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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 22/05/2025, n. 941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 941 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4195/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 4195/2024, promossa da: nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Sartini Sabina ed elettivamente domiciliato nel suo studio legale in Senigallia, Via Marchetti n.
46; ricorrente contro
, nato a [...] il [...]; Controparte_1
convenuto - contumace
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ
GENITORIALE.
CONCLUSIONI:
PARTE RICORRENTE:
R_
“1) il figlio minore , minorenne verrà affidato in via esclusiva alla madre per tutti i motivi sopra esposti e continuerà ad essere collocato presso l'abitazione materna sita in Senigallia
(AN) Strada del Castellaro n. 94.
- 1 - R_ 2) Il padre potrà vedere ed incontrare il figlio minore nei periodi in cui il medesimo rientrerà in Italia, previo accordo con la Sig.ra tali visite paterne dovranno essere Pt_1
comunicate via mail alla madre con un preavviso di almeno 15 giorni.
Stesso dicasi per le festività natalizie, pasquali e le vacanze estive;
IO potrà trascorrere con il padre un periodo di 10 giorni anche non consecutivi, in occasione dei rientri in Italia del Sig.
. Controparte_1
3) Il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo Controparte_1 Parte_1 al mantenimento del minore, un assegno mensile di € 500,00 che dovrà essere versato entro il giorno 5 di ogni mese nel c/c intestato alla Sig.ra (IBAN: Parte_1
[...]) e sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT. Tale mantenimento decorrerà dal deposito del presente atto.
Le spese straordinarie saranno suddivise al 50% tra i genitori, dopo l'invio dei documenti che le comprovano, secondo quanto indicato dal protocollo del Tribunale di Ancona attualmente in vigore, che di seguito viene integralmente trascritto ed accettato dai ricorrenti con la sottoscrizione del presente ricorso.
A) spese MEDICHE (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo:
1) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
3) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
4) tickets sanitari.
B) spese MEDICHE (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
2) cure termali e fisioterapiche;
3) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
4) farmaci particolari.
C) spese SCOLASTICHE (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo:
1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
2) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
3) gite scolastiche senza pernottamento;
4) trasporto pubblico;
5) servizio mensa (solo la parte non relativa al vitto).
- 2 - D) spese SCOLASTICHE (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
2) corsi di specializzazione;
3) gite scolastiche con pernottamento;
4) corsi di recupero e lezioni private;
5) alloggio presso la sede universitaria.
E) spese EXTRASCOLASTICHE (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo:
1) tempo prolungato pre-scuola e dopo-scuola;
2) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
F) spese EXTRASCOLASTICHE (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
1) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
2) spese di custodia (baby-sitter);
3) viaggi e vacanze”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 01.08.2024 ha chiesto l'affidamento esclusivo Parte_1
R_ e la previsione di un contributo per il mantenimento del figlio , nato il [...] da una relazione avuta fuori del matrimonio con . Controparte_1
2. Il convenuto nonostante la regolarità della notifica non si è costituito ed è stato dichiarato contumace (la notifica è stata effettuata ai sensi dell'art. 18 del Reg.Ue 1784/2024 ed il plico è stato inviato il 19.12.2024, come risulta dal timbro di Poste Italiane, ma non è stato ritirato come si evince dall'attestazione dell'ufficio postale portoghese, che ha indicato come data di mancato ritiro il 29.1.2025).
3. Gli atti processuali sono stati regolarmente comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 71 c.p.c., come risulta dallo storico del fascicolo telematico.
All'udienza del 14.5.2025 il difensore del ricorrente tenuto conto dell'assenza del convenuto ha precisato le conclusioni con rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c. ed il giudice istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
* * *
4. Il difensore della ricorrente all'udienza del 14.5.2025 ha precisato di aver domandato
R_ l'affidamento esclusivo del minore in ragione della totale assenza di collaborazione da
- 3 - parte del padre il quale ad eccezione dei periodi nei quali tiene il figlio con sé non fornisce alcun tipo di sostegno né provvede al mantenimento del figlio, considerato che ha sempre omesso di contribuire alle spese ordinarie e straordinarie.
