Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 22/05/2025, n. 2540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2540 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10796/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
In persona del Giudice Monocratico dott.ssa Alessandra Aragno ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 10796 / 2024 promossa da:
(alias ) Parte_1 Persona_1
nato in [...] in data [...]
Parte_2
nato in PERÚ in data [...] in [...] e nella qualità di padre esercente la potestà genitoriale sui figli minori nato in [...] in data [...] e Persona_2 Parte_3 nato in [...] in data [...]
nato in PERÚ in data [...] in [...] e in qualità di genitore esercente la Parte_4 potestà genitoriale sui figli minori nata in [...] in data [...] e Persona_3 nata in [...] in data [...] Controparte_1
Parte_5
nato in [...] in data [...]
Parte_6
nata in [...] in data [...]
Parte_7
nato in [...] in data [...]
nato in PERÚ in data [...] in [...] e in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sui figli minori nato in [...] in data [...] e Persona_4 [...]
nato in [...] in data [...] Parte_9
Parte_10
nato in [...] in data [...]
Parte_11
nato in PERÚ in data [...] in [...] e in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul figlio minore nato in [...] in data [...] Persona_5
Parte_12
nato in [...] in data [...]
Parte_13
nato in PERÚ in data [...] in [...] e in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sui figli minori nato in [...] in data [...] e nata Persona_6 Persona_7 in PERÚ in data 17/02/2016
Parte_14
nato in [...] in data [...]
Parte_15
nato in [...] in data [...]
Persona_8
nato negli STATI UNITI D'AMERICA in data 08/12/1981 in proprio e in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore nata negli STATI UNITI D'AMERICA in data Persona_9
14/11/2018
rappresentati e difesi dall'Avv. BERTI MARCO*
Ricorrenti
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio dell'Avvocatura Controparte_2
Distrettuale dello Stato di Torino
Resistente
nonché nel contraddittorio con il Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione reietta
Cont Accertare e dichiarare che nato il [...] e identificato con Parte_16
(documento di riconoscimento peruviano) N. , nato il [...], identificato Numer_1 Parte_2 Cont con documento di riconoscimento peruviano) N. in proprio e nella Sua qualità di padre di Numer_2
e nati, rispettivamente il 02.12.2016 ed il 12.07.2021, Persona_2 Parte_3 identificati con DNI (documento di riconoscimento peruviano) N. e N. , in forza di procura Numer_3 Numer_4 Cont rilasciata e sottoscritta dallo stesso e dalla madre identificata con Parte_17
(documento di riconoscimento peruviano) N. (la quale sottoscrive la procura notarile tradotta, Numer_5 asseverata e apostillata in nome e per conto dei di Lei figli minori dichiarando di non prendere parte alla presente procedura), nato il [...], identificato con DNI (documento di Parte_4 riconoscimento peruviano) N. in proprio e nella Sua qualità di padre di e Numer_6 Persona_3 nate rispettivamente il 30.03.2020 ed il 05.09.2022, identificate con DNI Controparte_1
(documento di riconoscimento peruviano) N. e N. in forza di procura rilasciata e Numer_7 Numer_8 Cont sottoscritta dallo stesso e dalla madre identificata con documento Parte_18 di riconoscimento peruviano) (la quale sottoscrive la procura notarile tradotta, asseverata e Numer_9 apostillata in nome e per conto dei di Lei figli minori dichiarando di non prendere parte alla presente Cont procedura, nato il [...] identificato con (documento di riconoscimento Parte_5 Cont peruviano) N. , nata il [...], identificata con documento Nume_10 Parte_19 di riconoscimento peruviano) N. , nato il [...], identificato Nume_11 Persona_10 con DNI (documento di riconoscimento peruviano) N. , Nume_12 [...]
