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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 18/12/2025, n. 1234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 1234 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 2190 /2025
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Il giorno 18/12/2025, innanzi al Giudice del Lavoro, Dott.ssa Giuliana Profazio, sono presenti:
L'Avv. LUCIA PANAJIA, per parte ricorrente, la quale si riporta integralmente al ricorso introduttivo e chiede che la causa venga decisa.
L'Avv. MARIANGELA BORGESE, per delega dell'Avv. Angela Maria GA per l'INPS e si riporta alla memoria difensiva.
Il Giudice
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
TRIBUNALE DI PALMI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro, in persona del GOP, dr.ssa Giuliana Profazio all'udienza del
18/12/2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 cpc la seguente
SENTENZA nella controversia in materia di previdenza iscritta al n. RG 2190 /2025 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall' Avv. ACCARDO Parte_1
RI e dall'Avv. LUCIA PANAJA, giusta procura in atti. ricorrente
E
in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Angela Maria
GA e DA NA giusta procura generale alle liti in atti
Resistente Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore 16.05, assenti le parti, dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1.7.2025, la ricorrente deduceva che con missiva del
13/07/2022 l'Inps le comunicava la liquidazione dell'assegno ordinario di invalidità cat. IO n. 17015465 per il periodo da settembre 2019 ad agosto 2022, quantificando gli arretrati dovuti in complessivi € 21.040,21.
Nonostante la ricorrente avesse puntualmente comunicato di non avere realizzato alcun reddito nel triennio di cui sopra, l'INPS eseguiva sulla somma liquidata trattenute per complessivi € 4.878,58 a titolo di IRPEF, per tassazione separata in misura del 23%.
Riteneva che ai sensi del combinato disposto degli artt. 17 e 21 T.U.I.R. e degli artt.
23, 24 e 29 DPR 600/1973, il sostituto d'imposta che si trovi ad erogare arretrati di redditi da pensione o lavoro dipendente è tenuto a ridurre l'imposta determinata in applicazione dell'aliquota di cui all'art. 21 TUIR di un importo pari alle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 TUIR, calcolate per ciascun anno di maturazione degli arretrati, così realizzando un meccanismo pienamente conforme ai principi stabiliti dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 104/1985.
E per quanto sopra, non avendo svolto alcuna attività lavorativa negli anni in questione, l'INPS aveva errato nel trattenere interamente l'imposta dovuta sull'importo della prestazione previdenziale liquidata per ogni anno, senza tenere conto delle detrazioni.
Pertanto, ricorrente aveva diritto al pagamento delle somme illegittimamente trattenute dall'INPS per complessivi € 4.878,58, avendo la stessa diritto a fruire di detrazioni di imposta per gli importi di cui sopra, ampiamente sufficienti a coprire tale tassazione.
Presentava, quindi, ricorso amministrativo avverso le trattenute operate sulla CP_2 liquidazione degli arretrati, senza ottenere alcun riscontro.
Per tal motivo proponeva ricorso giudiziale per chiedere che venisse accertata e dichiarata l'illegittimità delle trattenute IRPEF su arretrati 2019/2022 per complessivi € 4.878,58 eseguite dall'INPS sull'assegno ordinario di invalidità liquidato alla ricorrente in data 13.7.2022, per l'effetto condannare l'INPS al pagamento in favore della ricorrente della somma corrispondente o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalla data della trattenuta al soddisfo effettivo.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'INPS eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore di quello tributario, vertendosi in materia di tassazione, nella specie trattenute Irpef applicate sugli arretrati dell'assegno di invalidità riconosciuto, e pertanto ai sensi dell'art. 2 dlgs.
546/92 rientravano tra le materie oggetto della giurisdizione tributarie le controversie relative alle imposte sui redditi.
Eccepiva, ancora il suo difetto di legittimazione passiva, deducendo di essere sostituto di imposta ex art 64 DPR n. 600\73 e come tale, ai sensi dell'art. 23 del
DPR n. 600\73 doveva operare, all'atto del pagamento, una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dovuta dai percepienti.
Pertanto, il sostituto di imposta non poteva essere evocato in un giudizio avente ad oggetto la misura della ritenuta fiscale che il contribuente deve versare.
Nel merito contestava ed impugnava il dedotto avversario sostenendo di operare quale sostituto di imposto e di aver agito nel rispetto delle norme in materia.
La causa è stata istruita documentalmente ed in data odierna, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, è stata trattenuta a sentenza.
Occorre, in primo luogo, disattendere l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito in favore della Commissione Tributaria.
Per costante orientamento giurisprudenziale, in tema di giurisdizione, le controversie tra sostituto d'imposta e sostituito, relative al legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa delle ritenute alla fonte versate direttamente dal sostituto volontariamente o coattivamente, non sono attratte alla giurisdizione del giudice tributario, ma rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di diritto esercitato dal sostituto verso il sostituito nell'ambito di un rapporto di tipo privatistico cui resta estraneo l'esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione, proprio del rapporto tributario ( cfr Trib. Roma Sez. II
1.7.2019, Corte di Cass. Sez. Un. 15031/2009).