4.1 La domanda è fondata.
L'affidamento esclusivo è disciplinato dall'art. 337 quater c.c. secondo cui: “il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l'affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone
l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'articolo 337 ter. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli, rimanendo ferma l'applicazione dell'articolo
96 del codice di procedura civile”.
In virtù della disciplina prevista dalla l. n. 54/2006, il Giudice deve preferire la soluzione dell'affidamento condiviso, che presupponendo un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole, nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana, si pone come regola generale, rispetto alla quale la soluzione dell'affido esclusivo costituisce l'eccezione, ed è derogabile solo laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore
Poiché la scelta di attribuire l'esercizio della responsabilità genitoriale in via esclusiva ad un genitore rappresenta una rilevante deroga rispetto al regime ordinario di affidamento condiviso l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore.
È stato merito della giurisprudenza aver elaborato le coordinate esegetiche che devono orientare l'interprete nell'optare per l'affidamento esclusivo, che possono compendiarsi, in termini generali, nell'accertata inidoneità o incapacità di uno dei genitori a prendersi cura del minore.
Sono state nel tempo definito alcune figure sintomatiche in presenza delle quali l'interesse del minore non risulterebbe assicurato se non attraverso l'affidamento esclusivo, tra cui, ad esempio, oltre al totale disinteresse del genitore per la vita del figlio, il mancato pagamento, da parte del
- 4 - genitore obbligato, del contributo di mantenimento a favore del minore;
il mancato rispetto del regime delle visite, che determina la violazione del primario diritto dei figli minori di mantenere rapporti continuativi con entrambi i genitori;
comportamenti del genitore collocatario marginalizzanti nei confronti dell'altro genitore o comunque tesi ad ostacolare i rapporti tra figli e genitori non collocatario.
Proprio per la natura eccezionale dell'istituto l'affidamento esclusivo non è giustificabile nel mero conflitto tra i genitori, che, di per sé solo, è quindi inidoneo ad escluderlo. La mera conflittualità, infatti, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso, ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre può assumere connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (cfr. Cass. n. 6535 del 06/03/2019; n. 5108 del 29/03/2012).
L'affidamento condiviso non può nemmeno ragionevolmente ritenersi precluso dalla oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori, potendo detta distanza incidere soltanto sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del minore presso ciascun genitore (cfr.
Cass. n. 30826 del 28/11/2018).
Per poter adeguatamente motivare la decisione di affidare un figlio in via esclusiva ad un solo genitore il Tribunale è quindi chiamato a svolgere un giudizio prognostico circa la capacità dello stesso di crescere ed educare, giudizio da formularsi con riferimento ad elementi concreti, emergenti non solo dalle modalità con cui ciascuno dei genitori ha svolto in passato i propri compiti, ma anche con riguardo alla rispettiva capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché alla personalità del genitore, alle sue consuetudini di vita ed all'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore.
È pertanto onere del genitore richiedente l'affidamento esclusivo allegare e provare elementi specifici, non astratti e generici, dai quali poter accertare la natura pregiudizievole per l'interesse del minore dell'affidamento condiviso.
4.2 La ricorrente ha rappresentato che da quando si è stabilizzata in Italia insieme al figlio il
R_ convenuto ha visto soltanto in maniera occasionale e sporadica , anche durante il percorso di cure chemioterapiche alle quali il piccolo è stato sottoposto.
- 5 - All'udienza del 14.5.2024 la signora ha in particolare riferito che “i primi di aprile Pt_1
R_
è venuto in Italia per prendere . Ci siamo incontrati all'aeroporto di Bologna, poi CP_1
lui ed il bambino sono ripartiti insieme per il Portogallo dove sono rimasti circa venti giorni.