, nato il [...], identificato con DNI (documento Parte_20
di riconoscimento peruviano) N. in proprio e nella Sua qualità di padre di Nume_13 Persona_4
e , nati, rispettivamente il 01.11.2016 ed il
[...] Parte_9
18.12.2022, identificati con DNI (documento di riconoscimento peruviano) N. e N. , in Nume_14 Nume_15 forza di procura rilasciata e sottoscritta dallo stesso
Cont e dalla madre identificata con documento di riconoscimento Parte_21 peruviano) N. (la quale sottoscrive la procura notarile tradotta, asseverata e apostillata in nome e Nume_16 per conto dei di Lei figli minori dichiarando di non prendere parte alla presente
Cont procedura), , nato il [...], identificato con identificato con documento Parte_10 di riconoscimento peruviano) N. , , nato il [...], Nume_17 Parte_11
identificato con DNI (documento di riconoscimento peruviano) N. in Nume_18
Cont proprio e nella Sua qualità di padre di nato il [...], identificato con Persona_11
(documento di riconoscimento peruviano) N. , in forza di procura rilasciata e sottoscritta dallo stesso Nume_19
e dalla madre
Cont
identificata con documento di riconoscimento peruviano) N. 1 Parte_22 Num_20
(la quale sottoscrive la procura notarile tradotta, asseverata e apostillata in nome e per conto dei di Lei figli minori dichiarando di non prendere parte alla presente procedura nato il Parte_12
24.06.1978 e identificato con DNI (documento di riconoscimento peruviano) N. , Nume_21 [...]
Cont
nato il [...], identificato con documento di Parte_13
riconoscimento peruviano) N. , in proprio e nella Sua qualità di padre di e Nume_22 Persona_12
nati, Persona_7
rispettivamente il 27.01.2013 ed il 17.02.2016, identificati con DNI (documento di riconoscimento peruviano)
N. e N. , in forza di procura Nume_23 Nume_24
Cont rilasciata e sottoscritta dallo stesso e dalla madre identificata con Parte_23
(documento di riconoscimento peruviano) N. (la quale sottoscrive la procura notarile tradotta, Nume_25 asseverata e
apostillata in nome e per conto dei di Lei figli minori dichiarando di non prendere parte alla presente procedura), nato il [...] e identificato con DNI (documento di Parte_14 riconoscimento
peruviano) N. , , nato il [...], e identificato con Nume_26 Parte_24 documento d'identità nazionale N. Nume_27
residente nella Contea di Rockwall, Stato del Texas, Stati Uniti D'America, , nato il Persona_8
08.12.1981, identificato con documento
d'identità nazionale N. , residente nella Contea di Rockwall, Stato del Texas, Stati Uniti d'America, Nume_28 in proprio e nella Sua qualità di padre di
nata il [...], identificata con passaporto N. , Persona_9 Numero_1
in forza di procura rilasciata e sottoscritta dallo stesso e dalla madre Parte_25 identificata con documento d'identità nazionale N. (la quale sottoscrive la procura notarile Nume_29
tradotta, asseverata e apostillata in nome e per conto dei di Lei figli minori
dichiarando di non prendere parte alla presente procedura) tutti, ut supra rappresentati e difesi, sono cittadini italiani in quanto discendenti da
cittadini/e italiani/e che hanno validamente trasmesso ai medesimi la cittadinanza italiana e per l'effetto:
Ordinare all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ornavasso (NO) quale Comune di nascita dell'avo italiano immigrato in Perù, di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei registri dello Stato Civile della popolazione di Ornavasso (NO).
Con ogni più ampia riserva anche in relazione ai mezzi istruttori.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
Motivi in fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Torino in data 17/06/2024, ritualmente notificato, i suddetti ricorrenti hanno evocato in giudizio il
[...] chiedendo il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere CP_2 discendenti di cittadino italiano che non aveva mai perso la cittadinanza.
A sostegno della domanda i ricorrenti hanno allegato:
- Di essere cittadini peruviani e Persona_13
- Di essere discendenti diretti dell'avo italiano, (o , RS Per_15
, , battezzato il 06/02/1841 nella Per_16 Per_17 Per_18 Per_19 Per_20
Parrocchia S. Nicola di Ornavasso (VCO), il quale, dopo essere emigrato in territorio peruviano, si sposava con la sig.ra in data 14/02/1901 (cfr. docc. Persona_21
1-7);
- Che dalla suddetta unione nasceva in Perú la figlia Persona_22 nata il [...], come si evince dall'atto di battesimo allegato al ricorso introduttivo.
La figlia degli avi, in data 26/02/1914, contraeva matrimonio con il sig. Persona_23 Per_
e, dalla relazione, nasceva in il figlio il 28/03/1916.
