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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. I, sentenza 27/01/2026, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 118/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CUTRONEO SANTI FRANCESCO NICO, Presidente e Relatore
MAIONE FRANCESCO MARIA, Giudice
LUBERTO VINCENZO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2736/2023 depositato il 06/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2265/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 3 e pubblicata il 05/05/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010203430 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010203430 IRAP 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010203431 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010203431 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010203431 IRAP 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010203439 IRPEF-ALTRO 2017 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010203439 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010203439 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: L'avvocato Difensore_2 si riporta agli atti di causa e chiede l'accoglimento dell'appello
Resistente/Appellato: Il Dr. Nominativo_1 si riporta agliatti di causa e chiede il rigetto del gravame
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente depositato la Sig.ra Nominativo_2, titolare della ditta “Ricorrente_1
”, all'esito di un'istanza di accertamento con adesione rivelatasi infruttuosa, si era opposta all'avviso di accertamento n. TD3010203430/2019, relativo all'anno d'imposta 2015, avente ad oggetto Irpef ed RA, all'avviso di accertamento n. TD3010203431/2019, relativo all'anno d'imposta 2016, avente ad oggetto Irpef, RA ed Iva e all'avviso di accertamento n. TD3010203439/2019, relativo all'anno d'imposta
2017, avente ad oggetto Irpef, RA ed Iva. Detti atti impositivi le erano stati notificati da parte dell'Agenzia delle entrate, in esito all'effettuazione di una verifica generale effettuata nei confronti di varie associazioni sportive dilettantistiche, in particolare Associazione_2, Associazione_1 e Associazione_3, a seguito della quale l'Agenzia delle entrate aveva ritenuto sussistenti operazioni fraudolente poste in essere mediante l'emissione di fatture riconducibili ad operazioni oggettivamente inesistenti e dopo avere effettuato un controllo incrociato con gli utilizzatori di tali fatture, tra cui la ditta Ricorrente_1.
Questa aveva condotto, dal lato passivo, al disconoscimento dei costi di sponsorizzazione sulla scorta dell'asserita inesistenza delle operazioni, della asserita carenza di documentazione prodotta dalla sig.ra Nominativo_2, oltre che sulla base di una valutazione in termini di antieconomicità del costo rispetto al volume d'affari della ditta verificata alcuni costi.
La ditta contribuente aveva lamentato la violazione dell'art. 39, d.P.R. n. 600/73 e dell'art. 54, secondo comma, d.P.R. n.633/72, altre violazioni di legge, nonché l'infondatezza degli avvisi di accertamento.
L'ufficio finanziario aveva controdedotto.
L'adita Commissione Tributaria Provinciale aveva rigettato il ricorso, con compensazione delle spese tra le parti.
Avverso la sentenza parte contribuente proponeva appello e deduceva i seguenti motivi: - 1. erroneità della sentenza impugnata. - sulla dedotta illegittimità degli avvisi di accertamento per violazione e falsa applicazione dell'art. 39, d.P.R. n. 600/1973. - sulla dedotta illegittimità per carenza, insufficienza ed erroneità della motivazione. Violazione dell'art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dell'art. 49, d.P.R. n. 600/73; - 2. erroneità della sentenza impugnata per difetto di pronuncia e riproposizione dei motivi non esaminati dalla Corte di giustizia tributaria di I grado di Cosenza. Chiedeva declaratoria di nullità degli accertamenti, con riconoscimento delle competenze e spese di lite, queste ultime da distrarsi nei confronti dei patrocinatori.
L'Agenzia delle entrate si era costituita per controdedurre e per chiedere il rigetto dell'appello di controparte, con riconoscimento delle spese di lite.
In data 16 settembre 2024 seguivano memorie illustrative. In esse, dopo avere dato atto che, nell'àmbito del processo penale instaurato nei confronti della contribuente e fondato sugli stessi presupposti, era stata pronunziata sentenza di assoluzione dalla Corte di appello di Catanzaro con la formula “perché il fatto non sussiste”, parte contribuente chiedeva l'accoglimento del ricorso in appello o, in subordine, un differimento onde consentire che detta sentenza penale diventasse irrevocabile. Allegava all'uopo dispositivo di sentenza penale e capo d'imputazione.
All'udienza del 30 settembre 2024 questa Corte emetteva ordinanza interlocutoria per attendere il deposito della sentenza penale di appello e l'eventuale sua irrevocabilità.