R_ devo dire che è stato bene, si è divertito anche se mi ha detto che il padre gli ha riferito che io vorrei portarlo in Tribunale. Io ho parlato con dell'esistenza del presente giudizio, CP_1
gli ho anche consigliato di andare a ritirare la posta, ma lui non ha voluto saperne.
R_ Io informo quotidianamente su quello che accade a . Loro si sentono tramite face CP_1
time.
Il padre non mi sta versando nulla per il mantenimento, perché mi ha detto che darà i soldi a
R_
dai 18 anni in poi, ma a me non darà nulla.
Lui lavora con le crypto valute, ma non so dire di preciso in cosa consista la sua attività né quanto può guadagnare. Che io sappia comunque fa molti viaggi, ad esempio di recente a febbraio è stato un mese in Marocco con la sua compagna a surfare. Inoltre ogni volta che viene
R_ a prendere si paga il suo biglietto e quello del bambino. Da quello che so vive a casa della R_ mamma. Per certo posso dire che quando va dal padre stanno a casa della nonna.
Io sono insegnate di Yoga, il mio guadagno è variabile ma posso dire che sicuramente percepisco più di 1.000 euro al mese. Sto percependo l'assegno unico anche se al momento
l'importo è minimo dato che ancora vivo insieme ai miei genitori. Sto ultimando i lavori nella casa dove andrò che è di proprietà di mia mamma ed è confinante a quella dei miei genitori.
R_ Le condizioni di salute di al momento sono buone, ha terminato tutte le terapie da gennaio
2024 ed effettua soltanto controlli periodici. Segue sedute di logopedia settimanalmente, che costano 50 euro a seduta, ma il padre anche a queste spese non contribuisce, nonostante il gli abbia inviato la ricevuta.
R_ Nel periodo in cui stava facendo le terapie ricordo che una volta aveva bisogno di una trasfusione urgente di plasma. Allora io ho subito contattato il padre, il quale mi ha risposto soltatno dopo diversi tentativi, per cui alla fine sono riuscita ad ottenere il consenso ma non è stato facile. Avrei pertanto bisogno dell'affidamento esclusivo anche per evitare che in futuro possano riverificarsi situazioni analoghe”.
Il signor dunque, vede il figlio soltanto sporadicamente, non partecipando alla sua Pt_2
crescita.
- 6 - Il padre, inoltre, è totalmente inadempiente anche agli obblighi di mantenimento che gravano su ciascun genitore, omettendo di contribuire sia al mantenimento ordinario che alle spese straordinarie.
Va poi evidenziato che la situazione di salute del minore richiede un constante controllo e monitoraggio, per cui come già verificatosi nell'occasione narrata dalla ricorrente la distanza potrebbe ostacolare l'assunzione di decisioni.
Infine, nonostante la rituale notificazione del ricorso introduttivo il convenuto non si è costituito in giudizio, manifestando quindi un completo disinteresse per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale. Tale comportamento processuale corrobora la valutazione di grave inadeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale.
Per tali ragioni il Collegio ritiene maggiormente conforme all'interesse della minore accogliere la domanda di affido esclusivo dello stesso alla madre, per la quale deve essere formulata, in ordine all'idoneità genitoriale, una prognosi favorevole, alla luce del contegno serbato nel processo, nonché per il fatto di essersi occupata del figlio con continuità e responsabilità.
4.3 Con riferimento alle modalità di visita padre figlio, alla luce della situazione di fatto non appare possibile predisporre un calendario di incontri predeterminato. Ciò significa che le visite continueranno ad essere gestite dai genitori, i quali di volta in volta stabiliranno tempi e modalità di frequentazione.
5. La ricorrente ha poi richiesto un contributo per il mantenimento del minore.
Con specifico riferimento alla richiesta di contributo per il mantenimento dei figli l'art. 337 ter
c.c. sancisce il principio di proporzionalità, secondo cui l'assegno deve essere calibrato dal giudice tenendo conto degli specifici parametri indicati dalla norma, costituiti dalle attuali esigenze della prole, dal tenore di vita in costanza del rapporto coniugale, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, dalla valenza economica dei compiti domestici assunti da ciascun genitore e delle risorse economiche dei medesimi.