[...] Persona_25 decedeva in data 30/09/1939. (cfr. docc. 8-11); Persona_22
- Che in data 06/04/1945 si univa in matrimonio con la sig.ra Persona_25
e dalla loro unione, nonché da quelle dei loro figli traevano Controparte_4 origine le famiglie ricorrenti , , , Per_26 Persona_27 Persona_28 Per_29
e . decedeva il 30/07/1989 (cfr. Persona_30 Persona_31 Persona_25
12 e 13);
- IA : dall'unione coniugale tra e Per_26 Persona_25 Parte_19
nasceva in Perù, in data 04/01/1946, il figlio ricorrente
[...] Persona_32
, che, a sua volta, il giorno 26/04/1976 si sposava con la sig.ra
[...] Persona_33
e dalla loro relazione nascevano i ricorrenti: in data 19/06/1981, il sig.
[...] [...]
e in data 30/09/1987 i gemelli e (cfr. docc. Per_34 Parte_4 Parte_5
14-18);
- Che il ricorrente 26/07/2017 si sposava con la sig.ra Persona_34 Parte_17
e dalla loro unione nascevano i minori (ricorrenti): in data 02/12/2016,
[...]
in data 12/07/2021, (cfr. docc. 19-21); Persona_35 Persona_36
- Che in seguito allo scioglimento del primo matrimonio, il sig. contraeva Persona_34 un secondo matrimonio con la sig.ra unione celebratasi Controparte_5 il 24/03/2017 e dalla loro relazione nascevano le minori, anch'esse ricorrenti nel presente giudizio: in data 30/03/2020, , in data 05/09/2022, Persona_3 [...] cfr. docc. 22-24); CP_1
- IA dall'unione tra e Persona_27 Persona_25 Parte_19 nasceva a La Paz, in data 15/03/1964, la ricorrente , come si Parte_26 evince dall'atto di nascita allegato al ricorso (cfr. doc. 25);
- IA : dall'unione tra e Persona_28 Persona_25 Persona_37 nasceva in Perù, il giorno 01/05/1960, il ricorrente , il quale, a Parte_7 sua volta, sposatosi in data 01/05/1982, con , aveva Persona_38 poi tre figli (ricorrenti): in data 01/11/1982 nasceva in Perù Parte_8 ; in data 15/01/1987 nasceva in Perù il sig. e;
infine,
[...] Parte_10 in data 13/07/1989, cfr. docc. 26-30); Parte_11
- Che in data 27/04/2022 il ricorrente si univa in matrimonio con la sig.ra Parte_8
dalla loro unione nascevano in Perù i figli minori Parte_21
(ricorrenti): in data 14/11/2016, , in data 18/12/2022, Persona_4 fr. docc. 31-33); Parte_9
- Che il 06/11/2019 il ricorrente ontraeva matrimonio con la sig.ra Pt_11 [...]
e dalla loro relazione nasceva in Perù, in data 28/06/2021, il minore, Parte_22 nonché ricorrente cfr. docc. 34 e 35); Persona_5
- IA Siles-Silva: dall'unione tra e nasceva Persona_25 Parte_6 il 18/05/1952, in Perù, il sig. che, a sua volta, dopo essersi Parte_27 unito in matrimonio con la sig.ra , il giorno 18/03/1976, aveva poi due Persona_39 figli, anch'essi ricorrenti nel presente giudizio: in data 24/06/1978 nasceva in Perù
e, in data 02/01/1981, nasceva in Perù il fratello Parte_12 Parte_13
(cfr. docc. 36-39);
[...]
- che il ricorrente il giorno15/02/2010, si sposava con la sig.ra Parte_13 [...]
e dalla loro unione nascevano in territorio peruviano i figli minori Parte_23
(ricorrenti): in data 28/01/2013, e, in data 17/02/2016, la figlia Persona_6 [...]