Una volta fissata la trattazione dell'udienza del 26 gennaio 2026, in data 29 dicembre 2025 parte contribuente depositava copia della sentenza penale in argomento con attestazione di irrevocabilità.
All'udienza del 26 gennaio 2026 la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In esito alla pubblica udienza ed alla materia devoluta, senza fare applicazione della norma di cui all'art. 21- bis, d.lgs. n. 74 del 2000, inserito dall'art. 1, comma 1, lett. m), d.lgs. n. 87 del 2024, in attesa che il Giudice delle leggi si pronunzi sulle questioni di legittimità costituzionale sollevate da alcune Corti di giustizia tributaria, esaminando unitariamente i motivi di ricorso in appello dedotti, in quanto connessi, questa Corte osserva che l'appello è fondato.
Spetta al contribuente la prova positiva dell'esistenza delle operazioni, qualora l'onere di provare l'inesistenza delle operazioni sia stato preventivamente e adeguatamente assolto dall'RA NZ (in tal senso l'ordinanza n. 1278/2021 della Corte di cassazione), alla luce dei nuovi criteri di valutazione della prova di cui al richiamato comma 5-bis dell'art. 7 D. Lgs. n. 546/1992, siccome introdotto dalla L. n. 130/2022 ed entrato in vigore il 16/9/2022, evenienza che tuttavia non si è verificata nel caso sottoposto a scrutinio.
Le presunzioni semplici utilizzate dall'ufficio impositore non possono ritenersi gravi, precise e concordanti.
Tanto in quanto gli accertamenti opposti sono fondati sulle risultanze del processo verbale di constatazione redatto nei confronti delle associazioni sportive dilettantistiche sopra richiamate, in esito a verifiche cui la ditta appellante è rimasta del tutto estranea e sulle quali la stessa non ha avuto modo di controdedurre.
Viene, pertanto, integrata la violazione dedotta nel ricorso introduttivo e ribadita in appello.
Con riferimento alla contestata indeducibilità del costo sostenuto dalla ricorrente per le sponsorizzazioni, in ragione dell'antieconomicità dello stesso, va osservato che l'art. 90, comma 8, della L. n. 289/2002 fissa una presunzione assoluta in ordine alla deducibilità, dal reddito d'impresa, di colui che sostiene spese di sponsorizzazione a favore di associazione sportive dilettantistiche.
Detta norma introduce una presunzione legale assoluta di qualificazione delle spese di sponsorizzazione, nei limiti di € 200.000,00, come spese di pubblicità volte alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante il corrispettivo in denaro, che vengono classificati come inerenti e congrui all'esercizio dell'attività commerciale, senza che sia necessario alcun riscontro in tal senso. Sul punto, la Corte di cassazione, con ord. n. 21333/2017, ha affermato che le somme corrisposte alle associazioni sportive dilettantistiche, nei limiti sopra detti, devono essere qualificate come spese di pubblicità deducibili interamente nell'anno, trattandosi di una presunzione legale assoluta disposta dal legislatore, con la conseguenza che non occorre dimostrare l'inerenza di tali oneri. Pertanto, la contestazione relativa all'antieconomicità del costo relativo alla sponsorizzazione, in relazione ai compensi della ditta Ricorrente_1, appare irrilevante, trattandosi di esborsi che sono ben al di sotto di tale limite (cfr. anche ord. della Suprema Corte n. 8981/2017; sent. n. 16113/2018; ord. n. 8540/2020).
In presenza di una prova insufficiente atta a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni, a fronte delle allegazioni della difesa della contribuente, gli avvisi di accertamento debbono ritenersi illegittimi e, pertanto, debbono essere dichiarati nulli.
Non va sottaciuto altresì che, per gli stessi fatti, la contribuente è stata definitivamente assolta per insussistenza del fatto. Senza invocare il disposto della normativa prima richiamata, in considerazione della pendenza di un giudizio di costituzionalità, in ogni caso il giudice tributario può tenerne conto.
La sentenza deve essere pertanto riformata e, per l'effetto, vanno dichiarati nulli i tre accertamenti opposti nel ricorso introduttivo del giudizio.
Quanto al regolamento delle spese, la natura delle questioni trattate e l'affinarsi della giurisprudenza in materia induce il Collegio alla loro integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria – I sezione, pronunziandosi sull'appello proposto dalla contribuente, lo accoglie. Spese di giudizio interamente compensate.