La ricorrente è insegnante di Yoga ed ha riferito di avere un guadagno variabile, in ogni caso superiore a 1.000 euro al mese. Inoltre sta percependo l'assegno unico.
Viceversa, con riferimento al resistente, non è noto alcun dato. La signora infatti ha Pt_1
prospettato che il suo ex compagno lavori con le criptovalute, ma agli atti non vi è alcun riscontro né sono stati acquisiti elementi per poter prospettare l'entità del guadagno.
- 7 - Per tali ragioni, tenuto conto che ogni genitore ha l'obbligo di mantenere il proprio figlio, in mancanza di qualsiasi informazione relativamente alla capacità economico patrimoniale del resistente, considerato in ogni caso che il convenuto ha un'età che lo rende abile al lavoro, tenuto conto dell'età del minore il quale trascorre la quasi totalità del tempo con la madre, il Collegio ritiene di dover quantificare il contributo al mantenimento in euro 200,00 mensili.
Le spese straordinarie, così come previste dal Protocollo vigente presso il Distretto delle Marche, vengono suddivise al 50% tra i genitori.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, ai sensi del DM 55/2014, in complessivi 2.000,00 euro, tenuto conto che non è stata svolta alcuna attività istruttoria e che non sono state depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, dispone quanto segue:
R_ affida in via esclusiva il figlio minore alla madre con collocamento prevalente dello stesso presso l'abitazione materna; dispone che il signor concordi direttamente con la signora tempi e Controparte_1 Pt_1
modalità di visita del minore;
dispone che corrisponda a a titolo di CP_1 Controparte_1 Parte_1
R_ contributo al mantenimento del figlio , l'importo mensile di euro 200,00, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie previste dal Protocollo vigente presso il Distretto delle Marche; condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in euro Controparte_1
27,00 per anticipazioni ed euro 2.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali ed accessori come per legge.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 21/05/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
- 8 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 4195/2024, promossa da: nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Sartini Sabina ed elettivamente domiciliato nel suo studio legale in Senigallia, Via Marchetti n.
46; ricorrente contro
, nato a [...] il [...]; Controparte_1
convenuto - contumace
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ
GENITORIALE.
CONCLUSIONI:
PARTE RICORRENTE:
R_
“1) il figlio minore , minorenne verrà affidato in via esclusiva alla madre per tutti i motivi sopra esposti e continuerà ad essere collocato presso l'abitazione materna sita in Senigallia
(AN) Strada del Castellaro n. 94.
- 1 - R_ 2) Il padre potrà vedere ed incontrare il figlio minore nei periodi in cui il medesimo rientrerà in Italia, previo accordo con la Sig.ra tali visite paterne dovranno essere Pt_1
comunicate via mail alla madre con un preavviso di almeno 15 giorni.
Stesso dicasi per le festività natalizie, pasquali e le vacanze estive;
IO potrà trascorrere con il padre un periodo di 10 giorni anche non consecutivi, in occasione dei rientri in Italia del Sig.
. Controparte_1
3) Il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo Controparte_1 Parte_1 al mantenimento del minore, un assegno mensile di € 500,00 che dovrà essere versato entro il giorno 5 di ogni mese nel c/c intestato alla Sig.ra (IBAN: Parte_1
[...]) e sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT. Tale mantenimento decorrerà dal deposito del presente atto.
Le spese straordinarie saranno suddivise al 50% tra i genitori, dopo l'invio dei documenti che le comprovano, secondo quanto indicato dal protocollo del Tribunale di Ancona attualmente in vigore, che di seguito viene integralmente trascritto ed accettato dai ricorrenti con la sottoscrizione del presente ricorso.
A) spese MEDICHE (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo:
1) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
3) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
4) tickets sanitari.
B) spese MEDICHE (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
2) cure termali e fisioterapiche;
3) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
4) farmaci particolari.
