segnalare la situazione di pericolo, oppure se è stato causato esclusivamente dal fatto del terzo o dal fatto dello stesso danneggiato.
Nel caso di specie, infatti, il non ha in alcun modo provato (neppure per CP_1
presunzioni) l'imprevedibilità e inevitabilità del danno subito dall'attore, non dimostrando che la situazione di pericolo (e cioè la presenza del terriccio sul manto stradale) sia durata per un periodo talmente breve (qualche ora oppure, al massimo, qualche giorno) da renderne impossibile la rimozione o, quantomeno, la segnalazione prima dell'evento dannoso, anche usando la più diligente attività di manutenzione dell'area. Anzi, dalle foto allegate del luogo del sinistro è visibile un lieve avvallamento del tratto stradale, che depone per una prolungata assenza di cura del tratto stradale in questione. Né l'appellato ha provato (né, invero, allegato) che la causa esclusiva del danno sia costituita dal fatto dello stesso danneggiato oppure di un terzo, ovvero altre circostanze idonee a ridurre la propria responsabilità. In particolare, non vi è alcun elemento concreto che evidenzi un comportamento colposo dell'attore, astrattamente qualificabile come caso fortuito o fattore concorsuale di riduzione di responsabilità ex art. 1227, comma 1, c.c. o di esclusione del risarcimento ex art. 1227, comma 2, c.c. Sul punto si consideri, anzi, che il teste sentito riferiva che lo percorreva Parte_1
con il proprio motociclo la strada “a velocità moderata”. Venendo al quantum debeatur, l'appellante ha agito per il risarcimento dei danni subiti dal mezzo, determinati in € 1.300,00 (somma necessaria alla riparazione del motociclo), oltre ad € 200,00 per fermo tecnico ed € 200,00 per spese peritali.
Preliminarmente, bisogna sottolineare che la riparazione non è stata concretamente effettuata, come si ricava dall'espressa qualificazione del documento allegato alla domanda come “perizia di parte” (cfr. pag. 3 citazione del 13.05.2013), dall'indicazione nella sezione “riparazioni” della dicitura “da iniziare” e, infine, dalla mancata allegazione di fatture certificanti l'avvenuta riparazione del mezzo da parte dello . Ciò, però, non esclude la Parte_1
risarcibilità del danno, in quanto la recente giurisprudenza della Corte di
Cassazione ha precisato che “i danni subiti da un autoveicolo in un incidente stradale sono risarcibili se sono conseguenza immediata e diretta del fatto illecito
e la relativa valutazione spetta al giudice di merito, senza che rilevi l'assenza di prova dell'esborso dell'importo indicato nel preventivo per le riparazioni” (cfr.
Cass. civ. n. 17670 del 26.06.2024).
Ciò premesso, in tema di efficacia probatoria della consulenza tecnica di parte si osserva che la perizia o la consulenza tecnica di parte sono qualificabili alla stregua di un'allegazione e, pertanto, sono prive di qualsivoglia valore probatorio nel corso del giudizio, al pari di una comparsa conclusionale o di una memoria di replica (cfr. Trib. Venezia, sez. III, 12.01.2016).
Inoltre, anche la Suprema Corte, in diverse occasioni, ha avuto cura di precisare che: “la consulenza tecnica di parte, costituendo una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, può essere prodotta sia da sola che nel contesto delle difese scritte della parte e, nel giudizio di appello celebrato con il rito ordinario, anche dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni” (Cass. civ., sez. II, 08.01.2013, n. 259).
Tuttavia, nel caso di specie, la perizia tecnica di parte ha trovato conferma nelle dichiarazioni rese dal teste all'udienza del 25.06.2014, il quale Testimone_2
in tale occasione ha confermato in ogni sua parte la perizia da lui redatta e depositata agli atti del giudizio, e dichiarava di averla redatta secondo i prezziari
Infocar quattroruote e secondo le modalità A.N.I.A. I costi indicati, non contestati dall'ente convenuto, appaiono coerenti con i danni subiti dal motociclo a causa della caduta, con conseguente liquidabilità a titolo di risarcimento danni della somma di euro 1.300,00 per la riparazione del veicolo, oltre rivalutazione monetaria dalla data del sinistro alla data odierna secondo gli indici ISTAT ed interessi in misura legale sulla somma anno per anno progressivamente rivalutata sempre secondo gli indici ISTAT fino alla pubblicazione della presente sentenza
(Cass. S.U. n. 1712/1995), a far data dalla quale decorrono sulla somma così determinata solo gli interessi legali (Cass. civ. n. 13470/1999).