(cfr. docc. 40-42); Per_7
- IA Siles-Gabaldoni: dall'unione tra e Persona_25 Persona_37 nasceva in Perù, in data 21/10/1956, che, a sua volta, Persona_40 sposatasi il 21/11/1975 con il sig. , dava alla luce il Persona_41 figlio, ricorrente, in data 18/04/1976 (cfr. docc. 43-45); Parte_14
- IA : dall'unione tra e Persona_31 Persona_25 Parte_26 nasceva in Perù, in data 21/10/1947, il ricorrente , il Parte_28 quale, il giorno 18/06/1975, contraeva matrimonio con la sig.ra Persona_42
e, dalla loro relazione, nasceva negli USA, in data 08/12/1981, il figlio,
[...] ricorrente, (cfr. docc. 46-48); Persona_8
- Che il ricorrente il 28/11/2023, si sposava in Costa Rica con la sig.ra Persona_8
il 04/09/2010 e dalla loro unione nasceva negli USA il Parte_25
14/11/2018, la figlia minore, anch'essa ricorrente nel presente giudizio, (cfr. Persona_9 docc. 49 e 50).
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del regolarmente citato Controparte_6
e non comparso.
Il Pubblico Ministero interveniva in giudizio non opponendosi alla domanda.
All'udienza del 15.5.25, svoltasi con modalità della trattazione scritta, parte attrice precisava le conclusioni di cui in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Motivi della decisione Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per le ragioni che seguono.
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di
Torino, in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021, nonchè la sussistenza dei presupposti previsti per l'introduzione del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c., essendo la domanda fondata su prova documentale e di pronta soluzione.
La competenza territoriale è fissata, ai sensi dell'art. 4 co. 5 L. 46/2017 (come modificato dall'art. 1, comma 36, della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26/11/2021) in base al luogo in cui l'attore ha la dimora, oppure, quando l'attore risiede all'estero, avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani, con conseguente corretta instaurazione del giudizio dinanzi a questo Giudice, trattandosi di discendenti di soggetto nato ad
Ornavasso (VCO).
Va evidenziato che i ricorrenti instano per la concessione della cittadinanza, alla quale avrebbero diritto iure sanguinis, per essere discendenti di un cittadino italiano per nascita ex art. 1, lett a), legge n. 91/92.
Tenendo conto della ricostruzione dell'albero genealogico dei ricorrenti, i quali fanno derivare il proprio diritto alla cittadinanza italiana per trasmissione dall'avo RS
, nato a [...] il [...] (v. documenti in atti), gli stessi sostengono che la cittadinanza gli
[...]
è dunque stata trasmessa dapprima attraverso la sig.ra (figlia Persona_22 di ) e poi tramite il sig. RS Persona_25
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata.
In diritto si osserva che, ai sensi dell'art. 1 della previgente L. n. 555 del 1912 era considerato cittadino per nascita il figlio di padre cittadino ovvero il figlio di madre cittadina in ipotesi di padre ignoto o di padre senza cittadinanza italiana o di altro Stato, ovvero ancora se il figlio non seguiva la cittadinanza dei genitori stranieri secondo la legge dello Stato al quale questi appartenevano.
Inoltre, la norma di cui all'art. 10 della medesima legge stabiliva altresì che la donna sposata non poteva avere una cittadinanza diversa da quella del marito, anche in caso di separazione personale tra i coniugi e che la donna cittadina che si sposava con uno straniero perdeva la cittadinanza italiana, sempreché il marito possedesse una cittadinanza alla moglie trasmissibile in forza del vincolo matrimoniale.