C) spese SCOLASTICHE (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo:
1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
2) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
3) gite scolastiche senza pernottamento;
4) trasporto pubblico;
5) servizio mensa (solo la parte non relativa al vitto).
- 2 - D) spese SCOLASTICHE (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
2) corsi di specializzazione;
3) gite scolastiche con pernottamento;
4) corsi di recupero e lezioni private;
5) alloggio presso la sede universitaria.
E) spese EXTRASCOLASTICHE (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo:
1) tempo prolungato pre-scuola e dopo-scuola;
2) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
F) spese EXTRASCOLASTICHE (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
1) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
2) spese di custodia (baby-sitter);
3) viaggi e vacanze”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 01.08.2024 ha chiesto l'affidamento esclusivo Parte_1
R_ e la previsione di un contributo per il mantenimento del figlio , nato il [...] da una relazione avuta fuori del matrimonio con . Controparte_1
2. Il convenuto nonostante la regolarità della notifica non si è costituito ed è stato dichiarato contumace (la notifica è stata effettuata ai sensi dell'art. 18 del Reg.Ue 1784/2024 ed il plico è stato inviato il 19.12.2024, come risulta dal timbro di Poste Italiane, ma non è stato ritirato come si evince dall'attestazione dell'ufficio postale portoghese, che ha indicato come data di mancato ritiro il 29.1.2025).
3. Gli atti processuali sono stati regolarmente comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 71 c.p.c., come risulta dallo storico del fascicolo telematico.
All'udienza del 14.5.2025 il difensore del ricorrente tenuto conto dell'assenza del convenuto ha precisato le conclusioni con rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c. ed il giudice istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
* * *
4. Il difensore della ricorrente all'udienza del 14.5.2025 ha precisato di aver domandato
R_ l'affidamento esclusivo del minore in ragione della totale assenza di collaborazione da
- 3 - parte del padre il quale ad eccezione dei periodi nei quali tiene il figlio con sé non fornisce alcun tipo di sostegno né provvede al mantenimento del figlio, considerato che ha sempre omesso di contribuire alle spese ordinarie e straordinarie.
4.1 La domanda è fondata.
L'affidamento esclusivo è disciplinato dall'art. 337 quater c.c. secondo cui: “il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l'affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone
l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'articolo 337 ter. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli, rimanendo ferma l'applicazione dell'articolo
96 del codice di procedura civile”.
In virtù della disciplina prevista dalla l. n. 54/2006, il Giudice deve preferire la soluzione dell'affidamento condiviso, che presupponendo un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole, nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana, si pone come regola generale, rispetto alla quale la soluzione dell'affido esclusivo costituisce l'eccezione, ed è derogabile solo laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore
Poiché la scelta di attribuire l'esercizio della responsabilità genitoriale in via esclusiva ad un genitore rappresenta una rilevante deroga rispetto al regime ordinario di affidamento condiviso l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore.
È stato merito della giurisprudenza aver elaborato le coordinate esegetiche che devono orientare l'interprete nell'optare per l'affidamento esclusivo, che possono compendiarsi, in termini generali, nell'accertata inidoneità o incapacità di uno dei genitori a prendersi cura del minore.
Sono state nel tempo definito alcune figure sintomatiche in presenza delle quali l'interesse del minore non risulterebbe assicurato se non attraverso l'affidamento esclusivo, tra cui, ad esempio, oltre al totale disinteresse del genitore per la vita del figlio, il mancato pagamento, da parte del
- 4 - genitore obbligato, del contributo di mantenimento a favore del minore;
il mancato rispetto del regime delle visite, che determina la violazione del primario diritto dei figli minori di mantenere rapporti continuativi con entrambi i genitori;
comportamenti del genitore collocatario marginalizzanti nei confronti dell'altro genitore o comunque tesi ad ostacolare i rapporti tra figli e genitori non collocatario.