Non può invece essere accolta la richiesta di risarcimento per fermo tecnico, quantificato dall'attore in euro 200,00. Ebbene, la giurisprudenza anche di merito
è uniforme nel ritenere che “Il danno da fermo tecnico di un veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato, non essendo sufficiente la prova della mera indisponibilità del veicolo;
il danneggiato deve infatti dimostrare la spesa sostenuta per procurarsi un altro veicolo sostitutivo o la perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso dell'auto” (Cassazione civile , sez.
III , 14/03/2023 , n. 7358; cfr. Tribunale , Tivoli , 09/05/2023 , n. 567; Tribunale
, La Spezia , sez. I , 02/08/2023 , n. 578; Corte appello , 14 Roma , sez. III ,
03/05/2023 , n. 3072). Invero, l'attore non ha dimostrato né di aver sostenuto spese per procurarsi un mezzo sostitutivo né di aver subito una perdita dei proventi ricavabili dall'uso del motociclo, limitandosi la consulenza allegata a riportare la dicitura “fermo tecnico giorni 1”, senza nessun'altra specificazione. Né può essere accolta la domanda di liquidazione della somma di euro 200,00 per le spese peritali, non avendo l'attore provato l'effettività di tale esborso, né allegato una fattura o una notula delle competenze del consulente.
Pertanto, l'appello è fondato nei limiti suddetti e va accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata e con accoglimento della domanda di risarcimento danni patrimoniali che si liquidano in complessivi € 1.300,00, oltre interessi e rivalutazione secondo quanto indicato.
Ogni altra questione assorbita.
Le spese del doppio grado di giudizio liquidate come da dispositivo, ai sensi del
D.M. n. 55/14 e ss. modifiche, in ossequio al principio di soccombenza devono essere poste a carico dell'appellato, in persona del sindaco Controparte_1
pro tempore;
liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto dei valori minimi tabellari per lo scaglione di riferimento, attesa la relativa semplicità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, in persona del giudice unico dott. Paolo Lo Giudice, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie nei limiti di cui in parte motiva l'appello proposto da Parte_1
nei confronti del avverso la sentenza n. 2030/2015 emessa in Controparte_1
data 12.08.2015 dal Giudice di Pace di Messina;
2) per l'effetto, condanna il in persona del sindaco pro Controparte_1
tempore, al risarcimento del danno in favore di che liquida nella Parte_1
somma di € 1.300,00 comprensiva di iva, oltre rivalutazione e interessi secondo quanto indicato in parte motiva;
3) condanna il in persona del sindaco pro tempore alla Controparte_1
rifusione in favore di delle spese processuali di entrambi i gradi Parte_1
di giudizio che si liquidano per il primo grado di giudizio in € 671,00 per compensi, oltre € 83,00 per spese vive, e per il secondo grado in € 1278,00 per compensi, oltre € 174,00 per spese vive, oltre oneri e accessori, spese generali, come per legge, da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
Clarissa Nania, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la
Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
Così deciso in Messina, 18 Dicembre 2025
IL GIUDICE
Dott. Paolo Lo Giudice
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 18 Dicembre 2025 davanti al G.I. dott. Paolo Lo Giudice, chiamato il procedimento n. R.G. 1190/2016, alle ore 9:53 sono comparsi l'avv. Carlo Urzì su delega dell'avv. Rao Maurizio per parte appellante e l'avv. Giuseppe Paratore su delega dell'avv. Grasso Fortunata per parte appellata, che discutono oralmente la causa precisando le conclusioni in cui insistono e chiedono la decisione. In particolare l'avv. Urzì insiste nell'accoglimento dell'appello e chiede inoltre la distrazione delle spese in favore del difensore anticipatario. L'avv. Paratore chiede il rigetto dell'appello con condanna alle spese e ai compensi di lite oltre gli oneri riflessi con esclusione di I.V.A. e c.p.a. trattandosi di avvocato dipendente pubblico.