Il Presidente
TI AN NE
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CUTRONEO SANTI FRANCESCO NICO, Presidente e Relatore
MAIONE FRANCESCO MARIA, Giudice
LUBERTO VINCENZO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2736/2023 depositato il 06/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2265/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 3 e pubblicata il 05/05/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010203430 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010203430 IRAP 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010203431 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010203431 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010203431 IRAP 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010203439 IRPEF-ALTRO 2017 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010203439 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010203439 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: L'avvocato Difensore_2 si riporta agli atti di causa e chiede l'accoglimento dell'appello
Resistente/Appellato: Il Dr. Nominativo_1 si riporta agliatti di causa e chiede il rigetto del gravame
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente depositato la Sig.ra Nominativo_2, titolare della ditta “Ricorrente_1
”, all'esito di un'istanza di accertamento con adesione rivelatasi infruttuosa, si era opposta all'avviso di accertamento n. TD3010203430/2019, relativo all'anno d'imposta 2015, avente ad oggetto Irpef ed RA, all'avviso di accertamento n. TD3010203431/2019, relativo all'anno d'imposta 2016, avente ad oggetto Irpef, RA ed Iva e all'avviso di accertamento n. TD3010203439/2019, relativo all'anno d'imposta
2017, avente ad oggetto Irpef, RA ed Iva. Detti atti impositivi le erano stati notificati da parte dell'Agenzia delle entrate, in esito all'effettuazione di una verifica generale effettuata nei confronti di varie associazioni sportive dilettantistiche, in particolare Associazione_2, Associazione_1 e Associazione_3, a seguito della quale l'Agenzia delle entrate aveva ritenuto sussistenti operazioni fraudolente poste in essere mediante l'emissione di fatture riconducibili ad operazioni oggettivamente inesistenti e dopo avere effettuato un controllo incrociato con gli utilizzatori di tali fatture, tra cui la ditta Ricorrente_1.
Questa aveva condotto, dal lato passivo, al disconoscimento dei costi di sponsorizzazione sulla scorta dell'asserita inesistenza delle operazioni, della asserita carenza di documentazione prodotta dalla sig.ra Nominativo_2, oltre che sulla base di una valutazione in termini di antieconomicità del costo rispetto al volume d'affari della ditta verificata alcuni costi.
La ditta contribuente aveva lamentato la violazione dell'art. 39, d.P.R. n. 600/73 e dell'art. 54, secondo comma, d.P.R. n.633/72, altre violazioni di legge, nonché l'infondatezza degli avvisi di accertamento.
L'ufficio finanziario aveva controdedotto.
L'adita Commissione Tributaria Provinciale aveva rigettato il ricorso, con compensazione delle spese tra le parti.
Avverso la sentenza parte contribuente proponeva appello e deduceva i seguenti motivi: - 1. erroneità della sentenza impugnata. - sulla dedotta illegittimità degli avvisi di accertamento per violazione e falsa applicazione dell'art. 39, d.P.R. n. 600/1973. - sulla dedotta illegittimità per carenza, insufficienza ed erroneità della motivazione. Violazione dell'art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dell'art. 49, d.P.R. n. 600/73; - 2. erroneità della sentenza impugnata per difetto di pronuncia e riproposizione dei motivi non esaminati dalla Corte di giustizia tributaria di I grado di Cosenza. Chiedeva declaratoria di nullità degli accertamenti, con riconoscimento delle competenze e spese di lite, queste ultime da distrarsi nei confronti dei patrocinatori.
L'Agenzia delle entrate si era costituita per controdedurre e per chiedere il rigetto dell'appello di controparte, con riconoscimento delle spese di lite.
In data 16 settembre 2024 seguivano memorie illustrative. In esse, dopo avere dato atto che, nell'àmbito del processo penale instaurato nei confronti della contribuente e fondato sugli stessi presupposti, era stata pronunziata sentenza di assoluzione dalla Corte di appello di Catanzaro con la formula “perché il fatto non sussiste”, parte contribuente chiedeva l'accoglimento del ricorso in appello o, in subordine, un differimento onde consentire che detta sentenza penale diventasse irrevocabile. Allegava all'uopo dispositivo di sentenza penale e capo d'imputazione.
All'udienza del 30 settembre 2024 questa Corte emetteva ordinanza interlocutoria per attendere il deposito della sentenza penale di appello e l'eventuale sua irrevocabilità.