Proprio per la natura eccezionale dell'istituto l'affidamento esclusivo non è giustificabile nel mero conflitto tra i genitori, che, di per sé solo, è quindi inidoneo ad escluderlo. La mera conflittualità, infatti, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso, ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre può assumere connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (cfr. Cass. n. 6535 del 06/03/2019; n. 5108 del 29/03/2012).
L'affidamento condiviso non può nemmeno ragionevolmente ritenersi precluso dalla oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori, potendo detta distanza incidere soltanto sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del minore presso ciascun genitore (cfr.
Cass. n. 30826 del 28/11/2018).
Per poter adeguatamente motivare la decisione di affidare un figlio in via esclusiva ad un solo genitore il Tribunale è quindi chiamato a svolgere un giudizio prognostico circa la capacità dello stesso di crescere ed educare, giudizio da formularsi con riferimento ad elementi concreti, emergenti non solo dalle modalità con cui ciascuno dei genitori ha svolto in passato i propri compiti, ma anche con riguardo alla rispettiva capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché alla personalità del genitore, alle sue consuetudini di vita ed all'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore.
È pertanto onere del genitore richiedente l'affidamento esclusivo allegare e provare elementi specifici, non astratti e generici, dai quali poter accertare la natura pregiudizievole per l'interesse del minore dell'affidamento condiviso.
4.2 La ricorrente ha rappresentato che da quando si è stabilizzata in Italia insieme al figlio il
R_ convenuto ha visto soltanto in maniera occasionale e sporadica , anche durante il percorso di cure chemioterapiche alle quali il piccolo è stato sottoposto.
- 5 - All'udienza del 14.5.2024 la signora ha in particolare riferito che “i primi di aprile Pt_1
R_
è venuto in Italia per prendere . Ci siamo incontrati all'aeroporto di Bologna, poi CP_1
lui ed il bambino sono ripartiti insieme per il Portogallo dove sono rimasti circa venti giorni.
R_ devo dire che è stato bene, si è divertito anche se mi ha detto che il padre gli ha riferito che io vorrei portarlo in Tribunale. Io ho parlato con dell'esistenza del presente giudizio, CP_1
gli ho anche consigliato di andare a ritirare la posta, ma lui non ha voluto saperne.
R_ Io informo quotidianamente su quello che accade a . Loro si sentono tramite face CP_1
time.
Il padre non mi sta versando nulla per il mantenimento, perché mi ha detto che darà i soldi a
R_
dai 18 anni in poi, ma a me non darà nulla.
Lui lavora con le crypto valute, ma non so dire di preciso in cosa consista la sua attività né quanto può guadagnare. Che io sappia comunque fa molti viaggi, ad esempio di recente a febbraio è stato un mese in Marocco con la sua compagna a surfare. Inoltre ogni volta che viene
R_ a prendere si paga il suo biglietto e quello del bambino. Da quello che so vive a casa della R_ mamma. Per certo posso dire che quando va dal padre stanno a casa della nonna.
Io sono insegnate di Yoga, il mio guadagno è variabile ma posso dire che sicuramente percepisco più di 1.000 euro al mese. Sto percependo l'assegno unico anche se al momento
l'importo è minimo dato che ancora vivo insieme ai miei genitori. Sto ultimando i lavori nella casa dove andrò che è di proprietà di mia mamma ed è confinante a quella dei miei genitori.
R_ Le condizioni di salute di al momento sono buone, ha terminato tutte le terapie da gennaio
2024 ed effettua soltanto controlli periodici. Segue sedute di logopedia settimanalmente, che costano 50 euro a seduta, ma il padre anche a queste spese non contribuisce, nonostante il gli abbia inviato la ricevuta.
R_ Nel periodo in cui stava facendo le terapie ricordo che una volta aveva bisogno di una trasfusione urgente di plasma. Allora io ho subito contattato il padre, il quale mi ha risposto soltatno dopo diversi tentativi, per cui alla fine sono riuscita ad ottenere il consenso ma non è stato facile. Avrei pertanto bisogno dell'affidamento esclusivo anche per evitare che in futuro possano riverificarsi situazioni analoghe”.