Il G.I. dato atto di quanto sopra, ritiratosi in camera di consiglio per deliberare, ha emesso la seguente sentenza contestuale, dando lettura in aula, in assenza delle parti, del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico, dott. Paolo Lo Giudice, all'udienza del 18.12.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile, iscritta nel registro generale degli affari contenziosi al n.
1190/2016 TRA
, nato il [...], a [...], c.f. Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Messina, Viale della Libertà Is. 513 n. 139 presso lo studio dell'Avv. Maurizio Rao che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- APPELLANTE –
CONTRO
, in persona del Sindaco pro tempore, c.f. , Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Messina, piazza Unione Europea, presso l'Avvocatura Comunale, rappresentato e difeso dall'avv. Fortunata Grasso, giusta procura in atti;
- APPELLANTE -
Avente ad oggetto: Appello avverso sentenza n. 2030/2015 depositata in data
12.08.2015 dal Giudice di pace di Messina - responsabilità extracontrattuale
Conclusioni delle parti: all'udienza del 18.12.2025, i procuratori delle parti discutono oralmente la causa precisando le conclusioni, riportandosi ai propri atti, e la causa è stata decisa con la presente sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato proponeva Parte_1
appello avverso la sentenza n. 2030/2015 depositata dal Giudice di Pace di
Messina in data 12.08.2015.
Con la gravata sentenza era stata rigettata la domanda di volta ad Parte_1
ottenere il risarcimento dei danni ed il fermo tecnico del proprio motociclo,
Kawasaki ER6N tg. DT94782 da lui condotto, causati dal sinistro verificatosi per colpa esclusiva del in data 01.04.2013, mentre percorreva Controparte_1
regolarmente ed a velocità moderata il bivio di San Filippo (Me).
Più in particolare, nell'effettuare una manovra di svolta a sinistra per immettersi nella SS 114, a causa di terriccio e sabbia presenti sul manto stradale, non segnalati ed occultati, cadeva rovinosamente a terra e subiva Parte_1 danni al mezzo, quantificati in € 1.300,00, oltre € 200,00 per fermo tecnico, inoltre, chiedeva il rimborso di € 200,00 per spese peritali.
L'appello si articola in due motivi, che vengono di seguito precisati.
Con il motivo sub 1) l'appellante lamentava l'erronea valutazione delle risultanze dei mezzi di prova, l'erronea applicazione dei principi di diritto e la violazione di legge.
In particolare, esponeva che il giudice di prime cure ha errato nel ritenere che, nonostante la prova testimoniale espletata nonché le prove documentali prodotte la domanda attorea non fosse fondata, in quanto non ravvisabile in capo al una responsabilità ex art. 2051 c.c. Controparte_1
In realtà, il Giudice di Pace ha affermato che l'odierno appellante ha dato prova tanto dell'esistenza del terriccio sul manto stradale quanto del nesso eziologico tra la presenza dell'insidia e la caduta dallo stesso subita;
ed infatti, ciò emerge dalla testimonianza del 25.06.2014 in cui viene descritta analiticamente la dinamica del sinistro e la situazione dei luoghi.
Tuttavia, il primo giudice ha errato nel ritenere che l'odierno appellante avrebbe, altresì, dovuto provare l'esclusione nel caso di specie del caso fortuito;
dunque, in base alla ricostruzione operata dalla sentenza impugnata non era onere dell'ente convenuto provare l'esclusione della sussistenza, ovvero l'insussistenza del caso fortuito, bensì di , il quale avrebbe dovuto provare che il terriccio Parte_1
non fosse lì da poco tempo ma ivi si trovasse da un arco di tempo che, ragionevolmente, potesse consentire all'ente convenuto di intervenire per rimuovere l'insidia. Tale interpretazione si pone in contrasto non solo con il dettato normativo in materia ma, altresì, con la giurisprudenza della Corte di
Cassazione.