Ebbene, con sentenza n. 87 del 1975 la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della appena citata norma per contrasto con gli artt. 3 e 29 Cost. ed in particolare i Giudici delle leggi hanno osservato che “l'art. 10 si ispira, come risulta dalla dottrina e dai commenti susseguenti alla sua emanazione, alla concezione imperante nel 1912 di considerare la donna come giuridicamente inferiore all'uomo e addirittura come persona non avente la completa capacità giuridica (fra l'altro
a quel tempo non erano riconosciuti alla donna diritti politici attivi e passivi ed erano estremamente limitati i diritti di accedere a funzioni pubbliche), concezione che non risponde ed anzi contrasta ai principi della Costituzione che attribuisce pari dignità sociale ed uguaglianza avanti alla legge di tutti
i cittadini senza distinzione di sesso e ordina il matrimonio sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi. É indubbio che la norma impugnata, stabilendo nei riguardi esclusivamente della donna la perdita della cittadinanza italiana, crea una ingiustificata e non razionale disparità di trattamento fra i due coniugi. La differenza di trattamento dell'uomo e della donna e la condizione di minorazione ed inferiorità in cui quest'ultima è posta dalla norma impugnata si evidenzia ancora maggiormente per il fatto che la perdita della cittadinanza, stato giuridico costituzionalmente protetto e che importa una serie di diritti nel campo privatistico e pubblicistico e inoltre, in particolare, diritti politici, ha luogo senza che sia in alcun modo richiesta la volontà dell'interessata e anche contro la volontà di questa. La norma impugnata pone in essere anche una non giustificata disparità di trattamento fra le stesse donne italiane che compiono il medesimo atto del matrimonio con uno straniero, facendo dipendere nei riguardi di esse la perdita automatica o la conservazione della cittadinanza italiana dall'esistenza o meno di una norma straniera, cioè di una circostanza estranea alla loro volontà. La norma viola palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto commina una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e pone la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano. Come rileva il giudice a quo, la norma non giova, rispetto all'ordinamento italiano, all'unità familiare voluta dall'art. 29 della Costituzione, ma anzi è ad essa contraria, in quanto potrebbe indurre la donna, per non perdere un impiego per cui sia richiesta la cittadinanza italiana o per non privarsi della protezione giuridica riservata ai cittadini italiani o del diritto ad accedere a cariche ed uffici pubblici, a non compiere l'atto giuridico del matrimonio o a sciogliere questo una volta compiuto”. La sentenza in esame conclude dunque affermando che “è in contrasto con la
Costituzione non dare rilievo alla volontà della donna di conservare l'originaria cittadinanza italiana, salva la discrezionalità del legislatore di disciplinare le relative modalità”.
Con successiva pronuncia n. 30 del 1983, la Corte Costituzionale ha poi dichiarato l'illegittimità anche dell'art. 1, n. 1, della legge del 1912 sopra citato nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. In particolare, nella sentenza appena citata si legge che “l'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912 è in chiaro contrasto con l'art. 3, 1 comma, (eguaglianza davanti alla legge senza distinzione di sesso) e con l'art. 29, 2 comma, (eguaglianza morale e giuridica dei coniugi). Né giustifica la differenziata disciplina in tema di acquisto della cittadinanza per nascita il richiamo ad un limite all'eguaglianza tra i coniugi, stabilito dalla legge a garanzia della unità familiare. Tra l'altro non si vede come la diversità di cittadinanza tra i coniugi, ammessa dalla sentenza n. 87/1975 e dall'art. 143 ter codice civile (introdotto dalla legge 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia), sia stata ritenuta compatibile con
l'unità familiare, mentre non potrebbe esserlo l'attribuzione congiunta al figlio minore della cittadinanza paterna e di quella materna. Nemmeno varrebbe poi, a giustificare il mancato ossequio ai principi degli artt. 3, primo comma, e 29, secondo comma, l'esigenza di evitare i fenomeni di doppia cittadinanza, per gli impegni assunti anche in sede internazionale (cfr. Convenzione di Strasburgo del
1963, la cui ratifica fu autorizzata con L. 4 ottobre 1966, n. 876, e depositata dall'Italia con alcune riserve). Deve infatti riconoscersi come prevalente, rispetto ad inconvenienti pur seri, la necessità di realizzare il principio costituzionale di eguaglianza anche a proposito di acquisto dello status civitatis per nascita. Né fanno difetto al legislatore i mezzi per ridurre in limiti tollerabili le difficoltà nascenti dalla pluralità di cittadinanze in capo al figlio”.
In definitiva, secondo i Giudici delle leggi, considerato discriminatorio e dunque illegittimo ogni automatismo nella perdita della cittadinanza da parte della donna in conseguenza del matrimonio contratto con cittadino straniero, ai fini della eventuale rinuncia allo status civitatis si deve guardare alla sola libertà decisionale espressa dalla donna.
All'esito delle predette decisioni della Corte Costituzionale, si è discusso se le conseguenze della declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme appena esaminate della legge del 1912 dovesse essere limitata ai casi di figli nati solo successivamente alla entrata in vigore della
Costituzione, ossia al 1° gennaio 1948, ovvero anche a quelli nati prima di tale data.
Sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la pronuncia n. 4466 del
2009 ove si legge che “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del
1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra
i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello
"status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria”.
Pertanto, in linea con le determinazioni della Consulta ed aderendo all'orientamento appena indicato espresso dalla Corte di Cassazione, questo Giudice ritiene che, successivamente all'entrata in vigore della Costituzione, abbia diritto al riconoscimento (rectius: al riacquisto) della cittadinanza italiana anche il figlio di madre cittadina italiana nato prima del 1° gennaio 1948 ma pur sempre nel vigore della legge n. 555 del 1912 e che tale diritto si trasmette ai suoi figli iure sanguinis.
Nella specie, i ricorrenti fanno discendere il proprio diritto alla cittadinanza italiana dal combinato disposto di due elementi, ovvero la circostanza per cui l'avo RS era cittadino italiano, in quanto nato in [...] nel 1841 e successivamente trasferitosi e coniugatosi in Perù e dalla circostanza che la figlia di tale antenato era Persona_22 donna che avrebbe perso per la legge in vigore all'epoca la cittadinanza a seguito di matrimonio con cittadino straniero e non avrebbe in ogni caso potuto trasmetterla in quanto donna. Non è chiaro nella fattispecie se la legge peruviana all'epoca vigente determinasse l'acquisto della cittadinanza peruviana per effetto del matrimonio con un cittadino straniero e, per questa via, non risulta accertato se sposatasi nel 1914 abbia perso la Persona_22 cittadinanza italiana in ragione del matrimonio con cittadino straniero e in virtù dell'applicazione della legge 555 del 1912 che determinava tale conseguenza per la donna che sposandosi acquistasse altra cittadinanza.
Ciò che, in ogni caso, appare decisivo rilevare è che l'entrata in vigore della Costituzione ha eventualmente travolto questo effetto con efficacia retroattiva.
Inoltre, l'avo italiano era nato prima della unificazione del regno di Italia, e non è nota la data della sua emigrazione. Va precisato in proposito che gli artt.
4-15 del Codice civile del 1865 erano tratti dal precedente Codice civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1848), che riconosceva i diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata da un lato sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre.
Tali principi trovavano, tuttavia, alcune significative deroghe, nei casi di figli di stranieri nati in Italia
o nei casi di familiari del cittadino emigrato che fossero rimasti in Italia. Si determinò, pertanto, un ampio e articolato dibattito politico simile a quello registrato nella maggior parte dei paesi europei, diretto a modificare le norme sulla cittadinanza, che indusse il legislatore ad emanare la legge sulle migrazioni il 31 gennaio 1901 n.23 e poi la legge 17 maggio 1906 n.217 contenenti alcune norme sulla concessione della cittadinanza italiana. Coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia, furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, se, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avevano acquisito la cittadinanza straniera. Si deve pertanto ritenere che , nato prima della nascita del RS
Regno d'Italia, abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1861).
In applicazione dei principi di diritto appena enunciati (Corte Cost. n.87/1975 e n.30/1983 e
Sent Cass SSUU n. 4466/2009), ovvero che “lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità e imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato” e tenuto conto che, nelle ipotesi di perdita della cittadinanza da parte della donna a seguito di matrimonio con cittadino straniero, o di nascita del figlio prima del 1/1/1948, lo stato di cittadinanza possa essere riconosciuto anche ai figli di madre cittadina nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione, si deve verificare se i discendenti del sig. abbiano diritto Persona_43 alla cittadinanza italiana.
Orbene, è documentato che nato ad [...] e cittadino RS italiano, una volta trasferitosi in Perù, ha sposato e insieme hanno avuto Persona_21 una figlia, nata in [...] il [...], la quale, sposatasi con Persona_22
peruviano, dava poi alla luce, il 28/03/1916 Persona_23 Persona_25 Non emerge dagli atti che o alcuno dei suoi discendenti abbiano RS mai rinunciato alla cittadinanza italiana, ma, al contrario, dai docc. 5, 6 e 7 si evince che
[...]
non si trova nel registro dei cittadini peruviani nativi o per scelta o naturalizzati. RS
La figlia di , nasceva, come RS Persona_22 si è detto, il 02/06/1890 ossia ben prima della entrata in vigore della legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912.