Il signor dunque, vede il figlio soltanto sporadicamente, non partecipando alla sua Pt_2
crescita.
- 6 - Il padre, inoltre, è totalmente inadempiente anche agli obblighi di mantenimento che gravano su ciascun genitore, omettendo di contribuire sia al mantenimento ordinario che alle spese straordinarie.
Va poi evidenziato che la situazione di salute del minore richiede un constante controllo e monitoraggio, per cui come già verificatosi nell'occasione narrata dalla ricorrente la distanza potrebbe ostacolare l'assunzione di decisioni.
Infine, nonostante la rituale notificazione del ricorso introduttivo il convenuto non si è costituito in giudizio, manifestando quindi un completo disinteresse per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale. Tale comportamento processuale corrobora la valutazione di grave inadeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale.
Per tali ragioni il Collegio ritiene maggiormente conforme all'interesse della minore accogliere la domanda di affido esclusivo dello stesso alla madre, per la quale deve essere formulata, in ordine all'idoneità genitoriale, una prognosi favorevole, alla luce del contegno serbato nel processo, nonché per il fatto di essersi occupata del figlio con continuità e responsabilità.
4.3 Con riferimento alle modalità di visita padre figlio, alla luce della situazione di fatto non appare possibile predisporre un calendario di incontri predeterminato. Ciò significa che le visite continueranno ad essere gestite dai genitori, i quali di volta in volta stabiliranno tempi e modalità di frequentazione.
5. La ricorrente ha poi richiesto un contributo per il mantenimento del minore.
Con specifico riferimento alla richiesta di contributo per il mantenimento dei figli l'art. 337 ter
c.c. sancisce il principio di proporzionalità, secondo cui l'assegno deve essere calibrato dal giudice tenendo conto degli specifici parametri indicati dalla norma, costituiti dalle attuali esigenze della prole, dal tenore di vita in costanza del rapporto coniugale, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, dalla valenza economica dei compiti domestici assunti da ciascun genitore e delle risorse economiche dei medesimi.
La ricorrente è insegnante di Yoga ed ha riferito di avere un guadagno variabile, in ogni caso superiore a 1.000 euro al mese. Inoltre sta percependo l'assegno unico.
Viceversa, con riferimento al resistente, non è noto alcun dato. La signora infatti ha Pt_1
prospettato che il suo ex compagno lavori con le criptovalute, ma agli atti non vi è alcun riscontro né sono stati acquisiti elementi per poter prospettare l'entità del guadagno.
- 7 - Per tali ragioni, tenuto conto che ogni genitore ha l'obbligo di mantenere il proprio figlio, in mancanza di qualsiasi informazione relativamente alla capacità economico patrimoniale del resistente, considerato in ogni caso che il convenuto ha un'età che lo rende abile al lavoro, tenuto conto dell'età del minore il quale trascorre la quasi totalità del tempo con la madre, il Collegio ritiene di dover quantificare il contributo al mantenimento in euro 200,00 mensili.
Le spese straordinarie, così come previste dal Protocollo vigente presso il Distretto delle Marche, vengono suddivise al 50% tra i genitori.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, ai sensi del DM 55/2014, in complessivi 2.000,00 euro, tenuto conto che non è stata svolta alcuna attività istruttoria e che non sono state depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, dispone quanto segue:
R_ affida in via esclusiva il figlio minore alla madre con collocamento prevalente dello stesso presso l'abitazione materna; dispone che il signor concordi direttamente con la signora tempi e Controparte_1 Pt_1
modalità di visita del minore;
dispone che corrisponda a a titolo di CP_1 Controparte_1 Parte_1
R_ contributo al mantenimento del figlio , l'importo mensile di euro 200,00, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie previste dal Protocollo vigente presso il Distretto delle Marche; condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in euro Controparte_1
27,00 per anticipazioni ed euro 2.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali ed accessori come per legge.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 21/05/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
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