Una volta fissata la trattazione dell'udienza del 26 gennaio 2026, in data 29 dicembre 2025 parte contribuente depositava copia della sentenza penale in argomento con attestazione di irrevocabilità.
All'udienza del 26 gennaio 2026 la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In esito alla pubblica udienza ed alla materia devoluta, senza fare applicazione della norma di cui all'art. 21- bis, d.lgs. n. 74 del 2000, inserito dall'art. 1, comma 1, lett. m), d.lgs. n. 87 del 2024, in attesa che il Giudice delle leggi si pronunzi sulle questioni di legittimità costituzionale sollevate da alcune Corti di giustizia tributaria, esaminando unitariamente i motivi di ricorso in appello dedotti, in quanto connessi, questa Corte osserva che l'appello è fondato.
Spetta al contribuente la prova positiva dell'esistenza delle operazioni, qualora l'onere di provare l'inesistenza delle operazioni sia stato preventivamente e adeguatamente assolto dall'RA NZ (in tal senso l'ordinanza n. 1278/2021 della Corte di cassazione), alla luce dei nuovi criteri di valutazione della prova di cui al richiamato comma 5-bis dell'art. 7 D. Lgs. n. 546/1992, siccome introdotto dalla L. n. 130/2022 ed entrato in vigore il 16/9/2022, evenienza che tuttavia non si è verificata nel caso sottoposto a scrutinio.
Le presunzioni semplici utilizzate dall'ufficio impositore non possono ritenersi gravi, precise e concordanti.
Tanto in quanto gli accertamenti opposti sono fondati sulle risultanze del processo verbale di constatazione redatto nei confronti delle associazioni sportive dilettantistiche sopra richiamate, in esito a verifiche cui la ditta appellante è rimasta del tutto estranea e sulle quali la stessa non ha avuto modo di controdedurre.
Viene, pertanto, integrata la violazione dedotta nel ricorso introduttivo e ribadita in appello.
Con riferimento alla contestata indeducibilità del costo sostenuto dalla ricorrente per le sponsorizzazioni, in ragione dell'antieconomicità dello stesso, va osservato che l'art. 90, comma 8, della L. n. 289/2002 fissa una presunzione assoluta in ordine alla deducibilità, dal reddito d'impresa, di colui che sostiene spese di sponsorizzazione a favore di associazione sportive dilettantistiche.
Detta norma introduce una presunzione legale assoluta di qualificazione delle spese di sponsorizzazione, nei limiti di € 200.000,00, come spese di pubblicità volte alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante il corrispettivo in denaro, che vengono classificati come inerenti e congrui all'esercizio dell'attività commerciale, senza che sia necessario alcun riscontro in tal senso. Sul punto, la Corte di cassazione, con ord. n. 21333/2017, ha affermato che le somme corrisposte alle associazioni sportive dilettantistiche, nei limiti sopra detti, devono essere qualificate come spese di pubblicità deducibili interamente nell'anno, trattandosi di una presunzione legale assoluta disposta dal legislatore, con la conseguenza che non occorre dimostrare l'inerenza di tali oneri. Pertanto, la contestazione relativa all'antieconomicità del costo relativo alla sponsorizzazione, in relazione ai compensi della ditta Ricorrente_1, appare irrilevante, trattandosi di esborsi che sono ben al di sotto di tale limite (cfr. anche ord. della Suprema Corte n. 8981/2017; sent. n. 16113/2018; ord. n. 8540/2020).
In presenza di una prova insufficiente atta a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni, a fronte delle allegazioni della difesa della contribuente, gli avvisi di accertamento debbono ritenersi illegittimi e, pertanto, debbono essere dichiarati nulli.
Non va sottaciuto altresì che, per gli stessi fatti, la contribuente è stata definitivamente assolta per insussistenza del fatto. Senza invocare il disposto della normativa prima richiamata, in considerazione della pendenza di un giudizio di costituzionalità, in ogni caso il giudice tributario può tenerne conto.
La sentenza deve essere pertanto riformata e, per l'effetto, vanno dichiarati nulli i tre accertamenti opposti nel ricorso introduttivo del giudizio.
Quanto al regolamento delle spese, la natura delle questioni trattate e l'affinarsi della giurisprudenza in materia induce il Collegio alla loro integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria – I sezione, pronunziandosi sull'appello proposto dalla contribuente, lo accoglie. Spese di giudizio interamente compensate.
Il Presidente
TI AN NE