Ella, sposando un cittadino peruviano, ha perso per legge la cittadinanza italiana: sul punto occorre infatti rilevare che, prima del 1912, le questioni in ordine al diritto di cittadinanza erano evincibili dalla disciplina dettata dal Codice civile del Regno d'Italia del 1865 ove, nel titolo I del libro primo si legge che “4. è cittadino il figlio di padre cittadino (…)
7. quando il padre sia ignoto, è cittadino il figlio di madre cittadina (…) 14. la donna cittadina che si marita a uno straniero, diviene straniera, sempreché acquisti la cittadinanza del marito”.
Come è evidente ad una prima lettura della disciplina, la legge sulla cittadinanza del 1912 ha derivato le sue statuizioni proprio dal codice civile previgente, ove erano sanciti i principi (già in precedenza più volte richiamati e dichiarati illegittimi dalla Consulta) della trasmissione della cittadinanza per via paterna e della perdita automatica, per la donna, della cittadinanza a seguito di matrimonio con cittadino straniero.
Ebbene, trattandosi di normative di fatto identiche tra loro, questo Giudice ritiene che, positivamente introdotto all'esito delle pronunce citate della Corte Costituzionale e delle Sezioni
Unite della Corte di legittimità, il principio secondo cui ha diritto al riconoscimento (rectius: al riacquisto) della cittadinanza italiana anche il figlio di madre cittadina italiana nato prima del 1° gennaio 1948 e nella vigenza di una normativa discriminatoria (quale quella sia del 1912 che del previgente codice civile del 1865) e che tale diritto si trasmette ai suoi figli iure sanguinis, non possa che darsi una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa antecedente al 1912.
È, infatti, in contrasto con la Costituzione non dare rilievo alla volontà della donna di conservare l'originaria cittadinanza italiana, e tale volontà va preservata nei confronti dei discendenti della donna che, in vita, non ha potuto scegliere a causa di una normativa discriminatoria e dichiarata illegittima.
Ne consegue che il ricorso debba essere accolto ricorso con riconoscimento in capo ai ricorrenti della cittadinanza italiana.
Sussistono i presupposti per dichiarare irripetibili le spese di lite stante la peculiarità della controversia, il mancato ricorso alla via amministrativa e la mancata costituzione della controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
Accoglie il ricorso e riconosce in capo ai ricorrenti
(alias ) Parte_1 Persona_1
nato in [...] in data [...]
Parte_2
nato in PERÚ in data [...] in [...] e nella qualità di padre esercente la potestà genitoriale sui figli minori nato in [...] in data [...] e Persona_2 Parte_3 nato in [...] in data [...]
nato in PERÚ in data [...] in [...] e in qualità di genitore esercente la Parte_4 potestà genitoriale sui figli minori nata in [...] in data [...] e Persona_3 nata in [...] in data [...] Controparte_1
Parte_5
nato in [...] in data [...]
Parte_6
nata in [...] in data [...]
Parte_7
nato in [...] in data [...]
Parte_8
nato in PERÚ in data [...] in [...] e in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sui figli minori nato in [...] in data [...] e Persona_4 [...]
nato in [...] in data [...] Parte_9
Parte_10
nato in [...] in data [...]
Parte_11
nato in PERÚ in data [...] in [...] e in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul figlio minore nato in [...] in data [...] Persona_5
Parte_12
nato in [...] in data [...]
Parte_13 nato in PERÚ in data [...] in [...] e in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sui figli minori nato in [...] in data [...] e nata Persona_6 Persona_7 in PERÚ in data 17/02/2016
Parte_14
nato in [...] in data [...]
Parte_15
nato in [...] in data [...]
Persona_8
nato negli STATI UNITI D'AMERICA in data 08/12/1981 in proprio e in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore nata negli STATI UNITI D'AMERICA in data Persona_9
14/11/2018
il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana.
Ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_2 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Compensa le spese di causa.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e gli adempimenti di rito.
Così deciso in Torino il 15.5.25
Il Giudice
Dr.ssa Alessandra Aragno