Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. I, sentenza 27/01/2026, n. 118
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Sentenza 27 gennaio 2026

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  • Accolto
    Illegittimità degli avvisi di accertamento per violazione e falsa applicazione dell'art. 39, d.P.R. n. 600/1973

    La Corte ha ritenuto che le presunzioni semplici utilizzate dall'ufficio impositore non fossero gravi, precise e concordanti, poiché gli accertamenti si basavano su verbali di constatazione relativi a verifiche a cui la ditta appellante era estranea e su cui non aveva potuto controdedurre. Pertanto, è stata integrata la violazione dedotta nel ricorso.

  • Accolto
    Illegittimità per carenza, insufficienza ed erroneità della motivazione

    La Corte ha ritenuto che, in presenza di prove insufficienti a dimostrare in modo circostanziato le ragioni della pretesa impositiva e delle sanzioni, a fronte delle allegazioni difensive, gli avvisi di accertamento debbano essere dichiarati illegittimi e nulli.

  • Accolto
    Contestazione dell'antieconomicità del costo di sponsorizzazione

    La Corte ha osservato che l'art. 90, comma 8, L. n. 289/2002 fissa una presunzione assoluta di deducibilità delle spese di sponsorizzazione a favore di associazioni sportive dilettantistiche fino a € 200.000,00. Poiché gli esborsi erano ben al di sotto di tale limite, la contestazione sull'antieconomicità appare irrilevante.

  • Accolto
    Assoluzione nel giudizio penale per gli stessi fatti

    La Corte ha preso atto dell'avvenuta definitiva assoluzione della contribuente per insussistenza del fatto nel giudizio penale, ritenendo che il giudice tributario possa tenerne conto anche in assenza di un'applicazione diretta della normativa relativa ai rapporti tra processo penale e tributario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. I, sentenza 27/01/2026, n. 118
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
    Numero : 118
    Data del deposito : 27 gennaio 2026

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