Invero, era onere del provare che il terriccio si trovava sul manto stradale CP_1
eventualmente solo da poco tempo e ivi non stazionasse da giorni o settimane, e tale prova poteva essere fornita solo dall'ente convenuto che poteva allegare di aver effettuato attività di manutenzione poco prima o, di aver svolto qualsiasi altra tipologia di attività manutentiva dei luoghi.
Infine, deve essere accolta anche la domanda di risarcimento del danno da fermo tecnico del mezzo, costituendo un pregiudizio che si aggiunge a quello materiale arrecato al veicolo, la cui liquidazione avviene in via equitativa.
Con il motivo sub 2) l'appellante contesta la compensazione delle spese del giudizio, dovendo il giudizio di primo grado essere accolto il giudice avrebbe dovuto condannare l'ente convenuto al pagamento delle spese.
Instauratosi, regolarmente, il contraddittorio, il in persona Controparte_1
del sindaco pro tempore, si è costituito deducendo l'infondatezza dell'appello, nonché chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza appellata.
Ed invero, ha dedotto l'assenza di elementi riconducibili ad una cattiva manutenzione del manto stradale;
più in particolare, non essendo stata indicata l'esistenza di buche o irregolarità del manto stradale in quel tratto potendo, pertanto, ritenersi che l'ente ha attuato le cautele necessarie, secondo le regole ordinarie di esperienza.
Inoltre, l'appellato ha dedotto che sia l'orario che l'ubicazione del luogo del sinistro costituiscono elementi idonei ad escludere la presunzione di responsabilità ex art. 2051 c.c., non potendosi pretendere in capo all'ente proprietario un obbligo costante di custodia e di controllo dello stato di conservazione e di efficienza di ogni parte delle strade del territorio comunale tale da eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte improvvisamente a causa di terzi utilizzatori.
Aggiungeva, altresì, che non risulta agli atti che la Polizia Locale sia stata avvisata della presenza del terriccio prima del verificarsi dei fatti per cui è causa, o comunque in un tempo antecedente ad essi;
pertanto, non è sostenibile la negligenza del nel fatto di avere ricevuto un avviso di situazione CP_1
pericolosa e di non essere intervenuto per un tempo irragionevolmente o negligentemente colpevole. Infine, ha contestato la richiesta di condanna alle spese richiamando il principio di soccombenza.
La causa, non richiedeva istruzione, sulle conclusioni in epigrafe indicate, veniva decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, bisogna esaminare il quadro normativo di riferimento. In primo luogo, si deve osservare che la fattispecie in esame rientra nel paradigma normativo della responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, essendo correlata alla res, ricadendo sul soggetto che ha un potere di uso della cosa e un correlativo obbligo di custodia. L'art. 2051 c.c. disciplina una peculiare ipotesi di responsabilità del custode del bene, il quale è tenuto a risarcire il danno cagionato dal bene custodito, a meno che non provi il caso fortuito. Con specifico riferimento, poi, ai danni subiti dagli utenti dei beni demaniali, tra i quali le strade, la giurisprudenza è ormai granitica nel ritenere applicabile la norma alla P.A., tutte le volte che sia possibile individuare a carico dell'ente proprietario (o che abbia la disponibilità e il godimento della res) la custodia come potere di fatto o signoria sul bene medesimo, da intendersi come potere di controllarlo, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa (cfr., da ultimo, Cass. civ. sez. III, 25/09/2025, n. 26082).
In ordine alla natura della responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, la Corte di Cassazione ha poi specificato che essa “ha carattere oggettivo e, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario, e funzione della norma
è, d'altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta” (Cass. civ. 20427/2008).
Dunque, sul danneggiato grava solo l'onere di provare che il danno deriva dalla cosa in custodia, dimostrando che l'evento si è prodotto come conseguenza della particolare condizione posseduta o assunta dalla cosa.
