Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/04/2025, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
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n. rg22423 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22423 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Persona_1
dall'avv. AURICCHIO RAFFAELE presso il quale elettivamente domicilia in Torre del Greco alla Via Circumvallazione n°20,
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
IMPROTA EMANUELE presso il quale elettivamente domicilia in Torre del Greco alla via Alcide de Gasperi n. 135/a,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 10/12/2024 e Persona_1
, premesso che dalla loro relazione nasceva il minore Parte_1
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il 21.01.2021, chiedevano disciplinarsi i rapporti tra loro relativi al Per_2
figlio minore come accordo in esso contenuto.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis
51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) Il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambe i Persona_3
genitori, con collocamento prevalente presso la madre. I genitori eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale e le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore.
Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la potestà potrà essere esercitata separatamente.
I genitori devono comunicarsi – quando hanno con se il figlio – lo spostamento in altre località.
È autorizzato ad entrambe i genitori il rilascio del passaporto personale valido per l'espatrio nonché ogni suo successivo rinnovo.
2) In relazione al diritto di visita, previo accordo con la madre, il padre potrà vedere/tenere con sé il figlio tutte le volte che potrà compatibilmente con le esigenze e l'età del minore nonché con le proprie necessità lavorative.
In ogni caso, anche di mancato accordo, viene stabilito il seguente calendario al fine dell'espletamento del diritto/dovere di visita:
- martedì e giovedì dalle 16:30 alle 19:30, nonché il sabato e la domenica con pernotto
(alternati di settimana in settimana) dalle 09:30 alle 21:00.
- da 24 al 31 Dicembre con un genitore e dal 1 al 6 Gennaio con l'altro, alternati di anno in anno;
- il giorno di Pasqua con un genitore, e il Lunedì in Albis con l'altro alternati di anno in anno;
- 15 giorni consecutivi ad Agosto (o nel mese estivo prescelto) con un genitore e 15 giorni con
l'altro alternati di anno in anno.
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In caso di malattia del minore, tenuto conto della gravità della medesima, il padre potrà sempre fargli visita.
3) In relazione agli aspetti economici: il padre, tenuto conto del proprio reddito (€1500,00 circa lordi mensili prodotti negli ultimi 3 anni per reddito da lavoro come da estratto conto contributivo allegato - cfr. all.10), provvederà a versare alla madre €250,00 mensili
(duecentocinquanta/00) per il mantenimento del figlio minore. Inoltre, ad integrazione del predetto assegno di mantenimento il sig. rinuncia integralmente Persona_1
alla propria quota del 50% (pari ad €100,00 mensili circa) di Assegno Unico ed universale per i figli introdotto dal D.L. 230/2021 in favore della madre, acconsentendo ed autorizzando dunque che ella ne faccia richiesta all'ente erogatore della prestazione e ne ottenga il pagamento integrale del 100%. L'importo complessivo del mantenimento risulterà così pari ad €350,00 mensili.
Il sig. , inoltre, provvederà al versamento del 50% delle spese Persona_1
straordinarie necessarie per la prole (previa esibizione dei giustificativi di spesa), secondo lo schema previsto dal protocollo familiare del 29.11.2017 redatto dal Consiglio Nazionale
Forense, cui si rimanda.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati
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in epigrafe, così provvede:
• Omologa le condizioni pattuite dai coniugi
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 21/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
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