Quindi, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie tra sostituto d'imposta e sostituito, qualora non sia in discussione l'esistenza o la quantificazione dell'obbligazione tributaria, ma solo rapporti di debito e credito di natura privatistica. Deve, altresì, essere rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall' INPS. Ed invero, secondo l'orientamento espresso dalle SS.UU. della Corte di Cassazione con la sentenza n. 21523 del 2017, condiviso da questo Tribunale, le controversie che sorgono tra sostituto d'imposta e sostituito , relative al legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa delle ritenute alla fonte versate direttamente dal sostituto, volontariamente o coattivamente, non ha ad oggetto una controversia tra contribuente e amministrazione IN , ma riguarda il rapporto tra sostituto e sostituito, dove l'accertamento sull'imposta contestata ha valore meramente incidentale. Nel caso di specie, infatti, il ricorrente chiede che venga accertata l'illegittimità della trattenuta operata dall' sui ratei di pensione arretrati.
Pertanto, l'INPS è l'unico legittimato passivo nel presente giudizio.
Passando al merito della questione la domanda proposta deve essere disattesa alla luce delle nuove pronunce giurisprudenziali di legittimità in materia di tassazione
IRPEF sugli arretrati di pensione, a cui questo giudice ritiene di doversi adeguare.
Oggetto del presente giudizio è la richiesta di restituzione delle somme trattenute dall'INPS, quale sostituto d'imposta, a titolo di tassazione IRPEF sugli arretrati liquidati insieme all'assegno ordinario di invalidità.
Con missiva del 13.7.2022, l'INPS riconosceva alla ricorrente l'assegno ordinario per il periodo da settembre 2019 ad agosto 2022, quantificando gli arretrati dovuti in complessivi € 21.040,21.
Sostiene che negli anni dal 2019 al 2022 ha percepito redditi al di sotto della soglia prevista dalla legge per il pagamento dell'IRPEF, rientrando nella cd no tax area e per tal motivo l'INPS non avrebbe dovuto trattenere alcuna somma a titolo di Irpef sugli arretrati liquidati per tali anni.
Orbene, la Suprema Corte di Cassazione, in ipotesi identica a quella oggi trattata, con due diverse sentenze, la n. 10424/2025 e n. 14328/2025, ha statuito che “Il meccanismo della tassazione separata, di cui all'art. 17 del d.P.R. n. 917 del 1986, non contrasta con l'art. 53 Cost. se rispetta l'effettiva capacità contributiva del soggetto, con la conseguenza che gli emolumenti arretrati da lavoro dipendente o di natura pensionistica sono legittimamente tassati secondo il criterio statico "di cassa", a differenza dei redditi di impresa, che vengono tassati nella loro proiezione dinamica "di competenza", atteso che, mentre per l'impresa rilevano i flussi biunivoci fra costi e ricavi, per i redditi da lavoro e per quelli ad essi assimilati rileva soltanto il momento di formazione della ricchezza, il che comporta la tassazione del reddito nell'anno d'imposta in cui lo stesso viene percepito”. Quindi, per i redditi da pensione, assimilati a quelli da lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 49 co. 2, lett. a) D.P.R. n. 917/86, vige il 'principio di cassa'. Ciò significa che la tassazione avviene nell'anno in cui le somme sono percepite, non quando maturano. La circostanza che il contribuente sarebbe rientrato nella 'no tax area' negli anni di maturazione è irrilevante per la Suprema Corte.
Ed invero, secondo la Corte, anche gli arretrati di pensione soggiacciono alla disciplina della tassazione separata per espressa previsione di legge e precisamente l'art. 17, primo comma lett. b. DPR n. 917/86, secondo cui “sono soggetti a tassazione separata gli "emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità di cui al comma 1 dell'articolo 47 e al comma 2 dell'articolo 46”.
Lo stesso articolo 17, all'ultimo comma, prevede che "per tali tipi di redditi l'Ufficio provvede a iscrivere a ruolo le maggiori imposte dovute con le modalità stabilite negli articoli 19 e 21 ovvero facendo concorrere i redditi stessi alla formazione del reddito complessivo dell'anno in cui sono percepiti, se ciò risulta più favorevole al contribuente".
L'art. 21 del D.P.R. n. 917 del 1986 disciplina, poi, la determinazione dell'imposta da applicare agli arretrati di cui all'art. 17, lett. b) stesso D.P.R., sancendo espressamente, al suo terzo comma, che se non vi è stato reddito imponibile in alcuno degli anni anteriori a quello della percezione si applica l'aliquota stabilita dall'art.13 per il primo scaglione di reddito (ovvero quella minima).
Quindi viene espressamente prevista l'ipotesi in cui non vi sia reddito imponibile negli anni precedenti la corresponsione degli arretrati e non potrà essere esclusa l'applicazione del regime della tassazione separata in assenza di colpevole ritardo.
Nel caso di specie la ricorrente non ha lamentato un colpevole ritardo da parte dell'INPS nella liquidazione dell'assegno ordinario.
Ed anzi l'INPS ha correttamente interpretato le disposizioni legislative applicabili alla fattispecie in esame e, pertanto, alcun rimborso spetterà al ricorrente.
Per quanto sopra il ricorso dovrà essere rigettato.
In atti non vi è la dichiarazione di esenzione spese ex art. 152 disp. Att. cpc, ma dato il mutamento giurisprudenziale sulla questione trattata, vi sono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-rigetta il ricorso;
compensa tra le parti le spese di lite;
Così deciso in Palmi il 18.12.2025
Dott.ssa Giuliana Profazio