Ne discende che, ciò dimostrato, diventa poi onere del custode – che voglia andare esente da responsabilità - fornire la prova del caso fortuito, ovvero la dimostrazione dell'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e della repentinità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità. La giurisprudenza ha ad esempio precisato che, nel concetto di fortuito, rientra il fatto del terzo e il fatto dello stesso danneggiato, purché detto fatto costituisca la causa esclusiva del danno;
sussiste, altresì, il “caso fortuito” in presenza di elementi di rischio occasionali, episodici oppure inevitabili nell'immediatezza, che esimono il custode da responsabilità se quest'ultimo dimostra, anche mediante presunzioni, di non averli potuti tempestivamente eliminare o segnalare, neppure con un'efficiente e diligente organizzazione dell'attività di sorveglianza e di manutenzione del bene custodito (v. Cass. civ. sez. III, 18/12/2024, n.33128)
Con particolare riferimento all'ipotesi di insidia stradale costituita da terriccio e pietrame, come nel caso di specie, la Cassazione ha precisato che “Chi proponga domanda di risarcimento dei danni da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051
c.c., in relazione alle condizioni di una strada (nella specie, danni conseguenti alla caduta da una motocicletta), ha l'onere di dimostrare le anomale condizioni della sede stradale e la loro oggettiva idoneità a provocare incidenti del genere di quello che si è verificato (nella specie, presenza di pietrisco sul fondo stradale).
È onere del custode convenuto in risarcimento, invece, dimostrare in ipotesi
l'inidoneità in concreto della situazione a provocare l'incidente, o la colpa del danneggiato, od altri fatti idonei ad interrompere il nesso causale fra le condizioni del bene ed il danno” (cfr. Cass. civ. 18 dicembre 2009 n. 26751).
Tanto premesso, deve esaminarsi il compendio istruttorio della causa.
Il testimone – da ritenersi attendibile in quanto non emergono Testimone_1
legami di parentela con l'appellante o di dipendenza con l'appellato, senza interesse nel giudizio, presente al momento del sinistro – ha riferito “ho visto
l'incidente per cui è causa atteso che i primi giorni di Aprile del 2013 verso le ore 5:00/5:30 del mattino stavo percorrendo il torrente di San Filippo a bordo della mia autovettura, con direzione di marcia monte-mare. Dinanzi a me, a circa
8/10 metri di distanza vi era un motociclo che mi precedeva, percorrevamo la strada a velocità moderata. Giunti al bivio di San Filippo e precisamente all'intersezione con la SS 114, il motociclo che mi precedeva ha iniziato ad effettuare una svolta a sinistra per immettersi sulla SS 114. Ad un certo punto ho visto che il centauro ha sbandato e perso il controllo del mezzo ed è finito a terra unitamente al motociclo per la presenza di sabbia e terriccio proprio all'intersezione tra il bivio di San Filippo e la SS 114”.
Inoltre, con riferimento alla prevedibilità ed evitabilità dell'occorso, il teste proseguiva affermando che “non vi era alcun segnale che avvisasse della presenza della sabbia e del terriccio sulla strada e tali elementi non erano visibili in quanto davanti al motociclo vi era una macchina che lo precedeva e che occultava la visuale del terriccio” (cfr. verbale del 25.06.2014).
Il quadro probatorio sopra delineato declina per l'accoglimento della domanda attorea, sussistendo la responsabilità dell'amministrazione convenuta ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Infatti, la prova testimoniale ha dimostrato che il sinistro avvenuto in data
01.04.2013 ha avuto luogo a causa della superficie della strada ove egli è caduto, caratterizzata dalla presenza di “sabbia e terriccio” sul manto stradale.
Esiste, dunque, un nesso eziologico tra le condizioni della sede stradale e l'incidente in cui è rimasto coinvolto l'attore. Ne discende che, alla luce delle considerazioni che precedono, può ritenersi assolto l'onere dell'odierno attore di dimostrare la sussistenza del nesso di causalità tra evento dannoso (caduta) e condizioni della cosa custodita (terriccio sul manto stradale).
Oltre a ciò, risulta incontestato l'obbligo di custodia a carico del CP_1
convenuto della strada ove si è verificato l'incidente.
Non è, invece, stata fornita da parte dell'ente proprietario la prova del caso fortuito. Questo, come detto, si configura se l'evento dannoso è imprevedibile e inevitabile, in quanto verificatosi prima che il gestore abbia potuto rimuovere o segnalare la situazione di pericolo, oppure se è stato causato esclusivamente dal fatto del terzo o dal fatto dello stesso danneggiato.
Nel caso di specie, infatti, il non ha in alcun modo provato (neppure per CP_1
presunzioni) l'imprevedibilità e inevitabilità del danno subito dall'attore, non dimostrando che la situazione di pericolo (e cioè la presenza del terriccio sul manto stradale) sia durata per un periodo talmente breve (qualche ora oppure, al massimo, qualche giorno) da renderne impossibile la rimozione o, quantomeno, la segnalazione prima dell'evento dannoso, anche usando la più diligente attività di manutenzione dell'area. Anzi, dalle foto allegate del luogo del sinistro è visibile un lieve avvallamento del tratto stradale, che depone per una prolungata assenza di cura del tratto stradale in questione. Né l'appellato ha provato (né, invero, allegato) che la causa esclusiva del danno sia costituita dal fatto dello stesso danneggiato oppure di un terzo, ovvero altre circostanze idonee a ridurre la propria responsabilità. In particolare, non vi è alcun elemento concreto che evidenzi un comportamento colposo dell'attore, astrattamente qualificabile come caso fortuito o fattore concorsuale di riduzione di responsabilità ex art. 1227, comma 1, c.c. o di esclusione del risarcimento ex art. 1227, comma 2, c.c. Sul punto si consideri, anzi, che il teste sentito riferiva che lo percorreva Parte_1
con il proprio motociclo la strada “a velocità moderata”. Venendo al quantum debeatur, l'appellante ha agito per il risarcimento dei danni subiti dal mezzo, determinati in € 1.300,00 (somma necessaria alla riparazione del motociclo), oltre ad € 200,00 per fermo tecnico ed € 200,00 per spese peritali.
Preliminarmente, bisogna sottolineare che la riparazione non è stata concretamente effettuata, come si ricava dall'espressa qualificazione del documento allegato alla domanda come “perizia di parte” (cfr. pag. 3 citazione del 13.05.2013), dall'indicazione nella sezione “riparazioni” della dicitura “da iniziare” e, infine, dalla mancata allegazione di fatture certificanti l'avvenuta riparazione del mezzo da parte dello . Ciò, però, non esclude la Parte_1
risarcibilità del danno, in quanto la recente giurisprudenza della Corte di
Cassazione ha precisato che “i danni subiti da un autoveicolo in un incidente stradale sono risarcibili se sono conseguenza immediata e diretta del fatto illecito
e la relativa valutazione spetta al giudice di merito, senza che rilevi l'assenza di prova dell'esborso dell'importo indicato nel preventivo per le riparazioni” (cfr.
Cass. civ. n. 17670 del 26.06.2024).
Ciò premesso, in tema di efficacia probatoria della consulenza tecnica di parte si osserva che la perizia o la consulenza tecnica di parte sono qualificabili alla stregua di un'allegazione e, pertanto, sono prive di qualsivoglia valore probatorio nel corso del giudizio, al pari di una comparsa conclusionale o di una memoria di replica (cfr. Trib. Venezia, sez. III, 12.01.2016).
Inoltre, anche la Suprema Corte, in diverse occasioni, ha avuto cura di precisare che: “la consulenza tecnica di parte, costituendo una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, può essere prodotta sia da sola che nel contesto delle difese scritte della parte e, nel giudizio di appello celebrato con il rito ordinario, anche dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni” (Cass. civ., sez. II, 08.01.2013, n. 259).
Tuttavia, nel caso di specie, la perizia tecnica di parte ha trovato conferma nelle dichiarazioni rese dal teste all'udienza del 25.06.2014, il quale Testimone_2
in tale occasione ha confermato in ogni sua parte la perizia da lui redatta e depositata agli atti del giudizio, e dichiarava di averla redatta secondo i prezziari
Infocar quattroruote e secondo le modalità A.N.I.A. I costi indicati, non contestati dall'ente convenuto, appaiono coerenti con i danni subiti dal motociclo a causa della caduta, con conseguente liquidabilità a titolo di risarcimento danni della somma di euro 1.300,00 per la riparazione del veicolo, oltre rivalutazione monetaria dalla data del sinistro alla data odierna secondo gli indici ISTAT ed interessi in misura legale sulla somma anno per anno progressivamente rivalutata sempre secondo gli indici ISTAT fino alla pubblicazione della presente sentenza
(Cass. S.U. n. 1712/1995), a far data dalla quale decorrono sulla somma così determinata solo gli interessi legali (Cass. civ. n. 13470/1999).
Non può invece essere accolta la richiesta di risarcimento per fermo tecnico, quantificato dall'attore in euro 200,00. Ebbene, la giurisprudenza anche di merito
è uniforme nel ritenere che “Il danno da fermo tecnico di un veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato, non essendo sufficiente la prova della mera indisponibilità del veicolo;
il danneggiato deve infatti dimostrare la spesa sostenuta per procurarsi un altro veicolo sostitutivo o la perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso dell'auto” (Cassazione civile , sez.
III , 14/03/2023 , n. 7358; cfr. Tribunale , Tivoli , 09/05/2023 , n. 567; Tribunale
, La Spezia , sez. I , 02/08/2023 , n. 578; Corte appello , 14 Roma , sez. III ,
03/05/2023 , n. 3072). Invero, l'attore non ha dimostrato né di aver sostenuto spese per procurarsi un mezzo sostitutivo né di aver subito una perdita dei proventi ricavabili dall'uso del motociclo, limitandosi la consulenza allegata a riportare la dicitura “fermo tecnico giorni 1”, senza nessun'altra specificazione. Né può essere accolta la domanda di liquidazione della somma di euro 200,00 per le spese peritali, non avendo l'attore provato l'effettività di tale esborso, né allegato una fattura o una notula delle competenze del consulente.
Pertanto, l'appello è fondato nei limiti suddetti e va accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata e con accoglimento della domanda di risarcimento danni patrimoniali che si liquidano in complessivi € 1.300,00, oltre interessi e rivalutazione secondo quanto indicato.
Ogni altra questione assorbita.
Le spese del doppio grado di giudizio liquidate come da dispositivo, ai sensi del
D.M. n. 55/14 e ss. modifiche, in ossequio al principio di soccombenza devono essere poste a carico dell'appellato, in persona del sindaco Controparte_1
pro tempore;
liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto dei valori minimi tabellari per lo scaglione di riferimento, attesa la relativa semplicità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, in persona del giudice unico dott. Paolo Lo Giudice, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie nei limiti di cui in parte motiva l'appello proposto da Parte_1
nei confronti del avverso la sentenza n. 2030/2015 emessa in Controparte_1
data 12.08.2015 dal Giudice di Pace di Messina;
2) per l'effetto, condanna il in persona del sindaco pro Controparte_1
tempore, al risarcimento del danno in favore di che liquida nella Parte_1
somma di € 1.300,00 comprensiva di iva, oltre rivalutazione e interessi secondo quanto indicato in parte motiva;
3) condanna il in persona del sindaco pro tempore alla Controparte_1
rifusione in favore di delle spese processuali di entrambi i gradi Parte_1
di giudizio che si liquidano per il primo grado di giudizio in € 671,00 per compensi, oltre € 83,00 per spese vive, e per il secondo grado in € 1278,00 per compensi, oltre € 174,00 per spese vive, oltre oneri e accessori, spese generali, come per legge, da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
Clarissa Nania, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la
Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
Così deciso in Messina, 18 Dicembre 2025
IL GIUDICE
Dott. Paolo Lo Giudice